1. Scadenze importanti
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1 DOTT. RAG. GIOVANNA CASTELLI Via Luigi Sacco 14, Varese Tel.: 0332/ Fax: 0332/ Varese, 10 Novembre 2014 SOMMARIO: 1) Scadenze importanti (pag. 1) 2) Modifiche e costituzioni di imprese familiari (pag. 8) 3) Tassa di concessione regionale (pag. 8) 4) Tassa annuale di ispezione (pag. 9) 5) Contributo annuo (pag. 9) 6) Imposta comunale sulla pubblicità (pag. 9) 7) Tassa annuale sulle occupazioni di spazi e aree pubbliche (pag. 10) 8) Acconti d imposta (Irpef, irap, inps gestione separata) (pag. 10) 9) Acconto IVA anno 2014 (pag. 13) 10) Disciplina fiscale degli omaggi (pag. 14) 11) Agevolazioni e contributi a favore delle imprese (pag. 21) 12) Varie aggiornamento (pag. 22) 1. Scadenze importanti Scade termine per l emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di ottobre (fattura differita); (essendo il domenica) Per i sostituti d imposta scade termine versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, redditi di capitale, corrisposti nel mese di ottobre. Scade termine versamento iva mese di ottobre per i contribuenti mensili. Scade termine versamento iva relativa al III trimestre 2014 per i contribuenti che nel 2013 non hanno realizzato un volume d affari superiore a ,00 per le attività di prestazione di servizi ovvero a ,00 per le altre attività e che hanno optato per la liquidazione e il versamento dell iva trimestrale. L imposta dovuta deve essere maggiorata dell 1% a titolo di interessi. Scade termine per il versamento del contributo INPS gestione separata sui compensi erogati nel mese di ottobre. Scade termine per il versamento del contributo INPS gestione separata sui compensi corrisposti nel mese di ottobre (oltre la fascia di Pagina 1 di 21
2 esenzione di 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio. Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di ottobre per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali. Scade termine versamento della terza rata dei contributi previdenziali (contributi fissi) dovuti sul minimale di reddito per l anno 2014 da effettuarsi con il modello F24 da parte di commercianti, titolari e non titolari di partita iva. I contributi dagli stessi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (secondo acconto 2014) devono essere versati entro il termine stabilito per il pagamento del secondo acconto Irpef scadente il Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di ottobre. Scade termine per il versamento della 10 rata dell addizionale regionale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l anno 2013 per i sostituti d imposta che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre. Scade termine per il versamento della 10 rata dell addizionale comunale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l anno 2013 per i sostituti d imposta che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre. Scade termine per il versamento dell addizionale regionale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di ottobre. Scade termine per il versamento dell addizionale comunale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di ottobre. Scade il termine per il versamento dell imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (art. 1, co. 481 L. 228/2012). Scade termine per regolarizzare eventuali omessi versamenti in scadenza il , mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo Scade termine per denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di ottobre per utilizzatori - importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza mensile. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni. Scade termine versamento contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al mese di luglio presentata da utilizzatori - importatori e da produttori di imballaggi Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di ottobre. Pagina 2 di 21
3 (essendo il domenica) Scade termine versamento imposta di registro contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1 novembre e su annualità successive alla prima con inizio dal 1 novembre. Scade termine per i sostituti d imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per la trasmissione agli Enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), dei dati retributivi relativi al mese di ottobre 2014 (modello UniE.Mens ). Scade termine versamento II rata acconto imposte Scade termine versamento del secondo acconto 2014 dei contributi per i professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS. Scade termine versamento da parte di commercianti iscritti alla gestione previdenziali del secondo acconto 2014 dei contributi previdenziali eccedenti il minimale calcolato sui redditi Scade il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti iva con obbligo mensile, dei dati delle operazioni intercorse nel mese di ottobre nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (stati black list ) su tracciato spesometro Scade termine per l emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre (fattura differita) Scade termine per versamento saldo IMU anno 2014 Scade termine per versamento saldo TASI anno 2014 Scade termine per i sostituti d imposta per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, redditi di capitale, corrisposti nel mese di novembre. Scade termine per il versamento iva mese di novembre per i contribuenti mensili. Scade termine per il versamento del contributo INPS gestione separata sui compensi erogati nel mese di novembre. Scade termine per il versamento del contributo INPS gestione separata sui compensi corrisposti nel mese di novembre (oltre la fascia di esenzione di 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio. Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di novembre per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali. Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di novembre. Scade termine per il versamento dell 11 rata dell addizionale regionale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l anno 2013 per i sostituti d imposta titolari e non titolari di conto fiscale che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre. Scade termine per il versamento dell 11 rata dell addizionale comunale irpef relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l anno 2013 Pagina 3 di 21
