Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D.
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1 Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D.lvo 109/92 e successivi,a carattere speciale DM 27/03/2002, E comunitaria nel Reg CE 104/2000 e suo applicativo nel Reg CE 2065/2001. Questo stabilisce che le informazioni obbligatorie quali: denominazione Commerciale denominazione Scientifica metodo di produzione la zona di cattura dei prodotti ittici deve essere disponibile in ogni stadio di commercializzazione.
2 Etichettatura dei prodotti ittici Ai fini della rintracciabilità il pescatore comandante dell imbarcazione per inoltrare il prodotto ittico presso un mercato ittico o stabilimento a terra deve garantire le informazioni obbligatorie attraverso: Documento di sbarco Certificato di cattura per i prodotti da paesi terzi BCD PER IL tonno rosso (Thunnus thynnus) Reg CE 640 /2010
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5 Etichettatura dei prodotti ittici Fasi successive alla produzione primaria Gli imprenditori ittici (per i prodotti della pesca e dell acquacoltura) per la vendita al dettagliante o al consumatore finale dovranno applicare un marchio riconoscimento-identificazione CE con le modalità stabilite dal Allegato II DEL Reg 853/2004,riportando la sigla IT un codice alfanumerico e la sigla CE.
6 Etichettatura dei prodotti ittici QUINDI: N di riconoscimento CE dello stabilimento Denominazione commerciale Denominazione scientifica DM del e succesive modifiche Metodo di produzione: pescato/allevato Art. 4 del Reg ce 2065/2001.se pescato in acque dolci indicare lo stato.(persico africano pescato Tanzania) ZONA DI CATTURA Art. 5 sempre del Reg CE 2065/2001 Es Mar mediterraneo zona fao 37, se invece proviene da allevamenti il paese dove e stato allevato.
7 Etichettatura dei prodotti ittici I nuovi Reg CE il 1224/2009 ART 58 e l applicativo Reg 404/2011 ART.68 cosa prevedono in piu: -n di identificazione di ogni partita. LOTTO Nome del peschereccio/unità di acquacoltura Codice FAO alfa 3 per ogni specie Data di cattura-raccolta-d asta Quantitativi di specie pescata espressi in kg Nome indirizzo del fornitore Denominazione commerciale Denominazione scientifica Metodo di produzione Zona di cattura (almeno la zona FAO,nella vendita al dettaglio anche il mare la sola zona FAO non basta.) Eventuale precedente surgelazione.
8 Etichettatura dei prodotti ittici AL CONSUMATORE FINALE (Reg 1224/2009 Denominazione commerciale Denominazione scientifica Metodo di produzione Zona di cattura (almeno la zona FAO,nella vendita al dettaglio anche il mare la sola zona FAO non basta.) Eventuale precedente surgelazione.
9 Etichettatura dei prodotti ittici CONGELATO Reg. CE 16/2012 (modifica allegato II dell Reg CE 853/2004 INFORMAZIONI IN ETICHETTA Data di produzione(data di cattura di raccolta-di trasformazione taglio ecc) Data di congelamento se diversa dalla data di produzione-cattura denominazione commerciale,scientifica
10 Etichettatura prodotto scongelato
11 Etichettatura evoluzione Futuro prossimo venturo Reg CE 1224 DEL 2009 Reg CE 404 APPLICAZIONE Reg CE 1169/2011 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca novità
12 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ARTICOLO 35 Denominazione commerciale Denominazione scientifica Metodo di produzione -pescato/allevato pescato acque dolci Zona in cui il prodotto e stato catturato o allevato- ATTREZZO DI PESCA allegato III del presente regolamento. Se il prodotto e stato scongelato tmc Termine minimo di conservazione di un alimento : data sino a cui il prodotto conserva in modo integro le proprietà specifiche
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14 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca Articolo 35 Miscugli di specie identiche con metodo di produzione diverse bisogna indicare il metodo di produzione di ogni partita.miscugli di specie diverse le informazioni alle denominazioni commerciali e scientifica al metodo di produzione e alla zona di cattura devono essere fornite per ciascuna specie. Le informazioni obbligatorie possono essere fornite al dettaglio con l aiuto di cartelloni pubblicitari o poster
15 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca del capo IV e dell' art 45.che si applica a decorrere dal 13 dicembre "categoria degli attrezzi da pesca usati nella cattura dei pesci" ASPETTIAMO DEROGHE CONFERMA SERVE SAPERE L ATTREZZO DI PESCA PER IL CONSUMATORE?
16 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca Articolo 36 Certificazione ecologica 1 gennaio per i prodotti della pesca e dell acquacoltura
17 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca Articolo 37 Denominazione commerciale -il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro interessato Possibile confusione di nomi dialettali di uso comune Ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale
18 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca Articolo 38 Prodotti della pesca catturati in mare l indicazione della sottozona o divisione compresa nella zona FAO-COMPRENSIBILI AL CONSUMATORE oppure una cartina indicante detta zona.
19 REGOLAMENTO UE 1379/ 2013 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca Articolo 39 FUTURO Informazioni supplementari facoltative ambientali Etico-sociale Tec.di produzione Informazioni sul contenuto nutrizionale QR tutte le informazioni contenute nell articolo 35.
20 REG. CE 1169/2011 Il Regolamento 1169/2011 è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e verrà applicato in modo graduale, tramite tappe intermedie (il periodo stimato per la completa applicazione è di tre/cinque anni).
21 REG. CE 1169/2011 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Necessità di contrastare obesità, sovrappeso e varie malattie riconducibili a diete squilibrate e stili di vita poco salutari ORIGINE E PROVENIENZA DI PRODOTTI E MATERIE PRIME Necessità di fare ulteriore chiarezza sull effettiva provenienza dei prodotti anche a seguito del crescente interesse verso alimenti «green» ed ecosostenibili
22 REG. CE 1169/2011 Diventano obbligatorie per tutti i prodotti le TABELLE NUTRIZIONALI. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati (salvo alcuni prodotti soggetti al solo processo di maturazione, l acqua, altri prodotti non trasformati, e le mini-confezioni la cui superficie più ampia sia inferiore a 25cm2) dovranno riportare in un unico campo visivo una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj) Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi: contenuto energetico grassi acidi grassi saturi carboidrati proteine zuccheri Sale (La dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale) 15 I valori dovranno essere riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA
23 REG. CE 1169/2011 ALLERGENI IN EVIDENZA ALLERGENI L obbligo si estende anche ai prodotti non preimballati Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente L obbligo si estende anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione
24 Crostacei e prodotti a base di crostacei. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
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