L anno il giorno del mese di.nella residenza comunale sita in Montiano, Piazza Maggiore
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- Nicoletta Gianni
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1 Contratto di concessione per la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e della relativa autorizzazione /licenza nei locali di proprietà comunale siti in Piazza Maggiore n. 7 8, Montiano L anno il giorno del mese di.nella residenza comunale sita in Montiano, Piazza Maggiore FRA il Responsabile del Servizio PM.nella persona di Molari Paolo in rappresentanza del Comune di Montiano come da provvedimento sindacale.., domiciliato per la carica presso il Comune di Montiano, Piazza Maggiore.., di seguito denominato concedente E il Sig. (d'ora in avanti: Concessionario), legale rapresentante della Ditta..come da con sede in.., via., n., CF e P.IVA., premesso che con delibera di GC n. 73 del 29/11/2008, esecutiva, e determinazione del Responsabile del Servizio n..del è stata bandita la gara per l affidamento in concessione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e della relativa autorizzazione /licenza nei locali di proprietà comunale siti in Piazza Maggiore n.7-8 MONTIANO, così come specificati ed individuati nella planimetria, allegata sub A (d'ora in avanti: locali); con determinazione del Responsabile di servizio n del.., a seguito esperimento di gara ad evidenza pubblica è stata aggiudicata alla Ditta.., d ora innanzi concessionario la concessione della gestione dell'esercizio di di somministrazione di alimenti e bevande e della relativa autorizzazione /licenza nei locali di proprietà comunale siti in Piazza Maggiore n.7-8 Montiano sulla base di un offerta progettuale di gestione, tecnica di allestimento e arredo ed economica che costituiscono obblighi recepiti dalla presente convenzione; il Concessionario ha depositato presso gli Uffici del Concedente la documentazione richiesta in sede di gara; tutto ciò premesso, il Concedente ed il Concessionario stipulano quanto segue: Art Premesse Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2 Art Oggetto del Contratto Il Concedente concede al Concessionario la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e della relativa autorizzazione /licenza nei locali di proprietà comunale siti in Piazza Maggiore n.7-8 MONTIANO specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A. I locali sono dati in concessione, liberi da attrezzature ed arredi, fatto salvo quanto menzionato nell allegato B, per il periodo contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della stipulazione del presente contratto. Il Concessionario dovrà iniziare ad esercitare l attività di somministrazione e apertura al pubblico, oggetto di concessione, entro trenta (30) giorni dall ultimazione dei lavori di allestimento e arredo, e avendo per la realizzazione di questi ultimi gg. 90 dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Ad intervenuta stipula del presente contratto di Concessione, il Concessionario avrà la disponibilità dei locali al fine di provvedere all'installazione degli impianti e degli arredi e all attuazione di quanto riportato nell offerta tecnica presentata in sede di gara di cui all allegato B. I locali sono forniti della licenza di somministrazione alimenti e bevande che rimarrà nella titolarità del Comune di Montiano e per la durata del presente contratto di concessione sarà rilasciata a favore del Concessionario. Spetta al Concessionario provvedere all'installazione, secondo le norme vigenti, degli impianti, delle attrezzature di dettaglio e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività, oggetto del presente Contratto. Il Concessionario si obbliga ad installare gli arredi previsti nel progetto di allestimento, fermo restando che a tali fini l Ufficio Tecnico Comunale dovrà verificarne la conformità al progetto medesimo. La concessione in uso dei locali e della licenza non costituisce trasferimento a qualsiasi titolo di azienda, non sussistendo i requisiti per qualificare come azienda ai sensi dell'art cod. civ. i beni materiali concessi in uso al Concessionario. Il Concessionario dovrà farsi carico dell'onere derivante dai consumi (energia elettrica, acqua, telefono, raccolta rifiuti con riferimento alla tariffa comunale) che ad ogni altra spesa (tasse e imposte) relativa alla gestione delle attività oggetto di Contratto per il funzionamento dell'esercizio delle attività oggetto di Concessione obbligandosi sin da ora a rimborsare al Concedente, a semplice richiesta, le spese eventualmente sostenute dal Concedente per l erogazione dei servizi, di pertinenza del Concessionario. Art Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione del Contratto La gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolta con l'opportuno decoro e a tale scopo i locali dovranno essere mantenuti con il massimo ordine e pulizia ed il personale dovrà indossare sempre un abbigliamento conforme e confacente; L attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore e l'esercizio potrà rimanere chiuso per riposo settimanale un giorno, da concordarsi con l Amministrazione, esclusi i giorni di Lunedì, Sabato e Domenica. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l'ufficio competente del Comune di Montiano
