- INCENTIVI E AGEVOLAZIONI terza parte. Scambio sul posto Meccanismo generale. Le principali novità. Ruolo del GSE, del gestore di rete e dell'utente
|
|
- Enrico Marino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 - INCENTIVI E AGEVOLAZIONI terza parte Scambio sul posto Meccanismo generale Dal 1 gennaio 2009 è attivo il nuovo regime di Scambio sul posto per gli impianti di potenza fino a 200 kw, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento. A questo nuovo pacchetto si è giunti attraverso due passaggi fondamentali: la delibera 74/08 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto") che detta le regole del nuovo meccanismo; la delibera 1/09 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw entrati in esercizio dopo il 31 dicembre Il servizio di scambio sul posto, secondo la definizione dell AEEG, consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata". la delibera 186/09 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas, che modifica alcuni punti del "Testo integrato" relativi alla liquidazione del credito e alla possibilità, per impianti di proprietà di Comuni fino a 20mila abitanti e del Ministero della Difesa, di usufruire di particolari benefici. Gli impianti che hanno attivato lo Scambio sul posto prima del gennaio 2009 sono tenuti a far pervenire al GSE istanza per l iscrizione al nuovo servizio entro il 31 dicembre 2009 (la scadenza precedentemente fissata era il 31 giugno 2009). Le principali novità Il Testo integrato del 2008 va a sostituire la delibera 28/06, che regolava il precedente meccanismo di Scambio sul posto e che riguardava soltanto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Introduce dunque, per la prima volta, lo Scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw. E' operativa dal 1 gennaio La seconda delibera attua precedenti disposizioni normative, estendendo la possibilità di usufruire dello Scambio agli impianti a fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 kw e 200 kw, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre In pratica: gli impianti fino a 20 kw mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio. La delibera è operativa dal 1 gennaio Per maggiori dettagli, si consulti la voce Beneficiari, menu di sinistra. Consigliamo inoltre a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare la voce Conto energia nel menu principale della sezione Incentivi e Agevolazioni, dove sono riportate più specifiche informazioni anche sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia. Rispetto al funzionamento del nuovo meccanismo, gli elementi più innovativi sono l'introduzione del Contributo in conto scambio, per il quale rimandiamo al menu di sinistra, e le nuove funzioni affidate al GSE. Ruolo del GSE, del gestore di rete e dell'utente Con le nuove regole, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) si configura quale organo preposto a rendere operative le nuove disposizioni, assumendo il ruolo di intermediario tra il sistema elettrico e gli utenti dello Scambio sul posto. 1
2 In precedenza, lo Scambio sul posto era gestito in toto dal gestore di rete, cioè dal soggetto concessionario del servizio di distribuzione a cui è connesso l impianto di produzione di energia elettrica. Tutti coloro che beneficiavano del "vecchio" Scambio sul posto devono quindi fare le necessarie operazioni per regolarizzare la loro posizione presso il GSE. Nota bene: la scadenza per questa nuova iscrizione presso il GSE è stata prorogata al 31 dicembre Vedi Procedure, menu di destra. Nel nuovo meccanismo, si configura una ben definita triangolazione tra GSE, gestore di rete (cioè il distributore di energia competente territorialmente) e utente dello Scambio sul posto. Quest'ultimo ha un contratto con il gestore di rete, grazie al quale si approvvigiona dell'energia che ritira dalla rete, diventando quindi un cliente finale del mercato elettrico (anzi, se non è già in possesso di questo contratto e di una attivazione della fornitura, non può fare richiesta per lo Scambio sul posto). Il GSE stipula con l'utente una convenzione che gli consente di controllare l'energia immessa in rete, e di regolare l erogazione del Contributo in conto scambio (CS) e le tempistiche di erogazione del contributo stesso. GSE e gestore di rete, a loro volta, "dialogano" per via telematica per i necessari controlli dei flussi e relative atttribuzioni amministrative. Compatibilità con altri incentivi Lo Scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il Ritiro dedicato dell energia e con la Tariffa onnicomprensiva, che si configura come una vendita incentivata di energia elettrica. Lo Scambio sul posto risulta invece compatibile con il Conto energia per il fotovoltaico e con i Certificati Verdi. Per approfondire Conto energia, Ritiro dedicato, Tariffa onnicomprensiva e Certificati Verdi, torna al menu della sezione Incentivi e Agevolazioni. Punto di connessione Per attivare lo Scambio sul posto è necessario che le immissioni e i prelievi di elettricità avvengano attraverso un unico punto di connessione e di scambio. Nota bene: nel caso in cui gli impianti siano di proprietà di comuni con popolazione fino a abitanti, che utilizzano l'energia prodotta per coprire i consumi delle utenze di proprietà comunale, non sussiste l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Tale prerogativa vale anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kw. Fino a 200 kw, beneficiano dello Scambio sul posto impianti a fonti rinnovabili e cogenerazione Il nuovo Scambio sul posto allarga anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, fino a 200 kw di potenza, un meccanismo prima riservato ai soli impianti a fonti rinnovabili. Inoltre, grazie alla delibera AEEG 01/09, per gli impianti a fonti rinnovabili la soglia massima per l'accesso allo Scambio sul posto viene innalzata, da 20 kw a 200 kw. Nota bene. La soglia massima dei 200 kw può essere superata solo nel caso in cui l'impianto o gli impianti siano di proprietà del ministero della Difesa. Possono quindi avvalersi dello Scambio sul posto i seguenti impianti: Impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
3 Nota bene: gli impianti fino a 20 kw, già previsti dalla precedente normativa, mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio. Consigliamo a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare anche la voce Conto energia nella sezione Incentivi e Agevolazioni, dove sono riportate più specifiche informazioni sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia. Impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw La cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore da un unico impianto, realizzata utilizzando una singola fonte di energia. Per approfondire il concetto di "ad alto rendimento", consulta la voce nel menu di destra. Cliente finale o mandatario Secondo il Testo integrato dell'aeeg (delibera 74/08), può avvalersi dello Scambio sul posto chi è titolare, o dispone dell'impianto, ovvero un mandatario del titolare se questo non è cliente finale del mercato elettrico. Molto più praticamente, ciò significa che il GSE può stipulare la convenzione esclusivamente con la persona fisica o giuridica a cui è intestato anche il contratto di fornitura dell'energia "in ingresso". (quello che riceve le bollette). E' infatti indispensabile, per il nuovo meccanismo di compensazione previsto, che i flussi in ingresso e in uscita facciano capo ad una stessa persona fisica o guridica. (vedi Contributo in conto scambio, menu di sinistra) Se il titolare dell'impianto e il cliente finale non coincidono (è il caso, ad esempio delle ESCo, che a loro volta hanno un contratto di erogazione di servizi energetici con un cliente finale), sarà necessario che il titolare