FASCICOLO I - MODELLO BASE. Frontespizio Dati relativi agli enti - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Dati personali

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1 ISTRUZIONI GENERALI ASPETTI GENERALI Con Provvedimento dell Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2013 (pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle entrate il 1 febbraio 2013) è stato approvato il Modello UNICO 2013 ENC da utilizzare da parte degli enti non commerciali, delle ONLUS, dei trust, delle società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ed altre società non residenti nel territorio dello Stato, nonché, in determinati casi, dai curatori di eredità giacenti. Struttura e composizione dei Modelli Il Modello UNICO 2013 ENC si compone: a) del Frontespizio e dei Quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RZ, FC, EC, RX, il Quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini ed il Quadro CE concernente il credito d imposta per redditi prodotti all estero, costituenti il Modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell IRES, nonché del modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori mobiliari; b) dei Quadri costituenti il Modello IVA/2013, con esclusione del Frontespizio e del quadro VX; c) dei Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri per il periodo d imposta 2012; d) dei Modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. Come cambia il Modello UNICO 2013 UNICO 2012 FASCICOLO I - MODELLO BASE Frontespizio Dati relativi agli enti - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Dati personali DETERMINAZIONE DEL REDDITO Quadro RA Redditi dei terreni Quadro RA Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro RB Quadro RC Redditi di impresa - Enti a contabilità pubblica Quadro RC Quadro RD Redditi di allevamento di animali Quadro RD DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 3

2 UNICO 2013 UNICO 2012 Quadro RE Redditi di lavoro autonomo Quadro RE Quadro RF Reddito di impresa in contabilità ordinaria Quadro RF Quadro RG Reddito d impresa in contabilità semplificata Quadro RG Quadro RH Reddito di partecipazione in società di persone Quadro RH Quadro RL Altri redditi Quadro RL DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE Quadro RM Redditi di capitale e redditi di imprese estere partecipate Quadro RM Quadro RQ Imposte sostitutive e addizionali Quadro RQ Quadro RN Determinazione dell IRES Quadro RN Quadro PN Imputazione del reddito del trust Quadro PN Quadro RU Crediti d imposta concessi a favore delle imprese Quadro RU Quadro RT Plusvalenze di natura finanziaria Quadro RT PROSPETTI VARI Quadro RK Cessione delle eccedenze dell IRES nell ambito del gruppo Quadro RK Quadro RO Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti l organo di controllo Quadro RO Quadro RS Prospetti comuni ai Quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari Quadro RS Modulo RW Investimenti all estero e/o trasferimenti da, per e sull estero Modulo RW Quadro RZ Dichiarazione dei sostituti d imposta relativa ad interessi, redditi di capitale e altri Quadro RZ Quadro AC Comunicazione dell amministratore di condominio Quadro AC Quadro RI Fondi pensione e forme pensionistiche complementari Quadro RI Quadro FC Redditi dei soggetti controllati o collegati Quadro FC Quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali Quadro EC Quadro CE Credito d imposta per redditi prodotti all estero Quadro CE VERSAMENTI Quadro RX Compensazioni - rimborsi Quadro RX 4 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

3 Termini di presentazione e di versamento SOGGETTI OBBLIGATI PRESENTAZIONE TELEMATICA VERSAMENTO Soggetti tenuti alla presentazione del Modello UNICO 2013 per i quali la legge o l atto costitutivo prevedono un termine per l approvazione del bilancio o rendiconto Soggetti tenuti alla presentazione del Modello UNICO 2013 per i quali non è previsto un termine per l approvazione del bilancio o rendiconto Soggetti tenuti alla presentazione del Modello UNICO 2013 che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell esercizio Entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (*) Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (*) Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (*) (*) È in ogni caso possibile effettuare i versamenti entro il 30 giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La disciplina fiscale degli enti non commerciali agli effetti dell IRES è contenuta negli artt. da 143 a 150 del TUIR. Queste disposizioni si applicano però, solo una volta definito il soggetto passivo (ente non commerciale). Definizione di enti non commerciali Sono definiti enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. L oggetto esclusivo o principale dell ente residente è determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l oggetto principale dell ente residente è determinato in base all attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. In sintesi, dunque, se l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi statutari (o, in ogni caso, l attività effettivamente esercitata) è di natura commerciale (come definita dall art. 55 del TUIR) l ente non può essere qualificato come non commerciale. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 5

