SULLE TRACCE DEL CIBO

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1 SULLE TRACCE DEL CIBO Guida alla lettura delle etichette alimentari Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

2 SOMMARIO PERCHÉ UNA GUIDA ALLA LETTURA DELL ETICHETTA ALIMENTARE 3 I - SULLE TRACCE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 4 L INFORMAZIONE IN ETICHETTA! 4 ETICHETTA O CARTA D IDENTITÀ DEL PRODOTTO 5 TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ 6 SPECIFICITÀ E DIFFERENZE IN ETICHETTA: PRODOTTO SFUSO E PRECONFEZIONATO 7 II - L ETICHETTA: OCCHIO AI PARTICOLARI! 9 A PROPOSITO DI O.G.M 9 IL POMODORO IN ETICHETTA 15 III - CONOSCERE MEGLIO IL PRODOTTO PRECONFEZIONATO 17 GUIDA ALLA LETTURA DELL ETICHETTA: LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 17 CHE COSA CONTIENE IL PRODOTTO 17 ADDITIVI: CONOSCIAMOLI MEGLIO 18 GLI ALLERGENI 19 IL LOTTO DI FABBRICAZIONE 20 IL CODICE A BARRE 20 LA QUANTITÀ NETTA DI PRODOTTO 20 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E ISTRUZIONI PER L USO 21 IV - L INFORMAZIONE A GARANZIA DELLA SALUTE 23 L ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI 23 I CLAIMS NUTRIZIONALI E SALUTISTICI 24 La Guida è stata redatta da Renata Frammartino - Responsabile Formazione Settore Agroalimentare - Federconsumatori Emilia Romagna Responsabile della pubblicazione: Anna Naldi Presidente Federconsumatori Emilia Romagna Consulente Educational: Rosa Frammartino 2

3 PERCHÉ UNA GUIDA ALLA LETTURA DELL ETICHETTA ALIMENTARE L'applicazione del sistema di tracciabilità documentale ai fini della sicurezza alimentare, regolata dalla normativa comunitaria in vigore dal primo gennaio , rappresenta un punto decisivo per la tutela del diritto d informazione dei cittadini, e richiede ai produttori ulteriori garanzie in termini di trasparenza e sicurezza ed ai consumatori una crescente responsabilizzazione nella gestione delle scelte e dei comportamenti alimentari. Grazie ad una normativa in continua evoluzione che sostiene il diritto dei cittadini alla trasparenza e all informazione, l etichetta rappresenta uno strumento importante per la tutela della salute e dell interesse economico perché ci guida a scelte alimentari sempre più consapevoli. La principale finalità della legislazione comunitaria è, nel campo agroalimentare, quella di giungere ad un ampia armonizzazione e consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa guidati da una corretta informazione. Proprio per la sua funzione informativa, l etichettatura rappresenta lo strumento privilegiato per attuare i principi enunciati; infatti consente al consumatore di conoscere in modo veritiero, completo e comprensibile le caratteristiche dei prodotti e dei processi di produzione. La salute viene tutelata attraverso l imposizione dell obbligo di indicare in etichetta quelle sostanze che possono causare ipersensibilità, sostanze cosiddette allergeniche, e che spesso possono consistere in alimenti veri e propri come le uova, il latte, i pomodori, oppure sostanze contenute in alimenti, come gli additivi o i conservanti. Il rispetto delle regole di etichettatura, pur con le difficoltà applicative che in questi anni si sono manifestate, è uno strumento essenziale perché il consumatore possa effettuare le sue scelte in modo consapevole, vedendo tutelata la propria salute ed il proprio interesse economico. La normativa sull etichettatura, finalmente rigorosa ed in continua evoluzione a vantaggio dei consumatori, prevede che tutti gli operatori del settore alimentare, produttori, grossisti, negozianti, debbano rispettare le norme indicate; un obbligo che vale anche per noi consumatori: leggere attentamente l etichetta e scegliere ciò che vogliamo mangiare con piena consapevolezza! 1 Il Regolamento 178/2002/CE costituisce il testo normativo europeo fondamentale per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Attraverso il Regolamento la UE cerca di gettare le basi per un vero e proprio diritto alimentare, con propri principi giuridici, stabilendo anche i criteri entro i quali dovrà muoversi tutta la successiva legislazione alimentare. Il campo di intervento del Regolamento va dai prodotti agricoli a quello della protezione della salute; dall adozione di misure veterinarie al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, per realizzare un mercato unico che, in materia di sanità, sicurezza, protezione dell ambiente e tutela dei consumatori, si basi su un livello di protezione elevato. 3

