Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

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1 Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2018 L organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF decreta: I Il regolamento di previdenza del 3 dicembre della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF è modificato come segue: Art. 10 cpv. 3 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio le prestazioni e i proventi computabili ai sensi dell articolo 77 capoverso 1, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell entità. Art. 24 cpv. 2 2 Si applicano i seguenti contributi di risparmio: Graduazione delle età (classe di contributo) Contributo di risparmio della persona impiegata (%) Contributo di risparmio del datore di lavoro (%) Totale degli accrediti di vecchiaia (%) ,80 10,30 16, ,05 12,50 19, ,50 20,50 32, ,25 25,30 39,55 1 RS

2 Art. 25 cpv. 1 1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all articolo 24, scegliendo il piano di previdenza complementare 1 o 2: Graduazione delle età (classe di contributo) Piano di previdenza complementare 1 Contributo volontario di risparmio (%) Piano di previdenza complementare 2 Contributo volontario di risparmio (%) ,00 1, ,00 3,50 Art. 26 cpv. 2 2 Il premio di rischio è pagato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. La quota della persona assicurata al premio di rischio ammonta, indipendentemente dal piano in cui è assicurata, allo 0,55 per cento del guadagno assicurato. Il premio di rischio pagato dal datore di lavoro ammonta almeno allo 0,55 per cento. Art. 32 cpv. 3 3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell insorgere dell evento di previdenza vecchiaia. Art. 32c Abrogato Art. 36 cpv. 2 lett. d bis e 3 lett. c 2 L avere di vecchiaia è composto: d bis. Abrogata 3 Sono dedotti dall avere di vecchiaia: c. Abrogata Art. 40 cpv. 5 5 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32, 32a, 32b e 33), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l articolo 22d LFLP. Art. 77 Sovraindennizzo 1 Per il calcolo del sovraindennizzo si applicano gli articoli 34a LPP, 24, 24a e 25 OPP 2. In deroga all articolo 34a capoverso 1 LPP, le prestazioni per superstiti, di invalidità e di invalidità professionale di PUBLICA unitamente alle altre prestazioni 2486

3 di medesimo genere e destinazione nonché a ulteriori proventi computabili non possono superare il 100 per cento del guadagno presumibilmente perso. 2 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi dell articolo 24 OPP 2. Le liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite. 3 La quota di prestazioni non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla Cassa di previdenza del Settore dei PF. 4 Nei casi di rigore PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore. Art. 85 cpv. 2 bis Abrogato Art. 93 cpv. 3 3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all avere di vecchiaia secondo l articolo 36 capoverso 2 lettera e. L importo minimo del rimborso è di franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica. Art. 97 cpv. 1 1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno, un avere proveniente dal conto del PC e, se necessario, l avere di vecchiaia sono diminuiti nella misura dell importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente. L avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell avere di vecchiaia e di un avere proveniente dal conto del PC. Art. 99 cpv. 2 2 In seguito a divorzio, la quota di prestazione di uscita trasferita a carico di una persona assicurata è dedotta da un avere proveniente dal conto del PC e, se necessario, dall avere di vecchiaia. L avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell avere di vecchiaia e di un avere proveniente dal conto del PC. La persona assicurata può effettuare un riacquisto nella misura della prestazione di uscita trasferita; in caso di riacquisto l avere di vecchiaia secondo la LPP viene aumentato nella medesima proporzione della riduzione effettuata. È applicabile l articolo 32 capoverso

