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- Raimondo Sassi
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1 $JHQ]LDGHOOH(QWUDWH±'LUH]LRQH5HJLRQDOHGHOOD7RVFDQD 6HUYL]LDO&RQWULEXHQWH Nell espletamento del servizio di questa Direzione Regionale, relativo alle ONLU, è emerso che vi è una scarsa conoscenza della normativa riguardante le qualifiche e requisiti ONLU che può indurre a commettere, assolutamente in buona fede, errori rilevanti. i ritiene, pertanto, opportuno chiarire alcuni punti fondamentali. 21/86 Le 2UJDQL]]D]LRQL1RQ/XFUDWLYHGL8WLOLWj6RFLDOH, si identificano, innanzitutto, per l attività istituzionalmente svolta e per le particolari finalità di solidarietà sociale perseguite. Gli enti non commerciali, siano essi associazioni, comitati, fondazioni e altri enti privati con o senza personalità giuridica, che non siano espressamente esclusi per legge, nonché le società cooperative, possono assumere la qualifica di ONLU, qualora operino nel rispetto di determinati requisiti statutari di seguito specificati. Vi sono poi tre categorie di organizzazioni a cui la legge attribuisce la qualifica di ONLU a prescindere dalle condizioni previste dall art.10 succitato; esse sono: organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni; cooperative sociali iscritte nei registri prefettizi; organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri. Queste associazioni non sono obbligate ad inviare la comunicazione alla Direzione Regionale, territorialmente competente, per l iscrizione all anagrafe delle ONLU. bagliano, quindi, tutti quegli Enti od istituzioni che chiedono l iscrizione all anagrafe anche delle organizzazioni suddette per farle accedere a determinati benefici $77,9,7$ Non tutte le associazioni od enti non aventi scopo di lucro sono ONLU, lo sono solo quelle particolari organizzazioni che svolgono attività in alcuni settori tassativamente individuati dall art.10 del D.lgs. N.460/97 e che si contraddistinguono per l esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche. empre l articolo citato specifica anche quali sono i settori per cui sussiste in ogni caso il requisito della solidarietà ed i settori per i quali la solidarietà sussiste se l attività dell associazione è svolta a favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni. I primi sono: assistenza sociale e socio- sanitaria (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); beneficenza (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da soggetti particolari (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj). I secondi sono: assistenza sanitaria (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); istruzione (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); formazione (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); sport dilettantistico (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj); promozione della cultura e dell arte (FRGVHWWRUHGLDWWLYLWj); tutela dei diritti civili (cod. VHWWRUHGLDWWLYLWj). Per questi ultimi settori si realizza il fine della solidarietà se l attività è svolta a favore di persone disabili o che si trovino in condizioni di disagio sociale od economico o che appartengano a collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. Da quanto detto sopra si deduce che molte associazioni, rientranti nella seconda categoria, non possono essere ONLU perché i destinatari di detta attività sono gli stessi soci che non si trovano in nessuna delle condizioni di svantaggio sopra semplificate. 5(48,6,7, La qualifica ONLU è subordinata al rispetto delle seguenti clausole da inserirsi obbligatoriamente nello statuto o atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata: a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse; b) l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLU che fanno parte della medesima struttura unitaria; d) l obbligo di impegnare i suddetti utili per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse;
2 e) l obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad altre ONLU o a fini di pubblica utilità; f) l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; g) trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi; h) l uso, nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «RUJDQL]]D]LRQHQRQOXFUDWLYDGLXWLOLWjVRFLDOH» o dell acronimo «21/86». Va infine chiarito un ultimo punto: la Direzione Regionale non rilascia, e non può rilasciare, alcun attestato di riconoscimento della qualifica di ONLU; la sua funzione, inizialmente, si limita a ricevere la comunicazione di quelle Organizzazioni che comunicano di avere i requisiti di ONLU e provvede ad iscriverle nell anagrafe. L unica attestazione che può essere rilasciata, su richiesta scritta da parte dell organizzazione, è quella relativa alla data di presentazione