[ 2 ] Il nuovo procedimento di prevenzione antimafia

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1 246 rio per richiedere la riabilitazione dalla misura di prevenzione (art. 11-bis legge di conversione cit. che modifica l art. 15, comma 3-bis, legge 3 agosto 1988, n. 327). In questo modo permane la discrasia rispetto al termine ordinario di tre anni, previsto dall art. 179 c.p. per la riabilitazione dalla condanna, anche per un delitto di mafia. È confermato che la riabilitazione determina la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo status di persona soggetta alla misura di prevenzione, così come il venir meno dei divieti previsti dall art. 10, legge n. 575/1965. Infine la novella si occupa di rafforzare il ruolo di impulso e di coordinamento del procuratore nazionale antimafia anche in materia di misure di prevenzione. Infatti con la modifica dell art. 110-ter dell ordinamento giudiziario i poteri del PNA sono ampliati fino a coincidere con l ambito di attribuzioni di cui all art. 371-bis c.p.p. ed anzi il procuratore nazionale antimafia gode di una maggiore semplicità di forme, limitandosi a sentire il procuratore distrettuale, senza che sia più necessaria una intesa tra i due organi, com era previsto prima, per l applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali «per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale», escludendo così applicazioni generalizzate. [ 2 ] Il nuovo procedimento di prevenzione antimafia La misura di prevenzione costituisce la sanzione più problematica che un ordinamento, ispirato ai principi garantistici di uno Stato di diritto, possa conoscere 8. Ciò nonostante, tali misure sono sempre state utilizzate quali strumenti agili e snelli al fine di garantire la difesa sociale in un sistema, come quello italiano, in uno stato di perenne emergenza dell ordine pubblico. Il diritto della prevenzione antimafia, in particolare, ha sempre rappresentato ed, ancora oggi, rappresenta, come testimonia anche l intervento legislativo che si commenta, il tipico modello frutto di siffatta politica emergenziale, caratterizzato da una continua ed incessante stratificazione legislativa, da una estrema genericità dei presupposti applicativi, da una eccessiva elasticità delle formule normative, dal ricorso a presunzioni ed a finzioni 9. 8 In questi termini S. MOCCIA, La lotta alla criminalità organizzata: la simbolicità della legislazione antimafia, il caos normativo, la tipicità inafferrabile della fattispecie associativa e le scorciatoie probatorie delle misure di prevenzione, in La difficile antimafia, a cura di M. VALLEFUOCO-A. GIA- LANELLA, Roma, 2002, p Cfr. E. AMODIO, Il processo di prevenzione: l illusione della giurisdizionalità, in Giust. pen., 1975, c. 498; F. BRICOLA, Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione, in AA.VV., Le misure di prevenzione, Milano, 1975, p. 68 s.; P. CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in AA.VV., La legge antimafia tre anni dopo, a cura di G. FIANDACA-S. COSTANTINO, Milano, 1986, p. 125 ss.; L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962; G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di B. Petrocelli, III, Milano, 1972, p A. MANGIONE, La prevenzione patrimoniale antimafia alle soglie del Terzo Millennio: problemi e prospettive di riforma, in La difficile antimafia, cit., p. 198 s.