4 I - SULLE TRACCE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI L INFORMAZIONE IN ETICHETTA! L etichetta rappresenta il primo contatto del consumatore con il prodotto ed è la forma di comunicazione più immediata e più impegnativa per il produttore; essa raccoglie l insieme delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che possono essere riportate anche direttamente sull imballaggio. Un etichettatura che informi sulla natura esatta e sulle caratteristiche del prodotto favorisce la libera circolazione delle merci e, nel contempo, rappresenta un insostituibile strumento di tutela della salute e della capacità di risparmio del consumatore. Proprio per questa sua funzione, l etichetta è concreta espressione dei principi normativi che mirano a garantire il diritto del consumatore a informazioni veritiere, complete e comprensibili. Il rispetto delle regole di etichettatura, pur con le difficoltà applicative che in questi anni si sono manifestate, si conferma il più efficace strumento di tutela del consumatore. Nelle corsie del supermercato e mentre il nostro carrello si riempie di confezioni diverse per forma, grandezza e colore non sempre siamo consapevoli ciò che stiamo acquistando, ma basterebbe un po della nostra attenzione per saperne di più sul cibo che scegliamo. Dedicare un po della nostra attenzione al prodotto ci consente di notare che c è un contenitore capace di proteggere e conservare correttamente il suo contenuto mantenendolo igienicamente indenne. L Unione Europea fissa norme relative all etichettatura dei prodotti alimentari per aiutare i consumatori europei a effettuare nei loro acquisti una scelta consapevole. Con queste norme il consumatore può disporre di informazioni complete sui prodotti alimentari che acquista. Tra le norme relative 4

5 all etichettatura ce ne sono alcune comuni a tutti i prodotti alimentari e altre specifiche come nel caso delle carni, delle bevande alcoliche e degli alimenti deperibili. La normativa comunitaria in materia di etichettatura, rigorosa ed in continua evoluzione, vieta di usare modalità di etichettatura che possono indurre in errore il consumatore, circa ogni aspetto o caratteristica del prodotto alimentare, comprese quelle indicazioni che si riferiscano a proprietà curative o alla salute in generale. Esistono molte forme di pubblicità insidiose e ingannevoli indicate in etichetta atte ad esaltare indebitamente un prodotto: "genuino" per un formaggio, "naturale" per un miele, come se fosse lecito produrre le corrispondenti tipologie "adulterato" o "artificiale"; è vietato indicare in etichetta che una grappa "fa digerire" o qualificare un miele "iperenergetico, indicatissimo nello sport e nel superlavoro" (Regolamento 1924/2006). ETICHETTA O CARTA D IDENTITÀ DEL PRODOTTO L etichettatura raccoglie l insieme delle indicazioni, marchi, immagini, simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che sono riportate nell etichetta, ma che spesso si trovano anche in altre parti dell imballaggio. Questi dati forniscono al consumatore un informazione completa e chiara che permette non solo di conoscere tutto ciò che è contenuto nel prodotto che si compra, come ad esempio la lista degli ingredienti, la tabella nutrizionale, i termini di scadenza, le modalità di conservazione. Si tratta di un sistema di informazioni che aiuta ad individuare la provenienza del prodotto e le materie prime utilizzate nei processi di lavorazione; attraverso la ricostruzione dell intero percorso dell alimento (tracciabilità del prodotto) è possibile tutelarsi meglio da frodi e contraffazioni che sempre più minacciano le produzioni tipiche e di qualità. che cos e l etichetta L etichetta alimentare rappresenta la carta d identità di un prodotto, ma solo se essa è chiara, completa e trasparente può veramente aiutare il consumatore: o a ripercorrere il percorso di filiera del prodotto scelto (tracciabilità del prodotto ); o a individuare le materie prime impiegate nei processi di lavorazione; o a tutelarsi contro le frodi e le contraffazioni realizzate anche a danno delle produzioni tipiche e di qualità. come dev essere l etichetta alimentare? Le indicazioni devono essere visibili, leggibili e indelebili e, se l etichetta è in più lingue, devono apparire anche in italiano o nella lingua del paese nel quale il prodotto viene commercializzato. 5

6 TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ Il sistema di dati informativi, contenuti in etichetta, permette di rintracciare non solo le tappe di filiera dei prodotti dell alimentazione umana, ma anche quelle dei mangimi e di ogni altra sostanza destinata alla produzione alimentare. I consumatori, correttamente informati, possono modificare i propri comportamenti e scegliere in modo responsabile indirizzando i consumi verso prodotti agroalimentari sicuri, ben sapendo che solo un impegno comune può migliorare e rendere più efficace sia l informazione rivolta al consumatore finale che quella diretta ai diversi partner della filiera stessa. Gli avvenimenti che negli ultimi anni hanno colpito il settore agroalimentare hanno accresciuto l attenzione sul tema della sicurezza alimentare, della garanzia di filiera e della genuinità aumentando nel contempo la consapevolezza dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari. La tracciabilità facilita l incontro tra due interessi distinti, ma convergenti; sono infatti entrambi importanti: quello del consumatore di poter ricostruire la storia degli alimenti di cui si nutre fino a conoscere le materie prime e del produttore che ha capito che solo informando al meglio il consumatore potrà instaurare con esso un concreto e duraturo rapporto di fiducia. La trasparenza informativa, prioritariamente affidata all etichettatura dei prodotti, può essere potenziata dalla costruzione di rapporti di fiducia fra consumatori e produttori e da azioni chiare, efficaci e visibili, come campagne informative capaci di veicolare gli elementi più importanti legati ai diversi processi produttivi, alla provenienza e alle caratteristiche nutrizionali degli alimenti. Assistiamo così, da un lato, allo sviluppo di nuove potenzialità del mercato che acquisisce prodotti di qualità superiore, dall altro emerge la necessità di governare con saggezza un processo di costruttiva informazione da cui dipende quella comunicazione interattiva capace di stimolare sinergie fra un organizzazione e i diversi attori, a monte e a valle, della catena di fornitura che non dipende unicamente dall azienda di trasformazione, ma coinvolge l intera catena produttiva. L insieme di informazioni, obbligatoriamente indicate in etichetta, rappresenta un ulteriore garanzia per la tutela del consumatore che ha così la possibilità di ripercorrere la strada di un prodotto e di ricostruirne l intera storia e diventare alleato prezioso delle istituzioni e del mondo produttivo con la sua quotidiana azione di controllo e di conseguenti scelte di acquisto e consumo. Le informazioni fornite dall etichetta facilitano la ricostruzione di un percorso sempre più corretto di rintracciabilità per gli alimenti, per i mangimi, per gli animali e per ogni altra sostanza destinata alla produzione alimentare. Un nuovo patto tra istituzioni e società civile sta portando l intero sistema di produzione e consumo verso comportamenti più responsabili, verso maggiori garanzie del consumatore che consapevolmente indirizza le proprie scelte verso prodotti agroalimentari sicuri utilizzando le opportunità offerte dalla tracciabilità e dall etichettatura. Strumenti indispensabili, questi ultimi, specie oggi che le problematiche del mondo 6