4 Art. 107c cpv. 4 4 Per le rendite insorte prima del 1 luglio 2008 e trasferite per lo stesso importo ai sensi dell articolo 102 capoverso 1, alla riduzione della prestazione d uscita e delle prestazioni in seguito a divorzio si applica l articolo 99 capoversi 3 5. La riduzione di tali rendite si calcola in funzione delle basi tecniche vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Art. 107d Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017: adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1 gennaio 2019 Garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia 1 Le persone assicurate che in data 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni hanno diritto in caso di pensionamento a una rendita di vecchiaia corrispondente almeno alla rendita di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione il 31 dicembre 2018, senza adeguamento dei parametri tecnici. 2 Se a partire dal 1 gennaio 2019 l avere di vecchiaia o un avere proveniente dal conto del PC è ridotto, in particolare in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, di pensionamento parziale di vecchiaia, di riscossione delle prestazioni di invalidità parziale o invalidità professionale parziale, o in caso di prelievi anticipati e di versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni oppure in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata, la garanzia di cui al capoverso 1 viene meno. La garanzia decade altresì in caso di uscita dalla cassa di previdenza dopo il 1 gennaio Art.107e Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017: adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1 gennaio 2019 Rivalutazione di vecchiaia, di invalidità o per superstiti 1 Per attenuare le conseguenze dell entrata in vigore il 1 gennaio 2019 dei nuovi parametri tecnici, gli averi di vecchiaia e gli averi provenienti dal conto del PC delle persone che sono assicurate ininterrottamente dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 nella Cassa di previdenza del Settore dei PF e che il 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni vengono rivalutati conformemente ai capoversi La rivalutazione avviene soltanto al momento del pensionamento e soltanto nella misura in cui viene percepita una rendita di vecchiaia. 3 Per la rivalutazione sono determinanti: a. l avere di vecchiaia e un avere proveniente dal conto del PC, disponibili il 31 dicembre 2018 in seno alla Cassa di previdenza del Settore dei PF, dedotti i riscatti, i riacquisti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata nonché i rimborsi di prelievi anticipati effettuati nel quadro della promozione della proprietà d abitazioni e i versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni effettuati dal 1 gennaio 2016; e b. l età della persona assicurata in data 31 dicembre

5 4 La seguente tabella costituisce la base per la rivalutazione (interpolazione mensile): Età in data 31 dicembre 2018 Rivalutazione in % Uomini Donne 70 10,07 % 10,07 % 69 10,24 % 10,24 % 68 10,39 % 10,39 % 67 10,74 % 10,74 % 66 11,07 % 11,07 % 65 11,00 % 11,00 % 64 11,00 % 11,00 % 63 10,41 % 11,00 % 62 9,63 % 10,41 % 61 8,64 % 9,63 % 60 7,07 % 8,06 % 5 Se l avere di vecchiaia o un avere proveniente dal conto del PC viene ridotto dopo il 31 dicembre 2018 a causa delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, in seguito a prelievi anticipati e versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni nel quadro della promozione della proprietà d abitazioni oppure a causa di pagamenti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata oppure se il versamento di un avere proveniente dal conto del PC avviene sotto forma di liquidazione unica in capitale ai sensi dell articolo 55 capoverso 1 lettera b, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente. 6 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3 5 sulla parte dell avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 e determinante per il calcolo di invalidità o di invalidità professionale. In caso di un avere proveniente dal conto del PC disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata ai sensi dei capoversi 1 e 3 5, se tale avere è conservato a favore di un futuro aumento di vecchiaia ai sensi dell articolo 55 capoverso 1 lettera a. 7 Se una persona assicurata decede dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3 5 sull avere di vecchiaia disponibile in data 31 dicembre 2018 per il calcolo per superstiti. Se la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente. Art. 107f Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1 gennaio 2015 e l entrata in vigore della modifica del 30 no- 2489

6 vembre 2017, dovuta all ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall articolo 102 capoverso 2. 2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2017 è retta per analogia dall articolo 102 capoverso 3 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1 gennaio 2015 e l entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell età AVS. II 1 L allegato 1a è abrogato. 2 Gli allegati 1 e 2 6 sono sostituiti dalle versioni qui annesse. 3 L allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa. III 1 Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Gli articoli 10 capoverso 3, 32 capoverso 3, 32c, 36 capoverso 2 lettera d bis e capoverso 3 lettera c, 40 capoverso 5, 77, 85 capoverso 2 bis, 93 capoverso 3, 97 capoverso 1, 99 capoverso 2 e 107c capoverso 4 nonché gli allegati 1 e 1a entrano in vigore il 1 maggio novembre 2017 In nome dell organo paritetico: Il presidente, Albert Meyer Il vicepresidente, Mario Snozzi 2490

