QUADRO GENERALE DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE. Biomasse Combustibili

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1 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE Biomasse Combustibili Dott. Marco Canè Resp.le Distretto di Ravenna U.O. Emissioni

2 Quali sono le biomasse combustibili: sono solo quelle che rispettano le condizioni dell allegato X alla parte V del dlgs 152/06. Sezione 1 Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I (Impianti Industriali) l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.

3 Sezione 2 Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II (Termici Civili) f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; 1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.

4 Sezione 4 Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h)) Tipologia e provenienza: a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate. c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.

5 f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3 Caratteristica Unità Valori minimi/massimi Metodi di analisi Ceneri % (m/m) 4% Astm D Umidità % (m/m) 15% Astm D N-esano mg/kg 30% Uni Solventi organici clorurati assenti * Potere calorifico inferiore MJ / kg 15,700 Astm D * Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

6 g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purche' la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale. 1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni oni della presente parte quinta e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta. (*) (*) Rif. art. 184 bis dlgs 152/05 Sottoprodotto

7 D.L. 3 novembre 2008, n Convertito in legge 30/12/2008, n Art. 2 bis [1] Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione 1. Le vinacce vergini nonchè le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché,, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n [2]. 2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del [1] Articolo inserito dalla Legge 205/2008 di conversione. [2] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

8 2. Condizioni di utilizzo 2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 puo' p essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. 2.2 Modalita' di combustione al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW); b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);

9 2. Condizioni di utilizzo c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquidol (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso ssoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso ssoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

10 3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo o 1, lettera f) 3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata", la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonche' il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare: in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi; in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

11 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili 1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato X in impianti nuovi e in impianti anteriori al 2006 autorizzati a partire dal 12 marzo 2002, si applicano i valori di emissione, riportati ne la tabella seguente, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%. Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato X in impianti anteriori al 1988, si applicano i valori di emissione, riportati nella tabella seguente, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

12 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili ART. 268 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo (impianti industriali) si applicano le seguenti definizioni: ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto e' destinato; ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosi' prodotto; otto; gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW; l'impianto di combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter); hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;

13 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili ART Impianti e attivita' in deroga 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III (e) II, dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

14 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili Impianti e attivita' in deroga ALLEGATO IV Parte I Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1: bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse b di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. Parte II Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2: ll) ) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a MW. (??) ART Disposizioni transitorie e finali 4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini f dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data.

15 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI ART Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.

16 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili ART Definizioni 1. Ai fini del presente titolo (Termici Civili) si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi; e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto; f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli; g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;

17 Limiti nazionali emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili ALLEGATO IX Impianti termici civili Parte III - Sezione 2 Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e' pari all'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. [1] Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/nm3.

18 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili D.D.G.A. N del 04/06/1999 Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera. D.G.R. 22 NOVEMBRE 2010, N Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale (l allegato 3A paragrafo F punto 17 lettera c) della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. è sostituito per impianti < 3 MWt dalla DGR 855/2012) D.A.L. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 LUGLIO 2011, N. 51 Individuazione delle aree e dei siti per l installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo l delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. D.G.R. 26 MARZO 2012, N. 362 Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio Approvazione dei criteri per l elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse. D.G.R. 25 GIUGNO 2012, N. 855 Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 "Norme in materia ambientale"- Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09.

19 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili D.A.L. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 LUGLIO 2011, N. 51 CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE:.. 3. per gli impianti da biogas e di produzione di biometano e per quelli da biomasse di cui alla precedente punto 1. del presente paragrafo o esistenti, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l adeguamento alle prescrizioni tecniche, di cui rispettivamente al paragrafo 3, lettera G) a), e al paragrafo 4, lettera E) a), potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione; ENERGIA DA COMBUSTIONE DIRETTA DI BIOMASSE Ai fini del presente atto per impianti a biomasse si intendono quelli che utilizzano i materiali indicati dall art. art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, 1, n. 28. e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall agricolturaagricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

20 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili D.A.L. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 LUGLIO 2011, N. 51 E) Prescrizioni per gli impianti da biomasse La realizzazione di impianti di produzione di energia da combustione diretta di biomasse, nelle aree considerate idonee alla localizzazione dal presente atto, è subordinata all osservanza delle seguenti prescrizioni:.. In sede di progettazione e di valutazione degli impianti a biomasse, occorre impedire o ridurre le emissioni in atmosfera, dando applicazione ai seguenti criteri. Su tutto il territorio regionale gli impianti per la produzione di energia da biomasse devono essere realizzati con le migliori tecniche disponibili e, laddove applicabili, devono rispettare le disposizioni di seguito o citate. Accanto a questi riferimenti, la Regione sta dando attuazione alle previsioni del DLgs. N. 152 del 2006, con particolare riferimento alla normativa tecnica riguardante tutti i processi di produzione di energia con potenza a inferiore a 50 MWt, tra cui gli impianti a biomassa legnosa...

21 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili D.A.L. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 LUGLIO 2011, N. 51 E) Prescrizioni per gli impianti da biomasse.. Nelle aree di superamento e in quelle a rischio di superamento dei limiti (zone rosso, arancione e giallo della cartografia riportata in Figura 1) si possono localizzare impianti a biomasse, a condizione che sia assicurato un saldo almeno zero a livello di emissioni. DGR 362/ b) Cumulo degli impatti, dispersione insediativa Per gli impianti a biomasse si applicano altresì le prescrizioni relative al cumulo degli impatti e alla dispersione insediativa dettate, al precedente paragrafo 3, lettera G), per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano.

22 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili D.G.R. 25 GIUGNO 2012, N Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/ CAMPO D APPLICAZIONE Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici ad uso civile o produttivo alimentati a biomasse solide vegetali di cui al punto 2.1. Per la soglia di potenza < 1 MWt non è necessario aderire alla presente autorizzazione ma bisogna rispettare i limiti di cui al successivo punto 3.

