C O M U N E D I B E N T I V O G L I O (Provincia di Bologna)

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1 C O M U N E D I B E N T I V O G L I O (Provincia di Bologna) Prot. n CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BENTIVOGLIO ED IL CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO L'anno...il giorno... nella Residenza Municipale di Bentivoglio TRA il Comune di Bentivoglio rappresentato dalla Sig.ra GIOVAGNONI MANUELA nata a Bologna e domiciliata per la carica in Bentivoglìo (BO), Piazza della Pace n. 1, la quale interviene ed agisce esclusivamente nella sua veste di Responsabile del Servizio Amministrativo e Patrimonio del 3 Settore in legale rappresentanza del "COMUNE DI BENTIVOGLIO", con sede in Bentivoglio (BO), Piazza dei Martiri per la Libertà, 2 con codice fiscale , ai sensi dell articolo 107 del Decreto Legislativo n.267 del 2000,del Decreto sindacale n del 18/12/2014 ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del 15/06&2015,esecutiva a tutti gli effetti di legge. E l'associazione CPGEV (Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie), C.F , con sede a Bologna, Via Selva di Pescarola, 26, iscritta nel registro Regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.823 del 23 novembre 1992, qui rappresentata dal Sig. FRANCO PRESTI in veste di Presidente e Legale rappresentante ( di seguito anche G. E.V.); Premesso che: la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione di attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; la Regione Emilia Romagna con la L.R. 31 maggio 1993 n.26, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e

2 flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni "di servizio" crea spazi di provocazione e di stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente; La Regione Emilia Romagna all'art.1 della L.R.23/1989 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità: -diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; -concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e ambientale; si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune di Bentivoglio, volendo garantire la vigilanza e il controllo ambientale sul proprio territorio, con particolare riferimento al rispetto delle seguenti normative: Prescrizioni contenute nei Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali in materia ambientale ai sensi della L. 142/1990, artt.36 e 38, comma 2; L.R. N. 23/89 e relative Direttive regionali di attuazione artt 3 e 6 L.R. n. 2/1977 Tutela della Flora spontanea protetta e prodotti del sottobosco; L.R. n. 11/1988 Disciplina dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali; L.R. n. 24/1991 Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi L.R. n. 8/1994 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria; Legge n.157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; DM N.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione ZPS, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del DM del 17/10/07 attiva con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie la presente convenzione altresì in riferimento ai vigenti Regolamenti Comunali ed alle prescrizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali in materia ambientale.

3 Tale attività consisterà, di norma, nell'organizzazione di uscite autonome su tutto il territorio comunale : a) con particolare riguardo ai parchi pubblici, all'area di Riequilibrio Ecologico La Rizza ed al Parco Provinciale di Villa Smeraldi come da deliberazione della Giunta dell Unione Reno Galliera n. 27 del 17/03/2015 e della Giunta Comunale n. 27 del 19/03/2015; b) nelle zone con vincoli ambientali previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune e altri strumenti urbanistici; c) nei territori assoggettati a particolari prescrizioni previste in Ordinanze in materia ambientale o nei Regolamenti comunali quali ad esempio i fossi e le banchine stradali ; d) lungo il Canale Navile ed i relativi scoli e lungo i Canali di Bonifica. L'eventuale variazione dell'elenco delle ordinanze e dei regolamenti che rientrano nella competenza delle G.E.V., di cui al precedente punto c) dovrà venire prontamente comunicata al CPGEV. Le G.E.V. si rendono dunque disponibili, sulla base di uno specifico e concordato programma da concordare con l Amministrazione Comunale e nelle zone sopraindicate ai punti a) b) e c), a: vigilare sul corretto comportamento dei cittadini nei parchi pubblici e nell Area di Riequilibrio ecologico la Rizza, nel rispetto delle norme previste; predisporre incontri con le scuole onde sensibilizzare il mondo scolastico in ordine alle funzioni delle GEV e dei contenuti delle normative di interesse ecologico-ambientale. collaborare con il Corpo di Polizia Municipale nell attività di vigilanza e controllo sulla corretta manutenzione di fossi, banchine e canali di scolo da parte dei soggetti privati collaborare con il Soggetto Gestore al presidio del Centro Visite dell ARE La Rizza, a fornire informazioni ecologico-ambientali ai visitatori e all accompagnamento dei gruppi nei percorsi di visita segnalare al Comune le emergenze di carattere ecologico, gli inquinamenti o comunque le condizioni di rischio ambientale riscontrate durante il servizio. All'inizio delle attività i responsabili della gestione delle attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale, l'uno interno dell Ufficio Tecnico Comunale, l'altro nominato ed identificato al suo interno dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie nella persona del Sig..., predispongono un programma operativo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1. L'ammontare complessivo di ore di servizio di vigilanza sul territorio viene stimato in 120 ore annue, da svolgersi utilizzando mezzi di proprietà o in disponibilità dell'associazione e in fasce orarie variabili a seconda della natura del servizio prestato e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza.