7 Interessi Allegato 1 (art. 8) Art. 24 e 36 Art. 25 Art. 29 Art. 71 Rimunerazione degli accrediti di vecchiaia e dell avere di vecchiaia Rimunerazione dei contributi volontari di risparmio (conto del PC) Rimunerazione dell avere di vecchiaia in caso di congedo non pagato Interesse di mora in caso di pagamenti di prestazioni arretrate Stato ,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 % Art. 72 Interesse in caso di restituzione, 1,00 % Interesse di mora in caso di restituzione 2,00 % Art. 80 Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1 gennaio successivo al compimento del 21 anno di età 1,00 % Art. 82 e 85 Rimunerazione di prestazioni di uscita 1,00 %, in caso di pagamento tardivo +1,00 % Art. 85 Rimunerazione ai sensi dell articolo 17 LFLP 1,00 % (fatto salvo l art. 85 cpv. 3) Art. 86 Pagamento di prestazioni di uscita arretrate 2,00 % Art. 90 Interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita Nel 2017 l interesse minimo LPP ammonta a: 1,00 %. 1,00 % 2 Gli interessi attuali sono disponibili sul sito di PUBLICA. 2491

8 Quota della persona assicurata al contributo di risparmio (art. 24) e al premio di rischio (art. 26) Piano per le persone impiegate a partire dal livello di funzione 13: Allegato 2 (art. 27 cpv. 2) Graduazione delle età (classe di contributo) Contributo di risparmio della persona impiegata (%) Premio di rischio Totale (art. 26) della persona impiegata (%) Contributo di più il premio risparmio (art. 24) di rischio del datore di del datore di lavoro (%) lavoro (%) ,80 0,55 6,35 10, ,05 0,55 7,60 12, ,50 0,55 12,05 20, ,25 0,55 14,80 25,30 (almeno 0,55 %) 2492

9 Tabella relativa al riscatto Allegato 3 (art. 32) Quadri 2 (nessun PC) Quadri 2 (PC 1) Quadri 2 (PC 2) Età AVS max (in % GA) Età AVS max (in % GA) Età AVS max (in % GA) 22 16,10 % 22 18,10 % 22 17,60 % 23 32,20 % 23 36,20 % 23 35,20 % 24 48,30 % 24 54,30 % 24 52,80 % 25 64,40 % 25 72,40 % 25 70,40 % 26 80,50 % 26 90,50 % 26 88,00 % 27 96,60 % ,60 % ,60 % ,70 % ,70 % ,20 % ,80 % ,80 % ,80 % ,90 % ,90 % ,40 % ,00 % ,00 % ,00 % ,10 % ,10 % ,60 % ,20 % ,20 % ,20 % ,30 % ,30 % ,80 % ,85 % ,85 % ,85 % ,40 % ,40 % ,90 % ,95 % ,95 % ,95 % ,50 % ,50 % ,00 % ,05 % ,05 % ,05 % ,60 % ,60 % ,10 % ,15 % ,15 % ,15 % ,70 % ,70 % ,20 % ,25 % ,25 % ,25 % ,80 % ,80 % ,30 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,30 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,30 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,30 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,30 % ,02 % ,26 % ,27 % ,14 % ,68 % ,23 % ,73 % ,64 % ,77 % ,41 % ,77 % ,49 % ,21 % ,07 % ,43 % ,15 % ,58 % ,61 % ,24 % ,33 % ,05 % ,51 % ,32 % ,78 % ,99 % ,60 % ,83 % ,70 % ,18 % ,22 % ,67 % ,09 % ,97 % ,91 % ,37 % ,12 % ,46 % ,02 % ,69 % 2493

10 Esempio: Uomo, nato il 15 maggio 1965, guadagno assicurato = fr , senza conto del piano complementare: Data del calcolo: 1 gennaio 2019 avere di vecchiaia acquisito fr età LPP -1 = 53 tasso = 706,02 % riscatto max. = % = fr

