L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ Marco TENUTA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ Marco TENUTA"

Transcript

1 L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ Marco TENUTA P&D.IT Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità di ricorso per l invalidità civile, cecità e sordità (così come per la pensione di inabilità e l assegno ordinario di invalidità), nonché per l handicap (legge n. 104/92) e la disabilità (legge n. 68/99) È stato dunque introdotto un nuovo articolo nel codice di procedura civile che rende obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo e il cui obiettivo dovrebbe essere quello di favorire la mediazione tra le parti evitando eventuali contenziosi giudiziari. 1) LA SITUAZIONE PRECEDENTE ALL ENTRATA IN VIGORE DELL ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO Secondo il Rapporto sull andamento della produzione dell anno 2010 dell Inps le richieste di prestazioni, correlate alle domande registrate, ammontano a ; di queste le più numerose si riferiscono all invalidità civile ( ) e al riconoscimento dello stato di handicap ( ) ex lege n. 104/92, seguono le prestazioni inerenti il riconoscimento della disabilità (73.378) ai fini del collocamento mirato (ex lege n ), cecità civile (23.536) e sordità (21.652). Tali dati evidenziano il carico di lavoro dell Inps, che si ripercuote anche sul ricorso ai Tribunali se si considera che le cause in giacenza tre anni fa erano poco più di un milione, mentre sommando la giacenza presente all inizio 2010 con le pratiche aperte nel corso dello stesso anno risultano oltre un milione e 120mila cause da evadere. Complessivamente In Italia il contenzioso previdenziale interessa una parte significativa di tutto quello nazionale poiché circa il 20%, su cinque milioni di cause civili pendenti, riguardano l'inps. Tra queste le cause avviate per il riconoscimento dell'invalidità civile si collocano ampiamente al primo posto (42,5 % del totale), seguite da quelle inerenti le prestazioni di sostegno al reddito (18,1 %) e quelle pensionistiche (15,3 %). Sono infatti oltre 500mila i ricorsi che, dal 2009 a oggi, interessano l'invalidità civile e la Corte dei Conti nel novembre 2010 ha certificato che in tale materia l Inps perde le cause nel 67 % dei casi ossia due su tre. È dunque di tutta evidenza che i ricorsi in giudizio costituivano, almeno fino all entrata in vigore dell accertamento tecnico preventivo, una questione da arginare e affrontare con decisione anche alla luce del fatto che la popolazione invecchia e aumentano le persone con disabilità progressive e acquisite ed era dunque ipotizzabile una crescita dei contenziosi, almeno prima dell entrata in vigore dell art. n. 445 bis del codice di procedura civile, ossia l accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Per tentare di arrestare tale trend la manovra economica di luglio 2011 (art.38 legge n.111/2011) è intervenuta modificando il codice di procedura civile con l obiettivo di limitare la possibilità di ricorsi o almeno di allungare l esito degli stessi introducendo una sorta di prericorso ossia un accertamento tecnico preventivo obbligatorio senza il quale non è possibile iniziare la causa civile. Questo articolo, il n. 445 bis,

2 comporta la nomina di un consulente, al fine di raggiungere un accordo tra la persona e l Inps; solo in seguito il cittadino potrà poi effettuare l eventuale ricorso vero e proprio per via giudiziaria per il riconoscimento dell invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, oltre all assegno di invalidità e alla pensione di inabilità. Il testo letterale introdotto dall art. 38 comma 1 lettera b) è il seguente: Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente: "Art. 445 bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

