1 IL REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO

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1 1 IL REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO ART. 1 GENERALITÀ Il marchio d area Alto Casertano certifica tutte le aziende pubbliche e private che si impegnano al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità della vita della popolazione residente e valorizzazione dei prodotti locali attraverso un percorso virtuoso di miglioramento continuo delle proprie attività. ART. 2 Il Regolamento d uso definisce le condizioni e le modalità a cui devono attenersi le aziende che vogliono aderire al marchio d area Alto Casertano. Il Regolamento d uso disciplina le modalità di concessione del marchio, di controllo e di sanzione. ART. 3 Le Aziende che vogliono aderire al marchio d area Alto Casertano sono tenute a rispettare il presente Regolamento, che sarà depositato presso l Ufficio Brevetti e Marchi assieme al simbolo grafico. ART. 4 La gestione del presente regolamento d uso viene assicurata dal GAL Alto Casertano. Il GAL, verificata la congruenza dei contenuti del regolamento con le realtà produttive locali e le normative vigenti, approva il documento e ne provvede il deposito presso l'ufficio Marchi e Brevetti. Gli eventuali aggiornamenti del Regolamento d uso saranno approvati dal GAL Alto Casertano secondo il medesimo procedimento previsto per l'approvazione, e depositati presso l Ufficio Marchi e Brevetti. LE AZIENDE ART.5 Possono aderire al marchio le imprese, anche in forma di consorzio o di organizzazioni di produttori, pubbliche e private che: producono, lavorano/trasformano o forniscono i prodotti e i servizi rientranti tra nelle seguenti categorie: - Agroalimentare - Ospitalità - Ristorazione - Dettaglio alimentare - Artigianato - Società di servizi

2 - Edilizia - Pubblica Amministrazione - Servizi di utilità sociale sono ubicate nel territorio dei Comuni facenti parte del GAL Alto Casertano: Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d'evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'alife, Tora e Piccilli, Valle Agricola. sottoscrivono apposita convenzione con il GAL nella quale si impegnano a seguire le indicazioni fissate dalle linee guida ed ad accettare il presente regolamento d uso, accettano di sottoporsi alle verifiche effettuate dal GAL Alto Casertano. ART. 6 BUONE PRASSI DI GESTIONE (LINEE GUIDA) Le Buone Prassi di Gestione costituiscono la linea guida per pilotare gli operatori lungo un percorso virtuoso e rappresentano per gli utilizzatori del marchio d area la regola comportamentale di riferimento. Le buone prassi contengono i criteri, le prescrizioni e gli orientamenti espressi in termini chiari ed operativi, per favorire il processo di miglioramento della sostenibilità socio-ambientale nel territorio di riferimento. ART. 8 INFORMAZIONE Il GAL Alto Casertano assicura direttamente, o per il tramite di una struttura fiduciaria, le attività di divulgazione delle informazioni per gli utilizzatori del marchio, per le necessità procedurali interne, o per i consumatori. Inoltre il GAL si occupa della tenuta e pubblicità dei Registri delle aziende aderenti al marchio e delle Buone Prassi di Gestione. Qualora fossero apportate delle variazioni: alle Buone Prassi di Gestione al presente regolamento d uso il GAL Alto Casertano ne dà tempestiva comunicazione alle aziende aderenti iscritte nel Registro delle aziende aderenti al marchio e alle aziende con domanda in corso d esame.

3 In caso di variazioni del regolamento, se l Azienda intende mantenere l adesione, il GAL Alto Casertano, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'azienda ai requisiti del nuovo documento. All emissione di un nuovo documento, le Aziende aderenti verranno invitate ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che viene stabilito dal GAL in considerazione dell entità delle modifiche da apportare. In caso di non accettazione della variazione, l Azienda può rinunciare all adesione. ART. 9 I nominativi delle imprese aderenti al marchio sono inseriti nel Registro degli aderenti al Marchio. Tale Registro è costituito e mantenuto aggiornato a cura del GAL Alto Casertano. Il GAL aggiorna e fa pubblicare, almeno una volta all'anno, il Registro degli aderenti al Marchio. Le pubblicazioni possono essere distribuite al pubblico e possono esserne pubblicati degli estratti. La pubblicazione potrà essere fatta via Internet, mediante i mass media o altro mezzo di divulgazione. ART. 10 DOMANDA All azienda interessata all adesione al marchio d area Alto Casertano viene rilasciata la seguente documentazione: a) domanda di adesione b) due copie della convenzione c) due copie del regolamento d uso d) due copie delle linee guida e) costo di adesione (per il primo anno di attività del marchio l adesione è a titolo gratuito). ART. 11 L impresa che intende aderire al marchio d area Alto Casertano dovrà farne richiesta al GAL Alto Casertano, compilando il modulo di adesione. L impresa deve integrare la domanda di adesione al marchio con i seguenti documenti: copia del presente Regolamento d uso firmato su tutte le pagine per accettazione; duplice copia della convenzione firmato per accettazione. Il GAL controlla la completezza della documentazione, e procede con la verifica aziendale. Il soggetto richiedente si impegnerà a trasmettere eventuali documenti o informazioni aggiuntive ritenute necessarie ai fini dell istruttoria e a consentire l accesso presso i locali di produzione, per gli approfondimenti ritenuti necessari e la compilazione della check list per la determinazione del punteggio di entrata nel sistema marchio. ADESIONE

