Provincia di Caserta

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1 Provincia di Caserta Regolamento per il rilascio dei Decreti per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittico Venatoria. Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. La Provincia di CASERTA si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile. 2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art 163, comma 3, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. n. 157/92, dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931, n e dall'art. 22 della Legge 14/7/1965, n Il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità di rilasciare il provvedimento finale, nel numero massimo di una G.G.V. per ogni 700 ettari di territorio agro - silvo - pastorale, riservando una quota non superiore al 20% alle sole Associazioni ittiche. Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. 1. La qualifica di G.G.V. venatoria può essere concessa, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della L. R. 10/4/1996, n. 8, a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Campania, conseguito previo superamento di un esame finale, ai sensi dell'art 27 comma 4, della L. 11/2/1992, n Possono ottenere la qualifica di G. G.V. senza la necessità di sostenere l'esame di cui al punto precedente: a) Coloro che prima dell'entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano, a qualsiasi titolo, la qualifica di G. G.V. venatoria; b) Coloro che hanno prestato servizio per non meno di tre anni nella Polizia Provinciale, nel Corpo Forestale dello Stato o in altri corpi di polizia con incarico specialistico di tutela dell'ambiente. 3. La qualifica di G. G.V. ai fini della vigilanza sulla pesca nelle acque interne è rilasciata senza necessità di specifici attestati, salvo diverse disposizioni della legislazione regionale di settore. 4. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento di G G.V. deve: Pag. 1 di 6

2 a) essere cittadino italiano o cittadino europeo e residente nella Provincia di Caserta; b) avere raggiunto la maggiore età ( anni 18 ai sensi dell'art.1 della Legge 8/3/1975, n. 39 ), e non aver superato il 70 anno di età; e) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; d) non avere riportato condanne penali, ne avere decreti di rinvio a giudizio penali in corso, di qualunque genere e natura; e) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo reiterate durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.; f) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata e certificata da un medico convenzionato ASL o medico legale; g) essere di buona condotta morale e civile. Art. 3 Modalità per l'attivazione del procedimento 1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata tramite le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, nonché dalle Associazioni ittiche riconosciute ed operanti sul territorio. 2. La richiesta in carta semplice deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafìci del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. 3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale sotto la propria personale responsabilità l'interessato dichiari di possedere i requisiti i cui alle lettere a), b), e), d), e) ed f) del precedente articolo 2, comma 4 redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione Provinciale. 4. Alla richiesta stessa dovrà essere allegata un'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. n. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento, formulata sulla base di apposito modello predisposto dall'amministrazione Provinciale. 5. Alla richiesta devono essere allegate n.2 foto formato tessera dell'interessato, a colori, a capo scoperto, nonché la certificazione medica di cui all'art. 2 Art. 4 Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione 1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente, anche per il tramite della propria associazione, entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. 2. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa. 3. Qualora il Responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al 1 comma, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda. Pag. 2 di 6

3 Art. 5 Acquisizione di informazioni o pareri 1. Il termine di cui all'art. 16, commi 1, 4 e 5, della legge 241/90, fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazioni di altre Pubbliche Amministrazioni 2. In caso di eccessivi ritardi da parte dell'amministrazione interpellata, di omessa trasmissione del parere o di mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza ed all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione dell'amministrazione interpellata. Art. 6 Controlli L II Corpo della Polizia Provinciale coordina e disciplina l'attività della Guardie Volontarie e, d'intesa con le associazioni di appartenenza, si avvale del loro ausilio e della loro collaborazione al fine di una migliore efficienza ed efficacia nel controllo del territorio. 2. Il controllo sull'operato delle G. G. V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nei campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica. 3. Il controllo sulle dichiarazioni rese dai richiedenti il riconoscimento od il rinnovo, in sede di autocertificazione, è effettuato dall'ufficio Guardie Giurate Volontarie. Art. 7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda desunto dal protocollo dell'ufficio G. G. V.. 2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata, a richiesta dell'interessato o dell'associazione di appartenenza, una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n Le dette indicazioni sono, comunque, fomite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art 7 della citata legge n 241/ Restano salvi la facoltà di esibizione, di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti, rispettivamente, dagli artt. 45, 46 e 43 del D P R 28 dicembre, n. 445, nonché il disposto di cui all art. 18 della legge , n Art. 8 Termine per la conclusione del procedimento 1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G. G. V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 90, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso. Nella comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere contenuta l'indicazione dell'organo od ufficio competente all'istruttoria e all'adozione del provvedimento finale, nonché il termine per la conclusione del procedimento. Pag. 3 di 6

