Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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- Vittore Casati
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1 Università degli Studi di Roma Tor Vergata art. 54-bis. del T.U. "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" redatto a cura di: dott.ssa Silvia Quattrociocche dott.ssa Maria Vittoria Valeri prof. Vittorio apuzza - Responsabile della Trasparenza - Responsabile dell Ufficio Relazioni con il Pubblico - Responsabile dell Ufficio Studi e Ricerche per l'applicazione delle disposizioni relative alle Università
2 2 F G R F
3 Whisleblower Whistleblowing 5 egge n.190/ Piano azionale nticorruzione (P...) 7 osa denunciare 8 Quale tutela? 9 o nonimato 10 o Discriminazioni 11 o egge n.241/90 12 ome denunciare 13 Sito Whistleblower 14 Modulo per la segnalazione di condotte illecite 15 onclusione 17 D 3
4 l whistleblower è un lavoratore che, nell interesse pubblico, rileva un illecito (ad es. un fenomeno di corruzione) di cui viene a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e decide di segnalarlo all'autorità di competenza affinché quest'ultima possa agire efficacemente al riguardo. l whistleblower è protetto da ritorsioni quando ha ragionevoli motivi per sospettare l esistenza di fatti corruttivi e ha riferito tali fatti in buona fede. l termine è anglosassone e deriva dall inglese blow the wistle (soffiare nel fischietto) e si riferisce all azione dell arbitro di segnalare un fallo o infrazione. l whistleblowing è uno strumento di lotta alla corruzione che si basa sulla collaborazione dei dipendenti nel segnalare illeciti all interno dei posti di lavoro. l whistleblowing è l insieme di procedure atte ad incentivare e proteggere chi denuncia. evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all interno di posto di lavoro sono spesso coloro che vi lavorano (dipendenti) e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. l whistleblower svolge un ruolo importantissimo perché rompe il muro del silenzio. W H S T B W R W H S T B W G 4
5 a legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. legge anticorruzione) introduce la norma che tutela il dipendente che denuncia fenomeni di corruzione in ragione del rapporto di lavoro comma 51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «rt. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla orte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. ell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. 'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. a denuncia è' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». G G n.190 del
6 l Piano azionale nticorruzione (P...), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 6 approvato dall utorità azionale ntiorruzione, ai sensi dell art.1. c. 2 della legge n. 190/2012, assicura l attuazione coordinata di strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, sia a livello nazionale che locale. l P... ha tra i suoi obiettivi quello di elaborare una strategia per aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e attuare un azione di sensibilizzazione per diffondere il valore positivo del whistleblower. e pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinchè trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come intervento da realizzare con tempestività nell ambito del Piano Triennale della Prevenzione della orruzione (P.T.P..). iascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone. ell ambito del P.T.P.. debbono essere previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente P... debbono essere effettuate. onsiderato che la violazione delle norme contenute nel P.T.P.. comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l eventuale responsabilità civile e penale dell agente. P i a n o a z i o n a l e n t i c o r r u z i o n e
7 on esiste una lista di illeciti che possono costituire l oggetto del whistleblowing. a segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e/o al omitato Unico di Garanzia (UG). S o scopo della denuncia è quello di portare all attenzione dell organismo preposto i possibili rischi di illecito di cui si è venuti a conoscenza. a segnalazione è uno strumento da considerare anche sul piano preventivo per risolvere tempestivamente illeciti in ragione del rapporto di lavoro a segnalazione deve essere qualificata e completa al fine di poter essere verificata tempestivamente, e riportare un caso di illecito anche ai fini di un eventuale avviamento di procedimento disciplinare. Se la segnalazione vuole essere efficace dovrà essere tempestiva. D U R Se la segnalazione vuole essere efficace dovrà essere tempestiva. 7
8 a legge n.190/2012, il P...e il P.T.P.. tutelano il whistleblower che effettua la segnalazione di illecito, tre norme costituiscono la disciplina: 1. la tutela dell anonimato; 2. il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l identità del denunciante. D.lgs. n. 165 del 2001, art. 54 bis, c. 2 ell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. Q U T U T? 8
9 a ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. a norma tutela l anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato nei seguenti casi: 1. consenso del segnalante; 2. a contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l apertura del procedimento disciplinare; 3. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell audizione dell incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. a misura di tutela si riferisce al caso della segnalazione M T proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. e disposizioni a tutela dell anonimato e di esclusione dell accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 9 P...
