IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia
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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Rimini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Franco Estrangeros Membro designato Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con lettera del , la società ricorrente assistita da un legale - ha contestato all intermediario l avvenuta revoca immediata e non giustificata degli affidamenti concessi, con conseguenti danni materiali e di immagine. Con la risposta del , la banca, premettendo che la concessione di affidamenti è espressione di autonome valutazioni effettuate ( ) nell esercizio dell attività creditizia, nel rispetto dei criteri di professionalità nonché delle direttive dell Autorità di Vigilanza, ha replicato affermando che non vi era stata alcuna chiusura del conto corrente di pertinenza né revoca dell affidamento concesso. In particolare, a fronte di una percentuale di insoluti in netto aumento relativamente al castelletto Ri.Ba. Sbf, la banca nell ambito della propria autonomia decisionale e cautela operativa aveva ritenuto di confermare, nei limiti dei fidi concessi, la linea di credito anticipo fatture, sottoposta alla cessione del credito con notifica al debitore. La cliente ha contestato con la lettera del la ricostruzione dei fatti operata dall intermediario, non ritenendo verosimile un netto aumento degli insoluti in costanza di un rapporto durato dal 9 giugno 2009 al successivo agosto. In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla banca, si affermava che il c/c era stato bloccato al 21 agosto 2009 (alla cliente era stata preclusa la presentazione di ,00 di anticipo fatture). Il successivo 26 agosto, poi, non veniva pagato un assegno della cliente di 9.451,24 e, in data 31 agosto, non erano stati pagati RID per un totale di 3.180,00. I comportamenti tenuti dalla banca configurerebbero, secondo la ricorrente, una chiusura di fatto del c/c, non essendo più consentito alla cliente di gestire la quotidianità, nonostante non fosse stata superata la soglia della linea di fido concessa. Pag. 2/6
2 A tali ulteriori contestazioni la banca ha replicato in data invitando la cliente a prendere contatti con la filiale competente al fine di formalizzare un congruo piano di rientro. La società ricorrente ha chiesto all ABF di: - dichiarare l illegittimità del comportamento tenuto dalla banca che nonostante il mancato utilizzo dell affidamento concesso e senza nessuna comunicazione scritta - ha revocato gli affidamenti, provocando la segnalazione della società alle centrali rischi; - condannare la banca al risarcimento del danno, quantificato in ,00, derivante anche dal fatto che senza alcun preavviso (neanche telefonico) sono stati respinti i pagamenti di utenze e del leasing e che - in conseguenza di quanto accaduto - la società sarebbe in liquidazione. Al ricorso è allegato in copia, oltre ai reclami e alle risposte dell intermediario, il contratto di apertura di credito. Con nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data l intermediario ricostruita dettagliatamente la fase del reclamo ha replicato affermando che: - nel mese di giugno 2009 la banca a fronte di una corretta operatività della società ricorrente, le aveva concesso un nuovo affidamento per ,00 quale castelletto di portafoglio al salvo buon fine (cfr. all.to 2); - a partire dal mese di luglio 2009 erano arrivati i primi insoluti, con conseguente addebito sul c/c di pertinenza (cfr. all.to 3); la percentuale di insoluti andava aumentando, fino ad arrivare, nel mese di agosto 2009, al 23% (cfr. all.to 4); - la banca, a seguito dei frequenti addebiti di insoluti e dell'andamento dello scoperto di c/c, al fine di ridurre la propria esposizione creditizia, aveva comunicato verbalmente al cliente che non avrebbe più accettato nuove presentazioni di portafoglio al salvo buon fine, ma solo operazioni di anticipo fatture previa notifica al debitore; - a conferma del fatto che il cliente era perfettamente aggiornato e consapevole di quanto stava avvenendo, vi sarebbe il dettaglio delle fatture presentate alla banca per l'anticipo (cfr. all.to 5); - a seguito dell'aggravarsi dell'esposizione debitoria della ditta (che comportava, a partire dal mese di settembre 2009, lo storno dei RID relativi alle rate di contratti leasing di pertinenza della ricorrente) ed al continuo verificarsi di insoluti (cfr. all.to 4) la banca, come specificato con lettera del 16 settembre 2009, aveva accettato, al fine di ridurre l'esposizione e soprattutto di non limitare l'attività commerciale della ricorrente, in via del tutto eccezionale, un'ulteriore presentazione di portafoglio al salvo buon fine per ,00 (cfr. all.to 8), che generava unicamente insoluti, oltre a uno scoperto di conto, al giorno 8 aprile 2010, pari ad ,82 (cfr. all.to 3); - tali sconfinamenti di c/c venivano segnalati nella Centrale Rischi di Banca d'italia conformemente alle disposizioni vigenti (cfr. all.to 9). La banca ha aggiunto che le operazioni bancarie connesse ai titoli s.b.f., non possono essere equiparate a vere e proprie aperture di credito in conto corrente in quanto non fanno conseguire, in maniera diretta, l'obbligo per la Banca di mettere a disposizione una determinata somma in conto corrente, con il conseguente utilizzo dello stesso da parte del correntista (Cass. N del 6/09/97 e n del 5/02/97) e che in realtà la Banca non ha mai provveduto a revocare detta linea di credito, ma si è limitata a sospendere, nell'ambito e nella vigenza del fido in questione, la modalità tecnica dell'anticipo di portafoglio sbf, rendendosi disponibile a sostituirla con la modalità tecnica dell'anticipo fatture con notifica al debitore ceduto, più cautelante per la Banca stessa. Pag. 3/6
