Introduzione Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese: deducibilità dal reddito e imposizione indiretta

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2 Pagina 2 di 16 soggetti beneficiari, sia la misura massima degli importi erogati concessi in deduzione dal reddito, sia le procedure da attuare a tal fine. Va aggiunto che in base agli artt. 85 e 86 del Tuir la destinazione dei beni relativi all'impresa a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa (come le erogazioni liberali), costituisce, salvo le eccezioni che verranno di seguito esaminate, ipotesi produttiva di ricavi o plusvalenze. Particolari disposizioni sono previste anche con riguardo all Irap, all Iva e all imposta sulle donazioni. Capitolo n. 1 Erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa Ai fini delle imposte dirette, le disposizioni che consentono agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano erogazioni liberali possono essere divise in 4 gruppi: l art. 100 del Tuir, il D.Lgs. 460/97 e numerose leggi speciali, prevedono agevolazioni ai fini della determinazione della base imponibile, mentre l art. 78 del Tuir disciplina le detrazioni dall imposta sul reddito delle società. Sotto Capitolo n. 1.1 Erogazioni liberali deducibili dal reddito d impresa in base all'art. 100 del Tuir L art. 100 del Tuir disciplina gli oneri di utilità sociale. Tale norma non esaurisce tutte le tipologie di erogazioni liberali deducibili dal reddito d impresa, poiché la materia è disciplinata anche da numerose leggi speciali. Tuttavia si deve tener presente che le erogazioni liberali diverse da quelle previste dall art. 100 (eccettuate quelle previste da leggi speciali) non sono ammesse in deduzione dal reddito d impresa. La disposizione in questione, come verrà chiarito nei paragrafi successivi, pone un limite di deducibilità alle spese previste, variabile in funzione della tipologia di erogazione. La deducibilità delle erogazioni avviene nell esercizio in cui le stesse sono sostenute. A) Spese per opere e servizi a favore dei dipendenti L art. 100, comma 1 del Tuir, prevede la deducibilità per un ammontare non superiore al 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi: le spese devono riguardare opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti e devono essere volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. L applicazione della norma in questione presuppone il verificarsi di due condizioni: - le spese sostenute dall impresa per il perseguimento delle finalità descritte devono riguardare la generalità dei dipendenti o una categoria di dipendenti (ad esempio, tutti i dirigenti, tutti gli operai, oppure tutti quelli di una certa qualifica o di un certo livello e così via): non devono cioè essere riferite ai singoli dipendenti o essere quantificabili per ciascun dipendente, nel qual caso le spese in questione concorrono a formare il reddito dei dipendenti beneficiari e sono integralmente deducibili; - le spese sostenute dall impresa devono essere relative ad opere e servizi messi a disposizione dei

3 Pagina 3 di 16 dipendenti (anche se alcuni, di fatto, non utilizzano le opere e servizi) e rispondenti alle finalità sopra citate. Se la spesa è obbligatoria, in quanto prevista dal contratto collettivo o da un accordo aziendale, la stessa risulta integralmente deducibile. Inoltre, si rileva che lo specifico riferimento della norma alle opere e servizi è tale da escludere la deducibilità, quali oneri di utilità sociale, delle spese per l assegnazione dei beni e delle erogazioni in denaro, ancorché riconducibili alle finalità di cui all articolo 100, comma 1. Deve, comunque, ritenersi che tali oneri siano interamente deducibili ai sensi dell articolo 95 del Tuir, in quanto riconducibili nell ambito delle spese di lavoro. B) Deducibilità per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito d impresa: Le liberalità di seguito riportate risultano deducibili per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato, al netto delle liberalità stesse (vedi punto D, determinazione dell ammontare deducibile ). 1 (Art. 100, comma 2, lett. a) erogazioni fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica. Conseguentemente, è possibile dedurre dal reddito d'impresa esclusivamente le erogazioni liberali effettuate a favore di soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi del codice civile. Qualora il soggetto beneficiario sia di diritto straniero, occorre che i requisiti essenziali per il riconoscimento della personalità giuridica (ad esempio, lo statuto o l' iscrizione ad un apposito registro) siano conformi a quelli richiesti dalla legislazione italiana. In base alla norma citata, risultano deducibili anche i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate a favore di organizzazioni non governative riconosciute idonee per gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, previste dalla legge n. 49/97. L elenco delle organizzazioni ufficialmente riconosciute è curato dal Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ed è consultabile presso il sito internet del Ministero stesso ( alla voce politica estera -grandi temicooperazione per lo sviluppo ). 2 (Art. 100, comma 2, lett. b) erogazioni fatte a favore di persone giuridiche aventi sede legale nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica; Con riguardo ai casi n. 1 e n. 2 va osservato che la deducibilità delle erogazioni liberali resta subordinata alla ricorrenza di due condizioni, una soggettiva e l altra oggettiva: è necessario, infatti, che il beneficiario dell erogazione sia persona giuridica e che persegua esclusivamente una o più attività rientranti tra quelle elencate tassativamente. Qualora sia previsto (ad esempio, nello statuto dell ente beneficiario) il perseguimento, anche in via meramente eventuale, di altre finalità, diverse da quelle previste, i soggetti erogatori non possono usufruire della deduzione. Inoltre la deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste ai nn. 1 e 2 è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste per le erogazioni liberali alle Onlus (qualora gli enti riceventi siano qualificati anche come Onlus, vedi capitolo 1.2). 3 (Art. 100, comma 2, lett. c) erogazioni fatte a favore di università e istituti di istruzione universitaria; Nel caso n. 3 è sufficiente la sussistenza del requisito soggettivo, cioè che i destinatari siano università o istituti di istruzione universitaria. 4 (Art. 100, comma 2, lett. g) erogazioni fatte a favore di enti o istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni riconosciute che, senza fini di lucro, svolgono attività nello spettacolo, al fine di realizzare nuove strutture, di potenziare e restaurare le strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Il limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento con riguardo alle somme versate agli

4 Pagina 4 di 16 enti lirici trasformati in fondazioni nei seguenti casi: - versamento di somme al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; - contributo alla gestione della fondazione nell anno di trasformazione, cioè nell anno di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione; - contributo alla gestione della fondazione per tre periodi d imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione. 5 (Art. 1, legge 18/2/99, n. 28) le erogazioni in denaro effettuate a favore della Fondazione la Biennale di Venezia. In tal caso il limite del due per cento è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della Biennale e per quelle versate come contributo alla gestione della stessa. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, affluiscono, nella loro totalità, all entrata dello Stato (la destinazione a fondo di dotazione da parte della Fondazione la Biennale di Venezia, non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore). C) Erogazioni liberali deducibili entro limiti variabili: 1 (Art. 100, comma 2, lett. h) erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus (vedi capitolo 1.2) e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende di servizi (art. 4, comma 7, D.Lgs. 207/2001) o alle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o enti individuati con decreto e rivolte a paesi non appartenenti all Ocse. Il limite deducibile è individuato in un importo non superiore a 2.065,83 euro o, se eccedente, al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato, assunto al netto delle erogazioni liberali. Ai fini della determinazione del limite deducibile, occorre considerare anche le eventuali cessioni gratuite di beni oggetto dell attività d impresa, a favore delle Onlus, per un importo non superiore a euro 1.032,91, calcolato in base al costo specifico sostenuto dall impresa per la produzione o l acquisto dei suddetti beni. Inoltre, la deduzione non è cumulabile con quelle previste ai casi 1) e 2) del capitolo precedente. 2 (Art. 100, comma 2, lett. i) spese per l impiego di lavoratori dipendenti (assunti dall impresa a tempo indeterminato) utilizzati per eseguire prestazioni di servizi a favore delle Onlus: importo non superiore al 5 per mille dell ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente, in pratica, alle imprese di "prestare" i propri dipendenti alle Onlus senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese. Non è consentita alcuna ulteriore deduzione dal reddito d impresa per le suddette spese (circ. min. n. 22 del 22/1/1999). 3 (Art. 100, comma 2, lett. d) erogazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario: ammontare complessivo non superiore all 1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l erogazione. Come chiarito nei modelli di dichiarazione, le erogazioni liberali in questione sono deducibili, al pari delle altre erogazioni, nel limite dell 1 per cento del reddito d impresa dichiarato, benché la norma si riferisca al reddito imponibile. 4 (Art. 37, legge n. 394 del 6/12/91) controvalore in denaro (stabilito a cura dell ufficio locale del Ministero per i beni e le attività culturali d intesa con l Ufficio tecnico erariale competente per territorio) di beni di interesse culturale o ambientale, vincolati, donati ad enti aventi tra le proprie finalità la conservazione ed il godimento dei beni per le presenti e future generazioni: fino ad un ammontare massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile. 5 (Art. 100, comma 2, lett. l) erogazioni in denaro a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (per gli adempimenti relativi al registro nazionale previsti dagli artt. 7 e 8 della legge 383/00, vedi il sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,

5 Pagina 5 di Direzione Generale Volontariato e Associazionismo Sociale e le Politiche Giovanili aree tematiche associazionismo sociale): importo non superiore a 1.549,37 euro o, per le erogazioni di importo superiore al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato (al netto delle erogazioni stesse). Le associazioni di promozione sociale possono o meno essere Onlus, a seconda che possiedano o meno i requisiti per essere definite tali e sono sempre enti non commerciali di tipo associativo. L art. 2, comma 2, legge n. 383/00 esclude che possano essere considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Inoltre, in base al successivo comma 3, non costituiscono associazione di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all ammissione degli associati o prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che colleghino, in qualsiasi forma, la partecipazione presso l associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 6 (Art. 100, comma 2, lett. o) erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della Sanità autorizzate da apposito decreto del Ministero della Sanità: limiti stabiliti dal decreto ministeriale. D) La determinazione dell ammontare deducibile In base alle istruzioni alla dichiarazione dei redditi (Unico 2004, società di capitali e Unico 2004 società di persone), l ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito dichiarato, assunto al netto delle erogazioni stesse. Ciò in quanto il reddito d impresa cui commisurare le percentuale previste è quello che risulta dopo la deduzione delle erogazioni. Conseguentemente, l importo del reddito e quello delle erogazioni vanno determinati simultaneamente, secondo le seguenti modalità di calcolo: (Y - EL) * 0,02 = EL Y = EL + 0,02 * EL EL = Y * 0,02 / 1,02 Y è il reddito d impresa al lordo delle erogazioni liberali, ed EL esprime il limite entro il quale l erogazione risulta deducibile. Ad esempio, posto Y pari a e l erogazione liberale pari al 2 per cento del reddito d impresa, l erogazione stessa è deducibile nel limite risultante dal seguente calcolo: EL = (11.000* 0,02) / 1,02 = 216. Tale criterio non vale per le erogazioni liberali effettuate, ad esempio, nei confronti delle Onlus (se di importo non superiore a euro 2.065, 83, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37, nonché, naturalmente, per le altre erogazioni che risultano, in base alle vigenti disposizioni di legge, deducibili per intero e non in base a percentuali variabili. E) Erogazioni liberali interamente deducibili: 1 (Art. 100, comma 2, lett m) erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. In base al decreto del Ministero dei beni culturali 11 aprile 2001, le erogazioni, per poter godere dell agevolazione in questione, devono essere effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello

6 Pagina 6 di 16 spettacolo; b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali; c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali; d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausilii finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici; e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausilii finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici; f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausilii finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale; g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti; h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato. E opportuno che le erogazioni in questione siano effettuate tramite sistemi di pagamento idonei a consentire i dovuti controlli (per esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati al beneficiario). Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata dal beneficiario deve essere riportata la causale e il riferimento di legge che disciplina l agevolazione stessa. Inoltre chi effettua l erogazione deve comunicare entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i beni e le attività culturali, l ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d imposta, specificando le proprie generalità e quelli dei beneficiari, utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dei beni culturali ( alla voce modulistica ). In base al provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 15 marzo 2002, la comunicazione in questione dovrà essere inviata, entro la data sopra indicata, telematicamente al sistema informativo dell'agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'agenzia stessa (limitatamente al periodo d'imposta 2001 la trasmissione poteva essere effettuata dal 1 luglio al 30 settembre 2002). I soggetti che procedono direttamente alla trasmissione telematica dei dati sopra indicati devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet. Naturalmente, non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione i soggetti già autorizzati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. 2 (Art. 100, comma 2, lett. f) erogazioni in denaro, nei confronti di soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per sostenere una delle seguenti attività (art. 2 decreto legislativo n. 490/99): - svolgimento o promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico, al fine di acquistare, mantenere, proteggere o restaurare beni vincolati di rilevante interesse storico, artistico o archeologico, non strumentali all attività d impresa; - organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale, riguardanti i beni sopra descritti e studi e ricerche necessari a tal fine; Le suddette attività devono essere autorizzate dal Ministero per i beni culturali (che dovrà anche approvare la previsione di spesa ed il conto a consuntivo), previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati dal Ministero per i beni culturali, oppure non utilizzate in conformità alla destinazione affluiscono all entrata dello Stato. 3 (Art. 27, legge n. 133/99) erogazioni in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di

7 Pagina 7 di 16 calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti nel territorio dello Stato, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. La deducibilità, in base alla risoluzione ministeriale n. 121 del 28/7/00, spetta anche per i contributi erogati prima dell emanazione dei suddetti decreti, a condizione che i decreti stessi siano emanati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi interessati. Inoltre, sono deducibili dal reddito d impresa le liberalità in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, a condizione che le liberalità stesse siano erogate per il tramite dei seguenti soggetti (dpcm 20/6/00): a) onlus; b) organizzazioni internazionali di cui l'italia è membro; c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; d) amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; e) associazioni di categoria e sindacali. Qualora l impresa anziché effettuare un erogazione in denaro decida di cedere, all interno della fattispecie sopra descritta, beni alla cui produzione o al cui commercio è diretta la propria attività, i beni ceduti non si considerano produttivi di ricavi ai sensi dell art. 85, comma 2 del Tuir, né di plusvalenze ai sensi dell art. 86, comma 1 lett. c) del Tuir. 4 (Art. 100, comma 2, lett. n) erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. I soggetti e le categorie di soggetti, che possono beneficiare delle erogazioni liberali in questione sono individuati, periodicamente, da un decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio. Sotto Capitolo n. 1.2 Erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Onlus 1 Le Onlus Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale si identificano in base all attività istituzionalmente svolta e alle particolari finalità di solidarietà sociale perseguite. Gli enti non commerciali (associazioni, comitati, fondazioni e altri enti privati, con o senza personalità giuridica, non espressamente esclusi per legge, società cooperative) possono assumere la qualifica di Onlus, a condizione che operino nel rispetto di determinati vincoli statutari (ad esempio: divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, eccettuate quelle direttamente connesse, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale). Sono esclusi: gli enti pubblici, le società commerciali (diverse da quelle cooperative), le fondazioni bancarie, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni dei datori di lavoro. Alcuni enti sono qualificati Onlus per loro stessa natura, a prescindere dai requisiti statutari:

8 Pagina 8 di 16 - organismi di volontariato (ai sensi della legge 266/91); - organizzazioni non governative (ai sensi della legge 49/1987); - cooperative sociali (ai sensi della legge 381/1991). Enti ecclesiastici delle confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato e le associazioni di promozione sociale ricomprese, ai sensi della legge n. 287/91, tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno. Tali enti sono qualificabili come Onlus limitatamente all esercizio di attività determinate (ad esempio, assistenza sociale e socio sanitaria, beneficienza, assistenza sanitaria, istruzione, tutela dei diritti civili), a condizione che istituiscano contabilità separate e osservino le disposizioni previste dalle Onlus con riguardo alle sole attività in questione. Le Onlus possono svolgere la propria attività istituzionale solo in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n (ora abrogata dal D.lgs n. 490/99), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n Inoltre, la qualifica di Onlus è subordinata al rispetto delle seguenti clausole statutarie: a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; f) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

9 Pagina 9 di 16 2 Cessioni di beni effettuate nei confronti delle Onlus Oltre alle erogazioni stabilite dall art. 100 del Tuir, esaminate al punto 1.3, il D.lgs. n. 460/97 prevede ulteriori agevolazioni per le imprese che effettuano erogazioni liberali in natura nei confronti delle Onlus. In base all art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 460/97 è consentito alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l' attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, senza che il valore normale dei beni in questione venga considerato tra i ricavi dell impresa cedente. In base all art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 460/97, il valore normale dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, ceduti gratuitamente alle Onlus, non viene considerato tra i ricavi dell impresa stessa, a condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a euro 1.032,91. Per costo specifico di un bene deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, ecc. In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura, recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell'art. 85, comma 2, del Tuir, il quale considera ricavi, fra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa. La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria: preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva; dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti; annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini dell IVA o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall' art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 sopra esaminata, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa, ai sensi dell art. 4, comma 7, del D.Lgs 4 maggio 2001 n. 207, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende di servizi. Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all'art. 10, n. 12 del D.P.R. n. 633/1972 (vedi lettera A, capitolo 4.2) Sotto Capitolo n. 1.3 Altre disposizioni previste da leggi speciali 1 (Art. 54, legge 21/11/00, n. 342) Donazioni di opere liberarie e di dotazioni informatiche. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzate o non più idonee alla

10 Pagina 10 di 16 commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi e agli enti religiosi, non danno luogo a ricavi né a plusvalenze patrimoniali. E editoriale il prodotto realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Sono dotazioni informatiche le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l archiviazione, l elaborazione e la trasmissione delle informazioni. I prodotti suindicati si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non sono più inseriti in distribuzione oppure quando presentano difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all immissione in mercato, oppure, quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze del cedente. Sotto il profilo dell IVA, le cessioni dei prodotti editoriali e delle dotazioni informatiche sopra descritte, sono equiparate alla distruzioni dei beni. La distruzione dei beni deve risultare in alternativa: a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto ai sensi della disciplina sull IVA, dal quale risultino la natura, la qualità e quantità dei beni medesimi nonché i soggetti riceventi; b) dal documento di trasporto o da altro valido documento di trasferimento; c) da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, nel registro delle fatture emesse, degli acquisti o dei corrispettivi, contenente oltre alla natura, quantità e qualità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi. 2 Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell' articolo 3 del D.Lgs. 346/90, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura fissa di euro 77,46 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento (art. 4, comma 23, D.L. 510/96, convertito in legge, convertito in legge 28/11/1996, n. 608).

11 Pagina 11 di 16 Capitolo n. 2 Detrazioni Ires L art. 78 del Tuir prevede che possa essere detratto dall imposta dovuta dalle società ed enti indicati alle lettere a) e b) dell art. 73 del Tuir (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti in Italia; enti pubblici e private, diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali), un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, da versare a mezzo banca o ufficio postale, a favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 e ,38 euro. In base all art. 7 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, non possono beneficiare della detrazione le società di capitali e gli enti commerciali che nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio precedente a quello nel quale l erogazione è stata effettuata abbiano dichiarato passività. Si ritiene che il termine passività si riferisca in realtà alle perdite di esercizio, posto che le passività, intese come componenti negative agli effetti della determinazione dell utile o della perdita di esercizio o della determinazione del reddito imponibile sono, generalmente, presenti nella dichiarazione dei redditi dei soggetti che svolgono attività d impresa. Inoltre, l articolo 78 del Tuir, prevede la detraibilità dall imposta lorda di un importo pari al 19 per cento nel limite massimo complessivo, per ciascun periodo d imposta, di euro, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il versamento deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le modalità di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle già indicate nella circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000 e nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000: conti correnti bancari o postali intestati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società o associazioni sportive destinatarie dei versamenti. Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall'art. 78 del TUIR, è necessario che l'organismo destinatario della liberalità sia identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale. Detta denominazione o ragione sociale, infatti, deve essere utilizzata in tutte le operazioni e manifestazioni esterne dell'ente. Capitolo n. 3 Irap L art. 11 bis del D.lgs. n. 446/97 dispone che le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall art. 100, comma 2, del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini dell Irap. Con particolar riguardo alle cessioni di beni effettuate nei confronti delle Onlus, il Ministero delle Finanze (circ. Min. 148/E del 26/7/00) ha precisato che: - non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle Onlus di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile Irap alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi. - per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del d. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la cessione gratuita alle Onlus di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti

12 Pagina 12 di 16 farmaceutici indicati nel comma 2 del medesimo articolo. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non rileva ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Capitolo n. 4 IVA Per quanto riguarda l'iva, è necessario distinguere tra le erogazioni liberali in denaro e le liberalità in natura. Sotto Capitolo n. 4.1 Erogazioni liberali in denaro Le cessioni di denaro, elargito a titolo gratuito, generalmente, non sono soggette ad imposta sul valore aggiunto, non configurando cessioni ai sensi dell articolo 2, terzo comma, del Dpr 633/72. Diversamente, qualora le liberalità in questione siano erogate a fronte di uno specifico obbligo di fare, di non fare o di permettere, assunto dal soggetto destinatario, tali somme, rappresentando il corrispettivo di una prestazione di servizi a norma dell' art. 3 del citato DPR n. 633, dovranno essere normalmente assoggettate ad imposta, applicando il regime IVA proprio dell operazione posta in essere. Sotto Capitolo n. 4.2 Liberalità in natura A) Cessioni gratuite di beni prodotti o commerciati dall impresa In generale, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell attività propria dell impresa sono imponibili, in quanto sono assimilate alle cessioni a titolo oneroso, indipendentemente dal valore del bene ceduto gratuitamente (art. 2, comma 2, n. 4, Dpr 633/72). Con riguardo alle liberalità, tale regola generale subisce le seguenti eccezioni. Le cessioni gratuite, a favore delle Onlus (e ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica), di beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, costituiscono operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, numero 12, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che vengano osservati gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n Tali adempimenti, ulteriormente precisati dalla circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, sono i seguenti: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della guardia di finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del

