IL CONTRATTO DI AGENZIA NEL DIRITTO

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1 IL CONTRATTO DI AGENZIA NEL DIRITTO 1 1 D I C E M B R E INTERNAZIONALE C U R R I C U L U M D I D I R I T T O D E L L A V O R O V I A B E L M E L O R O B O L O G N A

2 Principali questioni LA GIURISDIZIONE LA LEGGE APPLICABILE

3 L agente nel codice civile Art Nozione. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

4 Contratti di Agenzia nell ambito dell UNIONE EUROPEA e la definizione di agente Al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati membri Direttiva CE n. 653/1986 Direttiva Comunità Economica Europea 18 dicembre 1986, n. 653 Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 1 gennaio 1986, n. 382 Direttiva del Consiglio delle Comunita` europee n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti Articolo 1 [Campo di applicazione] 1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente Direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti. 2. Ai sensi della presente Direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualita` di intermediario indipendente, e` incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente

5 LE FONTI Legge 31 maggio 1995 n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Art. 1- Oggetto della legge- La presente legge determina l ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l individuazione del diritto applicabile e disciplina l efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

6 LE FONTI REGOLAMENTO CE N. 44 DEL 2001 ( del Consiglio del 22 dicembre 2000) relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni civili in materia commerciale REGOLAMENTO CE n. 593 del parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 per tutti i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009

7 LE FONTI Il REGOLAMENTO CE N. 44 DEL 2001 ( del Consiglio del 22 dicembre 2000) relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni civili in materia commerciale è stato sostituito dal REGOLAMENTO UE n. 1215/2012 che non ha portato particolari modifiche alla materia di cui ci occupiamo.

8 LA GIURISDIZIONE Quale Giudice per le controversie con case mandanti o agenti stranieri? Quale valore hanno gli accordi delle parti per l individuazione del Giudice competente? O per la devoluzione ad un Arbitro?

9 LA GIURISDIZIONE: quando appartiene al Giudice Italiano Legge 31 maggio 1995 n. 318-RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO L art. 3 della Legge 218/1995 ha abbandonato il criterio della giurisdizione fondato sulla cittadinanza, che era sancito dagli articoli da 1 a 6 del codice di procedura civile, che erano volti a far prevalere la giurisdizione italiana.

10 LA GIURISDIZIONE Quando si applica la Legge Italiana? Legge 31 maggio 1995 n. 318 art. 3

11 Art. 3- Domicilio o residenza del convenuto - inoltre. 3. Ambito della giurisdizione. 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968,resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (2), e successive modificazioni in vigore per l'italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la per la competenza per territorio.

12 Art 3 ma la Convenzione di Bruxelles è stata quasi integralmente sostituita dal Regolamento n. 44/2001 del CONSIGLIO EUROPEO che a propria volta è stato sostituito dal REGOLAMENTO UE n. 1215/2012 che però non ha mutato quasi nulla nell ambito della disciplina dei Rapporti di Agenzia

13 Giurisdizione e competenza per territorio Art. 5 Regolamento CE 44/2001 ora art. 7 Regolamento n. 1215/2012 In mancanza di scelta effettuata dalle parti, avrà giurisdizione il Giudice del luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio ( di norma quello nel quale viene svolta l attività dell agente).

14 Avrà giurisdizione il Giudice del Luogo ( art. 5 Reg.44/2001 ora art. 7 Regolamento 1215/2012) Competenze speciali Articolo 5 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

15 Quindi, riassumendo.nei rapporti di agenzia l agente o il preponente possono essere convenuti in giudizio dinanzi al Giudice Italiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, in quanto domiciliati o residenti in Italia o se in Italia hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.

16 inoltre Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio Nel caso della prestazione di servizi il luogo di esecuzione dell obbligazione è quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7 Regolamento UE del 12 dicembre 2012)

17 Il Regolamento UE Art 288Trattato di Lisbona (TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea) Il Regolamento dell Unione Europea ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

18 Esempio Viene convenuto in giudizio un preponente straniero, in assenza di una scelta contrattuale delle parti, da un agente italiano, residente a Bologna, la zona di competenza dell agente è Bologna e Provincia: è competente il Giudice del Lavoro di Bologna. Ma se invece la zona è la Lombardia?

