Le pillole di. Gli ammortizzatori sociali in tempo di crisi per i pubblici esercizi. Area Lavoro. Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero
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- Giacinta Filippa Salvatore
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1 Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero Gli ammortizzatori sociali in tempo di crisi per i pubblici esercizi Area Lavoro a cura di Silvio Moretti e Federico Salis
2 Premessa Il comparto Turismo - pubblici esercizi non può usufruire, in generale, di ammortizzatori sociali, salvo alcune eccezioni (aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali). Tuttavia una serie di disposizioni ha reso possibile nel tempo l accesso ad alcuni strumenti altrimenti non utilizzabili. In sintesi gli strumenti a disposizione sono indicati di seguito. Cassa integrazione straordinaria limitatamente alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali (cd. ammortizzatori sociali in deroga ) possibilità di stipulare contratti di solidarietà, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità, per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS Indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti previo intervento degli enti bilaterali Indennità di disoccupazione previo intervento degli enti bilaterali per gli apprendisti Fondo sostegno al reddito da parte della bilateralità FONDO INTEREPROFESSIONALE per la formazione continua 2
3 CIGS cosa è CIGS e settore Turismo L'intervento straordinario della Cassa trae origine dalla necessità di provvedere al sostegno dei redditi in caso di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dell'attività, dovute a situazioni di crisi oppure a ristrutturazioni aziendali, anche per periodi eccedenti i limiti dell'intervento ordinario. Attualmente il ricorso alla C.i.g. ordinaria presuppone una temporanea interruzione dell'attività aziendale ed è finalizzato a sostenere l'impresa in vista del ripristino della condizione produttiva a breve scadenza, mentre l'intervento della C.i.g. straordinaria è preordinato a fronteggiare situazioni di crisi di durata più lunga ed esito incerto. La C.i.g. straordinaria per il settore Turismo si applica a : - le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione - le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), che occupino più di 50 dipendenti CIGS Mense Come appena visto possono ricorrere alla CIGS le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali relativamente agli addetti in modo prevalente o continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e difficoltà anche temporanee delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi in questione, purchè dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. La concessione del trattamento C.i.g.s. alle aziende in oggetto avviene sulla base della verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel D.M. 22 luglio 2002, n requisiti requisiti soggettivi: a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG; a2) svolgere tale attività in modo prevalente e continuativo; a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda committente. A tal fine l impresa deve fornire informazioni relativamente a : a) durata dei contratti di lavoro; b) orario di lavoro giornaliero; 3
4 c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività). requisiti oggettivi: b1) la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente; b2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà. A tal fine l impresa deve allegare all'istanza una dichiarazione della società committente dalla quale risulti: a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in quest'ultimo caso la specifica causa); b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione). programma La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di mensa intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti. durata CIGS L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla CIG ordinaria o straordinaria effettuato dall'azienda committente. MODELLI MODELLO PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO C.I.G.S. (CIGS/SOLID-1) e la Scheda 5 - Mense aziendali (art.23, comma 1, L.155/81) scaricabili dal sito del Ministero del lavoro al seguente indirizzo: cigsmodelli.htm 4
5 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Cosa sono Per le aziende che non hanno la possibilità di accedere alla CIGS vi è la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati, da ultimo, dall articolo 2 comma 36 LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009). In sostanza il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2009 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale inviate al Ministero del lavoro entro il 20 maggio Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2009, agli ammortizzatori sociali in deroga i trattamenti concessi possono essere prorogati con decreto ministeriale. procedura in sintesi sottoscrizione accordo per la gestione della crisi occupazionale in sede istituzionale territoriale (con coinvolgimento di : azienda/aziende, associazione datoriale, organizzazioni sindacali e istituzioni territoriali) recepimento accordo territoriale a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro compilazione domanda Modello CIGS/DEROGA da inviare a Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV - Via Fornovo 8, ROMA Il modello CIGS/DEROGA è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ( percorso: Aree tematiche / Ammortizzatori sociali / Concessioni in deroga Concessione in deroga dei trattamenti con decreto interministeriale (Ministero del Lavoro - Ministero dell'economia e delle finanze) 5
