ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

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1 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA SOMMARIO I: Cittadini in temporaneo soggiorno pag. 2 II: Cittadini regolarmente soggiornanti pag. 4 III: Cittadini irregolarmente soggiornanti pag. 8 Traduzione in lingua inglese pag. 12 Doppia versione: italiano - inglese Pag. 1

2 I: CITTADINI IN TEMPORANEO SOGGIORNO (es. turisti): Non devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale A) Provenienti da Paesi C.E.E. Il cittadino di un Paese della C.E.E. (ed i suoi familiari) che soggiorna temporaneamente in Italia (ad es. per turismo) NON DEVE ESSERE ISCRITTO AL S.S.N. ma può beneficiare delle prestazioni sanitarie, in forma diretta, previste dalla legislazione italiana, compresa l assistenza medico-generica. A tale scopo, occorre che lo stesso presenti alla A.S.L. competente per territorio il Modello Comunitario o Certificato Sostitutivo Provvisorio della T.E. A.M. o la T.E.A.M. previsti e comprovanti il diritto a ricevere dette prestazioni e nei quali sia indicata la durata del periodo durante il quale dette prestazioni possono essere erogate. DAL I GENNAIO 2005: in applicazione della nuova normativa C.E. E. (o UE) che ha introdotto il principio dell ACCESSO DIRETTO ai prestatori di cure (eliminando così l obbligo di presentare, preventivamente, l attestato di diritto all Istituzione del luogo di dimora - A.S.L.- per ottenere in cambio il Carnet della salute necessario per accedere ai prestatori di cure) e all introduzione della nuova ricetta del S.S.N., i cittadini C.E.E., in temporaneo soggiorno, possono recarsi DIRETTAMENTE dal medico convenzionato con il SSN (o ai servizi di Guardia medica, turistica, 118, ecc.) presentando il Modello Comunitario o la T.E.A.M. (Tessera Sanitaria Europea) o il Certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M. il quale utilizzerà la nuova ricetta per TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. La ricetta andrà compilata secondo le istruzioni impartite dal Ministero della Salute e verrà trasmessa all Ufficio della A.S.L. competente (Ufficio Ass. Estero/Stranieri Chiavari) compilata e tariffata dai vari servizi (visite ambulatoriali, visite specialistiche, farmacie, lab. Analisi, ecc.) che provvederà al recupero degli oneri dovuti dalle Istituzioni Estere, in base alle norme Comunitarie, tramite il Ministero della Salute (fermo restando che rimane a carico del cittadino la quota di partecipazione alla spesa, se dovuta). L accesso ai Laboratori o Istituti privati convenzionati accreditati è consentito SE in possesso della ricetta del SSN; in caso contrario, l onere sarà a totale carico dell assistito (come per i cittadini italiani). N.B.: Sarebbe auspicabile che il medico, oltre la ricetta, potesse trasmettere alla A.S.L. anche una fotocopia della T.E.A.M. o del Certificato sostitutivo onde evitare possibili errate interpretazioni dei dati riportati che comporterebbero mancato addebito delle prestazioni alle Istituzioni estere e, di conseguenza, un minor introito con conseguente danno economico. Pag. 2

