LA GIUNTA PROVINCIALE. delibera

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1 32 Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 27/I-II La valutazione del Servizio provinciale Prat VT n. 09/09 di data 19 gennaio 2009 è stata quindi trasmessa all Amministrazione comunale affinché la stessa ne valutasse i relativi contenuti e procedesse a un approfondimento della questione dei valori estimativi. Al contempo, in data 20 gennaio 2009 è stato chiesto specifico parere al Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia. Sulla base del confronto in questo modo avviato con il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ed il Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali, il Comune di Caldonazzo ha provveduto a rivedere la previsione urbanistica adottata, procedendo quindi all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Con verbale di deliberazione n. 14 di data 4 maggio 2009, pertanto, il Consiglio comunale di Caldonazzo, prendendo atto della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio nonché del parere del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali anticipato via in data 4 maggio 2009 e pervenuta sub prot. n. 4619/09 di data 20 maggio 2009, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento recependo correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni sopra richiamate, anche con riferimento all indice di edificabilità consentito ai fini dell indennità di esproprio dell area, che è stato ridotto da 0,50 mc/mq a 0,43 mc/mq. Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, con il surrichiamato verbale di deliberazione n. 38 di data 5 novembre 2008, il Consiglio comunale di Caldonazzo ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da uso civico. In considerazione di quanto sopra richiamato, si propone alla Giunta provinciale l approvazione della variante definitivamente adottata. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di Caldonazzo adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 4 maggio 2009 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE [S E020 C051 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 giugno 2009, n Modifica della deliberazione n di data 10 ottobre 2008 così come modificata dalla n del 27 novembre disposizioni attuative dell'articolo 102 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e ss.mm. concernente «Disposizione a sostegno dei sottoscrittori di mutuo per l'abitazione principale» - nonché approvazione dello schema di convenzione con la Cassa del Trentino Spa - Società finanziaria per gli enti pubblici LA GIUNTA PROVINCIALE delibera

2 Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 27/I-II di modificare la deliberazione n di data 27 novembre 2008 come segue: a) al punto 2) del dispositivo, punto 3. SOGGETTI BENEFICIARI : alla lettera b), dopo le parole le sue pertinenze è inserito il seguente capoverso: - Ai fini dell ammissibiltà del contributo si considerano quali pertinenze dell abitazione principale il garage e/o posto macchina, la cantina collocati in adiacenza o nelle vicinanze dell abitazione principale, ancorché costituenti p.ed. separate. In caso di particelle fondiarie si considerano quali pertinenze le strade di accesso all abitazione, il giardino, l orto adiacenti all abitazione principale." b) al punto 2) del dispositivo, punto 3. SOGGETTI BENEFICIARI : alla lettera e), dopo le parole Sono peraltro previste le seguenti specifiche fattispecie: sono inseriti i seguenti capoversi: - i soggetti già beneficiari di contributo, per un abitazione diversa da quella per la quale è stato acceso il mutuo oggetto di domanda, possono beneficiare dell intervento di cui al presente provvedimento nel caso di particolare disagio, determinatosi a seguito di pronunciamenti dell autorità giudiziaria che abbiano inciso sulla originaria condizione economica o sociale del richiedente medesimo o del nucleo familiare. - i soggetti che abbiano beneficiato di un contributo provinciale per l acquisto, l acquisto-risanamento, la costruzione o il risanamento dell abitazione principale ma abbiano restituito totalmente l agevolazione entro la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all art 102 bis possono beneficiare dell intervento di cui al presente provvedimento. c) al punto 3) del dispositivo della deliberazione n di data 27 novembre 2008, punto 5. MISURA DELL INTERVENTO, dopo il primo capoverso è inserito il seguente nuovo capoverso: Rientrano nel computo del contributo anche le rate di preammortamento del mutuo. e l ultima frase L intervento decorre a valere dalla prima rata di ammortamento del mutuo dell anno 2008 è sostituita dalle seguenti frasi: L intervento decorre a valere dalla prima rata di ammortamento del mutuo dell anno 2008 o dalla prima rata di preammortamento dell anno Il contributo provinciale è concesso al netto del contributo statale previsto dall art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n Qualora i flussi informativi bancari siano insufficienti ad accertare l applicazione della normativa statale, Cassa del Trentino Spa - Società finanziaria per gli enti pubblici, ha facoltà di sospendere la quantificazione ed erogazione del contributo, in deroga a quanto previsto dalla convenzione, fino all acquisizione dei dati necessari alla corretta quantificazione dell intervento; 2. di dare atto che le modificazioni di cui al punto 1 sono contenute nel testo coordinato dei criteri, che si allega alla presente deliberazione e che sostituisce l allegato alla deliberazione n del 2008, modificata dalla deliberazione n del 2009; 3. di modificare il comma 3 dell art 2 della convenzione, allegata alla deliberazione n di data 27 novembre 2008, quale parte integrante sostituendo la frase ai fini dell adozione, da parte della competente struttura provinciale, dei provvedimenti di concessione o di diniego dell intervento, CDTN, a partire dal mese di febbraio, trasmette alla medesima struttura entro l ultimo giorno del mese con riferimento alla domande presentate nel mese precedente: con la seguente: ai fini dell adozione, da parte della competente struttura provinciale, dei provvedimenti di concessione o di diniego dell intervento, CDTN, a partire dal mese di febbraio, trasmette alla medesima struttura entro 90 giorni dalla chiusura del mese nel quale le domande sono state presentate:. 4. di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e pubblicizzato a mezzo stampa. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

