INFORMAZIONE FORMAZIONE - ASSISTENZA CONSULENZA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

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1 INFORMAZIONE FORMAZIONE - ASSISTENZA CONSULENZA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI la Scheda Dicembre 2006 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 1. Premessa Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è la nuova figura istituzionalizzata di rappresentanza introdotta nel panorama relazionale italiano all atto del recepimento della Direttiva 89/391/CEE con il D.Lgs. 626/94. Con questa nuova norma di legge sono stati individuati i nuovi soggetti destinati a far funzionare il sistema di sicurezza aziendale, quali: il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS. Per quest ultimo, sono state operate due precise scelte: - quella di optare per la partecipazione mediata ( i lavoratori e/o i loro rappresentanti ); - quella di far coincidere, dove possibile, il RLS con la RSU/RSA costituita in azienda (art. 18, comma 3) con l evidente intenzione di trasferire sul RLS la tutela propria del delegato sindacale e l agibilità necessaria per svolgere l attività per cui ha ricevuto il mandato dai lavoratori. Le peculiarità del RLS si differenziano da quelle della RSU/RSA in almeno quattro aspetti: 1. Al RLS si assegnano funzioni specifiche senza dargli contemporaneamente funzioni contrattuali. In seguito, l apparente funzione non contrattuale è stata riconsiderata in alcuni CCNL (vedi anche Piattaforma Aziendale). 2. Le RSU (introdotte dal protocollo trilaterale del 23 luglio 1993 e disciplinate dall accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) sono organismi dotati d esplicita legittimazione conflittuale, rivendicativa e partecipativa, mentre, per quanto riguarda il RLS appare evidente la caratterizzazione non conflittuale, partecipativa e collaborativa espressa nel decreto legislativo 626/94.

2 3. Per la prima volta è creata, dalla stessa legge e dagli accordi applicativi, una forma istituzionalizzata e formale di rappresenta nza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti diritti di partecipazione nell ambito dei processi decisionali. 4. Il RLS dovrà operare ed essere in qualche modo presente, anche nei luoghi dove non esistono le RSU/RSA. Le relazioni industriali, riferite alle attività di prevenzione nel campo della sicurezza, si devono basare su di un rapporto tra azienda e lavoratori che pur mantenendo da una parte il tradizionale aspetto dialettico (la RSU rimane tale e quale), dall altra deve trovare specifiche forme di collaborazione e di partecipazione attiva per la valutazione, gestione dei rischi lavorativi ed ambientali. In definitiva, si devono trovare le modalità per costruire un altro canale relazionale attraverso il confronto con il Rappresentante dei lavorator i per le tematiche di Ambiente e Sicurezza. 2. Ruolo e funzioni del R.L.S. o La prima funzione del RLS è di rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la prevenzione e tutela di Ambiente e Sicurezza. Però, tra i compiti e diritti che la stessa legge gli attribuisce, ve ne sono alcuni che rivestono particolare importanza e che vale la pena di ricordare: o Promuovere iniziative per l attuazione delle misure di prevenzione. o Formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate da lle autorità competenti. o Partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta l anno. In quest occasione, il RLS se non ha potuto partecipare direttamente alla valutazione generale della valutazione dei rischi (per esempio nel caso che la sua el ezione sia avvenuta dopo la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi), dovrà tutelarsi chiedendo di evidenziare, nel previsto verbale di consultazione, il fatto di prendere atto della situazione esistente, riservandosi di fare osservazioni ufficiali quando sarà in grado (conoscenze, capacità) e posto in condizione (agibilità, rapporti, informazioni) di farne perché, in questo caso, la sottoscrizione del RLS senza espressione di riserva ha valore legale d esplicita approvazione. o Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre ed anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto, e ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. o Accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale, alle informazioni sui flussi d attraversamento (materia prima, energia e risorse trasformate in prodotto dall entrata all uscita della fabbrica e rifiuti), al registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro. o Disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico.