4 per i sostituti d imposta che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre. Scade termine per il versamento dell addizionale regionale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di novembre. Scade termine per il versamento dell addizionale comunale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di novembre. Per i sostituti d imposta scade termine per versamento dell acconto dell imposta sostitutiva dell 11% dovuta sulla rivalutazioni annuali del fondo accantonato a TFR. Scade il termine per il versamento dell imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (art. 1, co. 481 L. 228/2012) Scade termine per regolarizzare eventuali omessi versamenti in scadenza al , mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo Scade termine per denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di novembre per utilizzatori - importatori e per produttori di imballaggi. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni. Scade termine versamento contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al mese di agosto presentata da utilizzatori - importatori e da produttori di imballaggi (essendo il sabato) Scade termine versamento acconto Iva anno Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di novembre. Sanzioni tributarie penali Si ricorda che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque entro questa data non versa l IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2013, se l importo risulta superiore a , Scade termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1 dicembre e su annualità successive alla prima con inizio dal 1 dicembre Scade termine, per i sostituti d imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), agli Enti previdenziali, i dati retributivi relativi al mese di novembre 2014 (Modello UniEMens.). Pagina 4 di 21
5 Scade termine stampa libri contabili e libro inventari per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi). Scade termine entro il quale effettuare per i rapporti in essere l opzione o la revoca per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito con effetto dal gennaio Scade il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti iva con obbligo mensile, dei dati delle operazioni intercorse nel mese di novembre nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (stati black list ). Scade termine per regolarizzare l eventuale omesso o insufficiente versamento del 2 acconto delle imposte in scadenza il mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo Inizia a decorrere l obbligo di istituire la contabilità di magazzino per le imprese che negli anni 2012 e 2013 abbiano, consecutivamente e congiuntamente, superato il limite di ,99 per i ricavi e di ,80 per le rimanenze (l obbligo di tenuta viene meno dal primo periodo d imposta successivo a quello in cui l impresa, per due esercizi consecutivi, non supera uno dei due predetti limiti) Scade termine per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e delle retribuzioni e compensi ad esse assimilati relativi all anno 2014 ai fini della inclusione degli stessi nelle operazioni di conguaglio irpef e nel computo della retribuzione e dei compensi 2014 (la relativa ritenuta irpef deve essere versata entro il ). Scade termine pagamento compensi deliberati a favore di amministratori di società ai fini della deducibilità dal reddito dell esercizio 2014 (art. 95, 5 comma, TUIR) Scade termine per l emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre (fattura differita). Scade termine per regolarizzare eventuale omesso versamento saldo Imu e tasi in scadenza il , mediante il versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo. Scade termine per regolarizzare eventuali omessi versamenti in scadenza il , mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione iva mensile di dicembre; Pagina 5 di 21
6 Scade termine per i sostituti d imposta per effettuare il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, redditi di capitale, corrisposti nel mese di dicembre. Scade termine per il versamento iva mese di dicembre per i contribuenti mensili. Scade termine per il versamento del contributo INPS gestione separata sui compensi erogati nel mese di dicembre. Scade termine per il versamento del contributo INPS gestione separata sui compensi corrisposti nel mese di dicembre (oltre la fascia di esenzione di 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio. Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di dicembre per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali. Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di dicembre. Scade termine per il versamento addizionale regionale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati cessati nel mese di dicembre e ai conguagli di fine anno per i sostituti d imposta. Scade termine per il versamento dell addizionale comunale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di dicembre e per i conguagli di fine anno per i sostituti d imposta. Scade termine per l invio della comunicazione (non obbligatoria) da parte del datore di lavoro ai lavoratori dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta nel Scade il termine per il versamento dell imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (art. 1, co. 481 L.228/2012) Scade termine per la denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di dicembre 2014 per utilizzatori-importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza mensile. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni. Scade termine per la denuncia imballaggi al CONAI relativa al IV trimestre 2014 per utilizzatori-importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza trimestrale. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni. Scade il termine per l invio della dichiarazione annuale CONAI per il Scade termine per il versamento del contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al mese di settembre 2014 presentata da utilizzatoriimportatori e da produttori di imballaggi. Pagina 6 di 21
7 Scade termine per il versamento del contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al III trimestre 2014 presentata da utilizzatoriimportatori e da produttori di imballaggi. Scade termine per presentazione al CONAI dell autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità della dichiarazione relativa gli imballaggi per l anno 2015 (la periodicità dovrà essere verificata sulla base dei dati 2014). Scade termine per l invio al CONAI dell autodichiarazione per i soggetti che nel 2015 intendono avvalersi della procedura di compensazione import/export (essendo il domenica) Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di dicembre e al IV trimestre Scade termine per regolarizzare l eventuale omesso versamento dell acconto iva anno 2014 in scadenza il , mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo Scade termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1 gennaio e su annualità successive alla prima con inizio dal 1 gennaio (essendo il sabato) Scade termine di versamento imposta annuale pubblicità. Scade termine per i soggetti titolari di reddito d impresa con periodo d imposta coincidente con l anno solare, per la presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali Segretariato Generale e al sistema informativo dell Agenzia delle Entrate del Ministero dell Economia e delle Finanze, della comunicazione annuale relativa ad eventuali erogazioni liberali per progetti culturali effettuate nel corso del 2014 (per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare la scadenza è il dell anno successivo a quello in cui si è chiuso l esercizio sociale). Scade termine, per i sostituti d imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati) agli Enti previdenziali i retributivi relativi al mese di Dicembre 2014 (modello UniE.Mens ). Scade il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti iva, dei dati delle operazioni intercorse nel mese di dicembre o nel IV trimestre 2014 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (stati black list ). * * * * * Pagina 7 di 21
8 I termini di scadenza innanzi indicati risultano dalle disposizioni vigenti alla data odierna, salvo proroghe e/o modifiche in seguito all emanazione di nuovi provvedimenti legislativi. Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.L. 330/94, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo e che il limite di versamento minimo è di 1,03. * * * * * 2. Modifiche e costituzioni di imprese familiari (entro il ) Entro il 31 Dicembre 2014 coloro che desiderano apportare modifiche o costituire imprese familiari, che abbiano efficacia a partire dall anno 2015, devono redigere un atto con firme autenticate da un notaio e registrato presso l Ufficio del Registro. 3. Tassa di concessione regionale (entro il ) Ai sensi dell articolo 55 del D. Lgs. n. 446/97 le Regioni hanno facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali di cui al D. Lgs. n. 230/91. Sono esenti dal pagamento di tale tassa le farmacie rurali i cui titolari godono dell indennità di residenza; mentre sono soggette anche le concessioni provvisorie emesse ai sensi T.U. Leggi Sanitarie, nonché i titolari di farmacie legittime e privilegiate. Gli importi da versare, salvo eventuali variazioni che potrebbero essere deliberate dalla Regione Lombardia, sono i seguenti: Concessione per l esercizio di farmacia nei Comuni con popolazione: tassa annuale a) fino a abitanti Euro 23,24 b) da a abitanti Euro 69,72 c) da a abitanti Euro 139,44 d) da a abitanti Euro 222,59 e) da a abitanti Euro 334,15 f) da a abitanti Euro 445,19 g) da a abitanti Euro 694,12 superiore a abitanti Euro 1.110,90 4. Tassa annuale di ispezione (entro il ) I titolari di farmacie (persone fisiche o società) sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell art. 128 T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura: nei Comuni con popolazione fino a ab. Euro 17,56 nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 28,41 nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 56,81 nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 139,44 Pagina 8 di 21
