ENTE PARCO REGIONALE PARCO DELLE PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

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1 ENTE PARCO REGIONALE PARCO DELLE PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ART. 1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO L Ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, di seguito Ente Parco, ai sensi delle normative vigenti ed in particolare dell art. 3 della L.R n 9 e s.m.i e dell art. 27 del proprio Statuto approvato con D.G.R. 30/11/11 n IX/2588, o rganizza per il proprio ambito territoriale il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. ART. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è prestato in forma personale, volontaria e gratuita da cittadini che posseggano i requisiti previsti dall art. 2 della L.R. 09/2005 con i seguenti scopi e finalità: a) Promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale; b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva; c) garantire l osservanza delle norme contenute nella L.R. 09/2005 istitutiva del servizio e delle altre normative che prevedono il concorso delle Guardie Ecologiche Volontarie nella vigilanza o nell attività di accertamento delle relative violazioni, d) concorrere alla protezione dell ambiente,alla vigilanza ed all accertamento delle violazioni nelle materie di competenza con gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici e gli altri soggetti a ciò abilitati dalla legge; e) collaborare con le competenti autorità ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico; ART. 3 STATUS DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA A seguito del superamento dell esame finale dell apposito corso di formazione certificato dalla competente commissione regionale, i candidati che abbiano presentato richiesta di prestare servizio presso l Ente Parco assumono la qualifica di aspirante Guardia Ecologica Volontaria. L interessato è tenuto a presentare all Ente Parco la documentazione finalizzata all approvazione prefettizia della nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria e ad accettarla per iscritto, dovrà effettuare nei tempi e modi che gli saranno comunicati il prescritto giuramento. L aspirante Guardia Ecologica Volontaria può partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento ed all assemblea periodica in qualità di uditore e per rendersi consapevole dei tipi di attività del servizio può affiancarsi in qualità di accompagnatore e osservatore alle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie. L aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente all Ente Parco eventuali mutamenti dei propri requisiti o recapiti e ad effettuare gli adempimenti che gli siano legittimamente richiesti. L inizio dell attività d istituto per conto dell Ente Parco in qualità di Guardia Ecologica Volontaria deve essere preceduto: a) dall apposita formazione e dall addestramento pratico; b) dall idoneità all incarico riconosciuta dall Ente Parco; c) dalla nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria approvata dalle Prefetture di Como e Varese; d) dalla prestazione del giuramento nelle forme di legge; e) dall accettazione e dall impegno all osservanza delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio previste dalle leggi e dal presente Regolamento; f) dal conferimento con decreto del Presidente dell Ente Parco dell incarico di Guardia Ecologica Volontaria e dei poteri di accertamento delle violazioni alle norme a difesa dell ambiente ordinariamente previsti e precisati nel decreto stesso. ART. 4 REQUISITI DI BASE DELLA GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA Sono requisiti essenziali per lo svolgimento delle funzioni di Guardia Ecologica Volontaria: a) la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell Unione Europea; 1

2 b) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio; c) la maggiore età; d) il possesso della licenza della scuola dell obbligo; e) non avere condanne penali definitive ostative ai pubblici uffici; f) aver seguito lo specifico corso di formazione conforme ai contenuti previsti dalla Regione Lombardia; g) sostenere con esito positivo l esame finale di idoneità innanzi alla commissione regionale; h) ottenere il decreto prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata; i) ottenere l incarico di Guardia Ecologica Volontaria dal Presidente dell Ente Parco. ART. 5 NOMINA A GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA Conclusa positivamente la procedura per il rilascio del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata, il Presidente dell Ente Parco conferisce su proposta del Responsabile del Servizio, il decreto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria in conseguenza del quale saranno rilasciati all interessato il tesserino di riconoscimento ed il distintivo forniti dai competenti uffici di Regione Lombardia. Entro 30 giorni dalla nomina, fatto salvo grave