4 Forma giuridica dell atto costitutivo o dello statuto Per consentire la definizione fiscale di ente non commerciale, lo statuto o l atto costitutivo devono essere redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche solo registrata. Perdita della qualifica di ente non commerciale La definizione tributaria dell ente non commerciale si completa con la disposizione secondo cui indipendentemente dalle previsioni statutarie, l ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora svolga prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d imposta. La perdita della qualifica opera a partire dall inizio del periodo d imposta in cui si è verificata. La norma in oggetto elenca, al comma 2, una serie di parametri ritenuti particolarmente significativi, che configurano fatti indice di commercialità. PARAMETRI PER LA PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE Prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali. Prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Prevalenza delle componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, per i quali si rendono applicabili le specifiche disposizioni, in termini di qualifica, stabilite dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle associazioni sportive dilettantistiche. Effetti della perdita di qualifica Il mutamento di qualifica di ente non commerciale comporta, come effetto immediato, l obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell ente nell inventario di cui all art. 15 del D.P.R. n. 600/1973, entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta in cui ha effetto la disposizione di cui all art. 149 del TUIR. Resta inteso, poi, che, una volta persa la qualifica, l ente dovrà comportarsi, dal punto di vista contabile e dichiarativo, come ente commerciale (e presentare, ad esempio, il Modello di dichiarazione dei redditi delle società). Superamento dei limiti Nell ipotesi in cui, in un anno, i ricavi derivanti da attività commerciali sono stati superiori agli altri ricavi, c è il rischio che l ente non commerciale perda la qualifi- 6 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

5 ca. Il superamento in un anno dei parametri può però derivare da circostanze congiunturali non ripetibili che non determinano, di per sé, la perdita di qualifica, ma vanno valutate insieme alle altre caratteristiche complessive dell ente. I parametri costituiscono, infatti, degli indizi da tenere presente, insieme alle altre caratteristiche complessive dell ente, ai fini della sua qualificazione commerciale. Determinazione del reddito complessivo Il principio base che regola la determinazione del reddito fiscale complessivo degli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali è contenuto nell art. 143 del TUIR: l imponibile di questi soggetti è dato dalla somma di redditi fondiari, di redditi di capitale, di redditi d impresa e di redditi diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (ad esclusione di quelli esenti da imposta o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Esclusioni Per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi che non rientrano nella previsione di cui all art c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente senza specifica organizzazione e verso pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti soggetti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Fermo restando il regime di esclusione dall IVA, queste attività sono esenti da ogni altro tributo. L agevolazione è subordinata alla condizione che l attività di raccolta di fondi sia svolta in maniera occasionale; i criteri e gli ambiti per stabilire quando si verifichi questo presupposto potranno essere definiti con apposito decreto. I fondi ricavati dalle cosiddette raccolte pubbliche di piazza non concorrono neanche alla formazione del reddito delle ONLUS, se queste ultime sono costituite da enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.). Entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, tutti gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere uno specifico rendiconto dal quale devono risultare, anche tramite un apposita relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Il rendiconto deve essere conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l accertamento relativo al periodo d imposta cui si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall art c.c. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità con i fini istituzionali degli enti stessi. Anche in DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 7