9 nei Comuni con popolazione superiore a ab Euro 195,22 5. Contributo annuo (entro il ) I titolari di farmacia non rurale (persone fisiche o società) sono inoltre tenuti, al pagamento di un contributo annuo ai sensi della legge n nella seguente misura: nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 34,09 nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 42,35 nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 83,67 nei Comuni con popolazione da a ab. Euro 167,33 nei Comuni con popolazione superiore a ab. Euro 334,15 Sono esenti i titolari di farmacie rurali ubicate in Comuni al di sotto dei abitanti. L entità della popolazione da prendere in considerazione per la determinazione degli importi è quella residente in base ai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno. La tassa di concessione regionale, la tassa annuale di ispezione e il contributo annuo per l anno 2015 dovranno essere versate congiuntamente, entro il 31 gennaio 2015 a mezzo bollettino di c/c postale. Non risulta allo stato attuale che la Regione Lombardia abbia provveduto a dichiarare la non applicabilità di tali tasse o a modificare l importo delle stesse rispetto all anno Imposta comunale sulla pubblicità L imposta comunale di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Le insegne esposte dalle farmacie di superficie eccedente il limite dimensionale citato, sono soggette all imposta annuale sulla pubblicità: pagamento da effettuarsi entro il 31 Gennaio Non sono tenute a corrispondere l imposta sulle insegne tutte le farmacie delle regioni dove l esposizione dell insegna stessa è resa obbligatoria mediante disposizione di legge o di regolamento. L imposta non è mai dovuta per l esposizione dei cartelli che riportano orari, turni e ferie delle farmacie se di dimensioni non superiori al mezzo metro quadrato, in quanto obbligatori per legge. È fatto obbligo, prima di iniziare la pubblicità, di presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 7. Tassa annuale sulle occupazioni di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) Si rammenta che sono assoggettate alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province. Ogni Comune e Provincia con proprio regolamento determina Pagina 9 di 21
10 la scadenza per il pagamento e le modalità per il rilascio dell autorizzazione o concessione. Si consiglia quindi di prendere visione di tale regolamento. 8. Acconti d imposta (irpef, irap, inps gestione separata) Nel periodo dal 1 novembre al 01 Dicembre 2014 deve essere versata la seconda rata degli acconti relativi al 2014 irpef e irap per persone fisiche e società di persone, contributo INPS gestione separata per i professionisti iscritti. Di seguito vengono esaminate le modalità di calcolo degli acconti nel caso specifico di soggetti tenuti alla compilazione del Modello Unico Persone fisiche e del Modello Unico Società di persone. 8.1 RIDETERMINAZIONE ACCONTI In determinati casi si potrà/dovrà procedere al ricalcolo dell acconto. Di seguito si riportano gli aspetti da tenere presente per il ricalcolo del 2 acconto 2014 ai fini IRPEF e IRAP che potrà avvenire con il metodo storico o previsionale. La misura dell acconto 2014 è: - 100% per l irpef e l Irap per i soggetti tenuti alla compilazione del modello Unico persone fisiche e Società di persone Metodo storico Nella determinazione dell acconto dovuto, si assume l imposta del periodo precedente Metodo previsionale Per non incorrere in sanzioni l acconto deve essere pari al 100% dell IRPEF e dell IRAP per le ditte individuali e per le società di persone presumibilmente dovuta per l anno in corso tenendo conto del fatto che bisogna considerare, le seguenti novità fiscali: NUOVA ALIQUOTA DI CALCOLO DELL ACE (IRPEF) Art.- 1 comma 138 della legge 147/2013 ha previsto l innalzamento del tasso di rendimento nozionale del capitale investito dal 3% al 4% RIDUZIONE DELLA DURATA MINIMA FISCALE DEI CONTRATTI DI LEASING - art. 1 commi della L.147/2013 ha previsto una riduzione della durata minima di deduzione fiscale dei contratti di leasing a partire dal Soggetti tenuti alla compilazione della denuncia dei redditi Modello Unico persone fisiche. Tenendo conto dei ricalcoli obbligatori eventuali, per le persone fisiche, professionisti e imprenditori individuali il secondo acconto d imposta è dato da: Pagina 10 di 21
11 IRPEF - quadro RN Rigo RN33 < Euro 52 RigoRN33 Euro 52 ma 257,52 Euro 2 ACCONTO Non è dovuto acconto si versa RN33*100% in unica soluzione (in quanto non era dovuto 1 acconto) meno eventuale credito dell anno precedente non ancora utilizzato Rigo RN33> Euro 257,52 si versa RN33*100% meno prima rata ed eventuale credito dell anno precedente non ancora utilizzato CEDOLARE SECCA - quadro RB Rigo RB11 < Euro 52 RigoRB11 Euro 52 ma Euro 103,00 2 ACCONTO Non è dovuto acconto si versa RB11*95% in unica soluzione (in quanto non era dovuto 1 acconto) meno eventuale credito dell anno precedente non ancora utilizzato Rigo RB11> Euro 103,00 si versa RB11*95% meno prima rata ed eventuale credito dell anno precedente non ancora utilizzato IRAP quadro IQ Rigo IR21 < Euro 52,00 Rigo IR21 Euro 52,00 2 ACCONTO Non è dovuto alcun acconto si versa IR21*100% meno prima rata ed eventuale credito dell anno precedente non ancora utilizzato Il versamento deve essere effettuato mediante delega F24 indicando: codice tributo anno di riferimento 2014 per il secondo acconto IRPEF codice tributo anno di riferimento 2014 per il secondo acconto IRAP 8.3 Soggetti tenuti alla compilazione della denuncia dei redditi Modello Unico Società di persone Per le società di persone il secondo acconto d imposta è dato da: Pagina 11 di 21
