Motivazioni della richiesta di modifica di alcuni artt. del DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 Codice delle assicurazioni private.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Motivazioni della richiesta di modifica di alcuni artt. del DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 Codice delle assicurazioni private."

Transcript

1 P R O P O S T A D I M O D I F I C A del Titolo X e XVIII del D. Lgs. 7 settembre 2005 Motivazioni della richiesta di modifica di alcuni artt. del DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 Codice delle assicurazioni private. Le presenti richieste di modifiche riguardano alcuni articoli dei seguenti titoli: TITOLO X Assicurazione Obbligatoria Per i Veicoli a Motore e i Natanti, CAPO I - Obbligo di assicurazione (artt ) CAPO II - Esercizio dell assicurazione (artt ) CAPO IV - Procedure liquidative (artt ) CAPO VI - Disciplina dell'attività peritale (art ) TITOLO XVIII - Sanzioni e Procedimenti Sanzionatori CAPO I abusivismo. per le necessità che seguono. CAPO I - Obbligo di assicurazione (artt ) Con la legge 990 del 24 dicembre 1969 veniva introdotta in Italia l obbligatorietà dell assicurazione dei veicoli a motore circolanti su strade di uso pubblico o su aree ad asse equiparate, con uno specifico fine di carattere sociale, cioè quello di garantire, in caso di incidente, sia il danneggiato che il danneggiante; il primo al risarcimento del danno subito ed il secondo a tutela del suo patrimonio, altrimenti intaccato per pagare il danno prodotto. Con gli anni si è dimostrato che tale carattere sociale della legge presenta una falla nei confronti di quelle famiglie che non risultano tutelata dalla morte del loro congiunto, responsabile di un sinistro stradale. E il caso di provvedere a tamponare tale falla con una altrettanta obbligatorietà di copertura assicurative per il caso appena descritto, cioè in caso di morte del responsabile del sinistro. Successivamente, e per l esattezza nel 1994, con l intenzione di vedere ridotti i premi assicurativi, già maggiore della media europea, e pensando allo strumento della concorrenza le tariffe vennero deregolamentate, con la liberalizzazione delle stesse. Purtroppo, si dall inizio la liberalizzazione delle tariffe si è dimostrata un libertinaggio da parte delle compagnie, tanto da imporre, nel 1996, all'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nel 1996, l'avvio di un'indagine conoscitiva, che a chiusura dell'indagine, individua effetti anticoncorrenziali del mercato assicurativo e le sue conseguenze deleterie per i consumatori, con un elevato incremento dei premi ed uno scarso livello di informazione e di scelta. Ciò nonostante nulla è cambiato negli anni successivi, tanto è vero che il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, nel corso di un' audizione tenutasi, nel settembre 2010, presso la Commissione industria, commercio, turismo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, evidenziava che nonostante la liberalizzazione delle tariffe fosse in vigore dal 1994, non si era concretizzato un effettivo processo concorrenziale e conseguentemente nessun contenimento dei prezzi delle polizze. Negli anni, infatti, le tariffe sono andate aumentando in modo esponenziale e non proporzionale al tasso di inflazione, lievitazione agevolata anche alla procedura di disdetta del contratto da parte delle compagnie. Tale procedura, inoltre, ha prodotto un enorme differenza tariffaria tra le diverse 1

