della determinazione del Comune di Verona n. 900 di presa d'atto del certificato di collaudo definitivo e svincolo parziale delle garanzie;
|
|
- Fabia Zani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N /2012 REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 996 del 2011, proposto da: Roma S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Sartori, Filippo Borelli, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; contro Assicurazioni Generali Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guzzardi, con domicilio eletto presso Gaetano Guzzardi in Venezia, S. Croce, 468/B; Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni Michelon, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.; per l'annullamento del provvedimento comunale prot. gen. 007 n di partecipazione presa d'atto collaudo e richiesta versamento somme per espropriazione; della determinazione del Comune di Verona n. 900 di presa d'atto del certificato di collaudo definitivo e svincolo parziale delle garanzie; della nota del Comune di Verona prot. gen. U.O.054 n anno 11 Titolo 04 Classe 08 di rinvio dello svincolo della fideiussione al momento dell'effettivo rimborso delle somme stabilite; della nota del Comune di Verona prot. gen. 007 n Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assicurazioni Generali Spa e di Comune di Verona; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori Borelli per la parte ricorrente e Guzzardi per la s.p.a. Generali; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
2 FATTO La ricorrente ha sottoscritto, unitamente ad altri lottizzanti e in data , una Convenzione di lottizzazione ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 27 giugno 1985 n.61 per l'attuazione di un piano di lottizzazione nel Comune di Verona. Con i provvedimenti impugnati il Comune di Verona dichiarava di non voler procedere allo svincolo delle polizze fideiussorie contratte dalla Roma S.r.l. ai sensi degli articoli 4 e 6 12 della Convenzione di lottizzazione in quanto, avendo proposto alcune delle ditte espropriate opposizione all'indennità di esproprio, le due garanzie fideiussorie avrebbero dovuto essere trattenute sino a che si sia concluso, con sentenza passata in giudicato, il contenzioso attualmente in essere. In data la ricorrente ha, altresì, provveduto al pagamento dell importo di Euro ,00 quale indennità di esproprio determinata in via definitiva a favore degli espropriati, chiedendo che, in conseguenza del pagamento di detta somma, il Comune di Verona procedesse allo svincolo delle polizze fideiussorie. A seguito del diniego di detto svincolo il ricorrente provvedeva, con il presente ricorso, ad impugnare i seguenti provvedimenti: - Impugnativa per l annullamento del provvedimento prot. gen. 007 del 10/03/2011 n notificato in data 14/03/2011 avente ad oggetto il PUA/Piano di lottizzazione Campanile Vecchio in località cà David n con il quale il Comune di Verona comunicava di non poter procedere allo svincolo delle garanzie prestate in sede di convenzione poiché resta da definire il ristoro delle spese sostenute dal Comune per l esproprio delle aree necessarie all attuazione del piano; - della determinazione n. 900 dell 08/03/2011 allegata al provvedimento di cui sopra; - della nota del Comune di Verona del (prot. gen. U.O.054 n ) con la quale si è rinviato lo svincolo della fideiussione al momento dell'effettivo rimborso delle somme stabilite in via giudiziale e che dovranno essere liquidate in via definitiva dal Comune agli espropriati; - della nota del Comune di Verona del prot. gen. 007 n Nel giudizio si costituiva il Comune di Verona che sosteneva come dall esame della stessa Convenzione si desumesse che l Amministrazione debba essere tenuta indenne da qualunque spesa. Nel presente giudizio si sono, altresì, costituite le Assicurazioni Generali che chiedono l annullamento degli atti di ritenzione relativi alla fidejussione a garanzia degli art. 4-6 della convenzione, rimettendosi alla valutazione di questo Collegio per quanto attiene la garanzia di cui all art. 12 della Convenzione. All'udienza del 14 Marzo 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione". DIRITTO Il ricorso va parzialmente accolto nei limiti e con le motivazioni di seguito precisate. Il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo e per quanto riguarda gli atti che hanno negato lo svincolo della polizza nr per un importo pari a Euro ,00, stipulata dalla ricorrente a garanzia degli adempimenti prescritti dagli art. 4 e 6 della convenzione di lottizzazione. Il Comune resistente ha ritenuto di non procedere allo svincolo della relativa polizza fideiussoria in quanto ha sostenuto che nel testo della Convenzione si desumerebbe l esistenza di un generale obbligo, a carico della ditta lottizzante, di tenere indenne il Comune dal pagamento di tutti gli oneri comunque riconducibili all indennità di esproprio. L eccezione non è fondata e va respinta. La polizza fideiussoria nr , sottoscritta in data 22 Marzo 2004, è stata stipulata a garanzia di un importo pari a Euro ,00, somma che, a sua volta, è stata ritenuta commisurata ai costi reali dei lavori da realizzare. Da una semplice lettura dell art. 4 della Convenzione risulta evidente che "la garanzia cesserà soltanto dopo che la Ditta sarà svincolata da ogni obbligo come previsto dal sesto
