CIRCOLARE SETTIMANALE

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1 PRO.GE.A. PROGETTO GESTIONE AZIENDA Sede Legale: Via XXV Aprile, Caronno Pertusella (Va) Sede Operativa: Via IV Novembre, Caronno Pertusella (Va) Tel Fax Uffici in MILANO Via Santa Radegonda, 8 MM DUOMO progea@pro-gea.it CIRCOLARE SETTIMANALE LUGLIO n.5 Nuovo regolamento enasarco Dal 1 gennaio 2004 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell Enasarco tutti gli agenti che sottoscrivono un contratto di agenzia con l incarico di promuovere per conto di una ditta la conclusione di contratti in una zona determinata, sia che l agente in questione abbia la rappresentanza dell azienda ( art c.c. ) sia che l agente non abbia la rappresentanza dell azienda. ( art c.c. ). Il parametro per stabilire la natura di agente è appunto il contratto sottoscritto dalla azienda proponente che autorizza l agente a concludere contratti in una zona determinata; il contratto deve avere forma scritta. Sono assoggettati all enasarco tutti gli agenti che operano sul territorio nazionale in nome e per conto della azienda proponente. L obbligo di iscrizione all enasarco riguarda gli agenti che operano sotto forma di ditta individuale e quelli che operino sotto forma societaria (snc-sas, in quest ultimo caso l iscrizione riguarda il solo socio accomandatario) o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilità al ruolo di agente. Ai fini dell iscrizione, l Enasarco istituisce un conto personale intestato ad ogni singolo agente sul quale annota i versamenti effettuati dall azienda.

2 L azienda entro 30 giorni deve comunicare l inizio o la cessazione del rapporto di agenzia instaurato con l agente indicando: a. la data di inizio o cessazione del rapporto; b. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l indirizzo e il codice fiscale; c. l impegno dell agente ad esercitare l attività per una sola azienda proponente (monomandatario) ovvero più aziende preponenti (plurimandatario); d. il numero della preesistente posizione assicurativa presso la Fondazione se esistente; e. l eventuale appartenenza a una società di persone ( snc-sas) o di capitali ( srl spa) in quest ultimo caso deve essere indicata anche il numero di iscrizione al registro delle imprese della società, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, la sede sociale ed ogni altro elemento esplicativo della società. Aliquote contributive Per tutte le somme spettanti all agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo ed anche se non ancora pagate, è dovuto un contributo previdenziale complessivo, fissato nella misura che segue: dal 01/01/ /12/ ,50% dal 01/01/ /12/ ,00% dal 01/1/ ,50% I contributi di cui alle aliquote precedenti sono a carico dell agente per il 50% e dell azienda per il 50% nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di 24'548,00 per l agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro ,00 per l agente plurimandatario. In considerazione del seguente aumento contributivo l azienda deve trattenere all agente: per l agente plurimandatario: la percentuale del 12,50% ( 6,25 ) per l anno 2004 fino a un totale provvigioni maturate pari a ,00 l importo massimo trattenuto è pertanto pari a 876,68 per l anno 2004 la percentuale del 13,00% ( 6,50 ) per l anno 2005 fino a un totale provvigioni maturate pari a ,00 l importo massimo trattenuto è pertanto pari a 911,75 per l anno 2005 la percentuale del 13,50% ( 6,75 ) per l anno 2006 fino a un totale provvigioni maturate pari a ,00

3 l importo massimo trattenuto è pertanto pari a 946,82 dall anno 2006 in poi per l agente monomandatario: la percentuale del 12,50% ( 6,25 ) per l anno 2004 fino a un totale provvigioni maturate pari a ,00 l importo massimo trattenuto è pertanto pari a 1.534,25 per l anno 2004 la percentuale del 13,00% ( 6,50 ) per l anno 2005 fino a un totale provvigioni maturate pari a ,00 l importo massimo trattenuto è pertanto pari a 1.595,62 per l anno 2005 la percentuale del 13,50% ( 6,75 ) per l anno 2006 fino a un totale provvigioni maturate pari a ,00 l importo massimo trattenuto è pertanto pari a 1.656,99 dall anno 2006 in poi Tali importi sono da considerarsi comunque puramente indicativi in quanto i massimali provvigionali ed i minimali contributivi, a decorrere dal 1/1/2004 saranno rivalutati ogni biennio, secondo l indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all Euro superiore. si ricorda che ai fini delle trattenute enasarco va evidenziata la competenza della provvigione A decorrere dal 1/1/2005 i contributi annui non possono comunque essere inferiori a 700,00 come minimale da versare per l azienda nei confronti dell agente monomandario ed a 350,00 per per l azienda nei confronti dell agente plurimandatario. Per il periodo antecedente vale la previgente normativa. Se l azienda si avvale di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo nelle seguenti percentuali: a) per fatturati provvigionali da 0 a , % b) per fatturati provvigionali da ,01 a ,00-1% c) per fatturati provvigionali da ,01 a ,00-0,5% c) per fatturati provvigionali oltre da , ,1% Il contributo predetto, a carattere regressivo, dovrà essere calcolato in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Se un rapporto di agenzia inizia o termina in corso d anno, il massimale provvigionale deve essere comunque calcolato su base annua e non è frazionabile. Viceversa il contributo minimale annuo è frazionabile ( facoltativamente e non obbligatoriamente) per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni. Il contributo minimale annuo è sempre frazionato in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno La differenza tra il minimale versato e l'entità dei contributi maturati è a totale carico dell azienda proponente.