19 E la competenza inderogabile del Giudice del lavoro che fine fa? E l art. 409 comma 4 c.p.c. che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del Giudice del lavoro del luogo di residenza dell agente? Quale norma prevale? Molto spesso la residenza non coincide con la zona. Incidentalmente, l art. 5 del Regolamento n prevede per il lavoro subordinato una competenza, oltre a quella del Giudice del luogo in cui ha sede il datore di lavoro, anche del Giudice del Luogo in cui il lavoratore ha svolto la propria opera o dove è stato assunto = art. 413 c.p.c.

20 Gerarchia delle fonti Con l'ingresso delle fonti comunitarie il tradizionale criterio gerarchico deve essere rivisto, per il loro rapporto con le fonti italiane: a)il primato resta alla Costituzione; b)il regolamento comunitario che è direttamente applicabile negli Stati membri; c)la legge ordinaria, affiancata dalla direttiva comunitaria poiché quest'ultima entra, di regola, nel nostro ordinamento attraverso una legge ordinaria. Il primato del regolamento comunitario rispetto alla legge nazionale è ormai riconosciuto (ovvero che la normativa comunitaria, prevale sulle leggi ordinarie dello stato).

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22 La giurisdizione italiana Art. 12 Legge n. 218/95: Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla Legge Italiana. Aggiungo: «legge processuale».

23 DEROGA CONVENZIONALE ALLA GIURISDIZIONE Questo meccanismo di individuazione del Giudice competente viene superato nell ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto un clausola specifica, con indicazione del Giudice avente giurisdizione esclusiva in caso di controversie. LA GIURISDIZIONE ITALIANA PUO ESSERE CONVENZIONALMENTE DEROGATA A FAVORE DI UN GIUDICE STRANIERO O DI UN ARBITRATO ESTERO SE LA DEROGA E PROVATA PER ISCRITTO E SE LA CAUSA VERTE SU DIRITTI DISPONIBILI ( ART. 4 COMMA 2 Legge 218/95)

24 Quando è derogabile la giurisdizione nell ambito dei rapporti di agenzia? Il ricorso all arbitrato è certamente ammissibile per quei rapporti di agenzia che non siano ricompresi nell art. 409 c.p.c., cioè quando l agenzia si svolga in forma di società. Art. 806 c.p.c. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

25 Corte di Cassazione Sezioni unite- Sentenza 30 giugno 1999, n. 369 La indisponibilità dei diritti che, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste nell'ipotesi di inderogabilità, a svantaggio dell'agente, della disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dettata dall'art cod. civ., così come sostituito dal D.LGS. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione italiana relativamente ad azione promossa da agente di compagnia aerea extracomunitaria avente in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio).

26 Corte di Cassazione Sezioni Unite- Sentenza 15 maggio 2006, n Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo in cui "l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita" (art. 5, n. 1, convenzione citata) va riferito all'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore ed il luogo di esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito, con la conseguenza che deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad una domanda proposta da una società preponente italiana che, imperniando l'azione sull'accertamento dell'inadempimento - per assunta violazione del diritto di esclusiva e per illecita concorrenza - dell'obbligazione dell'agente francese, che aveva trovato esecuzione in Francia, chieda la dichiarazione della propria insussistenza dell'obbligo a corrispondere all'agente stesso qualsiasi indennità a titolo di indennità di fine rapporto e la condanna del medesimo al risarcimento del danno, poiché, in tal caso, la "causa petendi" effettiva della domanda - e rilevante sul piano della pregiudizialità logica dell'intera azione - deve ritenersi rappresentata dall'asserita risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento, da parte dell'agente stesso, dell'obbligazione negativa di non svolgere attività a favore di imprese concorrenti, assumendo, pertanto, rilievo precipuo, in funzione della individuazione della giurisdizione, il "luogo di esecuzione dell'obbligazione" principale dell'agente, da svolgersi in Francia. Esclusa la giurisdizione italiana se l agente è francese e l obbligazione principale dell agente si deve svolgere in Francia

27 Giurisdizione italiana verso lo straniero- Tribunale di Modena 11 marzo 2009 Nell ipotesi in cui un preponente italiano risolva un contratto di agenzia in atto con un agente straniero, deve essere respinta l eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, sollevata dalla preponente convenuta; ai sensi dell art. 4 Legge n. 218/95 di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e solo se la causa verte su diritti disponibili. Quindi in tal caso la giurisdizione spetta al Giudice Italiano in quanto è stata ritenuta nulla la clausola di deroga.