2 [ Novità sulle misure di prevenzione ] 247 Il nucleo portante è rappresentato dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), con la quale è stata estesa l applicazione delle misure preventive personali contenute nella legge 27 dicembre 1956, n (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) anche ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. La tipologia di destinatari delle misure ante delictum è, questa volta, desunta dalla presenza della qualità di indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, qualità che viene delineata, ad opera di successive novelle legislative, sulla struttura del delitto di cui all art. 416-bis c.p., ispirandosi, pertanto, ad un diritto penale del fatto. Ciò, tra l altro, determina un netto superamento rispetto alle originarie tipologie soggettive individuate dalla legge n. 1423/1956 legate a comportamenti inequivocabilmente illeciti, ma non identificati in una peculiare e precisa fattispecie criminosa. In seguito, poi, con la legge 13 settembre 1982, n. 646, la c.d. legge Rognoni-La Torre, si realizzano ulteriori e radicali modifiche in tema di prevenzione. Viene, come prima accennato, tipizzata in una puntuale fattispecie penalmente rilevante l appartenenza ad una associazione mafiosa o similare, che diventa, così, necessario presupposto per l attivazione del procedimento di prevenzione nelle ipotesi di cui alla legge n. 575/1975, fornendo alla citata legge quel supporto di legalità che in precedenza le era mancato, apparendo del tutto evanescenti ed indeterminati i suoi confini di applicabilità 10. L innovazione più importante realizzata dalla legge n. 646/1982, che muta radicalmente l originaria strategia nei confronti della mafia, riguarda, però, l introduzione nell alveo della legge n. 575/1965 di misure atte ad aggredire il patrimonio del destinatario, al fine di privarlo di quei mezzi che costituiscono sia il frutto e/o il reimpiego di attività illecite sia lo strumento attraverso cui perseguire nuovi e più ampi profitti. Con tale provvedimento normativo si realizza una radicale trasformazione del sistema delle misure di prevenzione, che ormai rappresenta il campo privilegiato con cui si realizza la lotta alle forme più pericolose della criminalità organizzata, segnando il passaggio da misure di tipo personale a misure di tipo patrimoniale 11. Gli istituti di prevenzione patrimoniali nascono, pertanto, dalla raggiunta consapevolezza che la normativa antimafia non può più limitarsi ad intervenire nel settore dell ordine pubblico, ma deve poter incidere anche nel settore economico, ove essa raggiunge la maggiore deterrenza Cfr. A. GIALANELLA, Il punto sulla questione probatoria nelle misure di prevenzione antimafia, in Quest. giust., 1994, p. 779, il quale rammenta come la scelta del legislatore del 1965 abbia sollevato feroci critiche di tipo garantista relative alla scarsa tassatività dell art. 1, legge n. 575/1965, laddove per indicare i destinatari delle misure si limitava a riferirsi agli «indiziati di appartenere ad associazioni mafiose». «Con questa dizione generica, si disse, si determina un contrasto tra l esigenza della prevenzione e quella della tassatività, col connesso pericolo di violazioni delle libertà personali dei soggetti interessati da tale legge». 11 Sul punto, efficacemente, G. PEZZOTTI, Le misure di prevenzione. Problematiche vecchie e nuove, in Il fisco, n. 14, 1992, p R. GUERRINI-L. MAZZA-S. RIONDATO, Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali, II ed., Padova, 2004, p. 186.

3 248 Si realizza, in tal modo, un ribaltamento della logica che fino a quel momento ha governato le misure di prevenzione, destinate ai soggetti oziosi, ai vagabondi, agli emarginati, a coloro che risultano privi di mezzi di sussistenza, quasi a stigmatizzare «qualsiasi forma di devianza dagli stereotipi socio-culturali dominanti» 13. Con le innovazioni apportate dalla legge n. 646/1982, nella legge n. 575/1965 non è più la povertà a costituire un presupposto della pericolosità sociale, bensì la ricchezza di sospetta provenienza, accumulata da chi è, infatti, indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa o similare. Al fine, dunque, di prevenire o quanto meno neutralizzare questa peculiare forma di pericolosità si introducono, come prima rammentato, istituti, tra tutti il sequestro e la confisca, destinati a recidere il legame tra l indiziato ed il suo patrimonio. L illecito arricchimento che contraddistingue i sodalizi criminosi individuati dalla legge n. 575/1965 è visto come sintomo e causa della pericolosità sociale, pericolosità che, però, è assai distante rispetto a quella originariamente disegnata dalla legge n. 1423/ Il fine della prevenzione nella lotta contro le predette organizzazioni criminali si realizza, quindi, da questo momento, attraverso il simultaneo e coordinato utilizzo di misure di prevenzione di natura personale 15 e misure di prevenzione di natura reale 16, le quali, nel corso degli anni, hanno subíto continui rimaneggiamenti ad o- pera di una miriade di leggi e leggine, allo scopo di cercare di adeguarle alle rinnovate esigenze di politica criminale G. PEZZOTTI, Le misure di prevenzione, cit., p G. PEZZOTTI, Le misure di prevenzione, cit., p. 3619, il quale, altresì, sottolinea come «gli strumenti del sequestro e della confisca assumono funzione preventiva, sanzionatoria e, perché no, retributiva, in quanto portano a restituire alla collettività i proventi dell attività parassitaria dei soggetti mafiosi». 