RISOLUZIONI 2005 (la data si riferisce alla seduta di delibera)

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1 RISOLUZIONI 2005 (la data si riferisce alla seduta di delibera) 1. VERISSIMO CANALE 5 11 GENNAIO COMING SOON RETE SOLE 25 GENNAIO TUTTE LE MATTINE CANALE 5-8 FEBBRAIO BUONA DOMENICA CANALE 5 8 FEBBRAIO BLOB RAI 3 8 FEBBRAIO LE RELAZIONI PERICOLOSE RAI 2 8 FEBBRAIO LA CACCIA RAI 1 8 FEBRAIO OSBOURNE MTV 22 FEBBRAIO STUDIO APERTO ITALIA 1 22 FEBBRAIO GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI RETE 4 8 MARZO IL RISTORANTE RAI 1 8 MARZO PUBBLICITA SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO TELENORD 22 MARZO GRANDI DOMANI ITALIA 1 5 APRILE LA VITA IN DIRETTA RAI 1 19 APRILE AL POSTO TUO RAI 2 19 APRILE AUSTIN POWERS LA SPIA CHE CI PROVAVA ITALIA 1 19 APRILE PROMOZIONE DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO RETE SOLE 17 MAGGIO THE HUNTED RAI 2 17 MAGGIO BOWLING POINTS MTV 14 GIUGNO I MORTI VIVENTI SONO TRA NOI VIDEOBERGAMO 14 GIUGNO TG5 CANALE 5 14 GIUGNO DARK WATER LA7 28 GIUGNO VIVERE E MORIRE A SAN FRANCISCO RAI 2 12 LUGLIO JAROD IL CAMALEONTE RAI 2 12 LUGLIO COMING SOON CANALE LUGLIO STUDIO APERTO (PROMO LUCIGNOLO) ITALIA 1 12 LUGLIO LUCIGNOLO ITALIA 1 20 SETTEMBRE DOSSIER STORIE RAI 2 20 SETTEMBRE PUBBLICITA DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO VIP VIDEOPOINT 20 SETTEMBRE SONIA E IL MAGICO TERNO UMBRIA TV 20 SETTEMBRE STUDIO APERTO ITALIA 1 4 OTTOBRE PROMOZIONE DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO TELEMARE 4 OTTOBRE REPLI KATE ITALIA 1 4 OTTOBRE CARTOMANZIA SARA E LE STELLE RETE SOLE 18 OTTOBRE CARTOMANZIA SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO RETE SOLE 3 NOVEMBRE CARTOMANZIA SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO RETE CAPRI 3 NOVEMBRE CARTOMANZIA SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO TELEMONDO 3 NOVEMBRE 2005

2 1 Risoluzione 1/05 dell 11 gennaio 2005 per Verissimo del 19 ottobre 2004 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l 11 gennaio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 345/04, riguardante il programma Verissimo in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 19 ottobre 2004 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 3 dicembre 2004, che peraltro contiene corrette ammissioni richiamandosi anche alla lettera sul tema calendari erotici inviata alle emittenti in data 12 ottobre 2004 prot. CTM/262 V, ravvisa nella trasmissione in fascia a protezione specifica di un servizio dedicato al calendario erotico di Ludmilla Radchenko violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riguardo al punto 3.1. prescrive, con riferimento al punto 6.2. del Codice e all art. 10 comma 4 della L. 112/04, che Canale 5 dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi10 giorni. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

3 2 Risoluzione 2/05 del 25 gennaio 2005 per Coming Soon su Rete Sole Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 gennaio 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 336/04 riguardante la trasmissione Coming Soon in onda su Rete Sole il 23 ottobre 2004 che comprendeva tra le e le 13.48, e dunque in orario di televisione per tutti, promozioni dei film Lei mi odia e Nathalie entrambi vietati per la sala ai minori di 14 anni valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire a nome dell emittente dallo Studio legale avv. Gaetano Massimo Sardo in data 23 dicembre 2004 non ritiene accoglibili le argomentazioni svolte in tale memoria dovendo confermare che oggetto di valutazione non è tanto il breve contenuto audiovisivo del trailer o promo, quanto l oggetto della promozione, né può riconoscere utilità informativa a tutela dei minori in una pubblicità che oltre a tutto non fa cenno alcuno del divieto richiamandosi ai chiarimenti contenuti al riguardo nella delibera del 15 luglio 2004 oltre che alla L. 223/90 che all art. 15 comma 13 inibisce la trasmissione anche parziale di film vietati ai minori di 14 anni nell orario mentre può ammettere la buona fede dell emittente a riguardo della promozione del film Lei mi odia, il cui divieto è stato pronunciato solo due giorni prima della messa in onda della promozione, non può certo considerare parimenti scusabile la promozione di Nathalie vietato otto giorni prima e deve pertanto rilevare violazione della normativa a tutela dei minori l emittente è tenuta a dare notizia chiara e adeguata della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2.) e dalla L. 112/04 art. 10 comma 4 entro i prossimi 10 giorni. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

