Società Cooperativa per

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Società Cooperativa per"

Transcript

1 FOGLIO INFORMATIVO RIGUARDANTE L EMISSIONE DI ATTI O GARANZIE FIDEIUSSORIE IIIUUINFORMAZIONI SULLA BAN INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO UNIONCOOPFIDI S.C.P.A Via Lima 7, Roma (RM) Sede amministrativa: via Trani 126, 76121, Barletta (BT) Tel Fax info@unioncoopfidi.it Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero Iscrizione Banca d Italia Sezione Elenco Confidi n DEFINIZIONE DI FIDEIUSSIONE Il codice civile individua il fideiussore in colui che, obbligandosi personalmente con il creditore, garantisce l adempimento dell obbligazione altrui. La fideiussione è garanzia personale sia perché il fideiussore garantisce l adempimento dell obbligazione altrui con tutto il suo patrimonio sia perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore garantito. Le fideiussioni rilasciate dalla Unioncoopfidi S.C.P.A. rientrano nelle due principali tipologie previste dal codice civile: Ø Fideiussioni a prima richiesta: in questa ipotesi, il Beneficiario, nell ipotesi di adempimento del Contraente, può prescindere da quest ultimo e chiedere, direttamente, il pagamento alla Unioncoopfidi S.C.P.A.; Ø Fideiussioni con preventiva escussione del Contraente: in tal il Beneficiario, nell ipotesi di adempimento del Contraente, deve, preventivamente, esperire tutte le azioni nei confronti di quest ultimo per soddisfare le proprie ragioni di credito e solo dopo l infruttuoso risultato di quanto esperito può inoltrare richiesta di pagamento alla Società Unioncoopfidi S.C.P.A. CLAUSOLE SOSPENSIVE L atto fideiussorio può prevedere precisi adempimenti a carico del Contraente o del Beneficiario che, in tal caso, sottopongono l atto fideiussorio a condizioni sospensive che, sebbene, non inficiano la completezza e regolarità dell atto fideiussorio, o l obbligatorietà del pagamento non esplica gli effetti giuridici connessi alle motivazioni in base alle quali, l atto fideiussorio è stato emesso. PRINCIPALI RISCHI Il principale rischio per il Contraente o per l eventuale coobbligato è rappresentato dal fatto di dover restituire alla Unioncoopfidi S.C.P.A. quanto da quest ultima versato al Beneficiario per inadempimento del Contraente stesso. CONDIZIONI ECONOMICHE TIPOLOGIA DELL ATTO Fideiussione provvisoria per la partecipazione a gare di Appalto - Enti Pubblici Fideiussione definitiva - Appalti Enti Pubblici Fideiussione per l anticipazione - Appalti Enti Pubblici Fideiussione per il saldo - Appalti Enti Pubblici Fideiussione Appalti tra privati Fideiussione a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti L. 210 Fideiussione a garanzia dei contratti di locazione Fideiussione a garanzia di obbligazioni tra privati Fideiussione per rateizzazione oneri di concessione ed urbanizzazione Fideiussione per altri impegni IMPORTO MAX PREVISTO 2,5 % del capitale garantito 2,0 % del capitale garantito 3,5 % del capitale garantito 3,5 % del capitale garantito 2,5 % del capitale garantito 3,5 % del capitale garantito Emissione di appendici 300,00 Spese amministrative per autentica firma 70,00 RECLAMI