6 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Regionali Le aziende che invece usufruiranno della CIGS in deroga in seguito all assegnazione dei fondi alle Regioni dovranno presentare istanza direttamente alle Direzioni Regionali del Lavoro di competenza. ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA premessa La legge prevede l'obbligo per il datore di lavoro che proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro con propri dipendenti di esperire particolari procedure, dette di "mobilità", nei seguenti casi: - impresa che, ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenendo nel corso del relativo "programma" di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, risolva il rapporto di lavoro con tutti o parte degli stessi (art. 4, comma 1, L. n. 223/1991); - impresa che occupi più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione dell'attività, intimi almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia ("licenziamento collettivo per riduzione del personale") (art. 24). la mobilità e le aziende dei pubblici esercizi Le aziende del settore pubblici esercizi, come noto, non versano la contribuzione aggiuntiva per la mobilità (0,30) per cui i dipendenti posti in mobilità non beneficiano della relativa indennità. mobilità povera Tuttavia, anche ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione, fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 possono essere iscritti nelle liste di mobilità, senza tuttavia diritto al relativo trattamento economico, i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro da parte di imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. In sostanza i lavoratori vengono comunque iscritti nelle liste di mobilità, pur non beneficiando dell indennità di mobilità, ma hanno una possibilità in più di essere ricollocati in quanto un azienda che li assuma, per il fatto stesso che sono iscritti nelle liste, ottiene dei benefici contributivi. 6
7 SOLIDARIETA premessa Con contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta: IMPRESE IN REGIME DI C.I.G.S. (L.863/84); IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI C.I.G.S. (Legge 236/93). Le aziende dei pubblici esercizi rientrano nel secondo caso. CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI C.I.G.S. (Legge 236/93) Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto della solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà occupazionali, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Fino al 31 dicembre 2009, per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991 stipulano contratti di solidarietà, è previsto, per un periodo massimo di due anni, un contributo, a carico del Fondo per l'occupazione, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario (art. 5, commi da 5 a 8, D.L. n. 148/1993 e art. 1, comma 2, D.L. n. 4/1998; art. 1, comma 11, D.L. 6 marzo 2006, n. 68). imprese destinatarie Il contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si tiene conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Possono stipulare contratti di solidarietà e beneficiare del relativo contributo le imprese che non sono destinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni e che abbiano avviato la procedura di 7
8 mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991. modalità Il contratto di solidarietà deve essere stipulato con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori nell'ambito della procedura di mobilità, di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991. Il contratto di solidarietà - contenuti Il contratto di solidarietà deve indicare : - la data della stipula del contratto, che deve essere precedente alla data di inizio del regime di solidarietà; - la data dell'apertura della procedura di mobilità; - l'esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando, accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dei rappresentanti dell'impresa; - il contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'impresa; - l'orario di lavoro ordinario applicato e la sua articolazione; - la quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula del contratto; - i motivi che hanno determinato l'esubero; - il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro; - la data di decorrenza dell'applicazione del regime di solidarietà e la relativa durata; - la percentuale complessiva e l'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro che può essere attuata sia orizzontalmente che verticalmente; - l'eventuale devoluzione ai lavoratori della quota spettante all'impresa; - le eventuali deroghe all'orario concordato; - le modalità attraverso le quali l'impresa può, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto. Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive o più imprese del medesimo gruppo aziendale, i dati sopraindicati devono essere esplicitati per ciascuna delle unità produttive o imprese interessate. Il contratto di solidarietà - allegato Al contratto di solidarietà deve essere allegato : - elenco nominativo dei lavoratori interessati dall'applicazione del regime di solidarietà con la specificazione della qualifica e della data di assunzione. note: Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive o più imprese del medesimo gruppo aziendale, i dati riguardanti i lavoratori ai quali si applica la riduzione dell'orario di lavoro devono essere distinti per unità produttiva o per impresa del medesimo gruppo. L'elenco dei lavoratori deve essere sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'impresa. Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi. 8
9 Qualora la necessità di tale variazione si manifesti successivamente alla stipula del contratto di solidarietà, è necessario un successivo accordo sindacale integrativo, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi, già fissato nel contratto di solidarietà. Il contratto di solidarietà - comunicazioni L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del lavoro - Direzione generale ammortizzatori sociali e I.O. e alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Durata la legge prevede un utilizzo dei contratti di solidarietà per un periodo massimo di due anni. nota: In merito, con la circolare n. 20/2004, il Ministero del lavoro ha ritenuto che il ricorso ai contratti di solidarietà, in quanto unico strumento in grado di evitare il licenziamento per le imprese che non possono usufruire della C.i.g.s., è utilizzabile più di una volta da parte dell'azienda. Si applica, infatti, per analogia, il limite temporale di cui all'art. 1, comma 9, L. n. 223/1991, pari a 36 mesi in un quinquennio, purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi, vi sia soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo di ulteriori 12 mesi. Senza soluzione di continuità, invece, nessuna proroga può essere concessa. 9
10 DISOCCUPAZIONE Indennità di disoccupazione con requisiti normali L'art. 19 rappresenta la vera novità della manovra sugli ammortizzatori e sul sostegno integrativo del reddito per i prestatori di lavoro in difficoltà. II comma 1, lettera a), estende l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, in possesso degli elementi previsti dalla legge, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'indennità da parte degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare i 90 giorni annui. La disposizione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori gia coperti da altri interventi integrativi, o dove ci si trovi in presenza di sospensioni lavorative programmate o in caso di contralti a tempo parziale di tipo verticale. L'indennità non spetta in tutte quelle ipotesi nelle quali il lavoratore rifiuti un'offerta lavorativa da parte dei servizi per l'impiego e dagli altri soggetti accreditati od autorizzati o non partecipi a percorsi formativi offerti dai servizi stessi. Fino all'entrata in vigore del DM previsto dal comma 3 (con il quale il Ministro del lavoro dovrà prevedere le modalità di applicazione), l'indennità può essere concessa anche senza l'intervento integrativo dell'ente bilaterale interessato. MISURA DEL TRATTAMENTO : MOTIVAZIONE : DURATA: REQUISITI: 20% a carico della bilateralità sospensione per crisi aziendali o occupazionali 90 giornate annue anzianità assicurativa di almeno 2 anni, 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 19, comma 1, del R.D.L. n. 636/1939). ADEMPIMENTI : Sul datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare ai centri per l'impiego ed alla sede INPS, competente per territorio, la sospensione dell'attività e le motivazioni che hanno indotto l'azienda a tale decisione ed i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori interessati per poter percepire l'indennità debbono comunicare ai servizi per l'impiego la loro immediata disponibilità ad una nuova occupazione o ad un percorso di riqualificazione professionale secondo le modalità indicate nel DM del Ministro del Lavoro, previsto al comma 3. LIMITI: il ricorso, durante il 2009, alla CIGS od alla mobilità in deroga è condizionato all'esaurimento del periodo di 90 giorni di tutela 10
11 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Il comma 1, lettera b), riconosce l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi a seguito di crisi aziendali od occupazionali in possesso dei requisiti di legge, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'indennità, a carico degli Enti bilaterali. Come nel caso precedente, tale indennità, fino all'entrata in vigore del DM del Ministro del Lavoro, postulato dal successivo comma 3, può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli Enti bilaterali. L'indennità non spetta ai lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione e nei casi di part-time verticale o di contratti a tempo indeterminato con sospensioni gia programmate. L'indennità non spetta anche ai lavoratori che rifiutino un'offerta di lavoro o non partecipino a corsi di formazione o di qualificazione nell'ambito delle offerte dei servizi per l'impiego o di altri soggetti autorizzati od accreditati. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti serve a "coprire", soprattutto, i lavoratori saltuari e quelli stagionali. MISURA DEL TRATTAMENTO : MOTIVAZIONE : DURATA: REQUISITI: LIMITI: 20% a carico della bilateralità sospensione per crisi aziendali o occupazionali 90 giornate annue spetta a coloro che, non avendo 52 settimane di versamenti nell'ultimo biennio, hanno lavorato per almeno 78 giornate. il ricorso, durante il 2009, alla CIGS od alla mobilità in deroga è condizionato all'esaurimento del periodo di 90 giorni di tutela Indennità di disoccupazione per gli apprendisti La successiva lettera c) del comma 1, riconosce, in via sperimentale, per la prima volta, subordinatamente all intervento aggiuntivo da parte degli Enti bilaterali pari almeno al 20% dell'indennità complessiva, un trattamento di disoccupazione uguale all'indennità di disoccupazione con requisiti normali in favore degli apprendisti in forza alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) e con almeno tre mesi di servizio, in caso di sospensione dell'attività di impresa per crisi aziendali od occupazionali o di licenziamento, per una durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato. La disposizione trova applicazione a tutte le ipotesi previste in materia di tipologia di apprendistato (professionalizzante, alta formazione, ecc.) MOTIVAZIONE : sospensione per crisi aziendali o occupazionali o in caso di licenziamento ADEMPIMENTI : Sul datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare ai centri per l'impiego ed alla sede INPS, competente per territorio, la sospensione dell'attività e le motivazioni che hanno indotto l'azienda a tale decisione ed i nominativi dei 11
12 lavoratori interessati. I lavoratori interessati per poter percepire l'indennità debbono comunicare ai servizi per l'impiego la loro immediata disponibilità ad una nuova occupazione o ad un percorso di riqualificazione professionale secondo le modalità indicate nel DM del Ministro del Lavoro, previsto al comma 3. DURATA: LIMITI: 90 giornate annue il ricorso, durante il 2009, alla CIGS od alla mobilità in deroga è condizionato all'esaurimento del periodo di 90 giorni di tutela Tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto II comma 2 introduce, in via sperimentale per il triennio , una forma di tutela del reddito in favore dei collaboratori a progetto nei soli casi di fine lavoro, pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, corrisposta in un'unica soluzione. Le condizioni richieste dalla legge sono: a) il godimento dell'indennità è condizionato alla dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In presenza di un rifiuto di sottoscrizione o di rifiuto dell'offerta formativa congrua il soggetto destinatario perde il trattamento di sostegno; b) il collaboratore deve essere iscritto, in via esclusiva, alla gestione separata dell'inps (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995); c) il collaboratore deve operare in regime di mono committenza ; d) il collaboratore deve aver conseguito, nell'anno precedente, un reddito compreso tra euro e euro (valore 2008); e) debbono essere state accreditate alle gestione separata nell'anno di riferimento, almeno tre mensilità di contribuzione; f) non debbono risultare accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata dell'inps (art.2 comma 26 legge n.335/1995) 12
13 Fondo sostegno al reddito Come funziona Il CCNL Turismo prevede il sostegno al reddito territoriale e nazionale : per le aziende multilocalizzate - intendendosi per tali le aziende articolate in più unità produttive ubicate in province diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, e che abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo - il sostegno al reddito è gestito, a livello nazionale, dall EBNT (facendo salvi i rari casi di province che hanno già in atto delle regolamentazioni) per tutte le altre aziende non multilocalizzate - la gestione del fondo è affidata, a livello territoriale, agli EBT 13
14 Fondo Interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.) Cosa prevede la legge Il decreto anticrisi trasformato in legge n.2/2009 ha introdotto un ulteriore possibilità: I fondi interprofessionali per la formazione continua (FORTE per il settore pubblici esercizi) possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
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