15 Le misure di prevenzione personali sono: l avviso orale (art. 4, legge n. 1423/1956), con cui il questore avvisa la persona che esistono sospetti a suo carico e la invita a tenere una condotta conforme alla legge nonché le applica peculiari misure di natura interdittiva; il rimpatrio con foglio di via obbligatorio (art. 2, legge n. 1423/1956), che consiste nell allontanare persone pericolose per la sicurezza pubblica, che si trovino fuori dai luoghi di residenza, inibendo loro di tornare senza preventiva autorizzazione; la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 3, comma 1, legge n. 1423/1956), che comporta l applicazione nei confronti del destinatario di una serie di prescrizioni positive o negative; il divieto e l obbligo di soggiorno (art. 3, comma 2, legge n. 1423/1956), che prevedono la possibilità, l uno, di aggiungere alla misura della sorveglianza speciale, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province, l altro, nell ipotesi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, di imporre l obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 16 Le misure di prevenzione patrimoniali sono: il sequestro dei beni (art. 2-ter, comma 2, legge n. 575/1965), la confisca (art. 2-ter, comma 3, legge n. 575/1965), la cauzione (art. 3-bis, legge n. 575/1965), le misure patrimoniali interdittive (art. 10, legge n. 575/1965) e la sospensione dall amministrazione dei beni (art. 3-quater, legge n. 575/1965), le quali, in particolare, sono oggetto della presente trattazione. 17 A mero titolo esemplificativo si rammenta: d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa); legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di preven-

4 [ Novità sulle misure di prevenzione ] 249 Il quadro che emerge, ad una seppur superficiale analisi dell attuale sistema di prevenzione penale, è, però, alquanto sconfortante. Il legislatore, costantemente ispirato dal soddisfacimento di interessi tipici delle stagioni di emergenza, ha, da sempre, rinviato la necessità di affrontare il tema in questione in maniera più completa e globale e l auspicio, che aveva chiuso anche la XV legislatura, circa l elaborazione di un testo unico in materia, destinato a razionalizzare un sistema ormai divenuto ingovernabile, è di nuovo miseramente naufragato. Il d.l. 23 maggio 2008, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), oggetto della presenta disamina, non rappresenta, però, in questa prospettiva solo uno degli innumerevoli interventi destinati ad aggiornare istituti che mostrano ormai i segni del tempo, ma costituisce nell ambito della prevenzione penale un intervento che segna, nuovamente, una radicale svolta del sistema. Sebbene inizialmente le modifiche contenute nel provvedimento di emergenza, seppur di sufficiente rilievo, avevano solo lo scopo di superare alcune empasses di natura eminentemente procedurale 18, il testo del decreto, in seguito agli emendazione personali); legge 15 novembre 1988, n. 486 (Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso); d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (Disposizioni urgenti per l amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575); legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale); d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell attività amministrativa); d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa); legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica dell istituto del soggiorno obbligato e dell art. 2-ter, legge, 31 maggio 1965, n. 575); d.l. 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli atri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso); legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati); d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale); d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale). 18 L art. 10, d.l. n. 92/2008, rubricato Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedeva, infatti, originariamente: «1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche: a) l articolo 2 è sostituito dal seguente: Art Nei confronti delle persone indicate all articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al comma 3 dell articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. 2. Quando non vi è stato preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all art. 4, comma 4, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4 ; b) all articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: Il Procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione

5 250 menti operati in sede di conversione, presenta, oggi, disposizioni che alterano il meccanismo di prevenzione antimafia a tal punto da far subito dubitare della loro conformità con i precetti costituzionali e con le fonti sovranazionali. Le disposizioni del d.l. n. 92/2008 convertito 19 che hanno, in modo tanto marcato, mutato il sistema di prevenzione antimafia sono, precisamente: l art. 10, d.l. n. 92/2008 (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575), il quale individua nuovi destinatari delle misure di prevenzione antimafia, prevede l integrale sostituzione dell art. 2, legge n. 575/1965, ammette l applicazione anche disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nonché la possibilità di disporre le misure patrimoniali anche in caso di morte del proposto, introduce nuovi requisiti applicativi della confisca ed, infine, riconosce in modo esplicito il potere del direttore della Direzione investigativa antimafia di svolgere le indagini patrimoniali obbligatorie, di sollecitare il tribunale competente ad adottare il sequestro urgente, di richiedere il sequestro e la confisca dei beni nelle ipotesi di cui all art. 2-ter, commi 6 e 7, legge n. 575/1965, di richiedere la rinnovazione della cauzione, di richiedere lo svolgimento di ulteriori indagini e l eventuale sequestro nel caso di adozione della sospensione dall amministrazione dei beni e, per ultimo, di richiedere l adozione dei provvedimenti interdittivi di cui all art. 10, comma 4, legge n. 575/1965 anche dopo l applicazione della misura di prevenzione; l art. 10-bis (Modifiche al decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), che ridisegna alcuni tratti della confisca per equivalente; l art. 11, d.l. n. 92/2008 (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152), che modifica gli artt. 18 e 19, legge n. 152/1975; l art. 11-bis (Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327), che innova l art. 15, legge 3 agosto 1988, n. 327 in tema di riabilitazione di prevenzione; l art. 11-ter ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, c.p.p. ; c) all art. 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al secondo comma, dopo le parole: A richiesta del procuratore della Repubblica, sono inserite le seguenti: del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ; 2) al sesto comma, dopo le parole: su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, c.p.p. ; 3) al comma 7, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ; d) all art. 3-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 7, dopo le parole: su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ; e) all articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo le parole: il Procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ; f) all articolo 10-quater, comma 2, dopo le parole: su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall art. 51, comma 3-bis, c.p.p.». Art. 11. (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152): 1. All art. 19, comma 1, legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona». 19 Per testo delle disposizioni, v. infra, Appendice legislativa.

6 [ Novità sulle misure di prevenzione ] 251 (Abrogazione), che prevede l abrogazione dell art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55; e, infine, l art. 12 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), che inserisce nell Ordinamento giudiziario l art. 110-ter destinato a disciplinare l applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione. Nella disamina che segue si cercherà, pertanto, di ripercorre le cadenze del procedimento di prevenzione antimafia di cui alla legge n. 575/1965, alla luce della novella legislativa, tenendo conto dei riflessi pratici da essa sollevati, ma soprattutto analizzando la compatibilità delle stesse con i principi cardine contenuti nelle fonti nazionali e sovranazionali, i quali non possono mai essere obliterati qualunque sia l obiettivo da raggiungere. [ 3 ] I soggetti passivi delle misure di prevenzione antimafia Il d.l. n. 92/2008, nel testo rivisitato in sede di conversione, ha inciso, in primo luogo, riguardo ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965. Il quadro, invero, già prima dell intervento in analisi, appariva piuttosto variegato e composito, effetto, da un lato, della circostanza che la disciplina de qua è il frutto di diverse stratificazioni normative, succedutesi nel tempo, dall altro, effetto della consapevolezza che gli strumenti ante delictum antimafia possono assolvere una efficace funzione rispetto a diverse tipologie di soggetti pericolosi per la sicurezza e l ordine pubblico. Il nucleo normativo portante è, come ovvio, contenuto in una disposizione inserita all interno della legge n. 575/1965. L art. 1 della legge suddetta circoscrive l applicazione della disciplina de qua agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. La connotazione soggettiva del menzionato articolo, ad opera del d.l. n. 92/2008, si estende oggi anche ai soggetti indiziati di uno dei reati di cui all art. 51, comma 3- bis, c.p.p. Si tratta, in particolare, dei delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416, comma 6, c.p.), di riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù (art. 600 c.p.), di tratta di persone (art. 601 c.p.), di acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), di associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 20, di seque- 20 L art. 1, comma 1 b-bis), d.l. n. 92/2008 ha modificato sia la rubrica sia parte del contenuto dell art. 416-bis c.p. inasprendo le pene edittali ed estendendo l applicabilità della fattispecie anche alle associazioni di tipo mafioso straniere. La disposizione de qua si presenta con la seguente formulazione: art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) 1. Chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. 3. L associazione è di tipo mafioso quando