2 Per eventuali contestazioni relative all interpretazione ed applicazione del contratto di fideiussione, il Cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata a.r. indirizzata alla Unioncoopfidi S.C.P.A. Via Lima 7, Roma (RM) oppure alla sede amministrativa in via Trani 126, 76121, Barletta (BT) o a mezzo all indirizzo info@unioncoopfidi.it, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all autorità giudiziaria, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2007, a condizione che l importo richiesto non sia superiore a euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia oppure alla Unioncoopfidi S.C.P.A. Le decisioni dell ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria. Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all autorità giudiziaria, può, singolarmente o in forma congiunta con la Unioncoopfidi S.C.P.A., attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ( una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione non dovesse concludersi con raggiungimento di un accordo. LEGENDA DEI TERMINI PRINCIPALI Contraente o Cliente Coobbligato Beneficiario Importo garantito Il Soggetto nell interesse del quale la Unioncoopfidi S.C.P.A. emette la fideiussione per garantire l adempimento di una obbligazione e che si impegna nei confronti di quest ultima nel caso in cui la fideiussione venga escussa dal Beneficiario con pagamento nei confronti di quest ultimo da parte della Unioncoopfidi S.C.P.A. Il Soggetto che presta garanzie nell interesse del Contraente a favore della Unioncoopfidi S.C.P.A. a seguito emissione dell atto di fideiussione. Il Soggetto al quale la Unioncoopfidi S.C.P.A. presta la garanzia e che riceve il pagamento da parte di quest ultima in caso di escussione. La somma garantita dalla Unioncoopfidi S.C.P.A. nei confronti del Beneficiario. CONDIZIONI GENERALI DEI PRINCIPALI ATTI DI FIDEIUSSIONE FIDEIUSSIONE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E LA STAZIONE APPALTANTE Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica. Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall art. 30, comma 2, della Legge. Art. 2 - Durata della garanzia. L efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di presentazione dell offerta; b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata; c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall aggiudicazione della gara ad altra Impresa; d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. Art. 3 Somma garantita. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell importo dei lavori da eseguire, così come previsto dall art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.Qualora ricorrano le condizioni di cui all art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%. Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante pagherà l importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al contraente, presentata in conformità dl successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art C.C.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Art. 5 - Surrogazione. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte

3 esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. Art. 7 Premio Il premio dovuto dal Contraente all atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all art. 2. Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell art. 25 cod. Proc. Civ. Art. 9 Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E IL CONTRAENTE Art Calcolo del premio. - Il Contraente, all atto della stipula della presente fideiussione, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Art Rivalsa/Surrogazione. - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico. Art Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente fideiussione sono a carico del Art Controgaranzia. Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art C.C., nei seguenti casi: -protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza; -liquidazione o trasformazione del Contraente; -cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda; -inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società; -inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per il pagamento dei premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fideiussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società Garante. FIDEIUSSIONE PER LA CAUZIONE DEFINITIVA CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E LA STAZIONE APPALTANTE Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all art. 101, commi 2 e 3 del Regolamento e cioè: e) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; f) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; g) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Art. 2 - Durata della garanzia. L efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punti b) può aver luogo solo con la consegna dell originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n Art. 3 Somma garantita. La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al 10% dell importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d asta minori od uguali al 20%; pari 10% dell importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d asta superiori al 20%. Qualora ricorrano le condizioni di cui all art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%. Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante pagherà l importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art c.c. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Art. 5 - Surrogazione. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante. Art. 7 Premio Il premio dovuto dal Contraente all atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto

4 per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all art. 2. Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell art. 25 cod. Proc. Civ. Art. 9 Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E IL CONTRAENTE Art Calcolo del premio. - Il Contraente, all atto della stipula della presente fideiussione, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Art Rivalsa/Surrogazione. - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico. Art Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente fideiussione sono a carico del Art Controgaranzia. Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art C.C., nei seguenti casi: -protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza; -liquidazione o trasformazione del Contraente; -cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda; -inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società; -inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per il pagamento dei premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fideiussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società Garante. FIDEIUSSIONE A TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI - L. 210 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ATTO FIDEIUSSORIO Art. 1 Decorrenza della garanzia - La presente fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento ed entro il periodo di durata della stessa. La fideiussione decorre dalle 24 ore del giorno di inizio indicato nella fideiussione, se in quel momento il corrispettivo e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle 24 ore del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le ulteriori scadenze stabilite nel contratto. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale la fideiussione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del giorno del pagamento del corrispettivo e delle spese, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Per gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta trascorso il termine di cui sopra, la Società ne potrà dare avviso, con lettera raccomandata al Beneficiario, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze dal comma precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di corrispettivo sia stata pagata, la Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata al Contraente, dandone avviso al Beneficiario, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigerne giudizialmente l esecuzione. Art. 2 - Perdite escluse - La presente fideiussione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa dalla veridicità delle dichiarazioni delle Parti; inoltre non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata. La garanzia non comprende le perdite che abbiano avuto inizio prima della data di effetto della polizza o che abbiano avuto compimento dopo che tale effetto sia cessato, che siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della polizza e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che la polizza abbia avuto effetto. Art. 3 - Efficacia della garanzia - La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all art. 5. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale. Art. 4 - Calcolo del corrispettivo e supplementi di corrispettivo - Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario. Art. 5 - Liberazione del Contraente dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo - Il contraente, per essere liberato dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l originale del contratto restituitogli dall Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo. Art. 6 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, del Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo. Art. 7 Rivalsa/Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico.