3 34 Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 27/I-II Allegato CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DALL'AUMENTO INTERVENUTO SUI MERCATI FINANZIARI DEI TASSI SUI MUTUI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O AL RISANAMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'articolo 102 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come modificato dall articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria per l'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale ) ha autorizzato la Giunta provinciale a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al risanamento dell'abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1 gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale. La norma prevede inoltre che l'intervento è determinato in relazione alla differenza tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo criteri e modalità graduati in base all'indicatore della condizione economica familiare ICEF. 2. FINALITÀ Scopo dell intervento è quello di sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà nel rimborso dei mutui a tasso variabile contratti per l acquisto, la costruzione o il risanamento dell abitazione principale, a seguito del forte incremento dei tassi di interesse verificatosi sui mercati finanziari. 3. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell intervento coloro che hanno sottoscritto, dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2007, un mutuo a tasso variabile per l acquisto, la costruzione o il risanamento dell abitazione principale, dove per abitazione principale si intende quella di residenza. È possibile prescindere dal requisito della residenza nell abitazione principale o dalla titolarità del mutuo in caso di pronunciamento dell autorità giudiziaria. Possono beneficiare dell intervento i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti: a. residenza in un comune della provincia di Trento; b. non avere la titolarità di diritti reali su immobili diversi da quello per il quale è stato acceso il mutuo. I richiedenti non possono avere la titolarità, piena o per quote che concorrono a ricostituire la proprietà dell intero alloggio in capo al nucleo familiare del richiedente, di diritti reali su immobili diversi dall abitazione principale e le sue pertinenze. Ai fini dell ammissibiltà del contributo si considerano quali pertinenze dell abitazione principale il garage e/o posto macchina, la cantina collocati in adiacenza o nelle vicinanze dell abitazione principale, ancorché costituenti p.ed. separate. In caso di particelle fondiarie si considerano quali pertinenze le strade di accesso all abitazione, il giardino, l orto adiacenti all abitazione principale; c. fatto salvo quanto previsto alla lettera b., non avere la titolarità di diritti reali su quote di immobili diversi da quello per il quale è stato acceso il mutuo, con rendita catastale virtuale complessiva uguale o superiore ad euro 283,22. Ai fini del computo della rendita catastale trovano applicazione i commi 3 e 4 dell art. 5, allegato B, della deliberazione n del 29 marzo 1993 e s.m.; d. condizione economica del nucleo familiare uguale o inferiore alle soglie di cui al paragrafo 4. La condizione economica potrà essere soggetta a verifica annuale secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento; e. non abbiano beneficiato o non stiano beneficiando di un contributo provinciale per l acquisto, l acquistorisanamento, la costruzione o il risanamento dell abitazione principale.