6 questo caso, l agevolazione relativa ai contributi si applica, compatibilmente con la forma giuridica assunta, anche alle ONLUS. La norma in oggetto trova applicazione nei casi in cui venga attribuito all ente un finanziamento (derivante da convenzione o in accreditamento) affinché questi possa svolgere attività aventi finalità sociali, in conformità ai propri fini istituzionali. L agevolazione per i contributi è subordinata alle seguenti condizioni: deve trattarsi di attività aventi finalità sociali; le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell ente. Le finalità sociali devono ricomprendersi tra quelle tipiche dell ente. Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali sono equiparati ai soggetti esenti dall IRES di cui all art. 74, comma 1, del TUIR. Possono beneficiare di questa agevolazione solo quelle associazioni che rientrano nell apposita graduatoria, dopo avere presentato la domanda all Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, tra il 20 luglio ed il 20 settembre di ogni anno. Enti di tipo associativo Regole particolari sono previste per i cosiddetti enti di tipo associativo. In particolare, per questi soggetti sono individuate alcune attività che sono in ogni caso considerate sempre commerciali. Attività considerate commerciali ex lege Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; somministrazioni di pasti; erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; prestazioni alberghiere; prestazioni di alloggio, di trasporto (di cose e persone) e di deposito; prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali; prestazioni effettuate nell esercizio delle attività di: - gestione di spacci aziendali e di mense; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. In linea generale, sono considerate effettuate nell esercizio di attività commerciali le cessioni e le prestazioni anche effettuate verso associati o partecipanti, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari a tal fine determinati. Questi corrispettivi daranno luogo, in capo all ente percipiente, ad un reddito di impresa o ad un reddito diverso a seconda dell abitualità o meno dell operazione. Sono invece previste attività che non sono considerate commerciali per gli enti associativi. In particolare, non è considerata commerciale l attività svolta nei con- 8 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

7 fronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Per specifiche categorie di associazioni, poi, per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati o partecipanti (anche nei confronti di associazioni consorelle o degli associati di queste ultime) si applica una decommercializzazione fiscale. Stesso regime vale per le cessioni anche a terzi di pubblicazioni che siano cedute prevalentemente agli associati. Per gli enti non commerciali in genere (associazioni, consorzi ed altri enti non commerciali di tipo associativo) Attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo Per le associazioni: - politiche; - sindacali e di categoria; - religiose; - assistenziali; - culturali; - sportive dilettantistiche; - di promozione sociale; - di formazione extrascolastica della persona Attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati Le associazioni di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona sono quelle che non hanno come attività principale l organizzazione di corsi anche se, comunque, svolgono attività in un ambito limitato della formazione, che privilegia la crescita complessiva della personalità dell individuo escludendo la formazione professionale vera e propria. Le associazioni di promozione sociale sono quelle che promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita; fra le associazioni di questo tipo possono rientrare gli organismi quali l ARCI o le ACLI, espressione dell associazionismo storico. Le associazioni sportive agevolate sono solo quelle dilettantistiche, cioè quelle identificate dalla legge 16 dicembre 1991, n Si tratta, quindi, delle associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportiva esclusivamente dilettantistica, intendendosi per tale quella definita dalla normativa regolamentare dei predetti organismi cui l associazione è affiliata. Esclusivamente per le associazioni di promozione sociale di carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno non costituiscono attività commerciali, anche se rese dietro pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. L agevolazione compete a condizione che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 9

8 istituzionali ed effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti (compresi quelli di associazioni consorelle ). L organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; anche in questo caso, inoltre, le attività devono essere svolte a beneficio degli stessi soggetti sopra indicati (iscritti ecc.). Sono agevolate anche le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, effettuate anche a non associati e le attività di assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti nella stessa materia contrattualistica, effettuate da associazioni sindacali e di categoria e sempre che il corrispettivo richiesto non superi i costi di diretta imputazione. Per potere fruire delle agevolazioni, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona devono inserire nei propri statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, specifiche clausole di garanzia. Si tratta delle seguenti: 1) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 2) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 3) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; 4) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie, riferito sia all attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato; 5) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 6) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e sua non rivalutabilità. Alcuni vincoli statutari non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Si tratta, in particolare, della clausola che prevede la disciplina del rapporto associativo secondo determinati criteri e di quella che prevede l eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell assemblea e le modalità di funzionamento della stessa. 10 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