e giustificato motivo rappresentato dall interessato all Ente Parco, pena decadenza la Guardia Ecologica Volontaria è tenuta ad iniziare a prestare regolare servizio in conformità agli obblighi di disponibilità dovuti per legge (L.R. 09/2005). ART. 6 RINNOVO DEL DECRETO GPG E DECADENZA DALLA NOMINA Alla scadenza, l istanza al Prefetto per il rinnovo del Decreto di Guardia Particolare Giurata può essere subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) compimento del numero minimo di trenta servizi per ciascun anno di validità dello stesso e del numero di ore di servizio (168 annue) dovute secondo la previsione della L.R. 09/2005; b) giudizio positivo sull attività della Guardia Ecologica Volontaria redatto dal Responsabile di Servizio; Il giudizio complessivo sull attività della guardia tiene conto anche della partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento ed alle riunioni mensili o di programmazione delle attività, tenuto conto che, per i corsi di aggiornamento definiti obbligatori dal Responsabile del Servizio, la partecipazione costituisce requisito inderogabile al rinnovo. In caso di mancato rinnovo del Decreto di Guardia Particolare Giurata, si ha automatica decadenza dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria e la cessazione dal servizio. ART. 7 GUARDIE ECOLOGICHE ONORARIE Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto servizio continuativamente per almeno dieci anni, possono rinunciare allo svolgimento del Servizio e richiedere all Ente Parco l iscrizione nell elenco delle Guardie Ecologiche Onorarie. Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all Ente Parco per collaborare nelle attività di: a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla; b) raccolta di dati e informazioni relativi all ambiente e monitoraggio ambientale e loro divulgazione; In tali attività possono collaborare con le Guardie Ecologiche Volontarie e partecipare alle riunioni di programmazione ad esse collegate. ART. 8 STRUTTURA ORGANIZZATIVA Il Direttore dell Ente Parco, Responsabile del servizio di Vigilanza Ecologica, provvede al coordinamento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni di servizio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Al fine della semplificazione e facilitazione delle relazioni interne e di un più efficace coordinamento operativo delle attività del servizio, il Direttore si avvale del personale dell Ente e può istituire la struttura di Segreteria Volontaria, composta da soli Volontari, con compiti funzionali al Servizio di tipo amministrativo, organizzativo, di gestione ed elaborazione delle informazioni e dei dati, di collegamento e comunicazione interna.. 2

3 ART. 9 SEDE DI SERVIZIO Sede del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è la medesima sede istituzionale dell Ente Parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate, attualmente ubicata in comune di Castelnuovo Bozzente in via Manzoni n. 11. in provincia di Como. Il Responsabile del Servizio può istituire altre sedi decentrate per le zone di servizio, onde consentire una maggiore facilità di coordinamento, di riunione, di gestione di mezzi ed attrezzature. Il Servizio è comunque da intendersi espletato in modo unitario per l intero territorio. ART. 10 RIUNIONI E FORMAZIONE Di norma le Guardie Ecologiche Volontarie si riuniscono periodicamente, almeno una volta al mese, presso le sedi o per gruppi di interesse, al fine di definire operativamente le attività. Il Responsabile del Servizio, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientale, favorisce la partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie a corsi di aggiornamento, stages ed altre iniziative in tal merito. Lo scambio delle informazioni necessarie od opportune ai fini del servizio, tra le GEVed il Direttore sono altresì realizzati tramite apposito sito web ad accesso riservato, messo a disposizione dall Ente Parco, le cui credenziali personali di accesso saranno comunicate a ciascuna Guardia Ecologica Volontaria all atto della nomina. ART. 11 RAPPORTI, VERBALI E RELAZIONI DI SERVIZIO Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute a compilare rapporto di servizio circa le attività svolte e in caso di accertamento di violazioni di competenza i conseguenti atti dovuti per legge. I rapporti di servizio, i verbali e i beni eventualmente sequestrati durante il servizio, dovranno essere fatti pervenire, a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie coinvolte, al personale di vigilanza dell Ente. ART. 12 AUTOMEZZI Al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica Volontaria possono essere assegnati in uso specifici automezzi dotati di radio rice-trasmittente. E fatto obbligo di ricoverare i mezzi presso la sede, fatte salve specifiche esigenze di servizio, preventivamente autorizzate, che rendano necessario il ricovero presso altre strutture. Ad ogni utilizzo di un automezzo in dotazione, dovrà