STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE UMANITARIA E DI SOLIDARIETA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE: GRUPPO QUETZAL ONLUS. Art. 1
|
|
- Virginio Lelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE UMANITARIA E DI SOLIDARIETA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE: GRUPPO QUETZAL ONLUS Costituzione Art E' costituita l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale di volontariato denominata GRUPPO QUETZAL ONLUS, ai sensi della Legge n.266/91 e D.Lgs 460/97 organizzazione umanitaria di ispirazione cristiana, di seguito detta Associazione. L associazione si impegna, ad utilizzare sempre la sigla ONLUS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. 2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell assistenza sociale, educativa, socio sanitaria e dello sviluppo psico-fisico di infanti, bambini, adolescenti e adulti svantaggiati, in Italia nonché nei Paesi in via di sviluppo, sempre e comunque attraverso la collaborazione con organismi nazionali abilitati alla attuazione di tali interventi. 3. L Associazione ha sede legale in Bari (Carbonara) alla Via Manzoni 32/a con la possibilità di aprire uffici in altre località. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate sia sul territorio italiano sia all estero. 4. L associazione ha per scopo: a) interessarsi ai problemi della infanzia in difficoltà, in particolare di quella dei Paesi in via di sviluppo, curando la realizzazione di progetti a breve e medio termine, promuovendo l'attività di informazione e l'educazione allo sviluppo; b) attuare programmi per la selezione, formazione e impiego dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato in Italia e all'estero; c) attuare programmi per attività di formazione umana, sociale, culturale e sanitaria in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo; d) promuovere attività di informazione e di educazione allo sviluppo, in modo particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti dei minori; e) promuovere, diffondere e attuare programmi di cooperazione internazionale, finalizzati principalmente alla prevenzione dell'abbandono dei minori e diretti ad assicurare la permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia d'origine. L associazione persegue la precipua finalità di promozione umana, anche attraverso programmi di aiuti umanitari, ( così come previsto dall art. 10 co. 2 del D.Lgs 4/12/97, n. 460) in paesi o aree di svantaggio sociale ed economico. In tal senso la sua attività consiste principalmente nell attuare programmi di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi finalizzate al sostegno e alla realizzazione di progetti di cooperazione nazionale ed internazionale di aiuto alle persone sopraindicate, a gestione diretta o compartecipata. L associazione persegue il suo 1 Statuto gruppo quetzal Onlus
2 scopo di tutela e promozione dell infanzia e di individui svantaggiati attraverso e di concerto con strutture e organizzazioni già esistenti sui territori scelti per gli interventi, prime fra tutte le Congregazioni Religiose Missionarie. L associazione inoltre: - svolge soltanto le attività indicate e quelle ad esse direttamente connesse; - non può, in nessun modo, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l organismo di controllo, ad altre Onlus di volontariato a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. L associazione ha durata illimitata. Attività Art.2 L associazione si ispira per l espletamento delle sue attività ai principi della Chiesa Cattolica. L'associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, razza. L'associazione è apartitica. L'associazione, nell ambito delle finalità sopraindicate, svolge le seguenti attività direttamente connesse agli scopi statutari: a) Promozione della conoscenza di realtà sociali e culturali dei paesi poveri e in via di sviluppo, operando sempre e comunque a favore della tutela e dell integrità della persona e della sua dignità. b) Collaborazione con ONG, Congregazioni Religiose, Associazioni, Enti ed organismi impegnati per simili finalità e sensibilizzazione di singoli cittadini, gruppi di persone, comunità scolastiche e lavorative utilizzando materiale divulgativo e documentale e prodotti artigianali provenienti dai paesi in cui l Associazione di volta in volta opera. c) Partecipazione a progetti di iniziativa nazionale, internazionale e comunitaria europea quando finalizzati ad interventi a carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente Statuto. d) Organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, ed altri eventi a carattere ricreativo - informativo, sempre nell'intento di promuovere le iniziative riportate ai precedenti punti e promuovere, tutelare e valorizzare le culture (musica, poesie, letteratura, teatro, cinema, editoria ecc.) dei paesi in cui opera. 2 Statuto gruppo quetzal Onlus