28 I provvedimenti cautelari Art. 10 legge 218/95 In materia cautelare la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il Giudice italiano ha giurisdizione nel merito. E quando il giudice italiano non ha la giurisdizione, come si configureranno le fasi successive di merito rispetto a questo cautelare e alla sua revocabilità o, al limite, reclamabilità?

29 L efficacia delle sentenze straniere Art. 64. (Riconoscimento di sentenze straniere) 1. La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge: d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunziata; e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

30 LA LEGGE APPLICABILE Quale legge disciplina il contratto? Quanta autonomia hanno le parti per individuare la legge applicabile? Quando è applicabile l ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO?

31 QUALE DIRITTO E APPLICABILE? La questione di quale diritto sostanziale sia da porre a fondamento di un contratto di agenzia internazionale non può essere risolta unicamente dall accordo preso in tal senso dalle parti.

32 Art. 57 legge 218/95- obbligazioni contrattuali Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili. La Convenzione di Roma è entrata in vigore il 1 aprile Per tutti i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, la Convenzione di Roma è sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ROMA I)

33 Regolamento CE del 17 giugno 2008 Nelle premesse:»considerando.. 11) La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali. Articolo 1 Campo d applicazione materiale 1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale (seguono alcune esclusioni che non ci riguardano)

34 Regolamento CE del 17 giugno 2008 Articolo 3 Libertà di scelta 1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. 4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente Il comma 3 e il comma 4 vanno tradotti.

35 Regolamento CE del 17 giugno 2008 Articolo 3 Libertà di scelta Traduzione dei punti 3 e 4 Punto 3- se si sceglie una legge di un paese che nulla ha a che fare con le parti o con il luogo di svolgimento della prestazione, vanno comunque applicate le norme inderogabili del luogo ( sede o luogo della prestazione). Punto 4- se si sceglie una legge di un paese che nulla ha a che fare con le parti o con il luogo di svolgimento della prestazione, vanno comunque applicate le norme comunitarie inderogabili

36 Regolamento CE del 17 giugno 2008 Articolo 4 Legge applicabile in mancanza di scelta 1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: a)il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; b)il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; c),d) ecc non riguardano il rapporto di agenzia

37 Quindi..posto che il contratto di agenzia può rientrare tra i contratti di prestazione di servizi, in mancanza di una scelta espressa delle parti in relazione alla legge da applicare ai contratti internazionali di agenzia si applicherà la legge del luogo, e quindi del paese, di abituale residenza dell agente.

38 Art. 19 Regolamento CE 17 giugno 2008 Articolo 19 Residenza abituale 1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale. 2. Quando il contratto è concluso nel quadro dell esercizio dell attività di una filiale, di un agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale. 3. Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.

39 Art. 9 Regolamento CE 17 giugno Norme «cruciali» di applicazione necessaria (qualunque sia la legge applicabile.) Articolo 9 Norme di applicazione necessaria ( a tutela dell ordinamento, non semplici norme imperative) 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

40 Contratti di Agenzia nell ambito dell UNIONE EUROPEA La legge applicabile Disposizioni sulla legge in generale Art. 30. ( 1 ) ABROGATO [Rinvio ad altra legge. Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.] (1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

41 Contratti di agenzia nell ambito dell Unione Europea (legenda da non leggere ora) Legge 31 maggio 1995, n Art. 13. (Rinvio) 1. Quando negli articoli successivi e' richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. 3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

42 Conoscenza della Legge straniera e Ordine Pubblico: come il Giudice Italiano può o deve applicare la legge straniera Art. 14. (Conoscenza della legge straniera applicabile) 1. L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice (omissis)con tutti gli strumenti a sua disposizione se non è possibile, applicherà la legge italiana. Art. 16. (Ordine pubblico) 1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

43 La legge applicabile di minor favore Se il rapporto di agenzia è regolato da una legge diversa da quella italiana, si applicherà quella legge anche se di minor favore, come ad esempio per la risoluzione del rapporto, anche se questa diversa legge non riconosce alcuna indennità in quanto in questo non si ravvisa alcuna violazione dell ordine pubblico internazionale ( Tribunale di Milano 3 settembre 1988).

44 Legge applicabile e indennità di risoluzione- il mancato richiamo all art. 36 Cost. Se il rapporto di agenzia è regolato da una legge diversa da quella italiana, la diversa legge sembra doversi applicare anche se meno favorevole all agente, in quanto a ciò non osterebbe alcun motivo di ordine pubblico. Le provvigioni e, soprattutto, l indennità di risoluzione del contratto non hanno rango costituzionale perché non sono assimilabili alla retribuzione e quindi disciplinate dall art 36 Costituzione.

