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1 Comune di San Giuliano Milanese REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA COMUNALE E DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE (Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06/10/2015) 1

2 INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale (G.E.V.C.) Art 3 - Istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Art. 4 - Attribuzioni del Servizio G.E.V.C. Art. 5 - Attività dell Ispettore Ambientale Comunale Art. 6 - Figure costituenti l attività di Ispettore Ambientale Art. 7 - Requisiti per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Art. 8 - Requisiti per la nomina a Ispettore Ambientale Comunale. Art. 9 - Corso di formazione ed esami per Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Art Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale. Art Nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Art Nomina a Ispettore Ambientale Comunale. Art Sospensione e revoca della nomina e dell incarico di Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Art Sospensione e revoca della nomina e dell incarico di Ispettore Ambientale Comunale. Art Organizzazione interna del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale Art Inquadramento del servizio degli Ispettori Ambientali nell ambito del servizio dei rifiuti Art Copertura assicurativa. Art Tessera di riconoscimento. Art Disposizioni finali Abrogazioni e norma di rinvio Art Entrata in vigore 2

3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l attività del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale della Città di San Giuliano Milanese e istituisce la figura dell Ispettore Ambientale Comunale. Art. 2 - Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale (G.E.V.C.) Il Servizio è formato da Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, incaricate dal Sindaco con le modalità di cui al presente Regolamento, che svolgono esclusivamente le funzioni previste nel presente articolato, in ausilio e di supporto agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. L appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo un contributo forfetario, in misura da determinare nell apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese. Art 3 - Istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale L istituzione della figura dell Ispettore Ambientale Comunale, in applicazione della normativa di cui al D. L.vo 152/2006 è volta prioritariamente alla prevenzione, vigilanza e controllo, nei soli confronti dell utenza, del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, finalizzato all attuazione del recupero, riciclo e riutilizzo degli stessi. L Ispettore Ambientale Comunale è la figura istituzionale adibita a garantire l osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., di cui all art. 198 c. 2 del D. L.vo 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali, limitatamente a ciò che rientra nella competenza del Comune. Tale soggetto espleta servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni delle norme richiamate. Le medesime attività vengono svolte altresì relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta, allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell ambiente. Lo svolgimento dell attività di Ispettore Ambientale, con riferimento a soggetti diversi dai dipendenti comunali e dai dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione raccolta e smaltimento R.S.U., costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della l. 266/1991 e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo un contributo forfetario, in misura da determinare nell apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese. Art. 4 - Attribuzioni del Servizio G.E.V.C Le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, al fine di coadiuvare il Comando di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di tutela del verde pubblico, svolgono i seguenti compiti: 3

4 a) promuovono l informazione sulla normativa comunale in materia di verde pubblico e svolgono altresì attività di sensibilizzazione ed educativa in materia; b) concorrono all attività di vigilanza a tutela del verde pubblico con particolare riferimento ai parchi pubblici, al controllo e all attività di prevenzione delle discariche abusive e gestione rifiuti; tutto ciò in collaborazione e sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale. c) effettuano l accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti comunali: - Regolamento Comunale d uso del verde. - Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l igiene ambientale (per quanto di competenza) - Regolamento Comunale di Polizia Urbana (per quanto di competenza). - Ordinanze sindacali attinenti gli ambiti di cui ai suddetti Regolamenti. Nell esercizio delle funzioni di Guardia Ecologica Comunale, i volontari sono qualificati quali pubblici ufficiali. Art. 5 - Attività dell Ispettore Ambientale Comunale L attività degli Ispettori Ambientali Comunali è organizzata dal Comune direttamente per il tramite del Comando di Polizia Locale, anche avvalendosi della Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e delle strutture di volontariato comunali (G.C.V.P.C. e G.E.V.C.). L organizzazione dell attività degli Ispettori ambientali è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Essa si sostanzia in: a) informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti; b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all ambiente, all immagine e al decoro del territorio comunale; c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale e con il coordinamento della stessa, delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell ambiente e del decoro del territorio. L attività degli Ispettori Ambientali è estesa esclusivamente all intero territorio comunale. 4