3 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO OSPEDALIERO Il cittadino presenterà alla Struttura di P.S. il Modello Comunitario o il Certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M. o la T.E.A.M. attestanti il diritto all assistenza sanitaria e la relativa copertura degli oneri dovuti. PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO Il cittadino presenterà alla Struttura Ospedaliera il Modello Comunitario o il Certificato sostitutivo provvisorio della T.E.A.M. o la T.E.A.M. attestanti il diritto all assistenza sanitaria e la relativa copertura degli oneri dovuti. Se il cittadino C.E.E. è sprovvisto dei Modelli Comunitari previsti: in caso di prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero: il paziente e/o i parenti dovranno far pervenire, durante il tempo necessario all erogazione della prestazione, l attestato necessario alla copertura degli oneri dovuti per la successiva richiesta di rimborso alla Cassa Mutua Estera di appartenenza da parte dell Uff. Ass. Estero/ Stranieri di Chiavari. Se il paziente e/o i parenti non riescono a far pervenire detto attestato con la tempistica sopra-indicata, dovrà essere attivata la procedura di pagamento delle prestazioni DIRETTAMENTE in Pronto Soccorso, per l intero ammontare della prestazione. in caso di ricovero ospedaliero: se il paziente e/o i parenti non riescono a far pervenire l attestato necessario alla copertura degli oneri dovuti, dovrà essere attivata la procedura di pagamento delle prestazioni, tramite l Ufficio Spedalità di Lavagna, per l intero ammontare del D.R.G. Il cittadino C.E.E., al suo ritorno nel Paese d origine, potrà, eventualmente, formulare richiesta di rimborso delle spese sopportate alla propria Cassa Mutua di appartenenza. B) Provenienti da Paesi Extra-C.E.E. NON DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. 1) Il cittadino di un Paese Extra-C.E.E. (ed i suoi familiari), sempre in temporaneo soggiorno, con il quale L ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONE O ACCORDO BILATERALE (ARGENTINA, AUSTRALIA, BRASILE, CROAZIA,PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO, TUNISIA, VATICANO), che si presenta Pag. 3

4 con Modello similare C.E.E. (diverso e specifico per ogni Paese) può ugualmente beneficiare delle prestazioni sanitarie, come già descritto per il cittadino C.E. E., compresa l assistenza medico-generica. 2) Il cittadino di un Paese Extra-C.E.E. (ed i suoi familiari) sempre in temporaneo soggiorno, con il quale L ITALIA NON HA STIPULATO ACCORDO O CONVENZIONE BILATERALE e che non può, quindi, esibire alcun Modello ha il diritto ad usufruire di TUTTE le prestazioni, comprese quelle ospedaliere urgenti e/o di elezione previo pagamento delle relative tariffe secondo quanto previsto per il cittadino C.E.E. sprovvisto di Modello Comunitario. II: CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI: Sono considerati regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri muniti di passaporto vidimato con regolare visto di ingresso e permesso, o carta, di soggiorno in corso di validità. Pag. 4 A) DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI AL S.S.N. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, provenienti sia da Paesi C.E.E. che da Paesi Extra-C.E.E., per essere iscritti al S.S.N. devono necessariamente presentare: PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA O IN ATTESA DI RINNOVO, rilasciati per i seguenti motivi: lavoro (subordinato o autonomo) (Tit. III Disciplina del lavoro del T.U.); iscrizione nelle liste di collocamento; ricongiungimento familiare (D. Lgs. 286/98); asilo politico e asilo umanitario; richiesta di asilo politico e umanitario; stato di gravidanza e puerperio (D. Lgs. 286/98); adozione o affidamento (L. n 184/83); acquisto cittadinanza italiana (L. n 21/92); motivi di salute (malattia o infortunio). L assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata, fin dalla nascita, ai minori di stranieri iscritti al S.S.N. (D.L. 402/82 convertito nella Legge n 627/82). L iscrizione al S.S.N. si effettua presso l Azienda A.S.L. di residenza presentando i seguenti documenti in originale: a) Permesso o Carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta rinnovo) b) Codice fiscale c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o ricevuta di richiesta residenza)

