UILCOM-UIL APPUNTI RIGUARDANTI L INDENNITA DI MOBILITA

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1 UILCOM-UIL UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE (UILSIC UILTE) APPUNTI RIGUARDANTI L INDENNITA DI MOBILITA L indennità di mobilità è stata istituita dalla Legge n 223 del 23 luglio Essa amplia in concreto le prestazioni previste dall indennità di disoccupazione e dovrebbe servire a facilitare la mobilità dei lavoratori tra le varie aziende. In alcuni casi, previsti da appositi accordi tra le parti sociali e da norme di legge, la mobilità consente il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Diritto alla mobilità La mobilità ordinaria può avere una durata massima di 36 mesi, elevati a 48 solo per i lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree del Mezzogiorno. Diritto alla mobilità Età anagrafica Nord Centro Italia Sud - Isole Con 40 anni 12 mesi 24 mesi Tra i 40 e i 50 anni 24 mesi 36 mesi Oltre i 50 anni 36 mesi 48 mesi La Legge n 223/91 prevede il diritto all indennità di mobilità con almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro, effettivamente prestato con rapporto di lavoro continuativo e non a termine. Nel computo del lavoro effettivamente prestato rientrano le ferie, le festività ed eventuali periodi di infortunio, nonché i periodi di astensione per gravidanza e puerperio. Nella determinazione dell anzianità di cui sopra, vanno considerati: Fusione tra due o più società; Trasferimento di ramo d azienda (art c.c.); Apprendistato; Contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato; Successione di appalti con il medesimo appaltante; SEGRETERIA NAZIONALE Via Belisario n Roma Fax

2 Reintegro nel posto di lavoro; I periodi di distacco sindacale ai sensi dell art. 31 della Legge n 300/1970 vanno considerati utili ai fini della ricerca dell anzianità e periodo neutro per il requisito dei 6 mesi di lavoro effettivamente prestato; - Settori aventi diritto alla Legge n 223/91 Hanno diritto all indennità di mobilità i lavoratori licenziati dei settori: SETTORE INDUSTRIA con più di 15 dipendenti almeno 6 mesi prima dell avvio della procedura di mobilità. SETTORE COMMERCIO con più di 200 dipendenti (dal sono sufficienti 50 dipendenti). Hanno diritto all indennità: gli OPERAI gli IMPIEGATI i QUADRI. Sono esclusi gli apprendisti, i lavoratori stagionali, quelli assunti con contratti a termine, i dirigenti. Procedure per avvio 223/91 Ai sensi dell art. 4 della Legge 223/91 l azienda avvia la procedura di mobilità. Individua il numero delle eccedenze e lo comunica alle rappresentanze sindacali, all ufficio del lavoro e alla sua associazione. Entro 7 giorni dalla comunicazione dell azienda si procede ad un esame congiunto alla scopo di verificare le cause che hanno contribuito a determinare l eccedenza di personale al fine di realizzare un accordo tra le parti. Tale procedura deve essere esaurita entro 45 giorni. Raggiunto l accordo sindacale, ovvero, esaurita la procedura prevista nel rapporto con l Ufficio Provinciale del Lavoro, l impresa ha facoltà di collocare in mobilità il personale eccedente comunicandone per iscritto il recesso a ciascuno di essi, nel rispetto dei termini di preavviso. In caso di mancato accordo collettivo con le OO.SS., l individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, seguendo, in concorso tra loro, i seguenti criteri: 1. carichi di famiglia 2. anzianità 3. esigenze tecnico.produttive e organizzative. Domande e iscrizioni alla 223/91 I lavoratori licenziati per mobilità devono presentare regolare domanda attraverso la compilazione e sottoscrizione del modello DS21. La domanda deve essere presentata presso i centri per l impiego oppure presso le sedi dell INPS territoriale competente in base alla residenza dei lavoratori.