4 3 Risoluzione 3/05 dell 8 febbraio 2005 per Tutte le mattine del 9 dicembre 2004 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l 8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 6/05, riguardante il programma Tutte le mattine in onda su Canale 5 il 9 dicembre 2004 con inizio alle ore 9.30 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 7 febbraio 2005 ritiene che la valenza negativa del servizio sulla pedofilia in famiglia, incluso nella puntata, prevalga oggettivamente sulla finalità positiva sostenuta dalla memoria citata, e ciò a causa dell estrema crudezza di particolari riferiti dalla madre che sospetta protratti abusi sulla sua bambina ad opera del padre non ravvisa l asserita portata di avvertenza cautelativa nello stacco pubblicitario che precede l intervista considerata la collocazione in orario di televisione per tutti deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5 prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi 10 giorni. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

5 4 Risoluzione 4/05 dell 8 febbraio 2005 per Buona Domenica del 5 dicembre 2004 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l 8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 401/04, riguardante la puntata di Buona domenica in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 5 dicembre 2004 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 19 gennaio 2005 rileva che l accesa discussione nello studio animata da Platinette (tra le e le 17.30) raggiunge quanto meno nella parte conclusiva livelli che la stessa memoria difensiva riconosce eccessivi, tanto da non poter essere gestiti, nonostante i ripetuti richiami, dal conduttore. dà atto dei tentativi di arginare la situazione pur rilevando che essa era oggettivamente connessa alla scelta dei partecipanti osserva che la pur doverosa presenza di programmazione alternativa su altre reti dello stesso gruppo non vale a giustificare una grave caduta di gusto in un programma tradizionalmente di grande ascolto familiare che occupa interamente anche la fascia protetta non può non pronunciare violazione del Codice con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1.augurandosi che il rinnovato impegno espresso dall emittente abbia in avvenire risultati più adeguati di quelli sinora verificati prescrive all emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all art. 10 comma 4 della L. 112/04. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

6 5 Risoluzione 5/05 dell 8 febbraio 2005 per Blob del 6 gennaio 2005 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell 8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 305, riguardante la trasmissione Blob in onda su Rai 3 a partire dalle ore del 6 gennaio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 7 gennaio pur dando atto, come già è accaduto nel corso di altri procedimenti delle caratteristiche della trasmissione in tale memoria fondatamente richiamate (programma cult - montaggio decontestualizzante finalità di denuncia sarcastica) osserva che ciascun programma, e tanto più un programma come Blob, è per sé suscettibile di letture molto diverse soprattutto in ragione della diversità dei ricettori e che di ciò non può non tener conto responsabilmente chi idea e propone programmi tanto più se destinati alla diffusione in orario di televisione per tutti rileva che appunto in tale orario, e nel giorno dell Epifania, con conseguente presumibile maggiore presenza dei minori, è stata diffusa una monografia che all insegna del titolo Tette & Co offriva una scelta di immagini non così lievemente trasgressive come si sostiene, ma tali da risultare quanto meno inidonee ai minori per essere certamente nocive al loro sviluppo e suscettibili di turbamento per gli stessi minori, e ciò indipendentemente dalle intenzioni degli autori non può pertanto non rilevare violazione del Codice (con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5, verificandosi la compresenza nel programma di aspetti di intrattenimento e di aspetti di informazione) prescrive che della presente risoluzione si dia adeguata e chiara notizia, secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, in una edizione del TG2 in onda alle entro i prossimi dieci giorni. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