5 d) Documento d identità valido (passaporto carta identità, se in possesso) e) Dichiarazione datore di lavoro o contratto stipulato e/o ultima busta paga SE lavoratori dipendenti f) Iscrizione Camera di Commercio/Registro delle Imprese o copia Modello Unico SE lavoratori autonomi g) Iscrizione Centro per l Impiego SE disoccupati h) Ricevute di versamenti contributi I.N.P.S. SE collaboratori domestici. - Familiari a carico: a) Permesso o Carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta rinnovo) b) Codice fiscale c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o ricevuta di richiesta residenza) d) Documento d identità valido (passaporto carta identità, se in possesso) e) SE familiari di coll.ri domestici: richiesta di domanda di assegni familiari effettuata presso l I.N.P.S. f) SE familiari di lav.re dipendente: dichiarazione datore di lavoro o busta paga con voce Familiare a carico/coniuge/figli, compilata g) SE familiari di lav.re autonomo: copia Mod.730/Unico con voce Familiare a carico/coniuge/figli, presente. - Nuovi nati: a) Codice fiscale b) Atto di nascita c) Ricevuta di richiesta inserimento nuovo nato nel documento di soggiorno di un genitore. - SE MINORI in adozione/affido: a) Permesso o Carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta) b) Codice fiscale c) Documentazione Tribunale dei Minori riguardante il provvedimento di adozione/affidamento (o autocertificazione di un genitore adottivo/ affidatario) d) Documento, in corso di validità, genitore/i adottivo/i e/o affidatario d) Autocertificazione di residenza (o richiesta di) compilata dal genitore adott./affid. L iscrizione al S.S.N. dà diritto a ricevere tutte le prestazioni comunque garantite al cittadino italiano, gratuitamente o con pagamento del ticket, ad es.: Scelta del medico di famiglia e del medico pediatra Visite medico-generiche in ambulatorio o a domicilio Visite mediche specialistiche Accertamenti diagnostici Prescrizione di farmaci Ricovero in ospedale Visite di Pronto Soccorso. Pag. 5

6 L ISCRIZIONE HA VALIDITA TEMPORALE LIMITATA ALLA SCADENZA DEL PERMESSO - O CARTA - DI SOGGIORNO - (rinnovabile, se verrà rinnovato il documento di soggiorno). B) CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI (Residenti o non residenti ma non fiscalmente contribuenti) POSSONO ISCRIVERSI, VOLONTARIAMENTE, AL S. S. N. I cittadini stranieri provenienti sia da Paesi C.E.E. che da Paesi Extra-C.E.E., per iscriversi volontariamente al S.S.N., devono presentare: PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO, IN CORSO DI VALIDITA E COMUNQUE SUPERIORE A MESI TRE, (eccezioni: per studenti e persone alla pari anche con permesso o carta inferiore a mesi tre) RILASCIATI PER MOTIVI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE PRECEDENTEMENTE INDICATE PER I CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI ad es.: - studio - residenza elettiva - attività sportiva professionistica - religiosi (per motivi di studi religiosi) - affari - e tutte le altre categorie che possono essere individuate per esclusione a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria. MODALITA PER ISCRIZIONE VOLONTARIA Per l iscrizione al S.S.N. deve essere corrisposto dal cittadino, a titolo di partecipazione alla spesa, UN CONTRIBUTO ANNUALE - NON FRAZIONABILE E NON RETROATTIVO - DI IMPORTO PERCENTUALE SUL REDDITO COMPLESSIVO CONSEGUITO NELL ANNO PRECEDENTE in Italia e all Estero nella misura del 7,50% fino a ,28 (L ) sulla quota eccedente e fino al limite di ,69 (L ) è dovuto un ulteriore contributo aggiuntivo del 4%. L ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all importo di (L ). In particolare: l importo minimo è di 387,34 (L ), come sopra specificato, ed E VALIDO ANCHE PER I FAMILIARI A CARICO; Pag. 6 - per motivi di studio l importo è di (L ) SE detti studenti non beneficiano di redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da Enti pubblici italiani (lo devono autocertificare). IL CONTRIBUTO NON E VALIDO PER I FAMILIARI A CARICO; - per persone alla pari l importo è di 219,49 (L ). IL CONTRIBUTO NON E VALIDO PER I FAMILIARI A CARICO.