3 L operato dell intermediario sarebbe dunque del tutto legittimo in primo luogo dal punto di vista formale, considerato che l'ultimo comma dell'art. 7 del contratto di apertura di credito in data 09/06/2009, già citato, prevede la necessità dell'invio, da parte della Banca, di lettera raccomandata per la comunicazione di recesso solo nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore. Pertanto, in tutti gli altri casi, il potere di recedere dall'apertura di credito, come quello di ridurla o di sospenderne l'utilizzo, si esercita mediante una dichiarazione di volontà recettizia a forma libera che produce i suoi effetti giuridici dal momento in cui è pervenuta a conoscenza dell'altra parte (v. Cass. 7 ottobre 1993, n. 9943). A maggior ragione non può ritenersi quindi necessaria una comunicazione scritta, come sostenuto viceversa dalla controparte, nel caso di specie, in cui non si è in presenza di un recesso bensì di una mera sospensione di una modalità tecnica di esecuzione del contratto. Dal punto di vista sostanziale, poi, i frequenti addebiti di insoluti ed il conseguente scoperto di conto corrente registrati a valere sul rapporto in capo alla società cliente, debbono necessariamente essere inquadrati come eventi che incidono negativamente sulla situazione economica della cliente e che, come tali, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero. Siamo pertanto in presenza dei presupposti che legittimerebbero il recesso della Banca dal contratto di apertura di credito, secondo quanto specificamente previsto sia dalle clausole contrattuali sia dalle norme di legge in materia (art c.c.). E' evidente quindi come risulti legittimo, nel caso di specie, il comportamento della Banca che, pur in presenza di circostanze che potevano dare luogo al recesso, ha meramente sospeso la modalità tecnica dell'anticipo di portafoglio, consentendo comunque l'utilizzo della linea di credito nella differente modalità, più tutelante, dell'anticipo fatture con notifica al debitore. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la banca ha chiesto il rigetto del ricorso. Alle controdeduzioni sono allegati in copia, oltre ai documenti indicati nel testo, anche le comunicazioni relative alla fase del reclamo, la lista delle fatture non pagate, il modulo di sottoscrizione RID e la relativa revoca. Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al difensore della cliente, che ha replicato insistendo nelle proprie richieste e precisando che la documentazione depositata dalla banca relativa agli insoluti si riferisce al solo mese di agosto, mentre non vi è prova di insoluti risalenti a luglio, laddove la contestazione riguarda il mancato pagamento di Ri.Ba. scadenti a fine luglio per ,00; tra l altro, nei mesi di luglio e agosto alla cliente non sarebbe stato trasmesso alcun estratto conto (lo stesso intermediario ha prodotto una lista movimenti in luogo dell estratto conto), né altra formale comunicazione riguardante la gestione del fido; in ogni caso, l anticipo fatture (in sostituzione dell anticipo Ri.Ba.) era stato limitato dalla banca alla misura del 60% del credito. DIRITTO La questione centrale che questo Collegio intende affrontare riguarda la legittimità della condotta dell intermediario nella complessa vicenda che ne occupa. Quanto alla doglianza relativa al fatto che il c/c sarebbe stato bloccato al 21 agosto 2009 e che alla cliente era stata preclusa la presentazione di ,00 di anticipo fatture non vi sono prove che attestino l effettiva realizzazione questi eventi, circostanza che induce a ritenere non degna di accoglimento la relativa lamentela. Pag. 4/6
