Oggetto: Informativa n. 2 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
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1 Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 6 febbraio 2015 Oggetto: Informativa n. 2 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito ad alcune novità della FINANZIARIA 2015: In considerazione delle molte novità, abbiamo iniziato da quelle di più immediata applicazione. Nei prossimi giorni anche, in considerazione delle interpretazioni Ministeriali, vi faremo un elenco delle altre variazioni d interesse. Nuove ipotesi per applicazione del reverse charge; Split Payment e le fatture emesse agli enti pubblici; Fondi e agevolazioni nella Regione Emilia Romagna Certi di garantire un sempre puntuale servizio, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l occasione per porgere distinti saluti. MAINI & Associati 1
2 FINANZIARIA 2015 La Finanziaria 2015 ha previsto l estensione del meccanismo del reverse charge ad una serie di nuove tipologie di operazioni. Al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell IVA, è prevista l applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell IVA dal cedente / prestatore all acquirente / committente per cui: il cedente / prestatore emette la fattura senza applicazione (e addebito) dell IVA, specificando espressamente che trattasi di operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell IVA a carico del destinatario della fattura ; l acquirente / committente soggetto passivo IVA è il debitore dell imposta e per l assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse / corrispettivi. Nuove ipotesi di applicazione del reverse charge L art.1, comma 629, lett. a), Finanziaria 2015 modificando l art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse charge anche a: prestazioni di servizi, relative ad edifici di: pulizia; demolizione; installazione di impianti; completamento; trasferimenti di: quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell art. 12 della citata Direttiva; altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva; certificati relativi a gas e energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72; cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. 2
3 SPESE DI PULIZIE DI EDIFICI La nuova disposizione rispetta quanto previsto dall art. 199, par. 1, lett. a), Direttiva n. 2006/112/CE che consente l applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari. Il reverse charge interessa i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. Il predetto meccanismo non trova applicazione se: il servizio di pulizia è riferito a beni mobili; il cliente non è soggetto passivo IVA (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.). Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici: , pulizia generale (non specializzata) di edifici; , altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Da tale classificazione rimarrebbero escluse le attività di disinfestazione (codice attività ). Entrata in vigore delle nuove disposizioni Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall , senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell UE. SERVIZI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO DI EDIFICI Anche l applicazione del reverse charge ai servizi in esame è effettuato nel rispetto delle citate disposizioni comunitarie. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl della Finanziaria 2015, rispetto alla previsione generale contenuta nella lett. a) relativa alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, la nuova lett. a-ter) elimina l operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Infatti per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Per tali nuove ipotesi quindi il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio. 3
4 Split payment Per effetto dell introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell IVA ( c.d. split payment ) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d imposta, saranno tenuti in ogni caso a versare l IVA direttamente all Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM. In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti dello Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge). Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell eccedenza detraibile (annuale / trimestrale). Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM. A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, nelle more del rilascio dell autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio In sede di approvazione è stata esclusa l applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. Fondi e agevolazioni nella Regione Emilia Romagna CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INTRODUZIONE E IL POTENZIAMENTO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE La Regione Emilia-Romagna intende sostenere il potenziamento e la crescita delle imprese attraverso l introduzione di Ict e di modalità e strumenti innovativi di gestione. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione delle imprese agricole e delle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura entro il 31/03/
5 L agevolazione consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 45% della spesa ritenuta ammissibile. La spesa ammissibile a seguito dell istruttoria della Regione, non deve risultare inferiore a Le spese ammissibili dovranno riguardare le seguenti tipologie: A. Attivazione di servizi di connettività a banda larga; B. Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware networking, digitalizzazione, storage, potenze di calcolo, personal computer, ecc.), di licenze software e di servizi applicativi ; C. Consulenze specialistiche correlate al progetto, finalizzate all innovazione organizzativa e all introduzione nell azienda di strumenti informatici e telematici avanzati e alla loro valorizzazione produttiva. STARTER Fondo rotativo di finanza agevolata per le pmi Beneficiari: nuove imprese compresi consorzi, società consortili e società cooperative aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna e costituite dopo il 1 gennaio 2011 Investimenti ammissibili: interventi su immobili strumentali; acquisizione di impianti e macchinari; acquisizione di brevetti, licenze e marchi; consulenze tecniche e/o specialistiche; spese per la presentazione della domanda; costo del personale (mx 30% per progetto). Agevolazione:i finanziamenti concessi della durata compresa tra 18 e 84 mesi vanno da un minimo di 25mila a un massimo di 300mila euro. Condizione per accedere all agevolazione è il finanziamento dell intervento con risorse proprie per un ammontare del 15% sull investimento complessivo. Il finanziamento concesso dal fondo riguarderà il restante 85% dell intervento, di cui l 80% a tasso zero (provvista pubblica) e il 20% pari all Euribor a 3 mesi maggiorato di 5 punti percentuali (provvista privata). Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Maini e Associati risponde solo ed esclusivamente se interpellati direttamente i propri professionisti, e si esonera da ogni responsabilità inerente. 5
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