ATTO NORMATIVO DIOCESANO
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- Amerigo Rossetti
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1 ATTO NORMATIVO DIOCESANO Premessa In questa stagione, così promettente, del grande rinnovamento dell Azione Cattolica Italiana, anche l Associazione Diocesana di Piazza Armerina intende redigere il suo Atto Normativo. Esso non vuole essere solo un adempimento dello Statuto Nazionale ma soprattutto vuole tracciare i lineamenti della sua identità e fissare le regole volte non alla mortificazione del CARISMA proprio dell AC ma alla sua custodia, al suo sostegno e alla sua promozione. Il presente Atto Normativo, pertanto, sostituisce il Regolamento diocesano approvato il 12 novembre 2004 e costituisce attuazione dell art. 21 comma 1 dello Statuto Nazionale per quanto concerne l associazione Azione Cattolica della diocesi di Piazza Armerina. Capitolo 1 Identità e finalità dell AC diocesana L Azione Cattolica della diocesi di Piazza Armerina secondo quanto stabiliscono gli articoli 1-10 dello Statuto nazionale è un associazione di laici che si impegnano liberamente in forma comunitaria, organica e in diretta collaborazione con i sacri Pastori per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa che è in Piazza Armerina. L associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono all Azione Cattolica Italiana. Tenuto conto delle peculiarità della nostra diocesi l associazione intende proporre le seguenti finalità: a) l ecclesialità, per favorire la comunione tra le varie associazioni; b) la formazione, per aiutare la maturazione alla fede dei bambini e dei ragazzi, dei giovani e degli adulti; c) la missione, con particolare attenzione a: 1. famiglia 2. mondo universitario e della scuola ai vari livelli 3. ascolto e accompagnamento del disagio giovanile, del mondo del lavoro, dell emigrazione ed educazione alla legalità. Capitolo 2 Adesione e partecipazione all ACI della diocesi di Piazza Armerina Adesione
2 a) Possono aderire all AC tutti coloro che al momento dell adesione abbiano compiuto il 6 anno di età. b) Per i bambini e i ragazzi si richiede il consenso dei genitori. c) Spetta al Consiglio Parrocchiale l accettazione dei soci mentre per il ritiro dell adesione si richiede la consultazione della Presidenza diocesana. d) L adesione è un atto personale, confermato annualmente, mediante il quale si esprime l impegno ad appartenere all AC, accettandone le finalità e contribuendo alla loro realizzazione. La mancata conferma annuale della adesione comporta gli stessi effetti dell atto di ritiro (art. 4.2 del Regolamento nazionale di Attuazione). Partecipazione a) I diritti e doveri relativi alla qualità di aderente sono quelli fissati dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dal presente Atto Normativo diocesano. b) Elettorato passivo: possono essere eletti i soci che abbiano compiuto il 18 anno di età. Il limite massimo di età per essere eletti responsabili del settore giovani è di 30 anni; c) elettorato attivo: possono votare i soci che abbiano compiuto il 14 anno di età: d) conferimento degli incarichi: si provvede al conferimento degli incarichi direttivi diocesani e parrocchiali secondo le modalità e i tempi fissati dal consiglio diocesano in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dal presente Atto Normativo Diocesano. e) Cessazione dall incarico: si cessa dall incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nel caso di Consigliere diocesano se sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell organo di cui è membro. f) Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici: si rimanda a quanto previsto dall art. 12 del Regolamento Nazionale. g) Gli Assistenti diocesani e delle associazioni territoriali (parrocchiali e interparrocchiali) sono nominati dal Vescovo della diocesi. Collaborano tra di loro per esercitare il servizio ministeriale loro affidato e partecipano ad ogni aspetto della vita dell Associazione e delle sue attività. Capitolo 3 Articolazione e ordinamento dell associazione diocesana DEFINIZIONE E COSTITUZIONE L associazione diocesana riunisce tutti i soci che nella Diocesi aderiscono all Azione Cattolica Italiana ed è parte dell unica associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa. L associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali parrocchiali e interparrocchiali. L Associazione territoriale può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell associazione in rapporto a specifiche condizioni di esperienza di vita o a specifici ambienti.
