REGOLAMENTO D USO MARCHIO COLLETTIVO

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1 REGOLAMENTO D USO MARCHIO COLLETTIVO CAP. 1 - GENERALITA GENERALITÀ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI OLI MONOVARIETALI Depositario del presente Regolamento d Uso del Marchio, di seguito definito Regolamento, è l Associazione Nazionale degli oli monovarietali, con sede in Osimo (AN), Via dell Industria,1. L Associazione Nazionale degli oli monovarietali è costituita a livello nazionale con lo scopo di promuovere e tutelare gli oli monovarietali su tutto il territorio nazionale e non solo. Gli organi dell Associazione sono: o Assemblea degli Associati; o Consiglio Direttivo; o Presidente e Vicepresidente; o Comitato scientifico o Nucleo di controllo (composto da minimo tre componenti, nominati tra: Comitato scientifico, Associazione Nazionale Oli Monovarietali, Unione Camere di Commercio, Regione Marche). 1.2 AMBITO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento d Uso definisce le condizioni generali per la concessione dell uso del marchio collettivo denominato Associazione Oli Monovarietali, istituito dall Associazione Nazionale degli oli monovarietali, e registrato presso la CCIAA di Avellino. Il presente Regolamento definisce inoltre, le modalità di richiesta dell uso del marchio, di impiego, i controlli e le relative sanzioni applicate dall Associazione. L applicazione del Regolamento avviene in maniera imparziale, e senza alcuna discriminazione nei confronti di coloro che chiedono, e/o hanno ottenuto l accesso all utilizzo del Marchio collettivo Associazione Oli Monovarietali. L adempimento delle disposizioni contenute nel Regolamento non solleva i singoli soggetti dal rispetto degli obblighi di legge. 1.3 RIFERIMENTI Per la stesura del presente Regolamento si è fatto riferimento alla normativa vigente in materia di marchi collettivi. Altri documenti correlati al presente Regolamento sono: Atto costitutivo dell Associazione. Modelli di registrazione applicati al Regolamento Statuto dell Associazione Disciplinare oli monovarietali approvato dall Associazione 1.4 TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI Vengono di seguito riportate alcune definizioni utilizzate nel presente Regolamento. Concessionario: soggetto che ha avuto in uso la concessione del marchio. Associato: soggetto riconosciuto dall Associazione in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, ed inserito nell apposito Elenco Soci. Licenza d'uso del marchio: autorizzazione all uso del Marchio rilasciata dall Associazione. Licenziatario: Associato che ha ottenuto dall Associazione la licenza d uso del Marchio. Marchio collettivo: marchio che garantisce l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, concesso ad un soggetto sia esso persona fisica o giuridica, che svolge funzioni di garanzia della provenienza o della qualità di prodotti o servizi, e che può concedere l uso del marchio a soggetti che rispettino determinati requisiti, in applicazione di un regolamento che prevede le modalità di uso del marchio, l effettuazione di controlli e le sanzioni. c/o ASSAM via dell Industria, OSIMO (AN) Pagina 1

