Scelta della legge applicabile per i sinistri stradali transfrontalieri: Roma II, convenzione dell'aia e direttiva sull'assicurazione autoveicoli

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1 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE DIPARTIMENTO TEMATICO C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI COSTITUZIONALI AFFARI GIURIDICI Scelta della legge applicabile per i sinistri stradali transfrontalieri: Roma II, convenzione dell'aia e direttiva sull'assicurazione autoveicoli SINTESI PE IT

2 Il presente documento è stato richiesto dalla commissione giuridica del Parlamento europeo. AUTORE Jenny PAPETAS Organizzazione Indirizzo AMMINISTRATORE RESPONSABILE Vesna NAGLIC Dipartimento Tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali Parlamento europeo B-1047 Bruxelles Indirizzo di posta elettronica: vesna.naglic@europarl.europa.eu VERSIONI LINGUISTICHE Originale: EN Traduzione: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV INFORMAZIONI SULL'EDITORE Per contattare il Dipartimento tematico o abbonarsi alla sua newsletter mensile, scrivere a: poldep-citizens@europarl.europa.eu Parlamento europeo, manoscritto ultimato nel novembre Unione europea, 2012 Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, previa informazione dell'editore e con invio di una copia a quest'ultimo. 2

3 Scelta della legge applicabile per i sinistri stradali transfrontalieri: Roma II, convenzione dell Aia e direttiva sull assicurazione autoveicoli SINTESI Un sinistro stradale transfrontaliero verificatosi nell'unione europea può essere soggetto all'applicazione di tre regimi giuridici, tutti contenenti disposizioni sul conflitto di leggi. Detti regimi sono contenuti nel regolamento Roma II, 1 nella convenzione dell'aia sul diritto applicabile agli incidenti stradali 2 e nella direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli 3. La direttiva sull'assicurazione autoveicoli trova applicazione in questo ambito, poiché la maggior parte delle richieste di risarcimento derivanti dai sinistri stradali è soddisfatta dagli assicuratori, piuttosto che dal responsabile dell'incidente. 4 In Europa, le compagnie di assicurazione devono agire conformemente alle disposizioni stabilite nella direttiva. Una di tali disposizioni prevede che la copertura assicurativa debba essere garantita conformemente alle leggi in vigore nel luogo in cui si è verificato l'incidente o alla legge applicabile nel luogo in cui si trova normalmente il veicolo, a seconda di quale garantisca la copertura maggiore. Se la fornitura di copertura riguarda non soltanto l'importo massimo previsto dalla polizza, ma anche il tipo e la quantificazione dei danni, vengono ulteriormente promosse le finalità della direttiva di proteggere gli interessi delle parti lese, indipendentemente dal luogo nell'unione in cui si è verificato l'incidente; potrebbe tuttavia sorgere un conflitto con le norme del regolamento Roma II. L'applicazione di Roma II condurrà probabilmente all'applicazione della legge vigente nel luogo dell'incidente 5 o della legge vigente nel luogo di residenza abituale comune alle parti in causa. 6 Eccezionalmente, potrebbe condurre all'applicazione di un'altra legge, se si tratta della legge in vigore in uno Stato manifestamente più vicino all'obbligo extracontrattuale rispetto allo Stato in cui è avvenuto l'incidente o allo Stato di residenza abituale comune. 7 È stato rilevato come l'applicazione di una legge diversa da quella del luogo di residenza della parte lesa possa condurre a sovracompensazioni o sottocompensazioni e presentare vantaggi o svantaggi in termini di periodi di prescrizione. 8 Tuttavia, queste norme possono essere soggette alla normativa sul conflitto di leggi della direttiva sull'assicurazione autoveicoli. Si può discutere se la norma della direttiva summenzionata possa essere considerata come norma inderogabile e obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 di Roma II o come una disposizione di diritto comunitario, che stabilisce una norma sul conflitto di leggi in relazione a una questione particolare, ai sensi dell'articolo 27 di Roma II. Sebbene sia possibile dare in tal modo un senso alla relazione tra i due strumenti, significa tuttavia che la legge applicabile sarebbe oggetto di frammentazione, perché una legge si potrebbe applicare alle questioni inerenti la responsabilità e la prescrizione e un'altra alle questioni concernenti il tipo e la quantificazione del danno. Ciò potrebbe avere conseguenze indesiderate con un'esasperazione ingiustificata della sovra/sottocompensazione della parte lesa. L'articolo 28 del regolamento Roma II consente l'applicazione della convenzione dell'aia da parte degli Stati membri che risultavano esserne parti contraenti 9 all'entrata in vigore di 1 Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. 2 4 maggio Direttiva 2009/103/CE 4 "Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic Accidents in the EU: Comparison of National Practices, Analysis of Problems and Evaluation of Options for Improving the Position of Cross-border Victims" (Indennizzo delle vittime di incidenti stradali transfrontalieri nell'ue, confronto delle prassi nazionali, analisi dei problemi e valutazione delle opzioni possibili per migliorare la posizione delle vittime d'incidenti transfrontalieri), relazione elaborata dallo studio legale Demolin Brulard Barthélémy per la Commissione e disponibile all'indirizzo: 5 Articolo 4, paragrafo 1 6 Articolo 4, paragrafo 2 7 Articolo 4, paragrafo 3 8 Cfr. la relazione della Commissione n. 4, pagg e Gli Stati membri dell'unione che sono anche parti contraenti della convenzione dell'aia sono: Austria, Belgio, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Spagna. 3

