VOLUNTARY DISCLOSURE Le esperienze pratiche di professionisti internazionali

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1 VOLUNTARY DISCLOSURE Le esperienze pratiche di professionisti internazionali Avv. Vincenzo José Cavallaro MEDIA PARTNER 1

2 DECRETO LEGGE NR GENNAIO 2014 L art. 1 del DL 4/2014 prevedeva una disciplina organica della Voluntary Disclosure. In sede di conversione del Decreto in Legge, il Parlamento ha deciso di non convertire l art. 1 per lasciar spazio alla discussione parlamentare su una questione, il rimpatrio dei capitali, ritenuta particolarmente «delicata». All esito di tale dibattito è stata approvata la legge 15 dicembre 2014, nr I capisaldi della Voluntary Disclosure del D.L. nr. 4/2014 erano: A. Procedura confessoria: indicazione «spontanea» da parte dell autore della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dell ammontare degli investimenti esteri per tutte le annualità «non prescritte» e dell origine dei fondi alla base della precostituzione della provvista estera non dichiarata; B. Riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale fino ad 1/6 del minimo; C. Esclusione punibilità per taluni reati tributari non fraudolenti ed introduzione di una circostanza attenuante speciale (riduzione della pena fino alla metà) per i reati tributari fraudolenti.

3 CHI PUÒ ADERIRE, COSA SI PUÒ SANARE La Legge 15 dicembre 2014, nr. 186, amplia l ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria. Oggetto della procedura: A. Regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all art. 4 del D.L. 167/1990; B. Regolarizzazione delle violazioni dichiarative interne in connessione con tali attività estere commesse sino al 30 settembre 2014; C. Regolarizzazione delle violazioni dichiarative interne commesse fino al 30 settembre 2014 non connesse con le attività estere oggetto di emersione.

4 CHI PUÒ ADERIRE, COSA SI PUÒ SANARE La Legge 15 dicembre 2014, nr. 186, amplia l ambito soggettivo della procedura di collaborazione volontaria. Chi può accedere alla procedura: Possono accedere alla procedura non solo i destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale - persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - ma anche i soggetti che non sono destinatari di tali obblighi (dunque anche le società di capitali) per sanare violazioni dichiarative in connessione o meno con attivi esteri ed i destinatari di tali obblighi che vi abbiano adempiuto correttamente per sanare violazioni dichiarative in genere.

5 LA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA Soggetti attivi: Soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie e patrimoniali estere di importo superiore a Euro ), dunque persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate. Procedura: Indicazione spontanea all'amministrazione finanziaria, di tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione della normativa sul monitoraggio fiscale nonché di altre violazioni non connesse con tali attivi esteri Si tratta di una procedura analitica!

6 LA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNA Il testo approvato in via definitiva permette l accesso alla voluntary disclosure anche ai soggetti diversi dai soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale. A seguito di tale estensione, è possibile distinguere da un punto di vista concettuale (la procedura formalmente è unica) la c.d. voluntary disclosure estera, a cui possono accedere persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed il cui presupposto d accesso è l esistenza di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014, dalla c.d. voluntary interna, a cui possono accedere tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014

7 CAUSE OSTATIVE PER L ACCESSO ALLA PROCEDURA La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza di tali circostanze sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

8 . DIFFERENZE CON SCUDO FISCALE Lugano, 20 Gennaio ) Non sono previsti né anonimato né regimi di segretazione; 2) La procedura deve essere estesa a tutte le attività detenute all estero in violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale. Se nell ambito della procedura non vengono indicati tutti gli attivi, la procedura puo essere invalidata. Attenzione al nuovo reato di «esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero»; 3) Non è prevista alcuna forfettizzazione dei tributi dovuti (solo i rendimenti di attivi inferiori a eur 2 mln); 4) è Agganciata a procedure di regolarizzazione di società legate al soggetto che detiene attivi esteri non dichiarati (la c.d. voluntary interna); 5) Non sono previsti limiti all'utilizzazione delle informazioni acquisite nell ambito della procedura contro i terzi e contro lo stesso contribuente; 6) La procedura non si basa su «dichiarazioni riservate» da fornire agli intermediari ma su una vera e propria confessione stragiudiziale da rendere all Amministrazione.