7 252 stro di persona a scopo di estorsione, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ed, infine, del delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). La scelta operata dal legislatore del 2008 appare compatibile con la volontà di adeguare il meccanismo di prevenzione rispetto alle attuali emergenze criminose, in parte enucleate proprio all interno dell art. 51, comma 3-bis, c.p.p., a testimonianza della necessità di aggiornare la disciplina de qua in modo che possa assolvere più efficacemente la funzione a cui è destinata. Molte delle fattispecie prese in considerazione dalla disposizione suddetta non costituiscono, però, una novità assoluta nell ambito della legge n. 575/1965. Le ipotesi associative, in particolare, erano già ricomprese nell alveo della prevenzione antimafia sia in virtù della formulazione letterale dello stesso art. 1, legge n. 575/1965 sia in virtù dell esplicito richiamo contenuto in altre disposizioni normative, in particolare, nell art. 14, comma 1, legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza della intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 4. Se l associazione è armata si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da dodici a ventiquattro nei casi previsti dal comma L associazione è considerata armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o ne costituiscono l impiego. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. In senso critico, in riferimento alle modifiche apportate dal d.l. n. 92/2008, R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Elevate le pene per l associazione mafiosa, in Guida dir., 2008, n. 32, p. 93, i quali sottolineano come «È ovviamente sempre difficile criticare l intervento del legislatore quando si tratta di scelte di maggior rigore in materia di mafia e di criminalità organizzata in genere. Il rischio di essere fraintesi è elevato e altrettanto consistente quello di cadere nell ideologismo scientifico. Ma ciononostante non è possibile non chiedersi quale effettiva necessità abbia determinato un tale spirito repressivo a soli due anni dal precedente intervento sul trattamento sanzionatorio riservato ai partecipi dei sodalizi mafiosi».

8 [ Novità sulle misure di prevenzione ] 253 Il riferimento all art. 51, comma 3-bis, c.p.p. riveste, pertanto, al di là delle ipotesi prima non rientranti nel nucleo applicativo della legge n. 575/1965, un forte significato simbolico alla luce soprattutto della modifica del criterio di individuazione del pubblico ministero legittimato a svolgere le indagini ed a formulare la proposta, di cui di seguito si darà conto 21. È d uopo, fin d ora, quanto meno sottolineare, che l art. 51, comma 3-bis, c.p.p. consente, nell ambito del procedimento penale promosso per uno dei reati sopra richiamati, di attribuire, nelle indagini preliminari e nel procedimento di primo grado, le funzioni di pubblica accusa all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente; procuratore distrettuale che, oggi, in virtù delle modifiche apportate dal d.l. n. 92/2008, è legittimato anche ad investigare e formulare l azione di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965. Nell ottica, pertanto, di fornire risposte soddisfacenti in tema di sicurezza pubblica, il legislatore ha scelto di ampliare il raggio di efficacia degli istituti di prevenzione antimafia nei confronti proprio di quei soggetti che meglio identificano le nuove frontiere della criminalità organizzata, rispetto ai quali ha anche accentrato in un unico organo, la procura distrettuale, il compito di svolgere investigazioni simultaneamente utili per promuovere sia un processo penale sia un processo di prevenzione. Riguardo alla consistenza del quadro indiziario necessario e sufficiente per poter avviare anche nei confronti di detti soggetti le indagini di prevenzione, si ritiene di poter aderire all indirizzo interpretativo, maturato in riferimento alla pregressa formulazione dell art. 1, legge n. 575/1965, secondo cui deve trattarsi di elementi che non possono avere una consistenza inferiore a quella richiesta per assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini per i medesimi reati 22. In ogni caso, l originaria situazione indiziaria, la quale non deve obbligatoriamente essere connotata dai caratteri della gravità, della precisione e della concordanza è destinata ad evolvere proprio nel corso delle investigazioni fino a determinare o meno, ad esito delle stesse, la formulazione della proposta di applicazione di una misura di prevenzione. Per completezza si rammenta, poi, come il panorama dei soggetti destinatari delle misure di cui alla legge n. 575/1965 sia costituito anche da persone politicamente pericolose. Infatti, in virtù del rinvio contenuto all art. 18, legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell ordine pubblico), la c.d. legge Reale, i predetti istituti sono e- stesi a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II, del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605, 630 c.p. nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 21 Cfr., infra, par L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Padova, 2002, p. 109.

