Udienza preliminare. Integrazione delle indagini ed integrazione probatoria. La modificazione dell imputazione

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1 Udienza preliminare 117 fiducia o d ufficio), a meno che l imputato sia difeso da due difensori e l impedimento riguardi solo uno di essi ovvero sia lo stesso imputato a chiedere che si proceda all udienza in assenza del suo difensore (ed ovviamente previa nomina di un sostituto: art. 97, c. 4) (art. 420ter e 420quinquies). Il giudice è obbligato a disporre il rinvio dell udienza se: a) il legittimo impedimento del difensore (es. concomitante impegno professionale) è stato comunicato tempestivamente relativamente alla sua insorgenza ed inoltre egli sia l unico difensore nominato; b) il legittimo impedimento dell imputato oltre ad essere grave ed assoluto, è anche attuale. Diversa dalla contumacia è la assenza dell imputato, che si verifica quando questi, pur essendo comparso, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o se, detenuto, rifiuti di assistervi (art. 420quinquies c.p.p.). Le esigenze del contraddittorio, sia nella fattispecie della contumacia che in quella dell assenza, sono assicurate dal difensore dell imputato che in tali casi assume la rappresentanza del proprio assistito. Integrazione delle indagini ed integrazione probatoria Dopo la discussione delle parti, e prima della sua chiusura, il giudice, se ritiene di non poter definire l udienza allo stato degli atti e cioè in base a quanto contenuto nel fascicolo del P.M., può acquisire altre fonti di prova con le seguenti modalità: a) nel caso in cui le indagini preliminari risultino incomplete (ad es. non è stata sentita la persona offesa; non è stata svolta una consulenza tecnica necessaria), indica al P.M. l attività integrativa di indagine da svolgere, dando un termine per il loro espletamento e fissando la data della nuova udienza preliminare (art. 421bis). Di tale provvedimento viene dato avviso anche alla Procura Generale presso la Corte di Appello che può esercitare la facoltà di avocazione di tali ulteriori indagini, ciò in quanto nel suo provvedimento il G.U.P., sebbene implicitamente, evidenzia una certa negligenza nelle investigazioni da parte del P.M.; b) nel caso in cui il G.U.P. ritenga che l escussione di un testimone, di un consulente tecnico, l interrogatorio di un imputato di reato connesso o collegato (art. 210), l espletamento di una perizia, siano decisivi per l eventuale emissione di una sentenza di non luogo a procedere, può ordinare anche d ufficio tale attività di integrazione probatoria disponendo l assunzione della prova innanzi a sé, da raccogliere nella stessa udienza o in un udienza di rinvio appositamente fissata (art. 422). È da osservare che le fonti di prova che è possibile raccogliere con l integrazione probatoria sono tassativamente indicate dal legislatore. La modificazione dell imputazione Nel nostro ordinamento vige il «principio di correlazione», in base al quale l imputato deve essere giudicato in relazione al reato che gli è stato preven tivamente contestato e non per un fatto diverso. Può capitare però che nel corso dell udienza nasca la necessità di un «aggiustamento» dell accusa: ad es. il P.M., dalla lettura degli atti o dopo l interrogatorio dell imputato, potrebbe accorgersi che la rapina per cui si sta procedendo è aggravata, in quanto commessa con arma. Per mettere riparo a tali evenienze ed adeguare l imputazione indicata nella richiesta di rinvio a giudizio alla reale verificazione del fatto (con la contestazione dell aggravante dell arma e del reato concorrente di detenzione e porto illegale di essa), evitando così una disarmonia tra il fatto e la contestazione, è data al P.M. la possibilità di modificare l imputazione. Nell udienza preliminare la modifica della imputazione è disciplinata dall art. 423 (per il dibattimento, v. artt. 516 e ss.). Nell art. 423 sono previste diverse situazioni: se il fatto è «diverso» o emerge una circostanza aggravante o la presenza di un reato connesso ai sensi dell art. 12, lett. b (cd. «contestazione suppletiva»), il P.M. li contesta immediatamente all imputato presente, ovvero, se assente o contumace, al suo difensore. Se invece il fatto risulta «nuovo» (es. non omicidio colposo, ma omicidio volontario), gli atti devono essere restituiti al P.M. per un nuovo esercizio dell azione penale.

