Il ruolo di ENEA negli art. 7 e 8 del Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014

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1 Infoday 2 ottobre Camera di Commercio di Ancona Infoday 2 ottobre 2015 «L efficienza energetica per l impresa» Il ruolo di ENEA negli art. 7 e 8 del Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014 (e non solo) Ing. Daniele Ranieri ENEA UTEE - EEAP daniele.ranieri@enea.it 1

2 Sommario 1. Premessa 2. Articolo 7 3. Articolo 8 4. Il Decreto Legislativo 102/2014 in dettaglio a) Soggetti obbligati b) Sito produttivo c) Soggetti che eseguono la diagnosi d) Modalità tecniche per eseguire la diagnosi e) Tempistiche f) Sanzioni 5. Appendice

3 Premessa Perché l ENEA? L articolo 4 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE conferisce all ENEA le Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica e ne stabilisce i compiti.

4 Articolo 7 Art. 7. Regime obbligatorio di efficienza energetica L articolo 7 del Dlgs 102/2014 stabilisce il Regime obbligatorio di efficienza energetica. A tal fine individua nel meccanismo dei CERTIFICATI BIANCHI lo strumento principale che dovrà garantire il conseguimento del 60% dei risparmi energetici al 31 dicembre 2020 (20 Mtep).

5 Articolo 7 Art. 7. Regime obbligatorio di efficienza energetica Il rimanente 40%? «.. è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell efficienza energetica vigenti.» E se anche queste non bastassero per evitare sanzioni dalla C. E. interviene il «comma 8»

6 Art. 7 comma 8 I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell energia ISO e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

7 Articolo 7 Art. 7. comma 8 I risparmi dei vari meccanismi di incentivazione sono «certificati» o «certificabili». A questa categoria appartengono anche quelli riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit che non hanno ottenuto certificati bianchi.

8 Articolo 7 Art. 7. comma 8 Questi risparmi sono comunicati ad ENEA. Devono essere relativi all anno solare precedente a quello di comunicazione e in condizioni normalizzate

9 Articolo 7 Art. 7. comma 8 - condizioni normalizzate Esempio di normalizzazione Risparmio con la climatizzazione invernale: devo tener conto della variazione delle condizioni climatiche tra la stagione di riferimento e quella nella quale determino il risparmio.

10 Articolo 7 Art. 7. comma 5 e comma 8 I risparmi comunicati a ENEA servono per la redazione del rapporto, previsto dal comma 5, sullo stato del conseguimento degli obiettivi nell ambito dell attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico.

11 Articolo 7 Art. 7. comma 8 ENEA ha predisposto, a titolo di esempio, uno schema utilizzabile per la comunicazione dei risparmi riportato nella diapositiva successiva. Il termine «Prodotto» deve essere interpretato nella accezione più ampia «bene / servizio»

12 Articolo 7 Art. 7. comma 5 Esempio di schema I risparmi comunicati a ENEA servono per la redazione del rapporto, previsto dal comma 5, sullo stato del conseguimento degli obiettivi. ENEA svolge attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico.

13 Articolo 8 Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia Attività a carico di ENEA

14 Articolo 8 Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia

15 Articolo 8 Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia Attualmente è stata aperta la casella di posta elettronica presso cui inviare la documentazione del dossier di diagnosi energetica: audit102@enea.it

16 Articolo 8 Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia La banca dati istituita da ENEA oltre che fornire risposta alle richieste del D.Lgs 102/14 contribuirà a creare dei riferimenti nazionali generali utilizzabili per gli scopi di tutti i meccanismi incentivanti ed i sistemi di gestione dell energia.

17 Articolo 8 Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia

18 Articolo 8 Art. 8. Verificare la congruenza All Allegato 2 del DLgs 102/14

19 Articolo 8 Art. 8. Verificare la congruenza All Allegato 2 del DLgs 102/14 Le immagini precedenti riassumono le prime emozioni suscitate negli Operatori che hanno letto il decreto. ENEA operando in sintonia col MSE ha messo in campo alcune attività a supporto delle Aziende coinvolte nel meccanismo.

