Capitolo II ORIENTAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE

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1 Capitolo II ORIENTAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE

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3 Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512 DECRETO LEGGE 30 settembre 1983, n Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale. (Gazz. Uff. 1 ottobre 1983, n. 270) (omissis) Art. 8. Per i titoli ed i certificati di cui all articolo 5, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. Nell ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono 1 Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 25 novembre 1983, n

4 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale eseguire il versamento annuale previsto nell articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate. 2 (omissis) 2 Articolo ultimamente così modificato dal comma 3 dell art. 9, Legge 6 agosto 2013, n

5 Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 DECRETO LEGGE 28 giugno 1990, n Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori. (Gazz. Uff. 30 giugno 1990, n. 151) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l uso del contante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell interno; Emana il seguente decreto legge: 1 Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 1990, n Il comma 2 dell art. 1 della legge di conversione ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 aprile 1990, n. 91, non convertito in legge. 149

6 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale Art. 1. Trasferimenti attraverso intermediari 2 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l estero di mezzi di pagamento di cui all articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali. Art. 2. Trasferimenti attraverso non residenti 3 1. Al fine di garantire la massima efficacia all azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all estero, l unità speciale costituita ai sensi dell articolo 12, 2 Articolo sostituito dall art. 9, comma 1, lett. a), Legge 6 agosto 2013, n Articolo sostituito dall art. 9, comma 1, lett. b), Legge 6 agosto 2013, n

7 Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 comma 3, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: a) agli intermediari indicati all articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l estero o rapporti ad esse collegate, l identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall articolo 1, comma 2, lettera u), e dall allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n Con provvedimento congiunto del direttore dell Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni. Art. 3. Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (abrogato). 4 4 Articolo abrogato dalla lett. a) del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. 19 novembre 2008, n

8 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale Art. 3-bis. Esenzioni (abrogato). 5 Art. 3-ter. Comunicazione e utilizzazione dei dati (abrogato). 6 Art. 4. Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività 7 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d imposta, detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell investimento secondo quanto previsto dall articolo 1, comma 2, lettera u), e dall allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n Ibidem. 6 Ibidem. 7 Articolo così sostituito dall art. 9, comma 1, lett. c), Legge 6 agosto 2013, n. 97. Sui limiti di applicabilità degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, cfr., anche, il comma 13 dell art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n

9 Decreto Legge 28 giugno 1990, n I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l aliquota del 20 per cento e a titolo d acconto, per i redditi di capitale indicati nell articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l imposta sostitutiva è applicata sull intero importo del flusso messo in pagamento. 3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 4. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal 153

10 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare. 8 Art. 5. Sanzioni 9 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all Agenzia delle entrate previsti dall articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell importo dell operazione non segnalata. 2. La violazione dell obbligo di dichiarazione previsto nell articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro All accertamento del cambio in euro delle valute estere si è provveduto, da ultimo, per l anno 2012, con Provvedimento 31 gennaio 2013 (pubblicato nel sito internet dell Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2013). 9 Articolo così sostituito dall art. 9, comma 1, lett. d), Legge 6 agosto 2013, n. 97. Sull estinguibilità delle sanzioni previste dal presente articolo cfr. l art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n

11 Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 Art. 5-bis. (abrogato). 10 Art. 5-ter. Accertamento delle violazioni e sequestro (abrogato). 11 Art. 6. Tassazione presuntiva Per i soggetti di cui all articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall ufficio delle imposte. Art. 7. Criteri e modalità di applicazione 1. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 10 Articolo abrogato dall art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n Articolo abrogato dalla lett. a) del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. 19 novembre 2008, n Articolo sostituito dall art. 9, comma 1, lett. e), Legge 6 agosto 2013, n

12 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale dell articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi bis. L amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n ter. Per l inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Art. 8. Tassazione dei redditi di capitali prodotti all estero (abrogato). 14 Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 13 In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. Provvedimento. 14 marzo 2003 e Provvedimento 28 luglio Articolo abrogato dall art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n

13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n (omissis) (Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5 Suppl. Ord.) Art. 3. Principio di legalità 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. 3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Art. 4. Imputabilità 1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere. Art. 5. Colpevolezza 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell esercizio 157

14 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale dell attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave. 2. Nei casi indicati nell articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell associazione o dell ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L importo può essere adeguato ai sensi dell articolo 2, comma La colpa è grave quando l imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di e lementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. 4. È dolosa la violazione attuata con l intento di pregiudicare la determinazione dell imponibile o dell imposta ovvero diretta ad ostacolare l attività amministrativa di accertamento. Art. 6. Cause di non punibilità 1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l agente non è responsabile quando l errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. 158

15 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n Non è punibile l autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. 4. L ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. 5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. 5 bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell agente, all opera da lui svolta per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell azione, presentano profili di sostanziale identità. 159

16 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale 4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. (omissis) Art. 12. Concorso di violazioni e continuazione 1 1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l aumento, quella più grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva te 1 Sull applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l art. 1, comma 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 e l art. 8, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in Legge 26 aprile 2012, n

17 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all impugnazione dell avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. Art. 13. Ravvedimento 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 2 2 Cfr., anche, l art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che al comma 1, così dispone: 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dellʹimposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi lʹammontare (segue) 161