7 6 Risoluzione 6/05 dell 8 febbraio 2005 per Relazioni pericolose Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell 8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 409/04, riguardante il film Relazioni pericolose di Josèe Dayan (2003) in onda su Rai 2 in apertura di serata del 17 dicembre 2004 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 25 gennaio in via assolutamente preliminare affrontando le questioni pregiudiziali poste dalla Rai in quanto attinenti sia ai poteri del Comitato (eccezioni precludenti qualsiasi attività esterna diretta alle emittenti o di accertamento di violazioni nei confronti delle emittenti stesse), sia alla fase che ha aperto le procedure (che impedirebbe, se accolta, il valido proseguimento), si osserva, ai fini del loro integrale rigetto, quanto segue: - Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, affidatario, come compito principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una risoluzione motivata, oltre che di applicare la misura (potere accessorio ed eventuale) di ingiunzione circoscritta a speciali casi. In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello stesso Codice) disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice impegna le imprese televisive - rientra nelle competenze di verifica ed accertamento del Comitato e, in conseguenza, può dare luogo ad una risoluzione motivata con adeguate forme di pubblicità-notizia secondo gli elementi di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice). La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro già richiamato dall art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n. 249), recependolo espressamente, riproducendo una procedura permanente di integrazione e modifica circondata da speciali garanzie ed operando una estensione dell ambito di applicazione a tutte le emittenti televisive (art. 10, comma 1). Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua attività l Autorità aveva già l obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei servizi e dei prodotti dell Autorità per le garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni pecuniarie per tutte disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (in precedenza interpretata per le sole violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei minori) e al comma 4 secondo periodo ha ribadito il potere di dare adeguata pubblicità degli atti sanzionatori, anche quelli del del codice di autoregolamentazione TV e minori. La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l unica misura repressiva del Comitato per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge) l obbligo per la emittente sanzionata di darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. L art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per quanto riguarda l anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del Comitato contenute nel Codice di autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto forza generale ed obbligatoria per tutte le emittenti televisive (e non più solo per quelle firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili sanzionatori in senso largo, alle altre norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato potere della Commissione per i servizi dell Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste violazioni. In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le norme del Codice ed il suo procedimento di formazione mediante autoregolamentazione, prevedendo in via stabile la procedura per eventuali integrazioni e modifiche attraverso un recepimento con decreto del Ministro delle comunicazioni emanato ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451 (art. 10, comma 1, L. n. 112 del 2004). Dall anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato di accertare la violazione e quindi di determinare le modalità con le quali ne debba essere data notizia (Codice 6.2), ed anche il notiziario, anzi i notiziari al plurale, con l ulteriore previsione (potenziatrice degli effetti) che questi notiziari devono essere ricompresi in

8 ore di massimo o di buon ascolto (art 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo presenti le finalità suindicate e i destinatari naturali della pubblicità notizia (in particolare famiglie dei minori). Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato di attuazione del Codice di autoregolamentazione il riferimento, contenuto nell art. 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004, alla verifica cui provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Infatti l espressione in collaborazione con il Comitato, sta ad indicare un contributo partecipativo all attività del Comitato tv minori come cooperazione, che si aggiunge ulteriormente all attività del Comitato stesso. Devesi tenere presente che l Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare sanzioni pecuniarie (che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed autorizzazioni, mentre il Comitato TV minori può solo adottare risoluzioni motivate di violazione, oltre ad ingiunzioni di comportamenti particolari, con necessaria efficacia verso l esterno. Altrimenti non avrebbe senso prevedere ambedue le misure (risoluzione ed ingiunzione di comportamento) in capo al Comitato tv minori, accompagnato da un sistema di garanzia, se tutto si limitasse ad una platonica iniziativa di segnalazione, denuncia meramente servente e propedeutica a quella dell organo dell Autorità. Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da parte del Comitato tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte dal Comitato tv minori accanto a quelle dell Autorità: L asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a favore del Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) da contemporaneo recepimento integrale del Codice stesso in legge n. 112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di sanzioni inflitte dallo stesso Comitato tv minori (a chi se non alle emittenti televisive?), accompagnata da una conferma espressa di obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia nei notiziari della emittente autrice della violazione (art. 10, comma 4, secondo periodo); c) dal dichiarato e consapevole intento del legislatore delle legge 112/2004) di rafforzare (e non di amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei minori ( v. articoli 3; 4; comma 1 lett. b) e c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale radiotelevisivo (RAI) art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l obbligo di prestazione ai sensi delle disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice richiamo al Codice autoregolamentazione tv minori). La contestazione poi in ordine alla genericità, sommarietà ed imprecisione delle comunicazioni di avvio del procedimento è manifestamente priva di qualsiasi fondamento in quanto dal testo delle note di avvio risultano in modo dettagliato gli elementi degli addebiti, in modo da consentire, anche in relazione alla identificata trasmissione televisiva e alla natura del procedimento avanti ad un organo basato su un codice di autotutela (recepito dalla legge n. 112 del 2004), la più ampia possibilità di deduzioni difensive. La Rai (partecipante nella composizione del Comitato) è stata messa in grado, autonomamente dalla partecipazione, come da espressa indicazione nelle note di contestazione, di avvalersi dell accesso agli atti acquisiti). Infine la comunicazione di avvio di procedimento ha la finalità di assicurare il contraddittorio con l emittente con individuazione della trasmissione e della contestazione, anche ai fini della istruttoria e della difesa della stessa emittente ritiene, il Comitato, di non dover tener conto, per evidenti ragione di comune serietà, di interrogativi, che si astiene dal qualificare, come quelli proposti dall emittente e riconducibili all opera di Choderlos de Laclos ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione (p. 2.2b; p. 2.4.) non nell aver programmato Relazioni pericolose, ma nell averlo fatto in prima serata senza una qualsiasi avvertenza, quanto meno del tipo che presso altre emittenti corrisponde al color giallo, inteso a preavvisare della scabrosità del soggetto e dei suoi sviluppi e quindi non consigliabile ai minori o non adeguato alla visione degli stessi prescrive all emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 2 delle ore delle 13 entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e all art. 10 comma 4 della L. 112/04. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