2 118 Capitolo Settimo 4. La decisione del G.U.P. Quanto alle possibili conclusioni dell udienza, se risultano le circostanze indicate dall art. 425 (causa di estinzione del reato, mancanza di una condizione di procedibilità, fatto non previsto come reato, fatto non sussistente o non commesso dall imputato o non costituente reato, mancanza di imputabilità o di punibilità), il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere. La sentenza di proscioglimento deve essere pronunciata anche quando gli elementi di prova sono insufficienti o contraddittori. La sentenza verrà pronunciata subito dopo la discussione e il giudice, se sarà possibile, leggerà in udienza anche la motivazione. Il provvedimento sarà impugnabile secondo le previsioni dell art Impugnazione della sentenza di n. l. a procedere Rilevanti limiti sono previsti per l impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.): il P.M. ed il P.G. non possono appellare; possono solo proporre ricorso per cassazione; l imputato non può appellare ed il ricorso per cassazione non è ammissibile se è stato prosciolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso; la persona offesa può ricorrere in cassazione solo per vizi di vocativo in ius; la parte civile può solo ricorrere in cassazione. Qualora, invece, dal materiale esibito in udienza, il giudice si convinca della necessità del giudizio, dovrà emettere decreto di rinvio a giudizio al Tribunale o alla Corte d Assise (secondo le rispettive competenze), ma in tal caso il provvedimento non deve essere motivato (art. 429, lett. d)) richiedendo solo l indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, perché una motivazione costituirebbe pre-giudizio per il successivo dibattimento. Il fascicolo per il dibattimento Al rinvio a giudizio consegue la necessità di formare il fascicolo per il dibattimento (v. relativa voce nel glossario), in quanto non tutti gli atti pervenuti al giudice possono entrare a far parte di tale fascicolo. In pratica, dal fascicolo del P.M. vengono estratti gli atti di cui all art. 431, e saranno quelli gli unici ad essere conosciuti dal giudice dibattimentale, salvo fatti imprevedibili che rendessero irripetibili alcuni atti del p.m. (che potranno quindi essere acquisiti successivamente) ovvero contestazioni alle parti in giudizio (che consentono una limitata utilizzabilità degli atti di indagine). 5. Riapertura delle indagini e revoca della sentenza di non luogo a procedere Tanto dopo l archiviazione (art. 414) quanto dopo la sentenza di non luogo a procedere (art. 434) può rendersi necessario riaprire le indagini. La differente conclusione della fase delle indagini preliminari, però, determinerà in tali casi una differente procedura: nel caso dell archiviazione basterà l esigenza di nuove investigazioni per richiedere al G.I.P. il decreto motivato che autorizza la riapertura delle indagini (e dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato); nel caso invece della sentenza (successiva ovviamente all esercizio dell azione penale), l effetto preclusivo è maggiore, anche se non assoluto: occorre che sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio.