2 aree territoriali Da dati statistici, diffusi da organismi pubblici e privati, risulta che il livello dei premi applicati dalle compagnie, abbia avuto incrementi dal 15 al 29% per le auto e fino al 30% per i motocicli. In virtù di tali dati, lo scorso anno 1'AGCM ha avviato un'indagine conoscitiva, rilevando che i rincari così elevati costituiscano un problema tutto italiano, anche in ragione del fatto che le compagnie di assicurazione sono costrette a riversare sui consumatori i costi derivanti dall'inefficienza del sistema. Si pensi che nel corso del 2011, cioè nella fase più pesante della crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese, l aumento delle tariffe della RCA è stato del 18%, determinando una seria difficoltà per le famiglie colpite dalla crisi economica e occupazionale, che ha prodotto un crescente numero di veicoli non coperti da polizza RCA. CAPO II - Esercizio dell assicurazione (artt ) In questi anni le compagnia con la liberalizzazione hanno inteso liberarsi anche dai più elementari obblighi e servizi da fornire alla cittadino assicurato obbligatorio, chiudendo moltissimi uffici locali, sostituendo gli ispettorati di zona con call center, imponendo disdetta ai contratti assicurativi per poi riassicurare lo stresso veicolo con un premio maggiore, e via dicendo. Con la modifica di questi articoli si cerca ripristinare un corretto rapporto compagnie-cittadino. CAPO IV - Procedure liquidative (artt ) La revisione della procedure liquidative è finalizzata sia alla riduzione dei tempi previsti per il risarcimento del danno sia per le modalità. Tale innovazione oltre a ridurre tempi e costi di spese accessorie, prevede un drastico svuotamento delle aule giudiziarie, in particolar modo gli uffici dei Giudici di Pace, estremamente affollati per il numero eccessivo delle causa iscritte relative ai risarcimenti danni da circolazione.. Inoltre interrompe la manovra speculativa delle compagnie nel pagamento dei danni, che sistematicamente e scientemente prolungano i tempi di pagamento, atteso che nessuna sanzione è prevista e che comunque i pagamenti, dopo anni, prevedono i soli interessi legali CAPO VI - Disciplina dell'attività peritale (art ) La revisione di tali articoli è finalizzata al riconoscimento effettivo del professionista specializzato, per settori di intervento, non solo per l accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore e natanti sottoposti all obbligo della RCA, ma a tutto quanto riguarda l infortunistica stradale nonché per i vari settori dei rami elementari gestiti dalla compagnie assicuratrici. Individua quinti professionisti preparati ed abilitati, terzi rispetto ai danneggiati/assicurati e le compagnie assicuratrici ed al servizio soprattutto dei cittadini e privi di imposizioni da parte di qualcuno. Tale professionista terzo, ovviamente risponderà civilmente e penalmente del suo operato, ma sarà anche obbligato, almeno per la RCA obbligatoria, a fornire un suo contributo al grave problema dell evasione fiscale. CAPO I abusivismo. Una maggiore precisazione del significato dell esercizio abusivo della professione, si rende necessario per un abuso diventato oramai prassi corrente, atteso che viene invogliato d a chi dovrebbe invece applicare e far applicare le leggi ed il rispetto dei codici. 2

3 Titolo X capo I, artt. 122, 128 e 129 sono così sostituiti. TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE Omissis testo corrente Art. 122 (Veicoli a motore) Art. 128 (Massimali di garanzia) 1. Per l adempimento dell obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. 2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell Istituto nazionale di statistica.. Art. 129 (Soggetti esclusi dalla assicurazione) 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: omissis Aggiungere: modifiche Art. 122 (Veicoli a motore) 5- l assicurazione copre i danni subiti dal guidatore, responsabile del sinistro, per il solo caso di morte o invalidità permanente non inferiore all 70%. Art. 128 (Massimali di garanzia e premi assicurativi) 1. Per l adempimento dell obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell IVASS, dal Ministro delle attività produttive, che ne determina anche i premi annui, tenuto conto delle zone di residenza degli intestatari dei veicoli. 2. Le somme fissate per i massimali di garanzia, ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l IVASS, tenuto conto anche delle variazioni dell indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell Istituto nazionale di statistica, mentre le imprese assicurative, possono praticare sconti sui premi fissati. Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione) 1. eliminato 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: omissis Titolo X capo II, artt. 130, 132 e 136 sono così sostituiti. CAPO II - ESERCIZIO DELL ASSICURAZIONE Art. 130 (Imprese autorizzate) 2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all articolo 151. omissis Art. 132 (Obbligo a contrarre) Art (Funzioni del Ministero delle attività produttive) omissis. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione Art. 130 (Imprese autorizzate) 2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro ed almeno in ogni regione un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all articolo 151 Art. 132 (Obbligo a contrarre) 4. le imprese assicurative non possono proporre disdetta ai propri assicurati Art. 136.(Funzioni del Ministero delle attività produttive e determinazione tariffe) 2 Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, è costituito un comitato di esperti, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di 3

