Treviso, 14 dicembre Avv. Elisa Chiaretto
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1 Treviso, 14 dicembre 2012 Avv. Elisa Chiaretto
2 La Carta dei Diritti fondamentali dell Unione europea (adottata a Nizza il 7 dicembre 2000) riconosce ai cittadini dell Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 45, par. 1). la libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro (art. 45, par. 2).
3 La direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: - determina le procedure con cui uno Stato membro riconosce per l accesso alla professione e al suo esercizio le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri. - Proposta di modifica della direttiva COM (2011) 883 def del Tessera Professionale europea - Accesso parziale alla professione - Sistema generale i livelli di qualifica diventeranno punti di riferimento per la sola comparazione delle qualifiche
4 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania art. 49 dpr 31 agosto 1999/394 richiama espressamente il D.Lgs , n. 206 Titolo III (Libertà di stabilimento)
5 Regolamento (CEE) n. 1408/1971, relativo alla applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità Regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003 estensione a cittadini paesi terzi REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e Regolamento di applicazione n. 987/2009 Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del che estende il reg. (CE) n. 883/2004 e il reg. (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali reg. non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (in vigore dal 1 gennaio 2011)
6 Trattato di LISBONA del 13 dicembre 2007 entrato in vigore il 1 dicembre 2009 Titolo V Spazio di liberta, sicurezza e giustizia Art 67 TFUE L Unione garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà degli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi
7 Normativa sull ingresso - Regolamento n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (CODICE FRONTIERE SCHENGEN), come modificato ed integrato dal Regolamento CE n. 81/ prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'unione europea (art. 1, par. 2) - stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'unione europea (art. 1, par. 2)
8 - Regolamento n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo - Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 maggio COM (2011) 290 def - che modifica il regolamento 539/2001 Introduzione clausola di salvaguardia che consenta la reintroduzione transitoria dell obbligo di visto per paesi terzi i cui cittadini possono viaggiare verso UE senza visto se improvviso aumento di almeno il 50% di soggiorni irregolari e/o delle domande d asilo-bloccata sessione consiglio dic 2011
9 - Regolamento n. 1638/95 del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti - Regolamento n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2998 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) Regolamento n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un CODICE COMUNITARIO DEI VISTI (codice dei visti) applicato dal 5 aprile 2010.
10 Direttiva 2003/86 del 22 settembre 2003 relativa all'ingresso dei familiari del cittadino di un paese terzo che risieda regolarmente in uno Stato membro Recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5. Art. 29 TU ric. familiare Art. 29 bis TU ric. familiare dei rifugiati
11 Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (Gazz. Uff. Un. Eur., n. L del 23 dicembre 2004, p. 12). Recepita con decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154 V. art. 39, comma 4 bis TU (mobilità infra UE in esenzione da visto per soggiorni sup a 3 mesi per proseguire gli studi in Italia) e art. 39 bis TU V. art 27 bis TU Ingresso e soggiorno per volontariato
12 Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa ad una procedura specificamente concepita per l ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica Stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che nel paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato Recepita con decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 17 art. 27 ter TU - ingresso e soggiorno per ricerca scientifica Comma 11- mobilità infra-ue-ingresso in Italia senza necessità di visto per proseguire la ricerca già iniziata nell altro Stato
13 NORMATIVA SUL SOGGIORNO Art. 79, par. 2, lett a) TFUE Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo La direttiva è stata recepita dall'italia con decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3, in vigore dal 14 febbraio V. art. 9 e art. 9 bis TU Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale - (Proposta COM (2007) 298 def del 6 giugno 2007). TERMINE RECEPIMENTO 20 MAGGIO 2013
14 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Obiettivo: contrastare immigrazione illegale Termine recepimento 20 luglio 2011 D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109: attuazione della direttiva 2009/52 Art. 5 disposizione transitoria che consente ai datori di lavoro di presentare una dichiarazione di emersione per regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari in corso da almeno 3 mesi con lavoratori stranieri
15 Direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Termine recepimento 24 dicembre 2010 Sentenza CGUE EL DRIDI del causa C.61/11 incompatibilità tra diritto UE e TU che puniva con il carcere l inottemperanza all ordine di espulsione da parte di straniero irregolare (14,5ter) Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 Disposizioni urgenti per il completamento dell attuazione della direttiva 2004/38/CE e per il recepimento della direttiva 2008/115 convertito in Legge 2 agosto 2011, n. 129
16 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale, 13 luglio 2010, COM (2010) 379 def. Da discutere in sede di Consiglio la definizione di lavoro stagionale, i criteri di ammissione, i permessi o i visti per lavoratori stagionali e i diritti di questi ultimi
17 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, 3 luglio 2010, COM (2010) 378 def. Obiettivo: mira a rispondere in modo efficace alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, fissando condizioni di ammissione armonizzate per tale categoria di lavoratori Libera circolazione assegnazione e riassegnazione efficiente dei lavoratori trasferiti tra entità dell UE
18 Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente i uno Stato membro. TERMINE RECEPIMENTO: 25 dicembre 2013
19 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati TERMINE DI RECEPIMENTO SCADUTO il 19 giugno 2011 D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 Attuazione della direttiva in vigore dall 8 agosto 2012 Lavoratori che intendano svolgere attività di lavoro subordinato fuori quota - Art. 27 quater T.U. - art. 9 ter T.U. Circolare Ministero dell Interno 6385 del Circolare Ministero dell Interno 5209 del Circolare Ministero dell Interno 7591 del
20 Lavoratori stranieri altamente qualificati in possesso (art. 27-quater, comma 1, lett. a): 1) Titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1,2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici ecc.), attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia al fine di svolgere una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore (comma 5). Circ. Min Int precisa che i titoli di istruzione e gli altri atti formati all estero devono essere presentati debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.