2 CAP. 2 - IL MARCHIO 2.1 SCOPO L Associazione ha istituito il Marchio ed il presente regolamento con le seguenti finalità: a) promuovere gli oli monovarietali a livello nazionale; b) favorire le adesioni dei produttori al marchio e le buone prassi per produzioni di qualità; c) informare i consumatori sulle caratteristiche degli oli monovarietali; d) favorire l immissione sul mercato dei prodotti degli Associati. 2.2 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica agli oli extravergini di oliva monovarietali commercializzati con il Marchio Associazione oli Monovarietali. I prodotti devono essere in possesso delle caratteristiche disposte dalla legislazione vigente per essere immessi sul mercato, e delle caratteristiche specifiche di qualità stabilite dal Disciplinare di Produzione. 2.3 DESCRIZIONE DEL SEGNO GRAFICO E DEL LOGOTIPO Il marchio collettivo è costituito da un segno grafico e da un logotipo. Il segno grafico è rappresentato. Il logotipo è costituito dalla dicitura. Completare!!!! 2.4 LIVELLO DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO Il Marchio Collettivo Associazione oli Monovarietali, unitamente al presente Regolamento d uso, è depositato presso la C.C.I.A.A. competente. L Associazione deposita, ai sensi delle leggi vigenti, il marchio collettivo denominato Associazione oli Monovarietali nel settore merceologico identificato secondo la Classificazione di Nizza, come Classe 29, che comprende, tra i vari prodotti anche gli oli e grassi commestibili. CAP. 3 - SOGGETTI DEL MARCHIO 3.1 IL SOGGETTO TITOLARE DEL MARCHIO Il soggetto titolare del Marchio Collettivo Associazione oli Monovarietali è l Associazione Nazionale degli oli monovarietali, le cui generalità sono descritte al paragrafo 1.1 del presente Regolamento. 3.2 COMPITI DEL SOGGETTO TITOLARE DEL MARCHIO L Associazione, oltre a quanto previsto dallo Statuto, svolge i seguenti compiti: garantisce l origine, la natura e la qualità dei prodotti identificati con il Marchio Associazione oli Monovarietali ; redige e gestisce l elenco degli oli monovarietali che possono essere commercializzati con il marchio Associazione oli Monovarietali ; inserisce nel circuito del marchio i soggetti che si impegnano ad assoggettarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione; gestisce l elenco dei soci, tenendolo aggiornato e suddividendolo in relazione al ruolo svolto nella filiera. c/o ASSAM via dell Industria, OSIMO (AN) Pagina 2

3 3.3 SOGGETTI DELLA FILIERA Possono aderire al marchio Associazione Oli Monovarietali, tutti i soggetti che certificano il prodotto, ovvero coloro commercializzano, con il sistema adottato dall Associazione, apponendo il marchio. CAP. 4 - UTILIZZO DEL MARCHIO 4.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO I Licenziatari devono: utilizzare il marchio solo ed esclusivamente per i prodotti ottenuti nel rispetto del Disciplinare di Produzione, e per i quali l Associazione ha verificato la conformità al Disciplinare di Produzione; attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, del Disciplinare di Produzione e a quelle fornite di volta in volta dall Associazione relativamente al colore, dimensioni e modalità di rappresentazione sui prodotti e sui relativi materiali promozionali; ottenere preventiva autorizzazione scritta dall Associazione in relazione alle modalità di utilizzo del Marchio; non alterare il Marchio in alcun modo; cessare immediatamente l uso del marchio, in caso di sospensione o revoca della licenza d uso del marchio, sui prodotti sottoposti al sistema di controllo dell Associazione, e su carta da lettere, pubblicazioni, materiale promozionale che lo contengono o che abbiano dei riferimenti ad esso. CAP. 5 - IL SISTEMA DEL MARCHIO L Associazione Nazionale degli oli monovarietali è responsabile del rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare di Produzione. Il sistema del Marchio collettivo Associazione oli Monovarietali prevede: un sistema di adesione un sistema di controllo del marchio. Per l attività di controllo sia in fase di adesione, che in campo, l Associazione può servirsi del Nucleo di controllo, appositamente nominato dal Consiglio Direttivo. 5.1 SISTEMA DI ADESIONE Il soggetto che intende richiedere la concessione d uso del Marchio deve presentare all Associazione domanda appositamente istituita, contenente i dati anagrafici dell azienda, allegando una dichiarazione firmata dal rappresentante legale dell azienda che sottoscrive: di essere a conoscenza e di accettare il presente Regolamento d Uso e il Disciplinare di Produzione; di autorizzare l Associazione ad effettuare i controlli di conformità presso i propri stabilimenti, così come indicato nel Disciplinare, che possono prevedere anche l attività di prelievo campione; di operare nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dal Disciplinare di Produzione e da altra documentazione collegata alla modalità di gestione del Marchio Associazione oli Monovarietali ; di impegnarsi al versamento delle quote annuali di adesione decise dall Associazione. c/o ASSAM via dell Industria, OSIMO (AN) Pagina 3