3 Il RLS deve sviluppare il proprio operato in modo d essere parte attiva del sistema aziendale, entrando in modo propositivo nell organizzazione e nella gestione delle attività lavorative e divenendo il filo d unione, una vera e propria interfaccia, tra gli Enti preposti (nella loro doppia attività di controllo -verifica e informativo -assistenziale), l Organismo Paritetico Provinciale, il Datore di lavoro, il Medico Competente, il RSPP/SPP, i lavoratori e, quando necessario, con la Magistratura. Il RLS può avere a sua disposizione, se tutto funziona come previsto, un enorme quantità d informazioni su Ambiente e Sicurezza e divenire un preciso riferimento per l azienda, la quale dovrà assumersi il compito di farlo diventare una figura preparata e competente per poter così sviluppare un sistema partecipativo, efficace e produttivo. Per esercitare efficacemente il proprio mandato, il RLS deve acquisire capacità che gli consentano di essere in grado di: o Cercare, trovare, catalogare, analizzare, smistare, indirizzare tutte le informazioni ricevute. o Sensibilizzare i lavoratori affinché destinino parte delle loro capacità professionali all individuazione del rischio ed alla concreta collaborazione per la definizione delle misure migliorative, alla loro realizzazione, al loro mantenimento nel tempo. Da qui costruire, con il supporto dei lavoratori interessati, la mappatura dei rischi su Ambiente e Sicurezza da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi. o Sollecitare e preparare la consultazione, coinvolgimento e collaborazione. o Coinvolgere tutti i soggetti operanti nell impresa affinché l attenzione sulle tematiche di Ambiente e Sicurezza, diventi parte integrante del lavo ro e continui a crescere ed affinarsi. o Stimolare le varie funzioni deputate alla Sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, MC, Tecnologia aziendale e Dipartimento di prevenzione) affinché, a seguito della valutazione dei rischi (presenti e potenziali), siano a pprontati i percorsi migliorativi previsti e necessari. Valutare l idoneità delle misure di protezione e prevenzione, formazione e informazione adottate, per poter essere in grado di verificarne l efficacia e la corrispondenza alla miglior conoscenza, richiedere l intervento delle Autorità ed Organi competenti (per esempio, secondo quanto previsto dall art. 19, comma 1, lettera o del D.Lgs. 626/94) o adire all OPP (accordo interconfederale, parte II, punto 2). Analizzando la situazione esistente in senso generale, è evidente che spesso, non solo da parte della componente aziendale ma anche da quella sindacale e dagli stessi lavoratori, si dimentica (o si fa finta di dimenticare) che la figura del RLS non è di natura esclusivamente politico-contrattuale, non è specificatamente tecnica, non è un ispettore delle istituzioni, non è (visto dall azienda) un rompiscatole legalizzato e non è (visto dalla RSU e dai lavoratori) colui a cui demandare tutto ciò che riguarda il tema sicurezza. Il RLS è, invece, fo ndamentalmente un lavoratore che ha le capacità (date dalla formazione, agibilità, conoscenze, motivazione, ecc.) per essere un eccezionale veicolo d informazioni, ossia un potente mezzo per tentare di risolvere i problemi, trovando le soluzioni più adegua te interfacciando funzioni, culture, conoscenze e specificità diverse tra loro (e raramente tra loro comunicanti) ma allo stesso tempo complementari.

4 3. Il R.L.S. territoriale. Oltre alla notevole presenza, sul territorio nazionale, di piccole e piccolis sime imprese, è abitudine diffusa, tra le piccole -medie imprese, frammentare l attività in tanti altri piccoli pezzi, di solito inferiori alle 15 unità operative e spesso in esternalizzazione (outsourcing), in modo da ottenere le più svariate agevolazio ni (non presenza sindacale, divisione e diverso inquadramento fiscale, maggior controllo sulle risorse umane, ecc.). In questi casi, spesso ci si trova di fronte ad un interpretazione particolare dell articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 626/94, ovvero la convinzione che più aziende, di norma presenti nello stesso ambito territoriale e facenti capo ad un unico datore di lavoro, possano legittimamente avvalersi della collaborazione di un solo RLS, eletto o designato dai lavoratori d una di queste. Quest inter pretazione letterale dell articolato dimentica che la figura del RLS è regolata da tutto l articolo 18, conseguentemente, un corretto inquadramento delle relative problematiche interpretative può scaturire solamente da una lettura sistematica e complessiva dello stesso. 4. D.Lgs. 626/94 - Art. 18. Rappresentante per la sicurezza. - Comma 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. - Comma 2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale, ovv ero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. - Comma 3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. - Comma 4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. - Comma 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5 - Comma 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. - Comma 7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all art.22, comma 7. Ciò premesso, non è di poco rilievo la dichiarazione d apertura (comma 1) secondo la quale il RLS è eletto in tutte le aziende o unità produttive. Tale dichiarazione costituisce il principio cardine della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (tra l altro, ribadita anche in Carta Genova 5 dicembre 1999). La specifica materia dell elezione/designazione del RLS è regolata dal secondo comma, il quale riconosce due possibilità: 1 - elezione/designazione a li vello aziendale; 2 - individuazione per più aziende nell ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il quarto comma rimanda alla contrattazione collettiva il numero e le modalità di designazione o di elezione del RLS. In ogni caso, il processo di designazione, e successiva ratifica, dei RLS si svolge esclusivamente da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori territoriali. Il RLST, oltre che ad essere una figura quasi sconosciuta (ad oggi pochissimi Territori si sono dotati di quest importante riferimento per i lavoratori), vede amplificati nei lavoratori del proprio bacino di competenza e nei confronti dei RLS di aziende più ampie e consolidate, i problemi legati alla diffidenza, non conoscenza ed ostacoli culturali estremamente radicati, spesso sono i lavoratori che faticano a dargli un identità diversa dalla semplice figura ispettiva, pertanto con esclusiva attività di vigilanza e controllo anche nei loro confronti, mentre i piccoli imprenditori lo assimilano alla classica figura del rompiscatole sindacale.

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