4 Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 27/I-II 35 Sono peraltro previste le seguenti specifiche fattispecie: - i soggetti già beneficiari di contributo, per un abitazione diversa da quella per la quale è stato acceso il mutuo oggetto di domanda, possono beneficiare dell intervento di cui al presente provvedimento nel caso di particolare disagio, determinatosi a seguito di pronunciamenti dell autorità giudiziaria che abbiano inciso sulla originaria condizione economica o sociale del richiedente medesimo o del nucleo familiare; - i soggetti che abbiano beneficiato di un contributo provinciale per l acquisto, l acquisto-risanamento, la costruzione o il risanamento dell abitazione principale ma abbiano restituito totalmente l agevolazione entro la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all art 102 bis possono beneficiare dell intervento di cui al presente provvedimento; - i soggetti per i quali è già stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a valere sulle agevolazioni previste dalle leggi provinciali 29 dicembre 2005, n. 20 art. 58 e 21 dicembre 2007, n. 23 art. 53 possono beneficiare dell intervento di cui al presente provvedimento per il periodo compreso tra il primo gennaio 2008 e la data di stipula del contratto di mutuo agevolato o del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale; - i soggetti che hanno presentato domanda agli enti delegati per ottenere le agevolazioni previste dalle leggi provinciali 29 dicembre 2005, n. 20 art. 58 e 21 dicembre 2007, n. 23 art. 53, e per i quali non è stato adottato il provvedimento di concessione dei contributi possono presentare domanda per ottenere l intervento di cui al presente provvedimento. Peraltro entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale nel caso di intervento di acquisto-risanamento o risanamento, ovvero entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di fine lavori in caso di costruzione o del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, il richiedente deve comunicare la rinuncia all intervento di cui al presente provvedimento alla Cassa del Trentino spa o la rinuncia ai benefici di cui alle leggi provinciali 29 dicembre 2005, n. 20 art. 58, o 21 dicembre 2007, n. 23 art. 53 all ente delegato presso il quale ha presentato la domanda. La mancata opzione tra le due agevolazioni o la rinuncia all intervento di cui al presente provvedimento comporta la decadenza dallo stesso a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo agevolato o dalla data del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale. Ogni nucleo familiare può beneficiare di un solo intervento. 4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE E LIMITI PER L AC- CESSO ALL INTERVENTO La valutazione della condizione economica è effettuata in base al modello riguardante il sistema esperto ICEF approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 16 marzo 2001 e alle relative disposizioni attuative contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n del 24 maggio 2005 e aggiornate con determinazione del Dirigente del Servizio sistema pubblico provinciale n. 11 del , nonché in base agli ulteriori criteri e parametri individuati nell allegato A. Per l accesso all intervento il nucleo familiare deve possedere un indicatore ICEF non superiore a 0,40. L intervento sarà graduato come indicato nel successivo punto 5). 5. MISURA DELL INTERVENTO Il contributo viene concesso con riferimento al maggior onere per il rimborso delle rate del mutuo derivante da un aumento del tasso a carico del mutuatario superiore del 10 per cento rispetto al tasso iniziale. Rientrano nel computo del contributo anche le rate di preammortamento del mutuo. L intervento è quantificato negli importi riportati nelle seguenti tabelle: a. Nuclei familiari con un indicatore ICEF minore o uguale a 0,30: 100% dell incremento dell onere conseguente all aumento del tasso di interesse; b. Nuclei familiari con un indicatore ICEF superiore a 0,30 e minore o uguale a 0,40: 70% dell incremento dell onere conseguente all aumento del tasso di interesse. Il contributo viene concesso anche nel caso in cui il mutuatario, dopo la data di approvazione della presente deliberazione, rinegozi il tasso applicato sul mutuo. Nel caso di conversione del tasso variabile in tasso fisso, il tasso di riferimento e lo spread, applicati per la determinazione del tasso fisso, dovranno essere in linea con l andamento dei tassi e con le normali condizioni applicate sui mercati finanziari.