della comunicazione e l inserimento dei relativi dati nell anagrafe; detta documentazione può essere sostituita da copia della comunicazione con la data di ricezione apposta a timbro dal protocollo, nel caso di presentazione diretta ai nostri Uffici, o con la copia della raccomandata se inviata per posta. In una fase successiva, i controlli sulla sussistenza dei requisiti verranno eseguiti, come previsto dalle norme, dalla Direzione Regionale; se l organizzazione controllata dovesse risultare priva anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporterà l immediata perdita della qualifica ONLU e di conseguenza la sospensione del regime agevolativo speciale, nonché, in alcuni casi, l irrogazione di sanzioni amministrative come dal seguente prospetto: 6DQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYH (art. 27 e 28 D.lgs. 460/97) (*) 9LROD]LRQH - Fruizione dei benefici fiscali in assenza dei requisiti (**); - volgimento di attività diverse da quelle espressamente consentite (**) - Distribuzione di utili anche in forma indiretta 6DQ]LRQH da 1.032,91 euro a 6.197,48 - Omessa comunicazione delle variazioni successive (**) da 103,29 euro a 1.032,91 Uso della dizione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», o dell acronimo «ONLU», o di altre parole anche in lingua straniera atte a trarre in inganno, da parte di qualunque soggetto diverso dall ONLU (***) Da 309,87 euro a 3.098,74 (*) Le sanzioni sono irrogate dall ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell ONLU. (**) Destinatari sono i rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle ONLU. (***) Destinatario è chiunque abusi dell acronimo. N.B. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi che hanno indebitamente fruito dei benefici fiscali riservati alle ONLU, conseguendo o consentendo a terzi di conseguire indebiti risparmi di imposte, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, delle imposte dovute e delle relative sanzioni e interessi. Al fine di evitare di incorrere nelle predette sanzioni si invita, pertanto, a fare la massima attenzione a quanto sopra precisato in ordine ai requisiti necessari per poter acquisire e mantenere la qualifica ONLU. egue modello di comunicazione da presentare all Agenzia delle Entrate Direzione Regionale, corredato delle istruzioni per la compilazione. IL DIRETTORE REGIONALE (Dott. Enrico Pardi).DF. 2
3 Dalla Gazzetta Ufficiale erie Generale n. 17 del MODELLO DI COMUNICAZIONE ITRUZIONI Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle società cooperative e dagli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che siano in possesso dei requisiti di cui all art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al citato decreto legislativo. ono esclusi dall ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a favore delle ONLU dal predetto decreto legislativo n. 46 del 1997, i seguenti soggetti: Enti pubblici; ocietà commerciali diverse da quelle cooperative; Enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218; Partiti e movimenti politici; Organizzazioni sindacali; Associazioni di datori di lavoro; Associazioni di categoria. La presente comunicazione, effettuata ai sensi dell art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto. 1. MODALITA E TERMINI DI PREENTAZIONE I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 devono darne comunicazione alla $*(1=,$'(//((175$7(±',5(=,21(5(*,21$/(nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, utilizzando riproduzione fotostatica del presente modello. La comunicazione deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta; la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all ufficio postale. La comunicazione può essere, altresì, consegnata in duplice esemplare alla $*(1=,$'(//((175$7(±',5(=,21(5(*,21$/( competente che ne restituisce uno per ricevuta, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione. Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello negli spazi appositamente predisposti e deve essere sottoscritto, nell apposito riquadro in calce, dal rappresentante legale dell ente. Le organizzazioni che, a partire dal 1 gennaio 1998, si costituiscono quali ONLU ai sensi dell art. 10 del citato decreto n.460 del 1997 devono effettuare la presente comunicazione entro trenta giorni dalla data: dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico; di autenticazione o di registrazione degli stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione medesima. Le organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, che a tale data svolgevano le attività previste dall art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, possono fruire delle agevolazioni previste dallo stesso decreto legislativo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, se effettuano la presente comunicazione entro il 31 gennaio Alle medesime organizzazioni che effettuano la predetta comunicazione oltre tale termine, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione. Le stesse organizzazioni, già costituite alla data del 1 gennaio 1998, possono adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro il termine del 30 giugno 1998, semprechè rispettino in fatto tutte le condizioni ivi stabilite. Lo statuto, in ogni caso, non deve essere allegato al modello di comunicazione. ono esonerate dalla presentazione della comunicazione: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell art. 6 della medesima legge; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 3