dell'impianto dia mandato al soggetto terzo (ESCo), ad esempio, di sottoscrivere per suo conto il regime di Scambio sul posto. In altre parole: l utente dello Scambio deve anche essere la controparte del contratto di acquisto dell energia elettrica. Possono usufruire del servizio di Scambio sul posto anche gli impianti di potenza non superiore a 200 kw, di proprietà di comuni con popolazione fino a abitanti. Gli impianti devono produrre energia per soddisfare i consumi delle utenze comunali, senza obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Discorso analogo anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kw. Le nuove regole della compensazione dello Scambio sul posto: il Contributo in conto scambio Prima di approfondire gli elementi economici della nuova disciplina, conviene riassumere -in estrema sintesiche le regole di compensazione dello Scambio sul posto sono così variate: prima si aveva il diritto di prelevare dalla rete gratuitamente un quantitativo di energia pari a quello fornito come eccedenza rispetto ai propri autoconsumi. Ora questo scambio di kwh "alla pari" non avviene più ed è sostituito dalla seguente regola: l'utente paga al proprio fornitore zonale tutti i propri consumi, mentre il GSE calcola -con le modalità che vedremo- un contributo che ristabilisce l'equità dello scambio. La novità più consistente del nuovo meccanismo è dunque l'abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l energia elettrica immessa e quella prelevata Il net metering (misurazione netta) consisteva nel realizzare un saldo fisico (cioè quantitativo), conteggiato su base annuale, tra l elettricità immessa in rete e quella prelevata. In caso di saldo positivo, veniva assegnato all utente dello Scambio sul posto un credito energetico (in kwh), utilizzabile entro tre anni. Questo meccanismo aveva il difetto principale di assegnare un medesimo valore economico al kwh immesso e a quello prelevato, indipendentemente dai diversi prezzi delle fasce orarie. Il net metering presentava altri svantaggi di tipo tecnico/contabile per il sistema elettrico: non essendo conteggiati i flussi di elettricità collegati allo Scambio sul posto, la ripartizione dei costi dei servizi di rete sulla generalità degli utenti (cioè sulle bollette) risultava sfalsata. Il previsto allargamento dello Scambio agli impianti fino a 200 kw, e dunque un probabile notevole aumento dell'energia scambiata, obbligava ad una più precisa contabilità dei flussi e dei loro valori economici. 3
4 E' dunque stato adottato un sistema di calcolo del saldo di tipo qualitativo, che consente di rispondere alle esigenze espresse dall'autorità per l'energia in termini di trasparenza del mercato e di corretta valorizzazione dei flussi. L'AEEG ha dettato per la nuova disciplina i seguenti principi fondamentali: trasparenza: affinché i bilanci energetici delle reti elettriche possano tenere conto dei totali ammontari di energia elettrica effettivamente immessa e prelevata; corretta valorizzazione economica dell energia elettrica immessa e prelevata, al fine di evitare le compensazioni di uguali quantità di energia elettrica dal valore diverso; evidenza dei costi non sostenuti dagli utenti dello Scambio sul posto che, pertanto, devono essere attribuiti agli altri clienti del sistema elettrico. Il nuovo regime assicura questa nuova modalità di saldo qualitatitivo attraverso il Contributo in conto scambio. Il contributo viene definito dal GSE come un intervento equalizzatore, corrispondente ad un ammontare che garantisce, al più, l equivalenza tra quanto pagato dall utente per l energia elettrica prelevata e il valore dell energia elettrica immessa in rete. La definizione non è semplice: cercando di scioglierne il significato, potremmo dire che il meccanismo di computo garantisce l'equivalenza, cioè la corretta imputazione, dei valori delle partite di energia prelevata e immessa. I criteri di base sono: l'energia immessa in rete viene valutata secondo parametri di mercato, e lo stesso avviene per quella prelevata; rispetto all'energia prelevata (e pagata in bolletta), l'utente non deve farsi carico dei costi di gestione della rete, che gli vengono rimborsati per tutta la quota di energia scambiata. Il contributo è infatti composto da due voci: il Contributo in quota energia e il Contributo in "quota servizi". Vediamo adesso, passaggio per passaggio, come è costruita la logica di questo ragionamento, che si traduce poi in una serie di calcoli per la valutazione del saldo finale ad eventuale credito dell'utente. Contributo in conto scambio: la" quota energia" Primo step: confronto tra le quantità Il GSE riceve dai venditori di energia tutti i dati relativi ai prelievi dell'utente e, dal distributore e gestore di rete, i dati relativi alle immissioni di energia effettuate dall'impianto. L'Autorità per l'energia prescrive che "le imprese di vendita, per ciascun utente dello Scambio, forniscano al GSE, tramite il portale informatico... le misure reali o presunte dell energia elettrica prelevata, utilizzate per la fatturazione in ciascun bimestre e l onere OPR (vedi punto successivo, ndr) in capo all utente dello Scambio espresso in (...)" Ricordiamo che il gestore di rete è il distributore di energia al quale è connesso l'impianto ("persona fisica o giuridica responsabile...della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima"). Per un approfondimento dei ruoli dei diversi soggetti del mercato elettrico, vedi la voce "La struttura del sistema elettrico e del gas" nel menu di destra. E' quindi possibile per il GSE controllare le quantità di energia immessa e di energia prelevata, confrontando le quali è possibile definire la quantità scambiata (che corrisponde sempre al valore inferiore tra i due). Secondo step: le quantità vengono valorizzate e trasformate in valori monetari 4
5 Per quanto riguarda l'energia prelevata, si parte dall'onere sostenuto per l'acquisto di energia, secondo i diversi orari, al netto delle tasse. Da questo valore si detraggono poi i costi relativi ai servizi di rete (le voci che l'autorità e il GSE definiscono come OPR, onere di prelievo). Leggendo attentamente una bolletta elettrica, si vede come prelevare energia dalla rete significhi pagare, oltre al costo puro dell energia, anche una serie di oneri economici relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e generali. Questi oneri possono incidere notevolmente sul prezzo finale dell energia. Questa operazione di pulizia dagli oneri di rete è necessaria perché per effettuare i calcoli del contributo in quota energia si devono paragonare i prezzi che si riferiscono alla sola energia, depurato dagli altri costi. Si ottiene così il "valore pulito" dell'energia acquistata, definito come OE (controvalore onere energia). Per quanto riguarda l'energia immessa, essa viene valorizzata secondo i prezzi di mercato, cioè viene moltiplicata per il suo "prezzo orario zonale". Anche in questo caso si tratta di "valore pulito", quindi confrontabile con il precedente. Questa voce viene definita CEI (controvalore energia immessa). Si ottengono quindi due valori espressi in euro, che stimano le due partite di energia in entrata e in uscita al punto di scambio. Terzo step: i valori monetari a confronto stabiliscono il valore dell'energia scambiata Mettendo a confronto i due valori monetari OE e CEI, si ha implicitamente il valore monetario dell'energia scambiata, che è sempre uguale al minore tra i due valori. Per questa operazione, è ininfluente quale dei due valori sia superiore, perché il risultato non cambia. Se l'energia acquistata vale 80 euro e l'energia ceduta vale 50 euro, l'energia scambiata vale 50 euro. Ma anche se l'energia acquistata vale 50 e l'energia ceduta vale 80, l'energia scambiata è