7 - Il contributo si versa sul conto N intestato alla Regione Liguria indicando come causale: Iscrizione VOLONTARIA al S.S.N. - L iscrizione al S.S.N. si effettua presso l Azienda A.S.L. del Comune in cui il cittadino dimora presentando i seguenti documenti in originale: a) Permesso o carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta) b) Codice fiscale c) Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo annuale d) Documentazione comprovante l eventuale iscrizione al corso di studi, attività sportiva, ecc. - L iscrizione volontaria al S.S.N. dà diritto a ricevere dalla data di iscrizione, gratuitamente o con pagamento del ticket, le stesse prestazioni garantite a tutti i cittadini iscritti al S.S.N. L iscrizione ha scadenza ANNUALE (anno solare 1 gennaio/31 dicembre) nonché limitata alla scadenza del permesso di soggiorno e, quindi, eventualmente rinnovabile se è rinnovato il documento di soggiorno. Il contributo annuale versato NON E FRAZIONABILE e, quindi, rimane valido anche nel caso di più iscrizioni nel corso dell anno solare di riferimento. Al cittadino straniero, non iscrittosi volontariamente al S.S.N. pur avendone i requisiti per farlo, vengono assicurate: - tutte le prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, di Pronto Soccorso e di elezione con oneri a totale carico del paziente. - In caso di eventuale dichiarazione di indigenza, le prestazioni saranno erogate gratuitamente e gli oneri dovuti saranno richiesti al Ministero dell Interno, tramite la Prefettura, o alla Regione Liguria. C) CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI (C.E.E. ed EXTRA - C.E.E.) NON ISCRITTISI AL S.S.N. NE OBBLIGATORIAMENTE (perché non sono obbligati ad iscriversi) NE VOLONTARIAMENTE (perché non si sono iscritti volontariamente pur avendo i requisiti per farlo) IN POSSESSO DI UN PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO CON UNA VALIDITA TEMPORALE CHE NON SUPERA I MESI TRE (es. studenti e persone alla pari). Vengono loro assicurate tutte le prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, di Pronto Soccorso e di elezione con oneri a totale carico del paziente. In caso di eventuale dichiarazione di indigenza, le prestazioni saranno erogate gratuitamente e gli oneri dovuti saranno richiesti al Ministero dell Interno, tramite la Prefettura, o alla Regione Liguria. Pag. 7

8 D) CITTADINI STRANIERI (C.E.E. ed EXTRA-C.E.E.) IN POSSESSO DI PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO RILASCIATI PER: MOTIVI DI CURA, MOTIVI TURISTICI NON DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. NE OBBLIGATORIAMENTE - NE VOLONTARIAMENTE Ad essi vengono comunque assicurate le prestazioni sanitarie ospedaliere, di Pronto Soccorso, ambulatoriali, urgenti, essenziali e/o di elezione con oneri a totale carico del paziente in quanto le motivazioni del rilascio del documento di soggiorno escludono l iscrizione al S.S.N., sia obbligatoria che volontaria. Nel caso di permesso o carta di soggiorno per motivi turistici, se i cittadini CEE sono in possesso della tessera TEAM in corso di validità, sono assicurate tutte le prestazioni medicalmente necessarie (come previsto al punto 1 A), in forma diretta, compresa l assistenza medico-generica. III: CITTADINI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON DEVONO ESSERE ISCRITTI AL S.S.N. Provenienti da Paesi C.E.E. - solo nel caso la presente normativa risulti più favorevole. Provenienti da Paesi Extra - C.E.E. NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL INGRESSO E AL SOGGIORNO. L assistenza sanitaria a questo tipo di cittadini è comunque assicurata presso le strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N. per le seguenti prestazioni: 1. Cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia o infortunio. In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell art. 35 del T.U. si chiarisce che: - per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; - per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell immediato e nel breve termine ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita ad es. complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti; - è stato, altresì, affermato dalla Legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell evento morboso; 2. Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva e, in particolare, relativi a: Pag. 8