3 Vediamo ora più nel dettaglio cos è e come si configura l accertamento tecnico preventivo obbligatorio. 2) COS È E COME SI SVOLGE L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO L Inps deve essere presente obbligatoriamente in tutti i contenziosi giudiziari relativi ai procedimenti riguardanti le minorazioni civili, l handicap e la disabilità e ad oggi non è stata reintrodotta alcuna possibilità di ricorso amministrativo, eliminato con la legge 24 novembre 2003, n.326 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"); in passato e fino ad oggi il cittadino che ricorreva in giudizio per contestare l esito dell accertamento delle Commissioni medico legali poteva farlo mediante ricorso al Tribunale Ordinario entro 180 giorni a pena di decadenza dalla notifica del verbale sanitario e dalla revoca o dalla sospensione della provvidenza economica; a ciò si aggiunge anche la necessità di farsi assistere da un legale e in tal caso è possibile appoggiarsi a un patronato sindacale. Il giudice nominava poi il Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) incaricato della perizia che, una volta effettuata, veniva acquisita agli atti insieme alla documentazione sanitaria allegata dal ricorrente all'atto di presentazione del ricorso e alla documentazione presentata dalla controparte. Con l introduzione dell art. 445 bis succitato a partire dal 1 gennaio 2012 è necessario, prima di adire in giudizio, verificare la sussistenza dei requisiti sanitari che rendano possibile contestare quanto definito in via amministrativa nelle valutazioni collegiali delle Commissioni medico legali. Il cittadino ha 6 mesi di tempo per attivare tale accertamento tecnico preventivo e il suo effettivo svolgimento costituisce condizione di procedibilità della causa. Il cittadino che voglia effettuare un ricorso rispetto a una decisione dell Inps dunque non può più presentare al Tribunale il ricorso introduttivo per il giudizio, bensì l istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica dei prerequisiti inerenti le condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio e che legittimano la richiesta di ricorso effettuata dalla persona. La finalità è quella di raggiungere un accordo in via conciliativa senza iniziare il contenzioso giudiziale vero e proprio. In sostanza l introduzione nel codice civile dell articolo 445 bis mira a limitare il contenzioso giudiziario che riguarda l invalidità, la cecità e la sordità civile, l handicap e la disabilità ma anche la pensione di inabilità e l assegno di invalidità, che si riferiscono ai lavoratori diventati invalidi nel corso della loro attività lavorativa. Dunque il nuovo iter prevede che l'accertamento tecnico preventivo sia una condizione obbligatoria di procedibilità della domanda ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84. In seguito all accertamento tecnico preventivo se le parti accettano le conclusioni del Consulente Tecnico d Ufficio (CTU) nominato dal giudice, quest ultimo, ove nessuna delle parti si

4 opponga alle conclusioni del perito con atto scritto depositato in cancelleria entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, emette (entro ulteriori 30 giorni) un decreto non impugnabile né modificabile con il quale omologa l'accertamento del requisito sanitario effettuato dal consulente del Tribunale e depositato nella relazione. Nel caso in cui accerti che non è stata presentata l istanza o non è stato completato l accertamento tecnico preventivo, il giudice non procede e concede al massimo altri 15 giorni di tempo per adempiere a quanto previsto dalla norma. Il giudice, a seguito della presentazione dell istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, seguendo le forme e le modalità previste dall art. 696 bis c.p.c. ( consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ) ne dispone la notifica all Inps insieme al decreto di fissazione dell udienza di comparizione, nel corso della quale nomina il consulente tecnico d ufficio e gli conferisce l incarico di effettuare la visita medica. Per effetto dell art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell Inps, in deroga al comma primo dell art. 201 c.p.c. ( Consulente tecnico di parte che al primo comma recita: Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. ). L'eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal legale dell'inps o rilevata d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, entro la prima udienza. È importante sottolineare che la richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione. Va precisato che nel ricorso introduttivo del giudizio di merito devono essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi per cui si contesta l esito della CTU. Non è chiaro quali siano i criteri, oltre a quelli di diritto, che possano rendere ammissibile o meno le motivazioni addotte dal ricorrente. Inoltre va sottolineato che, rispetto a quanto previsto nella versione di luglio 2011, l esito di tale ricorso per via giudiziaria è tuttavia inappellabile in quanto la recente legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) all art.27, comma 1, lettera f, ha eliminato il secondo grado del giudizio di merito successivo all espletamento dell accertamento tecnico preventivo per tutte le cause di natura sanitaria afferenti all Inps iniziate dopo il 1 gennaio Ove non vi siano contestazioni il giudice, (salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell'art. 196 c.p.c. «Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente : Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico», con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso), omologa con decreto non impugnabile né modificabile l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) provvedendo sulle spese. Le conclusioni del CTU vengono notificate agli enti previdenziali competenti i quali, verificati gli ulteriori eventuali requisiti di legge, devono riconoscere la prestazione o la provvidenza corrispondente entro 120