sempre pari a 50 euro. In pratica, con le vecchie regole, l'energia scambiata veniva calcolata in quantità, in kwh. Attraverso l'operazione di valorizzazione, l'energia scambiata viene calcolata in euro. A fronte del fatto che l'utente acquista e paga l'energia che preleva dalla rete, dunque, il GSE gli riconosce un controvalore, il Contributo in quota energia, che è pari al valore dell'energia scambiata. Nel nostro esempio, il Contributo in quota energia è pari a 50 euro. Attenzione: il Contributo in quota energia è un calcolo a sé stante, che il GSE gestisce e liquida separatamente dalla voce seguente, e cioè l'eventuale saldo a favore dell'utente. Quarto step: il calcolo dell'eventuale saldo a favore dell'utente Se il valore dell'energia "scambiata" è sempre uguale nel confronto dei flussi, è invece evidente che essi hanno complessivamente un valore diverso e dunque l'utente può trovarsi ad avere immesso più (valore)energia di quanto (valore)energia abbia prelevato. In questo caso, il GSE calcola un credito a favore del gestore dell'impianto. Quindi: se il valore dell'energia immessa (CEI) è quello che supera il valore dell'energia scambiata, la parte eccedente viene calcolata a credito dell'utente. Se è invece il valore dell'energia acquistata (OE) a superare il valore dell'energia scambiata, non si determina alcun credito a favore dell'utente. Tornando all'esempio precedente: se il valore dell'energia scambiata è 50 euro, e il valore CEI è 80 euro, la differenza tra 80 e 50 euro, cioè 30 euro, sarà l'importo calcolato a credito dell'utente. Ma se, sempre con un valore di energia scambiata 50, il valore OE è 80, non ci sarà alcun credito a favore dell'utente. 5
6 In pratica, quindi, si determina un credito solo quando si è ceduto alla rete più di quanto si è scambiato, con logica identica alla precedente, ma effettuando i conteggi in euro anziché in quantità di kwh. Nota bene: vale la pena di osservare che, rispetto al meccanismo precedente, può verificarsi il caso in cui le quantità cedute alla rete siano superiori alle quantità ritirate, ma le rispettive valorizzazioni siano così diverse (sempre per via dei prezzi di mercato attribuiti) da non far più scattare un saldo a favore dell'utente. Con un esempio semplificato nei numeri (e quindi non realistico), ipotizziamo che sia stato acquistato un quantitativo di 70 kwh e ceduto un quantitativo di 80 kwh. Ma che la valorizzazione dei 70 acquistati sia pari a 50 euro, mentre la valorizzazione degli 80 ceduti sia pari a 40 euro. Il valore dell'energia scambiata è 40 euro (quota base del Contributo), ma il valore dell'energia ritirata è 50: non ci sarà nessun credito per l'utente. Come vengono riconosciuti i saldi a credito Nota bene: gli eventuali saldi a credito non fanno parte del Contributo in conto scambio, ma sono una partita separata, che il GSE gestisce e liquida separatamente. Gli utenti dello Scambio sul posto hanno la possibilità di scegliere tra: la gestione a credito delle eventuali eccedenze per gli anni successivi la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze In una prima fase, la liquidazione monetaria non era consentita se non per la cogenerazione ad alto rendimento. Ma la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha allargato tale possibilità anche agli impianti a fonti rinnovabili (o quota di rinnovabili in un impianto ibrido). L'utente, se lo ritiene opportuno, può decidere al momento stesso dell'attivazione dello Scambio sul posto, o anche in anni successiv i l'opzione per la liquidazione monetaria. In caso contrario il credito viene semplicemente riportato agli anni successivi. Per le modalità di richiesta di liquidazione, vedi Procedure Scambio sul posto nel menu di destra. Contributo in conto scambio: la quota servizi Ma il nuovo meccanismo dello Scambio sul posto prevede una ulteriore compensazione. Poiché infatti l'utente paga al proprio fornitore tutti i consumi (e non ha più crediti in kwh), si ritiene che egli non debba subire - per la quota di energia scambiata - l'onere dei servizi di rete. E' corretto infatti considerare che in un meccanismo che si chiama "Scambio sul posto" l'utente non debba pagare il trasporto e l'organizzazione dei flussi in rete, perché è come se producesse e autoconsumasse in loco tutta l energia scambiata. E' chiaro che questa è una facilitazione decisa di principio (è la parte incentivante dello Scambio sul posto) ma non corrisponde alla realtà: infatti si tratta comunque di energia che viaggia in rete, ed è soggetta a tutti gli oneri della sua gestione. Ed è altrettanto evidente che gli oneri non pagati dagli utenti dello Scambio vanno a ripartirsi su tutte le altre bollette. Il GSE calcola quindi un rimborso degli oneri relativi ai servizi, con la seguente logica: Per gli impianti a fonti rinnovabili, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete: - tariffa di trasmissione - tariffa di distribuzione - dispacciamento - oneri generali (componenti A e UC) Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete: - tariffa di trasmissione 6
7 - tariffa di distribuzione - dispacciamento Come viene conteggiata la quota servizi Attraverso i dati ottenuti dall'impresa di vendita, relativi a tutte le componenti variabili dell'energia prelevata dall'utente nel periodo considerato, il GSE calcola il controvalore unitario di queste componenti per ogni kwh acquistato. Tale valore unitario, espresso in centesimi di Euro per kwh, viene definito dall'autorità per l'energia con la sigla CUs (controvalore unitario servizi) ed è ovviamente variabile, perché si riferisce ai costi e alle quantità del periodo esaminato, e cioè il bimestre. Moltiplicando tale valore per la quantità di energia scambiata (primo step del nostro precedente ragionamento) si ottiene l'importo del rimborso per la quota servizi che verrà effettuato dal GSE. Contabilità della liquidazione del Contributo in conto scambio Le due componenti del Contributo in conto scambio vengono saldate direttamente dal GSE con un contributo di acconto erogato trimestralmente, e un conguaglio annuo. Di seguito le indicazioni fornite dallo stesso GSE sul meccanismo amministrativo: Premesso che tecnicamente il GSE può procedere all erogazione del contributo in conto scambio (Cs) solo se: A. le imprese di vendita hanno comunicato: i dati anagrafici e le variazioni mensili dei dati anagrafici; i dati relativi a onere in prelievo periodico/annuo e quantità fatturate; B. i gestori di rete hanno comunicato: i dati anagrafici degli impianti collegati alla propria rete e le variazioni mensili; il dato di misura in prelievo totale mensile; il dato di misura in immissione orario mensile, il GSE procede a calcolare il contributo in conto scambio: di acconto Il contributo in conto scambio di acconto viene erogato trimestralmente sulla base dei dati di misura dell energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento. di conguaglio Il contributo in conto scambio di conguaglio viene erogato annualmente sulla base dei dati di misura dell energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell anno e dell onere in prelievo relativo all anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita. Costi da rimborsare al GSE Originariamente, la delibera 74/08 prevedeva che il GSE ricevesse per ogni impianto in regime di Scambio sul posto (indipendentemente dalla potenza), un contributo annuale di 30 euro, a copertura dei costi amministrativi. La delibera 186/09, modificando la 74/08, ha introdotto tre nuovi scaglioni di prezzo, a seconda delle potenza dell impianto: 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kw 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kw e inferiore o uguale a 20 kw 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kw Si tratta, rispetto allo Scambio sul posto, dell'unica partita a debito dell'utente nei confronti del GSE, che può essere compensata dai crediti accumulati a suo favore. Nota bene. Nei casi in cui i l utente dello scambio sia un Comune con popolazione fino a 20mila residenti oppure il Ministero della Difesa, con una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica 7