20 Articolo 8 Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia Ulteriore compito affidato a ENEA e non scritto nel DLgs 102/14 Fornire supporto al MSE nel rispondere ai quesiti posti dagli operatori Per far fronte a questo impegno ENEA posto in essere azioni di diffusione e condivisione delle informazioni.

21 Articolo 8 Attività a supporto delle Aziende ENEA ha aperto molteplici canali di comunicazione: Ha attivato la casella di posta elettronica: diagnosienergetiche@enea.it

22 Articolo 8 Attività a supporto delle Aziende ENEA ha istituito tavoli di confronto aperti a tutte le aziende che chiedevano di partecipare.

23 Articolo 8 Attività a supporto delle Aziende ENEA ha inserito sul sito istituzionale dell Agenzia nazionale per l efficienza energetica (e provvede ad aggiornarne i contenuti) la documentazione esplicativa e di riferimento.

24 Articolo 8 Attività a supporto delle Aziende ENEA sta elaborando le procedure interne per l omogeneizzazione dei criteri di valutazione delle diagnosi energetiche.

25 Il Decreto Legislativo 102/2014 in dettaglio (e non solo) Il decreto Efficienza Energetica spiegato e ragionato: tutte le novità della nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

26 Sommario 1 Soggetti obbligati 2 Sito produttivo 3 Soggetti che eseguono la diagnosi 4 Suggerimenti tecnici per eseguire la diagnosi 5 Tempistiche 6 Sanzioni

27 Soggetto obbligato L art. 8 definisce che i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche sono: le grandi imprese (comma 1); le imprese a forte consumo di energia (comma 3)

28 Grande Impresa Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all obbligo di presentazione della diagnosi di cui all articolo 8 del D. Lgs. 102/2014.

29 Definizioni Definizione generale di Grande Impresa Effettivi 250 o Fatturato annuo > 50 milioni di euro e

30 Definizioni «Ulteriore caso» di Grande Impresa Un impresa è una Grande Impresa se: il 25 % o più del suo capitale o il 25 % o più dei suoi diritti di voto sono controllati direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo

31 Grande Impresa - Esempi IMPRESA DIPENDENTI FATTURATO (milioni di euro) BILANCIO (milioni di euro) DIMENSIONE A Grande B Grande C Grande D Grande E Grande F PMI G PMI H PMI

32 Grande Impresa Attenzione! I numeri riportati nella tabella precedente devono essere determinati tenendo conto se l impresa è autonoma, associata, collegata o rientra nell «Ulteriore caso».

33 Definizioni Impresa energivora Le imprese energivore soggette all obbligo di esecuzione e presentazione della diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori (*) * Imprese iscritte nell elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5

34 Criteri temporali Tutte le imprese sono tenute a verificare ogni anno la propria appartenenza alle categorie

35 Grande Impresa Le prossime diapositive forniscono chiarimenti su come stabilire se un impresa rientra fra le Grandi Imprese

36 Grande Impresa

37 Definizioni Impresa Autonoma Si definisce impresa autonoma un impresa: a) totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre impresa; b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il

38 Definizioni Un impresa resta autonoma anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «business angels»; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

39 Definizioni

40 Definizioni Impresa Associata Si definiscono imprese associate quelle aventi una quota di partecipazione comprese tra il 25% e il 50%. Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.

41 Definizioni

42 Definizioni Si definiscono imprese collegate le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti: 1. un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un altra impresa; 2. un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un altra impresa;

43 Definizioni 3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un impresa, conferisce il diritto ad un impresa di esercitare un influenza dominante su un altra; 4. un impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa.

44 Definizioni

45 Definizioni Le imprese collegate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell impresa collegata. Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.

46 Criteri temporali La Grande Impresa è soggetta all obbligo di presentazione della diagnosi entro il 5 dicembre

47 Criteri temporali L impresa che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l anno n-

48 Sito produttivo Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l uso dell energia è sotto il controllo dell impresa.

49 Sito produttivo Per le grandi imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul

50 Sito produttivo L impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, etc), può considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.

