COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA. Città Turistica e d Arte REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGI COMUNALI

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1 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA Città Turistica e d Arte REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGI COMUNALI Approvato con delibera C.S. n. 110 del 28/4/2004 1

2 Art.1 Premessa Il presente regolamento disciplina le concessioni ad uso abitativo degli immobili di proprietà del Comune di Peschiera del Garda. Gli immobili dati in concessione appartengono al patrimonio indisponibile dell Ente Comune in quanto destinati alla soddisfazione dell interesse pubblico di offrire una opportunità abitativa a famiglie o persone in particolari situazioni economiche o sociali. Art.2 Criteri di assegnazione La Giunta comunale determina ogni due anni con proprio provvedimento i criteri ed i punteggi di priorità per la formulazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi sulla base dei principi di imparzialità e di trasparenza e tenuto conto dei bisogni e delle situazioni di intervento. Art.3. Esclusività dell assegnazione dell alloggio L assegnazione dell alloggio rileva esclusivamente per il titolare della concessione e per le persone conviventi al momento della presentazione della domanda. Il Concessionario non può assolutamente e per nessuna ragione, a pena di revoca immediata e di diritto dell atto di concessione, estendere il diritto di abitazione di cui è beneficiario a persona diversa da quelle elencate tra quelle conviventi al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui il Concessionario avesse intenzione di estendere il diritto di alloggio a persone diverse da quelle conviventi al momento della presentazione della domanda, dovrà inderogabilmente presentare un istanza scritta al Comune nella quale dovrà chiedere l'autorizzazione ad estendere i benefici del diritto a nuove persone e specificare le generalità della o delle persone, la loro occupazione o il loro stato di disoccupazione, ed il loro reddito. L istanza deve essere integrata da una dichiarazione con la quale il titolare si obbliga ad attendere diligentemente la pronuncia del Comune circa la possibilità di estende i benefici del diritto. Sull istanza il Comune dovrà pronunciarsi, previa istruttoria, entro 60 giorni dalla data della sua presentazione con provvedimento espresso. Art.4 Durata della concessione Il rapporto contrattuale, fatto salvo quanto disposto dal punto 4 del presente atto in tema di modifica delle condizioni, ha una durata di due anni senza obbligo di disdetta da parte del Comune. Il contratto di concessione può essere rinnovato ad esclusiva discrezione dell Amministrazione comunale. Entro tre mesi prima della scadenza del secondo anno il Comune, in contraddittorio con il titolare del alloggio, dovrà verificare nuovamente la sussistenza delle condizioni economiche del titolare ivi comprese quelle degli altri membri del nucleo famigliare ovvero dei conviventi. A tal fine il Concessionario sarà obbligato a presentare ai competenti uffici comunali la documentazione economica relativa. Il Concessionario, potrà ottenere il rinnovo del contratto, se la situazione economica al momento del rinnovo del rapporto sia conforme ai criteri ed ai punteggi determinati dalla Giunta Municipale. Se le condizioni sono venute meno, il Concessionario e le persone con lui conviventi saranno tenute a rilasciare l immobile entro e non oltre la data di scadenza del biennio e senza alcun obbligo di disdetta da parte del Comune. L intervenuta modifica delle condizioni economiche nel corso del biennio del Concessionario, ovvero delle persone conviventi, costituisce causa di revoca della concessione, quando non sia conforme ai criteri ed ai punteggi determinati dalla Giunta Municipale. In questi casi l'amministrazione Comunale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 4 del presente atto, con provvedimento espresso provvederà alla revoca della concessione ed alla sostituzione con altro assegnatario avente diritto all alloggio. 2