45 Però Corte di Giustizia 9 novembre 2000, causa 381/98 Un agente inglese, che aveva operato nel territorio del Regno Unito per conto di una preponente americana aveva citato la mandante dinanzi alla High Court of Justice inglese per ottenere il pagamento di provvigioni e delle indennità di fine rapporto. Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda relativa alle indennità di fine rapporto ritento applicabile le legge dello Stato della California che non prevede alcuna indennità, ritenendo inapplicabile la Direttiva 86/653.

46 Corte di Giustizia 9 novembre 2000, causa 381/98 L agente ha presentato l appello alla Court of Appeal of England and Wales che ha sospeso il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale relativa all interpretazione della Direttiva 86/653 se, cioè, le disposizione di tale Direttiva attinenti alle indennità di fine rapporto siano da considerare comunque applicabili.

47 La Corte di Giustizia

48 Corte di Giustizia 9 novembre 2000, causa 381/98 La Corte ha stabilito che gli articoli 17 e 18 della Direttiva 86/653 devono comunque essere applicati laddove l agente abbia svolto la propria attività all interno di uno Stato membro in favore di un preponente che abbia sede in uno Stato terzo, anche se vi sia una espressa clausola contrattuale che preveda l applicazione della legge del paese terzo ( California in questo caso). PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA : anche in presenza di accordo di segno contrario, se l agente svolge la propria attività nel territorio dello Stato membro troveranno applicazione gli articoli 17 e 18 della Direttiva 86/653 in materia di indennità di fine rapporto

49 Contratti di agenzia nell Unione Europea: ci sono ancora differenze? La legislazione relativa ai contratti di agenzia, prima molto diversa a seconda dei vari paesi, è stata ampiamente uniformata all interno dell Unione Europea. Con riferimento a tutti i paesi dell Unione Europea, infatti, la Direttiva per il coordinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia di agenti indipendenti del (Direttiva 86/653/CEE) contiene una serie di prescrizioni per regolamentare i contratti d agenzia e tutelare gli agenti commerciali atte ad eliminare distorsioni concorrenziali tra gli Stati membri. La Direttiva è stata recepita in tutti gli Stati membri dell Unione Europea. In particolare, alcuni dei nuovi Stati dell Europa centrale ed orientale, comprese la Romania e la Bulgaria che hanno aderito all Unione Europea il , si sono ispirate per le prime regolamentazioni interne dei contratti di agenzia, al modello europeo già nel corso del loro passaggio all economia di mercato: di conseguenza il loro ingresso nell Unione non ha reso necessarie ulteriori riforme sostanziali. Alcuni Stati membri non hanno ancora recepito tutti i punti della Direttiva (ad esempio la Repubblica Slovacca) mentre altri Stati che, invece, non sono membri dell Unione Europea, come la Croazia e la Turchia, hanno in gran parte già adattato le proprie regolamentazioni nazionali alla Direttiva UE. Infine, alla Direttiva CEE hanno aderito anche gli Stati dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

50 Sentenza della Corte di Giustizia 17 ottobre 2013 Unamar NV- Navigation Maritime Bulgare Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell ordinamento giuridico di quest ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all ordinamento giuridico interessato, riconoscere all agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell oggetto di tali disposizioni imperative. Protezione ulteriore= condizione di miglior favore

51 Sentenza della Corte di Giustizia 17 ottobre 2013 Unamar NV- Navigation Maritime Bulgare Traduzione: se il Giudice di uno Stato membro ritiene che la legge del Foro ( cioè dello Stato dove risiede il Giudice adito) sia più favorevole all agente della legge scelta dalle parti, disapplica quest ultima e applica, con motivazione circostanziata, la legge più favorevole.

52 Gli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI Gli A.E.C. che hanno valore di accordo privato vincolano, quando l attività è svolta in Italia, gli appartenenti alle associazioni stipulanti e quindi non trovano applicazione quando una delle parti non sia iscritta ad una delle associazioni stipulanti, come in genere avviene per le mandati straniere, sempre che non siano espressamente richiamati in contratto. Gli AEC efficaci erga omnes si applicano solo ai rapporti che si eseguono in Italia: si tratta di quelli del 1956 per l INDUSTRIA e del 1958 per gli agenti di AZIENDE COMMERCIALI.