9 LA VOLUNTARY DISCLOSURE: RADDOPPIO DEI TERMINI Termine di decadenza dell azione accertatrice dell Amministrazione finanziaria raddoppiato in due casi: A. per le violazioni che comportano l obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e b); B. nel caso di accertamento basato sulla presunzione secondo cui le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. L art. 1, comma 3 bis del DDL sulla VD, rende non operativo il raddoppio dei termini per le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale qualora il paese dove gli attivi sono stati depositati, ancorché incluso in una delle black lists che fanno scattare in astratto il raddoppio dei termini, abbia firmato un accordo sullo scambio di informazioni a domanda conforme agli standard Ocse, o firmi un tale accordo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

10 LA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA: PERIODI APERTI Anno Termine Ordinario Termine Raddoppiato Anno Termine Ordinario Termine Raddoppiato 2002 Prescritto Prescritto 2002 Prescritto Prescritto 2003 Prescritto Prescritto 2003 Prescritto Prescritto Prescritto 2004 Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto

11 . RIDUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Lugano, 20 Gennaio 2015 Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale: possibilità di definizione ad un sesto del minimo. Per attivi detenuti in paesi Black list: sanzione dal 6% al 30% degli attivi non dichiarati per ogni annualità. Nella procedura, detta sanzione è definibile all 1% per annualità aperta. Per attivi detenuti in paesi White list: sanzione dal 3% al 15% degli attivi non dichiarati. Nella procedura la detta sanzione è definibile all0 0,5% per annualità aperta. Altre sanzioni tributarie (es. Infedele dichirazione dei redditi): Definibili nella misura di un sesto del minimo. La legge sulla collaborazione volontaria riduce di un quarto la misura minima delle sanzioni. Es. infedele presentazione della dichiarazione dei redditi: sanzione pari dal 100% al 200% dell imposta evasa, definibile nella procedura ad un sesto del minimo ridotto di un quarto (1/6 del 75% dell imposta evasa). Le imposte evase, se relative ad annualità ancora aperte, sono dovute per intero.

12 . VOLUNTARY DISCLOSURE E REATI TRIBUTARI Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs 74/2000), omessa presentazione della dichiarazione (art. 5, D.lgs 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.lgs 74/2000), Omesso versamento di Iva (art. 10 ter, D.lgs 74/2000). Non saranno coperti da causa di esclusione della punibilità l emissione di fatture per operazioni inesistenti, la distruzione o occultamento di scritture contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L esclusione della punibilità si estende anche ai delitti di reimpiego e riciclaggio (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) ed ai fatti di autoriciclaggio che sono in relazione al trasferimento del provento o profitto dei reati tributari per i quali opera l esimente. L esclusione della punibilità si estende anche ai concorrenti nel reato, assumendo connotazione di esimente di tipo oggettivo.

13 . VOLUNTARY DISCLOSURE E REATI TRIBUTARI Art. 5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). L autore della violazione di cui all articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.»

14 . VOLUNTARY DISCLOSURE ED AUTORICICLAGGIO Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

15 . VOLUNTARY DISCLOSURE ED AUTORICICLAGGIO In passato, l autore di un reato tributario che trasferiva il profitto o il prodotto del reato, non poteva essere perseguito per riciclaggio in quanto il trasferimento del denaro era ritenuto un post factum non punibile rispetto al delitto presupposto. L eliminazione della locuzione «fuori dai casi di concorso» nel testo dell art. 648 c.p. determina l autonoma punibilità dell autoriciclaggio, e questo anche se il reato tributario da cui la provvista finanziaria è stata generata è molto risalente nel tempo e quindi non più autonomamente punibile perché prescritto. I trasferimenti e le operazioni rilevanti ai fini di una imputazione di autoriciclaggio sono quelli idonei ad ostacolare l individuazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni trasferiti (es. prelievo per contanti per «spezzare» la tracciabilità, trasferimento a conto intestato a società offshore ecc.). Per i trasferimenti effettuati nell ambito della procedura di voluntary disclosure è prevista una clausola di esclusione della punibilità per il riciclaggio e per l autoriciclaggio

16 SANZIONI INTRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI ART8 D. LGS. 472 DEL 1997 Nella VD possono avere grande peso le vicende successorie. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Nel caso di vicende successorie gli eredi non saranno obbligati al pagamento delle sanzioni tributarie relative a condotte ascrivibili al de cuius ma saranno chiamati a rispondere per le sanzioni relative ad omissioni decorrenti a far data dall acquisizione della qualità di erede, nonché, per il debito di imposta riferibile al de cuius.

17 GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. VINCENZO JOSè CAVALLARO STUFANO GIGANTINO CAVALLARO e associati Corso Italia MILANO Tel.: Fax: cavallaro@solegal.it Fondata su una formula e uno stile innovativi la rivista del centro studi nasce dall'idea di fare informazione fiscale fuori dagli schemi burocratici e pedanti che da sempre hanno caratterizzato questa materia. Gli strumenti principali utilizzati dalla rivista sono l'inchiesta, l'intervista, il confronto internazionale, lo spirito propositivo per un sistema fiscale migliore.

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