NOTA A TAR LAZIO ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, SENTENZA 24 febbraio 2015, n. 3170

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1 NOTA A TAR LAZIO ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, SENTENZA 24 febbraio 2015, n Titoli di merito nei concorsi pubblici brevetti olimpici - patenti in ambito sportivo e problematica relativa alle dichiarazioni mendaci a cura di VALENTINA ZIRAFA La recentissima sentenza emessa dal Tar Lazio affronta, seppur indirettamente, una problematica abbastanza frequente : la spendibilità e valutazione, nei concorsi pubblici, dei brevetti e delle patenti sportive, oltre agli altri titoli previsti dal Bando. La pronuncia in oggetto appare di notevole impatto, nonostante risulti succintamente motivata, in quanto pone l accento sulla stessa distinzione operativa tra brevetto olimpico e patente sportiva; infine sulla dichiarazione mendace circa il possesso di un titolo di merito. La fattispecie: Il ricorrente, soggetto già in ferma, in quanto vincitore di concorso finalizzato all assunzione in prefissata di volontari dell Esercito Italiano per un anno, impugnava sia il Decreto con il quale era stato dichiarato decaduto dalla ferma (per aver prodotto una dichiarazione mendace in merito al possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici), sia il bando di reclutamento stesso. Eccependo i vizi tipici dell atto amministrativo, quali violazione e falsa applicazione di legge nonché violazione dei principi di legalità, tassatività e figure sintomatiche dell eccesso di potere, chiedeva, dunque, la censura degli atti impugnati con contestuale annullamento - previa sospensiva. Il ricorrente, in particolare, sollevava le seguenti censure: 1) In via preliminare, premetteva di avere conseguito : la patente A (cd. ludica) presso il centro tenuto da un istruttore FISE e di aver frequentato, presso la medesima struttura, anche il corso e l esame per la patente B (brevetto olimpico) che non era stato, però, registrato. Produceva indi i relativi certificati; 1

2 2) Eccepiva contestualmente una genericità ed equivocità del Bando di reclutamento, laddove (tra i titoli di merito) prevedeva anche il "brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri", senza però indicare se si trattasse di patente A o B; 3) Chiedeva la censura del Decreto Illegittimamente assunto in quanto l Amministrazione aveva disposto la decadenza dalla ferma pur non essendo, egli, privo dei requisiti di ammissione e non essendo falsa la sua dichiarazione relativamente al possesso del titolo in contestazione (prevista tra le cause di decadenza); 4) Sosteneva la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, difetto di istruttoria e mancanza di motivazione per non aver tenuto conto, l Amministrazione resistente, della buona fede e dell errore in cui era incorso il ricorrente; 5) Infine, rilevava una illegittima applicazione dei principi dell azione amministrativa in materia di false o mendaci dichiarazioni. Ebbene il Tar del Lazio perviene all accoglimento del ricorso e, contestualmente, all annullamento degli atti impugnati. I punti salienti della pronuncia: Fondamentalmente essa si snoda in tre argomentazioni che poi rappresentano il nucleo ed il perno delle stesse censure mosse dal ricorrente: a) Una problematica attinente al Diritto Sportivo ovvero relativa ai titoli sportivi quali patente / brevetto e loro distinzione; b) La questione relativa alla valutabilità, quale titolo di merito, delle patenti e brevetti sportivi nell ambito dei Concorsi pubblici; altresì il caso della cd. genericità del bando ; c) Infine la contrapposizione concettuale tra buona fede e dichiarazioni mendaci. Orbene, riguardo al primo punto(a), il Tar del Lazio riconosce e mette in evidenza una palese mancanza di chiarezza e disciplina in ambito del tesseramento o, meglio ancora, il Tribunale amministrativo individua uno scostamento normativo tra il Regolamento Tecnico della F.I.S.E per il rilascio delle autorizzazioni a montare (tessere), inerentemente alle discipline sportive equestri, e lo stesso art. 17 delle Norme di attuazione dello Statuto Federale approvato dal Coni con Delib. n. 349 del 21 ottobre 2009 in materia di procedure per il tesseramento. Lo Statuto federale 2

3 richiederebbe una preparazione tecnica specifica riconosciuta da tecnici federali di 1 o 2 livello e/o istruttori federali di 2 livello a seconda delle discipline di riferimento. Le norme di attuazione, invece, stabiliscono che gli atleti i quali intendano praticare in forma agonistica lo sport equestre nelle sue varie specialità dovranno essere regolarmente tesserati alla F.I.S.E. per il tramite di un solo affiliato di appartenenza secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento. Un atleta non può essere, dunque, in possesso di due patenti, per cui le sue abilitazioni devono essere indicate in un solo documento. Occorre, invece, all uopo evidenziare come in ambito sportivo ed in modo specifico in ambito F.I.S.E, si operi una netta distinzione tra patente e brevetto. Altresì, all interno dei due distinti titoli, sono previste a sua volta tipologie diverse a cui corrisponde l abilitazione all esercizio di determinate attività/sport equestri. Dal regolamento F.I.S.E emerge senz altro che: 1) la patente di tipo A non prevede sostenimento di alcun esame e viene graduata sulla scorta dell anno di rilascio; sicché nei primi anni è possibile esercitare attività di tipo ludicoaddestrativo, negli anni successivi è possibile svolgere invece attività che, seppur non qualificanti, comunque risultano di grado più avanzato. 2) Si aggiungono, inoltre, due sottocategorie specifiche di patente A ovvero (A/At attacchi) e A/AR riabilitazione equestre. 3) Il brevetto B viene rilasciato a seguito di esame, abilita non soltanto a montare ma anche ed ulteriormente alle attività di equitazione sportiva vera e propria con la possibilità del sostenimento di esami, sostanziandosi in una attività agonistica che a sua volta, come la patente, viene diversamente graduata ( B, B/BR, B/BV etc). Cosa ben diversa e distinta, invece, è il cd. : tesseramento F.I.S.E. Questo abilita a tutte le attività connesse con l'esercizio della professione, (ivi compreso montare a cavallo all interno delle Associazioni e nei campi prova dei concorsi) ed è riservato agli Istruttori Federali e secondo il regolamento stesso non sostituisce l Autorizzazione a montare. Relativamente al secondo punto(b), il TAR accoglie la censura mossa dal ricorrente circa la genericità del bando di reclutamento che, a suo dire, si limita a prevedere genericamente, quale 3