8 un contributo aggiuntivo di 4 euro/anno per ogni punto di connessione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione. Pregresso del 2008 Per i "vecchi utenti" dello Scambio sul posto, si poneva il problema di come considerare il saldo (quantitativo) maturato al 31 dicembre I gestori di rete hanno l obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari. Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio del PROCEDURE Possono usufruire del servizio di Scambio sul posto gli impianti di potenza fino a 200 kw, alimentati sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento, Il servizio di Scambio sul posto, secondo la definizione dell AEEG, consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata". Per ulteriori informazioni vedi la voce "Scambio sul posto" nel menu di destra. Gli utenti che intendono avvalersi di questo servizio devono stipulare una convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è una società per azioni controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle Finanze e ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di incentivi e la promozione di campagne di informazione per un consumo sostenibile dell'energia. La stipula della convenzione si effettua attraverso il servizio telematico predisposto dal GSE, a cui si accede collegandosi al suo sito internet. L'operazione si articola in tre fasi distinte: 1. Registrazione al portale informatico del GSE. Per accedere al servizio occorre registrarsi al portale del Gestore inserendo i propri dati anagrafici e i dati specifici del titolare dell'impianto, se questi è diverso dal soggetto che fa richiesta del servizio. Per maggiori informazioni vedi voce corrispondente nel menu di destra. 2. Abilitazione all'applicazione web Scambio sul posto (SSP). Effettuata la registrazione, si accede di nuovo al sistema telematico per fare richiesta di abilitazione all'applicazione web "Scambio sul posto". Tale applicazione consente di gestire le fasi commerciali e amministrative del rapporto di Scambio sul posto. Per maggiori informazioni vedi voce corrispondente nel menu di sinistra. 3. Presentazione dell'istanza di compensazione. Utilizzando l'applicazione web SPP, l'utente presenta al Gestore istanza di compensazione tra i valori delle partite di energia prelevata dalla rete e quella immessa (cioè Contributo in conto scambio). Per maggiori informazioni vedi voce corrispondente nel menu di sinistra. Costi da rimborsare al GSE La Delibera 74/08 dell'autorità, così come modificata dalla 186/09, prevede la corresponsione di un contributo annuale per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi. Ci sono tre diversi scaglioni di prezzo, a seconda delle potenza dell impianto: 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kw 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kw e inferiore o uguale a 20 kw 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kw 8
9 L'accesso al servizio di Scambio sul posto: abilitazione all'applicazione web Per accedere al servizio di Scambio sul posto, una volta effettuata la registrazione al portale del Gestore dei Servizi Energetici, occorre fare richiesta di abilitazione all'uso dell'applicazione web. Essa permette di gestire gli aspetti commerciali e amministrativi del rapporto di Scambio sul posto. Per effettuare la richiesta di abilitazione si accede al portale informatico del GSE (vedi voce "Portale informatico GSE" nel menu di destra) ed effettuare il login con la user id e la password forniti nella fase di registrazione. In caso di smarrimento delle chiavi di accesso al portale informatico, occorre contattare il GSE che provvederà a inviare nuovamente la user id e la password smarriti all'indirizzo di posta elettronica segnalato durante la fase di registrazione al portale. Per contattare il GSE: da telefono fisso da telefono mobile oppure e all'indirizzo di posta elettronica assistenzaportaleapplicativi@gse.it Una volta effettuato il login, si accede ad una pagina che, oltre a presentare l'elenco dei soggetti iscritti, presenta sulla sinistra un elenco di funzioni. Selezionando la funzione "Sottoscrivi applicazioni" il sistema telematico visualizzerà la lista delle applicazioni disponibili. La richiesta di abilitazione viene effettuata selezionando dalla lista l'applicazione desiderata che, nel caso dello Scambio sul posto, è l'applicazione SSP. Dopo aver salvato la selezione effettuata, il sistema telematico memorizza la richiesta e invia una di notifica all'indirizzo che l'utente ha indicato nella fase di registrazione al portale. Nella saranno indicate ulteriori istruzioni per completare la procedura di abilitazione. Dopo la verifica da parte del GSE dei dati forniti dall'utente, verrà inviata una conferma di abilitazione sempre tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica. L'accesso al servizio di Scambio sul posto. La richiesta di convenzione e di compensazione Dopo aver effettuato la registrazione al portale del Gestore dei Servizi Energetici e dopo aver ottenuto l'abilitazione all'uso dell'applicazione Scambio sul posto (SSP), il soggetto che vuole usufruire dell'agevolazione deve presentare l'istanza di compensazione tra i valori delle partite di energia prelevata e valori delle partite di energia immessa. L'istanza viene presentata attraverso l'applicazione web SSP, selezionando la voce "Richiesta convenzione". Si accede alle schede da compilare per presentare l'istanza. La compilazione si effettua per via telematica. Sul sito del GSE è disponibile il manuale d'uso dell'applicazione web SSP, che riporta tutte le informazioni da inserire nelle schede al momento della compilazione (vedi voce "Manuale applicazione web SSP" nel menu di destra). Schematicamente, le schede da compilare sono così definite: 1. Scheda di ammissione: i dati richiesti si riferiscono al tipo di allacciamento alla rete, al numero di impianti connessi al punto di scambio, alla tipologia di contratto di cessione di energia elettrica, alla potenza nominale elettrica dell'impianto. Inoltre viene richiesta l'indicazione del codice POD. Esso permetterà al GSE l'identificazione univoca dell impianto rispetto al quale il gestore di rete invierà i dati del calcolo del contributo in conto scambio (le regole di questo complesso meccanismo sono indicate nelle pagine relative allo Scambio sul posto, vedi menu di destra). Il codice POD (altrimenti detto Numero Presa) è il codice alfanumerico che identifica univocamente un punto di prelievo dell'energia elettrica. E' composto da 14 caratteri, di cui i primi due sono "IT", ed è facilmente reperibile nella prima pagina della bolletta. 2. Scheda dati impianto: come intuibile dalla denominazione della scheda, i dati ivi richiesti si riferiscono all'impianto: ubicazione, potenza, producibilità, ecc. 9
