Regolamento. dei Servizi Educativi. per la prima Infanzia. ( fascia 0/3 )
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- Eduardo Mele
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1 Regolamento dei Servizi Educativi per la prima Infanzia ( fascia 0/3 ) 4
2 Indice TIT. I Principi generali Art. 1) Finalità del servizio 2) - I servizi educativi per la prima infanzia 3) - Normativa di riferimento 4) - Collegamento con il territorio 5) - Coordinamento Pedagogico Intercomunale 6) - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica 7) Elenco comunale degli Educatori Domiciliari 8) Vigilanza TIT. II Nido d infanzia Art. 9) Finalità 10) Obiettivi del servizio 11) Il Sistema Integrato dei nidi d infanzia 12) Nido d infanzia le strutture 13) Nido d infanzia Accesso ai locali 14) Nido d infanzia comunale TIT. III I servizi educativi integrativi Art.15) Finalità 16) Cento dei Bambini e Genitori 17) Centro Gioco Educativo 18) Servizi domiciliari TIT. IV Autorizzazioni e accreditamento Art.19) Principi generali AUTORIZZAZIONI 20) Requisiti per l autorizzazione 21) Periodo validità, rinnovo e decadenza 22) Vigilanza autorizzazioni ACCREDITMENTO 23) Requisiti per l accreditamento 24) Periodo validità, rinnovo e decadenza 5
3 25) Vigilanza TIT. V Norme generali per i servizi educativi comunali Art.26) Utenza dei Servizi comunali 27) Domande di iscrizione 28) Graduatorie per ammissione servizi educativi 29) Inserimento 30) Frequenza, assenze e orari 31) Rinunce 32) Quota compartecipazione al servizio 33) Pubblicità e trasparenza TIT. VI Organizzazione Servizi Comunali Art.34) Coordinamento tecnico-pedagogico 35) Servizio di refezione 36) Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici TIT. VII Informazione e partecipazione delle famiglie nei servizi comunali Art.37) Partecipazione delle famiglie 38) Incontri con i genitori 39) Comitato di Gestione 40) Commissione mensa TIT. VIII Norme transitorie e finali Art.41) Norme finali ---===ooooooooo===--- 6
4 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regione T oscana n. 32 del , (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e dal relativo Regolamento di esecuzione, n. 47/R del 2003, modificato con DPGR n. 38/R del , il Comune di Montemurlo promuove e coordina interventi educativi di qualità rivolti alla prima infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali. Articolo 1 Finalità del sistema 1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, lo sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. 2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità. 3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi. 4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e della condivisione della responsabilità genitoriale fra mamma e babbo. 5. Nel loro funzionamento i servizi educativi per la prima infanzia attivano raccordi con le altre istituzioni, la cui attività riguarda la realtà educativa e scolastica della prima infanzia, presenti sul territorio, nonché con i servizi culturali, sanitari e sociali. 6. I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura della prima infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezze sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell interesse generale della comunità. Articolo 2 I servizi educativi per la prima infanzia 1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito da: 7
5 2. Nidi di infanzia - Nidi d infanzia - Servizi Educativi Integrativi I nidi d infanzia sono servizi educativi e sociali per tutti i bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, ove si assicura, quotidianamente la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo pomeridiano. 3. Servizi Educativi Integrativi Sono servizi educativi integrativi per la prima infanzia: a) il centro gioco educativo b) il centro dei bambini e dei genitori c) il servizio domiciliare; a) il centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto ai bambini e alle bambine in età compresa fra diciotto mesi e tre anni con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità che prevedono fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata senza la presenza dei genitori. Questo servizio garantisce ai bambini e bambine, in uno spazio organizzato, opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei. b) il centro dei bambini e dei genitori è un servizio con carattere educativo e ludico, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Esso è rivolto a bambini e bambine da tre mesi a tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori. Esso assicura occasioni di socialità e di gioco per i bambini, le bambine e gli adulti accompagnatori. c) i servizi domiciliari sono servizi educativi svolti, con caratteristiche di stabilità e di continuità, o presso il domicilio di una famiglia utente o presso il domicilio dell educatore. Nel secondo caso ogni educatore può accogliere fino ad un massimo di 5 bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni in locali, all interno dell abitazione, che rispettino la normativa regionale. Articolo 3 Normativa di riferimento 1. La normativa di riferimento è data dalla normativa nazionale e dal decreto Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 47/R dell 8 agosto 2003 modificato con DPGR n. 38/R del e successive modifiche, pertanto: a) devono essere rispettate le caratteristiche funzionali generali, gli standard di base e funzionalità degli spazi, la ricettività ed il dimensionamento previste dalla normativa vigente b) il personale che opera negli asili nido e nei servizi educativi integrativi deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente. c) Il numero degli educatori deve garantire il rapporto educatore/bambino previsto dalla normativa vigente 8