essere compilato apposito registro di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i dati relativi all utilizzo, Eventuali segnalazioni di necessità manutentive o quant altro possa interessare la perfetta efficienza del mezzo dovranno essere riportate sul rapporto di servizio. Ogni rifornimento dovrà essere annotato sull apposito registro carburante in dotazione al veicolo. ART. 13 DOTAZIONI PERSONALI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE Ad ogni Guardia ecologica volontaria viene assegnato in via continuativa: - il decreto di nomina a Guardia particolare giurata rilasciato dal prefetto ai sensi dell art. 133 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza; - il decreto del Presidente del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate con cui viene conferito l incarico di Guardia Ecologica Volontaria; - il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione Lombardia; - il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica predisposto dalla Regione Lombardia. - le credenziali di accesso al sito web riservato di cui all ultimo comma dell art. 13. Alla Guardia Ecologica Volontaria possono inoltre essere assegnati idonei capi di abbigliamento, estivi ed invernali, le cui caratteristiche sono definite da Regione Lombardia. Le dotazioni personali ed eventuali altre attrezzature che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio, assegnate in via continuativa devono essere registrate nel fascicolo personale di ciascun volontario a cura della Segreteria Volontaria. 3

4 ART. 14 SPESE DI VIAGGIO, DI TRASFERTA E VARIE In caso di particolare necessità, il Responsabile del Servizio, nei limiti di bilancio, può autorizzare servizi il cui espletamento comporti spese vive, che verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione e valutazione di congruità. ART. 15 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oltre a quanto disposto nella L.R. 9/2005, il Responsabile del Servizio, o suo delegato, provvede: - alla predisposizione degli ordini di servizio, contemperando la disponibilità delle Guardie ecologiche con le esigenze del servizio; - a proporre annualmente, sentite le Guardie Ecologiche Volontarie, al Consiglio di Gestione dell Ente Parco i programmi di lavoro; - a ricevere i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni, redatti dalle Guardie Ecologiche nell espletamento delle loro funzioni, ed a curarne l iter successivo; - a predisporre il piano consuntivo delle attività da inviare alla Regione Lombardia; Il Direttore ha inoltre facoltà di definire con proprio atto formale direttive sulle modalità di svolgimento del servizio anche per singoli settori operativi o attività. ART. 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Compete al Responsabile del Servizio l adozione dei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie Ecologiche Volontarie dalla L.R. 9/2005, dal presente regolamento e dal civile comportamento: La Guardia Ecologica Volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni: -richiamo verbale -richiamo scritto -sospensione temporanea -revoca ed espulsione La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l Ente Parco o per il servizio. Il richiamo scritto, la sospensione temporanea e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con previsione di un termine non inferiore a 15 giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere sentito personalmente. È organo collegiale competente all esame delle controdeduzioni il Consiglio di Gestione. Qualora le controdeduzioni o l audizione siano valutate in senso favorevole è disposta l archiviazione del caso. Trascorso senza riscontro da parte dell interessato il termine assegnato per la difesa, viene avviata la proposta di provvedimento disciplinare. Dei fatti mancanze e inosservanze che sono all origine dei provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo è trasmessa apposita informativa al questore. ART. 17 RICHIAMO VERBALE Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza. ART. 18 RICHIAMO SCRITTO Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: la reiterazione di lievi mancanze, la negligenza in servizio, la mancanza di correttezza nel comportamento, gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo, l inosservanza al codice deontologico. 4