10 3. Dati commerciali: qui bisognerà inserire la data a partire dalla quale si richiede l attivazione del rapporto contrattuale di Scambio sul posto e l impresa di vendita con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica. E' in questa scheda, inoltre, che i titolari di impianti di cogenerazione ad alto rendimento possono optare per la vendita delle eventuali eccedenze (vedi voce "Scambio sul posto" del menu di destra). 4. Referente convenzione: in questa scheda occorrerà inserire i dati di uno o più referenti che il GSE potrà contattare per le comunicazioni generali, per quelle relative alle questioni contrattuali e per i dati relativi alle misure dell'energia elettrica. 5. Dati bancari: sono qui richiesti il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente sul quale si desidera accreditare quanto all'utente spetta rispetto alla compensazione tra i valori delle partite di energia prelevata dalla rete e quella immessa. Una volta attivata l'istanza, attraverso la scheda denominata "Modulistica" è possibile stampare la convenzione. Nota bene: La Convenzione, insieme agli allegati richiesti, deve essere firmata e inviata al GSE, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Dopo l attivazione della convenzione, l'utente potrà stampare anche una copia della convenzione riportante la firma digitalizzata del rappresentante legale del GSE. La liquidazione annuale del credito maturato Una nota preliminare: la "liquidazione delle eventuali eccedenze" nulla ha a che vedere con il Contributo in conto scambio (che a sua volta si compone del Contributo in "quota energia" e del Contributo in "quota servizi"). Poiché la materia è complessa, è indispensabile, per capire questi passaggi, leggere con attenzione i testi relativi allo Scambio sul posto e sul Contributo in conto scambio nella sezione Incentivi. In estrema sintesi, comunque, gli importi relativi alla liquidazione dei crediti eventuali vengono gestiti e liquidati separatamente dal Contributo in conto scambio. La scelta tra credito e liquidazione In sede di convenzione, il titolare dell'impianto dichiara se desidera optare per la "gestione a credito" o per la "liquidazione annuale delle eventuali eccedenze". Nel primo caso, il credito maturato in un certo anno viene riportato a nuovo nell'anno successivo. E' evidente che questa scelta conviene a chi ritiene che nel prossimo futuro utilizzerà maggiori quantità di energia di quella scambiata con la rete. Chi invece desidera regolare anno per anno le eventuali eccedenze a suo favore, opta per la liquidazione. L'opzione "liquidazione" si attiva se la richiesta in tal senso perviene al GSE entro il 31 marzo successivo all'anno da regolare. Le richieste giunte in ritardo si cumuleranno all'eventuale credito dell'anno in corso e saranno liquidate nell'anno successivo. L'applicazione web messa a disposizione dal GSE L'applicazione SSP del GSE, nell elenco degli impianti a disposizione dell utente dello scambio, offre la funzionalità liquidazione eccedenze che permette di operare la scelta. Ci si deve quindi collegare all'applicazione SSP e seguire il percorso Gestione convenzioni > Convenzioni esistenti > Liquidazione eccedenze. Dal febbraio 2010 è possibile richiedere la liquidazione delle eccedenze Il GSE segnala nel suo sito che: 10
11 la scelta avrà effetto sull importo maturato nel 2009 se fatta entro il giorno 31 marzo del 2010; le scelte fatte in data successiva porteranno alla liquidazione del credito, per l ammontare complessivo maturato, nell anno successivo; la scelta avrà effetto per gli anni successivi fino al momento in cui non deciderà di modificare la sua opzione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i riferimenti GSE: Numero verde (da telefono fisso): (dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18). Numeri da telefono mobile (secondo il proprio piano tariffario): (dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18). scambiosulposto@gse.it La Risoluzione 13/E 2009 dell'agenzia delle Entrate Il primo gennaio 2009 sono diventati operativi sia il nuovo meccanismo che introduce il Contributo in conto scambio, sia l allargamento agli impianti fino ai 200 kw (entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007). Per maggiori informazioni vedi voce "Scambio sul posto" nel menu di destra. Il 20 gennaio, la Risoluzione 13/E dell Agenzia delle Entrate ha fornito un parere sul trattamento fiscale del Contributo in conto scambio. Esso si riferisce esclusivamente allo Scambio sul posto attuato con impianti fotovoltaici nell ambito del Conto energia, e non fornisce alcun accenno ad impianti alimentati da altre fonti. Sempre in riferimento al fotovoltaico, per gli impianti di taglia superiore ai 20 kw chiarisce che il Contributo, data la natura di conferimento specifico di energia che caratterizza il nuovo meccanismo di Scambio sul posto, è da considerarsi cessione di energia e quindi assoggettato ad Iva e rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Cita la Risoluzione: L'operazione di "Scambio sul posto" - così come costruita dalla menzionata delibera n. 74/08 (immissione in rete dell'energia da parte dell'utente e corresponsione di un contributo da parte di GSE) - viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta a GSE e quest'ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo il contributo in conto scambio che assume natura di corrispettivo. In sostanza - in seguito alle predette modifiche - gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali.... In pratica anche chi ha un contratto di Scambio sul posto si trova, nel nuovo meccanismo, a vendere tutta l'energia immessa in rete al GSE (e dunque a fatturarla), mentre riceverà dai propri fornitori di energia le fatture corrispondenti a tutti i consumi effettuati. Le due partite si compenseranno secondo le normali logiche dell'iva. Ciò sembrava in contraddizione con il fatto che l eventuale saldo a credito del Contributo in conto scambio non poteva essere liquidato dal GSE al produttore perché la disciplina dello Scambio sul posto per le rinnovabili impediva ogni operazione che potesse essere considerata vendita di energia (e il versamento di un importo si sarebbe configurato automaticamente come vendita). La legge 99/2009, ha modificato questo fondamentale aspetto della disciplina dello Scambio sul posto, sostituendo il comma 2 dell articolo 6 del dlgs 387/2003. Ora "l energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell energia. Problemi in sospeso Mentre la risoluzione 13/E chiarisce gli aspetti fiscali dello Scambio sul posto relativi al Conto energia, (vedi anche voce nel menu di destra) resta irrisolto il trattamento fiscale relativo alle fonti diverse dal fotovoltaico. E comunque assai probabile che venga mantenuta anche per le altre fonti la regola fondamentale che considera gli impianti superiori ai 20 kw sempre operanti come attività commerciale e quindi assoggetta il Contributo all Iva e all imposizione Irpef e Ires. Si tratta però di capire se alcune delle facilitazioni previste per gli impianti fotovoltaici fino ai 20 kw verranno allargate anche alle altre fonti. 11
12 In attesa di queste delucidazioni, rimandiamo alla voce "Regime fiscale Conto energia" presente nel menu di destra per l'analisi delle specifiche indicazioni fornite con la risoluzione 13/E. Per un approfondimento relativo al regime fiscale delle aziende agricole che producono energia, in particolare da biomasse e da fotovoltaico, vedi la voce "Fiscalità imprenditori agricoli" nel menu di destra. FONTE: 12
Scambio sul posto. www.gse.it. www.gsel.it
Scambio sul posto www.gse.it www.gsel.it 2 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo La Deliberazione ARG/elt n. 74/08 (TISP) prevede che lo scambio sul posto sia erogato dal GSE su istanza degli
DettagliL IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE
L IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE L impianto fotovoltaico è un impianto che consente di generare energia elettrica direttamente dalla radiazione del sole. L impianto fotovoltaico
DettagliRISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:
RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre
DettagliLO SCAMBIO SUL POSTO E IL RITIRO DEDICATO DELL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA
LO SCAMBIO SUL POSTO E IL RITIRO DEDICATO DELL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI GSE SPA Direzione Operativa www.gse.it www.gsel.it 2 Commercializzazione dell energia energia elettrica
DettagliGUIDA PRATICA SCAMBIO SUL POSTO SSP. Sintesi delle cose da sapere per gli Impianti Fotovoltaici. Pagina : 1/6
Pagina : 1/6 GUIDA PRATICA SCAMBIO SUL POSTO SSP Sintesi delle cose da sapere per gli Impianti Fotovoltaici Rev. 02 03 Dic. 2013 Scambio sul posto - Generalità Lo Scambio Sul Posto è un contratto che i
DettagliLo scambio sul posto (SSP)
Lo scambio sul posto (SSP) Il modulo approfondisce le caratteristiche e le condizioni relative al regime di "Scambio su posto", presentandone definizioni, procedure, modalità e regole tecniche. Il meccanismo
Dettagliy e Lo scambio sul posto cos è, come funziona e come viene calcolato. ire co www.vic-energy.com
y e Lo scambio sul posto Guida per capire ire co cos è, come funziona e come viene calcolato. 1 Lo scambio sul posto fotovoltaico. Per capire cosa è e come funziona, lo scambio sul posto è necessario capire
DettagliProfili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC
Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Nella tabella 1 sono elencate tutte le qualifiche rilevanti
DettagliModalità copertura gestione, verifica. ica
Modalità operative per il riconoscimento delle tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo relative ai meccanismii di incentivazione e sostegno delle
DettagliDestinazione dell energia immessa in rete
Destinazione dell energia immessa in rete Fino a 20 kw * è possibile: Oltre i 20 kw * è possibile: Usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta al gestore di rete competente per territorio
Dettagliil fotovoltaico quanto costa e quanto rende
il fotovoltaico quanto costa e quanto rende gli incentivi /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito Conto Energia, per la produzione di energia elettrica mediante
DettagliTIPI DI ENERGIA. EFV =Energia prodotta dall impianto FV. EPREL =Energia prelevata dalla rete. Eu =Energia utilizzata. EIMM = Energia immessa in rete
Ritiro dedicato e Scambio sul posto TIPI DI ENERGIA EFV =Energia prodotta dall impianto FV Eu =Energia utilizzata EIMM = Energia immessa in rete EPREL =Energia prelevata dalla rete EFV =Energia prodotta
Dettagliil mini eolico quanto costa e quanto rende
il mini eolico quanto costa e quanto rende quanto costa e quanto rende Il costo di un sistema mini eolico installato chiavi in mano (IVA esclusa) per taglie comprese fra 5 kw e 20 kw è compreso fra 3.000
DettagliPremessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012
RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio
DettagliI contratti con il GSE: aspetti gestionali ed economici
IL FOTOVOLTAICO PER LE IMPRESE I contratti con il GSE: aspetti gestionali ed economici Workshop CERSAA 18 dicembre 2009 INDICE Il Conto Energia: incentivi per gli impianti fotovoltaici Modalità di cessione
DettagliParzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44
Incentivi: il Conto Energia Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento
DettagliCorsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile
Corsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile Corso: I sistemi fotovoltaici connessi in rete e integrati negli
DettagliGestire il boom fotovoltaico. Le novità sullo scambio sul posto
Gestire il boom fotovoltaico A cura di QualEnergia e ANEA Le novità sullo scambio sul posto Ing. Gervasio Ciaccia Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Autorità
DettagliProduco di giorno e consumo la sera o la notte Come fare?
Produco di giorno e consumo la sera o la notte Come fare? Servizio di Scambio sul Posto (SSP) Quindi: Produco di giorno e conto quanto immetto in rete (al netto dell autoconsumo istantaneo) Consumo la
DettagliVersione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr
Versione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell energia elettrica immessa in
DettagliINFORMATIVA 01/2010. La disciplina dello scambio sul posto
INFORMATIVA 01/2010 La disciplina dello scambio sul posto Realizzato da: TIS Area Energia & Ambiente Data: Bolzano, 01/04/2010 TIS AREA ENERGIA & AMBIENTE 2 Indice 1 La disciplina dello scambio sul posto...
DettagliARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N.
ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N. 300/05 Articolo 1 Definizioni 1.1. Ai fini dell applicazione delle
DettagliScambio sul posto e vendita dell'energia
Scambio sul posto e vendita dell'energia Contenuti 1 2 3 4 Principi e regole dello Scambio sul Posto (SSP) Regole del ritiro dedicato (vendita) Prezzi zonali Confronto ritiro dedicato vs SSP 1. Principi
Dettagliil fotovoltaico quanto costa e quanto rende
il fotovoltaico quanto costa e quanto rende gli incentivi /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito Conto Energia, per la produzione di energia elettrica da fonte
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 20 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 20 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore dei Servizi Elettrici, SPA Dpr 26 ottobre
Dettagliil fotovoltaico quanto costa e quanto rende
il fotovoltaico quanto costa e quanto rende gli incentivi /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito Conto Energia, per la produzione di energia elettrica mediante
DettagliLo SCAMBIO SUL POSTO (SSP): cos è, come funziona, quanto rende economicamente. Prima di spiegare cosa sono e quanto valgono, servono due premesse:
INFORMA Lo SCAMBIO SUL POSTO (SSP): cos è, come funziona, quanto rende economicamente Premessa Attualmente il contributo di scambio sul posto e il pagamento dell eccedenza (oltre le detrazioni di costi
DettagliScaglioni di potenza (kw) 1<P 3 3<P 6 6<P 20 20<P 200 200<P 1.000 P>1.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1
Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari
DettagliDISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI
DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (rif. Circ. n. 46/E dell Agenzia Entrate del 19 luglio 2007 e risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2008 per lo scambio sul posto) 1 Principali
DettagliNovità e chiarimenti sul Conto Energia
Novità e chiarimenti sul Conto Energia Maurizio Cuppone - Direzione Operativa www.gsel.it 2 Indice Il nuovo conto energia Il riconoscimento dell integrazione architettonica Il ritiro dedicato e lo scambio
DettagliSEU e FV: opportunità per gli operatori e i consumatori. Averaldo Farri Vice Presidente ANIE Gifi Napoli, 27 marzo 2014
SEU e FV: opportunità per gli operatori e i consumatori Averaldo Farri Vice Presidente ANIE Gifi Napoli, 27 marzo 2014 Indice Deliberazione AEEG 12 Dicembre 2013578/2013/R/EEL Alcune definizioni Vantaggi
DettagliCircolare N. 156 del 27 Novembre 2014
Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014 Riduzione incentivi fotovoltaico l opzione entro il 30 novembre (Istruzioni GSE) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che entro il prossimo 30.11.2014
DettagliIl contatore degli oneri delle fonti rinnovabili
Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici 30 settembre
DettagliImpianto Fotovoltaico di POTENZA NOMINALE PARI A 18,48 KWP PROGETTO DENOMINATO: IMPIANTO ORATORIO
Impianto Fotovoltaico di POTENZA NOMINALE PARI A 18,48 KWP PROGETTO DENOMINATO: IMPIANTO ORATORIO Sito nel comune di VILLA CARCINA VIA DANTE Committente FRANCO FERRARI GECO SRL VIA VERDI 6 25100 - BRESCIA
DettagliTesto coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni ARG/elt 184/08, 1/09, 186/09, 127/10 e 226/10
Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni ARG/elt 184/08, 1/09, 186/09, 127/10 e 226/10 TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LO SCAMBIO
DettagliDelibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati
Documenti collegati Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006 Delibera n. 28/06 CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL ENERGIA
DettagliElettricità: la bolletta trasparente
Elettricità: la bolletta trasparente Con la bolletta dell energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela 1 (pagano sostanzialmente per quattro principali voci di spesa. In
DettagliPresupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento
DettagliGli interventi dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di piccola cogenerazione
Gli interventi dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di piccola cogenerazione Convegno POLYGEN: COGENERAZIONE DIFFUSA E TRIGENERAZIONE Verona, Solarexpo, 16 maggio 2008 Andrea Galliani
DettagliIstruzioni per il versamento contributo di funzionamento dell Autorità per l Energia elettrica e il gas
Istruzioni per il versamento contributo di funzionamento dell Autorità per l Energia elettrica e il gas Chi è tenuto al versamento? Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell'energia
DettagliIl contatore degli oneri delle fonti rinnovabili
Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici Febbraio 2013
DettagliModalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza
Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità
DettagliATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N
ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N. 244/07 E DELL ARTICOLO 20 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2008, IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
DettagliFotovoltaico: analisi economica
Fotovoltaico: analisi economica ing. Fabio Minchio Ph.D. in energetica Studio 3F engineering f.minchio@3f-engineering.it 349-0713843 1 Impianto fotovoltaico: non solo un impianto Nel momento in cui si
DettagliChiarimenti in merito alle modalità di transizione dalla delibera n. 224/00 alla delibera n. 28/06 Comunicato stampa
Pagina 1 di 13 Documenti collegati Chiarimenti in merito alle modalità di transizione dalla delibera n. 224/00 alla delibera n. 28/06 Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data
DettagliFattura di energia elettrica. Quadro normativo
Workshop 1 Quadro normativo Con legge n. 481 del 14 novembre 1995 è stata istituita l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) che ha il compito di tutelare gli interessi dei
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
DettagliGAUDI. Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e. Giugno 2012
GAUDI Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Processo di Qualificazione al mercato Giugno 2012 1 Perché GAUDI GAUDI è il sistema di Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti di Produzione Consente di
Dettagli4 CONTO ENERGIA: INCENTIVI PER IMPIANTI SU SERRE, PENSILINE, ETC.
1) INCENTIVI 2011-2012 PER GLI Anche il "Quarto Conto Energia" per gli impianti fotovoltaici su serre, pensiline, tettoie o pergole stabilisce degli incentivi riconosciuti e costanti per 20 anni, a decorrere
DettagliFORZA DOPPIA SEMPLICE FIX OFFERTA ENERGIA ELETTRICA
FORZA DOPPIA SEMPLICE FIX OFFERTA ENERGIA ELETTRICA Validità offerta: fino al 25 Gennaio 2016 Denominazione: FORZA DOPPIA SEMPLICE FIX Codice: ATEFSF/15 Destinatari offerta La presente offerta è riservata
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliModalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica.
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica. Delibera n. 34/05 Quesiti frequenti: Quale energia elettrica può essere ritirata dal gestore di rete cui l impianto è collegato? Quali
DettagliVALORIZZAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA
VALORIZZAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA Bergamo, anno accademico 2013/2014 1 La bolletta elettrica 2 La bolletta elettrica Fonte: AEEG - http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_ele.htm
DettagliGli adempimenti fiscali in materia contabile
Gli adempimenti fiscali in materia contabile Scadenze di versamento dell accisa e dichiarazione di consumo Unindustria Reggio Emilia - 29 novembre 2013 Monica Zini Non sottoposizione accisa Non è sottoposta
Dettagli1. Cenni sul Nuovo Conto Energia. Incentivazione. Premi incentivanti
Impianti fotovoltaici su immobili pubblici e risparmio energetico nella pubblica amministrazione: Un opportunità per il riequilibrio dei conti (A cura dell Ing. Gianluca Toso) 1. Cenni sul Nuovo Conto
DettagliSINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Rif. Normativo L.116/2014 (c.d. Legge Competitività ),
DettagliNEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013
SOMMARIO Pag. 2. CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: MODIFICATO IL BANDO E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO Pag. 3. RINNOVABILI TERMICHE: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA
DettagliDetrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici
Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Con la presente si analizzano i chiarimenti recentemente forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
DettagliDefinizioni rilevanti in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
Definizioni rilevanti in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo I sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall insieme dei sistemi elettrici, connessi
DettagliCosa è il Conto energia? Come funziona il quarto Conto energia? Cosa devo fare per ottenere la tariffa incentivante del Conto energia?
FAQ Cosa è il Conto energia? Con il Decreto Ministeriale del 05 Maggio 2011 è stato introdotto il nuovo Quarto Conto Energia per il riconoscimento degli incentivi Statali ai proprietari di impianti fotovoltaici.
DettagliIncentivi e Agevolazioni Solare. Fotovoltaico
Incentivi e Agevolazioni Solare Fotovoltaico Conto Energia 2007 Il Decreto Tariffe Incentivanti Procedure e documentazione IL DECRETO Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007 - G.U. n n 43-21/02/07. Ministero
DettagliIMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia
IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia Bergamo 8 novembre 2007 INCENTIVI E LA CONNESSIONE ALLA RETE a cura di Raul Ruggeri ARGOMENTI FORMA DI INCENTIVAZIONE CONNESSIONE ALLA RETE RICONOSCIMENTO INCENTIVO
DettagliLa deliberazione 578/2013/R/eel I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)
Energia Media Dalla diagnosi energetica alla riduzione dei costi energetici nell industria La deliberazione 578/2013/R/eel I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) Ing. Alessandro Arena Direzione Mercati Unità
DettagliMediamente per realizzare 1 kw di impianto fotovoltaico occorrono almeno 7 m2.
Cos'è un impianto fotovoltaico? Un impianto fotovoltaico è un impianto che consente la produzione di energia elettrica attraverso l energia solare, sfruttando le proprietà di materiali sensibili alla luce
DettagliFederIdroelettrica. Principali novità regolatorie in materia di generazione distribuita
FederIdroelettrica Principali novità regolatorie in materia di generazione distribuita Ing. Alessandro Arena Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica Autorità
DettagliLa nuova bolletta Due Energie. Chiara, semplice e facile da consultare.
La nuova bolletta Due Energie. Chiara, semplice e facile da consultare. Nuova linea grafica, chiarezza nei contenuti e facilità di consultazione sono le caratteristiche principali della nuova bolletta
DettagliIL NUOVO CONTO ENERGIA PRESENTA IL NUOVO CONTO ENERGIA
PRESENTA IL NUOVO CONTO ENERGIA 1 PREMESSA MGS SOLAR TECHNOLOGY ha costruito questo opuscolo estrapolando il contenuto da varie fonti d informazioni del settore fotovoltaico, ritenendole affidabili e comprensibili.
DettagliPubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2005, GU n. 198 del 26-8-2005
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2005, GU n. 198 del 26-8-2005 elibera n. 161/05 Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell Autorità per l energia
DettagliOGGETTO: La comunicazione al GSE
Informativa per la clientela di studio N. 177 del 26.11.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La comunicazione al GSE I titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw devono
DettagliCONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA
CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni
DettagliTesto integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione
DettagliTITOLO DOCUMENTO Energie rinnovabili: qualifica GSE dei sistemi semplici di produzione e consumo di energia elettrica (SEU e SEESEU).
TITOLO DOCUMENTO Energie rinnovabili: qualifica GSE dei sistemi semplici di produzione e consumo di energia elettrica (SEU e SEESEU). AREA TEMATICA: Ambiente e Energia SETTORE: Energia ARGOMENTO SPECIFICO:
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013 614/2013/R/EFR AGGIORNAMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA RESTITUZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL CASO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI CHE ACCEDONO ALLO
DettagliDisposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev1 P-GO
Pagina 1 di 11 Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev1 (ai sensi dell articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali
DettagliTesto risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09
Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell
DettagliVALORIZZAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA
VALORIZZAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA Bergamo, anno accademico 2013/2014 1 La bolletta elettrica 2 La bolletta elettrica Fonte: AEEG - http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_ele.htm
DettagliAvviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile
POR FESR LAZIO 2007-2013 Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile FAQ Quesito n. 1 Il Bando PSOR al punto n delle premesse definisce impianti
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI
DettagliDi Fabio Noferi Commercialista e Revisore Contabile Montevarchi ( Arezzo ).
La tariffa fissa omnicomprensiva per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse rispetto alla energia solare : natura e corretto trattamento da un punto di vista fiscale alla luce della Risoluzione
DettagliLa normativa è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla Delibera AEEG del 13 aprile 2007.
1. GENERALITA Tariffe incentivanti e periodo di diritto (DM 19/02/207 art.6) La normativa è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla Delibera AEEG del 13 aprile 2007. L impianto
Dettagliwww.provincia.bologna.it/opportunita_ambientale
1 CERTIFICATI VERDI, CONTO ENERGIA E TARIFFA ONNICOMPRENSIVA Legge Finanziaria 2008 (legge 24 Dicembre 2007, n. 244), art. 2, commi da 143 a 157, articolo 2, commi da 136 a 140 D.M 18/12/2008 (decreto
DettagliACN Energy in collaborazione con GDF Suez Energie. Istruzioni per la compilazione del contratto
ACN Energy in collaborazione con GDF Suez Energie Istruzioni per la compilazione del contratto Dual Fuel residenziale: Energia NoProblem luce e gas senza problemi GDF Suez Il Target Energia NoProblem è
DettagliGuida operativa per l utilizzo del tool
Guida operativa per l utilizzo del tool Il tool calcola la stima della spesa annua e mensile dell energia elettrica in base alle condizioni economiche del periodo in corso e per una abitazione residenziale.
DettagliIl mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME
Il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME Incontro tecnico con gli operatori Roma, 13 febbraio 2006 Milano, 16 febbraio 2006 2 INDICE Le Regole del Mercato dei TEE Iscrizione al
DettagliDOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
Pagina 1 di 6 DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE (Ai sensi dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate
DettagliAGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
DCO 2/08 AGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (Articolo 2, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004) Documento per
DettagliDelibera 12 dicembre 2013-578/2013/R/eel
Delibera 12 dicembre 2013-578/2013/R/eel Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo Con la
DettagliSISTEMI DI ACCUMULO Soluzioni per l autoconsumo Residential Energy Storage Systems (RESS)
SISTEMI DI ACCUMULO Soluzioni per l autoconsumo Residential Energy Storage Systems (RESS) Presentata da: Ing. Alan Sabia Cesena Venerdì 04 Aprile 2014 NUOVO SCENARIO FOTOVOLTAICO 6/7/13 - Fine Tariffe
DettagliACCORDO TRA LE PARTI: COMUNE DI MEDE (PV)
ACCORDO TRA LE PARTI: COMUNE DI MEDE (PV) 27035- con sede in PIAZZA REPUBBLICA 37 Partita Iva 00453550188 Codice Fiscale 00453550188 (qui di seguito nominata Comune ) e CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV con
DettagliPROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
DettagliINCENTIVI PER LA COGENERAZIONE DIFFUSA
INCENTIVI PER LA COGENERAZIONE DIFFUSA RELATORE Dott. Sergio Pontiggia Servizi Industriali srl Cogenerazione e pompe di calore: soluzioni di efficienza energetica nelle imprese 24 giugno 2009 Fonte: GSE
DettagliLa detrazione fiscale del 50% non è da confondere con quella del 65%!!!
Gli impianti fotovoltaici realizzati sul tetto di casa, al pari di qualsiasi altra ristrutturazione edilizia, beneficiano da parte del governo di un interessante forma di sostegno: le detrazioni fiscali
DettagliAllegato 1 CAPITOLATO TECNICO
Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA Fornitura di gas e dei servizi connessi presso gli insediamenti della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI S.p.A. ) Capitolato tecnico
Dettagli1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE
1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 2- INTRODUZIONE... 1 3- ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 4- COMPILAZIONE ON-LINE... 4 5- SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 5 6- DATI ANAGRAFICI... 6 7- DATI ANAGRAFICI
DettagliLE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA
LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA Guida pratica agli adempimenti fiscali degli impianti di produzione A cura di Marco Dal Prà www.marcodalpra.it Premessa Questo documento si occupa delle normative fiscali
DettagliLE IMPRESE CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEVONO PAGARE IL CONTRIBUTO ALL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
NOTIZIA N 178/2012 LE IMPRESE CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEVONO PAGARE IL CONTRIBUTO ALL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Chiarimenti e istruzioni per il versamento
DettagliSpalma incentivi volontario
Spalma incentivi volontario Guida alla lettura con esempi numerici Spalma incentivi volontario: guida alla lettura Riferimenti normativi: DECRETO LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Destinazione Italia
DettagliAspetti regolatori per gli accumuli energetici. Federico Luiso
Aspetti regolatori per gli accumuli energetici Federico Luiso Autorità per l energia Pisa, 22 maggio 2013 1 INDICE 1. Caratteristiche della regolazione attraverso i progetti pilota 2. Il quadro normativo
DettagliLa regolazione dei sistemi di accumulo
La regolazione dei sistemi di accumulo Seminario AEIT Trento, 22 maggio 2015 Andrea Galliani Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica Autorità per l energia
DettagliLa Struttura del Sistema Energetico e dei Meccanismi di Incentivo alle Fonti Rinnovabili Parte II
Corso di Formazione ESTATE La Struttura del Sistema Energetico e dei Meccanismi di Incentivo alle Fonti Rinnovabili Parte II Daniele Cocco Dipartimento di Ingegneria Meccanica Università degli Studi di
Dettagli