12 IRAP quadro RQ 2 ACCONTO Rigo IR21 < Euro 52,00 Non si versa acconto Rigo IR21 > Euro 52,00 Si versa IR21*101,50% meno prima rata ed eventuale credito dell anno precedente non ancora utilizzato Il versamento deve essere effettuato mediante delega F24 indicando: codice tributo anno di riferimento Sanzioni e ravvedimento Per il mancato o insufficiente versamento dell acconto d imposta è dovuta una sanzione amministrativa del 30% dell importo non versato, oltre agli interessi per ritardato pagamento pari al 1% annuo. La sanzione è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i primi 15 giorni, al 3% (1/10 del 30%) se si provvede, dal giorno 16 ma entro 30 giorni dalla scadenza, al versamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi al tasso legale del 1% annuo con maturazione giornaliera. La sanzione è, invece, ridotta al 3,75% (1/8 del 30%) se si provvede, oltre 30 giorni ma entro il termine per presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stata commessa la violazione, al versamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi. 8.6 Acconto contributo INPS gestione separata I professionisti con partita iva, assoggettati al contributo previdenziale INPS gestione separata, devono effettuare il versamento in acconto del contributo per il 2014 sulla base dei redditi dichiarati ai fini irpef per l anno Sono esclusi dal calcolo i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria. L importo per il 2014 del massimale contributivo annuo è pari a ,00. Il contributo INPS non è dovuto per la parte che eccede tale somma. Il versamento deve essere effettuato mediante delega F24. Non è prevista la possibilità di autoriduzione dell acconto nel caso in cui si preveda di conseguire nel 2014 un reddito inferiore a quello utilizzato per il calcolo dell acconto. Si ricorda inoltre che nel calcolo degli acconti bisogna tenere conto delle aliquote dell anno Acconto IVA anno 2014 Entro il deve essere versato l acconto I.V.A. anno Esistono tre diverse metodologie per il calcolo dell acconto: a) Metodo storico: Contribuenti mensili 88% dell Contribuenti trimestrali 88% dell Imposta dovuta x il mese di dicembre 2013 (al lordo dell acconto iva precedente) Imposta dovuta x l ultimo trimestre 2013 (al lordo dell acconto iva precedente) Pagina 12 di 21
13 Da trimestrali a mensili Da mensili a trimestrali 88% dell b) Metodo previsionale: Contribuenti mensili 88% di 1/3 della somma versata per l ultimo trimestre 2013 (al lordo dell acconto iva precedente) Imposta dovuta negli ultimi 3 mesi del 2013 (al lordo dell acconto Iva precedente) 88% del Versamento previsto x il mese di dicembre 2014 Contribuenti trimestrali 88% del Versamento previsto per l ultimo trimestre 2014 c) Metodo pre-liquidazione: Contribuenti mensili 100% Liquidazione dal 1 dicembre al 20 dicembre 2014 Contribuenti trimestrali 100% Liquidazione dal 1 ottobre al 20 dicembre 2014 Il metodo pre-liquidazione implica una complessità di calcolo che induce a ritenere preferibili i metodi illustrati ai punti sub a) e b). Dell acconto versato si terrà conto nella liquidazione e versamento dell imposta relativa al mese di dicembre 2014, da effettuare entro il prossimo , ovvero nella liquidazione e versamento a saldo dell anno 2014 per i contribuenti trimestrali da effettuare entro il Si è esonerati dal versamento dell acconto nelle seguenti ipotesi: a.) inizio di attività nel corso del 2014; b.) cessazione dell attività nel corso del 2014, senza che siano dovuti versamenti iva per il mese di dicembre o per il IV trimestre; c.) contribuenti che nell ultima liquidazione IVA anno precedente (mese di dicembre per contribuenti mensili, liquidazione annuale per contribuenti trimestrali) hanno evidenziato un credito d imposta o un debito iva non superiore a Euro 117,00; d.) contribuenti che presumono di chiudere l ultima liquidazione dell anno con un credito d imposta o con un debito non superiore a Euro 117,00; e.) contribuenti che nell anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili; f.) contribuenti in regime speciale (regime speciale agricolo, regime speciale spettacolo, ecc.). I codici di versamento sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali. L acconto non deve essere maggiorato dell 1% di interesse da parte dei contribuenti trimestrali. L omesso o insufficiente versamento dell acconto iva è soggetto alla sanzione del 30% dell importo non versato, oltre agli interessi per ritardato pagamento pari al 1% annuo. Pagina 13 di 21
14 10.1 Disciplina generale ai fini iva 10. Disciplina fiscale degli omaggi Beni rientranti nell attività propria dell impresa Ai sensi dell art. 2, comma 2, punto 4 del D.P.R. n. 633/72 sono considerate cessioni di beni le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell attività propria dell impresa, indipendentemente dal loro valore. Queste cessioni sono pertanto soggette ad iva sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, sulla base del prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni (e non più in base al valore normale - vedi ns. circolare del 31 luglio 2009). Per attività propria d impresa si intende ogni attività compresa nell ordinario campo di azione dell impresa e cioè nell oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione delle attività che risultino svolte non in via principale, ma in via puramente strumentale, accessoria od occasionale. L impresa