5 Il richiamo scritto è formulato mediante lettera del Responsabile del Servizio e, se ritenuto opportuno può comportare la sospensione dal servizio da tre a dieci giorni alla quale non si applicano le disposizioni dell art. 20, in ogni caso ne è inserita copia nel fascicolo matricolare. ART. 19 SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO La sospensione temporanea dal servizio consiste nell allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi e comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del distintivo e la comunicazione alla Prefettura. Dell irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata. La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi: a. violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni del precedente articolo; b. reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all applicazione del richiamo scritto; c. inosservanza dei doveri d ufficio; d. abuso d autorità; e. accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi; f. gravi irregolarità in servizio; g. uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; h. l abuso di sostanze alcoliche; i. partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione dell Ente Parco ovvero esprimere in divisa o durante il servizio opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata. ART. 20 SOSPENSIONE CAUTELARE E REVOCA DELLA NOMINA A GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA La Guardia Ecologica Volontaria, sottoposta a procedimento penale, che preveda una pena superiore nel massimo a tre anni, viene sospesa dal servizio in via cautelare sino alla definizione del procedimento. La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del distintivo e delle altre dotazioni, nonché la comunicazione alla Prefettura. La revoca della nomina a Guardia Ecologica Volonataria si ha nei seguenti casi: - a seguito di condanna penale definitiva per reati non colposi; - nel caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto prefettizio di guardia giurata o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, venga a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa. - quando la mancanza commessa è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, o quando alla Guardia Ecologica Volontaria è stata, in precedenza, irrogata una sospensione temporanea ai sensi dell art.19. La revoca è altresì disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la crisi del rapporto fiduciario tra l Ente parco ed il volontario. In tale ipotesi il Responsabile del Servizio, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato. Nelle more del contraddittorio, la guardia è sospesa dal servizio. La revoca della nomina comporta l impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all articolo seguente. ART. 21 RIABILITAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia ecologica volontaria per condanna penale, consente all interessato di richiedere la riammissione in servizio. In via amministrativa può essere richiesta dalla guardia ecologica volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione e di due negli altri casi, sempre che l interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta. Il Responsabile del Servizio decide, eventualmente subordinando la riammissione ad idoneo percorso formativo di aggiornamento, se opportuno. ART. 22 ORDINE DI SERVIZIO MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA L attività di vigilanza sul territorio viene svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie, esclusivamente previa redazione di ordine di servizio, sottoscritto dal Responsabile del Servizio o suo delegato. In caso di 5

6 necessità, le Guardie Ecologiche Volontarie possono espletare l attività di vigilanza in affiancamento e collaborazione con il personale dell Ente Parco. Gli ordini di servizio vengono redatti di norma con cadenza settimanale,ciascun ordine di servizio nella sua forma definitiva è verificato dal Direttore che ne sottoscrive la copia cartacea ed eventualmente ne dispone,sulla base di specifiche esigenze, le opportune modifiche o variazioni, che devono essere comunicate agli operatori preventivamente. La versione definitiva dell ordine di servizio è registrata su supporto informatico, ed è conservata agli atti dell Ente per almeno due anni a disposizione dell autorità di pubblica sicurezza. Copia dell ordine di servizio viene resa disponibile presso la sede del servizio di cui al precedente articolo 9 per consentirne la presa visione e ritiro di copia da parte delle Guardie Ecologiche che devono espletare i servizi in esso previsti. Nell ordine di servizio sono precisati : - i nominativi delle Guardie Ecologiche Volontarie partecipanti, l orario di inizio e termine del servizio; - eventuali attrezzature o strumentazioni specifiche necessarie all espletamento del servizio; - eventuali particolari istruzioni operative; Il servizio avente carattere di vigilanza è obbligatoriamente svolto in pattuglia di due o più Guardie Ecologiche Volontarie. Ogni pattuglia o squadra in servizio esterno deve disporre di radio rice-trasmittente, portatile e/o veicolare. Tutti i servizi di vigilanza devono partire dalla sede salvo che sia diversamente specificato nell ordine di servizio. ART. 23 COMPITI E DOVERI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE In servizio la Guardia Ecologica Volontaria deve: svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilititi nell ordine di servizio e secondo le istruzioni ricevute, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Responsabile del