6 Articolo 4 Collegamento con il territorio 1. L Amministrazione Comunale, nel rispetto dell autonomia e dell indirizzo educativo, può attivare con l Amministrazione scolastica statale, con le scuole paritarie e con gli asilo nido privati accreditati e autorizzati e con servizi integrativi per l infanzia le necessarie forme di collaborazione per garantire: a) la continuità del progetto educativo formativo tra asilo nido, scuola dell infanzia e scuola primaria b) il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all educazione e alla formazione c) la promozione di attività coordinate di formazione ed aggiornamento professionale del personale 2. Il Comune per ampliare la quantità e migliorare la qualità del servizio erogato nell ambito delle scelte operate in relazione al sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia può attivare rapporti di collaborazione, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con i privati accreditati attivi sul proprio territorio. 3. L Amministrazione Comunale favorisce la collaborazione con associazioni ed enti presenti sul territorio. Articolo 5 Coordinamento Pedagogico Intercomunale 1. Secondo quanto indicato nel P.I.G.I approvato con deliberazione n. 93 del del C.C. Regione Toscana, al fine di permettere la realizzazione di una rete tra i Comuni della Provincia di Prato relativamente alla diffusione di pratiche condivise nella gestione degli aspetti della promozione della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, il Comune di Montemurlo gestisce in forma associata il progetto Coordinamento Pedagogico Intercomunale. 2. La gestione associata avviene direttamente attraverso il Comune di Prato, Ente capofila, ed in particolare attraverso la struttura operativa del Coordinamento pedagogico composto da personale appositamente formato e dotato di competenze in campo educativo. 3. La struttura del coordinamento pedagogico agisce, in stretto rapporto con questo Ente, in particolare per: a) rilascio dei pareri pedagogici relativi alle richieste di autorizzazione e accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia privati del territorio ai sensi della normativa vigente; b) attività di controllo e monitoraggio sui servizi autorizzati e accreditati; c) attuazione di un piano di attività di promozione della qualità nei servizi educativi alla prima infanzia privati; Articolo 6 - Forme di gestione dei servizi di titolarità Pubblica 9
7 1. Il Comune di Montemurlo in riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all interno delle possibilità previste dalla normativa vigente; Articolo 7 - Elenco comunale degli educatori domiciliari 1. Presso il Comune di Montemurlo è affisso l'elenco aggiornato degli Educatori Domiciliari. L'elenco ha validità per l'intero territorio provinciale. 2. L'Elenco degli Educatori Domiciliari è realizzato dal Comune di Prato che ha mandato per attivare le procedure per la costituzione dell'elenco stesso e per l'attivazione dei necessari percorsi di formazione per tutti i comuni della provincia. Articolo 8 - Vigilanza 1. L Amministrazione comunale controlla la qualità del servizio delle strutture destinate ai bambini/e da tre mesi a tre anni autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni e con le modalità ritenute più opportune. 2. I funzionari comunali o loro delegati, opportunamente identificabili e gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria hanno libero accesso alle strutture. TITOLO II Nido d infanzia Articolo 9 Finalità 1. L asilo nido è un servizio educativo per i bambini e le bambine da tre mesi a tre anni, luogo di vita quotidiana, di gioco, di esperienze e relazioni che con le famiglie concorre alla formazione dei bambini favorendone il benessere e l armonico sviluppo fisico e psichico sollecitando l apprendimento di competenze nel rispetto dei tempi individuali ed il raggiungimento dell autonomia in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni. 2. L asilo nido assicura la coerenza educativa con l ambiente familiare e svolge, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia. Per raggiungere tali finalità esso ricerca la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari ed in specifico, con la scuola dell infanzia. 3. Il servizio di asilo nido facilita l accesso delle donne al lavoro e sostiene la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i generi. A tal fine l Amministrazione Comunale promuove servizi integrativi e complementari allo scopo di diversificare e rendere flessibile l offerta. Articolo 10 Obiettivi del servizio 1.Gli obiettivi educativi del servizio nido d infanzia sono: 10
8 a) offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di crescita armonica e serena e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico; b) prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico fisico e socio culturale; c) favorire la continuità educativa con la famiglia, con l ambiente sociale e con gli altri servizi esistenti sul territorio; d) attuare azioni positive per favorire la promozione culturale dei propri servizi e l informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia. Articolo 11 Il Sistema Integrato dei Nidi d Infanzia 1. Il sistema integrato degli asili nido comprende i nidi comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati. Il Comune di Montemurlo per diffondere il servizio attiva forme di gestione diretta e/o indiretta e/o convenzionata. I nidi privati sono soggetti al regime dell autorizzazione e dell accreditamento. 2. I nidi privati autorizzati confermano la propria azione al presente regolamento oltre che alle normative nazionali e regionali vigenti, i nidi privati accreditati, nel rispetto della propria autonomia e del proprio indirizzo educativo, conformano la propria azione e la propria attività oltre a quanto previsto per i nidi autorizzati, anche ai principi stabiliti dalla Carta del Servizio asili nido. 3. Per garantire una migliore qualità del servizio, il gestore promuove il costante aggiornamento professionale di tutte le figure professionali presenti nei servizi educativi per l infanzia attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari, promossi dalla stessa Amministrazione Comunale e/o dal Coordinamento Pedagogico Intercomunale. 