7 globalizzato richiamano prepotentemente la nostra attenzione sui pericoli delle frodi alimentari, autentica minaccia per la nostra salute. Cos è la tracciabilità? La tracciabilità è rappresentata da un insieme di informazioni, obbligatoriamente indicate nell etichetta, che rappresentano il sistema di dati che accompagnano il viaggio del prodotto dal luogo di produzione fino al consumatore. Cos è la rintracciabilità? La rintracciabilità è il processo inverso con cui il consumatore può leggere le informazioni e ripercorrere le le tappe di filiera di prodotti alimentari,di mangimi e di sementi. L insieme dei due percorsi rappresenta la possibilità seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un animale destinato alla produzione alimentare attraverso la ricostruzione di tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. SPECIFICITÀ E DIFFERENZE IN ETICHETTA: PRODOTTO SFUSO E PRECONFEZIONATO che cosa deve contenere l etichetta di un prodotto sfuso? I prodotti alimentari non preconfezionati o confezionati sui luoghi di vendita ed i prodotti preincartati ai fini della vendita immediata devono essere muniti di apposito cartello applicato al recipiente che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. Sul cartello devono essere riportate: La denominazione e gli ingredienti; modalità di conservazione per i prodotti molto deperibili; la data di scadenza per le paste fresche o con ripieno; il titolo alcolimetrico se superiore a 1,2% vol. la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati, glassati; l elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello, esposto bene in vista, agevolmente consultabile dal consumatore, nel caso di prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria e gastronomia; per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello può essere applicato sull impianto. Per i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia, comprese le preparazioni alimentari, l elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, a disposizione dell acquirente, in prossimità 7

8 dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. Per le bevande vendute mediante spillatura, tale cartello può essere applicato direttamente sull impianto o a fianco dello stesso. che cosa deve contenere l etichetta di un prodotto preconfezionato? la denominazione di vendita; l elenco degli ingredienti; la quantità netta o la quantità nominale; il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; il titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in vol.; una dicitura per identificare il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; le istruzioni per l uso, ove necessario; il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto. 8

9 II - L ETICHETTA: OCCHIO AI PARTICOLARI! A PROPOSITO DI O.G.M L organismo geneticamente modificato o OGM è un organismo in cui il DNA, tramite operazioni di ingegneria genetica, è stato modificato. In etichetta è obbligatoria la dicitura Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati ; nel caso di prodotti sfusi deve essere indicata direttamente sul prodotto, sul cartello o sul banco di vendita accanto al prodotto. In base al Regolamento dell Unione Europea, la presenza di OGM deve essere segnalata ogni qualvolta supera l' 1%. 2 Su molti prodotti oggi è presente un'etichetta "OGM FREE", questa indica che il produttore non utilizza ingredienti modificati geneticamente. È recente la decisione con cui il Consiglio dell Agricoltura dell Unione Europea estende queste deroghe anche ai prodotti biologici. Viaggio fra i marchi dei prodotti alimentari riconosciuti dalla Comunità Europea Spesso i marchi caratterizzano prodotti tipici costituendo dei veri e propri marchi distintivi. Il crescente interesse culturale verso il settore gastronomico ed economico legato ai prodotti italiani ha spinto la Comunità Europea a differenziarli e valorizzarli con il riconoscimento di un marchio specifico; sono nati così i marchi per indicare importanti prodotti agroalimentari. Ottenere il riconoscimento di marchio non è cosa semplice; richiede infatti un percorso lungo circa due anni, coinvolge le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli territoriali: regionale, statale e comunitario. L ultimo passaggio consiste nella pubblicazione del riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per informare tutti gli stati membri. 2 La presenza di tracce accidentale o tecnicamente inevitabili di OGM in proporzione non superiore a 0,9% non comporta l obbligo di indicazione delle diciture sopra indicate. 9