3 Tutte le attività possono essere svolte in collaborazione e in convenzione con altri organismi ed enti pubblici e privati, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi dell associazione e in esclusione di qualunque fine di lucro. Soci Art.3 Possono essere associati all'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono le finalità. I soci maggiori di anni diciotto hanno diritto di voto per tutte le questioni che riguardano la vita dell associazione e per l approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti ad esso collegati, nonché per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Si considerano associati le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Sono aderenti dell'associazione: - i soci fondatori; - i soci ordinari dell'associazione; - i soci onorari dell'associazione; Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all associazione con regolare richiesta e versamento della quota annuale. Sono soci onorari dell' associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio d'amministrazione e coloro che per loro personalità e per l'attività svolta a favore dell'associazione hanno contribuito alla sua valorizzazione. Il Comitato direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di reiezione della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il consiglio d'amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 1. I soci possono svolgere solo attività non retribuita e volontaria, salvo ricevere un rimborso per eventuali spese sostenute e adeguatamente documentate; 2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre, previa accettazione del comitato direttivo, a partire dalla data di versamento della quota associativa, con validità annuale; 3 Statuto gruppo quetzal Onlus
4 3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa con decorrenza a partire dalla data di comunicazione; - non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale; - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale (di cui più avanti nel presente statuto) il quale decide in via definitiva. Diritti e obblighi dei soci Art.4 1. Tutti i soci di maggiore età hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare direttamente o per delega; 2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto oltre ad un voto per delega; 3. Ogni socio è eleggibile quale componente degli organi dell'associazione; 4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal comitato. Organi Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci; - il comitato direttivo; - il presidente del comitato direttivo - il vice presidente del comitato direttivo - il segretario del comitato direttivo - il tesoriere - il collegio dei revisori dei conti. Tutte le cariche sono elettive e gratuite. Assemblea 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. Art.5 Art.6 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un numero pari ad un terzo degli associati. 4 Statuto gruppo quetzal Onlus
5 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o raccomandata, telegramma, fax, ). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione almeno due ore dopo della prima convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo L'assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere il comitato direttivo; - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; - approvare il programma di attività proposto dal comitato; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; Comitato direttivo Art.7 1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di membri variabile da tre a sette membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con un solo voto consultivo. 2. Il comitato si riunisce almeno una volta al trimestre. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, ). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. 5 Statuto gruppo quetzal Onlus
6 6. Le riunioni del comitato direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel detto luogo; - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 7. Il comitato ha i seguenti compiti: - eleggere il presidente e il vice presidente; - nominare il segretario; - nominare il tesoriere; - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione (regolamento); - sottoporre all' approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione. Presidente Art.8 1) Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. 2) Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4. 3) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. 6 Statuto gruppo quetzal Onlus
7 4) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5) In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o, ancora, dal componente del comitato più anziano di età. Segretario e Tesoriere Art.9 l. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo. - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato; 2. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Art.10 Collegio dei revisori dei conti (ove previsto dalle normative vigenti) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due componenti effettivi e da uno supplente eletti dall assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. 7 Statuto gruppo quetzal Onlus
8 4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti e soci. Collegio arbitrale Art Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono ed a equo" senza formalità di procedura. salvo contraddittorio. entro 60 giorni dalla nomina. 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Durata delle cariche Art.12 l. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Risorse economiche Art L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - introiti derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi aventi il carattere dell occasionalità. 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, né di estinzione, né di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo 8 Statuto gruppo quetzal Onlus
