Statuto della Fondazione di Partecipazione. Fondazione Europea Cammino Futuro. o FONDAZIONE ATLANTE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Statuto della Fondazione di Partecipazione. Fondazione Europea Cammino Futuro. o FONDAZIONE ATLANTE"

Transcript

1 St Statuto della Fondazione di Partecipazione Fondazione Europea Cammino Futuro o FONDAZIONE ATLANTE

2 Art. 1 - Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede È costituita una Fondazione di partecipazione denominata FONDAZIONE EUROPEA CAMMINO FUTURO O.N.L.U.S. con sede legale: Villa la Quiete via San Cresci, 31 in San Cresci di Borgo San Lorenzo (Firenze), Italia. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dall art.14 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione usa, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo O.N.L.U.S. Le finalità della Fondazione si esplicano sia in ambito nazionale che internazionale. Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge. La Fondazione ha diritto esclusivo all utilizzazione del suo nome, dell eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporne autonomamente l uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell ambito di operazioni o iniziative commerciali. Art. 2 - Sedi operative, Delegazioni ed Uffici Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Art. 3 - Scopi e ambiti di intervento La Fondazione ha lo scopo essenziale, quale parte attiva della rete virtuosa che si sta creando nel mondo, di valorizzare e diffondere tematiche, metodi, attività e stili di vita che consentano di coinvolgere in modo cosciente, consapevole e responsabile l essere umano nella sua evoluzione equilibrata rapportata a quella del Pianeta Terra, oltre a quelle che tramite la trasmissione potranno essere intraprese, nello spirito del presente statuto, dalle generazioni future.

3 La Fondazione si impegna all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale verso soggetti in condizioni di svantaggio. La Fondazione si impegna a raggiungere i propri obiettivi adottando soluzioni operative fondate su uno spirito di collaborazione e con l obiettivo del contenimento dei consumi e di una corretta allocazione delle risorse naturali e strumentali impiegate. In particolare, ha come fine quello di tutelare la qualità della vita e la costruzione di un futuro etico e sostenibile tramite la realizzazione, il buon funzionamento e lo sviluppo di espressioni qualificate quali centri d arte, di agricoltura, di ricerca, di salute, di accoglienza e turismo responsabili e cooperazione professionale mediante attività di responsabilità sociali di impresa. La Fondazione potrà promuovere iniziative nei seguenti settori: - assistenza socio-sanitaria; - beneficenza; - istruzione; - formazione; - sport dilettantistico; - tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche; - tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; - promozione della cultura e dell arte; - tutela dei diritti civili; - ricerca scientifica. Art. 4 - Servizi La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione. Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta. Art. 5 - Attività Strumentali, accessorie e connesse La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività strumentali, accesso-

4 rie e connesse finalizzate alla promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle proprie iniziative istituzionali. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l ottimizzazione e l adeguatezza delle risorse umane. E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all articolo 3 del presente statuto; la Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo esemplificativo: 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione di altri, l assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili in Italia e all estero, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 4) partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; 5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre organizzazioni che svolgano attività assistenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e di formazione; 6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico verso soggetti in condizione di svantaggio; 7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all art. 3;

5 8) stipulare convenzioni per l affidamento a terzi di parte delle attività; 9) istituire premi, concorsi e borse di studio; 10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari. Art. 6 - Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Art. 7 - Patrimonio Il Patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o e dai Partecipanti tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di inizio dell'attività e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della Fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio; - dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al Patrimonio dall Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione siano espressamente destinati a tale fondo. Art. 8 - Fondo di Gestione Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

6 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione; - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; - dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; - dal contributo del 5x1000 (cinque per mille) della dichiarazione dei redditi di privati o persone giuridiche. Art. 9 - Esercizio Finanziario L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio dei Fondatori approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i documenti programmatici previsionali per l esercizio successivo ( Bilancio Economico di previsione ). Il Consiglio dei Fondatori approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Consuntivo e Sociale dell esercizio precedente. Gli organi della Fondazione, nell ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l attuazione degli obiettivi e programmi approvati. Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della Fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente, al potenziamento delle attività della Fondazione o per l acquisto di beni strumentali per l incremento e/o il miglioramento della sua attività. È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione. ONE ATLANTE Art Membri della Fondazione I membri della Fondazione si distinguono in: - FONDATORI - PARTECIPANTI ADERENTI - PARTECIPANTI SOSTENITORI