4 ART. 12 Se l esame dell iter valutativo dell Impresa ha esito positivo, il GAL rilascia il logo del marchio d area Alto Casertano. ART. 13 Nel caso il GAL non conceda l adesione al marchio, il GAL comunica all Impresa la decisione e richiede una proposta di azioni correttive da effettuare entro un tempo indicato. La domanda di adesione si ritiene decaduta se l Impresa non ha dato seguito alle richieste e entro sei mesi dalla notifica delle azioni correttive. ART. 14 CONTROLLI Le aziende aderiscono al marchio d area attraverso l attribuzione di un punteggio da parte del GAL che prende in considerazione le azioni che le aziende mettono in atto per la valorizzazione delle risorse locali e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Ad ogni indicatore è attribuito un punteggio e le aziende che nel corso della prima verifica raggiungono il punteggio minimo stabilito dal GAL possono entrare a far parte del marchio d area. ART. 15 Ogni anno il GAL ritorna in azienda per verificare la sussistenza degli indicatori e se l azienda ha migliorato il suo punteggio: attraverso un piano stabilito con il GAL, l azienda infatti si impegna ha mettere in atto determinate azioni per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e la valorizzazione delle risorse locali. ART. 16 CONVENZIONE La convenzione è stipulata per iscritto, a pena di nullità, ed è disciplinata dal presente regolamento d uso del marchio. ART. 17 La convenzione viene rinnovata ogni 3 anni; sarà identificata con lo stesso numero della precedente e riporterà la data del primo rilascio, la data di rinnovo e la data di scadenza. La Convenzione con il GAL si intende tacitamente rinnovato se l Azienda concessionaria non provvede a inoltrare la disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza della convenzione in corso. L eventuale mancato rispetto di quanto fissato nella convenzione può comportare la sospensione temporanea dell iscrizione dal registro degli aderenti, con la contemporanea sospensione dell uso del marchio, o la cancellazione definitiva. Il logo sarà concesso a titolo gratuito per il primo anno di attività del marchio d area oneroso. Dal secondo anno (2005) in poi l adesione al marchio sarà a titolo oneroso. Il GAL determina la somma dovuta per usufruire del marchio esclusivamente sulla base del costo delle verifiche in azienda.

5 OPPOSIZIONE ART. 18 In caso di opposizione di terzi alla partecipazione al marchio di uno o più aderenti o di segnalazioni di irregolarità, il GAL provvede affinché sia autorizzata la consultazione della domanda, sempre che sia dimostrato un legittimo interesse. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata al GAL Alto Casertano. Il GAL adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione. ART. 19 OBBLIGHI Le disposizioni relative per l uso del Marchio d area sono le seguenti: a) Il cliché viene rilasciato dal GAL Alto Casertano, che è il reale proprietario, insieme ad apposita autorizzazione all uso. b) Il logo non identifica il prodotto ma solo ed esclusivamente l azienda aderente al marchio d area. c) Il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo deve essere sempre mantenuto. ART. 20 Durante il periodo di validità dell adesione, l azienda aderente: - ha il diritto di utilizzare il logo del marchio Alto Casertano - si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la certificazione, anzi deve mettere in atto azioni di miglioramento continuo al fine di perseguire gli obiettivi del GAL. Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della validità della certificazione di conformità e, conseguentemente, l adesione al marchio Alto Casertano. ART. 21 In caso di comportamento scorretto dell azienda aderente, il GAL intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine; tali azioni possono consistere nella sospensione o revoca dell adesione, in provvedimenti legali, etc. ART. 22 Il GAL Alto Casertano può proporre la revoca della concessione dell adesione al Marchio qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni: mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti; presenza di non conformità critiche nel sistema di gestione aziendale o nei prodotti verificati;

6 cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste dal Comitato tecnico, qualora l Azienda aderente non intenda uniformarvisi o non assicuri di poterlo fare; cessazione delle attività di produzione; persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi dovuti per oltre 30 giorni successivi al ricevimento della diffida inviata dal GAL all azienda per lettera raccomandata. ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento; fallimento o liquidazione. La decisione della revoca della concessione viene comunicata dal GAL mediante lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti. ART. 23 La pubblicità del Marchio è vietata quando non sia ancora stata rilasciata la concessione ed in caso di revoca o rinuncia. ART. 24 In caso di revoca o rinuncia della concessione e in caso di sospensione, l azienda aderente deve impegnarsi a: - cessare l utilizzo del marchio d area; - cessare l utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al Marchio d area; - consegnare i documenti dell utilizzo del marchio su richiesta del GAL La revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti. ART. 25 L'Impresa aderente può rinunciare all utilizzo del Marchio del prodotto: 1. alla scadenza della covenzione, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni; 2. nel caso di variazione delle linee guida approvato dal GAL; 3. in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento; 4. in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dal GAL; 5. per recesso motivato. Nei casi 2), 3), 4) la comunicazione deve essere inviata dall Azienda entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni da parte del GAL. Nei casi 2), 3), 4), 5) la rinuncia, totale o parziale, diventa effettiva 90 giorni dopo la data in cui l'azienda ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione. ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

7 Gli atti e le informazioni riguardanti l Azienda aderente, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell azienda. In caso di obbligo di legge alla divulgazione, il GAL metterà a conoscenza del dell azienda interessata le informazioni fornite. Il GAL vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale. Atti e documenti acquisiti del GAL e riguardanti le aziende vengono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

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