10 I marchi più conosciuti DOP - Denominazione di Origine Protetta. È un marchio che indica prodotti con una propria storia, originari di uno specifico territorio e per questo motivo definiti prodotti a denominazione di origine protetta. IGP - Indicazione Geografica Protetta È una qualifica europea più accessibile del DOP perché garantisce una sola caratteristica di distinzione del prodotto come, ad esempio, la zona di lavorazione, ma non la provenienza della materia prima utilizzata. STG - Specialità Tradizionale Garantita Accompagna prodotti vincolati ad uno specifico disciplinare specifico, ma possono essere prodotti ovunque in Europa. Si pensi ad esempio ad un panettone, ai ricciarelli di Siena, un liquore di erbe, ecc. STG-AS - Specialità Tradizionale Garantita o Attestazione di Specialità Con questa sigla vengono indicati i prodotti legati più ad una ricetta tradizionale che ad una specifica area di produzione. DOC - Denominazione di Origine Controllata È il marchio utilizzato solo per i vini che garantisce la provenienza, i tipi di uva utilizzata, le caratteristiche e i metodi di lavorazione. I controlli vengono effettuati da un consorzio autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole. 10

11 DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garantita È il marchio riconosciuto solo ad alcuni vini DOC famosi anche a livello internazionale. E perciò una garanzia aggiuntiva al DOC che, a seguito di analisi specifiche di esperti autorizzati, consente di aggiungere al prodotto la fascetta di garanzia. IL PRODOTTO BIOLOGICO IN ETICHETTA L agricoltura biologica è un sistema codificato a livello europeo che prevede il rispetto di norme specifiche ed una serie di controlli da parte di enti ministeriali. Ogni produttore viene autorizzato dal Ministero della Sanità e si iscrive nel registro delle Aziende Biologiche, sottoponendosi ad un rigoroso sistema di controlli validi per l intero territorio europeo, secondo il Regolamento CE 2092/91 e successive integrazioni, con norme che consentono il monitoraggio dell intero ciclo del prodotto, dalla preparazione del terreno per la semina fino alla vendita del prodotto stesso. In Italia il controllo delle Aziende Biologiche è affidato a speciali organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. E biologico un prodotto ottenuto con la tecnica di coltivazione biologica che non ammette l uso di concimi chimici, né pesticidi, eccetto alcuni di origine naturale. Per poter definire biologico un prodotto (fresco o trasformato) bisogna che: il 95 % dei suoi componenti sia di provenienza biologica; esso non consenta l aggiunta di aromi e additivi artificiali in genere; sia ottenuto attraverso processi che non utilizzano prodotti di sintesi chimica e che rispettano l ambiente. Nel caso di prodotto biologico, oltre al nome e indirizzo del produttore agricolo (e del trasformatore se si tratta di prodotto trasformato), l etichetta deve obbligatoriamente riportare: la dicitura da agricoltura biologica, accanto alla denominazione del prodotto; il recapito, il logo dell Organismo di controllo riconosciuto dallo stato membro competente con gli estremi dell autorizzazione ministeriale: la sigla dell Italia IT, quella dell Ente di controllo (codice di tre 11

12 lettere), il codice del produttore, la lettera T nel caso di prodotto trasformato, o la lettera F (per prodotto fresco), assieme al numero che fa riferimento all autorizzazione. I prodotti già pienamente tutelati La normativa sull etichettatura, ampia ed in continua evoluzione, è già pienamente realizzata con la carne bovina, frutta e verdure fresche, uova, pesce e miele e recentemente 3 sull olio extravergine d oliva e la passata di pomodoro. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari le etichette di tali prodotti devono riportare obbligatoriamente l indicazione del luogo di origine e o di provenienza. Segnalando l origine della materia prima impiegata nei procedimenti di lavorazione si possono contrastare illeciti e contraffazioni che danneggiano le produzioni agroalimentari. CARNE BOVINA Dal primo gennaio 2002 l'etichetta deve riportare il codice di identificazione dei bovini e il Paese di nascita e di ingrasso, di macellazione e di sezionamento. Nel punto vendita, per la carne venduta a taglio, l'etichetta potrà essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile. 3 Regolamento (Ce) N. 640/2008 della Commissione - 4 luglio

13 Prodotti sfusi dell ortofrutta Sulle etichette sono obbligatorie le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria. UOVA Dal primo gennaio 2004 è obbligatorio il codice sul guscio. Nell'ordine il codice individua: il tipo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), lo Stato in cui l'uovo è stato deposto (esempio IT), il codice Istat del Comune, la sigla della Provincia, il codice distintivo dell'allevatore. MIELE Dal primo agosto 2004 l'etichetta deve riportare il paese d'origine in cui è stato raccolto. Se proviene da più paesi dell'ue, l'etichetta deve riportare l'indicazione "miscela di mieli originari della Ce", se proviene da Paesi extracomunitari "miscela di mieli non originari della Ce" e se si tratta di un mix "miscela di mieli originari e non originari della Ce". In etichetta va anche indicata la scadenza (18-24 mesi dalla data di produzione). 13