53 ENASARCO Iscrizione e contribuzione agenti operanti all'estero ( dal sito Enasarco) La riforma porterà alcuni cambiamenti per quanto riguarda l iscrizione ad Enasarco. Resta ovviamente l obbligo di iscrizione per tutti gli agenti, operanti in forma individuale, societaria o associata, che svolgono la propria attività di agenzia in Italia per ditte italiane o straniere con sede o dipendenza nel territorio nazionale. In aggiunta però è stato introdotto anche un richiamo alle norme dell Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano. Ogni azienda comunitaria è tenuta, in materia di contributi, ad adeguarsi alle norme vigenti nel Paese dove opera il lavoratore. Con l Articolo 2 del nuovo Regolamento si sono semplificate le procedure: la ditta non dovrà più inviarci l atto d obbligo per l iscrizione dell agente. Gli agenti operanti sul territorio nazionale vanno comunque iscritti e versati i contributi. La ditta comunitaria, anche se priva di sede o dipendenza in Italia, sarà comunque obbligata al versamento del contributo Enasarco per gli agenti che operano abitualmente (oppure esercitano una parte sostanziale dell attività) nel nostro Paese. Al contrario, non deve essere iscritto ad Enasarco l agente italiano che svolge la propria attività abitualmente all estero per una ditta straniera: in questo caso, si applica la normativa previdenziale dello Stato comunitario dove opera il lavoratore (tuttavia l agente potrà effettuare un iscrizione facoltativa ad Enasarco).

54 DISCIPLINA dei Paesi Extra UE Al di fuori dell ambito di applicazione del Regolamento CE è tuttavia necessario verificare se il diritto processuale del Paese scelto accetti tale rinvio. Ciò può essere particolarmente problematico qualora, secondo il diritto di tale Paese, la competenza internazionale dei propri tribunali sia esclusa, anche quando vi è l accordo delle parti, nel caso in cui non sia possibile riscontrare un collegamento evidente tra l oggetto della controversia e il Paese in questione. Infine, nell ottica della stesura del contratto, va sempre verificato se, dal punto di vista pratico, l accordo sulla competenza di un giudice al di fuori del Paese nel quale l agente ha la sede non presenti vistosi svantaggi, ad esempio perché le decisioni di giudici stranieri non vengono eseguite nel Paese dell agente, come capita in molti Stati.

55 DUE ESEMPI PRATICI FRANCIA STATI UNITI ( liberamente tratto da GUIDA SUI CONTRATTI DI AGENZIA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE - a cura della Associazione Industriale Bresciana)

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57 FRANCIA Francia 1. Principi La base della disciplina legislativa in tema di contratto di agenzia in Francia è contenuta negli artt. L e ss. del codice di commercio ( Code de commerce, di seguito CCom), introdotti dalla legge n del in recepimento della direttiva n. 86/653/CEE dell Unione Europea del Tali prescrizioni sono completate dal regolamento del Agente, ai sensi dell art CCom, è un rappresentante che è stabilmente incaricato di agevolare ed eventualmente concludere contratti di compravendita di merci o servizi in nome e per conto di un produttore, di un commerciante o di un altro agente. Caratteristica essenziale dell agente è la sua autonomia professionale. L agente viene spesso indicato anche come rappresentante legale ( agent statutaire ).

58 FRANCIA Requisiti In Francia può diventare agente sia una persona fisica che una persona giuridica (art. L CCom). All autonomia insita al rapporto di agenzia consegue la possibilità che l agente possa operare per diversi preponenti contemporaneamente o agire del tutto autonomamente. La prima conseguenza autorizza l agente a costituire altri rapporti di agenzia senza il previo consenso del preponente, fintato che ciò non integri un attività di concorrenza nei confronti del preponente originario. Oltre a ciò l unico ulteriore limite dell autonomia risiede nell obbligo di reciproca lealtà e nelle regole generali sulla concorrenza leale. Gli agenti che vivono e lavorano in Francia sottostanno ad un particolare obbligo di registrazione prima di poter esercitare la loro attività. Questo registro viene tenuto presso gli uffici del tribunale commerciale, o in alcuni distretti minori ( départments ) anche presso gli uffici del tribunale civile competente. Se tale registrazione non avviene, il contratto di agenzia è comunque valido, e in particolare continua a sussistere il diritto alla provvigione.