5 giorni; inoltre solo trascorso questo termine temporale i legali del cittadino ricorrente possono avviare eventuali azioni esecutive contro l Inps. Nel caso in cui via sia contestazione, la parte che ha esplicitato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della succitata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In sostanza con l introduzione dell accertamento tecnico preventivo obbligatorio in tali materie si mira a ottenere gli stessi effetti della sentenza senza attivare un procedimento giudiziale contenzioso, infatti fino al 1 gennaio 2012 chi voleva contestare una decisione dell Inps in materia doveva presentare ricorso per via giudiziaria producendo documentazione sanitaria oltre a una perizia effettuata da un Consulente Tecnico di Parte (CTP) a proprie spese (potendosi comunque avvalere del patrocinio gratuito a spese dello Stato nel caso in cui ne avesse i requisiti socioeconomici, come previsto dall art. 129 del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia": Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge ) mentre il Tribunale nominava un proprio CTU. 3) ALCUNE POSSIBILI CRITICITÀ L intenzione dichiarata del dettato normativo dovrebbe essere quella di snellire la Giustizia civile (obiettivo condivisibile) individuando di fatto una corsia preferenziale alla luce del fatto che la verifica dei requisiti sanitari per l accertamento dell invalidità civile, dell handicap e della disabilità avviene mediante una valutazione collegiale di carattere medico legale. Tuttavia tale modalità sembra più scoraggiare i ricorsi in quanto anche per i procedimenti relativi all invalidità civile, all handicap e alla disabilità per cui si ricorra all Autorità Giudiziaria è stato introdotto con la manovra economica di luglio 2011 il contributo unificato, ossia il pagamento di una tassa nei casi in cui il reddito imponibile sia superiore a tre volte ,16, limite massimo per usufruire del patrocinio gratuito a spese dello Stato. In precedenza l avvio dell iter giudiziario era gratuito e dunque tale intervento assume, contestualmente anche alla crisi economica attuale, un importante effetto deterrente al ricorso giudiziario nelle materie succitate, considerato che si devono pagare 37,00 per effettuare l accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ma anche ulteriori 37,00 per l iscrizione al ruolo della causa promossa giudizialmente. Inoltre non tutti hanno le risorse economiche per anticipare le spese dei consulenti peritali oltre alla necessaria competenza atta a destreggiarsi in materie complesse e nella rete dei Servizi sociosanitari e della Giustizia. Il raggiungimento di tale obiettivo andrà dunque poi verificato concretamente in seguito. In base a quanto previsto nelle nuove disposizioni normative, oggetto del presente contributo, sembra essere evidente una possibile difformità di trattamento tra il cittadino e l Ente previdenziale in quanto vi è