14 PESCE L'etichetta deve riportare l'indicazione di origine (se pescato in mare, zona di cattura, in acqua dolce o allevato). L OLIO D OLIVA 4 Con il decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in vigore dal 16 gennaio 2008, che obbliga di indicare la provenienza delle olive impiegate in etichetta, e con il Regolamento (CE) n 640/2008 che modifica il Regolamento n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, sarà possibile tutelare la salute e la trasparenza dell'informazione ai consumatori ma anche fermare le frodi e gli inganni. La completa rintracciabilità dell'olio d oliva vergine ed extravergine consente ai consumatori di compiere scelte d acquisto consapevoli nel rispetto delle regole di sicurezza alimentare per la commercializzazione del prodotto. Per le confezioni di olio d'oliva vergine ed extravergine ci sono delle indicazioni obbligatorie come l indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondenti alla zona geografica nel quale le olive sono state raccolte e dove si trova il frantoio in cui è stato estratto l'olio. Nel caso in cui le olive siano state coltivate in un Paese diverso da quello ove è situato il frantoio, l'etichetta dovrà riportare la dicitura: "Olio estratto in.. (indicazione dello Stato o Paese del frantoio) da olive coltivate in.. (indicazione dello Stato o Paese di coltivazione)". Qualora le olive siano state coltivate in più Stati membri o Paesi terzi, l'etichetta dovrà riportare l'elenco dettagliato di tutte le nazioni interessate, in ordine decrescente per quantità utilizzate. Oltre alla denominazione di vendita, l etichetta deve indicare, in caratteri chiari ed indelebili, la categoria di olio classificata in base al contenuto di acido oleico libero, che classifica il prodotto in extravergine (massimo 0,8%), vergine (massimo 2,0%) e vergine lampante (oltre 2%). L etichetta può contenere diciture relative alle metodiche di produzione quali: PRIMA SPREMITURA A FREDDO 5 e ESTRATTO A FREDDO 6. 4 Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea, sarà applicato già dal 1 luglio 2009, che Modifica del reg. ce n. 1019/02 riguardante l etichettatura dell olio d oliva con l indicazione d origine obbligatoria per l'olio vergine ed extra vergine d'oliva. 14

15 Passata di pomodoro più sicura! Dal 1 gennaio 2008, è diventato obbligatorio in Italia, senza deroghe, il provvedimento sull origine del pomodoro fresco e della passata; la normativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prevede, infatti, che l etichettatura della passata di pomodoro riporti la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco, con l indicazione della Regione o del Paese di provenienza e dove il pomodoro fresco è stato coltivato. Questa regolamentazione, estesa a tutti i derivati del pomodoro come sughi pronti e concentrati, consente di effettuare meglio i controlli e il tempestivo ritiro dal mercato dei prodotti eventualmente non sicuri e perciò pericolosi per la salute. IL POMODORO IN ETICHETTA 7 L etichetta deve riportare: la zona di coltivazione del pomodoro fresco, la Regione o il Paese di provenienza; il valore del residuo secco 8 che indica ciò che resta del vegetale solido dopo aver fatto evaporare tutta l acqua. Il residuo secco è spesso indicato in etichetta, anche se non è obbligatorio: più il valore supera il 7% e più la passata è da considerare di buona qualità. l indicazione del lotto di produzione: una lettera seguita da un numero che varia da 1 a 365. Il numero indica il giorno dell anno in cui è stata prodotta la passata, la lettera che lo precede identifica l anno. da consumarsi preferibilmente entro indica la durata minima entro la quale l alimento, in corrette condizioni di conservazione, non altera le sue specifiche proprietà nutrizionali e organolettiche. da consumarsi entro è la scritta riportata su quei prodotti il cui contenuto è altamente deperibile e che, oltre la data indicata, pur in condizioni di buona conservazione, è meglio non consumare. 5 Oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C, con una prima spremitura meccanica della pasta d olive, con estrazione di tipo tradizionale. 6 Oli d oliva vergini o extra vergini per i quali viene usato un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive. 7 In un prossimo futuro sarà probabilmente possibile vedere indicato in etichetta un altro criterio di qualità: il residuo ottico. Questo termine di valutazione è influenzato positivamente dalla quantità di zuccheri presenti nel prodotto finale. Gli zuccheri sono un elemento nutrizionale che, a sua volta, dipende dalla maturazione ottimale dei pomodori. Se il residuo ottico avrà un valore di 8 o superiore, sarà segno che la passata è stata fatta con materia prima di qualità e al giusto punto di maturazione. 8 Le conserve con residuo secco più elevato hanno in genere più pomodori e sono di qualità superiore rispetto a quelle con residuo fisso più basso. 15

