GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

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1 GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO Verbale n. 18 Adunanza 10 novembre 2009 OGGETTO: CASA DI RIPOSO LASCITO "ING. G. DESTEFANIS" DI FRONT. RICHIE- STA DI RICONOSCIMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA DELLA PERSO- NALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO. PARERE. Protocollo: /2009 Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIA- GIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione dell Assessore Puglisi. Richiamato l art. 5, comma 3, lettera a) della L.R. Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1, che ha delegato alla Provincia, in via transitoria, fino all emanazione della legge regionale di riordino del sistema delle I.P.A.B. attuativa del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, la funzione di vigilanza sugli organi e sull attività amministrativa delle I.P.A.B., esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n del 22 aprile 2002, Funzioni delegate di vigilanza sulle II.PP.A.B. e sulle persone giuridiche private pubblicata sul B.U.R n. 20 del 16 maggio 2002, con la quale la Regione Piemonte, nell ambito delle funzioni inerenti la materia delle I.P.A.B., ha fornito alle Province le indicazioni e gli indirizzi per l esercizio di tali funzioni ed ha altresì indicato, con lettera esplicativaintegrativa del 13 maggio 2002, che è attribuita alle Province, in quanto soggetti gestori delle funzioni di vigilanza, l espressione del parere stabilito dall art. 4 della L.R. 10/1991 e s.m.i., in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall art. 2 della legge stessa limitatamente alle istituzioni di cui alla lettera a) Istituzioni aventi struttura associativa ed alla lettera b) Istituzioni promosse ed amministrate da privati, che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

2 Vista la L.R. Piemonte 19 marzo 1991, n. 10 e s.m.i. (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e, in particolare, l art. 2 (Individuazione delle II.PP.A.B. che possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato), il quale dispone, tra l altro: Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato le II.PP.A.B. che esercitino le attività previste dallo Statuto o altre attività assistenziali e che siano ricomprese in una delle seguenti categorie: a) istituzioni aventi struttura associativa. Questa struttura sussiste quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a1. che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati; a2. che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizione statutaria, determinati dai soci. Questa condizione si verifica quando i soci eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante, ovvero quando ai soci stessi siano comunque riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti per la vita dell'istituzione; a3. che l'attività dell'istituzione venga esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci, che possono estrinsecarsi anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali; b) istituzioni promosse e amministrate da privati e operanti prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Questa circostanza sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: b1. che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione siano stati posti in essere da privati; b2. che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia, per disposizione di statuto originario, designata da privati; b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata, o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonché all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa; c) istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi: c1. che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi religiosi o, comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa; c2. che l'istituzione risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di gestione del servizio; d) istituzioni la cui attività consiste nella gestione di seminari o di case di riposo per religiosi o di cappelle ed istituzioni di culto o che, comunque, per statuto assistono esclusivamente o prevalentemente religiosi ; Vista la nota prot. 7964/ /DB1904 del 21 luglio 2009, pervenuta al Servizio competente in data 27 luglio 2009 (prot. n /2009), con la quale la Regione Piemonte

3 ha chiesto alla Provincia di Torino di esprimere il proprio parere in ordine al possesso da parte della Casa di riposo lascito "Ing. G. Destefanis", con sede legale in Front, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; Preso atto che: con deliberazione n. 06 del 16 gennaio 2009, il Consiglio di Amministrazione dell Ente in argomento ha disposto di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; nell istanza di privatizzazione presentata alla Regione Piemonte (nota prot. 988 del 20 gennaio 2009), il Legale Rappresentante dell I.P.A.B ha dichiarato che l Ente è in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., allegando copia del testamento olografo dell ing. Giuseppe Destefanis datato 11 ottobre 1926 e dello Statuto originario dell Ente, approvato nel 1930; nella suddetta istanza di privatizzazione, in particolare, si dichiara sussistere il requisito di cui al punto b2 della citata Legge Regionale, in quanto lo Statuto originario prevederebbe un Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da soggetti designati da privati, reputando tali i due membri nominati dai Pretori di Cirié e Rivarolo Canavese. Si afferma, infatti, che come riconosciuto dalla sentenza del T.A.R. Piemonte, sez II, n. 2043/2007, si può ritenere che la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Pretori di Cirié e di Rivarolo Canavese sia stata prevista per sopperire alla mancanza di eredi del benefattore ( ) e che tali soggetti siano da considerare come esercenti la funzione di carattere privato di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ( ) non nell esercizio della loro funzione giurisdizionale, ma nell esercizio di una prerogativa privata attribuita loro dallo Statuto dell I.P.A.B. ; Atteso che nel citato testamento olografo (1926) l ing. Destefanis ha nominato erede universale l avv. Cesare Dalmazzo (punto 13) e ha istituito, tra l altro, un legato in favore del Comune di Front, costituito dal Castello di Front, alcuni terreni, oggetti mobili e una somma in denaro, con l onere a carico del Comune stesso di realizzare nel Castello una casa di ricovero per i vecchi poveri inabili al lavoro di Front e Vauda, da erigere in Ente Morale retto da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque consiglieri, del quale saranno membri nati il Parroco pro-tempore di Front e quello di Vauda di Front Inferiore. Gli altri membri saranno nominati di triennio in triennio, uno dal Pretore di Ciriè, l altro dal Pretore di Rivarolo Canavese e il terzo dal Prefetto di Torino. (punto 6); Visto l art. 12 dello Statuto originario dell Ente (1930), il quale prevedeva: L Istituzione è retta da un Consiglio d Amministrazione composto di 5 membri, compreso il Presidente. I Parroci pro-tempore titolari delle Parrocchie locali di Front e Vauda di Front Inferiore sono componenti di diritto, gli altri consiglieri, sono nominati, rispettivamente, dal Prefetto della Provincia, dal Pretore di Ciriè e dal Pretore di Rivarolo Canavese. Il Presidente è nominato dal Prefetto della Provincia tra i componenti del Consiglio. Tanto il Presidente quanto i consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere confermati senza interruzione. ; Richiamato l art. 8, comma 1, dello Statuto vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del 2 agosto 2006, il quale dispone: Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, quattro nominati dal Comune di Front ed uno nominato dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Front ; Rilevato che la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione previsto dallo Statuto originario è designata da soggetti pubblici;