5 36 Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 27/I-II Nel caso di rinegoziazione del tasso variabile, l intervento della Provincia sarà determinato in relazione alla differenza tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso iniziale; tuttavia, se il nuovo tasso rinegoziato dovesse comportare uno spread superiore rispetto a quello determinato secondo le condizioni originarie, il contributo provinciale verrà determinato senza tener conto della maggiorazione derivante dalla rinegoziazione, in quanto la suddetta maggiorazione rimane in ogni caso a carico del mutuatario. In qualsiasi ipotesi di rinegoziazione, il contributo provinciale viene erogato per un periodo pari alla vita residua del mutuo al momento di entrata in vigore della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Per tutte le operazioni di rinegoziazione effettuate antecedentemente la data di approvazione della presente deliberazione si applica quanto segue: - nel caso di rinegoziazione del tasso variabile in tasso fisso, l intervento provinciale avrà una durata pari alla vita residua del mutuo rinegoziato, se il tasso fisso supera del 10% il tasso originario sul mutuo; - mutuatario superi del 10 per cento il tasso iniziale applicato al piano di ammortamento originario; l ammontare del contributo è determinato in relazione al maggior onere derivante dal differenziale tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso originario. Se il nuovo tasso rinegoziato dovesse comportare uno spread superiore rispetto a quello determinato secondo le condizioni originarie, il contributo provinciale verrà determinato senza tener conto della maggiorazione derivante dalla rinegoziazione, in quanto la suddetta maggiorazione rimane in ogni caso a carico del mutuatario. L intervento provinciale avrà una durata non superiore a quella residua del piano di ammortamento del mutuo rinegoziato. Per tutti i soggetti che hanno rinegoziato o rinegozieranno il proprio mutuo in base a quanto disposto dall articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo viene concesso nel caso in cui il tasso fisso rinegoziato supera del 10 per cento quello originario. L ammontare dell intervento è determinato in relazione al maggior onere derivante dal differenziale tra l effettivo tasso fisso a carico del mutuatario e il tasso iniziale ed è erogato per un periodo non superiore alla durata residua del mutuo originario. Il contributo viene concesso limitatamente ad un importo originario del mutuo non superiore ad euro ,00. Il maggior onere, derivante dal differenziale sui tassi, relativo al capitale eccedente il predetto limite di ,00 rimarrà in ogni caso a carico del mutuatario. Il mutuo deve essere riferito esclusivamente all acquisto, costruzione e risanamento dell abitazione principale e delle relative pertinenze; qualora il mutuo sia stato finalizzato anche a finanziare interventi diversi da quelli oggetto del presente provvedimento, la quota di mutuo ammessa a contributo verrà rideterminata in relazione alla quota attinente l abitazione principale. L intervento decorre a valere dalla prima rata di ammortamento del mutuo dell anno 2008 o dalla prima rata di preammortamento dell anno Il contributo provinciale è concesso al netto del contributo statale previsto dall art 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n Qualora i flussi informativi bancari siano insufficienti ad accertare l applicazione della normativa statale, Cassa del Trentino Spa - Società finanziaria per gli enti pubblici, ha facoltà di sospendere la quantificazione ed erogazione del contributo, in deroga a quanto previsto dalla convenzione, fino all acquisizione dei dati necessari alla corretta quantificazione dell intervento. 6. MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL INTERVENTO Per poter beneficiare dell intervento le domande devono essere presentate alla Provincia per il tramite di Cassa del Trentino Spa dal 1 dicembre 2008 e fino al 30 giugno Nel caso in cui entro il 30 giugno 2009 non sia ancora intervenuta in tutto o in parte l erogazione del mutuo, ovvero il trasferimento della residenza nell alloggio a cui si riferisce il mutuo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre Il diritto al contributo spetta ai soggetti per i quali l aumento del tasso a proprio carico, in misura superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale, si sia verificato almeno per una rata entro la data di presentazione della domanda. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modello che verrà approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali ed abitative. Nell ambito della domanda dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificante l attestazione dell indicatore ICEF. La Provincia, ai fini dell istruttoria delle domande, si avvale del supporto di Cassa del Trentino Spa. A tal fine le banche mutuanti trasmettono a Cassa del Trentino Spa, su richiesta di Cassa medesima, tutti i dati necessari alla verifica della spettanza del contributo e alla relativa quantificazione. Sulla base dell istruttoria effettuata da Cassa del Trentino spa la Provincia concede i contributi ai beneficiari con riferimento alle rate già scadute nei semestri antecedenti la presentazione della domanda. A tale fine Cassa del Trentino spa trasmette alla Provincia ap-