3 Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere assicurato con idonea completezza e qualità, applicando prezzi corretti. Il tariffario dovrà essere costantemente e regolarmente esposto al pubblico. Il Concessionario è obbligato a mantenere in piena funzionalità gli arredi e le attrezzature procedendo alle eventuali necessarie sostituzioni con beni di pari qualità e in ogni caso mantenendo la conformità al progetto di allestimento. La licenza per l'esercizio delle attività oggetto del Contratto, ancorché trasferite dal Concedente al Concessionario per il periodo contrattuale, rimangono sempre di proprietà e nella titolarità del Concedente e pertanto non può essere trasferita a terzi dal Concessionario per qualsivoglia titolo o ragione. Il Concessionario non potrà in alcun caso trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'attività di impresa oggetto del Contratto né trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'azienda utilizzata per l'esercizio delle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di decesso del Concessionario, se persona fisica imprenditore individuale, è facoltà del Concedente consentire la continuità dell'attività sino al termine del contratto in favore del coniuge o di parenti entro il 3 grado nell'ambito dei diritti ereditari, purché abbiano i requisiti per assicurare la gestione. Il Concessionario si obbliga a non diffondere mai all'esterno dei locali rumori e suoni, ancorché di intensità inferiore alle soglie di legge. Negli spazi esterni prospicienti ai locali, non potranno essere installati infrastrutture e manufatti con carattere di stabilità ma esclusivamente con occupazioni temporanee previa apposita autorizzazione dell amministrazione comunale. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla gestione dei servizi igienici annessi ai Locali garantendo massimi livelli di igiene, pulizia e la costante fornitura dei necessari materiali di consumo per l utenza. Il Concessionario ha l'obbligo di non installare elementi pubblicitari inerenti l'esercizio (illuminescenti e non) sia all'interno sia all'esterno dei locali. Le dimensioni e la tipologia dell insegna dell esercizio devono essere concordata con il Concedente. Il Concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto prescritto dalle norme in vigore. Art. 4 - Responsabilità per danni Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Concedente o a terzi, cose o persone nell'esecuzione delle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di pretendere dal Concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.
4 Art. 5 Controlli Il Concessionario, dovendo perseguire l'obiettivo strategico di cui al progetto di gestione presentato in sede di gara, effettuerà incontri periodici con il Concedente per valutare l'andamento della gestione e concordare azioni per mantenere adeguato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, nonché eventuali aggiustamenti e/o proposte di modifica del progetto di gestione presentato. Il Concessionario dovrà permettere l accesso ai locali da parte del Concedente al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto. Art. 6 - Osservanza dl leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutta la normativa di legge e regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di concessione. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente l'elenco nominativo del personale e/o soci, adibiti alle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a comunicare al Concedente le intervenute variazioni. Il Concessionario deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, ed ogni quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. In caso di inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di concessione. Art. 7 - Cauzione definitiva Il Concessionario dovrà, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, versare la cauzione definitiva di importo pari a Euro ventimila (Euro 20000,00) secondo le seguenti modalità: - mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa concesse in favore del Comune di Montiano. La fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere: - con rinuncia al beneficio della preventiva escussione - operatività entro e non oltre quindici (15) giorni su semplice richiesta dell Amministrazione Comunale; - prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Concedente per quanto dovuto; - avere validità per tutta la durata del contratto, fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Concedente. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento da parte del Concessionario di tutte le prestazioni dedotte a suo carico nel Contratto e negli Allegati, compresa la
5 corresponsione del canone, ed è versata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'ari 1385 cod. civ. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario rinuncia fin d'ora alla facoltà di cui all'art. 1385, 2 comma, cod. civ. ed avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva dì cui il Concedente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto. Art. 8. Cauzione a garanzia dei lavori di allestimento In caso di aggiudicazione deve essere costituita una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di adeguamento pari al 10% del valore preventivato delle opere, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà, a pena di esclusione dalla gara prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, operatività entro e non oltre quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed avere validità sino alla data del collaudo; da parte dell esecutore materiale dovrà essere costituita polizza assicurativa Tutti i rischi del costruttore (CAR) comprensiva di RCT per i danni a opere e impianti permanenti e temporanei pari al valore delle opere da eseguirsi. Art. 9 Canone Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro..,.. (Euro /..), oltre IVA per il 1 anno, per il 2 anno per il 3 anno, per il 4 anno, per il 5 anno, per il 6 anno Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. Le prime tre rate anticipate dovranno essere corrisposte a decorrere dalla data in cui i locali saranno resi disponibili per permettere al Concessionario l'installazione di impianti ed arredi. Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione del contratto ex art cod. civ. Il Concessionario si obbliga sin da ora a non pretendere alcuna variazione in diminuzione del canone concessorio convenuto anche qualora si dovesse verificare l esigenza di interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell uso convenuto. Qualora dovesse interrompere le attività di impresa per cause a lui non imputabili per un periodo non inferiore a tre mesi, il Concessionario avrà la facoltà di recedere dal Contratto Art Durata del Contratto Il Contratto decorre dalla stipula, per un periodo di sei anni. L attività di somministrazione alimenti e bevande dovrà esercitarsi non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori di allestimento.
6 Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori sei anni con comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il termine di mesi sei precedenti la data di scadenza del contratto. Art. 11 Aggiornamento agli indici ISTAT Il canone di concessione di cui al presente contratto e suoi allegati, trascorso il 3 anno ( a decorrere dal 4 anno) verrà annualmente aggiornato al 100% della variazione ISTAT Art. 12 Penali, clausola risolutiva espressa e revoca Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Concedente, non dia regolare inizio e termine ad anche solo una delle attività, oggetto del presente Contratto, e nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l esercizio dell attività o di una di esse per oltre 30 giornate, anche non consecutive, nel corso dell anno solare, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art cod. civ., con conseguente incameramento della cauzione da parte del Concedente e con salvezza degli ulteriori danni patiti e patiendi dal Concedente. Nel caso in cui il Concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Concedente, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Concedente si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art cod. civ. o di applicare al Concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell inadempimento. Il Concedente si riserva di revocare la concessione prima della scadenza, con un preavviso di mesi sei qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. Inoltre il contratto si intenderà risolto nel caso di fallimento o di fatto grave del concessionario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza, decoro e pubblica quiete. La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l esercizio, il Concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Art Subappalto - Cessione del contratto E' vietato al Concessionario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto del contratto, così come è vietato il subappalto o l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale. Art. 14. Manutenzioni Il Concedente potrà in ogni tempo eseguire sia all interno che all esterno dell immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritenesse opportuni nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell immobile.
7 Il Concessionario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per eventuali interventi di riparazione, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento tecnico, igienico-sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell uso convenuto relativamente agli allestimenti e arredi posti a carico dell aggiudicatario e ai locali, ivi compresi opere di modifica e innovazioni prescritti dalla legge. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti uffici tecnici comunali e senza che l aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune, durante o al termine del rapporto.. Al termine del Contratto il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà del Concessionario o da lui detenuti o posseduti, fatti salvi diversi accordi con il Concedente. Art Limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa Il Concedente si riserva la facoltà di modificare gli orari, qualora sussistano giustificati motivi; verificandosi tali circostanze, il Concessionario non potrà pretendere riduzioni del canone convenuto o il ristoro di eventuali danni patiti. Art Avviamento Al termine della Contratto il Concessionario non pretenderà dal Concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale. Le migliorie e le addizioni apportate dal Concessionario saranno devolute gratuitamente al Concedente. Art Normativa applicabile Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli allegati, si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato di gara. Art 18 - Buoni pasto Il concessionario riconosce i buoni mensa (tickets) in uso ai dipendenti del Comune di Montiano. Art Spese Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.
8 Art Controversie Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Forlì-Cesena. Art Registrazione La presente concessione convenzione prevedendo un canone concessorio soggetto a IVA è da sottoporsi a registrazione. ALLEGATI: A) PLANIMETRIA B) OFFERTA PROGETTUALE di ARREDO DEL CONCESSIONARIO C) OFFERTA PROGETTUALE DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO
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