3 comma dell'art. 6 nella parte in cui disciplina l ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. II successivo art. 6 dispone che "...non appena terminati i lavori di tutte le opere di urbanizzazione, da accertarsi a mezzo di dichiarazione di cui al precedente comma, potrà, a richiesta, provvedersi alla riduzione del 50% (cinquanta per cento) della garanzia di cui all'articolo 4. Il rimanente 50% (cinquanta per cento) della garanzia sarà svincolato dopo il definitivo collaudo". L art. 4 della Convenzione (articolo peraltro intitolato "Cauzione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria") era pertanto diretto a disciplinare l oggetto in relazione al quale la garanzia era stata prestata, garanzia pertanto che non avrebbe potuto essere trattenuta e non svincolata dall'amministrazione Comunale per uno scopo completamente diverso da quello per il quale la stessa era stata prestata. Sul punto va, infatti, rilevato come sia stata integrata la condizione prevista dall art. 6 della Convenzione di lottizzazione nella parte in cui fa riferimento all ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Risulta inequivoco che il collaudo si sia verificato e, ciò, per essere avvenuto, in data , così come peraltro da documentazione allegata da parte del ricorrente. Ne consegue l evidente illegittimità degli atti, emanati dal Comune di Verona, che hanno determinato il mancato svincolo e che hanno impedito di dare piena esecuzione ai disposti contrattuali sopra ricordati. Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente essa andrà commisurata al periodo di detenzione illegittima della fidejussione e, in ciò, considerando che il provvedimento che ha comunicato il mancato svincolo è stato adottato in data 14/03/2011. Risultano peraltro esistenti tutti i requisiti caratteristici del diritto al risarcimento del danno, dal nesso di causalità all evento dannoso alla colpa dell Amministrazione. In mancanza di ulteriori elementi a sostegno della quantificazione del danno subito forniti dalla parte ricorrente questo Collegio ritiene di liquidarlo in via equitativa per un importo pari a Euro 1.000,00 (mille//00). Deve al contrario essere rigettato in quanto infondato il secondo motivo del ricorso. A seguito dell emanazione dei provvedimenti impugnati il Comune di Verona ha ritenuto di non procedere allo svincolo della polizza fideiussoria nr , per un importo pari a Euro ,00, riservandosi di rivalersi sulla ditta lottizzante per ogni eventuale maggiore spesa a qualunque titolo sostenuta in conseguenza della procedura espropriativa. Il Comune rileva come sia tutt ora pendente un giudizio, presso la Corte d Appello di Venezia, e diretto ad ottenere la rideterminazione dell indennità di esproprio. Ne conseguirebbe il diritto del Comune di mantenere la disponibilità della fidejussione in considerazione del fatto che la condizione per il venir meno dei suoi effetti non si è ancora verificata. L'art. 12 della Convenzione dispone che "la ditta rifonderà al Comune di Verona, ai sensi del 4 comma dell'articolo 62 della legge regionale del 27giugno 1985 n.61, le spese sostenute per l'esproprio. A garanzia della rifusione da parte della Ditta al Comune di Verona delle spese sostenute per l esproprio viene costituita una fideiussione di Euro ,00 (quindicimilaquattrocentonovantaquattro/00) rilasciata dalle Assicurazioni Generali S.p.a., polizza n sottoscritta in data Tale garanzia avrà termine solo dopo che sarà stato determinato e rifuso al Comune di Verona il costo dell'area relativa. In considerazione del testo della norma negoziale sopra citata il Comune di Verona con provvedimento del ha affermato che non si può procedere allo svincolo delle garanzie prestate in sede di convenzione poichè resta ancora da definire il ristoro al Comune, da parte della ditta lottizzante, delle spese sostenute per I'esproprio ed invitava, quindi, la ditta lottizzante a versare al Comune di Verona, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento la somma di Euro ,00 già depositata dal Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore dei degli espropriati (somma poi in concreto versata dalla ricorrente). Ai fini della risoluzione della controversia è indispensabile chiarire se nell ambito delle spese per l esproprio debba farsi ricomprendere non solo l indennità di espropriazione, ma anche quelle eventuali somme il cui obbligo di pagamento potrebbe essere sancito dalla Corte d Appello di Venezia in conseguenza del giudizio di opposizione alla stima tutt ora in corso di svolgimento. Sul punto va rilevata inoltre l assenza di una disciplina specifica nella convenzione di lottizzazione, così come l inesistenza di qualunque disposizione della convenzione medesima, diretta a sancire l obbligo in questione direttamente a carico della ditta lottizzante.