18 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 3 b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore; 4 c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trendei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dellʹarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dellʹarticolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Lettera così modificata dall art. 1, comma 20, lett. a), Legge 13 dicembre 2010, n. 220, con decorrenza dal 1 febbraio Lettera così modificata dall art. 1, comma 20, lett. a), Legge 13 dicembre 2010, n. 220, con decorrenza dal 1 febbraio

19 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ta giorni Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di liquidazione. 4. (abrogato) Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l attenuazione della sanzione. 7 (omissis) Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni 8 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall ufficio o dall ente competenti all accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 5 Ibidem. 6 Comma abrogato dall art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n Cfr., anche, l art. 1, Decreto Finanze 31 marzo 2000 del Direttore Generale. Per l applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo cfr. comma 6 dell art. 62, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 dell art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 e l art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, cfr. lett. d) del punto 1, Provvedimento 2 novembre

20 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale 2. L ufficio o l ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all atto che lo richiama salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l irrogazione delle sanzioni accessorie Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell articolo L impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L atto di contestazione deve contenere l invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, 9 Comma così modificato dall art. 1, comma 20, lett. b), Legge 13 dicembre 2010, n. 220, con decorrenza dal 1 febbraio

21 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 l indicazione dell organo al quale proporre l impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell articolo bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell importo stabilito dal comma (omissis) Art. 17. Irrogazione immediata In deroga alle previsioni dell articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all avviso di accertamento o di rettifica, moti 10 Cfr., anche, l art. 1, Decreto Finanze 31 marzo 2000 del Direttore Generale. 11 Comma aggiunto dall art. 23, comma 29, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, cfr. lett. d) del punto 1, Provvedimento 2 novembre

22 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale vato a pena di nullità bis. All accertamento doganale, disciplinato dall articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 a prile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell articolo 16 del presente decreto È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54 bise 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata 13 Comma così modificato dall art. 23, comma 29, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, con decorrenza dal 1 ottobre Comma inserito dall art. 9, comma 3 undecies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in Legge 26 aprile 2012, n Comma così modificato dall art. 1, comma 20, lett. c), Legge 13 dicembre 2010, n. 220, con decorrenza dal 1 febbraio

23 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 prevista nel comma 2 e nell articolo 16, comma (omissis) Art. 20. Decadenza e prescrizione 1. L atto di contestazione di cui all articolo 16, ovvero l atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell articolo 17, comma Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. 17 (omissis) 16 Cfr., anche, l art. 1, Decreto Finanze 31 marzo 2000 del Direttore Generale. 17 I termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati ai sensi di quanto disposto dal comma 2 ter dell art. 12, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dal comma 3 dell art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n Cfr., inoltre, il comma 1 dell art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. 167

24 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale DECRETO LEGGE 30 settembre 2003, n Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici. (omissis) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229 Suppl. Ord.) Art. 8. Ruling internazionale 1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. 2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d imposta nel corso del quale l accordo è stipulato e per i due periodi d imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall accordo sottoscritto dai contribuenti. 3. In base alla normativa comunitaria, l amministrazione finanziaria invia copia dell accordo all autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 4. Per i periodi d imposta di cui al comma 2, l amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell accordo. 1 Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n

25 Decreto Legge 30 settembre 2003, n La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (omissis) 169

26 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (omissis) (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147 Suppl. Ord.) Art. 83. Efficienza dell Amministrazione Finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l INPS e l Agenzia delle Entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L INPS e l Agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. 2. L INPS e l Agenzia delle Entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. 2 2 bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni 1 Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n Cfr., anche, l art. 11, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n

27 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 di cui all articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall INPS a seguito delle attività ispettive. 3. Nel triennio l Agenzia delle Entrate realizza un piano di ottimizzazione dell impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio , in misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2 bis, è aggiunto il seguente: «2 ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell Associazione nazionale dei comuni italiani, l elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.». 5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l Agenzia delle Entrate, l Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l analisi dei fenomeni e l individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l adozione di eventuali misure cautelari. 171

28 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale 7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell economia e delle finanze. 7 bis. Al fine di assicurare l efficacia dei controlli in materia di IVA all importazione, con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Dogane, da emanare di concerto con il direttore dell Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Nell ambito della programmazione dell attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto 3 Comma inserito dall art. 8, comma 4, Legge 15 dicembre 2011, n

29 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 bre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del L Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell economia e delle finanze, attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incari 173

30 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale chi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n All articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»; b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l agenzia.». 14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell azionista della società di gestione del sistema informativo dell amministrazione finanziaria ai sensi dell articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell economia e delle finanze ai sensi dell articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno Comma così modificato dall art. 2, comma 1 bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, in Legge 22 maggio 2010, n

31 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 senza applicazione dell articolo 2383, terzo comma, del codice civile Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero, confermano all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per l ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di i scrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell Agenzia delle Entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero a far corso dal 1 gennaio L attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n Cfr., anche, i commi 11 e 12 dell art. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n Comma così modificato dall art. 18, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n

32 Capitolo II Orientamento legislativo nazionale 18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5 bis (Adesione ai verbali di constatazione). 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l emissione di accertamenti parziali previsti dall articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n L adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate ed all organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l atto di definizione dell accertamento parziale recante le indicazioni previste dall articolo In presenza dell adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall atto di definizione dell accer tamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale. 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell Agenzia delle Entrate provvede all iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a 176

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