9 7 Risoluzione 7/05 dell 8 febbraio 2005 per La Caccia Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell 8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 12/05, riguardante la prima puntata della fiction La caccia in onda su Rai 1 nella prima serata del 16 gennaio valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 7 febbraio dà atto che la previsione in astratto di scena iniziale in cui un rapinatore fa strage di una famiglia (madre incinta e bambino primogenito terrorizzato) e il padre superstite dà sfogo ad una furia disperata è per sé funzionale al seguito del racconto tutto centrato sul tema del farsi giustizia non può condividere tentativi di minimizzazione (forato dal proiettile il vestito non la carne della donna) e ritiene anzi che una maggior sobrietà non fosse impossibile conseguire nel corso della realizzazione di un programma autoprodotto, soprattutto se destinato ad essere programmato in una televisione per tutti deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 2.4., per la mancata adozione di una qualsiasi forma di preavviso alle famiglie, sulla presenza nella prima puntata di una sequenza inidonea ai bambini e ai ragazzi per la particolare crudezza della scena del bambino terrorizzato coinvolto duramente; e lo fa con rammarico, constatando come ancora non siano entrati pienamente nell uso semplici accorgimenti che pure il Codice prevede e stabilisce (T. 2.2 lettera B; 2.4) prescrive all emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 1 delle entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04. all art. 10 comma 4. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

10 8 Risoluzione 8/05 del 22 febbraio 2005 per Osbourne del 5 gennaio 2005 su MTV Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 04/05, riguardante Osbourne in onda dalle su MTV il 5 gennaio 2005, vigilia dell Epifania valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV Italia srl in data 4 febbraio 2005 pur dando ancora atto del carattere grottescamente trasgressivo del programma non ritiene di poter condividere gli apprezzamenti al riguardo contenuti nella memoria suddetta esprime riserve sull efficacia reale del disclaimer ingegnosamente adottato rileva che nella puntata considerata viene sottolineato il gioco adolescenziale del calco del pene, nel perdurante contesto diseducativo già segnalato, a proposito di precedenti puntate, con Risoluzione del 16 dicembre 2003 (puntate in onda il 1 e il 15 novembre 2003) e del 30 marzo 2004 (puntata in onda il 22 gennaio 2004) e perdurante nelle situazioni e nel linguaggio doppiato senza attenuazioni constata con rammarico che l orario di programmazione, in un primo tempo lodevolmente spostato dalle alle ore 22, non solo non è stato ulteriormente ritardato di mezz ora come il Comitato aveva auspicato nella risoluzione del 30 marzo 2004, ma si è spostato alla prima serata confida che l emittente vorrà riconsiderare ulteriormente la collocazione oraria deve per intanto rilevare violazione del Codice con particolare riferimento al punto 2.5. che vieta la diffusione in orario di televisione per tutti di spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori prescrive che, secondo quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, l emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi 10 giorni. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