3 ORDINAMENTO L Associazione diocesana opera attraverso: 1. l assemblea diocesana 2. il consiglio diocesano 3. la presidenza diocesana 4. il Presidente 5. Equipes di settore 6. Comitato dei Presidenti delle associazioni territoriali 7. gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori Le Equipes di settore, il Comitato Presidenti delle associazioni territoriali, gli assistenti e i sacerdoti collaboratori non sono organi dell associazione diocesana (art. 18 dello Statuto) Per le modalità di partecipazione e il numero di rappresentanti nell assemblea diocesana e nel consiglio diocesano va tenuto conto degli accordi tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC, approvati dal Consiglio nazionale nella seduta del 16/17 ottobre All assemblea diocesana partecipano da un minimo di tre a un massimo di nove delegati del MLAC e del MSAC. I segretari dei movimenti fanno parte del consiglio diocesano. 1.L Assemblea diocesana L associazione diocesana si può riunire in assemblea ordinaria o in assemblea elettiva secondo i diversi scopi e con le modalità previste dal presente Atto Normativo. Assemblea diocesana ordinaria L assemblea diocesana ordinaria è costituita da tutti gli aderenti giovani e adulti dell associazione diocesana, dai rappresentanti dei Movimenti diocesani di Azione Cattolica, dai componenti il consiglio diocesano e dalla presidenza diocesana in carica; i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori. Il consiglio diocesano può stabilire che i ragazzi siano coinvolti all assemblea ordinaria secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione. L assemblea si riunisce per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. Assemblea diocesana elettiva In base alle scadenze fissate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, l assemblea diocesana si riunisce in veste elettiva e provvede a eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il Consiglio diocesano di Azione Cattolica. Hanno diritto di voto: 1. i membri del Consiglio e della Presidenza diocesana uscenti. Nel caso in cui il socio ricopra più cariche (Consigliere diocesano, componente della Presidenza
4 diocesana, Presidente di associazione territoriale) avrà diritto ad esercitare un solo voto. 2. i rappresentanti designati dalle assemblee territoriali secondo quanto di seguito specificato: a) Le Associazioni territoriali, complete di ogni articolazione associativa, all Assemblea diocesana sono rappresentate dal Presidente (proposto) e da altri tre rappresentanti: uno per gli adulti, uno per i giovani ed uno per l ACR. I settori hanno diritto ad esprimere i loro rappresentanti se si configura la condizione di gruppo con almeno cinque aderenti. Ogni Associazione territoriale che abbia più di 70 soci (compresa l ACR), ha diritto ad un quinto rappresentante. b) le Associazioni territoriali, formate da due articolazioni associative (es. Ad/Gv o Ad/ACR o Gv/ACR), all Assemblea diocesana sono rappresentate dal Presidente e da altri due rappresentanti uno per ogni articolazione presente. c) Le Associazioni territoriali, formate da un solo settore associativo (es. Ad o Gv), all Assemblea diocesana sono rappresentate dal Presidente e da un rappresentante del settore presente. d) Partecipano altresì all Assemblea diocesana: - una coppia di sposi per ogni Associazione territoriale con almeno cinque coppie aderenti; - un giovanissimo, per ogni Associazione territoriale con almeno dieci giovanissimi aderenti. e) in ogni caso i rappresentanti all Assemblea diocesana, escluso il Presidente (proposto), vengono eletti dall Assemblea unitaria territoriale. Il voto si esercita personalmente. Ogni elettore può avvalersi di una sola delega. La delega può essere conferita solo a persona che non sia già delegato ad altro titolo alla Assemblea. 2. Il Consiglio diocesano Il Consiglio diocesano al quale spettano le funzioni stabilite dall art. 18 lettera b) dello Statuto è composto da 21 componenti così suddivisi: 6 fra Presidenti delle associazioni territoriali, Segretari, Amministratori 6 per il Settore Adulti (tre uomini e tre donne) 6 per il Settore Giovani (tre uomini e tre donne) 3 per l ACR eletti da tutti i componenti l Assemblea diocesana elettiva, a scrutinio segreto ed esprimendo 2 preferenze per ogni lista. Il consiglio diocesano nella sua prima riunione da tenersi entro quindici giorni dopo l Assemblea diocesana, propone al Vescovo una terna di persone per la nomina del Presidente diocesano, con le modalità di cui all art. 10 comma 2 lettere c) e d) del Regolamento Nazionale.