4 L Associazione, preso atto della richiesta, verifica la completezza della documentazione, richiedendo se necessario, un integrazione dei documenti presentati. La mancata integrazione determina l arresto dell iter di riconoscimento della domanda di adesione. Al completamento dell analisi documentale, l Associazione iscrive il soggetto richiedente nel registro Soci, assegnando un codice di riferimento. 5.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO L Associazione Nazionale degli oli monovarietali, per verificare la corretta applicazione del Marchio, esercita un attività di controllo sui soggetti inseriti nell Elenco Soci e che hanno fatto esplicita richiesta di utilizzo del Marchio. Tali verifiche hanno lo scopo di controllare il mantenimento dei requisiti che hanno permesso l iscrizione nell elenco dei soggetti riconosciuti, ed il rispetto di quanto previsto dal Disciplinare. La frequenza degli eventuali controlli, oltre che relative modalità ed elementi controllati, saranno decisi annualmente dal Comitato Scientifico, previo approvazione del Consiglio Direttivo. 5.3 L ORGANO DI CONTROLLO L Associazione Nazionale degli oli monovarietali, per verificare la corretta applicazione del Marchio, si serve di un apposito Nucleo di controllo per i controlli interni sui propri Associati assicurando le risorse necessarie. Il nucleo di controllo è nominato dal CD a seguito della verifica delle seguenti competenze professionali: titolo di studio; esperienza; verifica dell assenza di conflitto d interesse. 5.4 LICENZA D USO DEL MARCHIO Il Marchio, di proprietà dell Associazione, viene concesso dall Associazione stessa ai soggetti che ne hanno fatto richiesta di utilizzo, e di cui sia stato accertato, mediante la normale attività di controllo effettuata, il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare di Produzione. Il documento di concessione dell uso del marchio è la Licenza d uso del marchio. La Licenza d uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario. Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari detenuto dall Associazione degli oli monovarietali in formato elettronico. L utilizzo del Marchio nell etichettatura del prodotto può avvenire solo per gli oli monovarietali conformi alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di Produzione. 5.5 DIRITTI E DOVERI DEL LICENZIATARIO Con la Licenza d'uso del Marchio il Licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi: a) osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento e nel disciplinare di produzione; b) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio. 5.6 QUOTA PER LA LICENZA D USO DEL MARCHIO Ogni aderente, secondo le modalità stabilite dall Associazione, è tenuto al versamento all Associazione stessa di un contributo per l uso del marchio definito, di regola ogni annoe comunque secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo con apposita delibera; tenuto conto dei costi sopportati per l attività di gestione del marchio e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla valorizzazione del marchio. 5.7 DURATA DELLA LICENZA D USO DEL MARCHIO La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di 1(uno) anno. c/o ASSAM via dell Industria, OSIMO (AN) Pagina 4

5 CAP. 6 - IL SISTEMA SANZIONATORIO 6.1 MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI L inosservanza delle singole disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione genera non conformità che possono essere suddivise in lievi o gravi. Sono considerate Non conformità Gravi, le non Conformità del processo/prodotto che influenzano le caratteristiche oggetto di certificazione e che pregiudicano l immagine e/o la reputazione del Marchio. Sono considerate Non Conformità Lievi, le non Conformità del processo/prodotto che non influenzano le caratteristiche oggetto di certificazione e/o l immagine e/o la reputazione del Marchio. Le Non Conformità prevedono oltre all adozione di azioni correttive, l applicazione di sanzioni secondo le modalità di seguito riportate. Il rilascio di una non conformità grave determina l impossibilità di commercializzare il prodotto con il marchio fino al ripristino, se possibile, delle condizioni di conformità. 6.2 SANZIONI In caso di violazioni, trasgressioni e inadempienze al presente regolamento, nonché ad ogni altra eventuale disposizione, e comunque in caso di qualsiasi situazione che, ad insindacabile discrezionale giudizio dell Associazione, dovessero menomare l'immagine e la validità del marchio; l Associazione diffida il licenziatario stesso al rispetto delle norme con un termine ad adempiere a tutto quanto occorra per rimuovere le violazioni commesse e le cause pregiudizievoli al corretto uso del marchio stesso. L Associazione si riserva comunque di disporre la sospensione dell'uso del marchio, in pendenza dell'attuazione dei provvedimenti per ripristinare l'uso appropriato. Il licenziatario si intende impegnato in modo tassativo al rispetto di tali condizioni, la cui trasgressione dà luogo immediatamente alla revoca dell'uso del marchio e al pagamento della penale fissata in convenzione. 6.3 IRROGAZIONE SANZIONI Le sanzioni, comminate dall Associazione sulla base dei resoconti dei controlli effettuati sui soggetti aderenti al Marchio, devono essere registrate dall Associazione sull apposito Registro Sanzioni e comunicate in forma scritta al soggetto interessato. La comunicazione deve riportare: le motivazioni del provvedimento; l entità delle sanzioni; le condizioni alle quali può essere tolta; i tempi entro i quali è possibile presentare domanda di ricorso corredata dalle motivazioni prese a carico e della documentazione giustificativa. La sanzione applicata può essere il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca del Marchio. 6.4 VERBALE DI AMMONIZIONE Il Verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte del rilascio di una Non Conformità lieve, e determina da parte del soggetto l adozione dell azione correttiva. 6.5 SANZIONE PECUNIARIA La sanzione pecuniaria è applicabile in caso di reiterazione della stessa tipologia di Non Conformità lieve, e/o in presenza di una Non Conformità Grave. L entità della sanzione è decisa annualmente dall Associazione Nazionale degli Oli Monovarietali, con apposita delibera del Consiglio Direttivo. 6.6 SOSPENSIONE La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. c/o ASSAM via dell Industria, OSIMO (AN) Pagina 5