4 2. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' facoltà dell'amministrazione concludere il procedimento entro termini più brevi. 3. Il Dirigente del Settore può disporre, nei casi di necessità e con provvedimento motivato, affinchè singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza. 4. Qualora, per fondate difficoltà, il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato, il responsabile ne da comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l'atto. Art. 9 L'unità organizzativa 1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio Guardie Giurate Volontarie, incardinato nell'ambito del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Foreste. Art. 10 Funzioni del responsabile 1. Il Dirigente del Settore può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all'ufficio, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa l'eventuale adozione del provvedimento finale con le modalità, condizioni e limiti previsti dal Regolamento di organizzazione. 2. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'ari 6 della legge n. 241/90 e nelle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, nonché i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il nominativo del Responsabile dell'unità organizzativa competente e il nominativo del Responsabile del procedimento sono comunicati, a cura dello stessa unità organizzativa, ai soggetti di cui all'art. 7 della legge 241/90 e, su richiesta, ai soggetti di cui all'art. 9 della stessa. 4. Il Responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge. Alt. 11 Comunicazione dell'avvio del procedimento 1. L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui all art. 7 della legge 241/ La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa competente, il nominativo del dirigente o del funzionario responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo nonché il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti. 3. Non si fa luogo a notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 241/90, a motivo della sussistenza di particolari esigenze di celerità istruttoria. 4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa Pag. 4 di 6

5 competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie. Alt. 12 Validità temporale del riconoscimento 1. Il riconoscimento della qualifica di G. G. V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida con le modalità stabilite dal successivo art Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata in anni cinque. La validità della qualifica di G.G.V. è subordinata a convalida quinquennale da parte dell'ufficio Guardie Giurate Volontarie, secondo i criteri di cui al successivo art Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Il verbale relativo a tale giuramento viene trasmesso in originale all'ufficio Guardie Giurate Volontarie per essere inserito nel fascicolo personale. Art. 13 Convalida del riconoscimento 1. I decreti di G.G.V. dovranno essere rinnovati dall'interessato, per il tramite dell'associazione di appartenenza ogni cinque, pena la revoca, salvo casi di giustificati e comprovati motivi. Coloro che alla scadenza dei cinque anni non rinnovino il proprio titolo saranno dichiarati immediatamente decaduti dalla qualifica di G.G.V. e, in caso di richiesta oltre il termine indicato, si dovrà procedere ai sensi del precedente art. 2 per riottenere il riconoscimento della qualifica di G.G.V.. 2. Il rinnovo della validità del decreto è subordinato all'espletamento di almeno sei servizi nel corso dei dodici mesi precedenti al rinnovo stesso, attestati dall'associazione di appartenenza, salvo casi di giustificati e comprovati motivi, debitamente documentati. La Provincia tramite la Polizia Provinciale, coordina l'attività dei volontari, mediante convenzioni od intese con le associazioni di appartenenza. 3. La G.G.V. che chiede di passare ad associazione diversa da quella che ne aveva richiesto il rilascio deve produrre nulla-osta rilasciato da quest'ultima; in mancanza di ciò è tenuta alla immediata restituzione del documento di riconoscimento di G.G.V. alla Provincia, tramite l'associazione di appartenenza. Dalla data di riconsegna devono decorrere almeno due anni prima che possa ottenere il rinnovo con altra associazione. 4. L'interessato, al quale sia stata riconosciuta la qualifica di G.G.V. e che presenti istanza di convalida quinquennale, è tenuto a far pervenire all'ufficio Guardie Giurate Volontarie, almeno 90 giorni prima della data di scadenza del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiari il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.. 5. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca, ai sensi del successivo art L'Ufficio G.G.V. Provinciale acquisisce l'autocertificazione di cui al comma 2, ne verifica la conformità, archiviandolo con visto di convalida salvo quanto previsto dal successivo art. 14. Alt. 14 Sospensione e Revoca del riconoscimento di G.G.V. 1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.. Pag. 5 di 6

6 2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.. 3. La revoca è, altresì, disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida quinquennale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria, per il reato di cui all'ari 495 del C. P. 4. Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V. è tempestivamente notificato, con le motivazioni, all'interessato ed al responsabile dell'associazione proponente. 5. Il provvedimento di sospensione o di revoca implica la immediata riconsegna del tesserino di riconoscimento alla Provincia. Art. 15 Poteri e compiti 1. Nelle materie indicate nell'atto di nomina le G.G.V. possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall art 13 della Legge n. 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria o la pesca nelle acque interne accertate nel territorio della Provincia di Caserta. Art A ciascuna Associazione avente titolo sarà assegnata una dotazione di GG. VV. proporzionale alla propria consistenza associativa. Art. 17 Norme transitorie Ogni singola Associazione è obbligata ad adeguare la propria dotazione numerica entro il 90 giorno dalla data di comunicazione della quota spettante da parte dell Amministrazione Provinciale. Art.18 Entrata in vigore 1.Questo Regolamento entra in vigore il 1 giorno del mese successivo all ultimo di pubblicazione all albo pretorio della Provincia. Pag. 6 di 6

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