9 Modello EAS Per poter conservare la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, gli enti associativi devono essere in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e devono trasmettere per via telematica all Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito Modello. Tale modulo (denominato EAS) è stato approvato con un provvedimento del 2 settembre Per gli enti di nuova costituzione, la comunicazione deve essere trasmessa - esclusivamente in via telematica - entro 60 giorni dalla data di costituzione. Il Modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati comunicati, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti gli enti associativi, il Modello va presentato nel termine di 60 giorni. Sono esclusi dall obbligo di trasmettere il Modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze 25 maggio 1995, le associazioni pro loco che optano per l applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale. L onere della trasmissione del citato modulo spetta invece anche alle società sportive dilettantistiche di cui all art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n Anche in relazione alla trasmissione del Modello EAS si rende applicabile l art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, che ha introdotto l istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Di conseguenza, gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). I soggetti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione fruendo dell istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto Modello di comunicazione ma, fermo restando il possesso dei requisiti, devono versare unicamente la sanzione pari ad euro 258,00 entro i termini individuati. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) Sono Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) quegli organismi che operano in determinati settori d interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. A questi soggetti, proprio in conseguen- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 11

10 za della particolare finalità etica di cui sono portatori, sono riservati specifici vantaggi fiscali, fruibili subordinatamente al rispetto di precise condizioni. In particolare, sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e, in generale, tutti gli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica che hanno inserito specifiche clausole nei propri statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Possono essere qualificati come ONLUS solo gli enti che nello statuto prevedono lo svolgimento di una o più delle attività elencate, in via istituzionale e come attività connesse a quelle istituzionali. Attività che abilitano alla qualifica di ONLUS Assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico; tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; promozione della cultura e dell arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento (si tratta del D.P.R. 14 giugno 2003). A questi settori va aggiunto quello della beneficenza indiretta. In particolare, si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lett. a), n. 3, dell art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lett. a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Nello statuto dell ONLUS deve poi essere contenuta la previsione che l attività dell organizzazione sia volta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Per le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte per le quali non sono riconosciuti apporti economici da parte dell amministrazione centrale dello Stato, tutela dei diritti civili, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono rese nei confronti dei soci, associati o partecipanti (ed altri soggetti, specificatamente indicati), ma sono dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati e, cioè: persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Le finalità di solidarietà sociale s intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell organizzazione vi siano soci, associati o parteci- 12 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

11 panti (o altri soggetti, specificatamente previsti), se si trovano in condizioni svantaggiate (definite come sopra). Per le altre attività, invece, la finalizzazione solidaristica è presunta, senza che sussista la necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari. Le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, promozione della cultura e dell arte e ricerca scientifica sono infatti definite a solidarietà immanente. Altro requisito che dev essere inserito nello statuto dell ONLUS è il divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente previste, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell ambito di ciascuno dei settori previsti, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell organizzazione. Nello statuto deve, inoltre, essere previsto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione (a meno che ciò non sia previsto per legge o sia effettuato nei confronti di un altra ONLUS). Costituiscono fattispecie che configurano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per l organizzazione o ne facciano parte, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell organizzazione, loro parenti entro il terzo grado, loro affini entro il secondo grado, società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (nel caso delle attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse storico-artistico e di tutela della natura e dell ambiente sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico); 2) l acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore normale; 3) la corresponsione agli amministratori ed ai sindaci di compensi annui superiori a quello previsto per il presidente del collegio sindacale nelle società per azioni; 4) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari di interessi passivi superiori di 4 punti al Tasso ufficiale di sconto; 5) la corresponsione ai dipendenti di stipendi superiori del 20% a quelli previsti dai contratti collettivi. Nello statuto della ONLUS deve, inoltre, essere previsto l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nonché, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o ad organizzazioni orientate al perseguimento di fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo. Tra le altre clausole da inserire obbligatoriamente nello statuto, rilevante è senz altro quella che impone l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Nello statuto deve, inoltre, essere prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 13