16 LATTE FRESCO La normativa italiana del Ministero delle politiche agricole e forestali definisce le indicazioni obbligatorie sull origine che le confezioni di latte fresco devono riportare in etichetta e più precisamente: a) Quando è possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette del latte fresco deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: ZONA DI MUNGITURA, seguita dall indicazione del comune della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più Stati membri, andrà messa l indicazione UE. b) Quando non è possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: PROVENIENZA DEL LATTE, seguita dall indicazione della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. c) In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese dal quale proviene il latte, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più Stati membri, andrà messa l indicazione UE. Se il latte proviene sia da paesi Ue che extracomunitari o solo da questi ultimi, l indicazione da riportare è Paesi terzi. POLLAME Anche per le carni avicole (pollame) dal 2005 in Italia vi è l obbligo di riportare in etichetta l indicazione del paese d origine e nel caso di polli allevati nel nostro Paese, il macellatore deve riportare queste informazioni: la sigla IT oppure Italia 9, seguita dal numero identificativo di registrazione dell allevamento di provenienza degli animali; la data o il numero di lotto di macellazione; il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione. Nel caso le carni siano sottoposte ad operazioni di sezionamento, l etichetta deve riportare le seguenti informazioni: la sigla IT oppure Italia 10, seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni; la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento; il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 9 Procedura analoga si applica per gli altri stati europei. 10 Procedura analoga si applica per gli altri stati europei. 16

17 III - CONOSCERE MEGLIO IL PRODOTTO PRECONFEZIONATO GUIDA ALLA LETTURA DELL ETICHETTA: LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE Il nome del prodotto o denominazione di vendita Per denominazione di vendita del prodotto si intende proprio il nome del prodotto, indicazione obbligatoria più importante che deve corrispondere a quello descritto dalla legge oppure a quello usato per consuetudine o, ancora, alla descrizione del prodotto stesso come ad es. marmellata di arance, mele golden, etc. L etichetta deve contenere la descrizione dell alimento e l eventuale presenza di un trattamento ionizzante 11 ; in tutti i casi in cui la mancanza potrebbe creare confusione, è obbligatorio informare il consumatore sulle caratteristiche fisiche del prodotto alimentare (ad esempio: prodotto in polvere, liofilizzato, concentrato, pastorizzato, surgelato, affumicato, irradiato). Sulle confezioni si possono trovare altre diciture obbligatorie che completano la denominazione di vendita: 1. con edulcorante (i), se il prodotto contiene edulcoranti in sostituzione totale degli zuccheri; 2. con zucchero (i) ed edulcorante (i), se il prodotto contiene uno o più zuccheri e uno o più edulcoranti. Entrambe le diciture devono trovarsi nella denominazione di vendita, es. caramella con edulcorante, il tipo di edulcorante sarà indicato nell elenco degli ingredienti per es. edulcorante aspartame. 3. contiene una fonte di fenilalanina per i prodotti contenenti aspartame; 4. un consumo eccessivo può avere effetti lassativi contenenti polioli (sorbitolo, mannitolo ed altri) in quantità superiore al 10% del prodotto alimentare. È vietato utilizzare diciture ingannevoli o ambigue quali: tipo, gusto, soprattutto con i prodotti a denominazione di origine DOP, IGP, STG. CHE COSA CONTIENE IL PRODOTTO Per ingrediente 12 si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella preparazione e nella produzione degli alimenti, purché presente nel prodotto finito anche se in forma modificata. 11 La dicitura irradiato ovvero trattato con radiazioni ionizzanti è obbligatoria anche per i prodotti sfusi ad uso industriale o artigianale. 12 Sono esonerati dall obbligo dell indicazione quei prodotti, confezionati o sfusi, che già in etichetta, indicano la data di scadenza o il TCM (termine minimo di conservazione) che specifica il giorno ed il mese. 17

18 Gli ingredienti devono essere elencati in ordine di peso decrescente, indicati con il loro nome specifico ed essere posti in rilievo sull'etichetta; sono però previste alcune deroghe 13. L elenco si conclude spesso con l indicazione degli additivi o con gli aromi Gli additivi alimentari sono sostanze che vengono aggiunte al prodotto alimentare per migliorarne la conservazione o per attribuirgli particolari caratteristiche di colore o gusto. La dicitura aromi si riferisce a sostanze artificiali di laboratorio; solo quando essa è seguita dal termine naturale contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e si riferisce a succhi, estratti ed essenze vegetali. Il chinino e la caffeina 14, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, possono essere genericamente indicati con la dicitura incluso chinino o inclusa caffeina quando sono presenti in misura inferiore a 150 mg/kg o L; nel caso in cui venga superata questa quantità devono esplicitamente essere elencati fra gli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine aroma e con la precisa quantità in cui sono presenti. ADDITIVI: CONOSCIAMOLI MEGLIO Sono sostanze, normalmente non consumate come alimento, ma che a seconda della loro natura, svolgono sul prodotto finito funzioni diverse; fra le più conosciute: la conservazione e la colorazione. 13 L'indicazione degli ingredienti non viene richiesta per la frutta e per la verdura fresca, le acque gassate, gli aceti di fermentazione, i formaggi, il burro, il latte, la crema fermentata, i prodotti che contengono un solo ingrediente, quando la denominazione di vendita è identica al nome dell'ingrediente o permette di determinare la natura dell'ingrediente senza confusione. 14 La quantità di caffeina nelle bevande si indica con la dicitura Tenore elevato di caffeina seguita dall indicazione tra parentesi del relativo tenore (.mg/l). 18