9 a) tutela della gravidanza e della maternità; b) tutela della salute del minore; c) vaccinazioni e interventi di prevenzione collettiva; d) interventi di profilassi internazionale; e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive; f) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. L art. 35 del T.U., pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini non iscritti, prevede, nel comma 4, che le prestazioni sopra elencate siano erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti (art. 43 comma 4 del Regolamento di attuazione) fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. L esonero della quota di partecipazione è esteso allo straniero per le prestazioni di primo livello, le urgenze, le prestazioni correlate allo stato di gravidanza, quelle correlate a patologie esenti, a gravi stati invalidanti e quelle esenti in ragione dell età dell assistito (come per i cittadini italiani). Al momento della prima erogazione dell assistenza sanitaria, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni a carico di uno straniero temporaneamente presente viene effettuata mediante l attribuzione di un Codice identificativo regionale preceduto dalla sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) come indicato nell art. 43 comma 3 del Regolamento di attuazione, che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Per il rilascio di tale Codice viene richiesto, preventivamente, il passaporto o un documento equivalente. Tale Codice identificativo è costituito da 16 caratteri e precisamente: - la sigla STP (3 caratteri); - il Codice ISTAT della Regione Liguria 070 e quello della struttura erogante 104 per la A.S.L. 4 Chiavarese (in totale 6 caratteri); - la codifica personale di 7 caratteri, come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il Codice STP è unico a livello regionale ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale.deve essere utilizzato, ai fini del rimborso, sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche o accreditate del S.S.N. sia per la prescrizione, su ricettario Regionale, dei farmaci erogabili, a parità di condizione di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani. Con l attribuzione del Codice viene consegnato all interessato un modello cartaceo con Codice STP con l avvertenza di custodirlo e presentarlo alle strutture sanitarie per tutto il periodo di permanenza sul territorio nazionale. Qualora il soggetto si presenti sprovvisto del Modello presso una struttura diversa, questa provvederà ad assegnare il proprio Codice STP ed a rilasciare il Modello cartaceo. Insieme al modello cartaceo con Codice STP, viene rilasciato un modello Pag. 9

10 cartaceo di dichiarazione d indigenza che dovrà essere compilata dall interessato, qualora privo di risorse economiche sufficienti, alla richiesta di pagamento delle prestazioni erogategli, comprese le quote di partecipazione alla spesa (ticket). Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al n 1) e cioè quelle ospedaliere, di Pronto Soccorso, urgenti ed essenziali, erogate a favore di stranieri irregolari che abbiano compilato la dichiarazione d indigenza, sono a carico del Ministero dell Interno e dovranno essere chieste alla competente Prefettura (Legge n 6972 del 17/07/1890 e succ.ve mod.ni). Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al n 2) e cioè quelle previste dall art. 35 comma 3 del T.U. e del D. Lgs. 286/99 (tutela della gravidanza e maternità, ecc.) erogate a favore di stranieri irregolari che abbiano compilato la dichiarazione d indigenza, comprese le eventuali quote di partecipazione alla spesa rimaste insolute, sono a carico dell Azienda A.S.L. del territorio ove è ubicato il presidio che ha erogato la prestazione che provvederà a richiedere semestralmente il rimborso all Ente Regione. I dati personali dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, registrati dalla struttura che eroga la prestazione al momento dell assegnazione del Codice, non comportano alcun tipo di segnalazione all autorità di Pubblica Sicurezza, fatti salvi i casi in cui vi sia obbligo di referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d identità, alla registrazione delle generalità fornite dall assistito non solo perché il beneficiario non può, in linea di principio, rimanere anonimo (per es. per l accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall art. 4 del Regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell interessato, salvo che sia impossibilitato a farlo, all autorità consolare del suo Stato di appartenenza e dalla rilevazione dei casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria. Pag. 10

11 Pag. 11

12 SANITARY ASSISTANCE TO FOREIGNER IN ITALY People who stay temporary in Italy Citizen with regular permission to stay Citizen without permission to stay - Citizen who stay temporary in Italy don t have to be registered to Italian National Sanitary Service (SSN) - Coming from EEC countries - Coming from out of EEC countries Coming from EEC countries Citizen from an EEC country (and his relatives) who stay temporary in Italy (for example as tourist) doesn t have to be registered to Italian National Sanitary Service (SSN) but he can get sanitary services, directly, provided by Italian law, included medical general assistance. To do so, he has to show to Local Sanitary Firm (ASL) the Community form or the substitutive temporary certificate of T.E.A.M. or the T.E.A.M. that gives the right to receive those services and where it s written the period during which those services can be given. On receipt of the form the Local Sanitary Firm (ASL), untill the date of December , gave the Carnet della salute (coupon for visit and for prescriptions), with that the citizen had to go to a doctor of the National Sanitary Service, to First Aid station (touristic, where present) to Emergency Services, to get the required prescriptions. From January : following the new EEC laws, based on the direct admittance to the ones who give cures and on the introduction of the new prescription of the National Sanitary Service, the EEC citizens, who stay temporary in Italy, can go directly to a doctor of SSN (or to First Aid station, Emergency Services...) showing the Community Form or the T.E.A.M. (European Sanitary Card) or the substitutive temporary Certificate, and the doctor will utilize the new prescription for all the prescriptions of sanitary performances for which it was used the Carnet della salute. The prescription will be filled according to the instructions given by Health Department and will be sent to the Foreigner Office of Local Sanitary Firm in Chiavari, filled and with the rates by the different services (ambulatory visits, specialistic visits, chemist, laboratory of analysis etc.) that will recover the expenses due to Foreign Institutions, based on Community Laws, through Health Department (we remind that the share of participation to the expense, if due, is charged to the citizen). The admittance to the laboratories or private Institutes is possible if in possession of the SSN prescription; on the contrary, the expense will be charged completely to the citizen. It could be better that the doctor could send to ASL, as well as the Pag. 12