Servizio, operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, prendere visione prima di iniziare il servizio del relativo ordine di servizio e ritirarne copia, ed al suo termine compilare in modo chiaro e completo le relazioni di servizio ed i verbali, trasmettendoli senza indugio all Ente Parco, qualificarsi in modo chiaro e inequivocabile esibendo il tesserino di riconoscimento, in particolare prima di procedere a qualsiasi attività di controllo o di verifica nei confronti di chiunque; indossare correttamente l abbigliamento regolamentare previsto, ove assegnato, usare la massima diligenza nella custodia e uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature in dotazione, partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, partecipare attivamente alle riunioni periodiche. La Guardia Ecologica Volontaria non può portare durante il servizio armi, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea delle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina. La Guardia Ecologica Volontaria sia in servizio che al di fuori di esso è altresì tenuta a rispettare il codice deontologico indicato all articolo successivo. Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria ha il compito di vigilare sulle componenti ambientali al fine di prevenire, segnalare o accertare, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa di tutela ambientale. In conformità al Decreto di nomina, ha in particolare il compito di vigilare sul rispetto delle seguenti norme di legge o regolamento e di accertarne, con le modalità previste dalla Legge 689/1981 le pertinenti norme di attuazione (D.P.R. 571/1982, L.R. 90/1983), le relative violazioni: - Aree regionali protette: L.r. 30 novembre 1983, n 86; -Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi regionali, L.r. 16 luglio 2007, n. 16, Capo V, Sez. I e Sez. I bisi; - Tutela della fauna minore e della flora spontanea: L.r. 31 marzo 2008, n 10; - Ricerca e raccolta minerali da collezione L.r. 10 gennaio 1989, n 2; - Coltivazione sostanze minerali di cava: L.r. 8 agosto 1998, n 14; - Raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della L.r. 5 dicembre 2008, n 31; - Raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della L.r. 5 dicembre 2008, n 31; - Tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell economia forestale: Titolo IV della L.r. 05 dicembre 2008, n 31 e relativi regolamenti attuati vi; - Disciplina del settore apistico: Art. 11 della L.r. 24 marzo 2004, n 5; - Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: Artt del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n 3, in attua zione dell Art. 52, com.1, della L.r. 12 dicembre 2003, n 26 così come sanzionati dall Art. 133 com. 2, d el d.lgs. 3 aprile 2006, n 152; 6

7 - Accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n 523 (Testo unico delle disposizioni di legge int orno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n 2669 (regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1 e 2 cat egoria e delle opere di bonifica); - Rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: Art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche e integrazioni; Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano frequentato gli specifici corsi di formazione con esito positivo in materia di controllo sull attività venatoria e/o piscatoria, in conformità al Decreto Presidenziale di nomina hanno inoltre il compito di vigilare sul rispetto delle seguenti norme di legge o regolamento e di accertarne, con le modalità previste dalla Legge 689/1981 e pertinenti norme di attuazione (D.P.R. 571/1982, L.R. 90/1983), le relative violazioni: - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio: Legge 11 febbraio 1992 n 157 e successive modifiche e integrazioni; - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria: L.R. 16 agosto 1993 n 26 e successive modifiche e integrazioni compresi regolamenti attuativi; - Disposizioni sull incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull esercizio della pesca nelle acque della regione: Titolo IX L.r. 05 dicembre 2008, n 31 e s uccessive modifiche e integrazioni compresi regolamenti attuativi. ART. 24 CODICE DEONTOLOGICO DELLA GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA La Guardia Ecologica Volontaria: a) svolge i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; ha una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro dell Ente Parco; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni, b) non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti di salvaguardia della natura e promuove la conoscenza dell ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto, c) collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita del suo gruppo; prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso le altre guardie. d) segue scrupolosamente le direttive dell Ente Parco assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi; interviene dov