3 Udienza preliminare 119 Come si può notare, la valutazione è fatta in prospettiva del rinvio a giudizio e, come avverte l art. 435, comporta una richiesta costante di revoca della sentenza, oltre ad altra richiesta, che può essere di fissazione dell udienza preliminare (se il P.M. ritiene già di poter chiedere il rinvio a giudizio) ovvero di autorizzazione a svolgere ulteriori indagini (per le quali è previsto il termine improrogabile di sei mesi). La L , n. 128 (cd. pacchetto sicurezza), onde deflazionare il carico giudiziario, ha modificato l art. 437 c.p.p., limitando i casi di ricorribilità in cassazione, contro l ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, alle sole ipotesi previste dall art. 606, lett. b), d), ed e). Udienza preliminare P.M. Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) (cinque giorni) Giudice (G.I.P./G.U.P.) fissazione dell udienza preliminare (art. 418) atti introduttivi (art. 419) verifica della regolare costituzione delle parti (artt. 420 ss.) eventuale dichiarazione di contumacia dell imputato rinuncia dell imputato all udienza preliminare (art. 419, c. 5) decreto di giudizio immediato discussione delle parti (art. 421) sentenza di non luogo a procedere (art. 425) decreto che dispone il giudizio (non impugnabile) (art. 429) impugnabile (art. 428) revocabile (art. 434) formazione e trasmissione del fascicolo per il dibattimento (art. 431) trasmissione del fascicolo del P.M. (art. 433) provvedimenti del giudice richiesta al p.m. di integrazione delle indagini (art. 421bis) attività di integrazione probatoria (art. 422)

4 120 Capitolo Ottavo Capitolo Ottavo I procedimenti speciali Per limitare l affluenza di processi al dibattimento ovvero per accelerare l iter processuale, sono preordinati i procedimenti speciali che abbreviano il rito e consentono di evitare talune fasi. Alcuni di tali riti speciali richiedono il consenso delle parti e comportano di conseguenza delle limitazioni alla facoltà di appello (così la pena richiesta dalle parti); altri, invece, sono posti in essere per volontà del solo P.M. (giudizio direttissimo e per decreto) o del solo imputato (giudizio abbreviato) ovvero del P.M. o dell imputato (giudizio immediato). 1. Giudizio abbreviato Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, esteso al merito, che ha luogo in un udienza camerale innanzi al G.I.P. od al G.U.P. (a seconda della fase in cui viene richiesto) ed è classificabile come richiesta unilaterale sul rito. Si caratterizza per la decisione allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno in questa fase piena valenza probatoria (atti contenuti nel fascicolo del P.M.). Il rito abbreviato comporta, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena, per incentivare la parte privata a richiedere questa procedura. La riforma del giudizio abbreviato Rilevanti modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato sono state apportate dalla L , n. 479, che, tra l altro, ha reso ammissibile il rito anche per i delitti edittalmente punibili con l ergastolo e ha eliminato, tra i presupposti richiesti per la sua esperibilità, il consenso del P.M. Per quanto riguarda in particolare l ammissibilità del rito in esame anche ai reati punibili con l ergastolo si deve evidenziare che il D.L , n. 341 (conv. in L. 4/2001) ha precisato la differenza tra ergastolo con o senza isolamento diurno per cui nel caso in cui fosse prevista la pena dell ergastolo, essa è sostituita dalla reclusione di anni trenta; nel caso di ergastolo con isolamento diurno, essa è sostituita con l ergastolo senza isolamento. I requisiti necessari, ora, per l esperibilità del rito abbreviato sono: a) la richiesta dell imputato; b) l ordinanza di ammissibilità del G.I.P.; c) l eventuale integrazione probatoria. A seguito della riforma introdotta dalla legge 479/99, l imputato ha la possibilità di avanzare due tipi di richiesta di giudizio abbreviato: giudizio abbreviato ordinario, ai sensi del primo comma dell art. 438, in ordine a cui il P.M. non può esprimere alcun dissenso ed il giudice è obbligato a celebrarlo; giudizio abbreviato condizionato, che consente all imputato di subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un integrazione probatoria da effettuarsi in udienza innanzi al giudice. È onere del richiedente indicare le fonti di prova da assumere, relativamente alle quali la norma non opera preclusioni. In tale caso il giudice non è obbligato a disporre il giudizio abbreviato, ma può rigettare l istanza o quando le prove richieste siano da lui ritenute irrilevanti od inammissibili, ovvero quando l assunzione di esse determinerebbe un appesantimento dell iter dell udienza incompatibile con la sua natura di rito agile. In ogni caso, il giudice può disporre d ufficio un attività di integrazione probatoria, se lo ritiene necessario ai fini della decisione (art. 441, c. 5). L acquisizione di nuove prove, in caso di emergenze di modalità del fatto diverse, potrebbe indurre il P.M. a modificare l imputazione o ad effettuare contestazioni suppletive ai sensi dell art. 423, comma 1, c.p.p.