11 9 Risoluzione 9/05 del 22 febbraio 2005 per Studio Aperto del 30 gennaio 2005 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 20/05, riguardante l edizione di Studio Aperto in onda alle ore su Italia Uno il 30 gennaio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 18 febbraio 2005 ritiene che le argomentazioni in tale memoria sviluppate, se possono avere qualche consistenza nel richiamo ai sensi di colpa del giovane assassino di Novi Ligure, non valgano a contrastare una valutazione complessiva che porta a constatare ancora una volta come l edizione delle di Studio Aperto sembri prescindere dalla collocazione in fascia protetta e dalle cautele conseguentemente prescritte dal Codice deve confermare che l ennesimo ritorno sul delitto di Cogne - ritorno giustificato dalla ricorrenza del terzo anniversario riproponendo le foto del piccolo Samuele come bambino senza futuro, che non crescerà mai e resterà per sempre su quel letto, tra quelle macchie di sangue (e ancora: non c è pace per lui, né c è giustizia ; i suoi occhi chiedono di non essere dimenticato ) non può non aver generato insicurezza e sgomento nei telespettatori più piccoli rileva che il ricorso a servizi a sfondo erotico difficilmente può essere considerato come mezzo quasi obbligato di alleggerimento rispetto alla pesantezza dei fatti del giorno non può non pronunciare violazione del Codice con particolare riferimento al punto 3.1. prescrive, secondo quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, che l emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in una edizione di Studio Aperto in onda alle 18.30, entro i prossimi 10 giorni. Ministero delle Comunicazioni Viale America, ROMA Tel /4/5/6/7/9-fax comitato. minori@comunicazioni.it

12 10 Risoluzione 10/05 dell 8 marzo 2005 per il film Giustizia a tutti i costi Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l 8 marzo 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 35/05, riguardante il film Giustizia a tutti i costi in onda su Rete 4 l 8 febbraio 2005 con inizio alle ore c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 marzo 2005 da atto degli accorgimenti adottati dall emittente per avvertire della inidoneità del film ai minori in forma rafforzata (in particolare, ripetuta scritta scorrevole) osserva peraltro che nel caso considerato la rappresentazione della violenza, per momenti di cruenta efferatezza, eccede in misura rilevante proprio il modo assolutamente stereotipato e irrealistico asserito in sede difensiva esclude la rilevanza del fatto che la sequenza più cruda vada in onda oltre le in considerazione che il programma, per giunta a carattere fortemente unitario sia iniziato alle ore c. rileva che la scelta per la programmazione in prima serata di un film come Giustizia per tutti caratterizzato da un così elevato tasso di violenza, tra l altro non accompagnato da alcuna particolare qualità estetica, possa aver nuociuto a telespettatori bambini e ragazzi, configurando violazione del Codice di autoregolamentazione essendosi disattesa la primaria considerazione degli interessi dei minori che esso formalmente richiama. prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 4 delle ore 18.55, entro i prossimi 10 giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

13 11 Risoluzione 11/05 dell 8 marzo 2005 per Il Ristorante Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell 8 marzo 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 2/05 riguardante la trasmissione de Il Ristorante in onda su Rai 1 il giorno 4 gennaio 2005 con inizio alle ore 21 c. valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive fatte pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 gennaio e 22 febbraio respinta, per le ragioni ampiamente illustrate nel quadro di precedenti procedimenti, la contestazione pregiudiziale su natura e poteri del Comitato premessa alla prima di dette memorie non può condividere, quanto alla seconda memoria difensiva: l interpretazione restrittiva di turpiloquio; la giustificazione del gesto scurrile riproposto ripetutamente come citazione sarcastica dalla sig.ra Ripa di Meana; la teorizzazione del genere reality show che significativamente porta a sostenere essere una trasmissione come quella all esame lo specchio di una vita normale in cui la gente comune si possa pienamente ritrovare, identificare e immedesimare deve rilevare il potenziale diseducativo per i minori della proposta, in prima serata sulla principale rete del Servizio pubblico anzi dell intero sistema televisivo italiano, di un programma caratterizzato da protratta volgare rissosità, che appare riconducibile in parte alla scelta di partecipanti verosimilmente dettata dalla ricerca di una esagerata resa spettacolare, in parte all inadeguato e tardivo intervento della conduttrice, che avrebbe potuto e dovuto fermare e sconfessare tempestivamente la deriva della trasmissione deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5. prescrivendo all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 edizione delle entro i prossimi 10 giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