4. Il Comune esercita le funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, attivi sul proprio territorio. 5. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, anche attraverso l eventuale stipulazione di convenzioni, contratti di servizio e carte di servizio, con i nidi privati accreditati attivi sul proprio territorio, per ampliare la quantità e migliorare la qualità del servizio erogato. 6. Il Comune di Montemurlo ed i soggetti gestori dei servizi educativi privati autorizzati o accreditati predispongono, garantendo la trasparenza della procedura,apposite graduatorie di accesso ai servizi educativi. Alle graduatorie deve essere assicurata adeguata pubblicità. Articolo 12 Nidi d Infanzia Le strutture 1. Gli asili nido sono ubicati in edifici di proprietà pubblica o privata la cui destinazione urbanistica è conforme alle normative vigenti. Essi sono collocati, di norma, al piano terra e devono essere conformi alla normativa in materia di barriere architettoniche. 2. Le strutture devono rispettare gli standard previsti dal R.R.T. n. 47/2003 e successive modificazioni. 11
9 3. Le componenti edilizie e di arredo devono possedere idonee caratteristiche di qualità ed essere dotate delle certificazioni di non tossicità ed idoneità per l uso. Esse devono privilegiare soluzioni con materiali e tecnologie naturali. 4. I giocattoli, i materiali e gli arredi devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa europea vigente. Sono, in ogni caso, vietati giochi, materiali e arredi la cui fabbricazione derivi dall utilizzo di lavoro minorile o la cui filiera di produzione sia incerta. Articolo 13 Nidi d Infanzia - Accesso ai locali 1. E vietato l accesso ad estranei, fatta eccezione per soggetti autorizzati. Per quanto riguarda i nidi d infanzia comunali possono accedere ai plessi soltanto i soggetti autorizzati dall Amministrazione comunale e solo se muniti di cartellino di riconoscimento. 2. I genitori potranno accedere ai singoli plessi: nell orario previsto di accettazione e ritiro dei minori; su convocazione per assemblee, per incontri di gruppo, colloqui individuali; per iniziative promosse dall amministrazione o dagli educatori o dalle famiglie; previo accordo con gli educatori. Articolo 14 Nido d Infanzia comunale 1. Il servizio di asilo nido comunale inizia, di norma, con il primo settembre e si conclude con il 10 di agosto. Qualora la data di inizio delle attività educative sopra indicate coincida con il giorno di sabato o domenica l'inizio è rinviato al primo lunedì successivo e, nel caso in cui la fine dei servizi non coincida con la giornata di venerdì, le attività educative termineranno con il venerdì antecedente tale data. 2. Tutti i servizi sono sospesi nei giorni festivi, compreso il 3 maggio (festa patronale), e nel giorno del sabato. In corrispondenza del periodo natalizio (dal 24 dicembre sino al 6 gennaio compreso) e del periodo pasquale i servizi rimarranno aperti nel caso vi sia richiesta da parte di almeno 6 utenti. 3. Possono essere predisposti progetti specifici che prevedano: a)orari e moduli flessibili b)il prolungamento e/o l anticipo dell orario di ingresso e/o di uscita c)l apertura del servizio durante particolari periodo dell anno 4. La permanenza dei bambini e delle bambine nella struttura può essere a tempo lungo o tempo corto, antimeridiano e pomeridiano, la presenza nella struttura non può essere, comunque, superiore ad 11 ore. L orario di frequenza è richiesto dalla famiglia e assegnato in sede di ammissione compatibilmente con le possibilità offerte dalla struttura. La data dell inserimento dei bambini ed il relativo modulo di frequenza assegnato devono essere comunicati alle famiglie, di norma, entro il 30 giugno. 5. Il rapporto educatori/utenti è fissato dalla normativa regionale e dagli accordi sindacali in materia. 12
10 6. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione. Tit. III I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI Articolo 15 Finalità 1. I servizi educativi integrativi per la prima infanzia si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini e alle bambine da tre mesi a tre anni insieme agli adulti e da diciotto mesi a tre anni anche soli. Assicurano risposte flessibili e differenziate alle famiglie rispondendo alle esigenze di coloro che non necessitano di un servizio continuativo per tutto il giorno o per tutta la settimana. Costituiscono occasioni di incontro per tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune e possono essere frequentati anche da bambini/e non residenti qualora siano ancora disponibili posti. Articolo 16 Centro dei bambini e dei genitori 1. Il centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni accompagnati da un genitore o da un adulto accompagnatore,organizzato secondo il criterio della flessibilità 2. Il centro dei bambini e dei genitori funziona dal primo giorno di ottobre che non sia né di sabato, né festivo e termina con il 30 giugno o comunque con l ultimo giorno che non sia né festivo, né di sabato del mese di giugno; 3. L adulto accompagnatore deve essere sempre la stessa persona indicata all atto dell iscrizione e può essere sostituito in alcune giornate di frequenza soltanto per gravi necessità; 4. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei progetti educativi in collaborazione e in corresponsabilità con gli educatori; 5. All interno dell orario di apertura del servizio è previsto, di norma, nella prima mezz ora il momento dell accoglienza e nell ultima mezz ora il momento del saluto. L arrivo e l uscita dei bambini deve rispettare quanto precedentemente indicato. 6. La proporzione tra educatori e bambini, gli orari di apertura giornaliera del servizio, gli standard di base e la funzionalità degli spazi devono rispettare quanto previsto nel R.R.T. 47/2003 e successive modifiche. 7. Prima dell inizio delle attività deve essere predisposto apposito progetto educativo condiviso con le famiglie. Articolo 17 Centro Gioco Educativo 13