12 associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Deve, infine, essere previsto l uso, nella denominazione ed in ogni occasione di interfaccia con il pubblico, della locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o dell acronimo ONLUS. L uso di tale denominazione in modo da trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS (chiunque, interno o esterno all organizzazione, contravviene a questa disposizione è punito con la sanzione amministrativa da 309 a euro). ONLUS di diritto Sono, in ogni caso, considerati ONLUS: gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata al 100% da cooperative sociali. La previsione di cui al primo punto si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. 25 maggio Per queste tipologie di enti vengono fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalle normative speciali. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale di carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, possono accedere al regime delle ONLUS anche solo rispettando il requisito dello svolgimento delle attività menzionate alla lett. a), comma 1 dell art. 10 del decreto, anche in via non esclusiva e senza dover rinunciare, per il resto, alla propria struttura organizzativa. In tal caso, gli enti interessati dovranno gestire le predette attività ammesse al regime delle ONLUS con una contabilità separata. Non possono assumere la qualifica di ONLUS: enti pubblici; società commerciali non cooperative; enti bancari; partiti e movimenti politici; organizzazioni sindacali; associazioni di datori di lavoro; associazioni di categoria. I soggetti che intraprendono l esercizio delle attività che abilitano alla qualifica di ONLUS devono darne comunicazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di: redazione dello statuto o dell atto costitutivo (se in forma di atto pubblico); autenticazione o di registrazione degli stessi (se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata), 14 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

13 alla Direzione regionale delle entrate competente, utilizzando l apposito Modello, conforme a quello approvato con D.M. 19 gennaio L iscrizione è condizione per beneficiare delle agevolazioni. Alla comunicazione, le aspiranti ONLUS devono allegare una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti dell art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. In luogo della dichiarazione, può essere allegata copia dello statuto o dell atto costitutivo. Questo obbligo è stato istituito dal D.M. 18 luglio 2003, n Il Modello di dichiarazione sostitutiva è contenuto nel provvedimento dell Agenzia delle entrate del 29 dicembre Qualora non venga effettuata l iscrizione, agli organi di controllo dell ONLUS si applica la sanzione amministrativa da 103 a euro. Nel caso in cui l ente abbia tutti i requisiti della ONLUS ma non si avvalga del regime fiscale di favore previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione. Sono esonerate dall iscrizione di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto soggetti considerati per legge ONLUS, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, le organizzazioni non governative riconosciute idonee e le cooperative sociali iscritte nella Sezione cooperazione sociale del registro prefettizio. La mancata effettuazione della comunicazione nei termini non implica l impossibilità in assoluto di accedere al regime ONLUS, ma ne differisce l efficacia; qualora, infatti, le organizzazioni non abbiano effettuato l iscrizione entro il termine dei 30 giorni, potranno applicare il regime agevolativo soltanto dal momento in cui abbiano presentato la prescritta domanda. L applicazione delle agevolazioni ha effetto, per quanto riguarda l IRES, per l intero periodo d imposta durante il quale è effettuata la comunicazione mentre per l IVA dal momento in cui si assume la qualifica di ONLUS. Il Modello di comunicazione, insieme alla dichiarazione sostitutiva, deve essere spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale competente, che ne restituisce uno, timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione. A seguito della presentazione della documentazione per l iscrizione all anagrafe delle ONLUS, la Direzione regionale dell Agenzia delle entrate che ha ricevuto la richiesta mette in moto una prima fase di controllo formale di sussistenza dei requisiti, al termine della quale, dopo 40 giorni, procede all inserimento del richiedente nell elenco delle ONLUS oppure comunica il diniego di iscrizione con un provvedimento motivato. Le modalità procedurali per l espletamento del controllo sono indicate nell art. 3 del D.M. 18 luglio 2003, n Il controllo sugli iscritti è in ogni caso demandato anche all organismo di controllo istituito con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 (la ormai soppressa Agenzia del Terzo Settore, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) oltre che, naturalmente, all Amministrazione finanziaria. Il Modello di iscrizione deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che comportino per l ente la perdita della qualifica di ONLUS; la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione. Deve essere sempre comunicata alla Direzione regionale delle Entrate competente, sempre nel termine di 30 giorni, ogni variazione dei dati già forniti in sede di presentazione della comunicazione eventualmente verificatisi. In tal caso, nel DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 15