4 DIPARTIMENTO TEMATICO C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI COSTITUZIONALI Roma II. Le norme previste dai due strumenti possono dare indicazioni diverse in termini di scelta della legge applicabile, in virtù delle diverse finalità e dei diversi obiettivi. In linea di principio, la convenzione indica la legge del luogo in cui è avvenuto l'incidente o la legge del luogo di immatricolazione del veicolo, come legge applicabile. La relazione esatta tra Roma II e la convenzione dell'aia deve essere ancora chiarita. Ad esempio, l'articolo 1 di Roma II e l'articolo 1 della convenzione dell'aia definiscono entrambi il campo di applicazione dei rispettivi strumenti e fanno entrambi riferimento alla responsabilità per le obbligazioni extracontrattuali. Si può discutere che l'interpretazione della frase contenuta nell'articolo 1 della convenzione possa essere condizionata per quanto riguarda la sua applicazione tra gli Stati membri dell'unione e riflettere le definizioni autonome e reciprocamente esclusive dei termini obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali usati nei regolamenti Roma I 10 e Roma II. Tale punto può essere controverso. Non è inoltre chiaro se gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile ammessi da Roma II siano consentiti dalla convenzione. Anche facendo chiarezza in merito al rapporto tra Roma II e la convenzione dell'aia, la situazione rimane comunque complessa e può incoraggiare il cosiddetto "forum shopping" alla luce dei possibili esiti diversi a seconda della sede adita. Ciò non aiuta quanti desiderano liquidare i sinistri senza ricorrere al contenzioso, dato che non è possibile stabilire con assoluta certezza quale legge debba essere applicata allo scopo. Per quanto riguarda la convenzione dell'aia e la direttiva sull'assicurazione autoveicoli, sembra piuttosto evidente che la convenzione non debba pregiudicare l'applicazione della direttiva. L'Unione europea stessa non è vincolata alla convenzione e meno della metà degli Stati membri ne sono parti contraenti. Permettere alla convenzione di influire sull'applicazione del diritto dell'unione significherebbe arrivare a un'applicazione iniqua della legge tra gli Stati membri, contravvenendo in tal modo al principio fondamentale di uniformità. Tuttavia, l'applicazione della direttiva può a sua volta condurre a una frammentazione della legge applicabile, analogamente a quanto avviene per Roma II. L'attuale situazione non è soddisfacente. È complessa e manca di coerenza e continuano a esserci motivi di incertezza. La maggior parte dei danni causati da incidenti stradali viene liquidata senza far ricorso a contenziosi con un accordo diretto tra le parti lese e le compagnie di assicurazione. 11 Le norme della direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli favoriscono la parte lesa in tale situazione. Esse riconoscono la posizione di debolezza delle parti lese nel rapporto e creano un sistema in cui la richiesta di risarcimento può essere trasmessa dal paese di origine della parte lesa e nella sua lingua. Tali giustificazioni non si applicano tra parte lesa e il responsabile dell'incidente, laddove le parti siano su un piano paritario. Tuttavia, nel caso di un'azione diretta contro una compagnia di assicurazione, esiste già un quadro che fornisce la base per superare le difficoltà affrontate dalle parti lese. Sono già state presentate diverse opzioni per porre rimedio alla situazione attuale. L'armonizzazione delle leggi sostanziali concernenti i danni e i periodi di prescrizione risolverebbe le attuali problematiche relative alla legge applicabile. Tuttavia, sebbene esista la possibilità remota di trovare un accordo in relazione ai periodi di prescrizione in un futuro non troppo lontano, è chiaro che l'armonizzazione delle leggi riguardanti i danni rappresenta un obiettivo utopistico nel breve e medio termine. L'accordo in questo senso non sembra essere raggiungibile in un futuro immediato. La trasmissione di informazioni sui periodi di prescrizione non risolve la complessa questione della scelta della legge applicabile in questo ambito e, secondo l'autrice, non avrà un effetto tale da superare gli attuali pregiudizi nei confronti delle parti lese. 10 Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 11 Si veda in relazione al sistema britannico, R. Lewis Insurance and the Tort System 25 LS (2005) Si veda inoltre la relazione di E.W. Essen, alla Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato, "Actes et Documents de la XIN Session," 1970, t.iii, rispetto alle argomentazioni presentate dalla delegazione svizzera all Undicesima sessione della Conferenza dell Aia secondo cui su 1000 incidenti stradali, 995 vengono risolti dalle compagnie assicurative in sede extragiudiziale. 4