11 1. Il Centro Gioco Educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuario nella giornata, senza la presenza dei genitori. 2. Il centro dei bambini e dei genitori funziona dal primo giorno di ottobre che non sia né di sabato, né festivo e termina con il 30 giugno o comunque con l ultimo giorno che non sia né festivo, né di sabato del mese di giugno; 3. Il centro è privo del servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano. 4. All interno dell orario di apertura del servizio è previsto, di norma, nella prima mezz ora il momento dell accoglienza e nell ultima mezz ora il momento del saluto. L arrivo e l uscita dei bambini dal servizio deve rispettare quanto precedentemente indicato. 5. La proporzione tra educatori e bambini, gli orari di apertura giornaliera del servizio, gli standard di base e la funzionalità degli spazi devono rispettare quanto previsto nel R.R.T. 47/2003 e successive modifiche. 6. Come per ogni altro servizio educativo, anche per il Centro Gioco Educativo prima dell inizio delle attività deve esser predisposto apposito progetto educativo condiviso dalle famiglie. Articolo 18 - Servizio domiciliare 1. Come precisato nel R.R.T. n. 47/R del 2003 e successive modifiche, i Servizi domiciliari sono servizi educativi e di cura svolti: sia presso il domicilio delle famiglie con bambini in età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione spazi domestici per l affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente appositamente formati a questo scopo, sia presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi, sulla base degli standard strutturali ed organizzativi individuati nel citato R.R.T. 43/2003. TITOLO IV AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO Articolo 19 - Principi generali 1. Sono sottoposti al regime dell autorizzazione al funzionamento e all accreditamento i servizi educativi privati per la prima infanzia, disciplinati dal presente regolamento. I requisiti per l autorizzazione al funzionamento e all accreditamento sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e comunali e da specifici atti dell amministrazione comunale. AUTORIZZAZIONI 14
12 Articolo 20 - Requisiti per l autorizzazione 1. Tutti i servizi per la prima infanzia relativi alle fasce di età da tre mesi a tre anni presenti nel Comune di Montemurlo, per ottenere il rilascio dell autorizzazione all apertura e al funzionamento, devono essere: a) In possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari e di qualità previsti al Titolo III, Capo I del R.R.T. n. 47/2003 e successive modifiche ed integrazioni; b) Collocati in una struttura conforme alle prescrizioni tecniche e edilizie previste dal presente regolamento, alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e alla normativa vigente in materia di sicurezza per le comunità educative; c) Applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge. Articolo 21 - Periodo di validità, rinnovo, decadenza 1. La domanda per il rilascio dell autorizzazione all apertura e al funzionamento, da parte di un gestore privato, deve essere presentata al servizio Suap Inpresa su apposito modello. Il servizio Suap Inpresa cura l istruttoria ed entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa ha l obbligo di concludere il procedimento. 2. Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, allegando la documentazione prevista, di cui al successivo comma. 3. All istanza, per gli aspetti educativi, deve essere allegato il progetto educativo che deve dettagliare il servizio offerto e precisare: a) L orario di apertura e chiusura del servizio; b) L orario di frequenza minima e massima degli utenti; c) Le forme di pubblicità agli utenti sul funzionamento dei servizi sui criteri di accesso; d) L organizzazione e gli obiettivi educativi; e) Il rapporto educatore/utenti; f) Il rispetto della normativa regionale o statale in merito al possesso del titolo di studio degli operatori 4. All istanza deve inoltre essere allegato il programma alimentare redatto da un esperto economo dietista. Il programma sarà valutato e validato dal competente servizio ASL. 5. Il servizio Suap Inpresa richiede al Servizio Pubblica Istruzione il parere per gli aspetti educativo pedagogici, all ASL il parere per gli aspetti igienico-sanitari, la definizione della capienza delle strutture e la valutazione e validazione del programma alimentare presentato in sede di richiesta. All ARPAT viene inviato il documento di previsione di clima acustico per il parer di competenza. In caso di struttura dotata di cucina interna, il richiedente deve allegare anche DIA sanitaria con gli allegati in essa previsti. 15