4 Per costante Giurisprudenza, correttamente ricordata dalla parte resistente, il giudizio di opposizione alla stima non ha natura impugnatoria, ma è diretto ad offrire una tutela giurisdizionale per quanto concerne la determinazione del giusto ammontare dell indennità dovuta dall espropriante. Ne consegue che il giudizio di apposizione alla stima pur costituendo, almeno in astratto un giudizio autonomo, in realtà costituisce un appendice al procedimento di determinazione dell indennità di esproprio, in quanto strettamente correlato alla tipologia dell area e alla procedura seguita dall Amministrazione espropriante e dal soggetto privato della proprietà dell area. Come ha ricordato la Suprema Corte (per tutte si veda Sez. Unite, Sent. n del ).. In tema di giudizio di opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario, l'azione giudiziaria di determinazione della giusta indennità fondata sull'art. 42 Cost., si configura non come opposizione alla determinazione dell'indennità, ma come domanda di accertamento della giusta indennità, con la conseguenza che il giudice adito ha l'obbligo di provvedere nel merito, sempre che sussista il presupposto di tale azione costituito dal decreto di esproprio (in applicazione del suddetto principio, la S.C. - constatato che nella specie non risultava emanato il decreto di esproprio - ha rigettato, correggendo la motivazione, il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione alla stima ritenendo irrilevante l'intervenuto annullamento del decreto di stima da parte del giudice amministrativo e corretto il calcolo dell'indennità ivi contenuto). Sulla base di quanto sopra ne consegue che il disposto della Convenzione, nella parte in cui prevede la polizza fideiussoria nr per un importo pari a Euro ,00 a garanzia delle spese sostenute per l esproprio in detto ambito, non può non ricomprendere quell indennità che, pur determinata dal Giudice Civile in sede di opposizione alla stima costituisce comunque un indennizzo correlato alla perdita della proprietà dell area. Ulteriore conseguenza è che la polizza fideiussoria non può essere svincolata rispetto ad un adempimento principale che deve considerarsi ancora non pienamente concluso. Il motivo di impugnazione va pertanto rigettato in quanto infondato. Il ricorso va comunque accolto seppur parzialmente e con i limiti e le motivazioni sopra precisati. In considerazione della soccombenza reciproca si ritiene sussistenti i presupposti per compensare le spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando così dispone: a) accoglie in quanto fondata l impugnativa di cui al primo motivo del ricorso, e per l effetto annulla, i provvedimenti emanati dal Comune di Verona nella parte in cui hanno negato lo svincolo della polizza fideiussoria nr , sottoscritta in data 22 Marzo 2004 e per un importo pari a Euro ,00, stipulata dalla ricorrente a garanzia degli adempimenti prescritti dagli art. 4 e 6 della convenzione di lottizzazione in epigrafe e in parte motiva citata. b) Rigetta, in quanto infondata, l impugnativa di cui al secondo motivo del ricorso nella parte in cui è riferita al mancato svincolo della polizza fideiussoria nr per un importo pari a Euro ,00, garanzia prestata al fine di garantire gli adempimenti di cui all art. 12 della Convenzione. Condanna il Comune di Verona al pagamento, in via equitativa, della somma di Euro 1.000,00 (mille//00) oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno cagionato al ricorrente in conseguenza del mancato svincolo della polizza fideiussoria nr stipulata a garanzia degli adempimenti prescritti dagli art. 4 e 6 della Convenzione di lottizzazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente
5 Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore Nicola Fenicia, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/04/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01104/2013 REG.PROV.COLL. N. 01171/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 01220/2012 REG.PROV.COLL. N. 01774/2003 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTar Milano n. 288/11 su bonifica acustica
Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01831/2012 REG.PROV.COLL. N. 00806/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;
N. 00247/2013 REG.PROV.COLL. N. 01214/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02264/2011 REG.PROV.COLL. N. 01973/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
N. 00041/2011 REG.PROV.COLL. N. 00098/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato
N. 04252/2012REG.PROV.COLL. N. 04420/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettagliper l accertamento e la declaratoria
N. 00954/2010 REG.SEN. N. 01709/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:
N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA
Page 1 of 5 N. 04180/2014 REG.PROV.CAU. N. 06526/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
Dettagli( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliN. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00623/2015 REG.PROV.COLL. N. 00336/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro per l'ottemperanza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.
N. 00963/2014 REG.PROV.COLL. N. 00982/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici
La motivazione dei provvedimenti dell Autorità Fiscale è funzionale a consentire il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa ai contribuenti destinatari dei medesimi. Tale orientamento è documentato
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di
. N. 00174/2012REG.PROV.COLL. N. 05054/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
Dettagli