3 A livello territoriale esistono modalità e prassi diverse in base agli accordi INPS/Centri per l impiego. Unitamente al modello DS21 il lavoratore deve presentare la lettera di licenziamento e il libretto di lavoro avuto in restituzione dall azienda. Presso gli uffici di cui sopra dovrà essere presentato, in una fase successiva il modello DS22 rilasciato dal datore di lavoro e, a corredo il modulo attinente il diritto alle deduzioni fiscali. Con il modello DS21 è prevista l indicazione dei dati di accredito dell indennità di mobilità presso istituti bancari, uffici postali o trasmissione del pagamento tramite assegno a domicilio. Con la presentazione del modello DS22, che è bene avvenga tramite l Ente di Patronato (ITAL- UIL), è possibile sottoscrivere con apposito modulo l adesione all organizzazione sindacale. La domanda (mod. DS21) deve essere presentata entro il 7 giorno di calendario dal giorno del licenziamento. La decadenza al diritto all indennità avviene se si inoltra la domanda dopo il 68 giorno dal licenziamento. In caso di preavviso non lavorato, cioè computato in raccordo con la mobilità, la decadenza avviene dal 68 giorno dopo la fine del preavviso indicato sul modello DS22. A prescindere da ipotesi o meno di preavviso, si invitano i lavoratori ad inoltrare il DS21 sempre entro il 7 giorno dal licenziamento. I termini di decadenza più sopra ricordati possono subire delle variazioni (ampliamento), in caso di: periodo di malattia intervenuto entro i primi 8 giorni dal licenziamento; in infortunio indennizzato dall INAIL nel momento di ingresso in mobilità; inizio del servizio Militare di leva entro 8 giorni dalla data del licenziamento. INDENNITA DI MOBILITA L indennità di mobilità viene corrisposta dall 8 giorno successivo al licenziamento se la domanda (DS21) è presentata entro 7 giorni dal licenziamento. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il 7 giorno, sarà corrisposta a decorrere dal 5 giorno dopo quello della presentazione stessa. Nel caso venga pagato il mancato preavviso (rilevabile dal mod. DS22) la mobilità è concessa dall 8 giorno successivo alla fine del preavviso. L importo dell indennità di mobilità è determinato anno per anno ed è riferito a quello in vigore il giorno del licenziamento. Tale importo viene erogato per 52 settimane (esclusi i primi 7 giorni). L indennità a partire dalla 53ma settimana, subisce una diminuzione del 20% e rimane tale sino al termine previsto periodo massimo di mobilità erogabile, in ogni caso, non è cumulabile con il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. Nel caso di titolarità di pensione o assegno di invalidità, in sede di compilazione del modello DS21 il lavoratore deve optare per una delle due prestazioni (indennità di mobilità o pensione). Viceversa nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla data di iscrizione nelle liste di mobilità, diventi titolare di assegno di invalidità, potrà esercitare la facoltà di opzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell accoglimento dell assegno, pena il recupero dell indennità di mobilità già erogata che diviene indebita. L importo dell indennità di mobilità viene erogato per 12 mesi all anno e frazionato in giornate. Ogni mese vale 30 giorni, con esclusione del mese di febbraio. Fiscalmente invece i mesi sono calcolati in base ai rispettivi giorni di calendario.