3 Art.5 Ospitalità di terze persone presso l alloggio Il Concessionario può dare ospitalità solo occasionale e non permanente a terzi. Per occasionale si intende l ospitalità inferiore a giorni 30 annui. Qualora il concessionario intenda dare ospitalità per più di trenta giorni annui, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Comune pena la revoca della concessione. La richiesta dovrà essere presentata presso l ufficio servizi sociali con indicazione delle generalità delle persone, del periodo di ospitalità previsto e delle motivazioni. Nel caso in cui l autorizzazione all ospitalità di terze persone venisse negata dal Comune, il Concessionario sarà obbligato ad attenersi a tale decisione negando l ospitalità. Le persone ospitate dal Concessionario non possono vantare diritti di alcun genere ivi compreso quello di residenza, domicilio o dimora in quanto la loro permanenza presso l alloggio è limitata nel tempo.in ogni caso l alloggio per le persone ospitate non costituisce e non può costituire dimora abituale secondo l art. 43 del codice civile. Art.6 Modifica delle condizioni di assegnazione Nel caso in cui anche una sola delle condizioni in forza delle quali l alloggio è stato assegnato dovesse nel tempo modificarsi in senso migliorativo per il Concessionario, questi è obbligato a comunicarlo tempestivamente al Comune e comunque mai in un termine superiore a 20 giorni dalla data di mutamento della condizione stessa. Nel caso in cui il Concessionario non provveda alla comunicazione tempestiva ovvero entro e non oltre i 20 giorni dell avvenuta modifica, ovvero rilasci dichiarazioni incomplete o false, il Comune avrà titolo per revocare la concessione e ottenere il rilascio dell immobile entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui accerti l avvenuta modifica. Il Comune avrà inoltre titolo per ottenere il risarcimento del danno. La modifica delle condizioni rileva non solo per il Concessionario, ma anche per ciascuna delle persone con lui conviventi, compresi i famigliari, tale per cui la comunicazione dovrà essere realizzata anche qualora il mutamento delle condizioni interessi una delle persone conviventi/famigliari con il titolare dell'alloggio, con la conseguenza che in caso di omissione si provvederà secondo quanto previsto dal presente articolo. Art.7 Decesso del titolare dell alloggio In caso di decesso del Concessionario, subentreranno nel contratto esclusivamente le persone dichiarate conviventi e presenti al momento della presentazione della domanda o se successivamente autorizzati dal Comune. Nessun diritto può vantare l'eventuale persona ospitata dal Concessionario nel caso in cui il decesso avvenga durante il periodo di permanenza temporanea. Nessun diritto può vantare colui o coloro che erano in attesa della risposta del Comune per essere autorizzati a condividere l alloggio secondo quanto disposto all'art. 3. Costoro devono attendere l esito della domanda ed adeguarsi alla decisione presa. Art.8 Divieto di subconcessione o comodato Il Concessionario non potrà, senza il consenso espresso del Comune, subconcedere o dare in comodato, in tutto o in parte l unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Art.9 Canone di concessione Il canone, al netto delle spese condominiali ed accessorie, viene stabilito nella delibera di assegnazione e sarà aggiornato, annualmente, in misura del 75% degli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo automaticamente alla scadenza contrattuale annuale ed il relativo canone aggiornato decorrerà dal mese immediatamente successivo senza alcun obbligo di richiesta da parte del Comune. Detto canone sarà pagato in rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese presso la Tesoreria comunale CARIVERONA BANCA SPA ag. di Peschiera del Garda. 3