13 6. In caso di diniego, il richiedente, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere al Servizio SUAP Inpresa di convocare una conferenza di servizi al fine di concordare, eventualmente, le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. 7. In caso di provvedimento di diniego, l interessato potrà presentare una nuova richiesta eliminando tutti gli elementi ostativi che hanno portato al rifiuto della precedente richiesta. 8. Dopo il rilascio dell autorizzazione al nuovo servizio il Responsabile del Servizio SUAP Inpresa trasmette copia dell autorizzazione al Servizio Pubblica Istruzione, che ne prende atto e provvede all aggiornamento del sito informativo dell Ente. 9. Trattandosi di servizio di particolare interesse pubblico, Il gestore del servizio educativo autorizzato deve inviare al servizio SUAP Inpresa comunicazione scritta dell avvenuta attivazione entro 30 giorno dal suo verificarsi. 10. L autorizzazione ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza: a) in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato versamento degli oneri contributivi; b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio; c) nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente,entro il 31 gennaio, al Servizio Pubblica Istruzione,su richiesta dello stesso, le informazioni richieste in ottemperanza all art.3 del R.R.T. n. 47/2003 e relative a: dati individuali dei bambini e delle bambine frequentanti e delle loro famiglie, numero dei bambini e delle bambine frequentanti per ciascun mese di apertura del servizio, numero degli operatori impiegati, educatori e ausiliari, e loro titolo di studio, periodo di apertura costo totale del servizio, ammontare della retta media mensile a carico della famiglia. 11. Nel periodo di validità dell autorizzazione devono essere comunicate al servizio SUAP Inpresa tutte le variazioni che sono intervenute rispetto alla titolarità dell attività, nonché quelle relative al servizio, ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. Il servizio Suap Inpresa provvederà a darne comunicazione al servizio Pubblica Istruzione 12. Nel caso in cui il soggetto gestore intenda variare la capienza della struttura autorizzata, deve presentare domanda su apposito modulo al servizio SUAP Inpresa che richiede il parere tecnico all Azienda A.S.L e al Servizio Pubblica istruzione per quanto di loro competenza. La variazione di capienza autorizzata deve essere riportata sull autorizzazione al funzionamento e comunicata al Servizio Pubblica Istruzione. 13. La domanda per il rinnovo triennale dell autorizzazione deve essere presentata al servizio Suap Inpresa su apposita modulistica allegando il progetto educativo ed il programma alimentare come indicato al precedente punto 3) e 4) e deve altresì contenere dichiarazioni attestanti che: 16
14 a)sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio; b)non sono intervenute variazioni nella struttura ovvero qualora siano intervenute variazioni, l elencazione delle variazioni intervenute. Art Vigilanza AUTORIZZAZIONE 1. Il Servizio Pubblica Istruzione vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine i funzionari comunali o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture. 2. Qualora venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell autorizzazione, il servizio Pubblica Istruzione, avvalendosi della collaborazione della struttura operativa del Coordinamento Pedagogico Intercomunale, redige apposita relazione che inoltra al Servizio SUAP Inpresa del Comune di Montemurlo. Il Servizio SUAP Inpresa, a sua volta, procede alla richiesta di ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dell autorizzazione, entro il termine previsto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Servizio SUAP Inpresa procede alla revoca dell autorizzazione. ACCREDITAMENTO Articolo 23 - Requisiti per l accreditamento 1. I servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, presenti nel Comune di Montemurlo, per ottenere l accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) Avere ottenuto l autorizzazione all apertura e al funzionamento; b) Svolgere periodicamente attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all interno dei propri servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune di Montemurlo e/o dal Coordinamento Pedagogico intercomunale; c) Utilizzare idonei strumenti per la valutazione della qualità delle proprie prestazioni secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana; d) Essere disponibili all ammissione al servizio di utenti bambini e bambine con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale o economico; e) Mettere a disposizione, all interno dei propri servizi educativi, posti per le emergenze; f) Essere disponibile a collaborare con i servizi educativi comunali per la gestione organizzativa, pedagogico e didattica; g) Conformare la propria azione e la propria attività ai principi generali stabiliti dal presente Regolamento; h) Mantenere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal R.R.T. n. 47/2003 e successive modifiche e integrazioni 17
15 2. I servizi educativi per la prima infanzia (3 mesi - 3 anni) autorizzati presenti nel Comune di Montemurlo, per ottenere l accreditamento, devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti specifici: a) il servizio di asilo nido deve aderire, assicurare e garantire il rispetto della vigente Carta del Servizio asili nido approvata dal Comune di Montemurlo e dei suoi eventuali aggiornamenti; b) aver svolto l attività per almeno un anno educativo, in forma autonoma e con parere positivo espresso dal Servizio Pubblica Istruzione sia per i nidi d infanzia che per il servizio di centro gioco educativo e/o centro gioco bambini e genitori. c) essere disponibile ad instaurare rapporti convenzionali per la partecipazione al sistema integrato pubblico/privato; d) regolamentare e rendere pubbliche le modalità di accesso ai propri servizi, uniformandole, per quanto possibile, ai criteri adottati con proprio regolamento dall Amministrazione Comunale; e) rendere noto il proprio sistema tariffario: l ammontare complessivo delle rette di frequenza per i vari orari proposti (la retta deve essere omnicomprensiva), le modalità di pagamento delle stesse e le eventuali agevolazioni; 3. La struttura già accreditata mantiene l accreditamento, in caso di trasferimento in una nuova sede a condizione che abbia richiesto e ottenuto l'autorizzazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Articolo 24 - Periodo di validità, rinnovo, decadenza 1. La domanda per il rilascio dell accreditamento, da parte di un gestore privato, deve essere presentata al servizio Suap Inpresa su apposito modello. Il servizio Suap Inpresa cura l istruttoria ed entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa ha l obbligo di concludere il procedimento. Non si applica comunque l istituto del silenzio assenso. 