5 Art. 6 - Figure costituenti l attività di Ispettore Ambientale Ferma restando la competenza della Polizia Locale e delle forze di polizia dello Stato circa le attività connesse con l accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all accertamento della violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altri soggetti per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge: 1. dipendenti comunali (diversi dagli operatori di Polizia Locale); 2. volontari del servizio di Guardia Ecologica Comunale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 3. dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione, raccolta e smaltimento R.S.U.; Nell esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale i soggetti abilitati sono qualificati quali pubblici ufficiali. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. Art. 7 - Requisiti per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere cittadino italiano o appartenente a uno dei Paesi della Comunità Europea; - avere un età compresa fra i 18 e i 75 anni; - avere il godimento dei diritti civili e politici; - essere in possesso della patente di categoria B - non avere precedenti penali né pendenze in corso per delitti e non essere sottoposto a misure di prevenzione; - non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; - possedere l idoneità fisica all esercizio dell attività, accertata da un medico abilitato Art. 8 - Requisiti per la nomina a Ispettore Ambientale Comunale. Oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 7, i candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: - titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; - non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e naturalistico e relative all attività faunistica-venatoria ed ittica; Con riferimento al limite massimo di età, esso è fissato in anni 65. Art. 9 - Corso di formazione ed esami per Guardia Ecologica Volontaria Comunale. L Amministrazione Comunale, ai fini dell immissione in servizio, pubblica apposito avviso con il quale invita gli aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, aventi i requisiti di 5

6 cui all art. 5, a produrre domanda di partecipazione alla prova attitudinale consistente in un colloquio. Dopo il superamento del colloquio l interessato viene ammesso a frequentare il corso di formazione per guardie ecologiche volontarie comunali da destinarsi al servizio volontario di vigilanza ecologica promosso dall Amministrazione Comunale, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale e nei termini fissati con determinazione del Comandante della Polizia Locale. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono un esame teoricopratico innanzi ad una Commissione Comunale, nominata con determinazione del Comandante della Polizia Locale, composta da: - il Comandante della Polizia Locale; - il Vicecomandante della Polizia Locale; - un operatore di Polizia Locale assegnato alle funzioni di tutela ambientale. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente comunale appartenente al Servizio Autonomo Corpo di Polizia Locale di livello non inferiore alla categoria contrattuale D1. Art Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale. L Amministrazione Comunale organizza i corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione è tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa. Il Comando di Polizia Locale cura l intero procedimento, compresa la indizione del bando di selezione, l organizzazione e la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale. Il Corso di formazione, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale e nei termini fissati con determinazione del Comandante della Polizia Locale, verterà principalmente su: - figura e compiti dell Ispettore Ambientale Comunale; - normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente T.U.A. (Testo Unico Ambientale); - Regolamenti e Ordinanze Comunali in materia ambientale; - Illeciti amministrativi e reati in materia ambientale; - procedimento sanzionatorio amministrativo; Con provvedimento determinativo del Comandante della Polizia Locale viene altresì nominata la Commissione di valutazione finale. Art Nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Il Sindaco a seguito di istanza nominativa da parte del Comando di Polizia Locale, adotta il decreto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Il provvedimento può essere perfezionato solo a seguito del positivo superamento dell esame finale del corso di formazione di cui al precedente art. 9. La nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale da parte del Sindaco ha durata quinquennale ed è soggetta a rinnovo, salvo dissenso dell interessato, una volta effettuata la permanenza dei requisiti di cui all art. 7. 6