potrà alternativamente: a.) emettere fattura con rivalsa dell iva con l indicazione cessione gratuita con rivalsa dell iva addebitando la sola imposta al cessionario; b.) emettere fattura con rinuncia alla rivalsa dell iva che rimarrà a carico dell impresa come costo indeducibile; c.) emettere autofattura singola riportando la dicitura autofattura per omaggi e indicando che si tratta di cessione gratuita prevista dall art. 2, comma 2, punto 4) del D.P.R. 633/72 senza obbligo di rivalsa iva ai sensi del comma 3 dell art. 18 del DPR 633/72 ; tale autofattura deve essere annotata entro i normali termini sul registro iva vendite e non va inviata al cessionario; d.) registrare il valore degli omaggi in apposito registro e versare la relativa iva. L importo dell iva assolta e non addebitata al beneficiario (cessione senza rivalsa) rappresenta, ai fini delle imposte sui redditi, un costo non deducibile nella determinazione del reddito, ai sensi dell art. 99, 1 comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e Circolare Agenzia Entrate 18/6/2001 nr. 57 (paragrafo 8.1) Beni non rientranti nell attività propria dell impresa L iva relativa agli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività propria dell impresa, destinati a finalità di rappresentanza, risulta detraibile ai sensi dell art. 19-bis1, 1 comma, lett. h) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, qualora il costo unitario dei beni non sia superiore a 25,82. La successiva cessione gratuita dei medesimi non costituisce operazione rilevante ai fini dell iva, non è, quindi, soggetta a fatturazione, né a registrazione. Al contrario l iva sugli acquisti di beni, di valore unitario superiore a 25,82, destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività propria dell impresa, destinati a finalità di rappresentanza, è indetraibile ai sensi dello stesso art. 19-bis1, comma 1, lett. h). La successiva cessione gratuita dei medesimi non costituisce comunque Pagina 14 di 21
15 operazione rilevante ai fini dell iva, non è quindi soggetta a fatturazione, né a registrazione. Campioni gratuiti di modico valore L art. 2, comma 3, lettera d) del D.P.R.633/1972 prevede che le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati non rientrano nel campo di applicazione dell iva. Deve trattarsi di prodotti oggetto dell attività propria dell impresa, contrassegnati in maniera indelebile, ceduti gratuitamente per promuovere il bene al fine di migliorare la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori. Il concetto di modico valore va determinato, invece, facendo riferimento agli usi commerciali, non essendovi una specifica disposizione normativa che lo definisca. I campioni non devono essere pertanto, necessariamente, di dimensioni e di valore inferiore ai medesimi beni prodotti e commercializzati, potendo essere anche degli esemplari degli stessi. Restano comunque esclusi dall agevolazione i beni di valore significativo (R.M. n. 83/E del dell Agenzia delle Entrate). Beni a titolo di sconto, premio, abbuono Ai sensi dell art. 15, comma 1, punto 2) del D.P.R. 633/72 è escluso dalla base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono. E necessario che tale cessione sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali e che il bene ceduto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto al bene che ha formato oggetto della cessione principale cui si riferisce. Si può trattare sia di beni oggetto della propria attività che di beni non oggetto della propria attività. L iva sull acquisto di tali beni è detraibile ai sensi dell art. 19, in quanto trattasi di beni acquisiti nell esercizio dell impresa e riferiti ad operazioni imponibili. Ai sensi dell art. 21, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/72, nella fattura relativa alla cessione principale deve essere inserito anche il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio e abbuono. Gli omaggi natalizi ai dipendenti, a soci o amministratori Il Ministero delle Finanze con Risoluzione n del 16 ottobre 1990 ha escluso la detrazione iva sugli acquisti di beni omaggiati a dipendenti. Ha altresì escluso dal campo di applicazione dell Iva la loro cessione gratuita (Art. 2, c.2 n.4 DPR 633/72). Cessioni gratuite di beni a soggetti residenti in Paesi appartenenti alla Ue Le cessioni gratuite di beni rientranti nel campo di applicazione dell iva, ai sensi dell art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. 633/1972, inviati a clienti residenti nella Unione Europea non sono considerate operazioni comunitarie e vanno assoggettate al medesimo regime previsto per le operazioni nazionali. Valgono, pertanto, le considerazioni sopra esposte. Gli omaggi natalizi ricevuti da fornitori residenti nella Unione Europea non hanno rilevanza ai fini iva. Sia per gli omaggi inviati che per quelli ricevuti non è richiesta la compilazione degli elenchi Intrastat. Pagina 15 di 21