5 I procedimenti speciali 121 Proprio in previsione di una simile eventualità, il D.L. 82/2000, conv. in L. 144/2000 è intervenuto, inserendo nel corpo del codice l art. 441bis. Tale norma prevede che l imputato, ove sia modificata l imputazione o gli vengano contestate circostanze aggravanti o reati connessi, può revocare la richiesta di giudizio abbreviato, chiedendo procedersi con le forme ordinarie (celebrazione dell udienza preliminare o del dibattimento, a seconda dei casi). La fase di celebrazione del rito La sede naturale in cui avanzare la richiesta di giudizio abbreviato è l udienza preliminare (art. 438). La richiesta però può intervenire anche in altre fasi processuali, dopo l esercizio dell azione panale, in conversione di altro rito: in caso di giudizio direttissimo (art. 452, c. 2), di giudizio immediato (art. 458); di opposizione a decreto penale (art. 461, c. 3), di citazione diretta a giudizio (art. 555, c. 2). La sentenza, di proscioglimento o di condanna, è sempre assoggettabile a ricorso per cassazione, anche se, come contropartita per i benefici premiali (per l imputato) e per l economia processuale (per il P.M.), vi sono limitazioni alla proponibilità dell appello (art. 443). La legge 46/2006 aveva escluso la possibilità per il P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento, anche se emesse all esito di giudizio abbreviato. Con due dichiarazioni, la prima, sentenza n. 320 del , la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disposizione, così ripristinando il potere del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio abbreviato; la seconda, sent , n. 274, sempre in materia di inappellabilità da parte dell imputato delle sentenze di proscioglimento, ne ha dichiarato l illegittimità nella parte in cui esclude che l imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. Giudizio abbreviato Richiesta dell imputato incondizionata (art. 438, c. 1) condizionata ad integrazione probatoria (art. 438, c. 5) giudizio abbreviato ordinario giudizio abbreviato condizionato in camera di consiglio giudice dell udienza preliminare (G.U.P.) accoglimento in pubblica udienza (quando ne fanno richiesta tutti gli imputati) rigetto eventuale riproposizione sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 438, c. 6) emette sentenza (art. 442) di proscioglimento di condanna pena temporanea ergastolo ridotta di un terzo con isolamento diurno senza isolamento diurno eliminato isolamento ridotto a 30 anni di reclusione

6 122 Capitolo Ottavo 2. Applicazione della pena su richiesta delle parti A) Generalità L applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) consiste in un procedimento speciale pre-dibattimentale di tipo premiale. A differenza del rito abbreviato, riservato alla volontà unilaterale dell imputato, il patteggiamento presuppone un accordo tra le parti non solo sul rito, ma anche sulla pena da irrogare, anche se l eventuale dissenso del P.M. resta poi assoggettabile a controllo da parte del giudice dibattimentale. Il dies a quo per la richiesta di applicazione della pena può intervenire anche prima dell esercizio dell azione penale, potendo essere anticipata alla fase delle indagini preliminari (art. 447 c. 1 c.p.p.). Il dies ad quem è fissato nella presentazione delle conclusioni nell udienza preliminare, che funge, ora, da sbarramento finale salvo le ipotesi di esercizio da parte del P.M. di altri riti (v. artt. 451 c. 5, 458, 461 c. 3, 556). Il patteggiamento (cd. allargato) può essere richiesto solo per reati per i quali si è concordata una pena detentiva non superiore a cinque anni, oltre l eventuale pena pecuniaria (multa o ammenda). Il «patteggiamento allargato» L originario limite sanzionatorio di due anni è stato elevato a cinque attraverso la riformulazione del comma 1 dell art. 444, operato dalla L , n Per converso, è esclusa l applicazione del rito ai procedimenti per taluni gravi delitti quali quelli previsti dall art. 51, commi 3bis e 3quater (fra i quali l associazione mafiosa, il sequestro a fini di estorsione, i delitti commessi con finalità di terrorismo); nonché per i reati di violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile; quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. La premialità di tale istituto è costituita dalla riduzione della pena fino a un terzo, dall esonero dal pagamento delle spese processuali, dalla non assoggettabilità a pene accessorie e a misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca (valenza premiale subordinata al fatto che la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria), e dall inefficacia extra-penale della sentenza (es. ai fini di risarcimento danni). B) Procedimento Il giudice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. La richiesta di patteggiamento è esperibile nel corso delle indagini preliminari (nel qual caso, la relativa richiesta fa acquisire all indagato la qualifica di imputato, ex art. 60, c. 1, c.p.p.), dell udienza preliminare (fino alla presentazione delle conclusioni (art. 446)), nonché, nella fase degli atti preliminari al dibattimento in due casi: a) quando l imputato abbia formulato la richiesta nei termini ed il P.M. non abbia dato il proprio consenso; b) quando le parti abbiano raggiunto l accordo ma il G.I.P. abbia rigettato il rito alternativo, non condividendo i termini del patteggianento. Infine, in sede di giudizio direttissimo (entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 451, c. 5), di giudizio immediato (art. 458) e di opposizione al decreto penale di condanna (nel qual caso, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell opponente, (art. 461, c. 3)). La richiesta può essere, infine, avanzata a seguito della notifica della citazione diretta a giudizio (art. 556).