2. Nella domanda di accreditamento deve essere dichiarata la permanenza dei requisiti per l autorizzazione e il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. 3. Il servizio Suap Inpresa richiede al Servizio Pubblica Istruzione il parere per gli aspetti educativo pedagogici; quest ultimo avvalendosi del supporto della struttura del Coordinamento Pedagogico Intercomunale, rilascia parere tecnico vincolante per la concessione dell accreditamento; 4. Il Responsabile del Servizio SUAP Inpresa, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, dispone l accreditamento all esercizio dell attività, oppure, con provvedimento motivato, da notificare all interessato entro il medesimo termine, il diniego dell accreditamento. 5. Nel caso di diniego, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere al Servizio SUAP Inpresa di convocare una Conferenza di Servizi al fine di concordare quali sono le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. 18
16 6. In caso di provvedimento di diniego, l interessato potrà presentare una nuova richiesta eliminando tutti gli elementi ostativi che hanno portato al rifiuto della precedente richiesta. 7. Dopo il rilascio dell accreditamento, il Responsabile del Servizio SUAP Inpresa trasmette copia dell accreditamento al Servizio Pubblica Istruzione, che ne prende atto e provvede all aggiornamento del sito informativo dell Ente. 8. L accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza: a)in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato versamento degli oneri contributivi; b)qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio; c)nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente,entro il 31 gennaio, al Servizio Pubblica Istruzione,su richiesta dello stesso, le informazioni richieste in ottemperanza all art.3 del R.R.T. n. 47/2003 e relative a: dati individuali dei bambini e delle bambine frequentanti e delle loro famiglie, numero dei bambini e delle bambine frequentanti per ciascun mese di apertura del servizio, numero degli operatori impiegati, educatori e ausiliari, e loro titolo di studio, periodo di apertura costo totale del servizio, ammontare della retta media mensile a carico della famiglia. 9. Nel periodo di validità dell accreditamento devono essere comunicate al servizio Suap Inpresa tutte le variazioni che sono intervenute rispetto alla titolarità dell attività, nonché quelle relative al servizio. 10. La domanda per il rinnovo triennale dell accreditamento è presentata con le stesse modalità previste per il rilascio e deve contenere la dichiarazione attestante che sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio; 11. Per le strutture già accreditate il gestore alla data della scadenza dell autorizzazione, richiede contemporaneamente il rinnovo dell autorizzazione e dell accreditamento. In questo caso i tempi delle procedure sono unificati. Art Vigilanza 1. Il Servizio Pubblica Istruzione vigila sul funzionamento delle strutture accreditate, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine i funzionari comunali o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture. 2. Qualora venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell accreditamento,la responsabile del C.P.I. redige apposita relazione che inoltra al Servizio Pubblica Istruzione e, contemporaneamente, al Servizio SUAP Inpresa del Comune di Montemurlo. Il Servizio SUAP Inpresa procede alla richiesta di ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dell accreditamento, assegnando un termine congruo entro cui provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Servizio SUAP Inpresa procede alla revoca dell accreditamento. 19
17 TITOLO V NORME GENERALI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI Articolo 26 - Utenza dei servizi comunali 1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo comunale per la prima infanzia tutti i bambini in età utile residenti nel Comune di Montemurlo. Possono essere accolte le domande di bambini, non residenti nel comune, purché i genitori prestino attività lavorativa nel territorio comunale o abbiano parenti residenti a Montemurlo. Articolo 27 - Domande di iscrizione 1. Le iscrizioni ai servizi educativi comunali(sia asilo nido che centri gioco) sono aperte, di norma, dal 4 (se non giorno festivo) al 31 maggio compresi. Possono presentare domanda i genitori dei bambini in età utile come indicato al precedente art. 26); 2. Le domande di iscrizione ai servizi educativi comunali si raccolgono presso lo sportello al cittadino che ha a disposizione apposita modulistica o possono essere inoltrate direttamente al Servizio Pubblica Istruzione su moduli scaricabili dal sito internet debitamente compilati. 3. I genitori delle bambine e dei bambini che presentino domanda oltre la data del 31 maggio avranno accesso al servizio richiesto soltanto se saranno ancora disponibili posti. 4. I genitori che intendono avvalersi dei servizi educativi privati autorizzati e accreditati devono rivolgersi direttamente al servizio prescelto. Articolo 28 - Graduatorie per ammissione servizi educativi 1. La graduatoria è predisposta dal Servizio Pubblica Istruzione ed è pubblicata all albo pretorio. Alla graduatoria è assicurata adeguata pubblicità. Avverso alle risultanze della graduatorie è ammesso, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla pubblicazione, ricorso in opposizione al responsabile del servizio Pubblica Istruzione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni. 2. I bambini già frequentanti il servizio di nido d infanzia comunale godono di continuità salvo quando sia intercorsa rinuncia scritta al servizio. 3. Come previsto dall art 30, comma 2 del R.R.T. 47/2003 e successive modificazioni, nella composizione delle graduatorie deve essere assicurata l ammissione al servizio a: a) bambini o bambine disabili; b) bambini o bambine in condizioni di svantaggio economico e sociale; 20
