La tutela dei consumatori nella legislazione italiana

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1 La tutela dei consumatori nella legislazione italiana La legislazione italiana ha sempre dato attuazione alle Direttive Comunitarie nel campo della tutela dei consumatori anche se ha riscontrato in passato qualche difficoltà nella loro applicazione concreta. L'unificazione, seppur parziale, della legislazione in materia porterà ad una applicazione più incisiva della normativa (e, quindi, ad una maggior tutela per i consumatori). La legislazione italiana in attuazione delle Direttive specifiche, seppur frammentate (tutte del Consiglio), ha sempre perseguito un duplice obiettivo: * un miglior funzionamento del mercato interno * la più ampia tutela dell'interesse collettivo dei consumatori. Le direttive comunitarie Attuate le Direttive di carattere sostanziale (e su ipotesi di tutela diverse), il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell'11 giugno 1998). Sono regolate violazioni intracomunitarie che ledono interessi individuali del singolo consumatore - interessi collettivi dei consumatori che producono effetti (negativi per gli interessati) in altro Stato membro. Le autorità amministrative e giurisdizionali possono emettere provvedimenti d'urgenza (per far cessare ogni violazione) su ricorso di organismi pubblici indipendenti (preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori) o di organizzazioni privatistiche che perseguono identico scopo. Possono seguire le normali azioni od i ricorsi nello Stato competente. L'integrazione del Codice Civile Il legislatore italiano ha proceduto, altresi, ad una integrazione (con l'art. 25 della legge 21 dicembre 1999 n 256) delle norme del vigente Codice Civile con il Cap. XIV-bis (Dei Contratti dei Consumatori). * L'art bis (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) fornisce una precisa definizione dei concetti giuridici di professionista e

2 di consumatore ed indica espressamente quali clausole debbano ritenersi vessatorie. * Negli artt ter, 1469-quater e 1469-quinquies chiarisce come deve essere accertata la vessatorietà della clausola. Nel caso di dubbio la clausola deve essere interpretata a favore del consumatore ed è inoltre inefficace (rimanendo, peraltro, efficace la parte restante del contratto). * Nell'art sexties c.c. si fa cenno ad azioni collettive di carattere di urgenza ed inibitorie (previste dal vigente codice di procedura civile) da esperire nell'ambito del territorio nazionale. Il Codice del Consumo Con Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n 206 è stato approvato il Codice del Consumo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 235 dell'8 ottobre 2005), a seguito di delega conferita al Governo dall'art. 7 della Legge 29 luglio 2003 n 229. La necessità di emanare questo nuovo ed autonomo Codice (con abrogazione di tutta la precedente legislazione) è stata dettata: * dal fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti (nel quadro di un ben delineato rapporto di consumo) * per porre rimedio ad una legislazione parcellizzata (o frammentata e occasionale). Nel Codice, molto sinteticamente, vengono ribaditi alcuni concetti e alcune definizioni già formulate nella novella del Codice Civile e vengono riaffermati espressamente i diritti fondamentali dei consumatori. Nel quadro della libera circolazione delle merci, assume un ruolo importante l'obbligo d'informazione del consumatore (con particolari e ben definite modalità, fino al divieto di commercializzazione, in mancanza di informazioni, con previsioni di sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo). La direttiva sulle pratiche commerciali sleali è stata attuata in Italia con Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n 146 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 207 del 6 settembre Con l'attuazione di questa Direttiva sono stati sostituiti gli articoli da 18 a 27 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n 206 (cd. Codice del Consumo). Il Capo I - Disposizioni Generali (artt. 18 e 19) si interessa della definizione dei concetti peraltro già precisati nella precedente legislazione in materia. Alcune definizioni hanno carattere di novità, come quelle relative:

3 * alle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori [qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori] * al falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori [l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso] * all'indebito condizionamento [lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole]. L'art. 19 chiarisce l'ambito di applicazione della normativa alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, poste in essere prima, durante e dopo una operazione commerciale relativa ad un prodotto. Sono previste espressamente delle ipotesi di inapplicabilità della disciplina e si sancisce la prevalenza della regolamentazione particolare (prevista in altre disposizioni) su quella della presente normativa. Nel Capo II - sono espressamente vietate le pratiche commerciali scorrette (art. 20 n. 1), definite in tal modo: * art. 20 n. 2 [una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori] * art. 20 n. 3 [le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera] * art. 20 n. 4 a) [ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23] * art. 20 n. 4 b) [aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26]

4 * art. 20 n. 5: si fa riferimento agli artt. 23 e 26, i quali riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. Si è recepito il concetto del consumatore medio e si fa cenno anche (come destinatario di pratiche commerciali scorrette), ad un consumatore medio-minorato (con abbassamento della soglia della scorrettezza). Nella Sezione I - Pratiche commerciali ingannevoli, sul consumatore medio: * l'art. 21, al n. 1, specifica casi, modi e formalità che definiscono una azione ingannevole, cioè tale da indurre il consumatore a prendere - contro la sua volontà - una decisione di natura commerciale. * ai numeri 3 e 4 sono previste due ipotesi particolari di pratiche commerciali scorrette * l'art. 22 (Omissioni ingannevoli) prevede l'ipotesi di omissione d'informazioni rilevanti (che hanno indotto il consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso) * l'art. 23 (Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli) riproduce espressamente la black list dell'attuata Direttiva. La Sezione II riguarda le pratiche commerciali aggressive che vengono esplicitamente descritte nell'art. 24 [è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso]. * L'art. 25 (Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento): chiarisce il caso della coercizione e dell'indebito condizionamento sul consumatore medio (e tale da costituire una pratica commerciale aggressiva). * L'art. 26 (Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive): riproduce, in tema di pratiche commerciali da ritenersi in ogni caso aggressive la black list indicata nella Direttiva. Per quanto riguarda il Capo III - Applicazione l'art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale) si situa nel quadro di una cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Infatti, le attribuzioni - in sede amministrativa - sono esercitate dall'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

5 L'Autorità può prendere misure d'urgenza, provvedimenti di carattere amministrativo e sanzionatorio. Contro le decisioni dell'autorità è previsto ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa (in sede esclusiva). Per fatti lesivi di diritti soggettivi (per es. atti di concorrenza sleale ex art c.c.), è prevista la giurisdizione del giudice ordinario. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sono stati aggiunti altresi gli artt. 27-bis, 27-ter, 27-quater, che prevedono una soluzione amichevole extragiudiziaria, anche a livello associativo. Avv. Cesare Lombrassa Newsletter n dicembre 2007

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