21 Direttiva 2009/50 art. 2, lett. g) e h) Qualifiche professionali superiori: qualifiche attestate da titoli di istruzioni superiore o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell offerta vincolante di lavoro; Titoli di istruzione superiore: qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato da un autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore postsecondaria, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Ai fini della presente direttiva tale titolo di istruzione superiore è preso in considerazione a condizione che gli studi necessari per acquisirlo abbiano durata almeno triennale
22 art. 27-quater, comma 1, lett. b) Vedi Considerando n. 19 direttiva 2009/50 e art. 5, lett. b) e c): 2) Dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 206 (che recepisce direttiva 2005/36) limitatamente all esercizio di professioni regolamentate Art. 2 cittadini degli Stati membri dell UE che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati ( ), una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell UE che, nello Stato di origine, li abilitano all esercizio di detta professione Art. 4 per professione regolamentata si intende l attività o l insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all accertamento delle specifiche professionalità (medici, psicologi, dentisti, avvocati, ecc.) V. art.49 dpr 31 agosto 1999/394 che richiama espressamente il D.Lgs , n. 206
23 Si applica: - agli stranieri residenti in uno Stato terzo; - agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale sia in forza di un permesso di soggiorno (anche per ricerca ex art. 27 ter v. Circ. Min Int ) che della dichiarazione di presenza prevista dalla L. 68/2007 (v. Circ. Min Interno ) - agli stranieri soggiornanti in un altro Stato membro -agli stranieri titolari della Carta Blu rilasciata in un altro Stato membro
24 Procedura art. 27 quater, commi 4,5,6,7 e 8 Richiesta di nulla osta del datore di lavoro da presentarsi al SUI La domanda, oltre a quanto previsto dall art. 22, comma 1 TU (richiesta nominativa, documenti circa sistemazione allogiativa, proposta di contratto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni) indica a pena di rigetto: - proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante di lavoro della durata di almeno un anno, per lo svolgimento attività lavorativa (v. comma 1) - l importo dello stipendio annuale lordo che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto su base annua per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari, per l anno in corso, a euro (8.263 euro è il livello minimo previsto dall art. 8, c.16, terzo periodo, della L. 537 del 1993 e successive modificazioni per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e per i loro familiari v. Circ. Min. Int )
25 Lo Sportello UI rilascia il nulla osta non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda previo espletamento adempimento di cui all art. 22, comma 4 TU (termine più ampio rispetto a quello ordinario di 40 gg di cui all art. 22, comma 5) Art. 27 quater, comma 8 la richiesta di nulla osta può essere sostituita, in applicazione del comma 1, da una comunicazione, da parte del datore di lavoro, della proposta di contratto di lavoro o dell offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d Intesa con il quale il datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l applicazione della procedura qualifica professionale superiore richiesta per l attività, possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati, importo retribuzione. (Si tratta di appositi protocolli d intesa, distinti da quelli già stipulati ai sensi dell art. 27, commi 1 ter e 1 quater, i cui requisiti, con le correlate modalità di sottoscrizione, saranno resi noti con apposita circolare (Cir. Min.Int )
26 Mobilità nel mercato del lavoro nazionale: il comma 13 introduce per i primi due anni di ingresso in Italia limitazioni sia nell esercizio di attività lavorative diverse da quelle altamente qualificate, sia con riguardo agli eventuali cambiamenti del datore di lavoro, sottoposti ad autorizzazione preliminare della competente Direzione territoriale del lavoro. Qualora non si esprima entro 15 gg. opera silenzio assenso. Successivamente può accedere anche a lavoro non qualificato Mobilità infra UE dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro lo straniero titolare di Carta Blu UE può fare ingresso in Italia senza necessità dello specifico visto per lavoro subordinato al fine di svolgere attività lavorativa altamente qualificata nulla osta rilasciato entro 60 gg
27 Art. 9 ter T.U. Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di Carta BLU UE Condizioni: Aver soggiornato, legalmente e ininterrottamente, per 5 anni nel territorio dell Unione in forza di una Carta Blu UE; Essere titolari, da almeno 2 anni, di un permesso di soggiorno italiano recante la dicitura Carta Blu UE I familiari hanno diritto al rilascio: di un pds per famiglia qualora sussistano le condizioni di cui all art. 29, comma 3, TU inerenti ai redditi e idoneità alloggiativa di un pds per lungo soggiornanti se abbiano soggiornato per un periodo di 5 anni nell UE di cui gli ultimi 2 in Italia.
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