4 obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato. determinare, annualmente, le tariffe per singola regione, anche tenuto conto della sinistrosità degli assicurati nel corso dell'anno precedente, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato. 3 bis Le tariffe così determinate, costituiranno la base di riferimento per le imprese assicurative, le quali potranno determinare proprie tariffe al ribasso da offrire agli utenti. Titolo X capo IV, artt. 145, 148 sono così sostituiti. CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE Art. 145 (Proponibilità dell'azione di risarcimento) 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all articolo Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150. Art. 148(Procedura di risarcimento) 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di Art. 145 (Proponibilità dell'azione di risarcimento) 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi trenta giorni, ovvero sessanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all articolo Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi trenta giorni, ovvero sessanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e I termini di trenta e sessanta giorni previsti dal comma 2, sono ridotti a venti e a quaranta giorni nel caso la richiesta di risarcimento contenga il modello c.a.i. a duplice firma 4. L'azione per il risarcimento dei danni prevede un arbitrato irrituale, i cui periti saranno nominati rispettivamente dal danneggiato e dall impresa assicurativa. In caso di disaccordo, i due periti, in accordo, nomineranno il terzo arbitro e /o provvederanno al sorteggio dello stesso tra una terna di nominativi proposta da ogni singolo perito. 5. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato entro trenta giorni dall inizio dell azione e le spese dei periti (assicurativo e/o medico) sarà a carico della parte soccombente. 6. Il compenso degli arbitri, per i danni a cose, sarà pari al 15% del danno determinato, con un minimo di 100,00 (cento); per il danno a persona il compenso sarà pari al 5% del danno determinato, con un minimo di 100,00 (cento); Art. 148.(Procedura di risarcimento) 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro trenta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica 4

5 assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'isvap n del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'isvap, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di trenta giorni è ridotto a venti quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. Il mancato rispetto di tale termine e/o per offerte palesemente incongrue e/o motivazione generica e pretestuosa di mancata offerta, su comunicazione del danneggiato l IVASS applicherà all impresa assicurativa una sanzione non inferiore a dieci volte il valore del reale risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro trenta giorni dalla ricezione di tale documentazione. I pagamenti avvenuti dopo il termine di cui sopra saranno soggetti agli interessi di mora, al tasso legale. 2-bis. Ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'isvap n del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ivass, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue 5

6 determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. 3. omissis 4. omissis 5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. 7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta é imputata nella liquidazione definitiva del danno. 8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma omissis. 10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'isvap per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo. 11. omissis determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. 3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. 4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma é tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso 5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro venti giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 6. eliminato 7. eliminato. 8. eliminato 9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art del codice civile. 10. In caso di sentenza e/o lodo a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice, contestualmente al deposito in cancelleria, e/o il perito arbitro trasmette, copia della sentenza o del lodo all'ivass per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo. 11..L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. Titolo X capo VI, artt. 156, 157, 158, 159, 160 sono così sostituiti. CAPO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE Art (Attività peritale) 1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all articolo Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Art (Ruolo Nazionale Periti Assicurativi) 1. E istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ruolo Nazionale Esperti Sinistri Assicurativi, di seguito Ruolo; finalizzato a regolamentare, in sede stragiudiziale e giudiziale, l attività dei tecnici abilitati all accertamento e alla stima di tutti i danni ai veicoli e natanti derivanti dalla circolazione, dal furto e dall incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina dell assicurazione obbligatoria, nonché di tutte le avarie ai veicoli soggetti alla medesima disciplina, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e navigazione. Il Ruolo sarà costituito da apposite sezioni 6