16 Cessioni gratuite di beni in Paesi non appartenenti alla Unione Europea La cessione gratuita all esportazione di beni sono non imponibili art. 8, comma 1, D.P.R. 633/72 e sono soggette alle formalità doganali. Beni ceduti in omaggio Cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio rientra nell attività propria dell impresa di qualunque importo. Detrazione iva sull acquisto SI Iva sulle cessioni gratuite SI Rivalsa iva autofattura o registro Cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio non rientra nell attività propria dell impresa: costo unitario superiore a 25,82. NO art.19bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 NO art. 2, comma 2, punto 4), DPR 633/72 Cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio non rientra nell attività propria dell impresa: costo unitario pari o inferiore a 25,82. SI art.19bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 NO art. 2, comma 2, punto 4), DPR 633/72 Cessioni gratuite ai dipendenti di beni non prodotti e commercializzati dall impresa. Cessioni gratuite intra comunitarie. Cessioni gratuite all esportazione di beni o prodotti commercializzati all impresa o di beni non prodotti o commercializzati all impresa di qualunque importo. Cessioni gratuite di beni non di lusso (diversi dalle derrate alimentari e prodotti farmaceutici) prodotti o commercializzati dall impresa a ONLUS. NO art.19bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 Valgono le norme interne Valgono le norme interne SI NO art. 2, comma 2, punto 4), DPR 633/72 Valgono le norme interne no elenchi intrastat Non imponibile art. 8, comma 1, D.P.R. 633/72 Adempimenti doganali Fuori campo Pagina 16 di 21
17 Cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici prodotti o commercializzati dall impresa a ONLUS. NO Esenti art. 10 punti 12) DPR 633/72 Cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall impresa ad enti pubblici, a associazioni riconosciute e fondazioni con esclusiva finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica. Cessione di campioni gratuiti di modico valore opportunamente contrassegnati. Cessione di beni a titolo di sconto, premio, abbuono, se in conformità alle originarie condizioni contrattuali e se cessione soggetta ad aliquota uguale o inferiore a quella dell operazione principale. NO SI Esenti art. 10 punti 12) DPR 633/72 fuori campo IVA art.2, comma 3, lett. d) DPR 633/72 SI Escluse art.15, 1 comma, n.2 DPR 633/72 Indicazione in fattura del valore normale del bene per sconto in natura Il documento di trasporto Al fine di vincere le presunzioni di cessione a titolo oneroso ovvero di autoconsumo e di dimostrare l inerenza delle spese promozionali all attività dell impresa, per il trasporto di beni oggetto di cessione gratuita è opportuna l emissione del documento di trasporto, riportando il nominativo del destinatario dell omaggio oltre alla causale cessione gratuita Disciplina generale ai fini delle imposte sui redditi. Gli omaggi che hanno un costo unitario inferiore o uguale a 50,00 sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre quelli di costo unitario superiore a 50,00 sono considerati spese di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili nel periodo d imposta di sostenimento ai sensi dell art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità e nei limiti stabiliti con il D.M. 19 novembre Si evidenzia che le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico un immagine positiva dell impresa e delle sue attività in termini di organizzazione ed efficienza. Per quanto concerne la rilevazione in bilancio, si ritiene che gli acquisti di omaggi rientrino negli oneri diversi di gestione (B.14 schema di bilancio Pagina 17 di 21
18 CEE) se relativi a clienti e nei costi per materie prime, sussidiarie, ecc. (B.6 schema di bilancio CEE) se relativi ai dipendenti. Gli omaggi natalizi ai dipendenti, a soci o amministratori Ai fini delle imposte sui redditi il costo di acquisto di beni da omaggiare ai dipendenti è sempre deducibile ai sensi dell art. 95 del TUIR. In capo ai dipendenti tali erogazioni se non superano, unitamente ad altri beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti (fringe benefit), 258,23 non costituiscono reddito tassabile (art. 51, comma 3 del Tuir). Gli omaggi natalizi fatti a soci o amministratori costituiscono reddito o compenso in natura con gli obblighi conseguenti. ******* 10.3 Erogazioni liberali effettuate dalle imprese ad enti con finalità sociali (art. 100 Tuir) Sono deducibili nel limite del 2% del reddito d impresa dichiarato alcune tipologie di erogazioni liberali, come ad esempio le seguenti: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, nonché finalità per ricerca scientifica; (comma 2, lettera a)); b) i contributi, le donazioni, e le oblazioni erogati in favore di organizzazioni non governative idonee di cui alla lett. g), comma 1, dell art. 10 del Tuir; (comma 2, lettera a)); c) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 oppure al 2% del reddito dichiarato, a favore delle ONLUS (comma 2, lettera h)). Vedi nel prosieguo anche l art. 14 D.L. 35/2005. Cessioni gratuite di beni delle imprese a) Le cessioni gratuite effettuate dalle imprese nei confronti delle Onlus di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa, non costituiscono ricavo ai fini delle imposte sul reddito senza alcun limite di importo. Tale agevolazione è autonoma: non si cumula con i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali di cui all art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR. Ai fini IVA tali beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS sono da fatturare come esenti art. 10, punto 12) D.P.R. 633/72 e quindi opera in capo al donante il limite al diritto alla detrazione sulle spese per l acquisto. b) Le cessioni gratuite effettuate dalle imprese nei confronti delle Onlus di beni non di lusso (e quindi beni ad esempio diversi da quelli elencati nella tabella B allegata al D.P.R. 633/72), diversi dai precedenti, alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni, vizi o obsolescenza che, pur non modificando l idoneità di utilizzo, non ne consentono la Pagina 18 di 21