10 10 Tutelare il dipendente significa fare in modo che lo stesso non subisca qualsiasi tipo di discriminazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ( ad esempio mobbing). a tutela prevista dalla norma è circoscritta all ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. l dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare le dovute segnalazioni agli organi competenti; può dare notizia dell avvenuta discriminazione all organizzazione sindacale; può dare notizia dell avvenuta discriminazione al omitato Unico di Garanzia (UG); può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell amministrazione per ottenere: o un provvedimento giudiziale d urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; o l annullamento davanti al T..R. dell eventuale provvedimento amministrativo; o il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. D S R M Z
11 a segnalazione del whistleblower non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del l whistleblowing rimane protetto dalla disciplina relativa all accesso alla documentazione amministrativa. egge 7 agosto 1990, n. 241 rt. 24 (sclusione dal diritto di accesso) (articolo così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005) 1. l diritto di accesso è escluso: G G n. 241/90 a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; e singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
12 Dal P.T.P. dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, reperibile sul sito mministrazione Trasparente ltri contenuti orruzione: gni segnalazione, debitamente qualificata e completa, deve essere indirizzata al R.P.., al seguente indirizzo di posta elettronica anticorruzione@uniroma2.it avente per oggetto: Segnalazione di illecito. a gestione della segnalazione è a carico del R.P.. e, tutto il personale coinvolto nella sua gestione è tenuto alla riservatezza. a violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari. ell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa dell'incolpato. a denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241/90, e successive modificazioni. M D U R Uno degli obiettivi del presente P.T.P.. sarà quello di sensibilizzare/informare i dipendenti sul ruolo dello whistleblower quale importante strumento etico. 12
13 l fine di sensibilizzare e informare i dipendenti sul ruolo del whistleblower è stata realizzata una 13 pagina web, denominata whistlewblower, quale sotto-sezione della pagina, denominata ltri contenuti orruzione, del sito mministrazione Trasparente. obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente un opuscolo illustrativo, denominato whistleblowing e un modulo per la segnalazione di condotte illecite, per chiarire indicazioni operative circa il contenuto e la modalità della trasmissione della segnalazione. l Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di garantire la necessaria tutela al whistleblower, anonimato e riservatezza delle informazioni, si riserva l uso del protocollo riservato, non disponibile alla consultazione dei soggetti non espressamente abilitati. l modulo per la segnalazione di condotte illecite è stato realizzato sulla base del modello messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs n. 165 del e segnalazioni dovranno essere inviate all indirizzo anticorruzione@uniroma2.it S T W h i s t l e b l o w e r
14 MDU PR SGZ D DTT T (c.d. whistleblower) dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di di cui sono venuti a conoscenza nell amministrazione debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che l ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. a segnalazione deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della orruzione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@uniroma2.it avente per oggetto: Segnalazione di illecito ome e ognome del segnalante Qualifica o posizione professionale Sede di servizio Telefono e/o cellulare Data e/o periodo in cui si è verificato il fatto: uogo fisico in cui si è verificato il fatto: UFF (indicare denominazione e indirizzo della struttura) STR D UFF (indicare luogo ed indirizzo) M D U S G Z (1) 14
15 15 Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano (*): (*) a segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al omitato Unico di Garanzia. penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei odici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio all immagine dell amministrazione; altro (specificare) DSRZ D FTT (DTT D VT UTR/ D FTT (ndicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all identificazione) TR VTU SGGTT SZ D FTT / GRD D RFRR SU MDSM (ndicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all identificazione) UG, DT FRM VTU GT SSTG D SGZ M D U S G Z (2)
16 Qui tam pro domino rege, quam pro se ipso in hac parte sequitur. Who as well for the king as for himself sues in this matter. olui che agisce nell interesse dello stato, agisce anche per se stesso. U S Blacks s aw Dictionary, ondra 2004, pg
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