13 prescriptions, also a copy of T.E.A.M. or of the substitutive certificate to avoid possible wrong interpretations of the data and the unsuccessful debit to foreign Institutions of performances and, consequently, less income with following economic damage. FIRST AID SERVICES NOT FOLLOWED BY HOSPITALIZATION The citizen will show to the First Aid Office the Community Form or the substitutive temporary certificate of T.E.A.M. or the T.E.A.M. that shows the right to the sanitary assistance and the relative cover of the due expenses. You have to pay attention to the following way: Urgent performances free from ticket payment We will ask the total reimbursement to the national insurance of citizen s country of origin after signal from First Aid Performances that you have to pay a ticket for We will ask the reimbursement, always to the national insurance of citizen s country of origin, of the difference between the total performance and the ticket paid by the citizen (that he has anyhow to pay). PERFORMANCES OF HOSPITALIZATION The citizen will show to the hospital the Community Form or the substitutive temporary certificate of the T.E.A.M. or the T.E.A.M. that gives the right to sanitary assistance and the relative cover of the due expenses. The relative reimbursements of performance that have been given will be asked to the national insurance of the country of origin always by the competent office of ASL (Foreigner Office) on the basis of DRG (Diagnostic Related Group), given at the moment of hospitalization. If the citizen from EEC doesn t have the Community Forms which are foreseen: - in case of First Aid performances, not followed by hospitalization: - the patient and /or his relatives will have to send to the Foreigner Office of ASL in Chiavari, during the necessary time to give the performance, the document, to cover the due expenses, for the following request of reimbursement to the national insurance of the citizen s country of origin. - if the patient and/or his relatives aren t able to send that document within the time above, it will be activated the procedure for performances payment directly at First Aid, for the total amount of the performance. - in case of hospitalization: - if the patient and/or his relatives aren t able to send the document necessary to cover the due expenses, it will be activated the procedure for performances payment through Ufficio Spedalità in Lavagna, for the total amount of DRG. - Citizen from EEC, going back to his country of origin, can, if he wants, ask Pag. 13

14 the reimbursement of the expenses to his own national insurance. Coming from out of EEC countries Out of EEC countries ( Argentina, Australia, Brazil, Croatia, Monaco, Repubblica San Marino, Tunisia, Vatican) Citizen from a country out of EEC (and his relatives), who stay temporary in Italy, that Italy stipulated an agreement with, who has a form, similar to the EEC one (different and specific for each country) can get sanitary performances, included general medical assistance And he should not be registered to the national sanitary system Citizen from an extra EEC country (and his relatives) who stay always temporary in Italy, and that Italy didn t stipulated an agreement with, who can t, therefore, show any form Should not be registered to the national sanitary system (SSN) but he can get all performances, included those urgent in hospital, after the payment of the expenses, according to the laws about citizens belonging to EEC without Community form. Referring laws: - Reg. CEE di Sicurezza Sociale n.1408/71 e 574/72 - Reg. UE n.631/ Convenzioni bilaterali specifiche per ogni paese Extra CEE - Legge 17 luglio 1980 n.6972 e succ.ve mod.ni Citizens who stay regularly in Italy (foreign citizens with passport with regular visa and valid permission to stay) should be registered to the SSN the ones who come from EEC countries the ones who come from countries out of EEC Foreign citizens who stay regularly in Italy, coming from EEC and out of EEC countries, in order to be registered to the SSN have to show: Permission to stay, valid or to be renewed, given for the following reasons: - job (subordinate or autonomous) - registration to employment bureau - familiar rejoining - political refuge and humanitarian refuge - request of political and humanitarian refuge - pregnancy - waiting for adoption or custody - acquisition of Italian citizenship - health matters (illness/accident) Pag. 14

