CONTRATTO PONTE CON LA CASA DI CURA VILLA FIORITA s.r.l. PER PRESTAZIONI DI RICOVERO IN ACCREDITAMENTO. TRA

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1 CONTRATTO PONTE CON LA CASA DI CURA VILLA FIORITA s.r.l. PER PRESTAZIONI DI RICOVERO IN ACCREDITAMENTO. TRA L'AZIENDA USL 4 DI PRATO CF. e P. IVA n , di seguito denominata AZIENDA, con sede in Prato, Piazza Ospedale n. 5, nella persona del Direttore Amministrativo Dr. Massimo Braganti nato a nato a San Sepolcro (Ar) il , su delega del Direttore Generale ai sensi della delibera aziendale n. 685/2013, domiciliato per il presente atto presso il Centro Direzionale della Azienda USL 4 Piazza dell Ospedale, 5 Prato; E La Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l., con sede legale in Prato Via Cantagallo n.56 - Cod. Fiscale n e Partita IVA n , di seguito denominata CASA DI CURA, nella persona del proprio amministratore delegato Dr. Giovanni Del Vecchio, nato a Latronico (PZ) il 09/08/1953 e domiciliato per il presente atto presso la sede della società, munito dei poteri di firma come risulta dal verbale dell Assemblea dei Soci del ; VISTI - l'art. 8-bis co. 3 e gli artt. 8-ter, 8-quater, 8-quinques del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999; - la Legge Regione Toscana n. 51 del e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.61/r del e successive modifiche ed integrazioni; -la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 771/2002 (Definizione standard di distribuzione tra attività di ricovero e attività ambulatoriale, remunerazione delle prestazioni sulla base di volumi di standard predefiniti) e il decreto dirigenziale n. 2355/2004 (Definizione criteri e specifiche per l applicazione della DGRT n.771/02); 1

2 - la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1184/2008 (determinazione delle tariffe regionali per il pagamento delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in vigore dal 1 gennaio 2009); -il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 in regime di proroga; - la L.R. n. 81/2012, la L.R. n. 77/2012 e la L.R. n. 77/2013; PREMESSO: -che il rapporto tra l AZIENDA e la CASA DI CURA è improntato sulla collaborazione operativa di reciproca convenienza e di valore assistenziale, coerentemente con un processo di integrazione e di complementarietà gia in atto aventi ad oggetto: a) prestazioni riabilitative in regime di ricovero; b) accordo per la gestione integrata di un servizio di day surgery; - che alla CASA DI CURA è stato confermato l accreditamento istituzionale con decreti dirigenziali della Regione Toscana n. 4489/2012 e n. 4930/2012, depositati agli atti, per la seguente tipologie: Presidio di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti di classe B e Ambulatoriale specialistica e diagnostica ; discipline: Otorinolaringoiatria, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia; attività: day surgery e chirurgia ambulatoriale interventi anche in anestesia generale; - che con deliberazione della G.R.T. n del la Regione Toscana ha approvato l Accordo Quadro con le Associazioni della ospitalità privata AIOP, per il triennio , relativo alla regolamentazione delle prestazioni contemplate dall accordo stesso ed erogate dalle strutture ospedaliere private accreditate. Il suddetto accordo regionale funge da intesa-quadro da cui dipendono principi e linee guida utili per disciplinare la contrattazione locale; 2