4 titolo di merito, il possesso del "brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri"(art. 10, comma 1, lett. b n. 13). Ne conseguirebbe una equivocità confermata anche dallo stesso comportamento della Amministrazione resistente la quale, in seguito, aveva integrato il Bando prevedendo come titolo di merito sostituendo invero la precedente disposizione con un altra del seguente tenore: il "brevetto di equitazione per sport olimpici - da non confondere con la patente ludica, che invece non costituisce titolo di merito - rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri". Con il terzo punto(c), il Tribunale amministrativo affronta il tema della buona fede e dichiarazioni mendaci (riallacciandosi ad un precedente giurisprudenziale sul quale si era già espresso), dal quale si possono trarre le conclusioni: Il Tar Lazio accoglie le censure mosse dal ricorrente, il quale sostiene di aver in buona fede male interpretato le previsioni (peraltro generiche) del Bando, ritenendo quindi che la patente ludica in suo possesso fosse equiparabile al brevetto, dunque valutabile come titolo di merito. Egli, inoltre, produceva in giudizio documentazione attestante di aver seguito ulteriori corsi ed esami ai fini dell ottenimento della patente B ovvero del brevetto e di averli superati, ma che non erano stati registrati dall Istruttore Federale; vicenda scoperta successivamente e per la quale aveva sporto denuncia. Sulla scorta di ciò il giudice amministrativo perviene alla constatazione che: una cosa è la dichiarazione mendace del possesso di un titolo (che non esiste) ed altra cosa è la falsità del titolo dichiarato, di cui il dichiarante è in possesso, di cui egli può essere o meno consapevole (ed in quest ultimo caso, se ne dichiara in buona fede l esistenza non può essere considerato mendace). Ritiene, quindi, eccessivo il comportamento dell Amministrazione che ha disposto una sanzione così grave nei confronti del dichiarante, sancendo la decadenza dalla nomina e precludendo allo stesso la possibilità di partecipazione ad altre procedure di reclutamento. A ben intendere, la suddetta pronuncia del TAR Lazio, se è vero riprenda i precedenti in materia (Cfr., in particolare T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., , n. 6879) circa la genericità del bando ed altresì la valutabilità dei titoli di merito poi accertati inesistenti, falsi o mendaci, appare non molto lineare e sotto alcuni aspetti contraddittoria. Il Giudice amministrativo, infatti, dalla genericità del bando di concorso perviene, in definitiva, ad una presunta genericità ed ambiguità della normativa F.I.S.E, che viene posta quale causa e fonte 4

5 della errata interpretazione da parte del ricorrente; ma non viene considerata ad ogni modo, per converso, attenuante per l amministrazione procedente. Pertanto, partendo da questo presupposto appare un controsenso scaricare in toto in capo all amministrazione appunto il vizio stesso della genericità del bando in quanto dovrebbe avere, in teoria, attinto proprio dal regolamento F.I.S.E. Analizzando, per converso, il Regolamento F.I.S.E emerge in modo alquanto chiaro, se non palese, la netta distinzione tra patente di tipo ludico e brevetto(olimpico) vero e proprio che abilita ad attività di equitazione agonistica e di livello avanzato e che ai fini della valutabilità, nei concorsi pubblici, assurge al rango dei titoli di merito. Non convincente, appare, anche l eccessiva presa di posizione e difesa nei confronti del ricorrente il quale, successivamente, in corso di istruttoria, dichiara di avere seguito altri corsi di equitazione, di avere conseguito la patente(brevetto) di tipo B ma che essa non era poi stata registrata dall Istruttore Federale. Sicché questo evento appare del tutto sganciato dalla vicenda: da un lato parte ricorrente lamenta di avere, in buona fede, errato a causa della genericità del bando ed il Tar supporta questa argomentazione deducendo quale causa del vizio addirittura la genericità della disciplina F.I.S.E.; al contempo, nell incipit stesso della sentenza sembra, invece, confondere già il concetto stesso di tesseramento con la patente ed il brevetto. Dall altro lato il ricorrente aggiunge, in corso di causa, di essere in possesso comunque anche del brevetto per il quale aveva sostenuto l esame, ma di essere ignaro che questo non fosse valido in quanto non era stato registrato dall istruttore federale. Invero, appare ben evidente la contraddittorietà: in sostanza il Tar afferma non sussista alcuna dichiarazione mendace proprio sulla scorta del fatto che essendo generico il Bando, per conseguente genericità e ambiguità della normativa F.I.S..E.; il titolo patente ludica era già astrattamente idoneo ad essere considerato valutabile. Pertanto, avendo dimostrato il ricorrente di essere in possesso della patente ludica, poco importava che non fosse in possesso del brevetto, titolo di merito poi effettivamente richiesto dal bando e quindi il solo e l unico valutabile ai fini concorsuali. 5

6 Una decisione senz altro complessa che, a parere di chi scrive, pur autodefinendosi conforme a pregressi orientamenti giurisprudenziali, è suscettibile di generare precedenti che lasciano un margine eccessivo di giustificabilità dell errore. 6

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