14 12 Risoluzione 12/05 del 22 marzo 2005 per promozione di servizi telefonici a valore aggiunto su Telenord Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 marzo 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 30/05, riguardante l emittente genovese Telenord per promozione di servizi telefonici a valore aggiunto trasmessa il 4 dicembre 2004 in fascia protetta (h ) valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Telenord in data 4 marzo 2005 non ritiene accoglibili le argomentazioni sviluppate in tale memoria, non essendo pertinenti i richiami in essa contenuti, a) perché i richiamati decreti ministeriali riguardano i rapporti relativi ai servizi telefonici (concessionarie, gestori dei centri di servizi e fornitori di informazione, ambito delle convenzioni con le concessionarie dei servizi pubblici di comunicazione telefonica di qualsiasi genere) non l attività attraverso il mezzo televisivo- di promozione o comunque di pubblicità o di induzione ad avvalersi di detti servizi in orari di programmazione televisiva con specifica protezione per i minori; b) perché, in ogni caso, sono destinate a prevalere le specifiche previsioni di utilizzo promozionale o pubblicitario del mezzo televisivo contenute nel Codice di autoregolamentazione TV e Minori 29 novembre 2002 (punto 4.1 e per il terzo livello di protezione specifica il punto 4.4, recepito e rafforzato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, in particolare dall art. 10, comma 1 e 2, in cui chiaramente si unifica il trattamento di protezione particolare per i minori nell orario di trasmissione televisiva 16.00/19.00 oltre nei programmi direttamente rivolti ai minori; c) perché la violazione riguarda la pubblicità (nel senso ampio specificato) nella fascia di protezione specifica dei minori (16.00/19.00) di un servizio telefonico a valore aggiunto (con vantaggio ed utile economico per un soggetto gestore, fornitore, inserzionista-sponsorizzatore o venditore che sia), quale sia la materia di fornitura o di vendita, tanto più nella fattispecie che coinvolge un pericolo di induzione dei minori, ascoltatori presunti da soli non sopportati da presenza di adulto in quell orario, ad avvalersi di un servizio oneroso al fine di successiva utilizzazione in un gioco di sorte, anch esso oneroso per esborso immediato di danaro; d) perché la violazione non coinvolge minimamente la liceità dell esercizio del servizio telefonico a valore aggiunto in base all ambito della concessione telefonica; e) perché, sulla base delle precedenti considerazioni, non ha rilevanza l individuazione dell introitante né la addotta distinzione di fattispecie, ai fini dell osservanza di quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, a tutela dei minori in ascolto nella fascia oraria (h ), in cui si presume manchi loro il supporto di un adulto ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare al punto 4.4 b), nella messa in onda avvenuta su Telenord il 4 dicembre 2005 in orario di fascia protetta di promozione di servizi telefonici a valore aggiunto riguardanti il gioco del lotto prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

15 13 Risoluzione 13/05 del 5 aprile 2005 per Grandi domani del 28 febbraio 2005 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 aprile 2005, a conclusione del procedimento prot. n. 73/05, riguardante il telefilm della serie Grandi domani in onda su Italia 1 il 28 febbraio 2005 con inizio alle c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 aprile 2005 dà atto delle assicurazioni fornite in detta memoria a riguardo del controllo in avvenire su singole puntate anche di serie complessivamente ritenute non problematiche rileva peraltro che un programma di prima serata contrassegnato dal disco verde è risultato contenere esplicite situazioni di approccio sessuale tra adolescenti deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.2 lettera b) sottolineando l esigenza fondamentale che una segnaletica rassicurante risulti del tutto affidabile avuto particolare riguardo alle attese delle famiglie prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nell edizione di Studio Aperto delle ore 18.30, entro i prossimi 10 giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

16 14 Risoluzione 14/05 del 19 aprile 2005 per La vita in diretta del 17 marzo Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta del 19 aprile 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 82/05 riguardante la trasmissione de La vita in diretta in onda su Rai 1 il giorno 17 marzo 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 18 aprile 2005 e corredata da pareri pro veritate dei professori Francesco Bruno e Vincenzo Mastronardi dell Università di Roma La Sapienza considerata, in relazione all orario di messa in onda, l offerta complessiva di servizi nella puntata del 17 marzo a partire dalle 16.45, con riguardo ai temi delle madri assassine, dei flirts di calciatori e di aspetti delle corporeità come vissuti da Carmen Di Pietro e da lei esposti in presenza del suo bambino ritiene di limitare la contestazione ai servizi sulle madri assassine, a proposito dei quali, pur tenendo in conto le argomentazioni dell emittente, deve confermare spirito e lettera del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai punti 2.1 e 3.1, 3.2 ricorda che per la fascia protetta (h ) si richiede, non solo almeno un alternativa di programmazione specificamente destinata ai minori, da parte delle imprese plurirete, ma per tutte le emittenti e per tutte le reti un controllo particolare, presumendosi che in quella fascia manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto; ne risulta che, nella fascia protetta, la primazia degli interessi del minore (autorevolmente sancita anche in sentenze della Suprema Corte di Cassazione) è da considerarsi specificamente rafforzata, così che si determini, all interno del palinsesto e dell ampia area di televisione per tutti (h ) un oasi ristretta ma sicura anche per i minori che pratichino lo zapping tra rete e rete rileva che il richiamo al diritto-dovere educativo della famiglia, contenuto nella memoria difensiva, non ha ragion d essere quanto meno nell orario in cui il Codice presume che la famiglia sia assente osserva che la ricerca delle possibili cause di comportamenti materni devianti sino all uccisione dei figli, socialmente utile agli adulti ai fini della prevenzione soprattutto se fosse accompagnata da suggerimenti pratici in positivo, dà invece oggettivamente luogo ad una enfatizzazione del patologico, che si risolve, agli occhi dei bambini e dei ragazzi, in un fattore erosivo della sicurezza spontanea e fondamentale connaturata al rapporto con la madre ravvisa pertanto nella trattazione del tema delle madri assassine così come realizzata in fascia protetta all interno della trasmissione La vita in diretta, violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1 prescrive all emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 delle ore entro i prossimi 10 giorni. Dott. Emilio RossI c/o Ministero delle Comunicazioni