59 FRANCIA Requisiti di forma La forma scritta non è richiesta dalla legge per la validità del contratto di agenzia, ma è comunque consigliabile ai fini probatori. Inoltre ciascun contraente ha il diritto di pretendere dall altro contraente la consegna di un esemplare scritto del contratto. Alcune clausole devono essere stilate per iscritto a pena di invalidità, come ad esempio la clausola sulla concorrenza o l esclusione dell applicazione delle prescrizioni legali in materia di contratto di agenzia (art. L e ss. CCom). Il contratto non è soggetto ad obblighi di registrazione. Doveri dell agente Il principale obbligo in capo all agente nei confronti del preponente consiste in un obbligo di lealtà. Perciò l agente non può trattare alcun negozio che sia in conflitto di interessi con il preponente. Inoltre deve fare tutto il possibile per garantire l esecuzione del contratto procacciato e deve informare il preponente su tale esecuzione. L agente deve inoltre fare il possibile per raggiungere i livelli minimi di rendita stabiliti dal contratto (benché egli non perda automaticamente il diritto alla provvigione qualora non raggiunga lo scopo prefissato). Relativamente alla consegna degli strumenti pubblicitari da parte del preponente, grava sull agente l obbligo di conservazione degli stessi con correlato diritto ad una apposita remunerazione. 105 Doveri del preponente Il preponente soggiace a obblighi di lealtà e collaborazione nei confronti dell agente. Il preponente deve in particolare far pervenire all agente le descrizioni dei prodotti e istruirlo sulle modalità di vendita, dotarlo dei dati tecnici necessari, dei materiali pubblicitari e delle informazioni sull andamento delle vendite nonché informarlo se il volume delle vendite è crollato e se i negozi procacciati sono stati eseguiti. Il preponente non è obbligato per legge a rimborsare le spese dell agente; tuttavia ciò può essere stabilito nel contratto.

60 FRANCIA 7. Provvigione Una provvigione è definita come quella parte di remunerazione che è commisurata all andamento dei negozi ed è perciò soggetta ad oscillazioni (art. L CCom). L ammontare può essere concordato liberamente. In mancanza di un accordo, si fa riferimento a quanto viene abitualmente corrisposto in quel determinato settore di attività. 8. Scioglimento del contratto Le parti possono concludere il contratto a termine o a tempo indeterminato. La legge non prescrive un periodo di prova. Dal contratto a tempo indeterminato è possibile recedere dando un determinato preavviso. A tutela dell agente sussistono, ai sensi dell art. L 134, comma 11, CCom, i seguenti termini minimi di preavviso: un mese per un contratto fino ad un anno; due mesi per un contratto da uno a due anni; tre mesi per un contratto oltre i due anni. La clausola che preveda termini inferiori è illecita. Qualora vengano stabiliti termini superiori a quelli di legge, sono leciti solo se valgono in ugual misura per l agente e per il preponente. Dal contratto a tempo determinato per contro non è, di norma, possibile recedere con preavviso prima dello scadere del termine fissato contrattualmente. Sussistono eccezioni nel caso in cui il contratto stesso preveda un termine di recesso e in pochi altri casi normativamente previsti. Sia dal contratto a termine che da quello a tempo indeterminato è possibile recedere in via eccezionale quando ad una parte sia imputabile una grave violazione dei propri doveri contrattuali e pertanto non si possa più ragionevolmente pretendere che l altra parte adempia al contratto..

61 FRANCIA Conseguenze dello scioglimento del contratto L agente ha diritto in certe circostanze ad un indennizzo, in caso abbia subito un danno in conseguenza dello scioglimento legittimo del contratto. Il diritto all indennizzo dell agente non sorge se l agente con il consenso del preponente ha trasferito tutti gli obblighi e diritti derivanti dal contratto ad un successore o qualora l agente abbia causato colpevolmente una rilevante violazione dei propri obblighi contrattuali ( faute grave ). Inoltre, l agente perde il diritto all indennizzo nel caso in cui receda dal contratto, salvo che il recesso sia dovuto da un comportamento colpevole del preponente. Il diritto all indennizzo deve essere fatto valere entro un anno, pena la prescrizione. Si deve osservare che in caso di controversia l agente non è tenuto a provare il numero di nuovi clienti da lui procurati nel corso del rapporto contrattuale. La giurisprudenza anzi utilizza, come strumento per ricavare l ammontare del diritto all indennizzo, l ammontare medio delle provvigioni degli ultimi due anni precedenti alla cessazione del contratto. Se le parti hanno concordato che l agente si debba astenere da ogni attività di concorrenza per un determinato periodo dopo la cessazione del contratto (clausola di non concorrenza), il preponente deve corrispondere all agente un indennizzo secondo quanto concordato nel contratto. L ammontare non è infatti regolato dalla legge. La durata della clausola di non concorrenza non deve superare i due anni. Inoltre è necessaria la forma scritta e il divieto di concorrenza può riferirsi soltanto ad una certa zona o a clienti o prodotti.