51 Sito produttivo Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (es. cantieri), a condizione che la durata prevista dell attività sia di almeno

52 Impresa multi sito Le diagnosi vanno fatte per tutti i siti? Dal D.lgs. 102/2014 Allegato 2 I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati (lettere a, b e c omesse):

53 Intervallo di campionamento Impresa multi sito industriale I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere massimo 100.

54 Impresa multi sito primaria o Intervallo di campionamento terziaria I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere massimo 100.

55 Impresa multisito Siti obbligati a diagnosi: Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a tep Imprese di altri settori: tutti i siti aventi consumo superiore a 1000 tep Per le grandi imprese di trasporto, il sito virtuale dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.

56 Impresa multisito I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell impresa. I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.

57 Impresa multi sito Criteri di approssimazione: ove il risultato sia minore di 1, l approssimazione sarà all intero successivo, ossia 1; ove il risultato sia maggiore di 1, l approssimazione sarà commerciale.

58 Impresa multisito Opzione: Una volta applicata la procedura di campionamento, detto n il numero totale di siti da sottoporre a diagnosi, un azienda può scegliere di non effettuare la diagnosi su m, con m n, siti appartenenti ad una o più fasce e sostituirli con altrettanti m siti appartenenti a fasce a più alto consumo e non già inclusi negli n individuati. Vedere esempio 3

59 Impresa multisito Esempio siti con consumi che vanno da 10 tep/anno a 1320 tep/anno e con un consumo totale di tep, inoltre 10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, che rappresentano meno del 20% del totale e quindi possono essere esclusi dal campionamento. Quindi si può avere il seguente schema numero di siti % siti da sottoporre a diagnosi n. siti da sottoporre a diagnosi Fascia 0 >1000 tep 2 100% 2 da 700 a Fascia tep da 600 a 699 Fascia 2 tep da 500 a Fascia tep da 400 a Fascia tep da 300 a 399 Fascia 5 tep Da200 a 299 Fascia 6 tep Da 100 a Fascia tep 2 40% % % % % % % 6

60 Impresa multisito Esempio siti con consumi da 1 tep/anno a 261 tep/anno con consumo totale di 6000 tep, tra cui solo 2 siti hanno consumo superiore a 100 tep; pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento tutti i siti più piccoli fino a raggiungere il consumo totale di 1200 tep, ovvero i primi 105 siti. Per i restanti si può utilizzare lo schema seguente: Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Da 100 a 199 tep Da 51 a 99 tep Da 1 a 50 tep numero di siti % siti da sottoporre a diagnosi n. siti da sottoporre a diagnosi 2 10% 1 2 3% % 2 L impresa dovrà eseguire necessariamente 4 diagnosi, o secondo lo schema indicato, oppure sui 4 siti delle prime due fasce, o anche su uno della fascia più bassa e 3 delle due superiori.

61 Impresa multisito Esempio siti con consumi che vanno da 10 tep/anno a 1320 tep/anno e con un consumo totale di tep, inoltre 10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, che rappresentano meno del 20% del totale e quindi possono essere esclusi dal campionamento. Applicando «l opzione» si può avere il seguente schema numero di siti % siti da sottoporre a diagnosi n. siti da sottoporre a diagnosi n. siti sottoposti a diagnosi Fascia 0 >1000 tep 2 100% 2 2 Fascia 1 da 700 a 799 tep 2 40% 1 2 Fascia 2 da 600 a 699 tep 5 35% 2 5 Fascia 3 da 500 a 599 tep 6 30% 2 6 Fascia 4 da 400 a 499 tep 9 25% 3 7 Fascia 5 da 300 a 399 tep 14 20% 2 1 Fascia 6 Da200 a 299 tep 40 15% 6 1 Fascia 7 Da 100 a 199 tep 57 10% 6 0 Siti totali 24 24

62 Chi può eseguire la diagnosi Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

63 Chi può eseguire la diagnosi A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati. ESCO certificate UNI CEI 11352; Esperti in Gestione dell Energia certificati secondo la UNI CEI Auditor energetici UNI CEI EN : Competenze dell auditor energetico.