5 Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Art. 9 Controgaranzia - Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili, per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art C.C., nei seguenti casi: protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza, liquidazione o trasformazione del Contraente, cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda. inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società, inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per i premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 11 Cessione del contratto - Ai sensi dell Art.1406 e seguenti del Codice Civile, il presente contratto di fideiussione e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto autorizzato all esercizio dell attività di cui art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993). Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto di fideiussione, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la società Unioncoopfidi S.C.P.A. da ogni responsabilità in merito. Art. 12 Reclami Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, preventivamente, può presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica. Art. 13 Clausola Arbitrale - Le questioni relative all accertamento della validità, efficacia, interpretazione e risoluzione dell obbligazione fideiussoria, non risolte bonariamente dalle Parti, saranno deferite, con esplicita rinuncia alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, ad un Collegio Arbitrale. I due membri designati dalle Parti ai sensi dell art. 810 c.p.c., prima della nomina del Terzo Arbitro e della costituzione del Collegio, assisteranno le Parti nel tentativo di bonario componimento della controversia. Ove ciò risulti infruttuoso gli Arbitri nomineranno il Terzo di comune accordo, deferendo, in caso di disaccordo, tale nomina al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto ed in base alle condizioni dell atto di fideiussione, applicando ove possibile le norme del codice di procedura civile. Sono espressamente escluse dalla competenza arbitrale le pronunzie di condanna. La parte che attiverà il procedimento dovrà anticipare agli arbitri i compensi determinati in base alla vigente tariffa forense salva la definitiva ripartizione delle spese in base al lodo arbitrale. Art Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente ed il Beneficiario, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede la Società Garante. FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L ATTO DI FIDEIUSSIONE Art. 1 Decorrenza della garanzia - La presente fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento ed entro il periodo di durata della stessa. La fideiussione decorre dalle 24 ore del giorno di inizio indicato nella fideiussione, se in quel momento il corrispettivo e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle 24 ore del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le ulteriori scadenze stabilite nel contratto. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale la fideiussione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del giorno del pagamento del corrispettivo e delle spese, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Per gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta trascorso il termine di cui sopra, la Società ne potrà dare avviso, con lettera raccomandata al Beneficiario, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze dal comma precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di corrispettivo sia stata pagata, la Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata al Contraente, dandone avviso al Beneficiario, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigerne giudizialmente l esecuzione. Art. 2 - Perdite escluse - La presente fideiussione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa dalla veridicità delle dichiarazioni delle Parti; inoltre non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata. La garanzia non comprende le perdite che abbiano avuto inizio prima della data di effetto della fideiussione o che abbiano avuto compimento dopo che tale effetto sia cessato, che siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della fideiussione e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che la fideiussione abbia avuto effetto. Art. 3 - Efficacia della garanzia - La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all art. 5. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale. Art. 4 - Calcolo del corrispettivo e supplementi di corrispettivo - Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario. Art. 5 - Liberazione del Contraente dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo - Il contraente, per essere liberato dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l originale del contratto restituitogli dall Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo. Art. 6 - Pagamento del risarcimento Il pagamento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa del presente atto di fidejussione sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta scritta e documentata del Beneficiario, comprovante la effettiva e definitiva inadempienza del Contraente, sempre fatti salvi gli obblighi di legge. Il pagamento avverrà dopo averne dato avviso, per l assenso, al Contraente mediante lettera raccomandata. Qualora il Contraente sia sottoposto a procedura fallimentare la società garante pagherà le perdite subite dal Beneficiario entro 30 giorni dall approvazione dello stato passivo. Sono comunque escluse somme per interessi legali e rivalutazione. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo. Art. 7 Rivalsa/Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico. Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Art. 9 Controgaranzia - Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili, per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art C.C., nei seguenti casi: protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza, liquidazione o trasformazione del Contraente, cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda. inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società, inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per i premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono

6 a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 11 Cessione del contratto - Ai sensi dell Art.1406 e seguenti del Codice Civile, il presente contratto di fideiussione e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto autorizzato all esercizio dell attività di cui art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993). Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto di fideiussione, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la società So.fi.m. S.p.A. da ogni responsabilità in merito. Art. 12 Reclami Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, preventivamente, può presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica. Art. 13 Clausola Arbitrale - Le questioni relative all accertamento della validità, efficacia, interpretazione e risoluzione dell obbligazione fideiussoria, non risolte bonariamente dalle Parti, saranno deferite, con esplicita rinuncia alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, ad un Collegio Arbitrale. I due membri designati dalle Parti ai sensi dell art. 810 c.p.c., prima della nomina del Terzo Arbitro e della costituzione del Collegio, assisteranno le Parti nel tentativo di bonario componimento della controversia. Ove ciò risulti infruttuoso gli Arbitri nomineranno il Terzo di comune accordo, deferendo, in caso di disaccordo, tale nomina al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto ed in base alle condizioni dell atto di fideiussione, applicando ove possibile le norme del codice di procedura civile. Sono espressamente escluse dalla competenza arbitrale le pronunzie di condanna. La parte che attiverà il procedimento dovrà anticipare agli arbitri i compensi determinati in base alla vigente tariffa forense salva la definitiva ripartizione delle spese in base al lodo arbitrale. Art Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente ed il Beneficiario, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede la Società Garante.

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA Data: 31.05.2015 FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA FINWORLD s.p.a. GARANZIE PROVVISORIE PER LA

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA Data: 31.05.2015 GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE, CONTRIBUTI STATALI,

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Fascicolo Informativo (Ed. 08/2013) Il presente Fascicolo Informativo contenente a)

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI Fidindustria Puglia Consorzio Fidi Sede legale: via Amendola 172/5 70126 Bari Tel.: 080 9643694-080 9643694

Dettagli

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. Viale Armando Diaz, 107/109-09125 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070342941 - Fax: 07034294220-221 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

MODALITA RICHIESTA ANTICIPO

MODALITA RICHIESTA ANTICIPO REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 Reg. CE n. 1698/2005 MODALITA RICHIESTA ANTICIPO Soggetti privati Versione 01 Portoferraio, aprile 2012 (file disponibile all indirizzo http://www.galetruria.it/psrasse4/default.aspx

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA ASSICURATIVA/BANCARIA N.

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA ASSICURATIVA/BANCARIA N. Modello 2 FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA ASSICURATIVA/BANCARIA N. Oggetto: Fidejussione a prima richiesta a favore di Finpiemonte S.p.A a garanzia della quota di contributo a fondo perduto a titolo di

Dettagli

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA 1 SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L EROGAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, A VALERE SUL 1 BANDO DELL ASSE 4 DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA

Dettagli

Condizioni generali di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione Schema di Polizza Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno Comune di Brindisi

Dettagli

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO 1 Che con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII del 18/07/2007 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l Internazionalizzazione

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA (Finanziamento per l emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria)

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA (Finanziamento per l emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria) FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA (Finanziamento per l emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare dell Alto Adige Società cooperativa per azioni

Dettagli

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A. Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/47-00178

Dettagli

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE D.A. n. 17/Gab REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE L ASSESSORE VISTO lo statuto della Regione Sicilia; VISTA la L.R. n. 2 del 10.04.78 di istituzione dell Assessorato

Dettagli

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONE DEFINITIVA

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONE DEFINITIVA ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONE DEFINITIVA Allegato 6 Facsimile Cauzione definitiva Pag. 1 di 5 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Spett.le Direzione Generale Funzione Gare e Contratti Via Salaria, 716 00138

Dettagli

FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA N.

FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA N. Fac simile Spettabile Luogo, data FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA N. _ Oggetto: Fidejussione a prima richiesta a favore di Regione Piemonte a garanzia dell erogazione della quota di finanziamento erogato

Dettagli

Spett.le PREMESSO. che in data è stata presentata al Comune di, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n.

