Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e nell uso delle attrezzature di lavoro. Maria Rosaria Libone U.F. PISLL USL 12 Viareggio

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1 Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e nell uso delle attrezzature di lavoro Maria Rosaria Libone U.F. PISLL USL 12 Viareggio

2 NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA D.P.R n.547 norme generali per la prevenzione D.P.R n.164 specifico per cantieri edili D.P.R n.303 igiene del lavoro D.Lgs n.277 esposizione: piombo, rumore, amianto D.Lgs n.626 miglioramento della sicurezza e della salute D.Lgs n.494 cantieri temporanei e mobili D.Lgs articoli + 51 allegati RB

3 NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA TITOLO III capo I artt da 69 a 73 uso delle attrezzature da lavoro capo II artt da 74 a 79 DPI capo III artt da 80 a 86 impianti elettrici TITOLO IV capo I artt da 89 a 104 organizzazione (494/96) capo II artt da 105 a 156 parte tecnica (164/56) RB

4 Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose

5 Opere provvisionali Ponteggi fissi Ponteggi mobili Ponti su cavalletti Parapetti Andatoie e passerelle Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto

6 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota Riguardano sia le attrezzature per lo stazionamento dei operatori che quelle per l accesso al posto di lavoro Nella scelta bisogna tener conto di: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi c) frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

7 Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. I lavori temporanei in quota, esterni, vanno eseguiti solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei operatori. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai operatori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

8 Parapetti Gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie che siano posti ad un altezza maggiore di 2 m devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto. punto 3 all. XVIII costituito da uno o più correnti il cui margine superiore sia posto a non meno di metri uno dal piano di calpestio e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale maggiore di 60 cm RB

9 H => 1m * max 60 cm max 60 cm h =>20 cm *

10 Art h => 1 m * h >2 m

11 h >2 m

12 Art. 146 DL.gs 81/08 Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavola fermapiede RB

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15 PONTEGGI FISSI Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego (art. 131) Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione e delle istruzioni e schemi di montaggio (art. 131) I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri o con configurazioni particolari, devono essere eretti in base ad un progetto (art. 133)

16 H => 1m * max 60 cm max 60 cm h =>20 cm

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18 NO NO

19 NO NO

20 all. XVIII punto 2 (Ponteggi in legname) 20 cm Art cm

21 diagonale di pianta correnti interni

22 DEFINIZIONI PONTE DI SERVIZIO (inteso come piano di calpestio) è il ponte sul quale stazionano i operatori durante la realizzazione dell opera PONTE DI SICUREZZA (art 128) è il ponte sul quale non stazionano i operatori che realizzano l opera; è utilizzato solo in caso di caduta o di emergenza RB

23 L = 1,80 m punto 2 all. XVIII

24 Parasassi o mantovana protezione contro la caduta di materiali dall alto (art 129 comma 3) 1 piano

25 2 piano 1 piano

26 *

27 ANCORAGGI (art 125 comma 6) Vincolano il ponteggio ad una struttura fissa, impediscono il movimento e ne garantiscono la stabilità Un ancoraggio ogni due piani con disposizione a rombo RB

28 Pi.M.U.S. (artt. 134; 136 e all. XXII) Il datore di lavoro redige a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. È messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei operatori interessati. RB

29 PONTEGGI MOBILI (art 140 e all XXIII) 1) Non sono soggetti ad autorizzazione min. 2) Bloccaggio ruote 3) Ancoraggio alla costruzione ogni 2 piani in deroga per altezze 8 m all interno e 12 m all esterno è sufficiente un solo ancoraggio 4) Piano di scorrimento livellato 5) Controllo della verticalità 6) Piani di lavoro e parapetti completi RB

30 SCALE (art. 147) Lungo le rampe delle scale in costruzione, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede. Il vano scala deve essere coperto con una impalcatura all'altezza del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. In mancanza dei gradini, devono essere fissati intavolati larghi almeno cm 60, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno RB

31 Principali disposizioni legislative e regolamentari relative alle attrezzature di lavoro

32 Obblighi del fabbricante Prima dell immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina sul mercato, il fabbricante deve: Costituire il fascicolo tecnico Attestare la rispondenza ai RES mediante marcatura CE Redigere dichiarazione di conformità Redigere manuale di istruzione, uso e manutenzione

33 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES) Si suddividono in relazione a diversi tipi di rischio quali: rischi meccanici (stabilità, rottura, caduta/proiezione di oggetti, superfici/spigoli vivi, elementi mobili, variazioni di velocità degli utensili); rischi dovuti alla mobilità delle macchine (elementi mobili per lavorazione, elementi di trasmissione); rischi dovuti ad un operazione di sollevamento rischi connessi all utilizzo delle macchine per lavori in sotterraneo; rischi connessi al sollevamento e allo spostamento di persone; altri rischi (elettrici, di incendio, esplosione, rumore, vibrazioni, radiazione etc).