64 La diagnosi energetica La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN parti da 1 a 4. Ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini diagnosi e audit sono da considerarsi

65 Suggerimenti operativi per le diagnosi La procedura per l esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della struttura energetica aziendale che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell impresa.

66 Struttura energetica aziendale L azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, i dati energetici di ciascuna unità funzionale vengono opportunamente ricavati dai dati disponibili

67 Struttura energetica aziendale Dati da rilevare e ricavare ü Consumi per ogni vettore energetico utilizzato riferendosi all anno solare precedente all anno n- ü ü esimo; caratterizzazione della destinazione d uso della specifica area funzionale; indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d uso; ü indice prestazionale di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d uso dell azienda;

68 Struttura energetica aziendale ü mappatura dei macchinari e degli impianti che caratterizzano la specifica area funzionale; ü confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es. BAT)

69 Prossimità al teleriscaldamento e CAR L impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

70 Tempistiche La diagnosi energetica deve essere presentata entro il 5 dicembre dell anno n-esimo, a decorrere dal 2015.

71 Validità di una diagnosi Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell adempimento dell obbligo. Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.

72 Diagnosi successive Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre Esempio: se una diagnosi valida ai fini dell adempimento dell obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.

73 Responsabile della comunicazione Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell impresa soggetta all obbligo.

74 Impresa EMAS, ISO o ISO sistema di gestione L impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o Energivora, che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO o EN ISO comprendente una diagnosi conforme all allegato 2 del DLgs 102, è comunque tenuta a trasmettere all ENEA il rapporto della diagnosi condotta nell ambito del

75 Sanzioni Le imprese soggette all obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione non esime dall effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all ENEA entro sei mesi dall irrogazione della sanzione stessa.

76 Appendice In questa parte viene fornita una informazione sommaria su che cos è un audit energetico

77 Che cos è un audit energetico Un audit energetico è una valutazione sistematica di come venga utilizzata l energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale, in pratica l audit energetico identifica come l energia venga gestita e consumata, cioè: Come e dove l energia entra nell impianto, stabilimento, sistema o parte di attrezzatura Dove essa vada e cioè venga usata Ogni variazione tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi Come essa possa essere utilizzata in modo più efficace ed in modo più efficiente

78 Principali fasi di un audit energetico 1. Eseguire una prima valutazione della situazione corrente Valutare il livello generale di quanto possa avere relazione con l efficienza energetica ( manutenzione, procedure operative) e individuare le situazioni che giustifichino valutazioni successive nel procedere dell audit

79 Principali fasi di un audit energetico 2. Stabilire il mandato dell audit Ottenere l impegno della alta direzione e definire le aspettative ed i risultati dell audit. 4. Stabilire l ambito dell audit Definire il sistema energetico che sarà oggetto dell audit 6. Analizzare i consumi energetici ed i costi Raccogliere, organizzare, sintetizzare le bollette energetiche e le relative bollette

80 Principali fasi di un audit energetico 5. Confrontare le prestazioni energetiche Determinare gli indici dell uso energetico e confrontarli all interno della struttura aziendale con quelli dell oggetto dell audit relativi a diversi periodi, e con quelli di situazioni simili, o esternamente con le migliori pratiche. 7. Definire l andamento dell uso dell energia Determinare l andamento temporale dell uso dell energia, come il profilo della domanda elettrica

81 Principali fasi di un audit energetico 7. Fare un inventario del uso energetico Elaborare una lista dei carichi energetici nell area di audit e misurare I consumi e le caratteristiche della domanda. 8. Identificare le opportunità di gestione dell energia Elencare le misure operazionali e tecnologiche per ridurre gli sprechi energetici

82 9. Definire I benefici. Valutare i potenziali risparmi di energia dei relativi costi 10. Elaborazione di un rapporto Elaborare un rapporto che riporti i risultati dell audit

83 In fondo tutto nella vita è una questione di ENERGIA Grazie per l attenzione Ing. Daniele Ranieri - ENEA UTEE EEAP daniele.ranieri@enea.it

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