15 Assistance is guaranteed also to the relatives in charge who stay regularly in Italy, and, since birth, to the under age of foreigners registered to SSN. (D.L. 402/82 convertito nella L. n.627/82). YOU CAN MAKE THE REGISTRATION TO THE SSN AT THE LOCAL SANITARY FIRM (ASL) WHERE YOU LIVE, SHOWING THE FOLLOWING DOCUMENTS IN ORIGINAL: a) permission to stay (or request of renew) b) fiscal code c) substitutive declaration of certification of residence (or receipt of the request of residence) d) valid identity document (passport-identity card) e) declaration of the employer or signed contract and/or at last payenvelope if dependent workers f) registration to the Camera di Commercio /Registro delle Imprese or copy of Modello Unico if autonomous workers g) registration to the employment bureau if unemployer h) receipt of contributions to INPS if domestic collaborators Relatives in charge a), b), c), d), as above e) if relatives of domestic collaborators: request of family allowances to INPS f) if relatives of dependent worker: declaration of the employer or payenvelope with the part relative in charge/husband-wife/sons filled g) if relatives of autonomous worker: copy of Mod. 730 /Unico with the part about Relative in charge/husband-wife/sons present New birth: a) fiscal code b) document of birth c) receipt of the request of insertion new born in the document of stay of a parent If under age waiting for adoption/custody a) permission to stay (or receipt of the request) b) fiscal code c) document of juvenile court about adoption/custody(or selfcertification of an adoptive parent) d) valid document of adoptive parent e) selfcertification of residence (or request of) filled by the adoptive parent THE REGISTRATION TO SSN GIVES THE RIGHT TO RECEIVE ALL PERFORMANCES ANYHOW GUARANTEED TO THE ITALIAN CITIZEN, FREE OR WITH TICKET PAYMENT, FOR EXAMPLE: - choice of family physician and of pediatrician Pag. 15

16 - medical visits in ambulatory or at home - specialistic medical visits - diagnosis exams - drugs prescriptions - hospitalization - First Aid visits - Etc... Registration lasts till the expire of permission to stay (it can be renewed if it s renewed the document to stay) REFERRING LAWS: - Legge 6 marzo 1998, n.40 - D.L. 25 luglio 1998, n.286 Testo Unico - D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 Regolamento norme di attuazione del T.U. - Circolare 24 marzo 2000, n.5 Ministero Salute-Indicazioni applicative D.L. 25/7/1998, n Circolare 9 aprile 2001 Regione Liguria-Precisazioni in merito alla Circolare 24/3/2000, n.5 - Legge 30 luglio 2002, n.189 Ministero Salute-Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo - Reg. CEE di Sicurezza Sociale n.1408/71 e 574/72 - Circolare 11 maggio 1984 n.1000/116 Ministero Salute CITIZENS WHO STAY REGULARLY IN ITALY (RESIDENT OR NOT BUT WHO DON T GIVE FISCAL CONTRIBUTION) can register themselves voluntarily to SSN - coming from EEC countries - coming from out of EEC countries FOREIGN CITIZENS COMING FROM EEC AND OUT OF EEC COUNTRIES, IN ORDER TO REGISTER THEMSELVES VOLUNTARILY TO SSN, HAVE TO SHOW: Valid permission to stay, that lasts more than 3 months (except for students and people au pair also with permission which lasts less than 3 months) given for reasons, different from those shown for citizens who stay regularly in Italy for example: - study - elective residence - professional sport - religion - business - and all other categories which can be individualized with exclusion from those obligatory Pag. 16

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