4 Art.10 Mancato pagamento del canone La mancanza anche parziale del pagamento del canone come pure l inosservanza di qualsiasi obbligo legale o contrattuale, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto o colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento danni, oltre al pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell art Codice Civile. Art.11 Rilascio dei locali Il Concessionario riconosce che i locali affidati sono consegnati in buono stato (vuoti, puliti e tinteggiati) a norma dell art Codice Civile e dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato in cui li ha ricevuti entro il termine della concessione (per scadenza, decadenza, revoca, risoluzione). Potrà essere stabilita ad assoluta e piena discrezione del Comune una data di consegna dell'immobile diversa rispetto alla data di scadenza, decadenza, revoca o risoluzione della concessione per lo stretto tempo necessario allo sgombero dei locali. Al momento della consegna delle chiavi verrà effettuato un controllo da parte dell ufficio tecnico comunale per verificare lo stato dell'alloggio ed eventuali indennizzi o risarcimenti a carico del Concessionario. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione dell'immobile sarà fatta tenendo conto del deperimento connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni. Qualora le chiavi non fossero per qualsiasi motivo riconsegnate al termine della concessione, il Concessionario autorizza fin d'ora espressamente il Comune, senza alcuna riserva o eccezione, al cambio della relativa serratura senza obbligo di avviso o di comunicazione e con spese a carico del Concessionario. Qualora al termine della concessione (per scadenza, decadenza, revoca, risoluzione), il Concessionario non riconsegnasse nei termini stabiliti dal presente articolo l'alloggio, lo stesso dovrà pagare al Comune una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni. Il Concessionario non potrà apportare all'alloggio modifica qualsiasi, né eseguire lavori di abbellimento od adattamento senza il preventivo permesso scritto da parte del Comune. Tutte le spese indistintamente saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi per eventuali lavori di riduzione in pristino se richiesti dal Comune. Il Concessionario non potrà collocare nelle pareti esterne della casa o dei locali concessi qualsiasi iscrizione od altro, senza permesso scritto del locatore. Art.12 Riparazioni Le riparazioni saranno a carico del Concessionario ai sensi degli artt del Codice Civile. Qualora il Concessionario non provveda ad eseguirle, il Comune vi provvederà direttamente addebitandone il costo al Concessionario che dovrà rimborsarlo entro e non oltre 30 giorni dall avvenuta riparazione. Il mancato rimborso produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto o colpa del Concessionario ed il risarcimento dei danni, oltre il pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell art del Codice Civile. Art.13 Opere di restauro o abbellimento dell alloggio Il Comune potrà effettuare qualunque opera di restauro interna, od esterna, o di abbellimento della casa senza che il Concessionario possa fare opposizione né chiedere compensi od indennizzi di sorta, valendosi degli artt Cod. Civ. anche se eccedesse in durata il tempo consentito dalle leggi e dalla consuetudine. La durata dovrà comunque essere concordata tra le parti. Art.14 Spese condominiali Le spese condominiali ed accessorie sono a totale carico del Concessionario. 4

5 Art.15 Ispezioni dei locali Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi previa comunicazione scritta ed alla presenza del Concessionario che non potrà in alcun modo impedire o vietare l ispezione programmata. Art.16 Responsabilità del Concessionario Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi di tutti, nessuno escluso, i danni causati per sua colpa per qualsiasi fatto o evento diretto od indiretto inerente e conseguente l utilizzo dei locali concessi. E responsabile per eventuali spandimenti di acqua, fughe di gas, incendi, ed altre cause non escluse le spese per i restauri. Il concessionario è inoltre responsabile per il mancato adempimento od osservanza di una o più norme del presente regolamento e delle clausole previste nel contratto di concessione. Qualsiasi inadempienza del Concessionario di uno o più obblighi previsti nel presente contratto può comportare l esclusione da successive concessioni. L inadempienza degli obblighi previsti nell art. 1, 3, 4, 6, del presente contratto comportano, oltre a quanto previsto nei predetti articoli, l automatica esclusione da successive concessioni. Art.17 Revoca Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati, tra i quali in particolare: - utilizzo da parte del concessionario del bene in modo diverso da quello di assegnazione - cause di forza maggiore - diversa destinazione pubblica sul bene stabilita dal Comune - comportamento del concessionario contrario alla legge - subconcessione o comodato a terzi - ospitalità permanente a terzi ai sensi art.5. - ulteriori casi previsti nel contratto di concessione. Art.18 Obblighi del Comune Il Comune si obbliga a garantire la concessione per tutta la durata del presente contratto, con il libero uso dei locali indicati e la conseguente osservanza del contratto stesso. Art.19 Modifiche della concessione Le modifiche e varianti ai patti del contratto di concessione dovranno sempre risultare da atto scritto. Art.20 Domicilio del Concessionario Per ogni effetto del presente contratto il Concessionario elegge domicilio nei locali concessi e/o presso la Sede Municipale e si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Verona. Art.21 Norme generali e di rinvio Per quant altro non previsto nei precedenti articoli, si intendono applicabili il provvedimento amministrativo di assegnazione nonché la delibera disciplinante le modalità di assegnazione degli alloggi del Comune e, in quanto compatibili con la natura pubblica del servizio, le norme del Codice Civile. 5

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