17 15 Risoluzione 15/05 del 19 aprile 2005 per Al posto tuo del 18 gennaio 2005 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta del 19 aprile 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 13/05 riguardante la trasmissione de Al posto tuo in onda su Rai 2 il giorno 18 gennaio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 marzo 2005 considera le argomentazioni sviluppate in tale memoria insufficienti a giustificare la scelta di collocare proprio nella fascia protetta una trattazione come quella inclusa nella trasmissione citata precisamente dalle alle 17.08, e dedicata al tema del travestitismo maschile esercitato per professione ricorda che per la fascia protetta (h ) il Codice di autoregolamentazione richiede, non solo almeno un alternativa di programmazione specificamente destinata ai minori, da parte delle imprese plurirete, ma per tutte le emittenti e per tutte le reti un controllo particolare, presumendosi che in quella fascia manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto; ne risulta che, nella fascia protetta, la primazia degli interessi del minore (autorevolmente sancita anche in sentenze della Suprema Corte di Cassazione) è da considerarsi specificamente rafforzata, così che si determini, all interno del palinsesto e dell ampia area di televisione per tutti (h ) un oasi ristretta ma sicura anche per i minori che pratichino lo zapping tra rete e rete rileva che il richiamo al diritto-dovere educativo della famiglia, contenuto nella memoria difensiva, non ha ragion d essere quanto meno nell orario in cui il Codice presume che la famiglia sia assente ritiene che nel caso specifico l intervento in trasmissione di una psicologa, in quanto centrato su un concetto statistico di normalità non abbia avuto rilevanza specifica sotto il profilo della tutela dei minori constata che, pur attraverso momenti assai diversi tra loro, la trattazione ha finito per offrire un quadro oggettivamente confuso su aspetti, come quelli attinenti all identità sessuale, particolarmente delicati per i ragazzi esposti in materia a rischiose suggestioni e presumibilmente privi del sostegno di adulti, data la fascia oraria di programmazione ravvisa pertanto violazione del Codice con particolare riferimento al punti 2.5 e 3.1 prescrive all emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG2 edizione delle o delle entro i prossimi 10 giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

18 16 Risoluzione 16/05 del 19 aprile 2005 per Austin Powers - La spia che ci provava Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 aprile 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 74/05, riguardante la trasmissione del film Austin Powers - La spia che ci provava in onda su Italia 1 il 5 marzo 2005 dalle alle valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 aprile 2005 ritiene che la comicità demenziale, fondatamente richiamata in detta memoria, non valga a legittimare la volgarità del linguaggio e delle situazioni che caratterizza marcatamente e insistentemente il film e che avrebbe dovuto farne escludere la collocazione in orario di televisione per tutti tale da debordare per oltre 20 in fascia protetta, col rischio di nuocere a minori in ascolto senza sostegno di adulti non può non ravvisare nella avvenuta programmazione violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1 mentre prende atto dell impegno dell emittente ad una maggiore attenzione prescrive all emittente stessa, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nell edizione di Studio Aperto delle ore 18.30, entro i prossimi 10 giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

19 17 Risoluzione 17/05 del 17 maggio 2005 per promozione di servizi telefonici su Rete Sole Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 maggio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 110/05, riguardante la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento (cartomanzia e gioco del lotto) trasmessa da Rete Sole nei giorni 2 e 3 aprile 2005 in fascia protetta (ore ) valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall emittente in data 12 maggio 2005 non ravvisa in tale memoria elementi tali da smentire o giustificare l avvenuta trasmissione che obiettivamente costituisce violazione del punto 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione che vieta nella fascia protetta la pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti deve pertanto dichiarare l avvenuta violazione prescrivendo all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.3 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. c/o Ministero delle Comunicazioni