7 3. Nell esecuzione dell incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza Art. 157 (Ruolo dei periti assicurativi) 1. L ISVAP cura l istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l accesso pubblico al ruolo. 2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all articolo (1) 3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore); 13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; nelle quali saranno iscritti i tecnici abilitati all accertamento e alla stima di tutti i danni derivanti dai rischi di cui ai rami indicati ai nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 dell art.2 terzo comma (1), nonché le specifiche sezioni relative al rilievo degli incidenti stradali ed alla ricostruzione della meccanica degli stessi. Le sezioni assumeranno la denominazione della specifica attività. 2. L attività professionale prevista dal Ruolo, potrà essere esercitata esclusivamente dai professionisti iscritti nei vari Albi delle sezioni del Ruolo, di cui al comma 1, in mancanza si concretizza l esercizio abusivo della professione richiamato all art. 305 comma Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni tramite professionisti iscritti al Ruolo. Art (Ruolo Nazionale periti assicurativi) 1. La tenuta degli Albi delle sezioni del Ruolo, nonchè la cura, l istituzione ed il funzionamento del Ruolo è demandata alla CONSAP, che determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l accesso pubblico al ruolo. 2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività professionale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all articolo Il Ruolo, inizialmente, comprende le sezioni relative ai rischi n. 10 e n.3 di cui all art. 2 terzo comma del presente decreto legislativo 4. La tenuta e la pubblicazione degli Albi degli iscritti per sezioni, è demandata alla CONSAP che, secondo il regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare con decreto entro il, nonché l albo dei tirocinanti, rendendone disponibile l accesso su Internet, eventualmente tramite convenzione con altri Enti. La Consap, dovrà dotare, ogni iscritto al Ruolo di tesserino di riconoscimento nel quale saranno indicate le sezioni del Ruolo al quale il professionista è iscritto 5. Il Consiglio Nazionale del Ruolo, in seguito denominato Consiglio, è costituito, da un rappresentante di ogni Consiglio regionale, da due rappresentanti della Consap, da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da un rappresentante dell ANIA, ed avrà sede presso la Consap 6. Il Consiglio Regionale del Ruolo, è costituito, da un rappresentante del Consiglio regionale e da un rappresentante per ogni sezione del Ruolo ed ha sede presso la regione. 7. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all anno; le eventuali e ulteriori riunioni potranno avvenire con l utilizzo della video e/o teleconferenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza più uno degli eletti nel Consiglio i quali assumono la carica di Consigliere Nazionale del Ruolo ed eleggono al proprio interno un Presidente, con funzioni di coordinatore e con poteri di firma in rappresentanza del Ruolo. 8. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno tre volte all anno; le eventuali e ulteriori riunioni potranno avvenire con l utilizzo della video e/o teleconferenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza più uno degli eletti nel Consiglio i quali assumono la carica di Consigliere Regionale del Ruolo ed eleggono al proprio interno un Presidente, con funzioni di coordinatore e con poteri di firma in rappresentanza del Ruolo Regionale. 9. Le cariche di Consigliere Nazionale e Regionale del Ruolo, sono svolte a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni. Potranno essere erogati ai Consiglieri rimborsi spese inerenti gli spostamenti presso la/le sedi delle riunioni o per specifichi incarichi assegnati con 7