è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica, e) agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, f) si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dall Ente, g) osserva il segreto d ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell espletamento della sua attività, h) rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto, i) svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto, j) quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell Ente che rappresenta. ART. 25 SOSPENSIONE VOLONTARIA E DECADENZA Su richiesta della Guardia Ecologica Volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative, è concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio, la sospensione volontaria temporanea dal servizio per un periodo complessivo massimo di due anni ogni cinque di servizio. In qualsiasi momento la Guardia Ecologica Volontaria ha facoltà di rinunciare alla sospensione volontaria accordata previa formale comunicazione all Ente Parco. Entro 30 giorni dall intervenuta scadenza del periodo di sospensione volontaria per sua decorrenza o rinuncia, la Guardia Ecologica Volontaria è tenuta a rientrare regolarmente in servizio. 7

8 ART. 26 DIMISSIONI VOLONTARIE E RIAMMISSIONE In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria l interessato deve darne formale comunicazione all Ente Parco. Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna dei capi di abbigliamento, del distintivo, del decreto di Guardia Particolare Giurata, del tesserino di riconoscimento e di ogni materiale o attrezzatura avuto in consegna, uso o in dotazione a qualsiasi titolo dall Ente Parco. Il cittadino già Guardia Ecologica Volontaria presso l Ente Parco può presentare istanza motivata di riammissione in servizio entro due anni dalla perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria. La riammissione in servizio è concessa a giudizio insindacabile del Direttore, con provvedimento formale, e può essere subordinata qualora opportuno ad un percorso di aggiornamento sulle normative di competenza. ART. 27 COPERTURA ASSICURATIVA E PATROCINIO LEGALE Regione Lombardia garantisce alla Guardia Ecologica Volontaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento del servizio e per la responsabilità civile verso terzi. Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione Lombardia e rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti dell Ente Parco. La denuncia alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale di eventi dannosi, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n 266 Legge quadro sul volont ariato e s.m.i. deve avvenire mediante stesura di dettagliato rapporto di servizio da far pervenire all Ente Parco, ove non diversamente previsto, entro cinque giorni dall evento. Alla Guardia Ecologica Volontaria è garantito patrocinio legale nella misura e modalità previste per i dipendenti dell Ente Parco, in relazione all esercizio delle funzioni attribuite o all espletamento degli incarichi assegnati. ART. 28 TRASFERIMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DA O AD ALTRI ENTI La Guardia Ecologica Volontaria in servizio presso altri Enti può chiedere il trasferimento presso l Ente Parco. Il Responsabile del Servizio si pronuncia, valutati i requisiti, i precedenti di servizio e le motivazioni dell interessato. In caso di accoglimento dell istanza la nomina a Guardia Ecologica Volontaria è subordinata al rilascio del decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata ed alla revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria dell Ente cedente. Le disposizioni precedenti, si applicano anche ad eventuali richieste formulate da aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie idonee alle funzioni a seguito di abilitazione ottenuta nell ambito del percorso formativo organizzato da altri enti, che desiderino prestare servizio presso l Ente Parco. La Guardia Ecologica Volontaria già in servizio, o aspirante tale idonea alle funzioni a seguito di abilitazione ottenuta nell ambito del percorso formativo organizzato dall Ente Parco, che desideri prendere servizio presso altro Ente è tenuto a presentare l istanza di trasferimento tramite l Ente Parco con il nullaosta del Responsabile del Servizio. L Ente Parco, con lettera inviata per conoscenza all interessato, trasmette all Ente di destinazione l istanza corredata del nullaosta e della documentazione necessaria. Le Guardie Ecologiche Volontarie interessate sono tenute a restituire all Ente Parco i capi di abbigliamento, il distintivo, il decreto di Guardia Particolare Giurata, il tesserino di riconoscimento ed ogni materiale o attrezzatura già avuti in consegna, uso o dotazione a qualsiasi titolo, all atto del rilascio del nullaosta al trasferimento. ART. 29 LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti applicabili al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. * * * 8

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