20 18 Risoluzione 18/05 del 17 maggio 2005 per il film The Hunted La preda su Rai 2 Il del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 17 maggio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 131/05 riguardante il film The Hunted La preda in onda su Rai 2 in apertura di serata del 21 aprile 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 maggio 2005 non può accogliere la tesi esposta in tale memoria e secondo la quale il nulla osta alla proiezione in pubblico ex legge 1962 legittimerebbe per sé anche anzi, a più forte e sicura ragione la trasmissione televisiva del film deve richiamare la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla delibera che in materia di programmazione di film e tv movie venne adottata fin dal 15 luglio 2003 rileva che alla luce del Codice di autoregolamentazione che comunque costituisce normazione aggiuntiva e rafforzativa a tutela dei minori la Rai nell esercizio delle proprie scelte di programmazione avrebbe dovuto, nel caso del film The Hunted La preda, non limitarsi alle misure di cui peraltro si dà atto, ma evitare la programmazione in prima serata rileva infatti che, pur dopo il taglio dichiarato dall emittente, detto film si caratterizza, non solo per la drammaticità di alcune scene come si sostiene nell annuncio, ma per ripetute immagini e situazioni di cruda, a volte analitica e raccapricciante durezza, tra le quali possono citarsi esemplificativamente l addestramento all uso del pugnale e il duello tra i due protagonisti deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.4 prescrivendo all emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto, in conformità a quanto previsto dal codice al punto 6.2 e dalla L.112/04 all art. 10 comma 4 rileva infine che gli elementi forniti dalla Rai non configurano pieno adempimento di quanto previsto dal codice al punto 2.2 lettera c) e pertanto chiede alla stessa Rai di predisporre al riguardo soluzioni più adeguate. c/o Ministero delle Comunicazioni

21 19 Risoluzione 21 /05 del 14 giugno 2005 per Bowling Points su MTV Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 104/05 Bis, riguardante il programma Bowling points trasmesso su MTV il 20 marzo 2005 in fascia protetta, a partire dalle ore valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV in data 17 maggio 2005 pur dando atto del tono scherzoso e paradossale del programma non ritiene accoglibili le argomentazioni sviluppate dalla memoria citata nel tentativo di giustificare una scelta di programmazione oggettivamente e decisamente inopportuna deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione, risultando che una trasmissione contenente situazioni di grave scabrosità, sottolineata del resto dal disclaimer di inidoneità ai più piccoli, è stata diffusa proprio nella fascia di massima protezione, con omissione del controllo particolare di cui al punto 3.1. del Codice prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. c//o Ministero delle Comunicazioni

22 20 Risoluzione 20/05 del 14 giugno 2005 per film I morti viventi sono tra noi Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005 a chiusura del procedimento prot. n.133/05, riguardante la diffusione del film I morti viventi sono tra noi avvenuta su VideoBergamo a partire dalle ore del 23 aprile 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Video-Bergamo in data 31 maggio 2005 dà atto all emittente della pronta, franca ammissione e dei concreti provvedimenti da essa adottati e fatti conoscere documentatamente al Comitato non può peraltro non dichiarare l avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.4. essendo stato trasmesso in orario di televisione per tutti, e per di più senza alcuna forma di avvertimento o di segnaletica simbolica, un film in cui l horror si intreccia continuativamente a situazioni di sesso violento prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. c//o Ministero delle Comunicazioni

23 21 Risoluzione 19/05 del 14 giugno 2005 per TG5 dell 8 maggio 2005 Il del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005, a conclusione del procedimento prot. n. 146/05, riguardante il servizio incluso nel Tg 5 in onda l 8 maggio a partire dalle ore 13 e riguardante nuovi elementi di cronaca attinenti all assassinio di Pier Paolo Pasolini valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 30 maggio 2005 chiarito che la contestazione non riguarda certamente la riproposta informativa del fatto, ma la scelta di diffondere all interno della riproposta stessa un immagine rapida sì, ma particolarmente cruenta, del corpo della vittima rileva che proprio la mancata inclusione di quell immagine in altre edizioni, cui la memoria difensiva si richiama, conferma la gratuità della scelta riguardante invece l edizione meridiana lamenta comunque che tale scelta neppure sia stata accompagnata dall avviso prescritto dal Codice di autoregolamentazione (p terzo capoverso) quando ricorressero estremi di necessità, nel caso non riconoscibili deve pertanto dichiarare violazione del Codice in particolare riferimento al punto 2.3. prescrive all emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un edizione del TG 5 di massimo o buon ascolto. c//o Ministero delle Comunicazioni

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