34 ISTRUZIONI PER L USO Devono contenere: - riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, - le condizioni di utilizzazione previste, compreso l uso scorretto ragionevolmente prevedibile - il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori, - le istruzioni per eseguire senza alcun rischio la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, - l'installazione, - il montaggio e lo smontaggio, - la regolazione,la manutenzione e la riparazione, - se necessario, istruzioni per l'addestramento; - se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina.

35 Nelle istruzioni deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione. Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.

36 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Le macchine complete in tutte le parti dotate di funzionamento indipendente devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità CE e devono avere il marchio

37 Le macchine che sono destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine o che mancano di parti essenziali per poter avere un funzionamento indipendente devono essere accompagnate dalla dichiarazione del fabbricante e non devono avere la marcatura CE.

38 MACCHINE USATE Non esiste il divieto di uso o di vendita di macchine usate non marcate CE a condizione che non rispettino i requisiti di sicurezza contenti nell allegato V del D. Lgs. 81/08.

39 Definizioni attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un attività o all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

40 Requisiti di sicurezza Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei operatori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei operatori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V omissis

41 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei operatori attrezzature conformi ai RES, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative

42 Le attrezzature di lavoro devono essere: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite

43 Altri obblighi Tenuta e aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro quando previsto. Adozione di misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei operatori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, utilizzo solo da parte di operatori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; Riparazione, trasformazione o manutenzione, solo da operatori qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

44 Controlli da effettuare Controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) Controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. Nel caso di attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose : 1. controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I controlli devono essere effettuati da persona competente.

45 Principali requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro Protezione organi mobili La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti ai potenziali pericoli. appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli nel caso di emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, Le parti a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatto accidentale Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma

46 Requisiti delle protezioni e dei sistemi protettivi Devono essere di costruzione robusta Non devono provocare rischi supplementari Non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci Devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa, Non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, Devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

47 Nota bene Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

48 LISTA DI CONTROLLO PER MACCHINE Pericoli ipotetici: ferite da proiezioni di schegge o frammenti provenienti da pezzi in lavorazione; ferite delle mani da trascinamento dei pezzi in lavorazione; avvolgimento o trascinamento di parti di indumenti; ferite da contatto accidentale con parti in movimento; malattie causate da posizioni scorrette o da rumore;

49 Che domande porsi Posto di lavoro Il pavimento intorno alla macchina è pulito, libero da ostacoli non sdrucciolevole? L operatore dispone di spazio sufficiente per lavorare? Il posto di lavoro è stabile, protetto da rischi provenienti dall ambiente circostante, illuminato a sufficienza? Per i posti di lavoro esposti a rumore intenso che non può essere ridotto con misure tecniche, sono a disposizione protettori auricolari e se ne fa effettivamente uso?

50 Macchina Gli elementi di trasmissione/organi mobili/ della macchina sono schermati in modo idoneo? Interruttore di avviamento e di arresto è in buono stato di funzionamento? L interruttore di avviamento della macchina è tale da non poterlo azionare accidentalmente? L interruttore di arresto può essere raggiunto facilmente e con rapidità? Sono disponibili attrezzi appropriati per la rimozione dei residui della lavorazione? Sono presenti dispositivi per bloccare i pezzi in lavorazione?

51 Organizzazione, formazione, comportamento Gli operatori addetti si tolgono anelli, bracciali e orologi quando lavorano? Gli operatori addetti indossano indumenti comodi con maniche aderenti e se necessario con una protezione dei capelli? Gli operatori addetti usano occhiali di protezione? I superiori controllano l osservanza dei regolamenti in vigore? I superiori controllano e fanno rispettare l uso dei dispositivi di protezione individuale? Il personale viene periodicamente istruito sul modo sicuro di lavorare? Viene impiegato unicamente personale che ha padronanza con le attrezzature?

52 Manutenzione della macchina La manutenzione viene eseguita da personale specializzato? Le manutenzioni vengono annotate su apposito registro? Sono sempre a disposizione attrezzi e chiavi necessari per la manutenzione della macchina? Altre possibili voci in relazione ai pericoli della macchina

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