9 (Norme di attuazione del XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione) e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un attività analoga a quella precedente; a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostruzione del partito fascista, ai sensi dell art. 1, legge n. 645/1952, in particolare con l esaltazione o la pratica della violenza; a coloro che, fuori dei casi citati, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e negli artt. 8 e ss., legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), e successive modificazioni, quando debba ritenersi che, per il loro comportamento successivo, siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con il fine di sovvertire l ordinamento dello Stato o con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 18, comma 1, legge n. 152/1975). Il medesimo trattamento è, inoltre, previsto per gli istigatori, i mandanti ed i finanziatori, intendendo per questi ultimi coloro i quali forniscono somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati (art. 18, commi 2 e 3, legge n. 152/1975) nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui all art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale) 23 e di cui all art. 22, legge n. 152/1975, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. L art. 19, comma 1, legge n. 152/1975 prevede, altresì, l applicabilità della legge n. 575/1965 nei confronti delle persone indicate all art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423/1956 ossia coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Una particolare menzione merita, invece, il contenuto dell art. 14, comma 1, legge n. 55/1990, dal momento che è stato abrogato dall art. 11-ter, d.l. n. 92/2008. Il citato articolo prevedeva che le disposizioni della legge n. 575/1965, che hanno ad oggetto le indagini e l applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale nonché le misure interdittive, si applicano, nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni mafiose o ad associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all art. 74, d.p.r. n. 309/1990 ovvero alle persone indicate all art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423/1956, quando l attività 23 Si rammenta, però, che l art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 92/2008 ha soppresso all art. 18, legge n. 152/1975 le parole «anche in deroga all art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55». Tale soppressione è dovuta dalla necessità di coordinare i testi normativi in seguito all abrogazione del menzionato art. 14 ad opera dell art. 11-ter, d.l. n. 92/2008.