62 STATI UNITI

63 STATI UNITI Principi Il diritto dei rapporti di agenzia statunitense (Law of Agency) è parte della Common Law anglosassone e perciò non è disciplinato dalla legge. Le parti contraenti possono creare e stabilire sia tutte le clausole del rapporto contrattuale sia il diritto applicabile al contratto di agenzia. I contratti di agenzia statunitensi sono generalmente molto più esaurienti e dettagliati di quanto non avvenga nell ambito del diritto europeo. Le controversie sui diritti e gli obblighi derivanti dal concreto rapporto di agenzia vengono decise dai tribunali statunitensi attraverso il richiamo a casi giurisprudenziali simili già risolti. Il concetto di rappresentanza ( agency ) comprende anche il mediatore, il mandatario e altri procuratori commerciali. In generale si intende per rappresentanza una relazione fiduciaria tra due persone nella quale una parte ( agent ) con il consenso di un altra parte (preponente) agisce nel nome di quest ultima e soggiace al suo controllo. Importanti e comuni oggetti di regolamentazione in un rapporto di agenzia sono i reciproci diritti e obblighi dei contraenti, in particolare l obbligo del preponente di remunerare l agente, che spesso viene previsto sulla base di una provvigione, le clausole sul comportamento in relazione alla cessazione del contratto e l obbligo di trattare con riservatezza le informazioni commerciali del preponente. In ogni caso vengono tipicamente regolate le questioni riguardanti la risoluzione delle controversie e la delimitazione territoriale dell attività dell agente.

64 STATI UNITI Requisiti Negli USA sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere agenti di commercio. Gli Agents negli USA sono tipicamente autonomi, ma possono anche venire assunti come lavoratori dipendenti. Nel contratto tale questione dovrebbe essere chiarita univocamente. L agente di commercio autonomo si distingue in particolare per l impiego di mezzi propri e l indipendenza dalle direttive del preponente. Non è inoltre necessario che l agente di commercio operi stabilmente per il preponente, poiché le parti anche su questo sono libere di stabilire le loro intenzioni come preferiscono. L agente di commercio opera generalmente in nome altrui e per conto altrui; secondo i principi della Common Law dispone in genere del potere di concludere i contratti per il preponente. Tale principio, peraltro, viene escluso da quasi tutti i contratti di agenzia, perciò l agente di commercio in presenza di una tale configurazione dei rapporti contrattuali non può vincolare contrattualmente il preponente nei confronti dei terzi. Tipologie contrattuali simili Come già accennato, il concetto di rappresentanza è più ampio di quello di rapporto di agenzia e comprende anche, ad esempio, rapporti di mediazione e di mandato. Inoltre negli USA è nota la figura del concessionario ( distributor ), che a differenza dell agente di commercio compra le merci dal distributore in nome proprio e le rivende per proprio conto..

65 STATI UNITI Requisiti di forma In mancanza di qualsivoglia regolamentazione legale è tuttavia strettamente necessaria negli USA una disciplina per iscritto estremamente dettagliata di tutti gli aspetti ipotizzabili del rapporto contrattuale. Doveri dell agente I doveri dell agente di commercio si desumono dal concreto accordo contrattuale. Tipicamente vengono dettagliatamente descritti nel contratto ad esempio l obbligo dell agente di commercio di acquisire clienti coscienziosamente, di perseguire la vendita di merci secondo le istruzioni del preponente, di trasmettere al preponente le informazioni essenziali nel contesto dell attività di agenzia e di concludere i contratti in nome proprio. 6. Doveri del preponente Secondo i principi generali della Common Law, che peraltro sono derogabili contrattualmente, il preponente è in particolare tenuto a tenere indenne l agente di commercio dalle pretese dei terzi. Inoltre il preponente è tenuto a rimborsare all agente di commercio le spese e i pagamenti effettuati nell ambito dell esecuzione del negozio. Ciò si estende, in particolari circostanze, addirittura alle spese che l agente ha effettuato senza averne procura se ciò è vantaggioso per il preponente. Anche in tal caso si deve prestare attenzione ad una formulazione attenta del contratto per mezzo della quale tutti gli obblighi sopra elencati possono essere modificati o esclusi, se l agente di commercio acconsente. Poiché le parti anche sotto tale punto di vista possono stabilire liberamente i diritti e gli obblighi del preponente, negli USA non sono insoliti i contratti di agenzia nettamente a vantaggio del preponente.