4 Lo stesso vale a dirsi per l affermazione (priva di qualsiasi supporto probatorio) secondo la quale il successivo 26 agosto, poi, la cliente aveva visto impagato un proprio assegno di 9.451,24 e, in data 31 agosto, non erano stati pagati RID per un totale di 3.180,00. Ciò premesso, giova sottolineare che il contratto in essere tra le parti (datato ) prevede tra l altro la concessione di ,00 per anticipi di ptf commerciale presentato al sbf, con scadenza a revoca e che, nel medesimo, è prevista anche una linea di credito per anticipo fatture, sempre a revoca, per l importo di ,00. Così brevemente ricostruiti i termini della questione, deve riconoscersi che coglie nel segno l argomentazione dell intermediario resistente secondo la quale le operazioni bancarie connesse ai titoli s.b.f., non possono essere equiparate a vere e proprie aperture di credito in conto corrente in quanto non fanno conseguire, in maniera diretta, l'obbligo per la Banca di mettere a disposizione una determinata somma in conto corrente, con il conseguente utilizzo dello stesso da parte del correntista. Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza in materia le operazioni di "castelletto", anche quando abbiano ad oggetto le cosiddette "anticipazioni R. B. s. b. f." (invece che lo sconto in senso tecnico di titoli) non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma impegnano la banca ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie che l'affidatario presenterà. Sicché, in quest'ipotesi, ancorché il "castelletto" sia regolato in conto corrente, il fido non rappresenta (diversamente dall'apertura di credito) l'ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (le quali saranno costituite e determinate, invece, solo dagli accreditamenti in concreto effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie presentati dal cliente (così, testualmente, Cass., Sez. I, sent. n del , nonché Cass. Civ., sez. I, 05 febbraio 1997, n e Cass. Civ., sez. I, 06 settembre 1997, n. 8662, la quale ha sottolineato che dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l'obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell'ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall'art c.c., ovvero in qualsiasi momento, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l'apertura è regolata in conto corrente, a norma dell'art c.c. Non concretano diversamente l'apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l'insorgenza dell'obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto a quella condizione o a quella circostanza ). Da ciò discende che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente, l intermediario non ha revocato (in senso proprio) la linea di credito concessa, ma, mantenendo in essere il fido in questione, ha sostituito la modalità tecnica dell'anticipo di portafoglio sbf, con la diversa modalità tecnica dell'anticipo fatture con notifica al debitore ceduto; modalità, quest ultima, che si è affermato essere più prudente per l intermediario medesimo, il quale ha ritenuto opportuno cautelarsi maggiormente a fronte di un volume di insoluti ritenuto critico da gestire. Non si può, dunque, ritenere che il comportamento della banca configuri una revoca della linea di credito concessa, ma una modifica delle modalità operative della medesima che, sulla base della documentazione a disposizione di questo Collegio, non appare doversi considerare illegittima in quanto, in concreto, non sembra aver assunto connotati del tutto Pag. 5/6
5 imprevisti e/o arbitrari o tali da generare un pregiudizio alla normale operatività gestionale della ricorrente. Non solo; deve rilevarsi che, a seguito del reclamo del , la banca ha comunicato alla cliente che in via del tutto eccezionale avrebbe accettato ulteriori presentazioni di Ri.Ba. Sbf per ,00, con ciò dimostrando una discreta disponibilità nei confronti della propria cliente. Venendo all ultimo aspetto della vicenda, deve ricordarsi che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti (senza peraltro fornire alcuna documentazione probatoria al riguardo) anche con riferimento alla rappresentazione della propria posizione in Centrale Rischi come irregolare. Orbene, dalla documentazione depositata dall intermediario emergono, al febbraio 2010: - una segnalazione per ,00 (accordato) e 3.000,00 (utilizzato) nella categoria rischi autoliquidanti (sbf); - una segnalazione per ,00 per rischi a revoca (utilizzo senza accordato). Secondo le evidenze depositate dall intermediario, la ricorrente risultava, dunque, segnalata, al febbraio 2010, nella categoria rischi a revoca, con indicazione di uno sconfinamento per ,00. A questo proposito, va ricordato che, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d Italia n. 139 dell e successivi aggiornamenti ( Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi ) il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti. Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici (cap. I, sez. 1 par. 5 Responsabilità degli intermediari ); più precisamente, con riferimento alla vicenda in questione, è espressamente previsto che nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall esistenza di una giusta causa. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti) [ ]. Con ciò non pare, dunque, che la segnalazione stando ai dati e ai documenti in possesso di questo Collegio possa definirsi, quanto meno prima facie, irregolare e/o illegittima e come tale possibile fonte di danni (patrimoniali e non) per la ricorrente; danni che, come già accennato, non sono stati né allegati né in qualche modo provati dalla ricorrente. Il Collegio non accoglie il ricorso. P. Q. M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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