4 Il versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2004, dovrà essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa all Enasarco per via telematica o attraverso altro strumento informatico entro il termine previsto. Per l anno 2004, in via transitoria, sarà ancora consentito il versamento dei contributi secondo le modalità indicate nella previgente normativa. La distinta di versamento dovrà riportare: a. la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, il codice fiscale ed il numero di posizione assegnato dall enasarco ; b. il periodo al quale si riferiscono i contributi versati; c. il fondo al quale si riferiscono i contributi versati; d. i dati anagrafici e il numero di codice fiscale di ciascun agente; nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associativa, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici e il numero di codice fiscale di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili ( per le sas il socio accomandatario, per le snc tutti i soci ), nonché la ripartizione delle quote contributive in conformità a quanto previsto dalla normativa; e. l ammontare delle provvigioni e l importo contributivo per ciascun agente. Nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associata, devono essere indicati l ammontare delle provvigioni della società e l importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile. f. le modalità di effettuazione del versamento; g. la firma dell azienda anche elettronica, ove consentita dall Enasarco. ogni altra informazione necessaria, stabilita dall Enasarco

5 Agenti di commercio Misura dei contributi Enasarco Attualmente la misura dei contributi dovuti all'enasarco (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) è pari a: per l anno 2005 : 13,00% di cui: 6,50% a carico della ditta preponente; 6,50% a carico dell'agente o rappresentante di commercio. per l anno 2006 : 13,50% di cui: 6,75% a carico della ditta preponente; 6,75% a carico dell'agente o rappresentante di commercio nell anno 2004 l aliquota era pari al 12,50% La percentuale di contribuzione va conteggiata su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia anche se fatturate e non ancora corrisposte. Il contributo va calcolato entro i seguenti limiti massimi di provvigioni annuali: per l'agente monomandatario, ,00; per l'agente plurimandatario, ,00 per ciascuna ditta preponente. Il contributo annuo non può comunque essere inferiore a: 700,00 se agente monomandatario; 350,00 se agente plurimandatario, per ciascuna ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali (riferiti all'annualità). viene prevista la frazionalità per trimestri con i seguenti principi fondamentali: 1) La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente. 2) produttività: il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in misura minima e maturate almeno in un trimestre. In questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; 3) frazionabilità: in caso di inizio e di cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto alle provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. L Agente con diversi mandati da parte della medesima ditta preponente ha diritto solo ad un massimale individuale.

6 Se un agente di commercio cessa il rapporto di monomandato con una ditta e ne inizia successivamente un altro con un'altra ditta preponente, i contributi andranno versati da quest'ultima fino al raggiungimento del massimale. Responsabile dei versamenti è la ditta preponente anche per quelli a carico dell'agente. La ditta preponente ha, altresì, l'obbligo di certificare ai propri agenti o rappresentanti di commercio l'avvenuto versamento all'enasarco dei contributi previdenziali e del F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) dettagliando gli importi e le date in cui sono stati effettuati i versamenti. I periodi di calcolo ai fini enasarco sono : 1 gennaio 31 marzo - versamento entro 20 maggio 1 aprile 30 giugno; -versamento entro 20 agosto 1 luglio 30 settembre; - versamento entro 20 novembre 1 ottobre 31 dicembre versamento entro 20 febbraio Se il proponente si avvale di agenti che svolgono la loro attività sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, le aliquote sono: del 2% fino a un importo provvisionale pari a ,00 dell 1% della differenza fra ,01 e ,00 dello 0,5% della differenza fra ,01 e ,00 dello 0,1% oltre ,01 Fonte normativa: Regolamento Enasarco

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