19 Gli additivi devono obbligatoriamente indicare la categoria di appartenenza seguita dal loro nome specifico 15. Alcuni esempi: Conservante E 200 oppure Conservante acido ascorbico Colorante E 100 oppure Colorante curcumina Antiossidante E 300 oppure Antiossidante acido ascorbico In alcuni casi l'indicazione della lettera dopo il numero è obbligatoria, come ad esempio:: E 150 a caramello semplice E 150 b caramello solfito caustico E 150 c caramello ammoniacale E 150 d caramello solfito-ammoniacale GLI ALLERGENI Con la normativa allergeni 16 gli additivi che derivano da un allergene che non figura nel loro nome devono riportare uno specifico riferimento. Ad esempio, in passato bastava dire emulsionante lecitina oppure conservante lisozima, ora lo stesso additivo deve essere indicato nel seguente modo, secondo l origine: emulsionante lecitina di soia oppure emulsionante E 322 (da soia) emulsionante lecitina di uova oppure emulsionante E 322 (da uova) emulsionante lisozima da uova oppure emulsionante E 1105 (da uova) Da dove viene il prodotto 17 Il consumatore deve trovare in etichetta il nome di un soggetto che ha la responsabilità commerciale del prodotto e che può essere espresso alternativamente in una delle seguenti modalità: il produttore e sua sede (località e non indirizzo) il confezionatore e sua sede(località e non indirizzo) il venditore e sua sede (località e non indirizzo), purché stabilito in uno degli Stati membri dell UE. 15 La lettera E accanto all additivo significa che esso è riconosciuto ed autorizzato in tutti i Paesi dell Unione Europea. In alcuni casi viene anche aggiunto il numero attribuito dalla Comunità Europea. 16 La direttiva europea vuole principalmente tutelare il diritto all informazione delle persone allergiche o intolleranti ed ipertesi e stabilisce precise regole per gli operatori del settore per garantire il consumatore circa l esatta composizione del prodotto; l etichetta deve sempre riportare l eventuale presenza di ingredienti allergenici o non. 17 Questa informazione indica il luogo o sede del processo produttivo. 19

20 IL LOTTO DI FABBRICAZIONE 18 Il numero di lotto dev essere presente su quasi tutti i prodotti alimentari ed è indicato con un numero di serie preceduto dalla lettera L che serve a definire un insieme di unità di vendita di un prodotto, fabbricato o confezionato, in circostanze identiche che non può essere posto in vendita senza l indicazione del numero di serie. Identifica un gruppo di prodotti con caratteristiche identiche. IL CODICE A BARRE Il codice a barre è un sistema di codificazione che guida all identificazione del prodotto attraverso una combinazione di numeri e barre impressi dal produttore. Grazie a questo codice è possibile risalire al Paese in cui l Azienda ha chiesto la registrazione che non sempre coincide con quello di produzione. Le informazioni che troviamo nel codice a barre sono composte da tredici cifre situate, sotto le barrette, da sinistra verso destra e indicano rispettivamente: Nei primi due o tre caratteri, il Paese di origine del proprietario del marchio ( i numeri da 80 ad 83, si riferiscono all Italia); Le successive 5 cifre servono ad identificare il produttore ed il prodotto; L ultimo numero rappresenta il Codice di Controllo. LA QUANTITÀ NETTA DI PRODOTTO La quantità netta di un prodotto è la quantità del pre-imballaggio o dell imballaggio al netto della tara; essa viene indicata in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti (per i liquidi: l, cl, ml; per i solidi si usano: g e Kg). 18 Questa informazione rappresenta un grande aiuto nel percorso di rintracciabilità perché, in caso di alterazione o contaminazione dell alimento, si può procedere all analisi di un campione e, se c è rischio per la salute, provvedere velocemente al ritiro dell intero lotto. 20

21 Per i prodotti alimentari venduti al pezzo, e per i prodotti alimentari solidi presentati in un liquido di copertura, sono previste disposizioni particolari. Il simbolo e che compare nel campo visuale del peso o del volume sta ad indicare che il prodotto è soggetto a variazioni naturali di peso o di volume. IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, in adeguate condizioni di conservazione. Il TMC è indicato con la dicitura "da consumarsi entro " e "da consumarsi preferibilmente entro la fine " seguita dalla data. LA DATA DI SCADENZA Il TMC è sostituito dalla data di scadenza nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico. La data di scadenza è indicata dal GIORNO/MESE/ANNO Per i prodotti alimentari conservabili per meno di 3 mesi devono essere indicati il giorno ed il mese. Per i prodotti conservabili per un tempo fra i 3 i 18 mesi devono essere indicati il mese e l anno. Nel caso di prodotti conservabili per un tempo maggiore ai 18 mesi dev essere indicato l anno. IMPORTANTE! Il prodotto scaduto non può mai essere venduto se sull etichetta è esplicitamente indicata la data di scadenza. Nei casi in cui venga indicato il TMC (termine minimo di conservazione), la legge non ne vieta espressamente la vendita, ma attribuisce al negoziante la responsabilità per eventuali alterazioni del prodotto. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E ISTRUZIONI PER L USO In alcuni casi, l etichetta deve informare il consumatore anche sulle modalità di utilizzo e di consumo del prodotto stesso. Non è obbligatorio, ma utile, indicare le modalità di conservazione anche con gli alimenti a lunga conservazione per i quali è sufficiente la temperatura ambiente, ma è invece indispensabile indicarle con i prodotti freschi deperibili o con i surgelati che hanno bisogno di basse temperature. 21