5 Questa prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal presidente diocesano uscente o, in sua assenza, dal più anziano per età dei Consiglieri eletti. Il Consiglio diocesano, nella prima riunione procede inoltre all elezione da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti) e del Responsabile dell Azione Cattolica dei Ragazzi. I Vicepresidenti di settore e il Responsabile dell ACR possono non coincidere con i componenti del Consiglio diocesano. In tal caso partecipano con voto deliberativo alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio diocesano, nella prima riunione dopo la nomina del Presidente Diocesano da parte del Vescovo, elegge il segretario e l amministratore diocesano su proposta del Presidente (possono essere proposte anche persone non elette nel Consiglio diocesano). Il Consiglio diocesano si riunisce normalmente secondo il calendario fissato ad inizio d anno dallo stesso ( almeno ogni 2 mesi) e, in via straordinaria, su iniziativa della Presidenza diocesana o quando ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Il Consiglio diocesano nomina: una coppia di sposi incaricata diocesana da 1 a 2 incaricati giovanissimi da 1 a 2 incaricati Giovani-Adulti, Adulti-Giovani il vice Responsabile ACR tutti partecipano al Consiglio diocesano con voto consultivo, se non già consiglieri eletti. Spetta al Consiglio diocesano designare eventuali candidature ad incarichi regionali e nazionali. 3.La presidenza diocesana La Presidenza diocesana è formata oltre che dal Presidente diocesano, dai vicepresidenti dei settori adulti e giovani, dal responsabile e dal vice responsabile dell Azione Cattolica dei ragazzi, dall incaricato giovanissimi, dagli incaricati giovani-adulti e adulti-giovani e dalla coppia incaricata diocesana, dal segretario e dall Amministratore. Gli incaricati giovanissimi, giovani-adulti e adulti-giovani e la coppia incaricata non ha diritto di voto. 4. Il Presidente Il Presidente diocesano è nominato dall Ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano. Al Presidente spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l unitarietà e la collegialità nell associazione ed il pieno funzionamento dei suoi organi. In caso di assenza o impedimento del Presidente diocesano, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente più anziano per età.
6 In caso di dimissioni del Presidente presentate al Vescovo e accettate dallo stesso, il Vicepresidente più anziano convoca il Consiglio entro quindici giorni per proporre al Vescovo una nuova terna di persone per la nomina del Presidente. 5. Equipes di settore I vicepresidenti ed i responsabili ACR per meglio attuare le decisioni del Consiglio diocesano si avvalgono della collaborazione di equipes composte da rappresentanti delle associazioni territoriali. E prevista all interno delle equipes la presenza ove possibile di una religiosa. 6.Comitato dei Presidenti delle associazioni territoriali Il Comitato Presidenti, composto dai Presidenti delle associazioni territoriali, esprime pareri circa le realtà territoriali dell AC e collabora con la Presidenza e il Consiglio Diocesano per la definizione e realizzazione di iniziative e progetti che richiedano un particolare apporto delle parrocchie. 7.Gli Assistenti e i Sacerdoti collaboratori Gli Assistenti e i Sacerdoti collaboratori partecipano alle sedute degli organi deliberativi dell Associazione (Assemblea, Consiglio, Presidenza) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento, per l assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi. Cap. 4 L Associazione territoriale ( parrocchiale o interparrocchiale) Organi dell associazione parrocchiale o interparrocchiale sono: 1. l Assemblea unitaria 2. il Consiglio dell associazione 3. il Presidente 1. l Assemblea unitaria E costituita da tutte le persone che aderiscono all AC nella parrocchia o territorio altrimenti definito. Gli aderenti all Acr sono rappresentati, per ciò che concerne il diritto di voto, dai loro educatori. In base alle scadenze fissate dallo statuto e dal regolamento nazionale, l assemblea provvede ad eleggere il Presidente e il Consiglio parrocchiale.
