Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/

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1 Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013 ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI DEI PANIFICATORI L O R O S E D I OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/ Con la pubblicazione del Regolamento UE N. 1169/2011 avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 il quadro normativo che disciplina l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari negli Stati che compongono l Unione è stato profondamente innovato. Infatti, al fine garantire ai consumatori una più adeguata informazione sugli alimenti che consumano armonizzando più efficacemente le legislazioni dei Paesi membri, il nuovo Regolamento oltre a introdurre modifiche in materia di etichettatura nutrizionale (Reg. CE 1924/2006) ha abrogato alcune precedenti direttive concernenti l etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (Direttive 87/250/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE, Reg. CE 608/2004). Per fare chiarezza nel complesso sistema di disposizioni che costituiscono l attuale quadro di riferimento della normativa in materia di pubblicità dei prodotti alimentari a seguito dell adozione del predetto Regolamento, alleghiamo un qualificato commento del consulente federale Avv. Luca Mazzeo. E importante precisare che, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, il Regolamento n. 1169/2011 troverà applicazione dal 13 dicembre 2014, ad eccezione del requisito della dichiarazione nutrizionale (articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che diventerà obbligatoria con decorrenza 13 dicembre Solo per la designazione delle carni macinate (allegato VI, parte B), il Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio Cordiali saluti FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI f.to (dott. Claudio Fierro) 1

2 IL REGOLAMENTO UE n. 1169/2011 LA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI: Le indicazioni obbligatorie, tra cui la dichiarazione nutrizionale. Il Regolamento si applica: QUADRO GENERALE DI SINTESI =I= AMBITO DI APPLICAZIONE dal punto di vista soggettivo, agli operatori del settore alimentare 1 in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti 2 ai consumatori (art. 1, comma 2); a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale 3, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alla fornitura delle collettività 4 (art. 1, comma 3) (rientrano nell ambito di applicazione, quindi, i pubblici esercizi, le mense, i catering, mentre non vi rientrano la manipolazione e la consegna di alimenti, il servizio di pasti e la vendita di alimenti da parte di privati in occasione, per esempio, di vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali); ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato (art. 1, comma 3). dal punto di vista oggettivo, ai prodotti alimentari preconfezionati (preimballati, per utilizzare la dizione utilizzata dal legislatore europeo) 5, intendendosi per prodotto alimentare 1 Si intende per «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 2 per «informazioni sugli alimenti» si intendono le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale; mentre per «informazioni obbligatorie sugli alimenti» si intendono le indicazioni che le disposizioni dell Unione impongono di fornire al consumatore finale. 3 per «consumatore finale» si intende il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare 4 per «collettività» si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale 2

3 preconfezionato l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alle collettività. Essa è costituita da un prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata (art. 1, c. 2, lett. b). agli alimenti venduti a distanza, ossia gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (art. 14). * La definizione di alimento preimballato non comprende: = gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore; = gli alimenti preimballati per la vendita diretta. Per questi ultimi alimenti si applica l art. 44 di cui si dirà in appresso. =II= FINALITA Ai sensi dell art. 4, finalità del Regolamento è quella di fornire informazioni sugli alimenti per raggiungere un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori; informazioni che diano ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. La normativa, quindi, intende stabilire nell Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità, aumentando la chiarezza delle etichette e modernizzandole allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti. =III= ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni previste dal Regolamento sono entrate in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 22 novembre 2011), ma i soggetti preposti all etichettatura dei prodotti alimentari possono usufruire di un periodo transitorio di tre anni per adeguarsi. 5 per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. 3

4 La Commissione stabilisce un periodo transitorio appropriato per l applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento. Tali misure si applicano a decorrere dal 1 aprile di ogni anno, ma non nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all allegato VI, parte B - requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate - possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte, mentre gli alimenti etichettati in conformità a tale allegato possono essere immessi sul mercato prima del 1 gennaio Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all art. 9, par. 1, lett. l, - dichiarazione nutrizionale - possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35 del Regolamento. TEMPISTICA DI APPLICAZIONE RELATIVA ALL ETICHETTATURA NUTRIZIONALE applicazione Fino al 12 dicembre 2014 Volontaria Dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 Volontaria, ma conforme agli artt. da 30 a 35 Dal 13 dicembre 2016 Obbligatoria =IV= ELENCO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE Secondo l art. 9 del Regolamento, per i prodotti alimentari preimballati, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: 4

5 a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze 6 usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare; i) il paese d origine o il luogo di provenienza; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. =V= ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON PREIMBALLATI 6 Secondo l Allegato II del regolamento le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono: 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 5

6 Come sopra anticipato, il Regolamento, all art. 44, disciplina le disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati. Qualora gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta: è obbligatoria la fornitura dell indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; non è obbligatoria la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. =VI= ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Come visto, sarà obbligatoria, a partire dal 13 dicembre 2016, anche una dichiarazione nutrizionale, da predisporsi ai sensi degli artt. da 30 a 35, salvo che per i seguenti alimenti (Allegato V): 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 6

7 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ; 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore. =VII= CONFRONTO TRA NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA EUROPEA PER I PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI Indicazioni obbligatorie nelle etichette: D.lgs. 109/1992 Regolamento UE 1169/2011 La denominazione di vendita La denominazione dell alimento L elenco degli ingredienti L elenco degli ingredienti / Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata 7

8 La quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea (oggi Unione europea) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume Una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto Le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto Le istruzioni per l uso, ove necessario La quantità netta dell alimento Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1 / Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo / Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego Le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento Il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto all art. 8 Il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26 La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti / La dichiarazione nutrizionale 8

9 Il D.Lgs. n. 109/1992 rimane in vigore per quanto non specificamente disciplinato dal Regolamento n. 1169/2011, trattandosi di normativa nazionale. Ad esempio, qualora il prodotto venga commercializzato in Italia, nell etichetta dovrà sempre inserirsi la dicitura relativa al lotto di appartenenza del prodotto, in quanto il D.Lgs. n. 109/92 richiede ulteriori - e più specifiche - prescrizioni. Tanto si verifica, ad esempio, per i prodotti venduti sfusi, per i quali continua ad applicarsi la disciplina nazionale di cui all art. 16 del D.lgs. 109/1992 (che prescrive i comportamenti che devono essere tenuti dai venditori al dettaglio o dagli artigiani). Questi prodotti devono essere muniti di un apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure apposto nei comparti in cui sono esposti. Le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate su tale cartello sono: 1. la denominazione di vendita 2. l elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione 3. le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario 4. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al Dpr 187/ il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume 6. la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. Il Decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 20 dicembre 1994 ha individuato degli schemi di realizzazione riguardanti il cartello unico, per quanto attiene alla lista degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia. Sono previste specifiche disposizioni con riferimento: alle acque idonee al consumo umano non preconfezionate e somministrate sfuse nelle collettività (ristoranti, mense, pizzerie ecc.) e in altri esercizi pubblici. Esse devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita acqua 74 potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata se è stata addizionata di anidride carbonica; ai prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l acquisto. Essi possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall acquirente. 9

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