11 Tassi di conversione Allegato 4 (art. 39, 46 e 57) Età Tasso di conversione 60 4,47 % 61 4,58 % 62 4,70 % 63 uomini 63 donne 4,83 % 4,90 % 64 uomini 64 donne 4,96 % 5,09 % 65 5,09 % 66 5,24 % 67 5,40 % 68 5,58 % 69 5,76 % 70 5,96 % 2495

12 Rendita transitoria Allegato 5 (art. 60 cpv. 4 lett. a e c) Riduzione mensile di vecchiaia all ottenimento transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita riduzione a vita immediata Tabella 1: Riduzione a vita immediata di vecchiaia (art. 60 cpv. 4 lett. a) a) età AVS

13 b) età AVS Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente all ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS ), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento. Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a fr all anno (fr al mese). È richiesta a contare dal 60 fino al 65 anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi. 2497

14 Calcolo: Importo secondo la tabella 1a oppure b quota del lavoratore (RT al mese/1000) = riduzione a vita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: = fr b. età AVS 64: = fr Tabella 2: Riscatto della riduzione mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. c) Valori in contanti per il riscatto della riduzione Età Uomini Donne Esempio 2: La persona assicurata va in pensione all età di 60 anni e ottiene una rendita transitoria. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento. La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico. Calcolo: (Fattore secondo la tabella 2 riduzione mensile [secondo l esempio 1] 12) = quota del datore di lavoro = conferimento unico a. età AVS 65: = Fr b. età AVS 64: = Fr

15 Rendita transitoria Allegato 6 (art. 60 cpv. 4 lett. b e 5) Riduzione mensile di vecchiaia all ottenimento transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell età AVS I. Riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell età AVS (art. 60 cpv. 4 lett. b) Tabella: a) età AVS

16 b) età AVS Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente all ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS ), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento. Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr all anno (fr al mese). È richiesta a contare dal 60 anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. 2500

17 Calcolo: Importo secondo la tabella a oppure b quota del datore di lavoro (RT al mese/1000) = riduzione a vita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: = fr b. età AVS 64: = fr II. Riduzione per superstiti (art. 60 cpv. 5) Tasso per la riduzione posticipata all anno (per la differenza tra l età ordinaria di pensionamento AVS e l età di decesso) Età all ottenimento della a. età AVS 65 b. età AVS 64 rendita 60 4,42 % 4,56 % 61 4,59 % 4,73 % 62 4,77 % 4,90 % 63 4,95 % 5,10 % 64 5,21 % 0,0 % 65 0,0 % Esempio di calcolo: Una persona assicurata va in pensione all età di 60 anni e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr La persona assicurata muore all età di 63 anni. A. Calcolo/riduzione per coniugi/conviventi: Il tasso per la riduzione posticipata ammonta a 2 4,42 % = 8,84 %. La riduzione originariamente prevista di fr viene ridotta di fr e ammonta ora a fr ; la rendita di vecchiaia ridotta ammonta pertanto a fr La rendita per superstiti ammonta a vita a due terzi di vecchiaia ridotta, ovvero a fr B. Calcolo/riduzione per orfani: La rendita per orfani ammonta a un sesto di vecchiaia ridotta, ovvero a fr

18 Rendita transitoria N. I Abrogato Allegato 7 (art. 102 cpv. 2, 107a cpv. 1, 107b cpv. 1 e 107f cpv. 1) N. IV IV. Riduzione a vita mensile di vecchiaia insorta tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 a partire dal raggiungimento dell età AVS a causa di una rendita transitoria (art. 107f cpv. 1) a) età AVS

19 b) età AVS Spiegazione: Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finanziata per metà dal beneficiario. Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr all anno (fr al mese). È richiesta a contare dal 60 anno di età. La riduzione di vecchiaia ammonta al mese: a. età AVS 65 (tabelle a): fr b. età AVS 64 (tabelle b): fr Calcolo: Fattore secondo le tabelle a e b (RT al mese/1000) = riduzione a vita mensile di vecchiaia. a = fr b = fr

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