8 deliberazione del Consiglio e/o gettoni di presenza o per l assolvimento di specifici compiti 10. Al Consiglio Regionale è demandato il controllo sulle attività del Ruolo, relativamente agli iscritti regionali, nonché quello di nominare il rappresentante del Ruolo nei comitati dei CTU presso i vari tribunali della Regione 11. Entro sei mesi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana, per le sezioni di cui al comma 3, il regolamento relativo alle modalità per l elezione dei Consiglieri Regionali, per un numero di Consiglieri compatibile con le attività di controllo e verifica dell attività e della deontologia degli iscritti sul territorio regionale. Il regolamento dovrà contenere le modalità per l elezione dei Consiglieri, prevedendo anche il voto elettronico e quello per corrispondenza, le modalità per le presentazioni di liste e/o singole canditure, che dovranno essere sottoscritte da un numero minimo e da un numero massimo di firme, nonché le norme per il funzionamento del Consiglio regionale e Nazionale. Il Consiglio potrà chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rivedere o modificare il regolamento, quando se ne presentasse la necessità. 12. Al secondo insediamento il Consiglio dovrà proporre al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la composizione del Collegio di Garanzia, composto da tre giuristi ed esperti di diritto, non iscritti al Ruolo, da un rappresentante del Consiglio iscritto al Ruolo e da un rappresentante della Consap. I proposti saranno nominati, con specifico provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e restano in carica per quattro anni. Il Consiglio di Garanzia è l organismo preposto al giudizio sul rispetto del codice etico da parte di tutti gli iscritti al Ruolo. L attività dei componenti del Collegio sarà svolta a titolo gratuito, salvo rimborsi e/o gettoni di presenza come previsti dal comma 9. Al Collegio di Garanzia potrà rivolgersi chiunque si ritenga leso dal comportamento di un iscritto al Ruolo 13. Entro sei mesi dall insediamento del primo Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio, provvederà a deliberare le norme relative all iscrizione e cancellazione dal Ruolo, all iscrizione e cancellazione dal registro dei praticanti, alle modalità e ai termini di revisione del Ruolo, alle norme relative ai procedimenti disciplinari, alle sanzioni disciplinari, alla composizione della commissione esaminatrice per la prova d idoneità per l iscrizione al ruolo, alle materie d esame suddivise in generali e specifiche per ogni singola sezione, alle modalità di determinazione dei criteri sulla base dei quali i singoli iscritti determineranno liberamente ed in modo trasparente le proprie tariffe professionali, alle incompatibilità, alla tutela dell indipendenza tecnica di valutazione e giudizio, al codice etico ed all aggiornamento obbligatorio. Entro 1 anno dal suo primo insediamento, il Consiglio Nazionale provvederà, sentite le associazioni di categoria delle varie specializzazioni più rappresentative, nonché i sindacati di categoria a carattere nazionale, ad approvare le linee guida per la costituzioni delle sezioni specialistiche che potranno essere costituite in seno al Ruolo relativamente ai rischi nn 6, n. 7, n. 8 e n. 9, n. 12 e n. 13 elencati all art.2 terzo comma, oltre all apposita sezione relativa ai tecnici abilitati al rilievo degli incidenti stradali ed alla ricostruzione della cinematica e dinamica degli stessi, in applicazione della legislazione nazionale ed internazionale e delle regole adottate dagli enti di certificazione nazionali ed internazionali, in materia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana i relativi regolamenti su proposta del Consiglio. 8

9 14. Agli iscritti al Ruolo, nell esercizio delle proprie funzioni, è attribuita la funzione d incaricato di pubblico servizio, con i doveri, le responsabilità e gli obblighi derivanti da detta funzione. Art. 158 (Requisiti per l'iscrizione) 1. Per ottenere l iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 15. Agli iscritti al Ruolo nelle sezioni relative ai tecnici abilitati al rilievo degli incidenti stradali ed alla ricostruzione della dinamica degli stessi, è concesso l accesso agli atti relativi al rilievo degli incidenti stradali e degli altri aventi dannosi effettuati dalle autorità intervenute sul luogo dell evento. 16. Agli iscritti al Ruolo, salvo i casi di assunzione di mandato specifico di Consulente Tecnico di Parte in contenziosi extra giudiziari o giudiziari, nella sua qualità d incaricato di pubblico servizio, è consentito l accesso a tutte le banche dati istituite con finalità anti frode. 17. L iscritto al Ruolo, dovrà obbligatoriamente segnalare alla magistratura attraverso l apposita applicazione che dovrà essere costituita a tal fine, le fattispecie illegali, o potenzialmente illegali, relative alle riparazioni, manutenzione e liquidazione di danni ai veicoli o alla circolazione degli stessi, delle quali venga a conoscenza in modo diretto o indiretto nell esercizio delle sue funzioni professionali. 18. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell Interno, il Ministero della Giustizia, agli iscritti al Ruolo nella apposita sezione specialistica di cui al terzo periodo del comma 1, in qualità di incaricati di pubblico servizio, attribuisce con regolamento, le funzioni atte a coadiuvare, integrare o sostituire le autorità nel rilievo degli incidenti stradali, su richiesta o mandato e sotto il controllo delle stesse. 19. Tutti gli iscritti al Ruolo sono tenuti a rispettare scrupolosamente il Codice Etico approvato dal Consiglio Nazionale dell Albo entro otto mesi dalla sua prima elezione, in applicazione alle norme contenute negli articoli della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, volte a promuovere la qualità dei servizi e garantire l'indipendenza, l'imparzialità professionale e la segretezza e che permetta anche a qualsiasi soggetto giuridico. 20. Il Consiglio Nazionale dell Albo è organo consultivo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell Autorità di vigilanza sulle assicurazioni per le materie relative alle singole sezioni costituite ed in particolare, per il contrasto alle frodi assicurative e per la sicurezza della circolazione, dei veicoli e delle merci. Ogni anno redige una relazione da presentare, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all Autorità di vigilanza sulle assicurazioni Art. 158 (Requisiti per l Iscrizione, prove d idoneità e aggiornamento) 1. Sono iscritti al Ruolo, in una o più sezioni specialistiche, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili; b) possesso di laurea triennale o superiore, salve le deroghe e norme transitorie previste dall art. 157; c) aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un Perito iscritto al Ruolo da almeno 5 anni; d) aver superato positivamente la prova d idoneità indetta, almeno ogni due anni, dal Consiglio con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all art. 444 comma 2 del Codice di Procedura Penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, e per tutti gli altri casi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore 9