5 Scelta della legge applicabile per i sinistri stradali transfrontalieri: Roma II, convenzione dell Aia e direttiva sull assicurazione autoveicoli Non esiste una soluzione ideale per le problematiche in questo ambito. La presente nota raccomanda una soluzione in base alla quale sia applicata la legge vigente nel paese di residenza della parte lesa nelle azioni intentante direttamente contro una compagnia di assicurazione e promosse conformemente alla direttiva sull'assicurazione autoveicoli. Tale soluzione favorirebbe sia la libera circolazione transfrontaliera delle persone nell'unione europea sia l'azione della Commissione europea volta a rafforzare i diritti delle parti lese. 12 Tuttavia, è necessario stabilire se applicare tale legge in toto, esponendo la condotta del conducente alle norme sulla responsabilità di uno Stato in cui non stava agendo al momento dell'incidente, o se dividere la legge in modo che l'aspetto della responsabilità sia disciplinato dalla legge vigente nel luogo in cui è avvenuto l'incidente, mentre tutti gli altri aspetti del sinistro sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale della parte lesa. Come affermato in precedenza, la divisione della legge applicabile potrebbe essere oggetto di critiche per quanto riguarda l'incoerenza degli esiti, che potrebbe condurre a indennizzi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi delle parti lese. Per questo motivo e considerando che le compagnie di assicurazione sono già soggette alle leggi in ciascuno Stato membro, in virtù delle norme contenute nella direttiva sull'assicurazione per gli autoveicoli e nel regolamento Roma II e/o nella convenzione dell'aia, si ritiene giustificata l'applicazione completa della legge vigente nello Stato di residenza abituale della parte lesa con l'avvertenza che il ricorrente scelga tra il ricorso nei confronti della compagnia di assicurazioni o nei confronti del responsabile dell'incidente, in modo da evitare problemi correlati alle relative azioni. 12 Si veda in tal senso la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare i diritti delle vittime nell'unione europea" COM(2011) 274 definitivo 5

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