22 Con i prodotti surgelati L etichetta dei prodotti surgelati 19 deve obbligatoriamente indicare la conservabilità del prodotto in relazione alla temperatura e delle modalità di conservazione come ad esempio: nel congelatore per 1 mese/ nel frigorifero per 3 giorni, etc. e con gli alcolici? Nel caso di bevanda alcolica, l etichetta deve indicare se essa contiene un titolo superiore all'1,2 % di alcool in volume. 19 L etichetta dei surgelati deve obbligatoriamente informare che il prodotto, una volta scongelato, non può essere ricongelato e deve essere mantenuto in frigorifero secondo modalità e tempi indicati. 22

23 IV - L INFORMAZIONE A GARANZIA DELLA SALUTE L ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI 20 Per una migliore difesa della salute, l etichettatura deve contenere anche le informazioni sugli ingredienti allergeni, sulla composizione dei prodotti alimentari contribuendo così alla protezione della salute dei consumatori anche se, in casi di allergie, è necessario farsi seguire dal proprio medico. La Comunità Europea 21 obbliga l indicazione in etichetta anche di quelle sostanze cosiddette allergeniche causa di possibili reazioni da ipersensibilità e che spesso sono rappresentati da veri e propri alimenti con nel caso di uova, latte, pomodori. Devono figurare in etichetta anche i derivati ed altre sostanze contenute negli alimenti, come gli additivi o i conservanti. Sarà una vera e propria etichetta speciale 22 che ci difenderà dalle allergie alimentari e che sembra siano addirittura raddoppiate nel corso degli ultimi anni! IMPORTANTE! Vi è un elenco degli allergeni che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti alimentari, comprese le bevande alcoliche. Tra gli allergeni alimentari più diffusi si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali. In passato, sostanze come arachidi, mandorle, uova o crostacei, se presenti nel prodotto in piccole quantità, non venivano indicate nell etichetta. 20 Ogni sostanza che appartiene alla lista dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, qualora sia impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residua nel prodotto finito, anche in forma modificata, deve essere indicata in etichetta e, nel caso di prodotti sfusi, sul cartello esposto a disposizione dei consumatori. 21 Il Decreto legislativo sull etichettatura degli allergeni n. 114/06 è entrato in vigore l 8 aprile 2006, consentendo la vendita dei prodotti confezionati ed etichettati entro il 7 Aprile 2006 fino ad esaurimento delle scorte. 22 Oggi, la nuova legge estende l obbligo di indicare in etichetta anche quantità estremamente ridotte di ingredienti che, con maggiore frequenza sono causa di allergie e intolleranze. 23

24 La regola del 25% è stata abrogata! Le nuove normative richiedono l indicazione degli ingredienti anche quando essi sono presenti nel prodotto finito in misura inferiore al 25%; resta obbligatoria l indicazione fino al 2% con esclusione degli allergeni per i quali sono da indicare anche quantità inferiori. I CLAIMS NUTRIZIONALI E SALUTISTICI Dal 1 luglio 2007 è entrato in vigore il Regolamento n 1924/06 della Comunità Europea relativo alle indicazioni nutrizionali e alla salute fornite sui prodotti alimentari che è applicato dagli Stati Membri; si tratta di una normativa che garantisce un elevato grado di tutela dei consumatori attraverso un attenta vigilanza sulle indicazioni infondate, esagerate o non veritiere relative ai prodotti alimentari. Il Regolamento è applicato a qualunque indicazione nutrizionale e sulla salute apposta su prodotti alimentari, o su bevande prodotte per il consumo umano, venduti sul mercato dell Unione Europea e negli Stati Membri, comprese tutte le comunicazioni commerciali, le campagne promozionali e la pubblicità generica. Il Regolamento prevede anche l applicazione ai prodotti alimentari destinati a impieghi nutrizionali specifici e agli integratori. La nuova regolamentazione riveste una particolare importanza, in materia di pubblicità e di messaggi pubblicitari, ai fini di una corretta informazione dei consumatori; stabilisce le condizioni di indicazione dei claims nutrizionali e di quelli salutistici. L etichetta nutrizionale L etichetta nutrizionale di un prodotto alimentare indica: il valore energetico, le proteine, i grassi, gli zuccheri, la fibra alimentare, le vitamine e i sali minerali. Una particolare informazione nutrizionale 23 diventa obbligatoria quando essa è evidenziata con la pubblicità, come ad esempio dei biscotti poveri in grassi o in zucchero, o cibi light in generale e, comunque, quando il prodotto in questione è destinato ad un tipo particolare d alimentazione. In particolare l informazione si riferisce a: valore energetico che il prodotto fornisce, non fornisce o fornisce a tenore ridotto o maggiorato; nutrienti che il prodotto contiene, non contiene o contiene in misura ridotta o maggiorata. 23 Per informazione nutrizionale si intende una descrizione o un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possieda particolari caratteristiche nutrizionali. 24

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