6 La sospensione deve essere comunque applicata quando: non venga rispettato il presente regolamento; sia stato constatato un uso improprio del marchio; La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dall Associazione al Licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, della quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando venga accertato l'adempimento delle condizioni richieste. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario. La sospensione ed il suo annullamento deve essere annotato nel registro art REVOCA DEL MARCHIO La revoca del Marchio è decisa dall Associazione ed è disposta nei seguenti casi: condotta generale dell Associato che cagiona un danno di immagine all Associazione; utilizzo del Marchio in maniera illegale; l Associato sia insolvente verso l Associazione; il soggetto si rifiuti di essere assoggettato al controllo da parte dell Associazione; fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario; La revoca del Marchio non determina nessun rimborso al soggetto delle eventuali somme dovute dallo stesso all Associazione. Nel caso che la concessione sia revocata, il licenziatario ha l'obbligo di restituire all Associazione tutti i bollini non ancora utilizzati e deve provvedere a ritirare dal commercio il lotto oggetto di contestazione. CAP. 7 - IL RECESSO Il Licenziatario in qualsiasi momento può recedere dall adesione al Marchio. In questo caso, il soggetto deve inviare all Associazione una comunicazione formale in cui sia esplicitata tale volontà. Il licenziatario è comunque tenuto al pagamento di tutti gli oneri derivanti dalle attività svolte fino al momento della rinuncia. La richiesta di recesso determina la immediata cancellazione del Soggetto dall Elenco dei Soci. La cancellazione è formalmente comunicata dall Associazione al soggetto interessato. La richiesta del recesso non determina nessun rimborso al soggetto delle eventuali somme dovute dallo stesso all Associazione. La rinuncia comporta immediatamente la perdita del diritto all'utilizzo del Marchio. CAP. 8 - I RICORSI Il Licenziatario può fare ricorso contro le decisioni dell Associazione a mezzo raccomandata, esponendo le ragioni di tale dissenso entro 10 giorni dalla notifica della decisione. I ricorsi vanno presentati direttamente al CD. L Associazione ha l obbligo di trattare il ricorso entro 90 giorni dalla data di ricevimento. CAP. 9 RISERVATEZZA DEI DATI Tutti gli atti e le informazioni riguardanti i licenziatari sono considerati riservati, e verranno utilizzati dall Associazione esclusivamente per le finalità del Marchio, salvo autorizzazione scritta dell interessato. CAP GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 1.1 DOCUMENTAZIONE I documenti previsti per la gestione del marchio, oltre il presente Regolamento sono: Domanda di Adesione al Marchio. Registro Aderenti al Marchio. Registro Sanzioni OBBLIGO DI RISERVATEZZA Tutti gli atti e le informazioni riguardanti i licenziatari sono considerati riservati e verranno utilizzati dall Associazione e dall OdC esclusivamente per le finalità del marchio, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto interessato. c/o ASSAM via dell Industria, OSIMO (AN) Pagina 6

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