19 commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d impresa dichiarato, non costituiscono ricavo ai fini delle imposte sul reddito. Tale agevolazione è autonoma: non si cumula con i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali di cui all art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR. Ai fini iva i beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS si considerano distrutti: la donazione non è più esente come in passato, ma è fuori campo ed opera quindi la piena detrazione dell iva all acquisto da parte del donante. In entrambi i casi di cui ai punti a) e b) per poter usufruire dell agevolazione l impresa cedente e le ONLUS devono rispettare una procedura che di seguito si riporta: - la cedente deve effettuare una preventiva comunicazione con raccomandata A.R. al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di competenza se la cessione ha per oggetto beni non facilmente deperibili e non di modico valore e se il valore è superiore a Euro 5.164,57; - la cedente deve predisporre il documento di trasporto, con l indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti; - la cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, deve annotare nei registri iva o in un apposito prospetto, la qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; - la ONLUS beneficiaria deve effettuare una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestando la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati del documento di trasporto dell impresa cedente; - la ONLUS beneficiaria deve attestare il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. Tale attestazione deve essere conservata dall impresa cedente; - la ONLUS beneficiaria deve realizzare effettivamente l utilizzo diretto dei beni ricevuti, non potendo in nessun caso commercializzarli o cederli. ******* L art. 14 del D.L. 35/2005, conv. nella L. 266/2005 ha introdotto una deduzione fruibile dalle società (oltre che dalle persone fisiche) che erogano liberalità a ONLUS, a associazioni di promozione sociale, a fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. La deduzione spetta fino al minore tra il limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e la misura massima di annui ed a patto che l erogazione sia effettuata a mezzo banca, ufficio postale e carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il soggetto beneficiario delle erogazioni ha l obbligo della tenuta di scritture contabili complete e analitiche e redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Pagina 19 di 21
20 In caso di violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione originaria di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 è maggiorata del 200%. E vietato il cumulo delle deduzioni in oggetto con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. L art. 13 del D.L. 7/2007, conv. nella L. 40/2007 ha introdotto, con la lett. o- bis), del comma 2 dell art. 100 del Tuir una deduzione fruibile dalle società (oltre che dalle persone fisiche per le quali sono oneri detraibili art. 15, comma 1, lett. i-octies) che erogano liberalità a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 62/2000 e successive modificazioni, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d impresa dichiarato e comunque nella misura massima di annui. La deduzione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. L art. 90, 8 comma, della L. n. 289/2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all importo annuo di , costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità e sono, quindi, deducibili dal reddito di impresa in conformità all art.108, 2 comma, primo periodo del TUIR. Si evidenzia che la fruizione dell agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. NOTA BENE: un chiarimento recente (ris. 68/E del 07/07/2010) ha ritenuto deducibili le erogazioni ad aziende ospedaliere universitarie anche se svolgono attività commerciale in via marginale e funzionali all attività principale. 11. Agevolazioni e contributi a favore delle imprese 11.1.Agevolazioni e contributi Regione Lombardia e Camere di Commercio Lombarde Si segnalano alcuni bandi promossi dalla Regione Lombardia e dalla CCIAA di Varese e Milano per la concessione di agevolazioni/contributi alle imprese (l elenco dettagliato dei bandi è consultabile sui siti CCIAA Milano - Bando agevola credito 2013 fino ad esaurimento fondi - Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano e prevede l'erogazione di un contributo in conto interessi su finanziamenti garantiti da un Confidi e di un contributo a fondo perduto proporzionale all'ammontare del finanziamento Pagina 20 di 21
1) Scadenze importanti 2) Agevolazioni e contributi a favore delle imprese 3) Tabella Usufrutto 2015 4) Varie aggiornamento. 1. Scadenze importanti
DOTT. RAG. GIOVANNA CASTELLI Via Luigi Sacco 14, Varese partita iva 00346750128 Tel.: 0332/288494 288522 Fax: 0332/831583-282850 E-mail: segreteria@gcastelli.com cod.fiscale CSTGNN52D41L682L Varese, 9
Dettagli1) Scadenze importanti (pag. 1) 2) Agevolazioni e contributi a favore delle imprese (pag. 7) 3) Varie aggiornamento (pag. 8) 1. Scadenze importanti
DOTT. RAG. GIOVANNA CASTELLI Via Luigi Sacco 14, Varese Tel.: 0332/288494 288522 Fax: 0332/831583 282850 E-mail: segreteria@gcastelli.com Varese, 30 luglio 2014 SOMMARIO: 1) Scadenze importanti (pag. 1)
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