Spett.le PREMESSO. che in data è stata presentata al Comune di, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n. SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTLIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL ANTICIPO DEL 20% DELL IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI ED ALLE UNITA

Dettagli

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA FOGLIO INFORMATIVO relativo al servizio di EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI

Dettagli

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 E ART. 13 DPR 162 DEL

Dettagli

Allegato 5. Modello di fideiussione. Mercato elettrico a pronti

Allegato 5. Modello di fideiussione. Mercato elettrico a pronti Allegato 5 Modello di fideiussione Mercato elettrico a pronti Modello di fideiussione bancaria, di cui all articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico.., lì. Spett. le Gestore dei Mercati

Dettagli

Foglio informativo n. 178/003. Prestito personale Viaggia con Me.

Foglio informativo n. 178/003. Prestito personale Viaggia con Me. Informazioni sulla banca. Foglio informativo n. 178/003. Prestito personale Viaggia con Me. Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156-10121 Torino. Tel.: 800.303.306 (Privati),

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Allegato 6 Facsimile Cauzione definitiva Pag. 1 di 5 ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Spett.le Consip S.p.A. Via Isonzo, 19/e 00198 ROMA.., li... Premesso

Dettagli

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL ESECUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI A VANTAGGIO DELLA GESTIONE

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia Allegato 7 Modello di fideiussione integrata Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia Modello di fideiussione bancaria, di cui all articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato

Dettagli

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE Allegato n. 11 SCHEMA DI FIDEJUSSIONE Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni tra l impresa beneficiaria delle agevolazioni ed il Gestore Concessionario (punto 6.2

Dettagli

ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO ALLEGATO 5 FAC SIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Spett.le Via,

Dettagli

ALLEGATO 4 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2)

ALLEGATO 4 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2) ALLEGATO 4 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2) Allegato 4 Facsimile di Cauzioni Pag. 1 di 10 Mod. 1 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Spett.le Consip S.p.A. -------------------..,

Dettagli

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail

Dettagli

Servizi incasso crediti commerciali Portafoglio elettronico Portafoglio cartaceo

Servizi incasso crediti commerciali Portafoglio elettronico Portafoglio cartaceo Servizi incasso crediti commerciali Portafoglio elettronico Portafoglio cartaceo INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Reale S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 101 10128 Torino Numero Verde: 803.808 Indirizzo

Dettagli

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE Data aggiornamento: 08/02/2011 } {_Documento} INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale)

Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale) ALLEGATO 1 (Carta intestata della Banca/Assicurazione) Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale) POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L ANTICIPO DELL AIUTO PREVISTO DAL REG. CE N. 1698/2005, PER IL SOSTEGNO

Dettagli

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Città di Morcone (BN) SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Tel. 0824 955440 - Fax 0824 957145 - E mail: responsabileeconomico@comune.morcone.bn.it CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO

Dettagli

Foglio informativo n. 020/009. Servizi bancari. Crediti di firma.

Foglio informativo n. 020/009. Servizi bancari. Crediti di firma. Informazioni sulla banca. Foglio informativo n. 020/009. Servizi bancari. Crediti di firma. Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via Roma, 3 51100 Pistoia. Tel.:

Dettagli

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A. Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/47-00178

Dettagli

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO FIDEJUSSIONE/POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI FAC-SIMILE

Dettagli

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE OFFERTA PRESSO LO SPORTELLO Relativa a conto corrente, depositi, finanziamenti,credito al consumo (fino a Euro 30.987,42) e altri servizi regolati dalle disposizioni della

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA Schema di informativa generale sulle diverse tipologie di mutui offerti dalla Banca Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società Cooperativa. Sede legale ed amministrativa in Martignacco

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO N. 74/001 relativo al Deposito a Risparmio SALVADANAIO MAGGIORE ETA INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO N. 74/001 relativo al Deposito a Risparmio SALVADANAIO MAGGIORE ETA INFORMAZIONI SULLA BANCA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Luogo e data PREMESSO CHE

Luogo e data PREMESSO CHE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 Spett.le Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.. Luogo e data PREMESSO CHE a) L art. 4, comma 1, della