7 2.Il Consiglio dell associazione Il Consiglio dell associazione territoriale è eletto da tutti i componenti l Assemblea unitaria ed è composto, compreso il Presidente proposto, da: 10 componenti nelle Associazioni con più di 100 soci; 7 componenti nelle associazioni con più di 50 soci; 5 componenti nelle Associazioni con meno di 50 soci tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica dei settori e delle articolazioni. Hanno diritto di voto gli aderenti all associazione che hanno compiuto il 14 anno di età. Il Consiglio dell associazione territoriale nella sua prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dall elezione, sentito il parere del Parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente dell associazione territoriale eletto dall Assemblea unitaria, tramite la Presidenza diocesana. La prima riunione del Consiglio dell associazione territoriale è convocata e presieduta dal Presidente uscente o, in sua assenza, dal più anziano per età dei Consiglieri eletti. Nella stessa riunione vengono eletti a maggioranza di voti dei presenti i responsabili dei settori, dell ACR,e su proposta del Presidente, il segretario e l amministratore. I responsabili di settore, dell ACR, il segretario e l amministratore, possono non coincidere con i componenti del Consiglio, in tal caso partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio si riunisce normalmente secondo il calendario fissato ad inizio d anno (almeno ogni 2 mesi) e in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Spetta al Consiglio dell associazione territoriale designare eventuali candidature a consigliere diocesano. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. 3.Il Presidente L elezione del Presidente dell associazione territoriale è effettuata dall assemblea dell Associazione con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona per il tramite del Consiglio; la nomina è effettuata dal Vescovo (Statuto art. 19 comma 5; Regolamento art. 10 comma 2 lettera a). Le associazioni territoriali, secondo le diverse realtà, possono dotarsi di apposito regolamento, conformandosi allo Statuto e Regolamento Nazionale e al presente Atto Normativo. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale di Attuazione riferite all associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all associazione diocesana.
8 Capitolo 5. Disposizioni amministrative La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l opera dell amministratore. E compito del consiglio diocesano, su proposta del Presidente diocesano, nominare un comitato per gli affari economici per sostenere il lavoro dell amministratore. La presidenza diocesana redige annualmente entro il mese di febbraio il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite relative all anno precedente e una previsione di entrate e di spese per l anno corrente da sottoporre all approvazione del consiglio diocesano. Entro il mese di novembre il consiglio diocesano approva l importo delle quote associative proposte dalla presidenza diocesana per ciascun anno. Le attività realizzate dall associazione non hanno scopo di lucro e sono orientate a finalità religiose, educative e di solidarietà. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Rappresentanza e sede L Azione Cattolica Diocesana di Piazza Armerina è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo. Il rappresentante legale è il presidente diocesano in carica. La sede dell Azione Cattolica Diocesana è fissata in Piazza Armerina Largo Seminario 3. Scioglimento dell associazione diocesana e destinazione del patrimonio L eventuale scioglimento dell Associazione diocesana deve essere deliberato dall Assemblea diocesana elettiva appositamente convocata e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo. In tal caso il patrimonio dell ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Capitolo 6. Approvazione e modifica dell atto normativo L atto normativo approvato dall assemblea diocesana elettiva e le modifiche successive diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale secondo le procedure previste dal regolamento nazionale.
9 Le eventuali integrazioni all atto normativo che dovessero essere richieste dal Consiglio Nazionale saranno recepite dal Consiglio diocesano. Capitolo 7. Norme di rinvio Per quanto non specificatamente riportato nel presente Atto Normativo si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale. IL PRESIDENTE DIOCESANO
ATTO NORMATIVO DIOCESANO 1
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