14 Modello di comunicazione deve essere barrata l apposita casella, deve essere indicato il codice fiscale e devono essere compilati esclusivamente gli spazi relativi alle variazioni intervenute. Per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; i proventi derivanti dalle attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tali proventi, comunque, derivano da attività che sono considerate commerciali ad ogni effetto e per le quali, pertanto, devono essere tenute le scritture contabili. L attività istituzionale delle ONLUS è per definizione non produttiva di reddito d impresa: questo non significa però che, nell esercizio della stessa, la ONLUS non si possa rendere intestataria di redditi di altro tipo (fondiari, di capitale, diversi), da assoggettare a tassazione. Se nell esercizio della propria attività istituzionale la ONLUS utilizza immobili di proprietà, gli stessi acquistano autonomia reddituale e sono produttivi di reddito fondiario (C.M. n. 244/E del 28 dicembre 1999). Organizzazioni di volontariato La disciplina del volontariato è contenuta nella legge-quadro 11 agosto 1991, n Per attività di volontariato s intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario: al volontario possono essere rimborsate dall organizzazione di appartenenza solo le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Non sono ammessi rimborsi forfetari. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. La compatibilità con lo scopo solidaristico e, soprattutto, la necessità dell assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell art c.c., che prevede come finalità essenziale del contratto di società l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266/ DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

15 La legge impone un contenuto minimo obbligatorio per l atto costitutivo o lo statuto dell organizzazione di volontariato. In tali atti devono essere espressamente previsti: l assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l elettività e la gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. Devono, inoltre, essere stabiliti l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile. Le organizzazioni di volontariato, anche se prive di personalità giuridica ma a condizione che siano iscritte nei prescritti registri, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre accettare donazioni e, con beneficio d inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall atto costitutivo e dallo statuto. L iscrizione nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome rappresenta il requisito fondamentale, previsto dalla legge n. 266/1991 per consentire all organizzazione di volontariato di accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali (comprese quelle previste per le ONLUS). Condizione necessaria per l iscrizione nei predetti registri è che l organizzazione rispetti i vincoli statutari sopra indicati e gli altri requisiti richiesti all art. 3 della legge n. 266/1991; alla richiesta d iscrizione nei predetti registri deve essere allegata copia dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. Le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l effettivo svolgimento dell attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, considerate ONLUS per legge, non sono tenute, per l applicabilità del regime previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, ad operare alcuna modifica al proprio statuto né ad osservare la prescrizione contenuta nella lett. i) del comma 1 dell art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 concernente l uso, nella denominazione, della locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o dell acronimo ONLUS. Per le organizzazioni di volontariato esistono specifiche disposizioni che disciplinano il regime applicabile con riferimento alle imposte sui redditi: in particolare, i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 17

16 L elenco delle attività commerciali marginali è contenuto nel D.I. 25 maggio Per i proventi delle attività individuate dal decreto opera una non commercialità presunta, che ne consente un esclusione dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta delle seguenti: 1) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; 2) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; 3) cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; 4) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; 5) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell ambito applicativo dell art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Le attività commerciali e produttive marginali devono essere svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell organizzazione di volontariato e senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l uso di pubblicità nei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell impresa. La legge n. 266/1991 considera applicabile alle organizzazioni di volontariato il regime di favore proprio degli enti non commerciali di tipo associativo in rapporto alle operazioni della sfera istituzionale. Associazioni sportive dilettantistiche La disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche è contenuta nella legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificata dall art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall art. 37 della legge 21 novembre 2000, n La normativa è stata, da ultimo, riformulata per effetto dell art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n La normativa richiamata si applica alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva (quali, ad esempio, UISP, CSI ecc.). Il regime dettato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 risulta adottato molto di frequente dalle associazioni sportive dilettantistiche per gestire l attività commerciale. Questo regime consente infatti sostanziali semplificazioni per quanto riguarda gli adempimenti contabili ed alcune agevolazioni nella determinazione delle imposte dovute. È consentita l applicazione di questo regime, oltre che alle associazioni sportive dilettantistiche, anche alle pro-loco e, più in generale, a tutte le associazioni senza scopo di lucro che conseguano ricavi inferiori a euro. Le disposizioni della legge n. 398/1991 si applicano anche alle associazioni bandistiche e co- 18 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