18 e deve essere, inoltre, tenuto conto della condizione lavorativa dei genitori e della composizione del nucleo familiare del bambino o della bambina. 4. La Giunta Comunale, sulla base dei predetti indirizzi, individua i criteri di maggior dettaglio e approva la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria. 5. I criteri stabiliti dal Consiglio Comunale al precedente comma 3) costituiscono elemento di orientamento per l ammissione dei bambini e delle bambine da parte dei soggetti gestori e dei servizi privati accreditati. Articolo 29 Inserimento 1. Gli inserimenti dei nuovi utenti si effettuano, di norma, entro il 30 ottobre. Dopo questa data, nel caso che risultino liberi posti, saranno effettuati ulteriori inserimenti che dovranno comunque concludersi con il 31 gennaio. Ulteriori inserimenti saranno effettuati, ferma la disponibilità di posti, soltanto in via straordinaria. 2. Per favorire l inserimento del bambino/a, nei primi giorni di frequenza è richiesto alla famiglia di garantire la presenza di una figura familiare adulta. Tale figura familiare deve essere, di norma, la stessa per tutto il periodo dell inserimento. In questo periodo è previsto un orario di frequenza flessibile. 3. La durata del periodo dedicato all inserimento deve rispettare i tempi di ciascun bambino o bambina, pertanto è l educatore di riferimento, in accordo con la famiglia, a stabilirne la durata. 4. All inizio di ciascun anno educativo anche per i bambini che godono della continuità è prevista, nel giorno del rientro dal periodo estivo, la presenza di un genitore per qualche ora 5. Per i bambini che frequentano per la prima volta il servizio, per favorirne l inserimento nella sezione e per instaurare il giusto rapporto tra nido, minore e famiglia, la frequenza pomeridiana, per coloro che frequentano il tempo lungo, inizia nei giorni successivi all inserimento su indicazione degli educatori Articolo 30 - Frequenza, assenze e orari 1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo comunale per la prima infanzia tutti i bambini in età utile come precisato al precedente art. 26). 2. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, oltre che per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. 3. Per il servizio di nido d infanzia nel primo giorno di apertura, riservato ai bambini/e riconfermati, l attività educativa terminerà alle 11,30 senza la consumazione del pasto. 21
19 4. I bambini e le bambini, di norma, devono entrare al nido entro le 9,30 e possono uscirne non prima delle 13,00 ( tempo corto antimeridiano) e non prima delle ore 16,30 ( tempo lungo ), possono entrare al nido non oltre le 14,30 con uscita a partire dalle ore 17,30 se inseriti nel corto pomeridiano. 5. I bambini che, senza giustificato motivo, non rispettino gli orari di entrata non saranno ammessi al servizio. L orario massimo di uscita deve essere rispettato senza deroghe se non per casi eccezionali di cui la famiglia deve dare immediata comunicazione al personale educativo. 6. I bambini e le bambine possono essere affidati all uscita ai genitori e/o agli adulti indicati sull'apposito modulo dal genitore che lo sottoscrive. Nel caso di genitori separati o divorziati il bambino/a deve essere affidato, al genitore affidatario o a chi esercita la podestà genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni indicati, per scritto, da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà. 7. Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la podestà genitoriale trasferiscano la residenza in altro comune, è assicurato al minore il diritto di concludere l anno educativo. 8. Le assenze degli iscritti superiori a tre giorni devono essere giustificate, secondo la loro tipologia, o con certificato medico o con adeguata giustificazione scritta dei genitori. Nel caso di assenze per malattia superiori a tre giorni o di minori ritirati dalla scuola con la febbre oltre 37,5, questi possono essere riammessi solo con il certificato medico di guarigione. In assenza di certificato medico il minore non può essere riammesso al servizio. 9. Nel caso in cui sia necessario, il Servizio Pubblica Istruzione, su parere dei competenti servizi territoriali, può impartire apposite disposizioni a tutela della salute degli utenti e dei lavoratori. 10. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a dieci giorni consecutivi, gli educatori informano, tempestivamente, il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione che convoca nei successivi sette giorni, i genitori. Nel caso di mancata presentazione dei genitori o di validi motivi che giustifichino l assenza, l ufficio pronuncia la decadenza dell utente dal diritto al posto e lo comunica all interessato. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso, nei successivi sette giorni, al Responsabile del servizio Pubblica Istruzione che decide sul ricorso, in via definitiva, nei successivi 15 giorni. 11. Il personale educativo non può somministrare farmaci ad eccezione di quelli considerati salva vita per i quali è comunque necessaria la richiesta del genitore con allegata la prescrizione medica, attestante la necessità salva vita del farmaco, posologia e quant'altro necessario al corretto utilizzo del farmaco stesso. Articolo 31 - Rinunce 1. Le rinunce al posto da parte dei genitori decorrono, anche al fine del pagamento delle rette, dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione al protocollo generale. Articolo 32 - Quota di compartecipazione al servizio 1. La retta di frequenza costituisce una compartecipazione delle famiglie al costo del servizio asilo nido. Il pagamento della retta mensile, determinata secondo le norme di cui al comma 3), è dovuto, indipendentemente dalla frequenza dell utente o dai giorni di effettiva erogazione del servizio. 22