23 2.1 Combustibili consentiti Normativa Nazionale e Regionale Biomasse Combustibili Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili Nei generatori termici disciplinati dalla presente autorizzazione di carattere generale è consentito l utilizzo delle seguenti biomasse combustibili, incluse nella Sezione 4 dell allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006: a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.

24 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili 2.2 Soglie di potenza termica nominale e potenza termica nominale complessiva Per la determinazione della soglia e dei relativi valori limite di emissione si devono sommare tutte le potenze termiche nominali dei generatori di calore presenti nello stabilimento produttivo od edificio civile. Gli impianti termici alimentati con i sovra citati combustibili aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 10 MWt ed inferiore a 50 MWt seguono la procedura autorizzatoria ordinaria ai sensi dell art 269 del D.Lgs. 152/ PRESCRIZIONI RELATIVE AI VALORI LIMITE ED AI CONTROLLI I seguenti valori limite (media oraria), espressi in mg/nm3 salvo diversa specificazione, sono relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101,3 kpa dell effluente gassoso secco e ad un tenore di ossigeno di riferimento del 11%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

25 Limiti e disposizioni regionali alle emissioni per impianti alimentati a biomasse combustibili Per le ulteriori prescrizioni tecniche si rimanda all allegato 3A paragrafo F della DGR 2236/2009 e s.m.i.. Per tutto quanto non espressamente citato, valgono inoltre tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall allegato allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 Modalità di combustione.

26 Tabella Riassuntiva limiti biomasse combustibili

27 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni La biomassa combustibile puo essere avviata alla combustione diretta per la produzione di energia (termica, elettrica) o avviata alla gassificazione per ottenere in genere un syn-gas da biomassa da avviare poi alla combustione per produrre energia elettrica e/o termica. s) gas sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto La composizione del gas prodotto varia in funzione del tipo di biomassa utilizzata, della temperatura e delle altre condizioni di processo. I composti più rappresentati sono: CO (13-30%), H2 (12-20%), CH4 (0-4%), CO2 (8-18%), N2 (45-60%), vapore, idrocarburi, altri componenti organici e, talvolta, tracce di composti dello zolfo. Gas a basso potere calorifico (da 1000 a 1500 kcal/nm3) (aria), in opportune condizioni (ossigeno), a medio potere calorifico (da 1500 a 4000 kcal/nm3).

28 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni

29 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni Dati tecnici nominali riassuntivi dell impianto: Potenza termica nominale immessa: MWth Potenza elettrica nominale: MWe Potenza elettrica prevista per autoconsumo: 53 kwe Potenza elettrica immessa in rete: MWe Energia termica recuperata: MWth Biomassa combustibile umida = t/a Biomassa combustibile secca = 6200 t/a PCI medio della biomassa = ca kcal/kg (secca) PCI syn-gas = kcal/sm3 Syn-gas prodotto = 1950 Sm3/h (650 Sm3/h per linea) N Motori = 9 (da 110 kwe); N Essiccatoi = 3; N Emissioni = 3 N Linee produttive = 3 Linee ( N 1 Linea = 1 pirolizzatore + 1 Essiccatoio + 3 motori)

30 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni

31 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni

32 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni

33 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER - CTR Emissioni

34 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni

35 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni

36 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni 1. La LG 19 asserisce che la DAL 51 si applica anche agli impianti di combustione indiretta delle biomasse combustibili. Saldo zero DGR 362/ Vengono esaminate dal punto di vista delle emissioni in atmosfera tre tipologie di assetti impiantistici: 1) Impianti a Combustione indiretta di biomasse completamente equiparati a quelli a combustione diretta. 2) Impianti a Combustione indiretta di biomasse NON completamente equiparati a quelli a combustione diretta. 3) Impianti a Combustione indiretta di biomasse in cui i fumi sono utilizzati per l essiccazione delle biomasse in ingresso.

37 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni Impianti a Combustione indiretta di biomasse completamente equiparati a quelli a combustione diretta.

38 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni Impianti a Combustione indiretta di biomasse NON completamente equiparati a quelli a combustione diretta.

39 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni Impianti a Combustione indiretta di biomasse NON completamente equiparati a quelli a combustione diretta.

40 Impianti a syn-gas da biomasse combustibili L.G. 19 di ARPA ER CTR Emissioni Impianti a Combustione indiretta di biomasse in cui i fumi sono utilizzati per l essiccazione delle biomasse in ingresso. In questa tipologia di impianti, i fumi generati dalla combustione (diretta o indiretta) sono utilizzati nei processi di essiccazione della biomassa che costituisce il combustibile in ingresso. L emissione degli impianti di essiccazione genera, perciò, fumi con contenuto di inquinanti che derivano sia dal processo di combustione che dal processo di essiccazione. Per i valori di Polveri e COT, il cui contributo dalla attività di essiccamento è decisamente importante, vengono indicati elementi valutativi utili per la indicazione di limiti appropriati. L essiccamento origina un impatto odorigeno da valutare.

41 In attesa della emanazione da parte della Regione della DGR per gli impianti di combustione < 50 MWth si puo consultare la norma regionale della Lombardia: D.G.R. Lombardia 6 agosto n. IX/3934 Criteri per l installazione e l esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale. E in specifico per gli impianti a syn-gas da biomassa ligno - cellulosica la: Raccomandazione CTI 13 - Impianti per la produzione e l impiego di gas da gassificazione di biomassa ligno - cellulosica Classificazione, requisiti essenziali, regole per l offerta, l ordinazione, la costruzione e il collaudo. Pubblicata il 17/05/2013.

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