17 ri amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. È possibile optare per l applicazione del regime di cui alla legge n. 398/1991 se, nel periodo d imposta, i ricavi commerciali non superano il limite di euro. Chi adotta questo regime determina l imponibile fiscale in maniera forfetaria, applicando il coefficiente del 3% ai ricavi commerciali ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano la disciplina di cui alla legge n. 398/1991, non sono soggetti all IRES i proventi che vengono realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (es. sponsorizzazioni legate all evento sportivo) e quelli realizzati per il tramite di raccolte di fondi, effettuate in conformità all art. 143, comma 3, lett. a), del TUIR. Questi proventi non scontano imposte dirette, se percepiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a ,69 euro all anno (limite stabilito dal D.M. 10 novembre 1999). I proventi devono comunque essere annotati nella contabilità delle associazioni. Integrano questa fattispecie, e non sono imponibili, i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. (C.M. 8 marzo 2000, n. 43/E). Queste somme non vanno computate ai fini della determinazione del limite di ricavi annui per l applicabilità del regime di cui alla legge n. 398/1991. Gli stessi limiti (due eventi all anno e ,69 euro di proventi) sono previsti per le raccolte di fondi. L agevolazione si applica però solo se le collette sono organizzate in conformità a quanto previsto dall art. 143, comma 3, lett. a), del TUIR in generale per tutti gli enti non commerciali. Per l applicabilità dell agevolazione è quindi necessario che la raccolta sia organizzata occasionalmente (e, comunque, non più di due volte all anno), in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per ogni evento deve poi essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di un apposita relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite relative a ciascuna manifestazione. Il rendiconto deve essere conservato secondo le modalità di cui all art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Questi proventi, anche se non imponibili, devono essere annotati nel prospetto riepilogativo di cui al D.M. 11 febbraio Questa esclusione dall imponibile fiscale si applica anche alle associazioni pro-loco. Per l applicabilità del regime fiscale agevolato, è necessario presentare l apposita opzione: all ufficio SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell associazione, prima dell inizio dell anno solare per cui ha effetto l opzione stessa; agli uffici finanziari (ufficio IVA o ufficio delle Entrate, se istituito), con le modalità previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (nella prima dichiarazione annuale IVA ovvero allegando il Quadro VO al Modello UNICO). L opzione in parola è vincolante finché non è superato il limite di euro di ricavi e comunque per 5 anni. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 19

18 Il soggetto cui si applica il regime di cui alla legge n. 398/1991 deve annotare i corrispettivi, anche in un unica soluzione, una volta al mese, e, comunque, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad es., entro il 15 febbraio per i corrispettivi di gennaio). A tal fine dovrà essere utilizzato il prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 sul quale devono essere annotati anche i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Su questo prospetto dovranno quindi essere annotati anche i proventi derivanti da attività commerciali occasionali e quelli derivanti da raccolta fondi. I soggetti che hanno esercitato l opzione per il regime di cui alla legge n. 398/1991 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973 e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione previsti ai fini IVA. I soggetti in argomento sono inoltre esonerati dall obbligo di certificazione dei corrispettivi con la ricevuta o lo scontrino fiscale. L IVA viene determinata secondo le modalità forfetarie previste dal comma 6 dell art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. Per gli spettacoli si applica, quindi, la detrazione forfetaria del 50%, mentre per le prestazioni di sponsorizzazione si applica la detrazione forfetaria del 10%; per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse allo spettacolo sportivo, si applica invece la detrazione forfetaria del 33,33%. L IVA deve poi essere versata trimestralmente, utilizzando il Mod. F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. È possibile effettuare la compensazione dell imposta con gli altri tributi e contributi. Le fatture di acquisto devono essere progressivamente numerate e conservate. Qualora, nel corso dell anno, vengano meno i presupposti per l applicabilità del regime di cui alla legge n. 398/ perché, ad esempio, è stato superato il limite dei ricavi - l IVA dovrà essere applicata con le modalità ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i predetti requisiti. Nel caso di decadenza dal regime di cui alla legge n. 398/1991, anche ai fini contabili e reddituali i benefici del regime forfetario vengono meno a partire dal mese successivo. È quindi possibile che nello stesso periodo d imposta coesistano due regimi contabili e di determinazione del reddito uno forfetario ed uno analitico, una volta usciti dalla legge n. 398/1991. I soggetti che applicano il regime di cui alla legge n. 398/1991 devono: conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell esercizio di attività commerciale, anche in un unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, entro il 15 febbraio per i corrispettivi di gennaio) nel Modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato; determinare l IVA secondo le modalità forfetarie previste dal sesto comma dell art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. Sull imposta relativa ai proventi, compresi quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie, si applica quindi la detrazione forfetaria del 50% mentre per le prestazioni di sponsorizzazione si applica la detrazione forfetaria del 10%; per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica si applica invece la detrazione forfetaria del 33,33%; versare trimestralmente l IVA, utilizzando la delega unificata di pagamento, Mod. F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di rife- 20 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