Dettagli

PARTECIPAZIONE ALL EXPO 2015 E A EVENTI COLLATERALI

PARTECIPAZIONE ALL EXPO 2015 E A EVENTI COLLATERALI Servizio Erogazione aiuti e Controlli Allegato alla Determinazione n. 1710 del 25/03/2015 PARTECIPAZIONE ALL EXPO 2015 E A EVENTI COLLATERALI L.R. 9 marzo 2015 (Legge finanziaria), n. 5, art. 17, comma

Dettagli

La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163) L entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici Codice de Lise D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Il nuovo testo unitario sugli appalti pubblici (anche denominato "Codice de Lise", dal nome del presidente

Dettagli

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA Azienda Unità Sanitaria Locale Latina con sede legale in V.le P.L. Nervi Centro Direzionale Latinafiori/torre G2 04100 Latina codice fiscale

Dettagli

ALLEGATOB alla Dgr n. 1543 del 31 luglio 2012 pag. 1/6

ALLEGATOB alla Dgr n. 1543 del 31 luglio 2012 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 1543 del 31 luglio 2012 pag. 1/6 - SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208 e 216. del

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI SETTORE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. OGGETTO: Fornitura di un software per la gestione della Sala

PROVINCIA DI BRINDISI SETTORE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. OGGETTO: Fornitura di un software per la gestione della Sala Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n - del PROVINCIA DI BRINDISI SETTORE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OGGETTO: Fornitura di un software per la gestione della Sala Operativa

Dettagli

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954 Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale in Via Sardegna, 129-00187 Roma Tel. 06 5286.1 - Fax 06 5286.3305

Dettagli

ALLEGATO 9 - FACSIMILE DI CAUZIONI

ALLEGATO 9 - FACSIMILE DI CAUZIONI ALLEGATO 9 - FACSIMILE DI CAUZIONI (Mod.1 e Mod.2) Allegato 9 Facsimile di Cauzioni (Mod.1 e Mod.2) Pag. 1 di 11 Mod. 1 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Allegato 9 Facsimile di Cauzioni (Mod.1 e Mod.2) Pag.

Dettagli

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (MOD. 1 E MOD. 2)

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (MOD. 1 E MOD. 2) ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (MOD. 1 E MOD. 2) Allegato 6 Facsimile di Cauzioni Pag. 1 di 6 Mod. 1 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA Spett.le Venis S.p.A Palazzo Gradenigo

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Legge Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO. tra

BOZZA DI CONTRATTO. tra BOZZA DI CONTRATTO tra la società TRM S.p.A., con sede in Torino, in via Livorno n. 60, Partita Iva n., in persona dell Amministratore Delegato, sig.bruno Torresin (qui di seguito denominata TRM ) - da

Dettagli

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA 1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre 2015. Informazioni sulla Banca

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre 2015. Informazioni sulla Banca FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre 2015 Informazioni sulla Banca Banca Farmafactoring S.p.A. Sede legale e direzione generale: Via Domenichino, n 5 20149 Milano Numero

Dettagli

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA Scheda Tecnica relativa alla garanzia fidejussoria (ALLEGATO A ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA Oggetto Contraente Copertura rischi assicurativi derivanti dalla

Dettagli

CONTO DEPOSITO FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO DEPOSITO BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

CONTO DEPOSITO FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO DEPOSITO BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via G.Garibaldi, 46 - C.P. 47-31010 Orsago TV- Tel. 0438/9931 Fax 0438/990599 Sito Internet: www.bancadellamarca.it

Dettagli

REGIONE TOSCANA_PROGRAMMA REGIONALE POR-CReO FESR 2007/2013_Attività 1.5.a e 1.6_BANDO UNICO R&S 2012 (PARTENARIATO)

REGIONE TOSCANA_PROGRAMMA REGIONALE POR-CReO FESR 2007/2013_Attività 1.5.a e 1.6_BANDO UNICO R&S 2012 (PARTENARIATO) NB: "La presente garanzia fideiussoria può essere rilasciata soltanto da banche, imprese di assicurazione indicate nella L 348/1982, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.