9 alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a qualsiasi altro titolo. Quota sociale Art La quota associativa a carico dei soci è fissata dal comitato direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Bilancio o rendiconto Art.15 l. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all Assemblea il bilancio consuntivo relativo all anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all anno successivo I due bilanci sono redatti materialmente dal Segretario Economo, approvati dal Consiglio direttivo sottoposti al vaglio dell Assemblea secondo modalità e termini previsti dal seguente statuto. 2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti 3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare. Modifiche allo statuto Art.16 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci maggiorenni. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre ONLUS operanti nel medesimo settore, secondo le indicazioni fornite dai liquidatori o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. Agevolazioni fiscali Art.17 Il presente atto è esente dall imposta di bollo ex art. 17 D.Lgs 460 del 4 dicembre 1997 e imposta di registro ex art. 8 legge 266/ Statuto gruppo quetzal Onlus
10 Norma di rinvio Art.18 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi che disciplinano a materia. 10 Statuto gruppo quetzal Onlus
Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia. Art.1 Costituzione
Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia Art.1 Costituzione 1. E' costituita con sede in Brescia, via Parma 53, l'associazione denominata A. S. Ruote Libere associazione
DettagliArt.l. Costituzione. Art.2. Attività
STATUTO (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.l Costituzione 1. E' costituita con sede in Tirano via Polveriera n. 50, l'associazione denominata AMBIENTE VALTELLINA organizzazione non lucrativa
DettagliIscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96
Onlus Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96 sede legale: via nazionale 146 24062 costa volpino www.medasonlus.org fax 035988136 STATUTO
DettagliART.1 Costituzione. ART.2 Attività
STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ( ONLUS ) " ASSOCIAZIONE DASSI BIANCA MARIA - PROGETTO BOLIVIA FRIULI VENETO "' AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE ART.1 Costituzione
DettagliAssociazione Obiettivo Francesco ONLUS
Associazione Obiettivo Francesco ONLUS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE Art.1 Costituzione 1. E' costituita con sede in Bagno a Ripoli, Loc. Villamagna, presso il Convento Santa Maria all'incontro,
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS Art. 1 Costituzione 1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata PRAXIS, di seguito detta associazione. Art. 2 Sede 1. L Associazione
DettagliSTATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.
STATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.1 Costituzione 1. E' costituita con sede in..., via.. l'associazione denominata...
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DANEO
STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro 1. È costituita con sede nella scuola elementare Giovanni Daneo in Genova, Salita Concezione 2,
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M''
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M'' Generalita Art. 1 à Denominazione E' costituita l'associazione di Volontariato denominata» Shalom è, di seguito detta Organizzazione.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Art. 1 Costituzione E costituita tra i sottoscriventi una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: Associazione
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliVOLONTARIATO STELLA LASALLIANA ONLUS
STATUTO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE DENOMINATA VOLONTARIATO STELLA LASALLIANA ONLUS Art.1 Costituzione 1. E' costituita con
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliA.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) STATUTO
A.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) STATUTO Art.1 COSTITUZIONE 1. E' costituita con sede in Milano Via Boifava 60/a l'associazione
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliOnlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione e denominazione 1.1 E costituita con sede in Pieve di Teco (IM), piazza Carenzi snc, l associazione denominata ASSOCIAZIONE NICOLA FERRARI
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S.
STATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S. Art. 1 Costituzione 1. E' corrente in Camisano Vicentino (VI), in Via Brigata Orobica n. 9 int. 1, l'associazione denominata Veneti nel Mondo - organizzazione
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000)
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000) Articolo 1 Costituzione 1 - È costituita, con sede in Erba (Co) Via Turati 2/b, l'associazione denominata "ARCOBALENO" Organizzazione non lucrativa
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) HUMAN WAVE ITALIA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
Atto esente dall'imposta di bollo ex art. 27bis tabella all. B DPR 642/1972 STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) HUMAN WAVE ITALIA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO Approvato dall Assemblea il 10 marzo 2011 Art. 1 Costituzione 1. È costituita l associazione di volontariato
DettagliSTATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO" Art.1 Costituzione. Art.2 Finalità
STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO" Art.1 Costituzione 1. E' costituita fra genitori, familiari e tutori di persone affette da autismo o da disturbo generalizzato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliGiardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.