7 - PARTECIPANTI VOLONTARI Art Fondatori Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. Possono, inoltre, divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al fondo di dotazione od anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'art. 18, 4 comma, del presente statuto. I Fondatori possono essere esclusi con delibera adottata dalla maggioranza assoluta del Consiglio dei Fondatori. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato. Art. 12 Partecipanti Aderenti (o Aderenti) Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio dei Fondatori. La qualifica di Partecipante aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo é stato regolarmente versato. Art Partecipanti Sostenitori (o Sostenitori) Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio dei Fondatori, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

8 I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento. Art. 14 Partecipanti Volontari (o Volontari) Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Volontari le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. Art. 15 Partecipazione di soggetti esteri Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all estero. Art Esclusione e Recesso Il Consiglio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - inadempimento dell impegno di effettuare prestazioni patrimoniali. Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

9 - variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell ente o della società fatta salva l approvazione della maggioranza dei Fondatori. Nel caso di Partecipanti a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure di cui all art. 14 del presente Statuto, l esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate; - al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalle responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante; - la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nel regolamento che comprometta l erogazione delle prestazioni affidate; - al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale. I Partecipanti a matrice operativa selezionati mediante procedure non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall art. 14 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte. La perdita della qualificazione di Partecipante comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all interno degli Organi della Fondazione. Art Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Consiglio dei Fondatori - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente - il Segretario Generale o Direttore Generale - il Comitato Scientifico - il Collegio dei Revisori dei Conti - l' Assemblea di partecipazione.

10 Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Segretario Generale o Direttore Generale, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate. Art. 18 Consiglio dei Fondatori II Consiglio dei Fondatori é l'organo al quale é riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 9, secondo comma. La veste di membro del Consiglio dei Fondatori non é incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, di Segretario Generale e di Direttore del Centro Studi e del Centro Interventi Sociali della Fondazione. Il Consiglio dei Fondatori ha il compito di: a. nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione salvo quanto prescritto dalla lettera c); b. stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 9 possano divenire Aderenti, Sostenitori, Fondatori; c. stabilire, con regolamento interno da adottarsi, i criteri per l'eventuale elezione da parte dell'assemblea di partecipazione di membri del Consiglio di Amministrazione; d. procedere all'attribuzione della qualifica di fondatore ed alla sua esclusione a norma del disposto dell'art. 9 del presente Statuto; e. determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario; f. nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; g. approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione; h. approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione; i. deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie; j. deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio; k. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. Il Consiglio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

11 Art. 19 Convocazione e Quorum del Consiglio dei Fondatori Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri. Il Consiglio dei Fondatori é convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o inviati con tre giorni di preavviso. Nel caso di impossibilità ad intervenire alle riunioni del Consiglio, ciascun membro può delegare altro membro. Non é previsto limite di numero di deleghe per ciascun delegato, né obblighi di forma per delega. Il Consiglio é validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza semplice. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, é richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del Consiglio é redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale. Art. 20 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione é composto fino ad un massimo di ventun membri, compreso il Presidente eletto dal Consiglio dei Fondatori. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, previa contestazione dell'addebito e con possibilità di

12 discolparsi dinanzi allo stesso Consiglio. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio dei Fondatori deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a: - nominare il Comitato Scientifico; - nominare il Presidente del Comitato Scientifico; - formulare proposte al Consiglio dei Fondatori sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3; - predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; - nominare gli Aderenti, i Sostenitori e i Volontari, di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto; - proporre eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può nominare un Comitato Esecutivo a cui delegare proprie attribuzioni, composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, da due ai quattro membri, da scegliere tra i Consiglieri. Art. 21 Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o inviati con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. II Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione é valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13 Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro. Art. 22 Presidente Il Presidente della Fondazione é anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli viene nominato dal Consiglio dei Fondatori. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e revocandoli. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, comunque, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre, in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. Art. 23 Segretario Generale o Direttore Generale Il Segretario Generale o Direttore Generale é nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico. Il Segretario Generale o il Direttore Generale é il responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Segretario Generale o Direttore Generale: - provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; - dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

14 Art. 24 Comitato Scientifico II Comitato scientifico é organo consultivo della Fondazione ed é composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore ad otto e non superiore a venti, tra le personalità distintesi nei campi di attività di cui all'art. 2. I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti il Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio. Art. 25 Compiti del Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico, in particolare, ha il compito di: - studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali della Fondazione; - segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione; - collaborare alla definizione delle strategie operative della Fondazione; - esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione. Tale organo può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell'attività di quest'ultima. Art. 26 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio dei Fondatori ed é composto a tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15 Art. 27 Assemblea di Partecipazione L'Assemblea di Partecipazione é costituita dai Partecipanti Aderenti, sostenitori e volontari, e si riunisce almeno una volta all'anno. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Essa é validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. L Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea é presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Statuto FONDAZIONE ATLANTE Art Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa sentita l autorità di controllo e di vigilanza di cui all art. 6 il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio dei Fondatori che ne nomina il Liquidatore ad altre ONLUS che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d uso alla Fondazione all atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Art Clausola di Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia. Art Clausola Arbitrale Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Firenze. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dagli altri due così nominati. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare un arbitro o i due arbitri non nominino il terzo arbitro, esso sarà nominato dalla Camera di Commercio Internazionale. L arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. Fondazione Europea Cammino Futuro O.N.L.U.S.