10 obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma Fermo il disposto dell articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno. 3. Ai fini dell iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell esercizio dell attività. L ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione. ad un anno, o per altro delitto non colposo, per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore a due anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; f) non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all adozione dei provvedimenti stessi; g) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; h) non essere intermediari di assicurazione o riassicurazione e non essere iscritti in alcuna sezione del Registro Unico degli Intermediari in Italia e/o in qualsiasi paese straniero; i) non essere lavoratore dipendente di istituti o enti assicurativi o direttamente controllati dagli stessi, né essere pubblico dipendente con un rapporto lavorativo a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno; j) non essere artigiano riparatore di veicoli o di natanti, o socio o dipendente di aziende o società di riparazione di veicoli o di natanti, per gli iscritti alla sezione di cui all art 2 comma 1 primo capoverso. Per gli iscritti nelle relative sezioni, non avere funzioni o quote societarie in una delle attività riparativa attinenti i rischi n 6, n. 7, n. 8 e n. 9, n. 12 e n. 13 elencati all art.2 terzo comma del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, pubblicato in GU n. 239 del Suppl. Ordinario n Entro sei mesi dalla data della sua prima elezione, ed entro sei mesi dalla data di costituzione di ogni sezione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Consiglio Nazionale dell Albo emana il regolamento contenente le materie e le modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali su cui verte la prova d idoneità di cui al comma 1 lettera d del presente articolo, indicando altresì la composizione della/e Commissione/i Esaminatrice/i che dovrà essere composta anche da rappresentanti degli iscritti nell Albo segnalati dal Consiglio Nazionale dell Albo stesso 3 Entro dodici mesi dalla data della sua prima elezione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Consiglio Nazionale dell Albo, emana il regolamento contenente le norme per lo svolgimento del tirocinio di durata biennale, elencando gli obblighi dell esperto formatore del tirocinante, il numero massimo di tirocinanti che possano essere seguiti contemporaneamente da ogni esperto, gli obblighi ed i divieti posti in capo al tirocinante, l eventuale periodo di svolgimento del tirocinio durante percorsi i percorsi di studio, prevedendo che il tirocinio possa essere iniziato nell ultimo semestre di svolgimento di questi ultimi. 4 Qualora venissero istituiti uno o più corsi di laurea specificamente professionalizzanti per l iscrizione alle varie sezioni dell Albo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dell Albo, acquisito il parere dei ministri competenti per materia, potrà deliberare, per questi laureati, la riduzione del periodo di tirocinio obbligatorio previsto per l accesso 10