ALLEGATO A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S. ARTICOLO 1: COSTITUZIONE - E' costituita una Associazione denominata Giardini d Infanzia a Mbour Senegal ONLUS. Può essere
DettagliStatuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE
Statuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE Art. 1 Costituzione 1. E' costituita nel rispetto del codice civile Art. 36 e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata PACO DESIGN
DettagliSTATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali
STATUTO Art. 1 - Costituzione 1.1 - È costituita l associazione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). 1.2 - La durata dell associazione è illimitata. 1.3 - L associazione ha sede
DettagliSTATUTO. Denominazione Sede Durata
STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliLa Casa di Margherita
La Casa di Margherita Associazione di Solidarietà Familiare Via Trento Trieste 1-20043 Arcore (MI) www.lacasadimargherita.org Statuto dell Associazione Art. 1 Costituzione 2.1. É costituita l Associazione
Dettagli1 Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo dè Paoli.
STATUTO GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO AIC ITALIA Approvato dal Comitato di Presidenza nazionale il 10 maggio 2007 Approvato dal Consiglio nazionale il 10 maggio 2007 Art. 1 - Costituzione I Gruppi
DettagliAssociazione di Volontariato Aspettando un Angelo organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Statuto
Associazione di Volontariato Aspettando un Angelo organizzazione non lucrativa di utilità sociale Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata E costituita con sede in Ladispoli (Roma), via Bari n.33,
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.l Costituzione
STATUTO AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.l Costituzione 1. E' costituita con sede in Roma, l'associazione denominata AssoESCo, di seguito detta Associazione. L Associazione può istituire o
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliTITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA
STATUTO Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici CO.NA.CEM. ONLUS TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE Art. 1 - Costituzione e denominazione. 1 E costituita l Associazione denominata «Coordinamento
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliS T A T U T O. notaio P.Di Simone Allegato "A" all'atto 32316/12237 Art. 1) E' costituita l'associazione "LIVIA - Onlus", organizzazione
S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO notaio P.Di Simone Allegato "A" all'atto 32316/12237 Art. 1) E' costituita l'associazione "LIVIA - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.Lgs.
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 48.982/20.740 DI REPERTORIO STATUTO. dell'associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO - ONLUS" Art. 1.
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 48.982/20.740 DI REPERTORIO STATUTO dell'associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO - ONLUS" Art. 1. COSTITUZIONE E' costituita l'associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMER- SO - ONLUS",
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ADEMPIMPRESA
Art. Costituzione E' costituita con sede a San Donà di Piave (VE) Via Grassaga n. una libera associazione di seguito denominata ADEMPIMPRESA Adempimenti e adeguamenti normativi per l Impresa Pubblica e
DettagliSTATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IPAEA
STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IPAEA Art.1 Costituzione Denominazione Sede E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata IPAEA di seguito detta per brevità
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliStatuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova
Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova DENOMINAZIONE 1) E' costituita nel rispetto del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia l'associazione di Volontariato
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliAssociazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS
Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata "VITTORINO CHIZZOLINI - Cooperazione Internazionale - Associazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di
STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliSTATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE
DettagliS T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"
S T A T U T O Art. 1 - E costituita, con sede legale in Roma, Via del Gesu n. 62: "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS" associazione autonoma, senza scopo di lucro, per le finalità descritte
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliSTATUTO dell'associazione "Prison Fellowship Italia Onlus"
STATUTO dell'associazione "Prison Fellowship Italia Onlus" Art.1 - COSTITUZIONE 1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo del 04 dicembre 1997 n 460 del 1997, l Associazione denominata "Prison
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1
STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA Articolo 1 È costituita l'associazione denominata International Institute for Peace through Tourism ONLUS". E fatto obbligo all Associazione dell uso, oltre che nella
Dettaglidell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3
STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BROGNATURO NEL CUORE" Statuto. Art. 1
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BROGNATURO NEL CUORE" Statuto Art. 1 1) Denominazione dell'associazione Volontaria: "Brognaturo nel cuore" 2) L 'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non
Dettagli- STATUTO - Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi dell Organizzazione. Art. 3 Soci. Art. 4 Diritti e obblighi dei Soci. Art. 5 Organi
Organizzazione Internazionale Protezione Animali Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI) e al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni
Dettaglifondo Chiara Rama ONLUS S T A T U T O
fondo Chiara Rama ONLUS S T A T U T O Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura, ed assenza del fine di lucro 1. E' costituita con sede in Leivi (Ge), via Cogozzale 8, l associazione denominata
Dettagli