16 F.to F.to **** È copia conforme all originale nei miei atti. Firenze, lì

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; STATUTO FONDAZIONE GIUSEPPINA MAI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA PUBBLICA E PRIVATA Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una Fondazione denominata Fondazione Giuseppina Mai per la promozione

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

- 1 - sede-delegazioni

- 1 - sede-delegazioni - 1 - Allegato A ad atto rep. n.77925/15335 STATUTO Fondazione Bracco Articolo 1 Costituzione-sede sede-delegazioni delegazioni È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Bracco", con sede in Milano,

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

Parte Straordinaria Allegato e

Parte Straordinaria Allegato e Parte Straordinaria Allegato e STATUTO "IFOM Fondazione Istituto Firc di Oncologia Molecolare" in breve "IFOM" Art. 1 COSTITUZIONE Su iniziativa della "Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro", che

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

S T A T U T O della "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA" Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni

S T A T U T O della FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni S T A T U T O della "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA" Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE TERRITORI

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1 STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto Associazione Culturale MirAttiva Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:

Dettagli

Art.1 - Denominazione e sede. Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul

Art.1 - Denominazione e sede. Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul STATUTO DELLA FONDAZIONE ARETINA DI STUDI SUL CLASSICISMO Art.1 - Denominazione e sede Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul classicismo costituiscono la Fondazione Aretina

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE [ipotesi di denominazione]

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE [ipotesi di denominazione] BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE [ipotesi di denominazione] Art. 1 Costituzione sede Delegazioni E costituita una Fondazione denominata[ ], con sede in Sinnai, presso il Comune di Sinnai.

Dettagli

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>> STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È istituita la Fondazione denominata "Fondazione Banca San Paolo di Brescia" al fine di assicurare, con un nuovo strumento adeguato alla vigente legislazione, la prosecuzione

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS Articolo 1 Costituzione - sede - delegazioni E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Marcegaglia

STATUTO FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS Articolo 1 Costituzione - sede - delegazioni E' costituita una fondazione denominata Fondazione Marcegaglia STATUTO FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS Articolo 1 Costituzione - sede - delegazioni E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Marcegaglia Onlus", con sede in Milano via Giovanni della Casa n. 12.

Dettagli

Fondazione Deutsche Bank Italia

Fondazione Deutsche Bank Italia Fondazione Deutsche Bank Italia STATUTO Articolo 1 Costituzione Denominazione Sede È costituita una fondazione denominata Fondazione Deutsche Bank Italia, con durata illimitata, avente sede in Milano,

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS Art. 1 Denominazione e sede E costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) sotto

Dettagli

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1 STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE MARIO TOBINO

STATUTO FONDAZIONE MARIO TOBINO STATUTO FONDAZIONE MARIO TOBINO Articolo 1 Costituzione E costituita la Fondazione Mario Tobino. La Fondazione Mario Tobino ha sede in Lucca, località Maggiano in Via di Fregionaia. Essa risponde ai principi

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 1 STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA DI MONZA E BRIANZA ONLUS ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita una fondazione, con le caratteristiche

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

ALLEGATO "A" AL N. 35401 DI FASCICOLO STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Fondazione il Bene. Art. 1 Denominazione, sede e durata

ALLEGATO A AL N. 35401 DI FASCICOLO STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Fondazione il Bene. Art. 1 Denominazione, sede e durata ALLEGATO "A" AL N. 35401 DI FASCICOLO STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Fondazione il Bene Art. 1 Denominazione, sede e durata E costituita la fondazione denominata Fondazione il Bene, di seguito

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE

Dettagli

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM Premesso: che con atto costitutivo del 17 Gennaio 2008 si costituì l'associazione Star Freedom ONLUS registrato a Palermo il 13/03/2008

Dettagli

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA STATUTO Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici CO.NA.CEM. ONLUS TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE Art. 1 - Costituzione e denominazione. 1 E costituita l Associazione denominata «Coordinamento

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede) Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

STATUTO FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA STATUTO FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 1. A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione dell

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,

Dettagli

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita

Dettagli

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione di volontariato, denominata: che assume la forma giuridica

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa

Dettagli

ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE L' ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, per brevità

Dettagli

Statuto della Fondazione dell Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano

Statuto della Fondazione dell Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano Statuto della Fondazione dell Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano 1. A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO Art. 1 - Natura e fondatori La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito indicata come Fondazione) è un istituzione di alta cultura,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO Art. 1: Denominazione e sede 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata con la sigla internazionale Fondazione I.B.M.D.R., costituita con

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"

Dettagli

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA STATUTO ODV MIGRANTES SIENA 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: MIGRANTES SIENA assume la forma giuridica di associazione. E apartitica e aconfessionale. L organizzazione

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato.