11 Art. 159 (Cancellazione dal ruolo) 1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall ISVAP. 2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all avvio del medesimo. alla prova d idoneità per l iscrizione all Albo nelle sue sezioni, rendendolo possibile anche durante l ultima semestre del periodo di studi. 5 Il Consiglio Nazionale dell Albo, entro sei mesi dalla sua prima elezione, emana il regolamento sull aggiornamento professionale obbligatorio continuo che preveda un numero minimo di C.F.P. (crediti formativi professionali) da maturare come aggiornamento annuale e/o triennale, fornendo per ogni iniziativa formativa i criteri di attribuzione dei crediti con riferimento ai corsi di aggiornamento, seminari, master, convegni, pubblicazioni, sperimentazioni e docenze. Sarà attuato un monitoraggio permanente del Consiglio Nazionale dell Albo per la definizione delle linee guida relative alla formazione continua ed al controllo sull effettivo svolgimento di tale attività da parte degli iscritti all Albo ed alle sue sezioni, nonché per il riconoscimento dei crediti per i corsi o per le attività degli iscritti che ne facessero richiesta, affinché il Collegio di Garanzia possa deliberare nel merito delle inadempienze Art. 159(Cancellazione dal ruolo) 1.La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previo provvedimento motivato del Consiglio, nei casi di:, omissis e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP. Art. 160 bis (Codice etico, norme comportamentali, norme tecniche) Il Consiglio Nazionale, entro sei mesi dalla data della prima elezione e dopo ogni integrazione con i componenti delle nuove sezioni, segnala al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : 1. Il Codice etico, che dovrà indicare i criteri d imparzialità nell operare da parte degli iscritti, le sanzioni da applicare agli iscritti del Ruolo e quelle, amministrative, da applicare a chi tenterà di effettuare pressioni finalizzate a condizionare l oggettività delle attività degli iscritti. Le norme dovranno essere comunicate a tutti gli enti interessati affinché provvedano a diffonderli ai committenti degli iscritti nel Ruolo e resi pubblici sui siti web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di CONSAP, IVASS e Ministeri competenti. 2. qualora si rendessero necessarie integrazioni, la richiesta di modificazione del testo del regolamento per il funzionamento del Collegio di Garanzia, che dovrà contenere le modalità di presentazione dei ricorsi, le norme di garanzia, il sistema di controllo degli iscritti, la denominazione, gradazione e modalità d irrogazione e pubblicazione delle sanzioni, stabilendo le regole relative a a) titolarità, capacità, regole, costi e modalità di presentazione del ricorso; b) forma ed indirizzamento del ricorso; c) termini e prescrizione dei termini per la presentazione del ricorso; d) modalità di svolgimento dell inchiesta, delle indagini e limiti temporali per le stesse; e) modalità di accesso al fascicolo e garanzie per le parti; f) procedura, modalità e tempi della procedura sanzionatoria; g) pubblicazione della decisione e ammissibilità dei ricorsi contro la decisione. 11

12 Art. 160 ter (Poteri sostitutivi e contributi) 1. La CONSAP, di concerto con il Consiglio Nazionale del Ruolo, suggerisce l entità del Contributo di Vigilanza che viene fissato con Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e deve essere idoneo a coprire i costi per garantire il funzionamento del Consiglio Nazionale e del Collegio di Garanzia, l organizzazione della vigilanza sul territorio, delle elezioni da effettuare ogni quattro anni, le attribuzioni a CONSAP e/o ad altri enti per le funzioni loro delegate. Gli iscritti sono tenuti a versare annualmente il contributo di vigilanza che potrà essere differenziato per le varie sezioni, e per l iscrizione a più sezioni. Alla CONSAP è demandata la riscossione del Contributo di Vigilanza, con facoltà di provvedere in proprio o di demandare la riscossione ad Enti Pubblici o Privati. 2. Il mancato versamento del contributo obbligatorio, dopo le necessarie verifiche e solleciti, che dovranno essere regolamentati con specifica delibera del Consiglio Nazionale, comporterà la cancellazione dall Albo stesso. In caso di inerzia da parte del Consiglio, alla CONSAP sono demandati i poteri sostitutivi, da applicare secondo apposito regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Titolo XVIII capo VI, art. 305 è così sostituito. TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI CAPO I - ABUSIVISMO Art. 305.(Attività abusivamente esercitata) 1....omissis. 2.. omissis 3.. omissis 4.. omissis. 5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale. 1. omissis. 2. omissis 3. omissis 4. omissis. Art. 305.(Attività abusivamente esercitata) 5.L'esercizio dell'attività di Esperto Sinistri Assicurativi in difetto di iscrizione al Ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale 6. il Giudice che venga notiziato e/o direttamente a conoscenza dell esercizio abusivo della professione di Esperto Sinistri Assicurativi deve darne immediata comunicazione alle autorità preposta per l apertura del relativo procedimento penale. 12