6 Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 27/I-II 37 positi elenchi contenenti i dati identificativi dei soggetti beneficiari dell intervento e gli importi spettanti a ciascuno degli stessi. I contributi riferiti alla rate successive potranno essere di importo diverso in relazione alla dinamica dei tassi di interesse. Con lo stesso provvedimento con il quale viene concesso il contributo a valere sulle rate già scadute, viene disposta anche la concessione dei contributi afferenti le rate successive, subordinatamente al verificarsi dei relativi presupposti, senza l indicazione del relativo importo e fino all importo massimo corrispondente al contributo più elevato riferito alle rate già scadute. All erogazione dei contributi provvede Cassa del Trentino dopo l adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti di concessione. In sede di prima erogazione verranno corrisposti i contributi afferenti le rate scadute nei semestri antecedenti la presentazione della domanda. A regime, l erogazione dei contributi da parte di Cassa del Trentino spa, avverrà di norma con cadenza semestrale per il tramite delle banche concessionarie del mutuo, rispettivamente per il primo e secondo semestre, nei mesi di luglio e di gennaio dell anno successivo, attraverso l accredito della somma spettante sul conto corrente di appoggio del mutuo. La Provincia provvederà a rimborsare a Cassa del Trentino spa le somme erogate. In tale sede, a regime, se le somme erogate da Cassa per le singole rate risultano minori rispetto all importo massimo concesso, il Servizio politiche sociali comunicherà al Servizio bilancio e ragioneria l economia di spesa da rilevare. Se invece le somme risultano essere superiori rispetto all importo massimo concesso, prima di effettuare il pagamento in favore di Cassa del Trentino spa, il Servizio politiche sociali dovrà predisporre un provvedimento di integrazione della concessione del contributo limitatamente alle rate per le quali Cassa ha provveduto ad effettuare il pagamento. I rapporti tra Cassa del Trentino e la Provincia saranno regolati mediante apposita convenzione. Il richiedente deve comunicare a Cassa del Trentino Spa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, le eventuali rinegoziazioni del contratto di mutuo successive alla presentazione della domanda. La mancata comunicazione della rinegoziazione del mutuo, che determina la diminuzione del contributo spettante, comporta la decadenza dal contributo medesimo e la restituzione dei contributi già erogati a decorrere dalla rata semestrale antecedente la rinegoziazione. Nel caso in cui il mutuatario risulti non aver pagato una o più rate, il contributo provinciale viene sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione. Il Presidente della Provincia può impartire alle competenti strutture indicazioni operative per l attuazione dell intervento in esame.. 7. CONTROLLI La Provincia procede al controllo dei requisiti per l accesso agli interventi su un campione che rappresenta almeno il 2% delle domande raccolte. [S F065 G010 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 giugno 2009, n Direttive concernenti il Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani in attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n modifica della deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 2009, n. 1188, in adeguamento alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale 15 maggio 2009, n LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, l allegato 3. Disciplina per l applicazione del sistema esperto ICEF delle Direttive concernenti il Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani approvate con deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 maggio 2009;

Allegato parte integrante Allegato A

Allegato parte integrante Allegato A Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI

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