7 I procedimenti speciali 123 Nel caso in cui vi sia stato il dissenso al rito da parte del pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Ai sensi dell art. 444, c. 3, inoltre, l imputato nel formulare la richiesta, può subordinarne l efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena disciplinata dall art. 163 c.p. (cd. richiesta condizionata): in tale ipotesi il giudice, laddove ritenga di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale, è tenuto a rigettare la richiesta. Il giudice, nell adottare la decisione, dovrà anzitutto verificare che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento ai sensi dell art. 129 c.p.p. Quindi dovrà controllare se la qualificazione giuridica del fatto e l applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette e congrua la pena indicata. Ove il giudice rigetti la richiesta delle parti, il procedimento prosegue secondo il rito ordinario o altro rito speciale. Ove l accolga, applica la pena indicata con sentenza. La sentenza emessa è inappellabile essendo prevista solo la possibilità di tale gravame da parte del P.M. e nella unica ipotesi che il giudice abbia disatteso il suo dissenso (art. 448, c. 2 c.p.p.). Contro la sentenza è ammesso, però, il ricorso per Cassazione. 3. Giudizio direttissimo A) Generalità Il giudizio direttissimo è un rito speciale dibattimentale, di tipo non premiale, azionabile unilateralmente e unicamente dal P.M. Come il giudizio immediato, salta l udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali, ed affluisce direttamente innanzi al giudice dibattimentale, sul presupposto che sussista una particolare evidenza della prova. B) Casi Il giudizio direttissimo ha come suo presupposto, una particolare originaria situazione di evidenza della prova. L evidenza si rivela nell avvenuto arresto in flagranza del prevenuto; arresto, facoltativo o obbligatorio (artt. 380 e 381), in cui lo stato di flagranza (art. 382) esclude la necessità di particolari indagini sulla sussistenza del reato e sull addebitabilità di questo al prevenuto. L evidenza della prova può estrinsecarsi, altresì, nell avvenuta confessione resa dall indagato nel corso dell interrogatorio (sia nell ipotesi di indagato a piede libero, sia nella ipotesi di indagato colpito da ordinanza cautelare). A norma dell art. 449, pertanto, il giudizio direttissimo può essere instaurato nelle seguenti ipotesi: a) se l imputato è stato arrestato, ma non convalidato (art. 449, c. 2); b) se l imputato è stato arrestato in flagranza di reato e convalidato dal G.I.P. (art. 449 c. 4); c) se l imputato (anche se in stato di libertà) ha reso confessione (art. 449 c. 5).