DDL Istituzione dell Albo Nazionale degli Esperti di Veicoli e Danni a Cose ex Periti Assicurativi. CAPO VI Disciplina dell attività peritale

DDL Istituzione dell Albo Nazionale degli Esperti di Veicoli e Danni a Cose ex Periti Assicurativi. CAPO VI Disciplina dell attività peritale D.D.L. S.1502 DDL Istituzione dell Albo Nazionale degli Esperti di Veicoli e Danni a Cose ex Periti Assicurativi Art. 1 Il Titolo X capo VI del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. è sostituito dal seguente. CAPO

Dettagli

Il Perito assicurativo

Il Perito assicurativo Il Perito assicurativo Professionista che accerta e stima i danni derivanti da furti, incidenti e incendi. Il Profilo professionale Il ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito dalla Legge 166/92

Dettagli

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAZZOCCHI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BIASOTTI, BOSI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, COLUCCI,

Dettagli

Periodico informativo n. 67/2012. R.c. auto nel D.L. liberalizzazione

Periodico informativo n. 67/2012. R.c. auto nel D.L. liberalizzazione Periodico informativo n. 67/2012 R.c. auto nel D.L. liberalizzazione Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che il decreto liberalizzazione

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

proposta di legge n. 286

proposta di legge n. 286 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 286 a iniziativa dei Consiglieri Luchetti, Castelli presentata in data 12 gennaio 2005 ISTITUZIONE DEL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento.

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento. Revisori legali, nuove regole dal 13 settembre IPSOA. IT Entrano in vigore il prossimo 13 settembre i tre decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29

Dettagli

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO:

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO: PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO: La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni a veicoli immatricolati in Italia e di lesioni di lieve entità al conducente, anche

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa

Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006

Dettagli

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 2 luglio 2007 n.5 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 25 giugno

Dettagli

,,,,, ,,, omississ,,, Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

,,,,, ,,, omississ,,, Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi LEGGE 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l iscrizione all albo delle persone fisiche consulenti finanziari. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO,

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO, REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO, Art. 1 Costituzione e tenuta dell elenco E costituito l elenco dei mediatori dell Organismo

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori) - 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori) Da compilare e trasmettere via fax al numero 02.781844 oppure via e-mail a:

Dettagli

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LINEE GUIDA DEL CoLAP Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Premessa (articoli 1, 2 ) I professionisti che esercitano

Dettagli

REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE

REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE Approvato con deliberazioni della Giunta Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09. REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

Dettagli

559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998. OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.

559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998. OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati. .DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE 559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998 OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti

Dettagli

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi

Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 1 di 11 Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 2 di 11 SEZIONE I (Generalità)... 3 Articolo 1 (Scopo)... 3 Articolo 2 (Riferimenti)... 3 Articolo 3 (Modalità di iscrizione)... 4 Articolo

Dettagli

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo

Dettagli

D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INDICE Avvertenza... Elenco delle abbreviazioni.... V XVII D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PARTE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI E DEI NATANTI OBBLIGO DI

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. L. 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Art.1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle

Dettagli

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO Milano 3 giugno 2015 CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO L IVASS ha emanato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 che fissa le regole per la dematerializzazione dell attestato

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari

C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 159

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

Agenzia Spaziale Italiana

Agenzia Spaziale Italiana Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 (in Suppl Ord.n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239) - Codice delle assicurazioni private.

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 (in Suppl Ord.n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239) - Codice delle assicurazioni private. DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 (in Suppl Ord.n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239) - Codice delle assicurazioni private. Articolo 173 - Assicurazione di tutela legale 1. L'assicurazione

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista (approvato nella seduta consiliare del 20 febbraio 2002) Sommario Art. 1 -

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Città di Morcone (BN) SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Tel. 0824 955440 - Fax 0824 957145 - E mail: responsabileeconomico@comune.morcone.bn.it CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO

Dettagli

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (S.O. n. 230/L alla G.U. 14 dicembre 2002, n. 293)

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (S.O. n. 230/L alla G.U. 14 dicembre 2002, n. 293) Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (S.O. n. 230/L alla G.U. 14 dicembre 2002, n. 293) Misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO 1

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

L anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti:

L anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti: PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39) Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI

Dettagli