7 Art Nomina a Ispettore Ambientale Comunale. Il Sindaco, quale rappresentante dell Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto, tra i candidati reputati idonei per l accertamento delle violazioni di norme nazionali e dei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale, come meglio specificato all articolo 5 del presente Regolamento. Con il provvedimento di nomina il Sindaco attribuisce altresì l incarico di Ispettore Ambientale Comunale. La nomina a Ispettore Ambientale Comunale ha durata quinquennale e può essere rinnovata, una volta effettuata la permanenza dei requisiti di cui all art. 8. Art Sospensione e revoca della nomina e dell incarico di Guardia Ecologica Volontaria Comunale. A seguito dell accertamento giudiziale di una violazione della legge penale per delitto non colposo a carico di una Guardia Ecologica Volontaria Comunale, il Sindaco provvede alla revoca della nomina e conseguentemente dell incarico. Nel caso di procedimento penale per delitto non colposo a carico di una Guardia Ecologica Volontaria costui viene sospeso in via cautelativa con provvedimento del Sindaco. In caso di documentati e gravi motivi che rendano non più proficua la permanenza della Guardia Ecologica Volontaria Comunale nel servizio, il Sindaco, su indicazione del Comandante della Polizia Locale, può adottare nei suoi confronti il provvedimento di revoca della nomina e dell incarico. In qualunque momento, ogni Guardia Ecologica Volontaria può rassegnare le dimissioni dal servizio, a condizione che ne dia preavviso al Coordinatore del Servizio, al Comandante della Polizia Locale ed al Sindaco. La revoca è d ufficio al venir meno dei requisiti di cui all art. 7 del presente regolamento. In caso di dimissioni, sospensione o revoca, la Guardia Ecologica Volontaria Comunale dovrà consegnare, senza ritardo, al Comandante della Polizia Locale la tessera di riconoscimento nonché le dotazioni di corredo individuale (di cui al Regolamento organizzativo) e ogni altro materiale o dotazione assegnata personalmente. Art Sospensione e revoca della nomina e dell incarico di Ispettore Ambientale Comunale. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale e forze di Polizia dello Stato), segnalano al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si tiene conto ai fini dell adozione di eventuali provvedimenti si sospensione o di revoca dell incarico. L eventuale segnalazione di violazioni dei doveri, effettuati i dovuti accertamenti, comporta una sospensione dall attività per un periodo non superiore a mesi sei. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell attività, il Comandante della Polizia Locale propone al Sindaco la revoca definitiva della nomina. La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d ufficio al venir meno dei requisiti di cui all art. 8 del presente regolamento. In qualunque momento, ogni Ispettore Ambientale Comunale che presti in qualità di volontario (e non di dipendente) la propria attività può rassegnare le dimissioni, a condizione che ne dia preavviso al Comandante della Polizia Locale ed al Sindaco Il Sindaco dispone la sospensione o la revoca con decreto. 7

8 Art Organizzazione interna del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale Al fine di meglio organizzare le attività, il Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali è dotato di un Regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta Comunale, che specifica altresì la struttura interna composta, in linea generale, da un Coordinatore, da un Vicecoordinatore e da uno o più referenti di gruppo operativo e che annovera anche figure di supporto all attività amministrativa. Art Inquadramento del servizio degli Ispettori Ambientali nell ambito del servizio dei rifiuti L attività svolta dagli Ispettori Ambientali Comunali è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione di rifiuti urbani da parte del Comune. Art Copertura assicurativa. E a carico dell Amministrazione la copertura assicurativa per garantire le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali dai rischi derivanti dal servizio e contro terzi. Parimenti il Comune stipula idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi nei confronti degli Ispettori Ambientali Comunali ove essi siano dipendenti comunali o prestanti attività di servizio volontario. Art Tessera di riconoscimento. Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria dovrà sempre recare con sé, durante lo svolgimento del servizio, la tessera di riconoscimento riportante l indicazione del Comune e la qualifica ricoperta, che attesta l abilitazione all esercizio delle funzioni attribuite, così come meglio dettagliata nel regolamento organizzativo. Parimenti ogni Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere sempre dotato dell apposito tesserino di riconoscimento. Art Disposizioni finali Abrogazioni e norma di rinvio Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del Con il Regolamento sono approvate le relative norme d esecuzione. Art Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione integrale all Albo Pretorio del Comune successivamente all efficacia della deliberazione di approvazione, come previsto dall art. 67 c.5 dello Statuto Comunale. 8

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