20 2. Il Comune di Montemurlo, e comunque il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell offerta, determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e, annualmente, rende pubbliche le quote di compartecipazione(rette) alle varie tipologie di servizio educativo presenti all interno della struttura. 3. Le rette di frequenza e le norme di pagamento da parte delle singole famiglie che fruiscono di un servizio educativo comunale sono fissate annualmente con atto della Giunta Comunale. La quota di partecipazione delle famiglie al costo del servizio è determinata in base alle certificazioni ISEE. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono, inoltre, essere previsti casi di riduzione temporanea della retta mensile, in caso di assenza prolungata del bambino/a esclusivamente per gravi motivi di salute adeguatamente documentati. 4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza. Articolo 33 - Pubblicità e trasparenza 1. L'amministrazione comunale assicura pubblicità ai servizi educativi mediante appositi avvisi pubblici che contengono informazioni sul funzionamento dei servizi e sui criteri per l'accesso. 2. Il comune promuove forme di trasparenza e informazione sulle procedure di ammissione degli utenti e sulla gestione dei servizi privati accreditati. TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI Articolo 34 - Coordinamento tecnico - pedagogico 1. Il Comune di Montemurlo, come pure il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell offerta, assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività: a. consulenza tecnico scientifica e coordinamento della programmazione educativa; b. indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori; c. promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; d. promozione dell integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali, culturali, sanitari; e. promozione della qualità dei servizi, anche attraverso iniziative a favore e a sostegno della genitorialità, dell integrazione delle diversità, della gestione sociale attraverso proposte di laboratorio, di documentazione educativa e di comunicazione; f. sviluppo della cultura della prima infanzia all interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine. Articolo 35 - Servizio di refezione 23
21 1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale. 2. Deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) redatto da un esperto economo dietista. Nei servizi educativi comunali tale programma alimentare è redatto dal consulente esterno dietologo - incaricato dall Amministrazione Comunale per la consulenza e la sorveglianza sul servizio di refezione ed è validato dal competente servizio ASL. Articolo 36 - Raccordo con i presidi socio sanitari pubblici 1. Il Comune di Montemurlo e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie: a)informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria b)disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale. TITOLO VII INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI Articolo 37 - Partecipazione delle famiglie 1. Il comune garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e Servizio Pubblica Istruzione. 2. E assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio. 3. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione. Articolo 38 Incontri con i genitori 1. Gli educatori di ogni plesso convocano, almeno tre volte all anno, i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti le sezioni. Una delle tre riunioni deve tenersi all inizio dell anno educativo per presentare il progetto educativo del plesso. Alla prima riunione dopo l inizio del servizio i genitori eleggono, al loro interno, i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione. 2. Prima di ogni inserimento, gli educatori programmano con i genitori colloqui individuali e/o collettivi finalizzati ad un primo momento di conoscenza. 24
22 3. I colloqui fra genitori ed educatori avvengono almeno una volta durante l anno e ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità. Articolo 39 Comitato di Gestione 1. Il principale organismo di partecipazione delle famiglie è il Comitato di Gestione presente in ogni struttura educativa. Esso è composto, per ogni struttura, da una rappresentanza minima di tre e massima di sei genitori, di cui almeno un genitore in rappresentanza di ogni sevizio educativo presente all interno della struttura stessa, da un educatore per ogni servizio presente e dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione o suo delegato. In questa sede i rappresentanti delle famiglie esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi. 2. La costituzione del Comitato di Gestione è oggetto, annualmente, di atto di nomina da parte del Sindaco. 3. Il Comitato di Gestione è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione o suo delegato. La convocazione avviene in forma scritta e deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Sono previste almeno due convocazioni ogni anno educativo. Articolo 40 - Commissione mensa 1. La Commissione consultiva mensa costituisce uno strumento che contribuisce al miglioramento della qualità del servizio offerto e delle relazioni con l utenza. Al suo interno è presente un genitore in rappresentanza di entrambi i nidi individuato nella prima riunione dei genitori convocata dopo l inizio del servizio. TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 41 - Norme finali. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti vigenti comunali, regionali, nazionali e comunitari e contratti nazionali e decentrati in materia. ---===ooooooooo===--- 25
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