66 STATI UNITI Provvigione Tutte le questioni relative all insorgere, al tipo, all esigibilità e all ammontare della provvigione possono essere liberamente formulate dai contraenti. Se manca un accordo sull ammontare della provvigione esso deve essere determinato in un costoso processo giudiziario e stabilito individualmente, se tra le parti non può essere raggiunto alcun accordo. Scioglimento del contratto Le parti decidono liberamente se concludere il contratto di agenzia per un tempo determinato o indeterminato. Anche su questo non esiste negli USA alcuna disciplina legale. In mancanza di norme di legge vanno dettagliatamente regolati nel contratto i termini di preavviso da osservare o la necessità di un motivo di recesso come presupposto di un recesso valido. Dovrebbero essere stabilite inequivocabilmente soprattutto le condizioni in presenza delle quali un contraente sia autorizzato a recedere dal contratto, nonché i relativi presupposti formali di recesso come la forma scritta o l osservanza di un termine di preavviso. Tipiche circostanze previste nel contratto che autorizzano un recesso dal rapporto di agenzia sono ad esempio l insolvenza, l incapacità di agire o la morte di uno dei contraenti, il raggiungimento dello scopo prefissato con il contratto di agenzia, la violazione della clausola di esclusiva o di non concorrenza da parte dell agente di commercio, il mancato pagamento della provvigione esigibile da parte del preponente entro 30 giorni dall esigibilità, violazione da parte dell agente di un divieto di incasso pattuito o la violazione del diritto alla zona dell agente di commercio. Poiché non vi sono previsioni di legge in merito, i diritti di recesso possono essere di volta in volta pattuiti dall agente e dal preponente in maniere molto diverse; non è necessaria una parità o un parallelismo dei diritti di volta in volta stabiliti.

67 STATI UNITI Conseguenze dello scioglimento del contratto Non esistono nemmeno norme di legge in merito alle conseguenze dello scioglimento del contratto. Perciò dipende esclusivamente dall accordo tra le parti se la risoluzione del contratto comporta o meno diritti all indennizzo o al risarcimento tra le parti. Non è dal noto al diritto statunitense un diritto all indennizzo per l agente di commercio dopo lo scioglimento del contratto. Non è nemmeno usuale nella prassi una clausola contrattuale che preveda il pagamento di tale indennizzo. Di solito l agente di commercio riceve le provvigioni ancora pendenti, ed eventualmente i rimborsi spese per le conclusioni dei contratti del preponente dopo la risoluzione del contratto, se ha partecipato in maniera determinante all intermediazione di tali negozi. Se le parti hanno stabilito un divieto di concorrenza post contrattuale può sorgere il diritto dell agente di commercio al pagamento della relativa indennità. La liceità dei divieti di concorrenza post contrattuale viene valutata con molta diffidenza dai tribunali statunitensi. In caso di controversia si dovrà prevedere che i tribunali americani diano la precedenza alla concorrenza e perciò non accettino in nessun caso clausole sulla concorrenza di lunga durata. I tribunali dei singoli stati, in particolare il merito alla durata della clausola sulla concorrenza, hanno trovato regole molto diverse. Ad esempio, in California una clausola sulla concorrenza viola l interesse pubblico e perciò non è azionabile.

68 STATI UNITI Competenza e diritto applicabile Le parti possono liberamente pattuire a piacimento una clausola sulla competenza giurisdizionale o devolvere la controversia ad un arbitro. Ciò vale anche quando nel rapporto contrattuale è coinvolto un consumatore. Le parti possono altresì liberamente pattuire il diritto applicabile. In alcuni casi tuttavia il giudice pattuito applicherà il diritto processuale vigente nel proprio stato o in rare eccezioni non applicherà il diritto materiale di un altro Stato se ciò portasse alla conseguenza di una violazione dell interesse pubblico.

69 Troppe regole o nessuna regola Cos è preferibile?

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