6 un diverso trattamento tra l Inps e i consulenti tecnici di parte. Inoltre non sono definiti né i termini temporali entro i quali il giudice deve nominare il Consulente Tecnico d Ufficio né quelli entro i quali il CTU deve depositare la relazione e dunque esiste la possibilità che si allunghino ulteriormente i tempi anche prima dell eventuale procedimento giudiziario, anche in relazione all eventuale nomina di ulteriori consulenti nella successiva fase dibattimentale vera e propria. La sentenza del processo è poi inappellabile; ciò significa che in tali materie esiste un solo grado di giudizio a differenza di altre materie che sono, ad avviso di chi scrive, di rilevanza minore rispetto a quelle qui trattate poiché riguardano la salute e la dignità delle persone. Inoltre non vi è alcun riferimento alla professionalità specifica, al ruolo, alla deontologia e ai requisiti tecnico professionali del Consulente Tecnico d Ufficio, non essendo infatti disciplinati dalla norma le specifiche competenze professionali (medico legale o medico specialista nelle patologie presenti? Entrambi?) né nulla che affronti gli eventuali conflitti d interessi relativamente ai professionisti individuati dal giudice. Se si può supporre che per l accertamento dei requisiti sanitari atti a legittimare la pretesa che si intende far valere, si possa far riferimento a un medico, ci si chiede se, accertati i requisiti sanitari, esso rimanga la figura professionale più idonea o non debba essere almeno integrata da altre professionalità di tipo sociale o sociosanitario per la successiva fase valutativa. Ci si riferisce in particolare all accertamento dell handicap ex lege n.104/92 e della disabilità ex lege n.68/99, che prevedono la presenza dell operatore sociale atto a valutare le conseguenze della patologia in particolare sulla vita di relazione (ma non solo) della persona con particolare attenzione al contesto familiare e socio economico in cui essa è inserita. Un attenzione peculiare merita dunque la questione relativa all accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di handicap ex lege n. 104/92 e disabilità ex lege n. 68/99. Attualmente la normativa in materia d invalidità civile presuppone che l accertamento del requisito sanitario sia soddisfatto in seguito all accertamento dell esistenza della patologia (o di più patologie); tuttavia per quanto riguarda l accertamento dell handicap ciò non può ritenersi del tutto esaustivo in quanto a parità di patologia le ricadute rispetto alla sfera affettivo relazionale, di apprendimento, sociale e lavorativa possono essere differenti da persona a persona in base a caratteristiche personali, familiari, socio economiche e di contesto. Ne consegue che andrebbe definito in maniera più specifica cosa si intende per requisito sanitario o, come specificato nella norma, condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Si ritiene che l accertamento della presenza di una patologia e/o di una problematica sanitaria in sé sia condizione necessaria ma non sufficiente e sarebbe dunque auspicabile allargare la sfera d indagine al contesto familiare, sociale e socio relazionale della persona già nella fase relativa all accertamento tecnico preventivo obbligatorio. A tal proposito si ritiene che il Consulente Tecnico d Ufficio possa e debba avvalersi di altre professionalità competenti a valutare le succitate condizioni sanitarie per le controversie relative alla valutazione dell handicap e della disabilità già nella fase preliminare conciliativa. Proprio per questo il legislatore ha previsto la presenza degli operatori sociali nelle Commissioni medico legali per l accertamento dell handicap ex lege n. 104/92 e per la valutazione della disabilità ai fini del collocamento mirato ex lege n. 68/99, ossia affinché venissero rilevate e valutate le ricadute sociali delle problematiche sanitarie sulla vita delle persone. L obiettivo è quello di valorizzare e integrare le diverse competenze e culture professionali

7 nell interesse della persona in quanto è indubbio che la valutazione medico legale in senso stretto sia più orientata alla menomazione che alle conseguenze sociali per la persona stessa. Ciò è sicuramente corretto e ineccepibile in materia d invalidità civile, ma può essere incompleto e fuorviante per quanto riguarda l accertamento dell handicap e della disabilità. Basta pensare a quanto possano essere differenti le ricadute sulla vita personale, familiare e sociale di due persone che, in seguito a un incidente sul lavoro, rimangano inabili all attività lavorativa stessa. A parità di conseguenze sanitarie (ad esempio paralisi degli arti inferiori) potrebbero avere situazioni familiari diverse (uno sposato con figli a carico e unico percettore di reddito e l altro solo senza rete parentale) e sviluppare ulteriori problematiche sanitarie diverse, ad esempio una forte depressione l uno e problemi alcool correlati l altro. Le ricadute delle conseguenze sanitarie vanno dunque valutate attentamente e possono dare luogo ad esiti anche diversi che poi possono incidere sugli esiti stessi della cura della patologia considerata prevalente e in tal senso si ritiene che una valutazione completa ed esaustiva contempli anche la conoscenza della storia personale e familiare della persona per comprendere appieno le ricadute sulla sua vita degli eventi occorsi. A ciò va aggiunto che le risorse a cui i cittadini possono far riferimento non sono le medesime in quanto molto dipende anche dalla Regione, Provincia, Comune in cui si risiede cioè esiste una diversa fruibilità e modalità di accesso ai Servizi pubblici, del privato sociale non profit o del privato for profit sul territorio nazionale. La costruzione di un sistema di welfare che sia adeguato anche ai cambiamenti sociali in atto è di competenza del legislatore nazionale e regionale nonché degli attori territoriali presenti a diverso livello, in primis gli Enti locali, mentre l interesse dell Inps è quello di contenere la spesa pubblica, interesse encomiabile oltre che legittimo, ma che va bilanciato con gli interessi e i diritti dei cittadini, la cui situazione va dunque valutata in maniera competente, seria e approfondita. Da ciò emerge la necessità che i consulenti debbano essere terzi e competenti affinché la verifica dei presupposti sanitari e delle loro ricadute sociali sia completa, pertinente e fattuale e non solo formale. In tal senso si ritiene che il consulente tecnico individuato (o la sua équipe) sia formato e competente rispetto allo strumento dell ICF, che è una scala di valutazione multidimensionale qualitativa (o descrittiva) che colloca al centro la persona che non coincide più con la sua malattia, menomazione, disabilità, ma diventa un cittadino che si trova in una condizione di salute che può essere o meno migliorata a seconda dei fattori ambientali, personali e di contesto. Inoltre, ad avviso di chi scrive, la ratifica della Convenzione Onu in materia di disabilità (legge 3 marzo 2009 n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità") ha chiaramente sancito che l accertamento in materia di handicap e disabilità non può più ridursi a una mera valutazione inerente il requisito sanitario dunque sembra chiaro che il consulente tecnico debba avere una competenza non solo di tipo medico legale ma anche di tipo socio sanitario con particolare attenzione al contesto, alla promozione della salute, all inclusione sociale e al contrasto e rimozione della discriminazione delle persone con disabilità.