4 L'attività delle G.E.V. sarà prevalentemente orientata alla vigilanza ambientale, all informazione e all'educazione ambientale e verrà svolta adottando modalità sempre rispettose dei diritti e della dignità dei cittadini. Resta inteso che le funzioni di coordinamento della vigilanza saranno esercitate dal Corpo di P o l i z i a M u n i c i p a l e R e n o G a l l i e r a, c u i q u e s t o E n t e h a c o n f e r i t o l e r e l a t i v e f u n z i o n i, e / o d a l l ' U f f i c i o Te c n i c o d e l C o m u n e d i Bentivoglio, concordando le attività con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie con l obiettivo di perseguire la massima integrazione sinergica del servizio di vigilanza ambientale con gli altri servizi di controllo ambientale che operano sul territorio comunale ART.2 - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE E SERVIZIO Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna, per lo svolgimento delle attività di vigilanza sul territorio di Bentivoglio, ad utilizzare i propri soci volontari in numero congruo e, prioritariamente, quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. ART.3 - SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna affinchè le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività. Il Comune di Bentivoglio è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività di cui all'art 1, nonché a comunicare tempestivamente al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. I responsabili della gestione delle attività di cui all'art. 1, vigilano sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche. I responsabili comunali e appartenenti alle GEV verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici e sopralluoghi effettuati anche disgiuntamente. ART.4 - ATTRIBUTI E QUALIFICHE DEGLI OPERATORI

5 Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale avendo frequentato, previa selezione iniziale, un apposito corso di formazione, approvato dall'amministrazione provinciale di Bologna, e comprendente anche un esame finale presieduto da una Commissione individuata dalla stessa Provincia. Le G.E.V. sono, inoltre, in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, al sensi dell'art.138 T.U.L.P.S. e possono svolgere la loro attività intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro affidate dalla L.R. 23/1989 e da quanto contenuto nell'atto di nomina emanato dalla Provincia di Bologna ( Art.6, comma 2, L.R. 23/1989). ART.5 COPERTURA ASSICURATIVA OPERATORI li Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza ambientale del territorio comunale sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie e per la Responsabilità Civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività stesse, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991 n.266 e ss.mm. ed ii., come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione AURORA S.p.A. Ag. Forlì Polizza e I In ogni caso l associazione si impegna a tenere indenne il Comune di Bentivoglio da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, in particolare in relazione ai mezzi ed alle persone impiegate. ART.6 - UTILIZZO MEZZI OPERATIVI Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie utilizzerà per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale sul territorio, proprie attrezzature e mezzi costituiti da autoveicoli, motoveicoli, apparecchiatura radio-.ricetrasmittente, attrezzatura fotografica, GPS, modulistica per la redazione dei rapporti di servizio e per la redazione di verbali. ART.7 - RESOCONTO ATTIVITÀ Annualmente un responsabile nominato fra le Guardie Ecologiche presenta all ente di riferimento una relazione della gestione delle attività previste dall'art. 1 della presente Convenzione nella quale sono attestate o documentate anche le spese vive sostenute.

6 ART.8 - ONERI DELLA CONVENZIONE Il Comune di Bentivoglio corrispondere annualmente al contraente un rimborso spese pari ad 600,00 per anno per coprire le spese vive che il corpo deve sostenere per: spese generali di funzionamento ed organizzazione del servizio e per sostenere eventuali corsi di aggiornamento rimborso chilometrico e pasti consumati spese varie di cancelleria, telefoniche, postali per organizzare ed espletare le attività di convenzione contributo all acquisto di attrezzature varie utili alle GEV (cartine, binocoli, abbigliamento, etc) Il Comune di Bentivoglio si impegna a rimborsare al CPGEV ogni spesa rientrante nell elencazione di cui al comma precedente, nei limiti massimi sopra menzionati o convenzionalmente stabiliti, dietro presentazione di apposita e congrua documentazione giustificativa. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione/attestazione rilasciata dal volontario Responsabile per territorio e controfirmata dal Presidente del raggruppamento Detto rimborso massimo verrà incrementato del 4% per ogni anno di convenzione successivo al presente, salvo il caso di risoluzione anticipata della Convenzione stessa. Per appositi progetti e per quanto non espressamente riportato sulla presente convenzione, potrà essere concordato tra le parti, previo apposito atto, un ulteriore compenso, quale rimborso delle maggiori spese sostenute. ART.9- DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della presente convenzione è fissata in cinque (5) anni a far data dalla sua sottoscrizione. L'eventuale rinnovo avviene mediante adozione di apposito atto del Responsabile del Servizio Patrimonio e la convenzione è eventualmente modificabile in ogni suo aspetto

7 in caso di mutate esigenze dei contraenti. La presente Convenzione è impegnativa per le parti dal momento della sua sottoscrizione a seguito di deliberazione approvata dal Consiglio Comunale. ART.10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Le controversie relative alla presente convenzione devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione composta da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Bentivoglio, uno nominato dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche ed uno nominato dal Presidente dei Tribunale di Bologna. ART RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - ESONERI- Il Comune di Bentivoglio può risolvere la presente convenzione, previa diffida, per provata inadempienza da parte dei Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida. Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dei Comune di Bentivoglio degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Eventuali responsabilità civili e penali causati da comportamenti posti in essere dalle Guardie Ecologiche Volontarie del raggruppamento GEV della provincia di Bologna rimangono a carico del raggruppamento stesso e dei singoli. Il Comune di Bentivoglio è da tenere in ogni caso indenne. ART.12 - SPESE CONTRATTUALI La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 266/1991. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d uso ai sensi dell articolo 5 del T. U approvato con D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986

8 ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'articolo 13 - del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione o per gli adempimenti previsti dalla presente3 convenzione ed a norme di legge o di regolamento. ART. 14 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione,le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia,in quanto applicabili Letto, confermato e sottoscritto PER IL COMUNE DI BENTIVOGLIO Dott.ssa Giovagnoni Manuela PER IL CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE Sig.Franco Presti

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