3 - che la deliberazione di cui sopra demanda alle strutture competenti regionali la stesura del documento di programmazione per la costruzione degli accordi contrattuali nonché la stesura di uno schema-tipo contrattuale, che alla data odierna non sono stati ancora definiti e resi noti dalla Regione Toscana; - che stante la scadenza al 31 dicembre 2014 del contratto-ponte e con riferimento alle recenti indicazioni regionali di cui alla nota prot. A00 GRT del , si ritiene opportuno addivenire alla stipula di un ulteriore contratto ponte prevedendo tuttavia una validità annuale al fine di dare certezza di programmazione dell attività per l intero anno 2015, garantendo così un servizio continuativo agli utenti; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO Forma oggetto del presente contratto l attività di ricovero ospedaliero, in forma ordinaria e di day hospital, svolta dalla CASA DI CURA nell ambito della collaborazione con l'azienda e per conto del SSN, esclusivamente per i settori indicati nel seguente art. 2 e l assegnazione del tetto finanziario annuo. Il contratto è unico ed ha validità in ambito regionale. ART. 2 SETTORI DI ATTIVITA' E TARIFFE Le parti convengono che oggetto del presente contratto sono i ricoveri in regime ordinario e day surgery. La tariffa per il pagamento delle suddette prestazioni è quella stabilita con la deliberazione G.R.T. richiamata in premessa. Le suddette tariffe, specifiche per la tabella di competenza, potranno subire modificazioni in caso di aggiornamenti normativi a livello regionale e la ricezione delle stesse, con conseguente adeguamento del tetto finanziario, avverrà di conseguenza senza revisione dell atto 3

4 contrattuale. Le tariffe dei DRG sono comprensive di tutti i costi sostenuti per la produzione delle singole prestazioni di ricovero, ivi compresi gli oneri relativi alle endoprotesi, agli impianti protesici, ortesici ed ausiliari utilizzati per le prestazioni di ricovero, alle prestazioni specialistiche ambulatoriali quando correlate ad un episodio di ricovero. Sono compresi nella day surgery, e quindi soggetti alla stessa tariffa, anche gli interventi che richiedono il pernottamento del paziente (ossia ricoveri ordinari di un giorno). Gli accertamenti clinici, di laboratorio e strumentali effettuati in fase di preospedalizzazione, solo nel caso in cui segue il ricovero, sono considerati all interno della tariffa stabilita con lo specifico DRG e rientrano nell ambito dello stesso ricovero. Per l attività svolta nei confronti di utenti provenienti da Fuori Regione la valorizzazione avverrà a tariffa di compensazione nazionale TUC e non a tariffa regionale e il superamento del tetto sarà riconosciuto una volta pervenuto il rimborso all AZIENDA da parte della Regione Toscana. ART. 3 BUDGET DI RIFERIMENTO Le parti contraenti prendono reciprocamente atto che i valori economici relativi al periodo / sono i seguenti: Euro # per l attività resa a soggetti residenti nel territorio di competenza della Asl 4; Euro # per i soggetti residenti nella Regione Toscana; Euro ,00# per l attività resa a soggetti non residenti nella Regione Toscana. per un totale complessivo di # La CASA DI CURA accetta espressamente i suddetti tetti finanziari impegnandosi 4

5 ad eseguire le attività oggetto del presente contratto entro tali volumi finanziari ed a programmare le stesse in modo da consentirne la erogazione nell'intero arco dell'anno. Potranno essere concordati tra le parti ulteriori DRG da privilegiare su proposta preventiva della Direzione Sanitaria Ospedaliera dell Azienda Usl 4. Le attività rese a soggetti fuori regione non sono computate agli effetti del volume programmato di attività in quanto soggette a compensazione, né vi sarà possibilità di spostamento di budget fra cittadini pratesi e toscani con i cittadini extra- regione, a meno di autorizzazione scritta dell AZIENDA. L AZIENDA, inoltre, si riserva di effettuare eventuali abbattimenti qualora venga superato lo standard stabilito secondo le deliberazioni G.R.T. n.771/2002 e il decreto dirigenziale n. 2355/2004 e successive modifiche e integrazioni. ART. 4 INFORMAZIONI La CASA DI CURA si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino, sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale. I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche) e della legge sulla riservatezza (D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche). La CASA DI CURA potrà utilizzare i posti letto che di volta in volta si renderanno liberi per attività di ricovero di pazienti totalmente non a carico del SSN. I relativi ricoveri non sono computati nel tetto finanziario. Qualora venga effettuato un ricovero in regime libero-professionale ad un cittadino in possesso di prescrizione su ricettario del Servizio Sanitario Regionale, la CASA DI CURA è tenuta a far firmare all assistito, sul retro della impegnativa, una 5