4 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella «sezione cooperative sociale» del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello tato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il presente modello deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti, entro trenta giorni dalle avvenute variazioni, con le seguenti modalità di compilazione: barrare la casella predisposta per l utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra; indicare il codice fiscale nella casella 1; compilare esclusivamente gli spazi relativi alle variazioni intervenute. Le organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, che adeguano i propri statuti o atti costitutivi entro il 30 giugno 1998, sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni dall avvenuto adeguamento, alla $*(1=,$'(//((175$ 7(±',5(=,21(5(*,21$/(competente, utilizzando il presente modello con le seguenti modalità: barrare la casella predisposta per l utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra; indicare il codice fiscale nella casella 1; indicare la data dell avvenuto adeguamento nella casella 15 relativa alla data dello statuto o dell atto costitutivo. 2. MODALITA PER LA COMPILAZIONE Nel riquadro contenente i dati relativi alla ONLU ETTORE DI ATTIVITA casella 14, deve essere indicato il numero corrispondente all attività svolta dall organizzazione fra quelle indicate dall art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e qui di seguito riportate (GHYHHVVHUHULRUWDWDXQDVRODFRGLILFDQXPHULFD): 1) Assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) Assistenza sanitaria; 3) Beneficenza; 4) Istruzione; 5) Formazione; 6) port dilettantistico; 7) Tutela promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistica e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con l esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) Promozione della cultura e dell arte; 10) Tutela dei diritti civili; 11) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell art. 17 della legge 23 agosto 1988, n Nella casella 15 DATA DELLO TATUTO O ATTO COTITUTIVO deve essere indicata la data dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, o la data di autenticazione o di registrazione dei medesimi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Tale casella non deve essere compilata dai soggetti il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento. Deve essere barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una società cooperativa. Gli altri soggetti devono barrare la casella 17. Nell ipotesi di perdita della qualifica ONLU: barrare la casella per le variazioni, posta in alto a destra; barrare la casella 32; descrivere, nell apposito spazio, la modifica che ha comportato la perdita della qualifica. 4
5 9 : ;< = B C D D9 E $//$ $*(1=,$'(//((175$7( ',5(=,21(5(*,21$/('(//$ 25*$1,==$=,21,121/8&5$7,9( ',87,/,7$ 62&,$/( (Art. 11 D.lgs 4 dicembre 1997, n 460) BARRARE LA CAELLA IN CAO DI UTILIZZO DEL MODELLO PER VARIAZIONI UCCEIVE,.-/ CODICE FICALE 1 Prefisso 2 Telefono 3 Fax 4 DENOMINAZIONE 5 FG HGJIGK LIG COMUNE 6 FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO 8 PROV. 7 C.A.P. 9 HM!NO P O IO MRQO F PLIG COMUNE 10 PROV. 11 (se diverso dalla sede legale) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO 12 C.A.P. 13 -,, 1T-!UV 6,,.V WV, 6X U.6, 6U-.//21,26,.Y4, 1)1 6,, 1Z1,.V,4Y,4V W1)\ ]7^ 1 ZV -,26X7Z1 1 [.-.T46,.V W.6 6 /2,4T ,.-/ CODICE FICALE 18 Prefisso 19 Telefono 20 Fax 21 COGNOME 22 NOME 23 _ GF O HG ` al L`LK _ LQO PL COMUNE 24 FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO 26 PROV. 25 C.A.P. 27 HM!NO P O IO MRQO F PLIG COMUNE 28 PROV. 29 (se diverso dalla residenza anagrafica) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO 30 C.A.P. 31! " # $ %& 32 (specificare la variazione che comporta la perdita di qualifica) # ' ( $)'*! $ + & DATA FIRMA DEL RAPPREENTANTE LEGALE (1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1 gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di a- deguamento (vedi istruzioni) 5
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