4 L indennità viene erogata nel corso del mese successivo a quello di competenza (il primo pagamento è di norma cumulativo comprendente un arco temporale più ampio). Nel mese di gennaio, ad esempio, viene erogato il mese di dicembre. Ai fini fiscali il primo modello CUD non corrisponde mai a 365 giorni di erogazione anche se il lavoratore è in mobilità dal 1 gennaio. Nel primo anno fiscale di erogazione dell indennità di mobilità, pur mantenedo invariate le detrazioni per eventuali carichi familiari, la stessa non può essere gravata dalle addizionali Regionali e Comunali (se previste), in quanto l Ente erogante non è in possesso di reddito del mobilitato nell anno precedente. Nella sostanza il percettore di indennità di mobilità, a partire dal secondo anno, a causa dell intreccio delle problematiche fiscali con quelle collegate alla riduzione dell indennità all 80%, viene a constatare una netta riduzione del suo reddito. Proprio con riferimento alla riduzione di reddito del soggetto in mobilità ne consegue che nel secondo anno di percepimento dell indennità, l assicurato in base al reddito complessivo ed alla composizione del nucleo familiare, abbia diritto a percepire l assegno al nucleo familiare. Tale diritto può essere esercitato, con apposita domanda e riguarda periodi dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell anno successivo, entro il termine di cinque anni. Deriva dal reddito dell anno precedente documentato dai modelli CUD e/o dalle denunce dei redditi. Ad esempio per percepire l assegno al nucleo familiare con decorrenza dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006 si deve fare riferimento al reddito del Il diritto all indennità di mobilità non è compatibile con altra attività lavorativa. L indennità viene sospesa nel caso di accettazione da parte del lavoratore di offerta di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato. Rimane iscritto nelle liste di mobilità e, nel caso di cessazione del rapporto di cui è caso, può beneficiare della parte residua di indennità cui aveva diritto. Analoga sospensione è prevista per il periodo di prova, ma ciò può avvenire per un massimo di tre volte che consentono il reinserimento nelle liste e il diritto alla parte residua dell indennità. Nel caso di rioccupazione il lavoratore deve darne comunicazione, alla competente sede INPS, entro 5 giorni, Diversamente viene cancellato dalle liste di mobilità e perde il diritto alla residua indennità. Lavoratore in mobilità Doveri e normativa Il lavoratore in mobilità che decide di iniziare un attività di lavoro autonomo, ha diritto alla corresponsione anticipata dell intera mobilità prevista, fino al massimo stabilito dalle norme di legge. Il lavoratore deve presentare apposita richiesta alla sede INPS, per tramite del Centro per l impiego, corredando la richiesta di tutta la documentazione attestante l avvio dell attività di lavoro autonomo. La dimostrazione di nuova attività che consente l anticipazione di tutta l indennità spettante prevede le seguenti ipotesi: l iscrizione alla Camera di Commercio; l iscrizione negli appositi Albi Professionali; l iscrizione negli elenchi di Coltivatori Diretti; essere socio accomandatario ai sensi dell art del C.C.; essere amministratore di Società anche come socio di solo Capitale;

5 avvio di attività autonoma all estero, in uno degli Stati convenzionati; attività autonoma a tempo pieno anche se parzialmente iniziata prima dell inserimento in mobilità; attività imprenditoriale, cioè che dia inizio ad un atività senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio. Il lavoratore che nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell anticipazione dell indennità, si rioccupi in qualità di lavoratore dipendente nel settore privato o pubblico, deve restituire la somma percepita a tale titolo. Il lavoratore in mobilità non può rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione professionale offerti dal Servizio per l impiego. E tenuto ad effettuare lavori socialmente utili in base a specifica richiesta da parte di Enti o Strutture Pubbliche. Nel caso di offerta di un lavoro professionalmente equivalente a quello precedentemente svolto, per periodi di tempo determinato o indeterminato, il lavoratore deve valutarne e farne debita segnalazione agli uffici proponenti, delle conseguenze derivanti dall iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in quanto tutta la sua contribuzione precedente è stata versata nel Fondo Telefonici, compresa anche quella figurativa derivante dalla mobilità. Nel caso evidenziato, le conseguenze previdenziali (ed economiche) potrebbero essere notevolmente negative e quindi tali da giustificare il rifiuto a tale proposta di lavoro. L assistenza dell Organizzazione Sindacale o del Patronato diviene, conseguentemente, prioritaria e fondamentale. Accredito mobilità per pensione Il periodo di mobilità viene accreditato figurativamente nel Fondo in cui è iscritto il lavoratore. All iscritto al Fondo Telefonici viene accreditato nel Fondo il periodo di mobilità indennizzato. Nel caso di preavviso non lavorato, risultante dal mod. DS22, il periodo corrispondente, valutato in settimane, è utile per il diritto alla pensione mentre ai fini della misura deve essere considerato soltanto nella quota D per il calcolo. Casi particolari possono emergere per soggetti cui l accredito figurativo della mobilità possa condizionare il diritto alla pensione a causa del mancato accredito della prima settimana di mobilità (detto di carenza) che non essendo indennizzato, non consegue l accredito figurativo. In questa ipotesi, e se la settimana mancante determina lo spostamento del diritto a pensione, diviene indispensabile coprire la settimana medesima con apposito versamento volontario. La domanda deve essere presentata all INPS entro 6 mesi dal licenziamento. Per il soggetto in mobilità che ne richiede il pagamento cumulativo per intraprendere attività autonoma, è evidente che non avrà più diritto a pensione nel Fondo Telefonici. La posizione assicurativa andrà successivamente trasferita nell AGO e si raccorderà, per il diritto a pensione, alle norme vigenti per i lavoratori autonomi. Roma, 19 Dicembre 2005 La Segreteria Nazionale

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