8 124 Capitolo Ottavo Inoltre, in altri casi specificatamente indicati dalla legge: per i reati concernenti le armi ed esplosivi; per taluni reati inerenti a violenze commesse in occasione di competizioni sportive; per i reati in materia di discriminazione razziale; per reati concernenti l immigrazione clandestina. In caso di arresto in flagranza il P.M. può procedere a giudizio direttissimo immediatamente, demandato allo stesso giudice del dibattimento la celebrazione dell udienza di convalida (art. 449, co. 1); ovvero seguire prima la via ordinaria, innanzi al GIP, per la convalida, successivamente attivando il rito direttissimo (art. 449, co. 4). Su tale ultima ipotesi è intervenuto il decreto sicurezza (cfr. L. 92/2008, conv. in L. 125/2008), prevedendo che il P.M. possa attivare il giudizio direttissimo dopo la convalida, entro trenta giorni. Unico motivo ostativo al rito si ha quando la «direttissima» potrebbe pregiudicare gravemente le indagini. Ulteriore novità, sempre legata al 4 comma dell art. 449, è la eliminazione della facoltatività per il P.M. di attivare il rito direttissimo; pertanto, ricorrendone i presupposti ed in assenza del requisito negativo del pregiudizio alle indagini, è obbligatorio per il P.M. tale tipo di esercizio dell azione penale. Il comma 5 dell art. 449 prevede per il giudizio direttissimo a seguito di confessione, la possibilità della sua attivazione entro trenta giorni (non più quindici) decorrenti dalla iscrizione nel registro notizie di reato; nonché la obbligatorietà del rito, salvo che vi siano rischi di pregiudizio per le indagini. Il decreto cd. femminicidio (D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013), introducendo uno strumento di precautela fondato su una situazione di flagranza di reato, lo ha coordinato con lo strumentario processuale del rito direttissimo (art. 449). Ha, infatti, inserito un nuovo caso di giudizio direttissimo immediato legato alla convalida dibattimentale dell allontanamento d urgenza dalla casa familiare, prevedendo che su disposizione del P.M. la stessa p.g. provveda a citare l imputato per il giudizio speciale e per la contestuale convalida dell arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Deve ritenersi che trovi applicazione l art. 449, c. 2 e pertanto, qualora l arresto non venga convalidato, il G.I.P. provvederà a restituire gli atti al P.M., salvo, qualora quest ultimo e l imputato vi consentano, procedere comunque al giudizio direttissimo. La decisione del giudice si traduce, dunque, in una formula di proscioglimento o di condanna, in conformità degli ordinari schemi dibattimentali. È riconosciuta all imputato la possibilità di chiedere uno dei riti premiali: (patteggiamento o giudizio abbreviato). La conversione in uno di tali riti è, in qualche modo, sollecitata dallo stesso giudice che, all inizio del dibattimento, dà avviso all imputato della sua facoltà di chiederla (art. 451, c. 5).

9 I procedimenti speciali 125 Giudizio direttissimo Casistica facoltativo obbligatorio arresto in flagranza (art. 449, c. 1) il P.M. si rivolge al confessione dell indagato nell interrogatorio (art. 449, c. 5) il P.M., salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, deve procedere in caso di allontanamento d urgenza dalla casa familiare (art. 384bis) entro 48 ore entro 30 gg dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato se imputato sottoposto a misura custodiale entro 30 gg se imputato libero giudice dibattimentale per convalida e contestuale giudizio direttissimo (entro 48 ore) giudice dibattimentale quando l arresto è già stato convalidato (entro 30 gg.) giudice dibattimentale per giudizio direttissimo imputato accetta il rito direttissimo sceglie un rito premiale giudizio abbreviato (artt ) patteggiamento (artt ) 4. Giudizio immediato Il giudizio immediato è un procedimento speciale dibattimentale, di tipo non premiale, attivabile unilateralmente dal P.M. (art. 453) o dall imputato, attraverso il quale, saltando l udienza preliminare (art. 419, c. 5), si perviene direttamente al giudizio. Nel caso in cui il rito sia richiesto dal P.M., è necessario che la prova di colpevolezza a carico dell indagato appaia evidente e che lo stesso sia stato interrogato sui fatti dai quali sia emersa l evidenza della prova, ovvero che non sia comparso (senza alcun legittimo impedimento), a seguito di invito a presentarsi emesso ex art. 375, c. 3, c.p.p., per rendere interrogatorio (funzionale al rito di cui si tratta è l indicazione, nell invito, degli elementi e delle fonti di prova raccolti e l avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato); è, inoltre, necessario che la richiesta del rito sia inoltrata alla

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