Dettagli

Schema di contratto fideiussorio per le istanze di espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali

Schema di contratto fideiussorio per le istanze di espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali 2448 REGIONE PUGLIA Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l Attuazione delle Opere Pubbliche Servizio Ecologia Allegato 1 Schemadicontrattofideiussorioperleistanzediespianto/reimpiantodiUliviMonumentali

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI COMUNE DI GAVARDO PROV. DI BRESCIA INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO PER LA EROGZIONE DI MUTUO DI IMPORTO PARI AD EURO 751.000,00 CIG: 5957655C6C CAPITOLATO SPECIALE D ONERI ART. 1 Oggetto dell appalto

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. 4e Altri finanziamenti in forma cambiaria Sconto di portafoglio finanziario

FOGLIO INFORMATIVO. 4e Altri finanziamenti in forma cambiaria Sconto di portafoglio finanziario Pagina 1/7 FOGLIO INFORMATIVO 4e Altri finanziamenti in forma cambiaria Sconto di portafoglio finanziario Il presente foglio informativo è relativo alle operazioni non rientranti nella fattispecie prevista

Dettagli

Foglio informativo n. 020/016. Servizi bancari. Crediti di firma.

Foglio informativo n. 020/016. Servizi bancari. Crediti di firma. Informazioni sulla banca. Foglio informativo n. 020/016. Servizi bancari. Crediti di firma. Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156-10121 Torino. Tel.: 800.303.306 (Privati),

Dettagli

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI. Tra. Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI. Tra. Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI Tra Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig, con sede in Arezzo Piazzetta Sopra i Ponti 2, partita IVA di seguito anche Parte cessionaria

Dettagli

Informazioni sul Confidi

Informazioni sul Confidi Foglio Informativo n. 1/e Per finanziamenti a medio lungo termine con garanzia al 100%, ai sensi della L. 108/96 con fondo Antiusura Ministeriale o Regionale Informazioni sul Confidi COFIDI PUGLIA S.C.

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

ATTO DI FIDEJUSSIONE N COPIA PER IL BENEFICIARIO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO PER MOTIVI DI STUDIO COME DA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 01/03/2000.

Dettagli

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di CONVENZIONE per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di STRUMENTO IBRIDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE TRA la Camera

Dettagli

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Ai sensi del D. Lgs.1 settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003 e del

Dettagli

MODELLO DI FIDEIUSSIONE

MODELLO DI FIDEIUSSIONE POR-FESR 2007-2013 - AZIONE IV.2.1 - Modello 2 - modello di fideiussione a garanzia del mantenimento del vincolo di destinazione e della piena funzionalità delle strutture oggetto di contributo MODELLO

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO relativo al

FOGLIO INFORMATIVO relativo al FOGLIO INFORMATIVO relativo al INFORMAZIONI SULLA BANCA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL AGRO PONTINO BANCA DI SOCIETA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO Sede Legale e Direzione Generale Via Filippo Corridoni,

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE Tra - *************** S.p.a., con sede legale in ******* (***), Via ******* n. ***, C.F. ************, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante

Dettagli

ELABORATO N. 8 GARANZIE OFFERTE DAL PROMOTORE

ELABORATO N. 8 GARANZIE OFFERTE DAL PROMOTORE ELABORATO N. 8 GARANZIE OFFERTE DAL PROMOTORE PROMOTORE REPIN S.R.L. PARCHEGGIO INTERRATO MATTEOTTI PER 250 POSTI AUTO PIAZZA G. MATTEOTTI, RAGUSA CHECK APPROVATO IL TECNICO COORDINAMENTO KEYNESIA srl

Dettagli

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Pag. 1 / 5 Anticipi import export ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL

Dettagli

DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI

DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI Via Caldera, 21 20153 Mil ano DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E NUCLEI DI NAZIONALITÀ STRANIERA SEGUITI DALL UFFICIO CITTADINI SENZA TERRITORIO PERIODO...

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE SPESE

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE SPESE INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa Sede legale : Via Vittorio Emanuele II n.15/17 91011 Alcamo (TP) Sede amministrativa

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ALLEGATO C) Rep. n... del.. COMUNE DI CAVEZZO Provincia di Modena CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DELL AREA / AREE IN LOCALITA CAVEZZO. PER L ALLESTIMENTO A VERDE E LA MANUTENZIONE L anno duemilasette del

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli