IVA e imposte indirette L istituto della sostituzione fedecommissaria. uno strumento di pianificazione fiscale?

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IVA e imposte indirette L istituto della sostituzione fedecommissaria. uno strumento di pianificazione fiscale?"

Transcript

1 IVA e imposte indirette L istituto della sostituzione fedecommissaria può rappresentare uno strumento di pianificazione fiscale? 19 Vittorio Primi già capo dell Ufficio imposte di successione e donazione della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino Rassegna dei principali aspetti fiscali legati a questo particolare istituto giuridico 1. L istituto civilistico della sostituzione fedecommissaria La sostituzione fedecommissaria è un istituto del diritto successorio; mediante tale istituto, regolato dagli articoli del Codice civile svizzero (CC), il disponente disciplina due successioni universali consecutive nel suo patrimonio e ne determina il destino. Il testatore deve quindi volere che, dapprima, l erede istituito e, poi, quello sostituito succedano, per intero o per frazioni, nell universalità dei rapporti giuridici, incluse le attività e le passività di qualunque specie e natura. L erede sostituito acquista l eredità se è in vita al momento previsto per la trasmissione dei beni a suo favore (articolo 492 capoverso 1 CC). Se egli muore prima di tale momento la successione rimane all istituito, salvo contraria disposizione del disponente (articolo 492 capoverso 2 CC). Se l istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente (articolo 492 capoverso 3 CC). L erede sostituito non è erede dell istituito ma riceve i beni in virtù delle disposizioni prese dal disponente. Dal profilo civilistico il sostituito acquista infatti l eredità, seppur in seconda battuta, dal disponente attraverso l istituto della sostituzione fedecommissaria (cfr. DTF 123 I 266, consid. 2b)[1]. L articolo 531 CC prevede che, nell ambito di un azione di riduzione, la sostituzione fedecommissaria è nulla nei confronti dell erede legittimo in quanto lesiva della porzione legittima. L azione di riduzione si prescrive nei termini fissati dall articolo 533 CC. Detto in altre parole, oggetto della sostituzione fedecommissaria è una doppia successione universale, cioè una devoluzione consecutiva dell intero patrimonio o di una quota dello stesso nella sua interezza di elementi attivi e passivi, dapprima all erede istituito e in seguito all erede sostituito. Se invece dell eredità o di una quota di essa oggetto della sostituzione è un legato (ossia una o più liberalità singole: articolo 484 capoverso 1 CCS) si è in presenza di una devoluzione successiva a titolo particolare dal disponente al legatario istituito e successivamente al legatario sostituito. Il disponente può autorizzare l erede istituito a consumare la sostanza; in tal caso si ha una sostituzione sulla rimanenza. La trasmissione dei beni al sostituito avviene alla morte dell istituito, salvo disposizione contraria da parte del disponente. L erede gravato di sostituzione acquista l eredità come ogni altro erede istituito; egli ne diventa proprietario con l obbligo della trasmissione all erede sostituito (articolo 491 CC). 2. Il trattamento fiscale della sostituzione fedecommissaria in Svizzera 2.1. Introduzione In Svizzera le imposte di successione rientrano nelle competenze dei Cantoni, che possono estendere il diritto di imposizione anche ai loro Comuni. Non esiste quindi, almeno attualmente, un imposta di successione federale anche se dev essere rilevato che saltuariamente vengono formulate delle proposte per l introduzione di una simile imposta che, fino ad oggi, sono sempre state respinte.

2 20 Novità fiscali / n.04 / aprile 2012 Una recente iniziativa popolare, denominata Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell imposta sulle successioni), patrocinata da alcuni partiti e associazioni[2], chiede l introduzione di un imposta sulle successioni e sulle donazioni a livello federale. Secondo il testo presentato dagli iniziativisti[3], che nel corso del mese di agosto 2011 hanno cominciato a raccogliere le firme necessarie ( entro il 16 febbraio 2013), verrebbero imposte le eredità e le donazioni complessivamente superiori ai 2 milioni di franchi nonché i regali superiori a franchi, con un aliquota del 20%. Le entrate, stimate in 3 miliardi di franchi, andrebbero ripartite nell ordine di due terzi a favore dell AVS e di un terzo a favore dei Cantoni. Il testo presentato dagli iniziativisti prevede degli sgravi e delle esenzioni; ad esempio vengono esonerate dall imposta le quote ereditarie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato. Il futuro ci dirà se questo ulteriore tentativo di introdurre un imposta federale sulle successioni e sulle donazioni avrà avuto successo o se lo stesso subirà la sorte dei tentativi che l hanno preceduto. In caso di accettazione della citata iniziativa verrebbe modificata in modo sostanziale l imposizione delle successioni e delle donazioni in Svizzera; le imposte di successione e di donazione cantonali e per certi Cantoni anche quelle comunali sarebbero condannate a scomparire. Allo stato attuale l unico Cantone a non prelevare le imposte di successione e di donazione è Svitto. Si rileva inoltre che le imposte di successione, come pure quelle di donazione, non sono state oggetto di armonizzazione a livello federale. Infatti né l articolo 129 capoverso 1 della Costituzione federale (di seguito Cost.) né la relativa Legge federale sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni concernono tali imposte. I Cantoni prelevano quindi sia l imposta di successione sia quella di donazione sulla base di norme proprie; le normative in vigore nei Cantoni in materia non sono omogenee e possono risultare molto diverse le une dalle altre. Si osserva che in materia di sostituzione fedecommissaria le legislazioni cantonali prevedono delle disposizioni particolari ai fini dell imposizione dell erede istituito e di quello sostituito. Considerato che in caso di sostituzione fedecommissaria i beni cambiano due volte di proprietà, l imposta di successione dovrebbe essere, di regola, percepita due volte; la prima in occasione del trapasso dei beni dal disponente all erede o al legatario istituito e la seconda volta in occasione del trapasso dei beni all erede o al legatario sostituito. In generale, l imposta è calcolata in funzione del grado di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Alcuni Cantoni, tuttavia, ai fini dell imposizione del secondo trapasso tengono conto del grado di parentela intercorrente tra l istituito e il sostituito. La maggior parte dei Cantoni prevede di imporre due volte la fattispecie in esame. Tuttavia, come si vedrà in seguito, un numero limitato di Cantoni preleva l imposta una sola volta, con modalità che variano da Cantone a Cantone[4] La situazione nel Cantone Ticino Nel Cantone Ticino l imposta di successione è prelevata dal Cantone, sulla base delle relative norme contenute nella LT. I Comuni ticinesi non sono abilitati ad imporre le successioni e le donazioni. In base all articolo 168 LT, per le successioni apertesi nel Cantone, sull imposta di successione incassata, il Cantone corrisponde il 10% al Comune ticinese in cui il defunto aveva il domicilio o la dimora fiscali al momento dell apertura della successione. Si osserva che nel Cantone Ticino sono esonerati dall imposta di successione, tra gli altri, il coniuge superstite, il partner registrato nonché i discendenti e gli ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi (articoli 154 capoverso 1 lettera f e 8 capoverso 1 bis LT). Per quel che concerne l istituto della sostituzione fedecommissaria si rileva che, ai fini dell imposta di successione ticinese, lo stesso è regolamentato dall articolo 167 LT. Nelle sostituzioni fedecommissarie l imposta dovuta dall erede istituito è ridotta ad un terzo (articolo 167 capoverso 1 LT). Se la sostituzione si estingue è dovuta l intera imposta. Il beneficio previsto dall articolo 167 capoverso 1 LT a favore dell istituito, e cioè la riduzione dell imposta ad un terzo di quella che sarebbe normalmente dovuta, è dettato dal fatto che questi deve trasmettere intatta la sostanza all erede sostituito (articolo 490 CC). Come detto, se la sostituzione viene a cadere e cioè se l erede istituito viene affrancato dall obbligo di trasmettere i beni all erede sostituito, ciò che ad esempio ha luogo quando il sostituito premuore ed il disponente non ha preso particolari disposizioni è dovuta l intera imposta, in quanto in tale evenienza l erede istituito deve essere considerato civilisticamente e fiscalmente come un normale erede istituito senza più alcun obbligo di trasmissione. Inoltre l erede istituito deve l intera imposta se il disponente lo ha autorizzato a disporre dei beni soggetti al fedecommesso. In questo caso non vi è per l erede istituito l obbligo di trasmettere intatta la sostanza all erede sostituito (sarà oggetto di trasmissione a quest ultimo soltanto la sostanza rimanente) e pertanto non vi è alcuna ragione per sgravarlo a livello di imposta di successione. L erede sostituito deve, al momento della trasmissione dei beni a suo favore, l intera imposta di successione calcolata: a) sul valore fiscale dei beni trasmessigli, valutati ai valori fiscali in vigore al momento della trasmissione dei beni, che ha luogo al momento del decesso dell erede istituito, salvo disposizione contraria da parte del disponente; b) tenuto conto del grado di parentela intercorrente con il disponente (e non con l erede istituito). Come si è avuto modo di precisare l erede sostituito è erede del disponente e pertanto ai fini della determinazione dell imposta di successione si deve tener conto del relativo grado di parentela tra le parti.

3 Novità fiscali / n.04 / aprile Dal profilo pratico è possibile che al momento del decesso dell erede istituito possa porsi il problema di suddividere gli attivi ed i passivi ai fini di attribuirli al patrimonio speciale (quello gravato dall obbligo di sostituzione, che passa all erede sostituito designato dal disponente) o al patrimonio libero (che passa agli eredi dell istituito). Ciò avviene, in particolare, allorquando l erede istituito non ha tenuto ben distinti i due patrimoni[5]. Si osserva inoltre che potrebbero nascere delle pretese di ricompensa tra i due citati patrimoni, ad esempio quando un onere gravante il patrimonio speciale e stato estinto attingendo al patrimonio libero o viceversa. Cantone, al verificarsi di determinati presupposti, il diritto di imporre determinate fattispecie. La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che è vietata sia la doppia imposizione effettiva sia quella virtuale. Si è in presenza di una doppia imposizione effettiva allorquando un contribuente viene imposto effettivamente in due diversi Cantoni sul medesimo oggetto. Si è invece in presenza di una doppia imposizione virtuale allorquando un Cantone, non legittimato ad imporre una determinata fattispecie, si arroga il diritto di imporla pur sapendo che il diritto di imposizione compete ad un altro Cantone, che non fa uso di tale suo diritto (per carenza di base legale o per altro motivo) La situazione negli altri Cantoni Nei Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Città, Berna, Ginevra, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Uri, Vallese, Zugo e Zurigo, l imposta di successione è prelevata sia a carico dell erede istituito che di quello sostituito, di regola in funzione del loro grado di parentela con il disponente. Nei Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Soletta e Turgovia, l imposta è pure percepita in occasione dei due trapassi di sostanza, tuttavia con delle particolarità che variano da Cantone a Cantone. Nei Cantoni di Friborgo, Giura e Vaud, l imposizione ha luogo una sola volta, tuttavia con delle particolarità che variano da Cantone a Cantone; di regola è presa in considerazione l aliquota d imposta più elevata tenuto conto del grado di parentela intercorrente tra il disponente e gli altri interessati alla sostituzione[6]. 3. Il trattamento fiscale della sostituzione fedecommissaria nei rapporti intercantonali 3.1. Il divieto della doppia imposizione In Svizzera, a livello fiscale, vige il divieto della doppia imposizione intercantonale statuito dall articolo 127 capoverso 3 Cost., in base al quale La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. Tale norma ricalca in linea generale quella analoga prevista all articolo 46 capoverso 2 della previgente Costituzione federale. L articolo 127 capoverso 3 Cost. assegna alla Confederazione il compito di prendere i provvedimenti necessari affinché vengano evitate, nei rapporti intercantonali, le doppie imposizioni. Occorre tuttavia rilevare che fintanto che la Confederazione non avrà preso dei provvedimenti particolari nella materia che ci occupa, le doppie imposizioni a livello intercantonale continueranno ad essere evitate applicando le regole stabilite dal Tribunale federale in via giurisprudenziale in applicazione dell articolo 127 capoverso 3 Cost. Infatti, statuendo su ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale, il Tribunale federale ha stabilito delle regole, dette norme di collisione, che assegnano ad un determinato 3.2. Le norme di collisione stabilite dal Tribunale federale in materia di imposte sulle successioni Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale il divieto della doppia imposizione contemplato dall articolo 127 capoverso 3 Cost. riguarda anche le imposte di successione, indipendentemente dal fatto che i Cantoni interessati prelevino l imposta sulle quote ereditarie o sulla massa ereditaria. Il divieto della doppia imposizione deve essere osservato anche quando a collidere sono due tassazioni, l una emanata da un Cantone e l altra emanata da un Comune di un altro Cantone. In base alla costante giurisprudenza del Tribunale federale la trasmissione per successione di beni mobili è soggetta alla sovranità fiscale del Cantone in cui il defunto era domiciliato fiscalmente al momento dell apertura della successione[7]. I beni immobili, per contro, sono soggetti alla sovranità fiscale del Cantone in cui gli stessi sono situati al momento dell apertura della successione. Presupposto per tale eventualità è che il defunto sia titolare, al momento determinante, di un diritto reale sull immobile. Il Tribunale federale ha conseguentemente deciso che le azioni di una società anonima immobiliare costituiscono dei beni mobili, imponibili nel Cantone di ultimo domicilio della persona defunta. Oggetto del trapasso sono le azioni della società e non gli immobili da essa posseduti[8]. In ambito intercantonale la tassazione deve avvenire, qualora alla stessa siano interessati due o più Cantoni, con il sistema del riparto previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

4 22 Novità fiscali / n.04 / aprile Le regole di imposizione in materia di sostituzione fedecommissaria Le norme di collisione stabilite dal Tribunale federale e sopra descritte si applicano anche in occasione dell imposizione delle sostituzioni fedecommissarie. Al decesso del disponente (cioè di colui che ordina la sostituzione fedecommissaria) i relativi beni immobili sono assoggettati all imposta di successione nel Cantone in cui gli stessi sono situati e i relativi beni mobili sono assoggettati all imposta di successione nel Cantone di ultimo domicilio della persona defunta. Al momento del trasferimento dei beni all erede sostituito che di solito si identifica con il momento del decesso dell erede istituito i beni mobili oggetto di sostituzione sono assoggettati all imposta di successione nel Cantone di ultimo domicilio del disponente e non nel Cantone di ultimo domicilio dell erede istituito[9], e ciò per il fatto che l erede sostituito è erede del disponente e non dell erede istituito. Il trapasso dei beni immobili è soggetto alla sovranità fiscale del Cantone in cui gli stessi sono situati. Il patrimonio mobiliare di 2.5 milioni di franchi, che pertocca al signor C quale erede sostituito del signor X, è soggetto, in base alle norme di collisione stabilite dal Tribunale federale, alla sovranità fiscale del Canton Zurigo, Cantone in cui era domiciliato il signor X al momento del decesso. Su tale patrimonio il signor C paga l imposta di successione nel Canton Zurigo. La stessa viene prelevata tenendo conto del fatto che il signor C è nipote consanguineo del signor X. Il patrimonio mobiliare di 0.5 milioni di franchi, che pertocca al signor C quale erede testamentario della signora Y, è soggetto alla sovranità fiscale del Canton Ticino, Cantone in cui è domiciliata la signora Y al momento del decesso. L imposta di successione viene prelevata a carico del signor C tenendo conto del suo grado di parentela intercorrente con la signora Y. Trattandosi di un nipote affine (nipote acquisito per matrimonio dalla signora Y) viene applicata l aliquota prevista per i non parenti (articolo 164 capoverso 3 LT). Il signor C, pur ricevendo 3 milioni di franchi di beni mobili al decesso della signora Y, deve pagare parte dell imposta di successione nel Canton Zurigo e parte della stessa nel Canton Ticino. Esempio 1 Il signor X domiciliato nel Canton Zurigo muore nel 1990 lasciando quale erede istituita la moglie Y e quale erede sostituito il proprio nipote consanguineo C. Poiché le disposizioni testamentarie lasciate dal marito erano state redatte di comune accordo tra i coniugi, Y ha accettato le stesse e non ha presentato alcuna azione di riduzione. Pertanto la successione del marito è stata devoluta sulla base delle disposizioni di ultima volontà lasciate dallo stesso. Al momento del decesso il signor X ha lasciato una sostanza mobiliare avente un valore di 2 milioni di franchi. Dopo il decesso del marito la signora Y si trasferisce nel Canton Ticino, dove muore nel 2010, lasciando un patrimonio mobiliare complessivo di 3 milioni di franchi. Con disposizione testamentaria del 2008, la signora Y ha nominato suo erede il nipote consanguineo del marito C (suo nipote affine). Al momento del decesso del marito l imposizione della trasmissione dei beni dallo stesso alla moglie compete al Canton Zurigo. Il problema che si pone al momento del decesso della signora Y è quello di stabilire quale parte dei 3 milioni di franchi da lei posseduti è oggetto di sostituzione e quale parte viene invece trasferita al signor C quale erede testamentario della signora Y. È importante stabilire quanto precede in quanto i due patrimoni, quello che pertocca al signor C quale erede sostituito del signor X e quello che gli pertocca quale erede testamentario della signora Y, seguono, dal profilo fiscale, due destini diversi. Dopo analisi della situazione risultante al decesso della signora Y si stabilisce quanto segue: a) 2.5 milioni di franchi costituiscono il patrimonio mobiliare che pertocca al nipote C quale erede sostituito del signor X; b) 0.5 milioni di franchi costituiscono il patrimonio mobiliare personale (privato, non gravato dall obbligo di sostituzione; trattasi di beni personali della moglie e di redditi capitalizzati) che la signora Y trasferisce al suo erede testamentario C. 4. Il trattamento fiscale della sostituzione fedecommissaria nei rapporti internazionali 4.1. Introduzione sul trattamento fiscale della sostituzione fedecommissaria nei rapporti internazionali Come già si è detto, secondo il diritto civile e quello fiscale intercantonale svizzeri, l erede sostituito è erede del disponente, con la conseguenza che autorizzato ad imporre la trasmissione di beni mobili dall istituito al sostituito è il Cantone di ultimo domicilio del disponente e non il Cantone di ultimo domicilio dell istituito. Di regola la soluzione prevista a livello intercantonale è assunta dai Cantoni svizzeri anche nei rapporti internazionali. Se nei rapporti intercantonali, grazie alle norme di collisione stabilite dal Tribunale federale, la situazione è di estrema chiarezza, così non si può dire in ambito internazionale. Se, in tale ambito, gli altri Stati si attenessero, ai fini dell imposizione della sostituzione fedecommissaria, alle regole in vigore in Svizzera, non dovrebbero sorgere difficoltà di sorta.

5 Novità fiscali / n.04 / aprile La devoluzione di beni immobili verrebbe imposta nello Stato in cui gli stessi sono situati e la trasmissione di beni mobili sarebbe imposta sia che avvenga a favore dell erede istituito o dell erede sostituito nello Stato di ultimo domicilio del disponente. Si deve tuttavia rilevare che eventuali altri Stati coinvolti in una sostituzione fedecommissaria non necessariamente si attengono alla prassi svizzera; essi potrebbero infatti disporre di una normativa diversa da quella in vigore in Svizzera o far capo ad una prassi completamente diversa. Non si dimentichi che a livello internazionale, in mancanza di una convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni, ogni Stato è libero di prelevare l imposta di successione nel modo che ritiene più consono ai suoi principi e ai suoi interessi Le diverse ipotesi d imposizione che possono verificarsi nei rapporti internazionali Nei rapporti internazionali le fattispecie che potrebbero portare a più imposizioni nell ambito di una sostituzione fedecommissaria possono essere riassunte come segue: a) il defunto (disponente) era domiciliato in un Cantone svizzero al momento del decesso, con la conseguenza già vista in precedenza che tale Cantone impone il trasferimento dei beni soggetti alla sua sovranità fiscale sia a carico dell istituito sia a carico del sostituito; b) l erede istituito risulta essere domiciliato, al momento del trasferimento dei beni al sostituito, in uno Stato che fiscalmente non si ispira alla costruzione civilistica della sostituzione fedecommissaria e procede quindi all imposizione dei beni mobili che pertoccano all erede sostituito sulla base del domicilio dell erede istituito e non sulla base di quello del disponente; c) il beneficiario della devoluzione (erede o legatario sostituito) è residente in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato il disponente o, nel caso citato alla lettera b), in cui è domiciliato l erede istituito, che sottopone il trasferimento dei beni alla sua imposta di successione tenendo conto del domicilio di chi riceve la sostanza. Vi sono infatti degli Stati che impongono una successione non soltanto in base al domicilio del defunto ma anche in funzione del domicilio degli eredi Le possibili cause di doppia imposizione a) In occasione del trasferimento dei beni dal disponente all erede istituito si potrebbe verificare una doppia imposizione allorquando: il Cantone di ultimo domicilio del disponente impone il trasferimento dei beni per il fatto che lo stesso è domiciliato, al momento del decesso, nel suo comprensorio; lo Stato in cui è domiciliato l erede istituito impone pure lui il trasferimento dei beni per il fatto che il beneficiario della devoluzione è domiciliato nel suo comprensorio (cfr. sopra alla lettera c del punto 4.2.). b) In occasione del trasferimento dei beni dall erede istituito all erede sostituito si potrebbe verificare una doppia imposizione allorquando: il Cantone di ultimo domicilio del disponente impone il trasferimento dei beni per il fatto che lo stesso, al momento del decesso, era domiciliato nel suo comprensorio; lo Stato di ultimo domicilio dell erede istituito impone pure lui il trasferimento dei beni per il fatto che lo stesso è domiciliato nel suo comprensorio al momento del decesso (cfr. sopra alla lettera b del punto 4.2.). Oppure quando: il Cantone di ultimo domicilio del disponente impone il trasferimento dei beni per il fatto che lo stesso era domiciliato, al momento del decesso, nel suo comprensorio; lo Stato in cui è domiciliato l erede sostituito impone pure lui il trasferimento dei beni per il fatto che lo stesso è domiciliato nel suo comprensorio (cfr. sopra alla lettera c del punto 4.2.) Le possibili cause di una eventuale tripla imposizione In occasione del trasferimento dei beni dall erede istituito a quello sostituito si potrebbe addirittura, in casi estremi, verificare una tripla imposizione allorquando: il Cantone di ultimo domicilio del disponente impone il trasferimento dei beni a motivo del fatto che lo stesso era domiciliato, al momento del decesso, nel suo comprensorio; lo Stato di ultimo domicilio dell erede istituito impone pure lui il trasferimento dei beni per il fatto che questi era domiciliato nel suo comprensorio (cfr. sopra alla lettera b del punto 4.2.); lo Stato in cui è domiciliato l erede sostituito impone pure lui il trasferimento dei beni per il fatto che lo stesso è domiciliato nel suo comprensorio (cfr. sopra alla lettera c del punto 4.2.) Le possibili cause di non imposizione Si osserva innanzitutto che la devoluzione dei beni dal disponente all erede istituito non viene assoggettata all imposta di successione quando la stessa non è prevista dall ordinamento fiscale dell autorità competente (ad esempio: Canton Svitto, Austria, Svezia, eccetera) o quando l erede istituito è esonerato dal pagamento dell imposta (ad esempio: coniuge superstite, partner registrato, ente o istituzione esente, eccetera). Si potrebbe anche ipotizzare, in occasione del trasferimento dei beni dall erede istituito all erede sostituito, un caso in ambito internazionale in cui nessuno degli Stati interessati imponga la fattispecie. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il disponente era domiciliato all estero al momento del decesso e l erede istituito risulti essere domiciliato in un Cantone svizzero. Al momento del trapasso dei beni dall istituito al sostituito il Cantone svizzero non impone l operazione in quanto il disponente era domiciliato all estero al momento del decesso. Se lo Stato in cui era domiciliato il disponente non viene a conoscenza del decesso dell erede istituito oppure se la sua legislazione non gli permette di imporre il citato trapasso, l operazione non verrebbe sottoposta all imposta di successione, a meno che l erede sostituito non sia domiciliato in uno Stato che sottopone all imposta di successione i beneficiari residenti nel suo comprensorio.

6 24 Novità fiscali / n.04 / aprile L importanza delle convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni In ambito internazionale l imposizione da parte di due o più Stati di una successione può essere evitata, di regola, soltanto se tra gli Stati coinvolti è stata stipulata una convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni. In tale evenienza la convenzione stabilisce a quale Stato compete il diritto di imporre il trasferimento dei beni, riservati i casi in cui il trattato bilaterale concede ai due Stati contraenti il diritto di imporre in tutto o in parte il trasferimento dei beni e la doppia imposizione venga eliminata mediante il computo d imposta. La Svizzera, in materia di imposte sulle successioni, ha stipulato delle convenzioni intese ad eliminare le doppie imposizioni con dieci Stati: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Olanda, Repubblica Federale Tedesca, Regno Unito, Stati Uniti d America e Svezia Brevi considerazioni sul trattamento fiscale della sostituzione fedecommissaria nei rapporti internazionali Come si può rilevare dalle considerazioni di cui sopra, che non hanno evidentemente la pretesa di essere esaustive, il trattamento fiscale in ambito internazionale dell istituto della sostituzione fedecommissaria potrebbe risultare estremamente complesso e variegato a dipendenza della normativa e della prassi in vigore nei singoli Stati interessati alla sostituzione. 5. Considerazioni conclusive Con l istituto della sostituzione fedecommissaria il disponente può disciplinare due successioni consecutive nel suo patrimonio; in determinate situazioni, oltre che conseguire una successione aderente alla sua volontà egli può ottimizzare la situazione fiscale dal profilo delle imposte di successione. Occorre tuttavia porre attenzione al fatto che, in certe situazioni, l utilizzo dell istituto della sostituzione fedecommissaria potrebbe portare, anche a livello interno, a risultati non voluti ed essere più gravoso di una normale devoluzione. Un paio di esempi, da non considerare esaustivi, possono chiarire meglio il concetto. Esempio 2 Il signor X, domiciliato a Lugano, stipula con la moglie Y un contratto successorio nell ambito del quale, in applicazione degli articoli 488 e seguenti CC, egli designa la stessa quale erede istituita obbligandola al suo decesso a trasmettere intatta l eredità, quale erede sostituito, al nipote consanguineo E. Nel contratto successorio la moglie ha dichiarato esplicitamente di accettare l obbligo di sostituzione e di rinunciare (mediante rinuncia all azione di riduzione) a far valere nella successione del marito la porzione legittima che le spetterebbe in applicazione dell articolo 471 CC, con la conseguenza quindi che al suo decesso tutta la sostanza pervenutale dal marito pertoccherà al nipote consanguineo dello stesso (signor E) a titolo di erede sostituito. In questo caso, dal profilo fiscale, la sostituzione fedecommissaria permette al signor E di ricevere i beni del signor X pagando l imposta di successione calcolata tenendo conto del grado di parentela intercorrente con il signor X (nipote consanguineo). Se il signor X avesse lasciato erede la moglie Y (senza sostituzione) e questa avesse poi lasciato, a sua volta, erede il signor E, quest ultimo, per il trapasso dei beni dalla signora Y, avrebbe dovuto pagare l imposta di successione basata sul grado di parentela intercorrente con la signora Y (nipote affine = aliquota prevista per i non parenti). Come si può rilevare in questo caso l utilizzo dell istituto della sostituzione fedecommissaria comporta due benefici: a) il signor X può lasciare erede la moglie designando poi come erede sostituito il nipote E; b) il signor E può ricevere i beni dallo zio, seppure in seconda battuta, pagando l imposta dovuta quale nipote consanguineo, con un importante risparmio a livello di imposta di successione rispetto al caso in cui avesse ereditato dalla zia affine Y. Si deve anche rilevare che se X avesse lasciato erede la moglie Y, senza obbligo di sostituzione, non avrebbe potuto avere la certezza che poi la stessa avrebbe lasciato erede il nipote E; non essendo gravata dall obbligo di sostituzione Y avrebbe anche potuto lasciare la sostanza pervenutale dal marito ad altre persone o enti. Esempio 3 Il signor X, domiciliato a Lugano, stipula con la moglie Y un contratto successorio nell ambito del quale, in applicazione degli articoli 488 e seguenti CCS, designa quale sua erede istituita la moglie Y, obbligando la stessa, al suo decesso, a trasmettere intatta l eredità al nipote consanguineo della moglie F, quale erede sostituito. Nel contratto successorio la moglie ha esplicitamente dichiarato di accettare l obbligo di sostituzione e di rinunciare a far valere (mediante rinuncia all azione di riduzione) nella successione del marito la porzione legittima che le spetterebbe in applicazione dell articolo 471 CCS, con la conseguenza, che al suo decesso tutta la sostanza pervenutale dal marito pertoccherà al nipote F a titolo di erede sostituito. Il signor F risultando erede del signor X (e non della signora Y) paga l imposta prevista per i nipoti affini, calcolata con le aliquote previste per i non parenti. In un simile caso, dal profilo fiscale, sarebbe stato meglio che il signor X avesse nominato sua erede la moglie Y (senza obbligo di sostituzione) e che poi quest ultima avesse a sua volta nominato erede il signor F. In tal caso quest ultimo avrebbe pagato l imposta prevista per i nipoti consanguinei, che è notevolmente inferiore, nel Canton Ticino, a quella prevista per i non parenti. L aliquota massima prevista per i nipoti consanguinei ammonta al 18.5%; quella massima prevista per i nipoti affini è del 41%. In quest ultima evenienza si sarebbe certamente conseguita una miglior soluzione a livello fiscale; si deve tuttavia rilevare che nominando sua erede la moglie Y, senza obbligo di sostituzione, il signor X non sarebbe stato certo che la sua sostanza sarebbe pertoccata alla fine al signor F. In effetti la signora Y, non essendo gravata dall obbligo di sostituzione, potrebbe lasciare la sostanza ad altre persone o enti.

7 Novità fiscali / n.04 / aprile Se quindi quest ultima soluzione sembrerebbe migliore dal profilo fiscale non è certo che la stessa possa essere considerata la migliore dal profilo ereditario. È evidente che chi fa capo all istituto della sostituzione fedecommissaria può avere interesse a perseguire diversi scopi sia di natura ereditaria sia di natura fiscale. Elenco delle fonti fotografiche: [ ] [ ] [ ] Come si è visto, sia in ambito nazionale che internazionale, l utilizzo dell istituto in esame può avere effetti positivi o negativi. Prima di far capo allo stesso occorrerebbe esaminare quali sono le conseguenze sia a livello civilistico che a livello fiscale e poi scegliere se far capo alla sostituzione fedecommissaria oppure se impostare diversamente la problematica delle devoluzioni dei beni a determinati eredi. Non si dimentichi che attraverso l azione di riduzione, un erede istituito legittimario potrebbe rendere inefficace la sostituzione fedecommissaria prevista dal disponente, per la parte riferita alla porzione legittima di tale erede istituito (articolo 531 CC), soluzione che potrebbe essere eventualmente evitata stipulando con tale erede istituito un contratto successorio nel quale lo stesso dichiara esplicitamente di accettare la sostituzione per tutti i beni trasmessigli dal disponente e si impegna a non far valere la porzione legittima nell ambito di un azione di riduzione (cfr. esempi 2 e 3). [1] Per rendere più facile la lettura di eventuali sentenze o dottrina redatte in un altra lingua nazionale si precisa che l erede istituito è denominato in tedesco Vorerbe e in francese héritier grevé ; l erede sostituito è denominato in tedesco Nacherbe e in francese héritier appelé. [2] Partito Evangelico, Partito Socialista, i Verdi, Partito Cristiano Sociale, Unione Sindacale Svizzera. [3] Si veda Foglio federale 2011, pagina 5797 e seguenti. [4] Cfr. punto 2.3. La situazione negli altri Cantoni. [5] Si veda in proposito l esempio di cui al punto 3.3. [6] Per maggiori dettagli si rimanda a: Conferenza fiscale svizzera, Informazioni fiscali, Les impôts sur les successions et les donations, edizione febbraio 2009, Berna 2009, in: admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/ index.html?lang=fr [ ]. [7] Si vedano in particolare la sentenza n. 2P.314/2001 del 23 settembre 2003, la DTF 123 I 264 e la sentenza n. 2P.296/2005 del 29 agosto [8] DTF 108 Ia 252 pubblicata in: Steuer Revue 8/1983, pagina 370 e seguenti. [9] DTF 123 I 264 pubblicata in: ASA 67, pagina 666 e seguenti.

AIRENTI & BARABINO WWW.AIRENTIEBARABINO.COM. Immobili in Italia e all estero: aspetti tributari internazionali e monitoraggio (Quadro RW)

AIRENTI & BARABINO WWW.AIRENTIEBARABINO.COM. Immobili in Italia e all estero: aspetti tributari internazionali e monitoraggio (Quadro RW) AIRENTI & BARABINO WWW.AIRENTIEBARABINO.COM Immobili in Italia e all estero: aspetti tributari internazionali e monitoraggio (Quadro RW) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-

Dettagli

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952) Traduzione 1 0.672.963.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conclusa il 12 novembre

Dettagli

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014 Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.

Dettagli

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO?

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO? IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO? La maggior parte di noi non si pone neppure la domanda. In Italia, quella di fare testamento è una pratica poco utilizzata. Spesso ci rifiutiamo per paura, per incertezza

Dettagli

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19)

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) Appunti di estimo PAROLE CHIAVE De cuius Successione Discendenti Ascendenti Quota disponibile Quota di legittima o di riserva Riunione fittizia e asse ereditario

Dettagli

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI Gli aggiornamenti più recenti dichiarazione di successione imposte ipotecaria e catastale aggiornamento gennaio 2015 ALIQUOTE FRANCHIGIA MODELLO 4 PRIMA CASA IMPOSTA

Dettagli

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014 LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione

Dettagli

Imposta federale sulle successioni Votazione federale

Imposta federale sulle successioni Votazione federale Imposta federale sulle successioni Votazione federale Iniziativa popolare del 15 febbraio 2013 «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» (FF

Dettagli

RIEPILOGO SITUAZIONE EREDITARIA in assenza di testamento aggiornata al 02/07/15

RIEPILOGO SITUAZIONE EREDITARIA in assenza di testamento aggiornata al 02/07/15 RIEPILOGO SITUAZIONE EREDITARIA in assenza di testamento aggiornata al 02/07/15 Premessa Pag.2 Mappatura degli eredi Pag.3 Posizione globale eredi Pag.5 Documento riservato! Dossier: 1 pagina 1 PREMESSA

Dettagli

Se non esistono successori testamentari o legittimi entro il sesto grado, l eredità si dice vagante e il patrimonio va allo Stato.

Se non esistono successori testamentari o legittimi entro il sesto grado, l eredità si dice vagante e il patrimonio va allo Stato. SUCCESSIONI EREDITARIE 1) Che cos è la successione? La successione è il trasferimento dei beni dal defunto ( de cuius) agli aventi diritto, che possono essere eredi quando c è un legame di parentela o

Dettagli

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9 MAGGIO 2007 RTRABACE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI EVOLUZIONE NORMATIVA... 1 TABELLA ALIQUOTE (A)... 3 TABELLA ALIQUOTE (B)... 5 TABELLA ALIQUOTE (C)... 7 TABELLA

Dettagli

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione.

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. La società fiduciaria, attraverso l ampio novero di soluzioni applicabili, risulta essere uno strumento molto valido al fine di soddisfare le esigenze

Dettagli

Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)»

Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» LA FINE DELLA PROSPERITA SVIZZERA!! Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» Il doppio obiettivo dell iniziativa I

Dettagli

Il lascito ereditario di qualsiasi genere e importanza economica è vitale per progetti e attività dell Ente Nazionale Protezione Animali.

Il lascito ereditario di qualsiasi genere e importanza economica è vitale per progetti e attività dell Ente Nazionale Protezione Animali. IL TESTAMENTO A FAVORE DEGLI ANIMALI Il testamento è l atto con il quale si dispone la destinazione dei propri beni in caso di decesso, a garanzia di rispetto delle proprie In mancanza di questo documento

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge

Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge con considerevoli semplificazioni amministrative l articolo 127 capoverso 3 della Costituzione

Dettagli

Le imposte di successione e di donazione in Svizzera

Le imposte di successione e di donazione in Svizzera Elenco delle abbreviazioni 19 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Le imposte di successione e di donazione in Svizzera Premessa di ordine generale Modi di calcolare l'imposta. Situazione generale Le imposte

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 11.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano

Dettagli

0.672.933.62. Convenzione

0.672.933.62. Convenzione Traduzione 1 0.672.933.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote

Dettagli

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

3.03 Stato al 1 gennaio 2011 3.03 Stato al 1 gennaio 2011 Rendite per superstiti dell AVS Rendite per superstiti 1 Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, del padre o della madre, i superstiti

Dettagli

Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE FISCALE DEL COMUNE DI MESOCCO

Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE FISCALE DEL COMUNE DI MESOCCO Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE FISCALE DEL COMUNE DI MESOCCO 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI...3 ART. ART. 1 OGGETTO...3 2 DIRITTO SUSSIDIARIO...3 II. DIRITTO MATERIALE...3 1. IMPOSTE SUL REDDITO

Dettagli

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA DELLA CASSAZIONE. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

Legge fiscale del Comune di Poschiavo

Legge fiscale del Comune di Poschiavo (basata sulla legge sulle imposte comunali e di culto del Cantone dei Grigioni, approvata dal popolo il 1 giugno 2008) 72.10 1 I. Disposizioni generali Art.1. Il Comune di Poschiavo riscuote le seguenti

Dettagli

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

Donatella Ferrari. Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano

Donatella Ferrari. Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano Donatella Ferrari Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano 1 Art. 3 Federalismo Cost. Fed. I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

Ordine dei Dottori Agronomi. delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

Ordine dei Dottori Agronomi. delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara LA SUCCESSIONE EREDITARIA Norme previste dal Codice Civile Consistenza dell asse ereditario Valutazione dell

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento

Dettagli

Guida ai Lasciti Testamentari. In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà

Guida ai Lasciti Testamentari. In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà Guida ai Lasciti Testamentari In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà Glossario n Testamento Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone,

Dettagli

LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI ROVEREDO

LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI ROVEREDO LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI ROVEREDO 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 DIRITTO SUSSIDIARIO 3 II. DIRITTO MATERIALE 3 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 3 ART. 3 TASSO FISCALE

Dettagli

Successioni: come cambiano aliquote e franchigia

Successioni: come cambiano aliquote e franchigia Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 284 14.10.2014 ccessioni: come cambiano aliquote e franchigia Con la Legge di Stabilità 2015 aumenterà l aliquota e diminuirà la franchigia Categoria:

Dettagli

La Pianificazione Successoria. le Polizze Vita PFACADEMY. I percorsi formativi. Sommario. Seminario di 8 ore

La Pianificazione Successoria. le Polizze Vita PFACADEMY. I percorsi formativi. Sommario. Seminario di 8 ore www.professionefinanza.com 2011 I percorsi formativi DI PFACADEMY Sommario La presentazione pag 2 Il Programma pag 3 Le Finalità Sede e durata La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze

Dettagli

www.gaglione.it La successione a causa di morte Normativa di diritto civile

www.gaglione.it La successione a causa di morte Normativa di diritto civile La successione a causa di morte Normativa di diritto civile Le regole della successione a causa di morte disciplinano il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi

Dettagli

Comune di Braggio. Cantone dei Grigioni LEGGE FISCALE

Comune di Braggio. Cantone dei Grigioni LEGGE FISCALE Comune di Braggio Cantone dei Grigioni LEGGE FISCALE INDICE I. DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1 Oggetto...3 Art. 2 Diritto sussidiario...3 II. DIRITTO MATERIALE...4 Imposte sul reddito e sulla sostanza...4

Dettagli

Quesiti frequenti sulle successioni

Quesiti frequenti sulle successioni Quesiti frequenti sulle successioni Le successioni ereditarie comportano questioni delicate e talvolta difficili da risolvere. Rivolgetevi ad un nostro sportello per ricevere informazioni dettagliate relative

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

LEGGE FISCALE. Basata sulla legge imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006 I. DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE FISCALE. Basata sulla legge imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006 I. DISPOSIZIONI GENERALI -1- LEGGE FISCALE Basata sulla legge imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006 I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 1 Il Comune di Santa Maria in Calanca riscuote le seguenti

Dettagli

CONVEGNO Gli assetti successori delle famiglie ricomposte dopo la L. 219/2012 e il D.lgs 154/2013

CONVEGNO Gli assetti successori delle famiglie ricomposte dopo la L. 219/2012 e il D.lgs 154/2013 CONVEGNO Gli assetti successori delle famiglie ricomposte dopo la L. 219/2012 e il D.lgs 154/2013 Bolzano 21 marzo 2014 DIRITTO EREDITARIO E CASISTICA NOTARILE PRIMA E DOPO LA L. 219/2012 E IL D.LGS 154/2013

Dettagli

Legge fiscale COMUNE DI GRONO CANTONE DEI GRIGIONI LEGGE FISCALE COMUNE DI GRONO DAL 01 GENNAIO 2017 APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE IL

Legge fiscale COMUNE DI GRONO CANTONE DEI GRIGIONI LEGGE FISCALE COMUNE DI GRONO DAL 01 GENNAIO 2017 APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE IL CANTONE DEI GRIGIONI COMUNE DI GRONO Legge fiscale LEGGE FISCALE COMUNE DI GRONO DAL 01 GENNAIO 2017 APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE IL APPROVATO DAL GOVERNO CON DECRETO NO... COMUNE DI GRONO PROGETTO

Dettagli

STUDIO DUCOLI DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI INDICE

STUDIO DUCOLI DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI INDICE Circolare n.9 del 5 Dicembre 2006 Tassazione dei trasferimenti per successione e donazione Novità del DL 3.10.2006 n. 262 convertito nella L. 24.11.2006 n. 286 INDICE 1 Nuova tassazione delle successioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I INDICE-SOMMARIO Capitolo I LA SUCCESSIONE NECESSARIA ED IL SUO ÀMBITO DI RILEVANZA 1. Il limite al potere di disporre del testatore: il diritto alla legittima. Nozione e sua ratio. pag. 1 2. Volontà testamentaria

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008 RISOLUZIONE N. 356/E Roma, 8 agosto 2008 Direzione Prot.: Centrale 2005/ Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale ai fini

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1 Traduzione 1 0.672.959.82 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conchiusa il 7 dicembre

Dettagli

Comune di Selma. Legge fiscale

Comune di Selma. Legge fiscale Comune di Selma Legge fiscale INDICE Art. Pag. I. Disposizioni generali Oggetto 1 4 Diritto sussidiario 2 4 II. Diritto materiale 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA Tasso fiscale 3 5 2. IMPOSTA SUL

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Legge fiscale del Comune di Bregaglia

Legge fiscale del Comune di Bregaglia Legge fiscale del Comune di Bregaglia REVISIONE PARZIALE (ART. 7 c) VOTAZIONE PER URNA DEL 9 GIUGNO 2013 INDICE I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Diritto sussidiario II. DIRITTO MATERIALE

Dettagli

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto Il dopo di noi E comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Comune di Castaneda Cantone dei Grigioni LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI CASTANEDA

Comune di Castaneda Cantone dei Grigioni LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI CASTANEDA Comune di Castaneda Cantone dei Grigioni LEGGE SULLE IMPOSTE DEL COMUNE DI CASTANEDA 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 DIRITTO SUSSIDIARIO 3 II. DIRITTO MATERIALE 3 1. IMPOSTE SUL REDDITO

Dettagli

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA Il trasferimento dell azienda ed il trattamento fiscale connesso alle molteplici forme che tale operazione può assumere 1 Modalità di passaggio dell azienda:

Dettagli

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 102 24.03.2015 Trust: imposta di donazione immediata Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Categoria: Enti commerciali/non commerciali Sottocategoria:

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA

PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA di Vincenzo D Andò PREMESSA La Legge 14.2.2006, n. 55 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1.3.2006) ha introdotto nel

Dettagli

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

Note di aggiornamento Luglio 2008

Note di aggiornamento Luglio 2008 G. Zagrebelsky - G. Oberto - G. Stalla - C. Trucco COMPENDIO DI DIRITTO Note di aggiornamento Luglio 2008 1. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia 2. Indennità di espropriazione delle

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori 1 ARVAG - Associazione intercantonale per l esecuzione dei decreti federali sugli orari di lavoro e riposo degli automobilisti/camionisti professionali dell OLR 1 e dell OLR 2 STATUTI 1. Nome, sede e scopo

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

8. Successioni e donazioni SUCCESSIONI Chi deve pagarla e quanto si paga ATTENZIONE

8. Successioni e donazioni SUCCESSIONI Chi deve pagarla e quanto si paga ATTENZIONE 8. Successioni e donazioni Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Prestito vitalizio ipotecario

Prestito vitalizio ipotecario Periodico informativo n. 65/2015 Prestito vitalizio ipotecario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 44/2015 ha introdotto

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Un lascito alla Fondazione Salesi

Un lascito alla Fondazione Salesi Un lascito alla Fondazione Salesi Lascia che un bambino possa ereditare il tuo sorriso UN LASCITO ALLA FONDAZIONE SALESI Attraverso i bambini la vita continua. GRAZIE A TE. 2 Fare testamento vuol dire

Dettagli

La tua scelta è il suo futuro

La tua scelta è il suo futuro Care & Share La tua scelta è il suo futuro Il testamento è un atto semplice, libero e sempre revocabile. I diversi tipi di testamento Sostanzialmente i testamenti possono essere di 3 tipi: 1) Testamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 febbraio 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n. 383 del 2001 come modificato dall

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IMU: SOGGETTO PASSIVO (chi paga?) Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Il titolare del diritto reale

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Aspetti fiscali del trust

Aspetti fiscali del trust Aspetti fiscali del trust CONCETTO GENERALE L ART. 1 CO. 74 DELLA L. N. 296/2006 HA INSERITO IL TRUST TRA GLI ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI NELL AMBITO DEI SOGGETTI CHE SCONTANO L IRES DI CUI ALL

Dettagli

AD ACCOGLIERE ASCOLTARE E DONARSI

AD ACCOGLIERE ASCOLTARE E DONARSI TUTTI POSSIAMO SPERIMENTARE LA CARITà IMPARANDO AD ACCOGLIERE ASCOLTARE E DONARSI Papa Francesco 28 aprile 2015 Scegli di fare un lascito. i tuoi beni continueranno a vivere nei gesti e nei sorrisi delle

Dettagli

I Venerdì dell Avvocatura

I Venerdì dell Avvocatura Arcidiocesi di Milano Curia Arcivescovile Avvocatura I Venerdì dell Avvocatura Le successioni e le donazioni Introduzione 3 incontro 13 dicembre 2013 SUCCESSIONI La successione mortis causa rappresenta

Dettagli