19 rimento (si versa, quindi, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio) ed indicando, nella Sezione Erario, gli ordinari codici tributo previsti per i versamenti trimestrali (6031, 6032, 6033 e 6034). L importo da versare non deve essere maggiorato dell interesse dell 1% previsto per i contribuenti trimestrali. È possibile effettuare la compensazione dell imposta con gli altri tributi e contributi; presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Per società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, i pagamenti a favore ed i versamenti effettuati, di importo superiore a 516,46 euro devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (con assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario, o con bollettino di c/c postale) ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Queste modalità ulteriori potranno essere stabilite con apposito decreto. La disposizione citata prevede che l inosservanza della prescrizione comporta: la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991; l applicazione delle sanzioni di cui all art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n ASSOCIAZIONI CHE APPLICANO IL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398/1991 Tipo di attività IRES Adempimenti Proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e realizzati per il tramite di raccolte di fondi Proventi derivanti da spettacoli sportivi Non rilevano (rimane l obbligo di annotazione) fino al limite di ,69 euro e di due eventi all anno Sono proventi di natura commerciale, rilevano in misura pari al 3% Annotazione nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 Annotazione mensile dei corrispettivi nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio Versamento trimestrale dell IVA ASSOCIAZIONI CHE NON APPLICANO IL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398/1991 Tipo di attività IRES Adempimenti Proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e realizzati per il tramite di raccolte di fondi Proventi derivanti da spettacoli sportivi Rilevano le attività commerciali come reddito d impresa; le raccolte di fondi non rilevano se sono organizzate ai sensi dell art. 143 del TUIR Rilevano le attività commerciali come reddito d impresa Obbligo di registrazione delle attività commerciali Valgono tutti gli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 600/1973 e dal D.P.R. n. 633/1972 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC 21

20 Associazioni di promozione sociale Per le associazioni di promozione sociale la normativa di riferimento è contenuta nella legge 7 dicembre 2000, n. 383, secondo cui sono considerate associazioni di promozione sociale quegli enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non possono invece essere qualificati come associazioni di promozione sociale: i partiti politici; le organizzazioni sindacali; le associazioni dei datori di lavoro; le associazioni professionali e di categoria; tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. La legge impone inoltre che non possano assumere la qualifica di enti di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni in relazione all ammissione degli associati. Non sono quindi ammissibili limitazioni in riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura. L attività delle associazioni di promozione sociale per il perseguimento dei fini istituzionali assume la connotazione solidaristica e deve essere svolta prevalentemente dagli associati: per le proprie prestazioni, gli stessi non possono quindi ricevere alcuna forma di remunerazione (l attività è prestata in forma volontaria, libera e gratuita). La legge dispone, poi, che in caso di particolare necessità, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività su convenzione devono assicurare i propri aderenti che prestano l attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Un apposito decreto dovrà stabilire meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive. Gli oneri assicurativi sono a carico dell ente per il quale viene stipulata la polizza. A tutela della democraticità della struttura associativa è poi stabilito che non può essere previsto il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa: la partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. L atto costitutivo e lo statuto delle associazioni di promozione sociale deve necessariamente avere la forma scritta. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale devono essere indicati i seguenti specifici elementi obbligatori: i criteri per l ammissione e l esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi; la denominazione e la sede legale; l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; le modalità di scioglimento dell associazione; 22 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO ENC

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