4 Rilevato che dalla documentazione sopra citata non è riscontrabile in alcun modo il presupposto di fatto vantato dall I.P.A.B., secondo cui l ing. Destefanis avrebbe attribuito il potere di nomina ai due Pretori per sopperire alla mancanza di eredi diretti (tenuto anche conto del fatto che il de cuius ha comunque nominato un proprio erede universale e non un semplice esecutore testamentario) e ritenuto, pertanto, irrilevante soffermarsi sulla questione della natura giuridica pubblicistica o privatistica del potere di nomina attribuito ad un organo pubblico dal fondatore di un I.P.A.B. in carenza di eredi, anche se tale ipotesi appare difficilmente riconducibile alla fattispecie prevista dalla citata lettera b), che condiziona il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all espressa previsione nello statuto originario della designazione di almeno la metà degli amministratori da parte di soggetti privati ; Ritenuto che la sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. II, n del 7 maggio 2007, relativa ad un ipotesi considerata analoga alla propria dall I.P.A.B.: riguardi in realtà una fattispecie diversa da quella in argomento, soggetta ad una specifica normativa, in quanto riferita al potere di nomina da parte di organi pubblici in un ente privato; infatti, il Tar affronta il caso di una fondazione in passato I.P.A.B., il cui Statuto prevede la nomina di 2 consiglieri d amministrazione da parte del Sindaco, su ricorso proposto dai due membri nominati dal Sindaco uscente, revocati e sostituiti dal neo eletto; dopo aver riportato che Secondo i ricorrenti il potere di nomina riconosciuto al Sindaco era stato determinato esclusivamente dall esigenza di sopperire alla mancanza di eredi diretti del fondatore, non affronti tale questione nel merito; sembrerebbe comunque sostenere, in linea generale, che un organo pubblico, anche quando svolge compiti non riconducibili alla sfera di quelli propri istituzionali, esercita pubbliche funzioni ( ) quale pubblica autorità autonomamente considerata e proprio in virtù della qualifica pubblica rivestita è ritenuto soggetto idoneo a scegliere ( ) degni componenti del Consiglio di amministrazione ; Ritenuto, con riferimento all art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., che: ricorra l ipotesi di cui al punto b1, poiché l Ente trae origine dal testamento olografo dell ing. Giuseppe Destefanis datato 11 ottobre 1926; non sussista il requisito di cui al punto b2, poiché alla luce di quanto sopra esposto non è individuabile all interno del C.d A. previsto dallo Statuto originario della Casa di riposo lascito "Ing. G. Destefanis" di Front una maggioranza di membri di nomina privata, dovendosi ritenere di carattere pubblico le nomine attribuite dallo Statuto originario al Prefetto della Provincia, al Pretore di Ciriè e al Pretore di Rivarolo Canavese; dovendo ricorrere congiuntamente i tre requisiti ivi previsti e accertata l insussistenza di quello di cui al punto b2, al fine di evitare un inutile aggravio del procedimento, sia opportuno non valutare la sussistenza di quello di cui al punto b3, in quanto sarebbe necessario sospendere il termine per il rilascio del parere e sollecitare l invio di ulteriore documentazione da parte dell I.P.A.B.; Verificato, inoltre, che dalla documentazione agli atti l Ente non rientra neppure nelle categorie di cui alle lettere a) (istituzioni aventi struttura associativa), c) (istituzioni di ispirazione religiosa) e d) (gestione di seminari o case di riposo per religiosi o di cappelle ) dell art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

5 Visto l art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l urgenza; con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA 1. di esprimere, per i motivi specificati in premessa, parere non favorevole in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata in capo all I.P.A.B. Casa di riposo lascito "Ing. G. Destefanis", con sede legale in Front, Via Destefanis, in quanto l Ente non rientra nelle categorie di cui all art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.; 2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia; 3. di dare atto che il presente provvedimento non comportando oneri a carico della Provincia non assume rilevanza contabile; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta

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