10 [ Novità sulle misure di prevenzione ] 255 delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 648-bis o 648-ter c.p. ovvero quella di contrabbando. L abrogazione di tale precetto determina una contemporanea estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 575/1965 a tutti i destinatari della medesima, senza distinzione di sorta, circostanza che conferma un palese irrigidimento del legislatore in materia, irrigidimento determinato soprattutto dalla esigenza di meglio soddisfare la difesa sociale, messa, oggi, in costante pericolo proprio dalle diverse forme di manifestazione della criminalità organizzata, oltre che dalla raggiunta consapevolezza che gli strumenti di prevenzione, ed in particolare quelli di natura reale, rappresentano mezzi assai efficaci per depotenziare tali sodalizi criminosi. Si segnala, ancora, un orientamento dottrinale che considera applicabile la disciplina in esame anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere alle associazioni terroristiche o con finalità di terrorismo internazionale, alla luce delle disposizioni introdotte all art. 1, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale) 24. Infine, per completare il panorama dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui alla legge n. 575/1965, si rammenta una categoria del tutto sui generis, in quanto avulsa dal fenomeno più propriamente legato alla criminalità organizzata. L art. 7-ter, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive) stabilisce, infatti, che le misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956 ed alla legge n. 575/1965 possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza descritte dall art. 6, legge n. 401/ A. JANNONE, Operazioni under cover contro i legami con la droga, in Guida dir., 2001, n. 50, p. 32 ss. 25 In particolare la disposizione de qua si riferisce alle condotte descritte all art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, rubricato Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, in cui si precisa che «Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all art. 5, legge 22 maggio 1975, n. 152, all art. 2, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all art. 6-bis, commi 1 e 2, e all art. 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per manifestazioni sportive che si svolgono all estero, specificamente, indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli Stati membri dell Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa del-

11 256 Da questo quadro, assai composito, di soggetti potenzialmente destinatari di una misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi della legge n. 575/1965, si discosta un unica categoria ossia quelle individuata dall art. 1, n. 3, legge n. 1423/1956, caratterizzata da profili di assoluta anomalia rispetto a quelle precedentemente ricordate. Coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, n. 3, legge n. 1423/1956) sono, infatti, nell ambito del sistema di prevenzione penale, attualmente in vigore, le uniche persone nei cui confronti possono essere applicate solo le misure ante delictum personali di cui alla legge n. 1423/1956, previa emissione dell avviso orale, e l unico soggetto legittimato a formulare nei loro confronti l azione di prevenzione è l autorità di pubblica sicurezza (art. 4, comma 1, legge n. 1423/1956), retaggio, come vedremo nel corso della successiva trattazione, di un ormai quasi superato concetto di pericolosità sociale. [ 4 ] I soggetti attivi del procedimento di prevenzione antimafia : il questore Fin dalla sua originaria formulazione, nel d.l. n. 92/2008 si è incentrata particolare attenzione nei confronti dei soggetti autorizzati a svolgere nel procedimento di prevenzione, attivato ai sensi della legge n. 575/1965, indagini preliminari nonché chiamati, in seguito, a formulare, sulla base delle risultanze delle stesse, la proposta di applicazione di una misura di prevenzione. L art. 2, legge n. 575/1965 assume in questa prospettiva una posizione centrale dal momento che identifica i soggetti titolari del potere di formulare la proposta de qua. La proposta motivata deve presentare, quali indefettibili requisiti, l indicazione specifica della misura richiesta, oltre che l analitica esposizione delle circostanze di fatto che giustificano l adozione della stessa e che eventualmente comprovano la qualità del destinatario di persona pericolosa per la sicurezza pubblica 26, solo, però, le manifestazioni stesse». Per un approfondimento, in generale, sul tema sia consentito il rinvio a M.F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, Milano, 2007; ID., Il giudizio direttissimo atipico: casi, forme e termini, in Dir. pen. proc., 2007; ID., Nuove norme contro la violenza negli stadi. Le disposizioni in tema di misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2006; ID., Nuove norme per la repressione della violenza negli stadi. Le novità tra gli strumenti di prevenzione e di repressione, ivi, Per un approfondimento, in dottrina, v. M.C. RUSSO, Procedimento di prevenzione, in Enc. giur., XXIV, 1994, p. 1. In giurisprudenza, cfr., Cass., sez. VI, 22 settembre 2003, Perrone, in Cass. pen., 2005, p. 2072, in cui si sottolinea che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, legge n. 1423/56 e 2-bis e 2-ter, legge n. 575/65, sollevata in riferimento all art. 111 Cost., per la mancanza di contraddittorio nelle indagini che il questore ed il pubblico ministero compiono ai fini della proposta, in quanto la natura camerale del procedimento è funzionale all adozione delle misure di carattere patrimoniale, e quindi all emissione del provvedimento di sequestro, e pertanto il contraddittorio si instaura dopo la formulazione della proposta, che l interessato è ammesso a contrastare, chiedendo le necessarie indagini e proponen-

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