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ALLEGATO A AL N. 63.470 DI REP. e N. 13.571 DI RACC. STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ARTICOLO 2) La Fondazione

Dettagli

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO. Denominazione Sede Durata STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA. Art. 1 Denominazione e sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA. Art. 1 Denominazione e sede Allegato A STATUTO DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA Art. 1 Denominazione e sede È costituita una Fondazione denominata Fondazione regionale per la ricerca biomedica, con sede in Milano.

Dettagli

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L

Dettagli

Per iniziativa di Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata il Fondatore ) è costituita una Fondazione denominata Fondazione Poste Insieme ONLUS.

Per iniziativa di Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata il Fondatore ) è costituita una Fondazione denominata Fondazione Poste Insieme ONLUS. Articolo 1 - Costituzione e Denominazione Per iniziativa di Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata il Fondatore ) è costituita una Fondazione denominata Fondazione Poste Insieme ONLUS. La Fondazione

Dettagli

FONDAZIONE HISTORIE ONLUS Cf 93013440230 p.iva 02146410234

FONDAZIONE HISTORIE ONLUS Cf 93013440230 p.iva 02146410234 FONDAZIONE HISTORIE ONLUS Cf 93013440230 p.iva 02146410234 Via Mantova 11 37069 Villafranca Vr www.historie.it fondazione@historie.it Art. 1 Costituzione E' costituita a seguito di trasformazione dell'associazione

Dettagli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Eccomi Eccomi 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Eccomi assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>> STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione

Dettagli

STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS" Articolo 1 DENOMINAZIONE E DURATA

STATUTO DELLA FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS Articolo 1 DENOMINAZIONE E DURATA STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS" Articolo 1 DENOMINAZIONE E DURATA E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS" (di seguito anche "Fondazione")

Dettagli

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1 - ONLUS VIA PIETRO COSSA, 293/19C - 10151 TORINO TEL/FAX 011/4553066 CELLULARE 347/8735080 e-mail: fdbc_p1@inrete.it sito: www.chernobylpiemonte1.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

ALLEGATO "" AL REPERTORIO N. E FASCICOLO N. S T A T U T O D E L L A "FONDAZIONE CASA BUONARROTI DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 - La "FONDAZIONE CASA

ALLEGATO  AL REPERTORIO N. E FASCICOLO N. S T A T U T O D E L L A FONDAZIONE CASA BUONARROTI DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 - La FONDAZIONE CASA ALLEGATO "" AL REPERTORIO N. E FASCICOLO N. S T A T U T O D E L L A "FONDAZIONE CASA BUONARROTI DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 - La "FONDAZIONE CASA BUONARROTI ha sede in Firenze, Via Ghibellina n. 70. SCOPI

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione

Dettagli

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi

Dettagli

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009. Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche

Dettagli

FONDAZIONE SODALITAS STATUTO

FONDAZIONE SODALITAS STATUTO FONDAZIONE SODALITAS STATUTO STATUTO FONDAZIONE SODALITAS Valori La Fondazione Sodalitas coerentemente con l impegno assunto nel 1995 da Assolombarda, un primo gruppo di imprese e di volontari - è costituita

Dettagli

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria

Dettagli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE BUZZI

STATUTO DELLA FONDAZIONE BUZZI STATUTO DELLA FONDAZIONE BUZZI Articolo 1 Costituzione sede delegazioni E costituita una Fondazione denominata Silvio Buzzi con sede in Ravenna alla Via Girolamo Felisatti, 49 43123 Ravenna. Essa risponde

Dettagli

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione

Dettagli

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 181361/50199 STATUTO DELLA "FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA" Art. 1 - DENOMINAZIONE Esiste una

ALLEGATO A al REPERTORIO NUMERO 181361/50199 STATUTO DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA Art. 1 - DENOMINAZIONE Esiste una ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 181361/50199 STATUTO DELLA "FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA" Art. 1 - DENOMINAZIONE Esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA

Dettagli

STATUTO dell'associazione

STATUTO dell'associazione TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org

Dettagli