13 Pagina 13 di 16 contribuente), con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 5.164,57; b) emissione del documento di trasporto; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto. Per quanto riguarda, in particolare, le cessioni gratuite effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, è necessario che il beneficiario delle liberalità sia una persona giuridica pubblica (ad esempio, Stato, Regione, Provincia, Comune) oppure una persona giuridica privata di cui all art. 12 c.c. e cioè un associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato, che, costituita con atto pubblico, abbia acquistato la personalità giuridica per effetto del riconoscimento dell autorità e sia stata registrata nel registro delle persone giuridiche. E inoltre necessario che le persone giuridiche private abbiano per finalità esclusiva: l assistenza, la beneficenza, l educazione, lo studio o la ricerca scientifica. In base all art. 10, primo comma, n. 13) del Dpr 633/72 sono, inoltre, esenti le cessioni gratuite di beni prodotti o commerciati dall impresa a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n 225. In virtù di un difetto di coordinamento tra le disposizioni del decreto IVA l'imposta assolta sugli acquisti dei beni oggetto delle cessioni gratuite sopra descritte risulta indetraibile. I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri simili motivi, nonchè per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità non lucrative e alle Onlus, sono considerati distrutti ai fini dell'iva a condizione che i beneficiari ritirino i prodotti in questione presso i luoghi di esercizio dell'impresa. In tal caso, l'iva assolta per l'acquisto di detti beni risulta detraibile. Parimenti, sono considerati distrutti i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, effettuate a favore degli enti locali, degli istituti di prevenzione e pena, delle istituzioni scolastiche, degli orfanotrofi e degli enti religiosi. La consegna dei beni deve risultare, insieme alle caratteristiche dei beni e ai soggetti beneficiari, dal libro giornale o dal documento di trasporto o da apposita annotazione in uno dei registri IVA. Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26/2/87 n. 49, le quali, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili. La non imponibilità è riconosciuta a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti dei soggetti sopra descritti, oltre ai consueti elementi previsti dal decreto Iva, devono recare la dicitura operazione non imponibile ai sensi dell art. 14, comma 3, legge 26/2/1987, n. 49 e, relativamente alle organizzazioni non governative, riportare gli estremi del provvedimento di riconoscimento delle stesse. Qualora la cessione sia a titolo gratuito, il cedente deve emettere una autofattura indicando il valore normale delle merci e apponendo la dicitura cessione gratuita ai sensi dell art. 2, n. 4) del Dpr 633/72 effettuata nei confronti di (indicare la Pubblica Amministrazione o la ONG ricevente), operazione non imponibile ai sensi dell art. 14, comma 3, della legge 26 febbraio n. 49 : I donatori sono esonerati da responsabilità se la destinazione estera dei beni donati risulti indicata sul documento di trasporto (comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 aprile 1999) e sulla relativa fattura (d.m. 10/3/1988, n. 379). Con riguardo alle importazioni di beni, sempre destinati a finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione e sviluppo, è riconosciuta la non assoggettabilità ad imposta, a

14 Pagina 14 di 16 condizione che sia presentata in Dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati. La prova dell avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati è data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato detta prova può essere data mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse Amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati. Qualora le cessioni di beni siano eseguite mediante trasporto o spedizione all estero a cura o a nome del cedente, restano ferme le disposizione di cui all articolo 8, primo comma, lett. a) del Dpr 633/72. Va precisato che le ONG, riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/87, sono considerate in ogni caso ONLUS, secondo quanto previsto dall articolo 10, comma 8, del D.L.gs. n. 460/97, che, peraltro, fa salve le disposizioni di maggior favore previste dalla legge n. 49/87. Tale considerazione, acquista particolare rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, poiché la convenienza della scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale (legge n. 49/1987) e quelle recate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 460/1997 (che ha introdotto, tra l altro, il regime di esenzione previsto dall articolo 10, primo comma, n. 12 del decreto Iva, per le cessioni gratuite di beni a favore delle Onlus) non risulta immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi bensì dall'analisi concreta delle circostanze in cui il soggetto interessato svolge l'attività. Come chiarito dalla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, le ONG non possono avvalersi, nello stesso anno d imposta, delle disposizioni agevolative previste dall articolo 14 del D.Lgs. 460/97, unitamente alle norme dell articolo 14, comma 3 della legge n. 49/1987. Ai sensi dell art. 4, comma 23, del D.L. 510/96, le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. B) Cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività dell'impresa Le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, comprese quelle effettuate nei confronti delle Onlus, sono escluse dal campo di applicazione dell'iva. L'imposta assolta per l'acquisto dei beni in questione, se di costo unitario non superiore a euro 25,82, non è ammessa in detrazione. Capitolo n. 5 Imposta sulle donazioni L art. 13, comma 2, della legge 383/2001 ha soppresso, pur se con alcune eccezioni, l imposta sulle donazioni e liberalità. La forma tipica della donazione è definita come un contratto e deve essere fatto per atto pubblico, a pena di nullità. Sono previste anche le c.d. donazioni indirette: si tratta di liberalità non formalizzate in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche. Le donazioni e liberalità, anche indirette, sono escluse da imposizione se effettuate nei confronti del coniuge, discendenti in linea retta (ad esempio, padre/figlio; nonno/nipote), altri parenti fino al quarto grado (ad esempio, zio/nipote; cugini). Qualora il beneficiario non rientri nelle categorie sopra riportate è necessario verificare se il valore della quota donata superi o meno l importo di ,91 euro ( ,90 per i soggetti portatori di handicap). Se la quota non supera l importo di ,91 euro non si applica alcuna imposta sui trasferimenti, nemmeno l imposta di registro in misura fissa. In presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari

15 Pagina 15 di 16 risultano applicabili le imposte ipotecarie e catastali. Se la quota supera il predetto importo, sulla parte eccedente, si applicano le imposte sui trasferimenti determinate nella stessa misura proporzionale stabilita per gli atti di trasferimento a titolo oneroso (ad esempio, denaro, gioielli ed opere d arte e i fabbricati vincolati, conoscono l aliquota del 3 %, mentre ai fabbricati, diversi dalla prima casa, risulta applicabile l aliquota del 7 %). Per le liberalità indirette si può procedere ad accertamento solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni (art. 56 bis del D.Lgs. n. 346/90): - l esistenza della liberalità risulta da dichiarazioni rese dall interessato nell ambito di un procedimento diretto all accertamento di tributi; - le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti di un medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all importo di ,91 euro. L imposta è dovuta, per le donazioni, dai donatari e per le altre liberalità tra vivi, dai beneficiari. Le donazioni sono soggette a registrazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data dell atto. Per effetto del rinvio, operato dall art. 14, comma 1 della legge 383/2001, alle donazioni e liberalità sopra esaminate, è applicabile in toto la normativa in materia di imposta di registro, ivi compresi i principi che regolano l alternatività IVA/registro (C.M. 91/2001). Sotto Capitolo n. 5.1 Esclusioni, agevolazioni e riduzioni Non sono soggette ad imposta: - i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; - i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l educazione, l istruzione o altre finalità di pubblica utilità; - i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopra indicati, se sono stati disposti per le medesime finalità; - i trasferimenti a favore delle Onlus e delle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n. 153 del 17/5/99; - le suddette disposizioni si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all estero; - i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici; - le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico; - le erogazioni liberali in denaro e le cessioni gratuite di beni effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (art. 27, comma 2, legge 133/99). Le donazioni dei seguenti beni, se di importo superiore alla franchigia di ,91 euro è soggetta all imposta in misura fissa di 168 euro: - per le donazioni di beni culturali vincolati a condizione che sia presentata all ufficio del registro, al momento della registrazione dell atto di donazione, l apposita attestazione rilasciata dall Amministrazione per i beni culturali e ambientali a seguito della presentazione da parte del donatario dell inventario dei beni vincolati; - per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati.

16 Pagina 16 di 16 Gli articoli 25 e 56 del Dpr n. 346 del 31 ottobre 1990, prevedono una serie di riduzioni dell imposta, tra le quali segnaliamo: - per i beni culturali non vincolati, l imposta dovuta è ridotta dell importo proporzionalmente corrispondente al 50 % del loro valore. La riduzione è subordinata alla presentazione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, dell inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione. Capitolo n. 6 Rilevazioni in bilancio In base al CNDC CNR n. 1, tutti i costi relativi ad opere di utilità sociale (ad esclusione di quelle a favore dei dipendenti) e le liberalità ed erogazioni fatte a scopi umanitarie e di beneficenza, sono da considerarsi oneri diversi della gestione da classificare alla voce B14 del conto economico, relativo all esercizio in cui tali costi sono stati sostenuti. I costi per le erogazioni liberali sostenuti dall azienda a favore dei dipendenti vanno classificati nella voce B9 del conto economico. Sono costi di esercizio da imputare per competenza a conto economico alla voce altri costi del personale, qualora direttamente erogati, oppure nelle opportune voci di spesa se relativi a servizi ricevuti. Se i costi sostenuti hanno utilità pluriennale (ad esempio circolo sportivo per i dipendenti) i costi possono essere capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali e mantenuti in bilancio fino al momento dell eventuale cessione e smantellamento. Tali costi possono, dunque, essere ammortizzati, sulla base della loro durata e l ammortamento deve essere classificato, in bilancio, tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Assindustria Vicenza

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