8

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.)

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.) L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.) - Dall 01.01.2012 è in vigore nel nostro ordinamento giuridico l Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio

Dettagli

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità Nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civili, nonché di handicap, disabilità,

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile.

accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile. Direzione Generale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Coordinamento Generale Legale Coordinamento Generale Medico Legale

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 Approvazione

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

COME RICHIEDERE L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE

COME RICHIEDERE L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE COME RICHIEDERE L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE Dal 1 gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità civile, handicap e disabilità si presenta all INPS e non più alle Aziende Sanitarie. L

Dettagli

********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;

********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Consiglio di Amministrazione Deliberazione n. del OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79 11035 DEL 17/11/03 Approvazione linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà

Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AMOS SCRL Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà Art. 1 Tipologia dei trattamenti di solidarietà 1. I trattamenti del fondo di solidarietà

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

MEDIAZIONE TRIBUTARIA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena

Dettagli

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego Allegato 2 (Da presentare in triplice copia) PROT. DEL CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L AVVIAMENTO DI DISABILI CHE PRESENTANO PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NEL CICLO

Dettagli

Oggetto: Mittente: Data:

Oggetto: Mittente: Data: Oggetto: inarcassa - gestione separata Mittente: "Nicola Busin" Data: 11.51 A: indirizzata a un centinaio di delegati Vicenza 28 luglio 2011 Cari colleghi sono un architetto /docente

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio DECRETO n. 0903 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI CUI AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2009,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Circolare n. 24 del 19 giugno 2013. Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro

Circolare n. 24 del 19 giugno 2013. Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro Circolare n. 24 del 19 giugno 2013 Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro Prot. 40 / 0021268 Agli indirizzi in allegato Oggetto: articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28

Dettagli

La mediazione civile e commerciale

La mediazione civile e commerciale D Lvo 4mar2010 n 28 presentazione La mediazione civile e commerciale Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Le regole da rispettare

Le regole da rispettare SCHEDA RIEPILOGATIVA NOTA MINISTERIALE PREMESSA Per poter andare in pensione con decorrenza 1 settembre 2016, gli interessati devono presentare DUE domande, a due soggetti diversi ( le due domande sono

Dettagli

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Disciplina dei licenziamenti individuali Articolo 1 - Sostituzione dei primi due commi dell'art. 18 L. 300/1970 Articolo 2 - Applicazioni

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010)

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) INDICE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI Art. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO Art. 3

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 1 OGGETTO e FINALITA Il presente documento disciplina

Dettagli

Vigente al: 8-5-2015. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

Vigente al: 8-5-2015. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare

Dettagli

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Anagrafe Economica registro.imprese@an.camcom.it SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona Per informazioni registro.imprese@an.camcom.it Versione 1 - ottobre

Dettagli