6 dichiarazione, dalla quale risulti la consapevolezza di effettuare la prestazione non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e ad inserirla nella documentazione sanitaria. ART. 5 CONTROLLI L'AZIENDA si riserva di effettuare, in ordine ai ricoveri erogati dalla CASA DI CURA e sulla base dell attuale normativa in materia, attività di vigilanza e controllo con riferimento al rispetto del presente accordo contrattuale, alla qualità dell'assistenza, all'appropriatezza delle prestazioni rese nonché agli aspetti di carattere amministrativo. Per tale attività di verifica si fa riferimento alla procedura aziendale codice 01526PRS02 con data di applicazione denominata Attività di ricovero in accreditamento: liquidazione competenze alla Casa di Cura Villa Fiorita. ART.6 PERSONALE La CASA DI CURA contestualmente alla stipula del presente contratto documenta la capacità di garantire l erogazione delle proprie prestazioni, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di lavoro del personale del S.S.N., con piante organiche a regime. A questo fine la CASA DI CURA invierà all AZIENDA con cadenza semestrale la pianta organica del personale impegnato a qualunque titolo e provvederà a verificare tale stato mediante l acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. ART.7 PRIVACY Gli operatori della Casa di Cura preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente e di comportamento (DPR n 62/2012 Codice di comportamento 6

7 dei dipendenti pubblici ). Le parti si impegnano, in relazione all attività di trattamento dei dati oggetto del presente contratto, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. L AZIENDA nomina la CASA DI CURA, in persona del legale rappresentante quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Detto Responsabile si impegna a nominare Incaricati del trattamento dei dati tutti gli operatori impegnati nel servizio in oggetto relativamente ai dati che vengono trattati per conto dell AZIENDA ed in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione. Di tale nomina il Responsabile dovrà darne debita comunicazione all AZIENDA. ART. 8 MODALITA DI LIQUIDAZIONE Per tutte le fasi del procedimento clinico/amministrativo necessario per il monitoraggio delle attività e la successiva liquidazione delle competenze si fa riferimento alla procedura aziendale codice 01526PRS02 con data di applicazione denominata Attività di ricovero in accreditamento: liquidazione competenze alla Casa di Cura Villa Fiorita. L Azienda si riserva di richiedere o modificare il tracciato record del flusso SDO in base al mutato debito informatico nei confronti della Regione Toscana, dandone comunicazione alla CASA DI CURA che provvederà ad adeguarsi non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. ART. 9- RISOLUZIONE CONTRATTUALE Qualora una delle parti non adempia le obbligazioni derivanti dal contratto, l altra può richiederne l adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del 7

8 danno. In tal caso si applicano gli art e ss del c.c. L Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e con preavviso di 30 giorni, qualora disposizioni legislative e/o autorizzative non ne consentono la prosecuzione, in tutto o in parte, nonché qualora venissero a mancare le condizioni per i quali è stato stipulato. Potrà altresì risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora la Regione Toscana emani disposizioni relative alla costruzione di diversi accordi contrattuali a seguito della delibera GRT 1062/2011. Le variazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate fra le parti e recepite con atto scritto dalle stesse. Causa di risoluzione del contratto comprende anche la violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La presente convenzione si risolve di diritto qualora la CASA DI CURA non risulti in regola con la normativa vigente sull accreditamento. ART. 10- COMPOSIZIONE CONTROVERSIE Per le eventuali controversie derivanti dall applicazione e interpretazione del presente contratto, per le quali non si ritenga esistere la risoluzione di diritto del contratto e le quali non siano risolvibili amichevolmente, è competente il Tribunale di Prato. ART. 11- VALIDITA Gli effetti del presente contratto decorrono dal e fino al L AZIENDA può disporne la proroga alle condizioni originarie fino ad un massimo di 180 giorni. ART. 12 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Ai sensi della Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 8

9 finanziari di cui all art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. ART. 13- REGISTRAZIONE E SPESE Il presente contratto consta di n. 9 pagine, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d uso ai sensi dell art.5 co.2 del DPR 131/86. L imposta di bollo è a carico della Casa di Cura. Letto, approvato e sottoscritto Prato Il Direttore Amministrativo Azienda U.S.L.n.4 Dr.Massimo Braganti L Amministratore delegato Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. Dr. Giovanni Del Vecchio 9

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